Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari Clausole campione

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore emetterà fatture nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nel capitolato speciale d'oneri. La stazione appaltante si impegna ad effettuare i pagamenti, salva l’applicazione delle eventuali penali, con le modalità di cui all'art. 21 capitolato speciale d'appalto. Trova applicazione la disciplina di cui al Decreto 3/4/2013 n. 55 (fatturazione elettronica), le fatture dovranno contenere tassativamente i seguenti riferimenti: - indicazione della determinazione dirigenziale della stazione appaltante che ha dato luogo all’affidamento ( n. /2015); - indicazione del codice Univoco Ufficio ; - indicazione del codice identificativo gara (CIG) ; dell'affidamento in oggetto; Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF”. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato all’acquisizione d’ufficio della regolarità contributiva dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, comunicato dall’appaltatore sono i seguenti (Codice IBAN): . Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono i seguenti: C.F. in qualità di (es presidente). Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell’art. 3, comma 9- bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al dirigente firmatario del presente contratto, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi dei conti correnti dedicati cui e...
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. 23.1. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii . Il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente:
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari a. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n.217/2010);
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore fatturerà mensilmente al Servizio di Polizia Municipale di Lagnasco le competenze spettanti sulla base del compenso unitario contrattuale, specificando e documentando il dettaglio delle prestazioni eseguite, in ragione degli atti effettivamente stampati e postalizzati per tutte le violazioni comunque accertate. L’appaltatore dovrà, in particolare, fornire tutti i dati necessari all’assolvimento delle esigenze connesse ad un’ottimale gestione della contabilità pubblica, secondo la normativa vigente. Il pagamento da parte dell'amministrazione appaltante avverrà nei termini di legge. Le stesse modalità valgono per la corresponsione dell'aggio relativo alla gestione dei veicoli con targhe estere e notifica verbali all'estero. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge 13.08.2010, n. 136, e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella legge medesima. I pagamenti relativi all'appalto in oggetto saranno effettuati esclusivamente sul conto corrente dedicato indicato dall'azienda in sede di offerta, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, e ss.mm.ii. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d'appalto.
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Il Fornitore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i.
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. 1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell’art. 3 della L. 136/2010 e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di successivo ampliamento o diminuzione della superficie ai sensi dell’art. 1 del presente Capitolato, il canone sarà rapportato alla metratura delle superfici da pulire. La determinazione dei carichi di lavoro sarà rapportata alle superfici oggetto del servizio. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in rate mensili posticipate, corrispondenti all’importo annuale complessivo, diviso per il numero di mesi in cui il servizio è effettuato, e sarà corrisposto, dietro presentazione di fatture emesse mensilmente per ogni punto operativo, fatta salva la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune e l’attestazione, da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento (ndr se diverso), della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto, anche su apposita modulistica ad hoc predisposta. In ottemperanza all’art. 3 della L. n. 136/2010, la Ditta Contraente deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicate anche non via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Ditta Contraente e dal subappaltatore, il Codice Identificativo di Gara (CIG), reso noto dall’Ente Appaltante. Il pagamento del corrispettivo, fermo restando quanto sopra sancito, avverrà entro il termine di 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di presentazione della fattura al protocollo generale del Comune.
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Le modalità di pagamento sono quelle stabilite nello schema di contratto applicativo cui si rimanda, fatto salvo che le parti si danno reciprocamente atto che il fornitore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. L'articolo 106 comma 13 del Codice, regolamenta la cessione di crediti. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. Il pagamento dell’intera fornitura sarà effettuato con le seguenti modalità:
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