REG 20 /2022/C deL 20/04/2022 PROG. 1283
REG 20 /2022/C deL 20/04/2022 PROG. 1283
Schema di accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 7/8/1990 n. 241 finalizzato a dotare il Centro per l’impiego di Vignola di una sede più adeguata, in attuazione del Piano di potenziamento
dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro di cui
al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.
TRA
l’Agenzia regionale per il Lavoro dell’Xxxxxx-Romagna, con sede legale in Bologna, Viale Xxxx Xxxx n. 38 (C.F. 91388210378) rappresentata dalla Direttrice ai sensi dell’art. 4, comma 3, dello Statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1620 del 29/10/2015 e ss.mm.ii.;
e
il Comune di Vignola con sede legale in Xxx Xxxxxxxx x.0 x Xxxxxxx, rappresentato dall’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta comunale n.027 del 28/03/2022;
VISTI- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che pone in capo ai Comuni l’onere della messa a disposizione dei locali necessari per il funzionamento dei centri per l’impiego (di seguito anche “CPI”);
- il decreto legge 28 gennaio 2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, il cui art. 12 reca disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma di reddito di cittadinanza e prevede l’adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive per il lavoro;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 giugno 2019, n. 74, di adozione del “Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”, quale atto di programmazione e gestione nazionale per l’attuazione del programma del Reddito di Cittadinanza e di individuazione delle risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari, così come modificato dal decreto ministeriale 22 maggio 2020, n. 59;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1996 dell’11 novembre 2019, con la quale la Regione Xxxxxx-Romagna ha approvato il “Piano Straordinario di Potenziamento dei
centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Xxxxxx-Romagna 2019/2021”, così come aggiornata con deliberazione della Giunta regionale n. 810 del 6 luglio 2020;
- la nota del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 novembre 2020 (Registro Ufficiale n. 31/0009370), con la quale l’anzidetto Piano straordinario di potenziamento regionale è stato valutato coerente con le previsioni del Piano nazionale;
- la determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro n. 1672 del 25 novembre 2020, recante “Parametri e criteri per la ripartizione a favore dei Comuni delle risorse del piano straordinario di potenziamento di cui alla DGR n. 1996/2019 e ss.mm.ii., in attuazione del decreto ministeriale n. 74 del 2019 e ss.mm.ii., ai fini dell’adeguamento delle sedi dei centri per l’impiego dell’Xxxxxx-Romagna”;
RICHIAMATE
- la nota Prot. n. 45356 del 21/06/2021 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Xxxxxx- Romagna, con la quale è stata richiesta al Comune di Vignola la disponibilità di locali idonei ad ospitare il Centro per l’impiego, con l’invito a formulare una proposta finalizzata all’individuazione di una nuova sede ovvero alla ristrutturazione della sede attuale mediante ampliamento;
- la nota Prot. n. 80353 del 14/10/2021 del Comune di Vignola, con la quale si manifestava la disponibilità ad ampliare e riqualificare l’attuale sede del Cpi, in via Montanara n. 696;
- la nota Prot. n. 82228 del 20/10/2021 dell’Agenzia regionale per il lavoro, con cui è stata confermata la rispondenza degli ulteriori locali sopra indicati alle esigenze espresse dalla medesima e il Comune è stato invitato a predisporre, in accordo con la stessa Agenzia, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di riqualificazione e ammodernamento dei medesimi;
DATO ATTO CHE
il Comune di Vignola conferma l’indisponibilità di locali già idonei al fabbisogno espresso dall'Agenzia;
Tutto quanto sopra visto e premesso, le Parti
Di riconoscere che:
CONVENGONO
- il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro rappresenta un obiettivo prioritario per tutti gli Enti pubblici interessati, così come previsto dal “Nuovo Patto per il lavoro e per il clima” sottoscritto il 15 dicembre 2020 tra la Regione Xxxxxx-Romagna e le istituzioni, rappresentanze economiche e sociali del territorio;
- a tal fine, attraverso l’impegno comune, occorre garantire a tutti i cittadini e agli utenti i livelli essenziali delle prestazioni ed i più elevati standard qualitativi dei servizi, anche in un’ottica di integrazione e sinergia con altri servizi pubblici;
- tra le condizioni necessarie per garantire i livelli essenziali delle prestazioni e la qualità dei servizi vi è quella di dotare ogni centro per l’impiego di strutture adeguate e del miglior assetto logistico per l’erogazione di tutte le prestazioni dovute;
- il notevole incremento del numero di operatori nei centri per l’impiego, conseguente all’attuazione del sopra citato Piano Straordinario di Potenziamento, comporta l’esigenza di dotarsi di nuove e/o più adeguate sedi che permettano all’offerta complessiva dei servizi di crescere in termini sia quantitativi che qualitativi;
Articolo 1 Finalità e oggetto
1. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a dotare il Centro per l’impiego di Vignola di una sede adeguata, mediante l’ampliamento e la riqualificazione della sede attuale, in ragione della riconosciuta inadeguatezza di quest’ultima a soddisfare le esigenze funzionali connesse all’erogazione dei servizi secondo quanto previsto nel citato Piano Straordinario di Potenziamento;
2. Al fine di realizzare la predetta finalità, il presente Accordo disciplina e regola i rapporti tra le amministrazioni di cui in premessa per la concessione in uso gratuito della sede di cui al comma 1, nonché per la realizzazione del progetto denominato “Potenziamento infrastrutturale della sede del Centro per l’impiego di Vignola in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.”, al quale è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) F54E21006250006.
Articolo 2
Impegni a carico del Comune
1. Il Comune di Vignola si impegna a fornire all’Agenzia, con formale atto di comodato d’uso gratuito, la sede per il CPI presso i locali in Xxx Xxxxxxxxx 000. La messa a disposizione del suddetto immobile a favore dell’Agenzia regionale per il Lavoro, tramite comodato d’uso
gratuito, verrà formalizzata con apposita scrittura privata sottoscritta tra le parti ai sensi del comma 9.
2. Il Comune s’impegna, inoltre, ad eseguire sul suddetto immobile i lavori di riqualificazione e ammodernamento, concordati con l’Agenzia, necessari a rendere i locali idonei all’erogazione dei servizi secondo quanto previsto dal progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo (Allegato A) e nel rispetto della vigente disciplina urbanistica ed edilizia.
3. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di adeguamento sull’immobile, predisposto dal Comune in base al fabbisogno e alle indicazioni fornite dall’Agenzia regionale per il Lavoro ed approvato con Delibera di Giunta n. 22 del 21/03/2022, reca le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie delle opere edilizie da realizzare, nonché un piano economico e finanziario di massima con relativo computo metrico, redatto attraverso l’utilizzo dell’elenco regionale dei prezzi della Regione Xxxxxx-Romagna.
4. Qualora nel corso dello sviluppo dei successivi livelli di progettazione sopravvenisse l’esigenza di introdurre variazioni rispetto ai contenuti dell’anzidetto documento, dette variazioni potranno essere consentite solo previa valutazione e acquisizione dell’assenso formale da parte dell’Agenzia regionale per il Lavoro e terranno, in ogni caso, conto del "Progetto di layout del centro per l'impiego" reso disponibile dall'Agenzia.
5. Relativamente ai lavori di adeguamento di cui al comma 2, oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento, il Comune si impegna, anche avvalendosi di altro soggetto attuatore, a curare lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori e tutte le attività connesse all’esecuzione del contratto di appalto, fino all’ultimazione dell’intervento e alla successiva emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione.
6. Ferma restando l’esclusiva competenza e responsabilità del Comune in ordine all’approvazione del progetto esecutivo, nonché al successivo affidamento dei lavori, prima di procedere con i predetti adempimenti lo stesso dovrà consentire all’Agenzia Regionale per il Lavoro di effettuare le eventuali attività preventive di verifica e controllo, volte ad accertare, anche in via speditiva, la sostanziale conformità del progetto esecutivo al progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato al presente accordo, come eventualmente modificato su assenso dall’Agenzia.
7. Il Comune, terminate le opere di adeguamento concordate in sede di progettazione, è tenuto a trasmettere all’Agenzia il certificato di ultimazione dei lavori, unitamente ad apposita
comunicazione recante la data di verifica di regolare esecuzione o collaudo dell’opera. Resta salva la facoltà delle parti di pattuire la consegna anticipata dell’immobile, ai sensi dell’art. 230 D.P.R. 207/2010.
8. Il Comune si impegna a produrre la documentazione tecnico-contabile necessaria alla rendicontazione dei costi sostenuti, propedeutica alla erogazione da parte dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’acconto e del saldo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) e c), del contributo finanziario riconosciuto a fronte dell’intervento. La rendicontazione delle spese sostenute avviene per saldo finale, da trasmettersi, da parte del Comune, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, riportando nell’oggetto “Rendicontazione spese potenziamento infrastrutturale sede del CPI di Vignola”.
9. Il Comune, terminate le opere di adeguamento, sarà chiamato a sottoscrivere con l’Agenzia regionale per il lavoro la scrittura privata di cui al comma 1, volta a disciplinare il titolo di occupazione e le modalità di gestione dell’immobile, alla quale devono essere allegate tutte le autorizzazioni e le certificazioni relative agli impianti, alle strutture e a quant’altro risulti necessario alla legittima occupazione e al regolare funzionamento della sede ai sensi della vigente disciplina urbanistica ed edilizia.
10. Tramite la medesima scrittura privata il Comune s’impegna, in particolare, a garantire l’utilizzo gratuito del suddetto immobile da parte dell’Agenzia per un periodo minimo di anni venticinque (25) decorrenti dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui al comma 7, fatte salve diverse intese tra le Parti. Le Parti convengono, anche in deroga al disposto dell'art. 1809, comma 2, del Codice civile, che il Comodante non potrà richiedere la restituzione dell'immobile prima di tale scadenza.
Articolo 3
Impegni a carico dell’Agenzia
1. L’Agenzia s’impegna a corrispondere al Comune un contributo finanziario pari al 95% del costo complessivo dell’intervento, comprensivo dell’importo relativo ai lavori di adeguamento (comprensivo di IVA), come quantificato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, delle spese di progettazione e degli oneri di sicurezza, fino a un massimo di € 380.000,00 (trecentottamila) da erogarsi in tre rate, secondo il seguente cronoprogramma:
a) la prima tranche di € 190.000,00 (centonovantamila), a titolo di anticipo e pari al 50% dell’importo oggetto del finanziamento di cui al comma 1, verrà versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
b) la seconda tranche di €. 95.000,00 (novantacinquemila), a titolo di acconto e pari al 25% dell’importo di cui al comma 1, verrà versata entro 60 giorni dall’esaurimento del primo acconto sulla base delle risultanze dello stato di avanzamento dei lavori e della documentazione contabile prodotta ai sensi dell’art. 2, comma 8;
c) la terza tranche, a titolo di saldo, fino ad un massimo di € 95.000,00 (novantacinquemila), ammonterà alla differenza tra il 95% del costo complessivamente sostenuto per l’intervento, in relazione alle spese documentate ammissibili di cui all’art. 5, e l'anticipo di cui alle lettere
a) e b) e verrà versata entro 60 giorni dall’avvenuta trasmissione all’Agenzia del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione, sulla base della documentazione contabile prodotta ai sensi dell’articolo 2, comma 8, e previa verifica da parte dell’Agenzia della sostanziale coerenza dell’opera realizzata al progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato al presente accordo, come eventualmente modificato su assenso dall’Agenzia nel corso degli sviluppi della progettazione e dell’esecuzione del contratto di appalto.
2. L’Agenzia, nel corso dello sviluppo della progettazione, collaborerà con l’Amministrazione comunale alla definizione di tutti gli aspetti inerenti l’assetto distributivo degli spazi, le caratteristiche funzionali ed estetiche, nonché lo studio delle soluzioni tecnico-progettuali inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare attraverso la messa a disposizione di un progetto di Layout del centro per l'impiego tipo.
3. Competono in ogni caso al Comune la progettazione antincendio, l’istruttoria e la presentazione della SCIA per l’adeguamento alle norme antincendio, nonché l’istruttoria e l’avvio del procedimento finalizzato al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ove richiesto.
4. La disciplina di dettaglio in merito alla ripartizione degli oneri connessi all’utilizzo dell’immobile quale sede del CPI è, in ogni caso, demandata alla scrittura privata con la quale il Comune, all’esito dei lavori, ne concede l’uso gratuito per venticinque (25) anni all’Agenzia. È fatta salva la facoltà delle parti, in tale sede, di attribuire all’amministrazione comunale l’espletamento di determinati servizi attinenti alla gestione e al funzionamento del CPI, dietro rimborso da parte dell’Agenzia dei costi sostenuti.
Art. 4
Termini per l’inizio lavori e per la realizzazione degli interventi
1. Il Comune di Vignola si impegna a programmare temporalmente e porre in esser con congruo anticipo tutte le necessarie attività atte a garantire che i lavori di adeguamento della sede del CPI oggetto del presente accordo vengano avviati entro e non oltre 180
(centottanta) giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo dell’accordo medesimo e conclusi entro il 31/12/2023.
2. Per conclusione dei lavori si intende la data indicata nel certificato di collaudo o di regolare esecuzione predisposto ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 50/2016, da trasmettere all’Agenzia regionale per il lavoro ai fini dell’erogazione del saldo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c).
3. Le attività progettuali dovranno seguire il seguente cronoprogramma:
a) definizione della progettazione esecutiva entro il 30/05/2022;
b) entro il 30/06/2022 approvazione e finanziamento del progetto esecutivo;
c) ) realizzazione delle attività progettuali e del relativo budget di spesa secondo il cronoprogramma dei lavori allegato al contratto di appalto dei lavori.
4. Qualora dovessero concretarsi oggettivi impedimenti che legittimamente non consentono il materiale rispetto del cronoprogramma di cui al presente articolo, si procederà al relativo adeguamento.
5. In deroga ai termini di cui ai commi 1 e 3 può essere concessa una proroga, a seguito di richiesta motivata, da presentarsi prima della scadenza prevista.
Art. 5 Spese ammissibili
1. Sono ammissibili, purché comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, le spese direttamente imputabili al progetto finanziato, sostenute dal beneficiario a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e fino alla data di conclusione dei lavori progettuali risultante dal relativo certificato e comunque fino al diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga, e liquidate, per:
a) spese tecniche (progettazione, ivi inclusa la progettazione interna ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 50/2016 verifica della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, indagini e studi, collaudi, perizie, redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, accatastamenti, ecc.) fino ad un massimo del 15% dell’importo di spesa di cui alla lettera b), purché le stesse siano strettamente legate all’operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione;
b) spese relative ai lavori di adeguamento della sede del CPI di Vignola elencati nel progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato al presente accordo e nelle sue eventuali integrazioni o modificazioni su accordo delle parti;
c) oneri per la sicurezza.
Art. 6
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari
1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal beneficiario, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.
3. Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente Accordo, secondo le modalità e nei termini di cui al comma 1 dell’articolo 3, l’Agenzia regionale per il lavoro provvederà con atti formali adottati dal Dirigente competente, ai sensi della normativa vigente e previa verifica della documentazione contabile trasmessa dal Comune ai sensi dell’art. 2, comma 8.
Art. 7
Varianti in corso di realizzazione
1. Nell’ipotesi in cui il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, aumenti rispetto a quanto indicato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato al presente accordo, in conseguenza delle modifiche introdotte dal Comune in sede di progettazione esecutiva ed assentite dall’Agenzia ai sensi dell’art. 2, comma 4, l’Agenzia stessa erogherà l’importo corrispondente. Al di fuori di tale ipotesi, per le varianti e le modifiche del contratto d’appalto intervenute in corso d’opera, trova applicazione la disciplina dell’art. 106 del D.lgs. n. 50 del 2016. In quest'ultimo caso, ferma restando l’esclusiva competenza e responsabilità del Comune in ordine all’approvazione delle predette varianti e modifiche, l'erogazione di un eventuale maggior contributo a carico dell’Agenzia collegato alle lavorazioni coinvolte nelle predette varianti e modifiche contrattuali è condizionata alla previa acquisizione del formale assenso di quest’ultima, da parte della stazione appaltante, alle varianti e modifiche contrattuali all'origine dell'aumento del costo.
Art. 8 Inadempimento
1. In caso di inadempimento da parte del Comune agli obblighi assunti con il presente Accordo, l’Agenzia regionale per il Lavoro lo contesta con diffida ad adempiere, assegnando un termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine, l’Agenzia revocherà il finanziamento pubblico concesso laddove:
a) il progetto realizzato risulti difforme rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato al presente accordo, come eventualmente modificato su assenso dall’Agenzia nel corso degli sviluppi della progettazione e dell’esecuzione del contratto di appalto;
b) il progetto non venga ultimato entro la data prevista nel cronoprogramma definito in sede di gara o entro il diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga;
c) dai controlli emergano inadempimenti del beneficiario agli obblighi previsti dal presente Accordo, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata o l’irregolarità dell’operazione realizzata o della documentazione di spesa presentata o irregolarità collegate alle spese sostenute.
2. In caso di revoca del contributo, il Comune deve restituire le eventuali somme indebitamente percepite entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro.
Art. 9 Durata dell’accordo
1. Il presente accordo ha validità dalla data di apposizione della firma digitale da parte della Agenzia regionale per il Lavoro Xxxxxx-Romagna, come ultimo firmatario, e fintanto che non risultino adempiute tutte le obbligazioni previste dall’Accordo stesso.
2. L’adempimento delle obbligazioni oggetto di presente Accordo deve in ogni caso, avvenire entro e non 60 giorni dal termine previsto dall’art. 4 per il collaudo dei lavori ovvero individuato a seguito di eventuale concessione di proroga.
Art. 10
Registrazione, trascrizione, spese e oneri fiscali
1. Il presente Accordo, redatto nella forma di scrittura privata, sarà registrato, in caso d’uso, presso la competente Agenzia delle Entrate.
Eventuali oneri di registrazione e conseguenti saranno a compensazione delle parti.
per l’Agenzia regionale per il lavoro per il Comune di Vignola
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.