Contract
CONTRATTO INTEGRATIVO ARTIGIANO EDILE 2003 PROTOCOLLO D’INTESA PER L’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO E DEL RELATIVO ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER L’XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XX XXXXXXX
Xxxxxxx, 00 dicembre 2002 tra
- l’Associazione Provinciale dell’Artigianato APA - LVH aderente alla
C.G.I.A. rappresentata dal suo Presidente Xxxxxxx Xxxxx, il Capogruppo Prov.le Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, il Direttore Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, i Sigg.- Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxx;
- l’Unione Artigiani Alto Atesini CNA - SHV rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxx, dal Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, dal Vice Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx e dal Sig. Xxxxx Xxxxxxx ;
e
- la FENEAL/UIL/SGK rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx D’Xxxxxxx e dai Sigg. Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx;
- la FILCA/CISL/SGB Bau rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx e dai Segretari generali aggiunti Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx e dal segretario Xxxxx Xxxxx
- la FILLEA/CGIL/AGB rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e dai Sigg. Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxx;
- la ASGB – l’UNIONE SINDACATI AUTONOMI SUDTIROLESI Sezione Edili USAS – AUTONOMER SÜDTIROLER GEWERKSCHAFTSBUND
rappresentata dal Segretario Provinciale Xxxxx Xxxxxxxxx e da Xxxxxx Xxxxx;
PREMESSA:
Dal 01.01.2003 il presente contratto provinciale artigianato edile della Provincia Autonoma di Bolzano, data della sua entrata in vigore, sostituisce integralmente i contratti provinciali edili della Provincia Autonoma di Bolzano sottoscritti tra le parti in data 15.11.89 e del 01.04.1998
A. SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente accordo andrà integralmente rispettato dalle imprese artigiane rientranti Xxxx’ordinamento della legge 443/85 “ legge quadro dell’artigianato” e sucessive modifiche, e/o nell’ordinamento del testo vigente della legge provinciale sull’artigianato, operanti sul territorio della provincia autonoma di Bolzano indipendentemente dalla loro sede o delle lavorazioni edili svolte.
Ad integrazione di quanto sopra stabilito, vista la richiesta delle Associazioni Artigiane si conviene che le imprese edili aderenti alle stesse che attualmente per il personale alle loro dipendenze applicano una contrattazione collettiva diversa dal CCNL e dal CCPL dell’artigianato edile possono adottare la contrattazione collettiva nazionale e provinciale del settore edile artigiano secondo la seguente procedura:
- per le aziende fino a 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, mediante comunicazione scritta ai lavoratori interessati, alla Cassa edile di Bolzano e alle XX.XX. provinciali di categoria.
- Per le aziende oltre i 15 dipendenti mediante accordo a seguito di consultazione alla presenza delle parti firmatarie della presente intesa.
SCAVI ARCHEOLOGICI E RESTAURI EDILI ARTISTICI
Su tutto il territorio della provincia autonoma di Bolzano, ai dipendenti delle aziende operanti nel settore degli scavi archeologici e restauri artistici, devono essere garantiti i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL Artigiano Edile e relativo Contratto integrativo provinciale.
B. RELAZIONI SINDACALI
Al fine di migliorare la qualità delle relazioni sindacali nel settore dell’artigianato edile altoatesino, con il presente accordo si conviene di istituire un tavolo permanente di confronto ed una commissione bilaterale, composta pariteticamente da otto membri, quatto nominati dalle associazioni imprenditoriali ed altri quatto nominati dalle organizzazioni sindacali firmatarie. Tale organismo non avrà competenze in materia di controversie di lavoro.
Le riunioni si svolgeranno di norma a cadenza trimestrale o su richiesta di una delle associazioni firmatarie entro e non oltre 15 giorni.
Nota a verbale
Le parti convengono sulla necessità di incontrarsi per valutare congiuntamente i mutamenti in materia di avviamento al lavoro sanciti dalla normativa europea.
C. ASSUNZIONE
In osservanza e/o ad integrazione di quanto disposto dal D.L. 01.01.1996 nr. 510 ed eventuali successive modifiche, all’atto di avvio al rapporto di lavoro, l’impresa consegnerà al dipendente documento scritto attestante anche la località di riferimento dell’assunzione. Per i rapporti di lavoro in essere, salvo diverse indicazioni risultanti dalla documentazione rilasciata dal competente Ufficio di Collocamento si farà riferimento alla sede dell’impresa.
Art. 1 ORARIO DI LAVORO
In relazione a quanto previsto dagli articoli 6 e 12 del Contratto Collettivo Nazionale 18 Luglio 1985 ed eventuali modifiche apportate in stesura definitive dall’ipotesi di accordo 10.03.1989, per l’orariodi lavoro valgono le norme della legge 15.03.1923 n.692 con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario contrattuale di lavoro viene determinato in 40 ore settimanali per tutto l’anno, da ripartire su cinque giorni della settimana dal lunedì al venerdì.
Premesso che l’impresa può prolungare l’orario di cantiere fino ai limiti stabiliti dalla legge 15.03.1923, n. 692, la contabilizzazione dell’orario di lavoro avverrà giornalmente corrispondendosi per le prime otto ore la retribuzione normale e per le successive la retribuzione prevista per il lavoro supplementare o straordinario.
La giornata del sabato non potrà essere utilizzata per il recupero di eventuali ore perse, intendendosi che tale recupero avvenga nell’arco delle giornate lavorate nella settimana.
Nel caso in cui non fossero state raggiunte le 40 ore settimanali l’impresa presenterà tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali ai sensi dell’art.11 del contratto collettivo nazionale del lavoro.
Il periodo di quattro mesi all’anno, di cui al decreto 10.09.1923 nr. 1957, resta confermato nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto
Per i lavori che si svolgono in tre turni (lavori in galleria, lavori idroelettrici, installazioni relative) potrà essere concordata, di volta in volta, tra l’impresa e lavoratori una diversa ripartizione dell’orario di lavoro.
L’operaio ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro anche qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione degli istituti previsti nell’art.19 punto a e art. 21 punto del presente contratto
Per i pendolari abituali, il tempo necessario per recarsi al cantiere di lavoro non potrà quindi in nessun caso essere considerato orario di lavoro
Con riferimento a quanto previsto dall’art.7 del CCNL del 18 luglio 1985 relativamente ai permessi individuali, saranno concordate annualmente entro il mese di aprile, tra impresa e lavoratori le giornate per l’utilizzo collettivo di 16 ore di permesso previste. Il pagamento dei permessi collettivi avverrà con anticipazione da parte dell’impresa secondo le norme di cui all’art.7 del C.C.N.L.
Per sopravvenute eccezionali esigenze produttive o di organizzazione del lavoro, si potrà derogare a quanto concordato, previa comunicazione, al lavoratore.
1.a Indennità per i sabati lavorativi
Fermo restando che il normale orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì, qualora per inderogabili esigenze tecnico organizzative l’impresa abbia necessit`che venga prestata attività lavorativa anche nella giornata di sabato, la stessa dovrà comunicarlo agli interessati entro il giovedì della settimana in corso. Sono fatti salvi i casi di comprovata urgenza.
Per le ore lavorate entro 1e ore 13.00 del sabato sarà corrisposta una maggiorazione del 35% sulla retribuzione.
Qualora la prestazione lavorativa si protragga anche nelle ore pomeridiane, la maggiorazione sarà elevata al 40%( da calcolarsi anche sulle ore antimeridiane).
1.b Lavoro Domenicale
Nei cantieri ubicati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano é fatto divieto di svolgere attività lavorativa nella giornata di domenica, sono altresì vietate ogni tipo di pattuizione che preveda l’attività lavorativa organizzata in ciclo continuo comprendendo le giornate di domenica e/o festive stabilite dalla contrattazione vigente.
Sono ammesse deroghe per eventuali interventi straordinari di comprovata pubblica emergenza, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
1.c. Festività del Santo Patrono (Lunedì di Pentecoste)
Fermo restando le disposizioni di cui all’art.21 dell’CCNL, le parti concordano che la retribuzione della festività del Santo Patrono per tutti i dipendenti delle imprese dell’artigianato edile operanti nella Provincia Autonoma di Bolzano, avvenga nella busta paga del mese in cui cade il lunedì di Pentecoste. Qualora per obiettive esigenze tecnico produttive sia necessario richiedere la prestazione lavorativa in tale giornata, l’impresa corrisponderà oltre alla giornata festiva stessa, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo.
1.d Flessibilità – Ore compensative
Datore di lavoro e dipendenti potranno in comune accordo stabilire forme di recupero compensativo degli straordinari, con un limite massimo di 1 (una) ora al giorno e di 120 (centoventi) ore complessive annue.
Le eventuali ore non recuperate dovranno essere liquidate al lavoratore con la maggiorazione prevista dalla contrattazione vigente, entro il mese di novembre dell’anno in questione, qualora non concordato diversamente tra le parti coinvolte.
1.e Emergenze –
Fermo restando l’art. nr. 4 legge 196/97 del Dlgs 408/98. qualora per obiettive esigenze organizzative legate a eventi meteorologici o calamità naturali e/o di pubblica emergenza, che comportassero l’esigenza di una prestazione straordinaria questa potrà avvenire solo attraverso la manifestata disponibilità del lavoratore.
In tal caso ogni ora prestata dovrà essere maggiorata del 75 % e la stessa andrà calcolata sulla retribuzione globale di fatto.
Art. 2 F E R I E
In applicazione e fermo restando quanto previsto dal terzo comma dell’art.19 del contratto collettivo nazionale 15 Giugno 2000 per il godimento delle ferie si conviene di norma come segue:
Di tre settimane di ferie collettive estive (pari a 120 ore):
- due settimane potranno essere fissate dall’impresa, previa comunicazione scritta da rilasciare al lavoratore entro il mese di maggio di ogni anno;
- una settimana potrà essere goduta nel consueto periodo natalizio qualora il collaboratore non avesse utilizzato le tre settimane in altro periodo dell’anno.
-
Le eventuali rimanenti ore, fissate dalla contrattazione collettiva a livello nazionale, dovranno essere godute comunque entro e non oltre il 31.12 di ogni anno.
Pena la decadenza automatica del diritto della fruizione delle stesse.
Art. 3 AMBIENTE DI LAVORO
Le imprese nell’allestimento del cantiere predisporranno quanto segue:
a. un ambiente idoneo ad uso spogliatoio adeguatamente aerato ove riporre indumenti, D.P.I. ed effetti personali, che dovrà risultare riscaldato al momento dell’utilizzo nei mesi invernali. Tale ambiente non potrà essere adibito a deposito attrezzi o materiali.
b. ove l’azienda organizzi il servizio di mensa presso il cantiere allestirà un locale ad uso esclusivo di refettorio. Questo dovrà risultare dimensionato al numero degli utenti, coibentato, igienicamente controllato, aerato e riscaldato.
Le stesse caratteristiche dovranno essere rispettate per i locali adibiti ad eventuale uso per il pernottamento.
c. gli arredi delle strutture di cui sopra dovranno essere adeguati all’uso e in tutti i casi non potranno essere realizzati con materiali di cantiere.
d. servizi per l’igiene e la pulizia alla persona adeguatamente arieggiati e riscaldati
e. la disponibilità gratuita di acqua potabile.
Ferme restando le disposizione di legge in materia, l’impresa può derogare a quanto sopra quando sussistono:
- obiettive condizioni di miglior favore
- reali impedimenti tecnico -logistici
- o in relazione alla durata limitata dei lavori.
Le parti stipulanti si impegnano inoltre ad intraprendere tutte le iniziative idonee al fine di garantire che vengano eliminati e non più utilizzati i baraccamenti metallici non coibentati destinati all’uso delle persone.
Il controllo dell’applicazione delle norme di cui al presente articolo rientra nelle competenze delle rappresentanze Sindacali.
Le disposizione di cui sopra sostituiscono integralmente l’articolo 11 dell’accordo 15.11.89
Art. 4 INDUMENTI DA LAVORO
Agli operai veranno concessi a cadenza annuale:
a una tuta da lavoro intera o spezzata o in alternativa doppio pantalone
b un paio di scarpe da lavoro
con onere a carico dell’impresa mutualizzato tramite la Cassa Edile di Bolzano come da regolamento sottoscritto da tutte le parti sociali il 25.10.95
Le disposizione di cui sopra sostituiscono integralmente l’articolo 12 dell’accordo 15.11.89
NOTA A VERBALE
Le parti si danno atto di verificare quanto prima e comunque entro il 2003, la fattibilità di fornire all’operaio anche 1 giaccone invernale senza oneri aggiuntivi a carico dell’azienda.
Art. 5 ATTREZZI DA LAVORO
Qualora l’impresa non fornisca gli attrezzi normali di lavoro sarà corrisposta all’operaio per l’apporto degli attrezzi stessi
la percentuale dell’1,50
da calcolarsi su paga base di fatto e l’indennità di contingenza.
Nel caso di fornitura degli attrezzi l’impresa farà sottoscrivere all’operaio una ricevuta di consegna.
Art. 6 VISITE MEDICHE
Fermo restando le disposizione di legge in materia di accertamenti sanitari periodici per lavoratori, gli stessi non potranno essere ripetuti ad intervalli superiori ai 24 mesi fatto salvo diverse disposizioni prescritte dal medico competente che riduca tale limite a fronte di patologie o rischi particolari.
Detti controlli sanitari avverranno di norma nelle ore antimeridiane e comunque dopo che siano trascorse almeno otto ore dalla fine della prestazione lavorativa. Questo al fine di garantire un reale riscontro di eventuali patologie in essere
Art. 7
FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
a. In relazione a quanto previsto dall’accordo provinciale 20 febbraio 1985 e successive modifiche, il contributo per la formazione professionale, é da calcolarsi per le ore ordinarie effettivamente prestate dall’art. 1 del presente contratto) su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale, elemento economico territoriale e, per gli operai che lavorano a cottimo anche sull’utile minimo contrattuale di cottimo.
Detto contributo deve essere versato a cura dei datori di lavoro alla Cassa Edile della Provincia di Bolzano, presso la quale é istituito un apposito fondo gestito d’intesa tra le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto integrativo provinciale.
* * *
Per dare impulso alla formazione professionale le parti convengono di istituire con accordo a parte il Comitato Paritetico per la formazione Professionale Con il medesimo accordo sono disciplinati anche i compiti e le modalità di funzionamento.
In aggiunta alla vigente normativa le parti convengono quanto segue:
Ogni lavoratore regolarmente iscritto alla Cassa Edile, ha diritto a delle ore di formazione in ragione delle ore effettivamente lavorate presso lo stesso datore di lavoro, anche in maniera non continuativa.
Tali ore maturano in misura di 1 ora ogni 60 ore di effettiva prestazione lavorativa, con esclusione pertanto di tutti i casi di assenza anche se retribuita ( esempio: ferie, malattia, infortuni, festività, ecc. ecc.) Non si computano le frazione di ora. In ogni caso le ore maturate a tale scopo non possono superare il limite complessivo di 20 ore per ogni anno solare.
Tali ore di formazione possono essere fruite anche in più gruppi, con un limite minimo di ore 4 per volta. In ogni caso i permessi per la formazione professionale possono essere fruiti esclusivamente presso l’azienda dove gli stessi sono maturati, compatibilmente con le esigenze dell’impresa stessa. Le ore di formazione sono per il 50% (max. 10 ore) a carico del datore di lavoro e per il restante 50% (mx. 10 ore a carico del lavoratore stesso, attingendo dal proprio monte ore di ferie e/o festività soppresse, recuperi dello straordinario o dai permessi retribuiti. La quota a carico del lavoratore non potrà essere computata quale assenza non retribuita. I permessi per detta formazione, sia quelli a carico del datore di lavoro che quelli a carico del lavoratore, devono essere necessariamente essere utilizzati contemporaneamente nella misura del 50% ciascuno. Non è in alcun modo consentito utilizzare prima gli uni o prima gli altri.
Tali permessi possono raggiungere un cumulo fino ad un massimo di 40 ore. A partire dal momento in cui essi vengono interamente utilizzati, si ricomincia a cumulare le ore secondo il meccanismo sopra illustrato.
In nessun caso possono essere previste forme di retribuzioni sostitutive a tale titolo.
Al fine di potersi assentare per la partecipazione di corsi di formazione professionale il dipendente dovrà fornire al datore di lavoro la documentazione probatoria della partecipazione
al corso in questione.
b. FORMAZIONE PRIMI INGRESSI
Il Datore di lavoro comunica al Comitato Paritetico Edile, in forma scritta, all’atto della assunzione, i dati relativi a tutti i dipendenti che entrano per la prima volta nel settore costruzioni. Questo per l’assolvimento degli obblighi di formazione alla sicurezza mediante la frequenza in orario di lavoro e come tale retribuito, di un corso di otto ore organizzato dal Comitato stesso .
L’Organismo Paritetico dovrà garantire l’allestimento di detti corsi sul territorio provinciale a cadenza periodica.
Le parti affidano inoltre al Comitato il compito di verificare la reale attuazione degli obblighi di cui sopra in collaborazione con la Cassa Edile.
Si conferma altresì che i corsi aziendali e/o interaziendali di educazione alla sicurezza organizzati dal Comitato Paritetico Edile assolvono gli obblighi di cui alla lettera a) dell’articolo 22 del D.L. 626/94 ricadenti sui datori di lavoro, ai quali l’Ente rilascerà idonea certificazione.
c. FORMAZIONE R.L.S.
Le parti stabiliscono che il programma formativo obbligatorio in materia di educazione alla sicurezza rivolto agli R.L.S. verrà attuato attraverso corsi articolati in tre giornate lavorative e come tali retribuite, della durata complessiva di 24 ore. L’Organizzazione e la gestione degli stessi é affidata al Comitato Paritetico Edile di Bolzano così come già previsto dall’accordo Provinciale 11.09.1996.
Art.8
COMITATO PARITETICO EDILE
Ai sensi dell’art. 36 del C.C.N.L. 18.07.1985 e dall’ipotesi d’accordo 10.03.1989 è istituito con accordo a parte il Comitato Paritetico per prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Con medesimo accordo sono disciplinati anche i compiti e le modalità di funzionamento.
Le parti confermano che il Comitato Paritetico Edile istituito con accordo del
É l’unico Organismo abilitato ad organizzare i corsi di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e quella rivolta più in generale ai lavoratori derivante dai D.L.G. 626/94 e D.L. 277/91 e successive modifiche, così come al rilascio della certificazione attestante l’assolvimento di tali obblighi.
Art. 9
CASSA EDILE E
ACCORDI INTERCONFEDERALI DI COMPARTO
a. Cassa Edile
Le parti confermano gli impegni assunti con l’accordo provinciale del 19.06.1987 e successive modifiche
b. Accordi interconfederali di comparto – a decorrere dall’ 1.1.1998, in deroga agli accordi interconfederali di comparto vigenti, con l’iscrizione dell’impresa, il regolare versamento degli accantonamenti e la relativa contribuzione alla Cassa Edile della provincia di Bolzano, all’azienda non compete l’onere del versamento all’INPS delle quote del Fondo relazioni sindacali (Lire 9.000 pari a Euro 4,65).
Art. 10 CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ
Con il presente accordo le parti firmatarie affidano alla Cassa Edile di Bolzano ed al
Comitato Paritetico Xxxxx, il compito di trasmettere direttamente all’INPS ed all’INAIL, anche a mezzo di supporto magnetico, le attestazioni relative alle singole imprese di aver assolto regolarmente a quanto richiesto nei confronti degli enti paritetici provinciali del settore, per quanto alle disposizioni di legge in materia.
Art. 11 COMUNICAZIONE SUBAPPALTI
Le Associazioni imprenditoriali artigiane si impegnano a dare attuazione alle disposizioni di
cui all’art. 18 del CCNL vigente , dando adeguata informazione ai propri associati sugli obblighi previsti in materia di comunicazione alle XX.XX. a carico delle imprese subappaltanti.
Art. 12
INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE
In relazione a quanto previsto dall’ultimo comma dell’art.14 del C.C.N.L. 18 Luglio 1995 l’indennità territoriale di settore é fissata nei seguenti importi orari:
1. a partire dall’01.11.1989
operai di produzione:
operaio altamente specializzato ( 4 Livello) Lire 1.491,31 operaio specializzato ( 3 Livello) Lire 1.361,45
operaio qualificato ( 2 Livello) | Lire | 1.084,42 |
operaio comune (1 livello) | Lire | 707,36 |
b) custodi | Lire | 620,00 |
c) custodi | Lire | 566,00 |
2. a partire dell’01.01.1990 | ||
a) operai di produzione: operaio altamente specializzato ( 4 Livello) | Lire | 1.741,31 |
operaio specializzato ( 3 Livello) | Lire | 1.561,45 |
operaio qualificato ( 2 Livello) | Lire | 1.284,42 |
operaio comune (1 livello) | Lire | 807,36 |
b) custodi | Lire | 720,00 |
c) custodi | Lire | 666,00 |
.. 3 partire dell’01.01.2001 (importi tradotti in Euro)
a) operai di produzione:
operaio altamente specializzato ( 4 Livello) | Euro | 0,89931 |
operaio specializzato ( 3 Livello) | Euro | 0,80642 |
operaio qualificato ( 2 Livello) | Euro | 0,66335 |
operaio comune (1 livello) | Euro | 0,41697 |
b) custodi | Euro | 0,37184 |
c) custodi | Euro | 0,34396 |
4. a partire dell’01.01.2003
a) operai di produzione:
operaio altamente specializzato ( 4 Livello) | Euro | 1,19 |
operaio specializzato ( 3 Livello) | Euro | 1,07 |
operaio qualificato ( 2 Livello) | Euro | 0,89 |
operaio comune (1 livello) | Euro | 0,55 |
b) custodi | Euro | 0,37 |
c) custodi | Euro | 0,34 |
Art. 13
PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI
In relazione a quanto previsto dall’art. 48 del CCNL 18 Luglio 1985 e dall’ipotesi del 10.03.1989 il premio di produzione é fissato nei seguenti importi mensili:
a) dal 01.11.1989 | ||
1° super (7° livello) | Lire | 306.500.- |
1° (6° livello) | Lire | 281.000.- |
2° (5° livello) | Lire | 228.500.- |
Ass. tec. (4° livello) | Lire | 242.000.- |
3° (3° livello) | Lire | 179.000.- |
4° (2° livello) | Lire | 125.500.- |
4° - 1° impiego | Lire | 57.000.- |
b) dal 01.01.1990 | ||
1° super (7° livello) | Lire | 361.500.- |
1° (6° livello) | Lire | 331.000.- |
2° (5° livello) | Lire | 268.500.- |
Ass. tec. (4° livello) | Lire | 282.000.- |
3° (3° livello) | Lire | 206.000.- |
4° (2° livello) | Lire | 145.500.- |
4° - 1° impiego | Lire | 72.000.- |
c) dal 01.01.2001 (importi commutati in Euro)
1° super (7° livello) | Euro | 186,70 |
1° (6° livello) | Euro.- | 170,95 |
2° (5° livello) | Euro | 138,67 |
Ass.tec. (4° livello) | Euro | 145,64 |
3° (3° livello) | Euro | 106,39 |
4° (2° livello) | Euro | 75,14 |
4° - 1° impiego | Euro | 37,18 |
Gli importi espressi in Lire a partire dal 01.01.1990 Lire e commutati in Euro dal 01.01.2001 vengono riconfermati anche per gli anni successivi.
Art. 14
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
In conformità agli accordi nazionali dell’11 giugno e del 3 Luglio 1997 ed in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23.7.93 e dall’art. 2 del D.L. 25.3.97 nr. 67 convertito in legge 23.6.75 nr.135 viene istituito l’elemento economico territoriale di cui all’art. 42 lett.
D) del CCNL 27.10.1995 e/o successive integrazioni ,
OPERAI
importo orario
a partire dall’01.07.1998 e commutati in Euro dal 01.01.2001 nelle seguenti misure
operai 4° livello | Lire | 400.- | pari a Euro | 0,20658 |
operai specializzati | Lire | 350.- | Euro | 0,18076 |
operai qualifica | Lire | 300.- | Euro | 0,15494 |
a) operai comuni | Lire | 250.- | Euro | 0,12911 |
b).custodi, guardiani, portinai, | ||||
xxxxxxxxx ,uscieri, inservienti | ||||
ed altri | Lire | 200.- | Euro | 0,10329 |
Erogazioni a partire dal 01.01.2003
Gli importi orari dell’elemento economico territoriale corrispondenti all’11% dei minimi di paga base in vigore al 01.01.2003 sono i seguenti
operai 4° livello | Euro- | 0,44 |
operai specializzati | Euro | 0,41 |
operai qualifica | Euro | 0,37 |
a) operai comuni | Euro | 0,32 |
b).custodi, guardiani, portinai, | ||
xxxxxxxxx ,uscieri, inservienti | ||
ed altri | Euro | 0,29 |
Erogazioni a partire dal 01.01.2004
Gli importi orari dell’elemento economico territoriale corrispondenti al 14 % dei minimi di paga base in vigore al 01.01.2003, sono i seguenti:
operai 4° livello | Euro- | 0,56 |
operai specializzati | Euro | 0,52 |
operai qualifica | Euro | 0,46 |
a) operai comuni | Euro | 0,40 |
b).custodi, guardiani, portinai, | ||
xxxxxxxxx ,uscieri, inservienti | ||
ed altri | Euro | 0,36 |
IMPIEGATI
importo mensile
a partire dall’01.07.1998 e commutati in Euro dal 01.01.2001 nelle seguenti misure
Quadri – 1° Super | Lire | 110.000.- | pari a Euro | 56,81 |
1° categoria | Lire | 100.000.- | Euro | 51,65 |
2° categoria | Lire | 90.000.- | Euro | 46,48 |
Impiegato tecnico 4 livello | Lire | 80.000.- | Euro | 41,32 |
3° categoria | Lire | 70.000.- | Euro | 36,15 |
4° categoria | Lire | 60.000.- | Euro | 30,99 |
4° categoria primo impiego | Lire | 50.000.- | Euro | 25,82 |
Erogazioni a partire dal 01.01.2003
Gli importi mensili dell’elemento economico territoriale dal 01.01.2003 corrispondenti all’11% dei minimi di paga base in vigore al 01.01.2003 sono i seguenti
Quadri – 1° Super | Euro | 111,92 |
1° categoria | Euro | 97,73 |
2° categoria | Euro | 81,41 |
Impiegato tecnico 4 livello | Euro | 75,40 |
3° categoria | Euro | 70,51 |
4° categoria | Euro | 62,30 |
4° categoria primo impiego | Euro | 54,60 |
Erogazioni a partire dal 01.01.2004
Gli importi mensili dell’elemento economico territoriale corrispondenti al 14% dei minimi di paga base in vigore al 01.01.2003, sono i seguenti:
Quadri – 1° Super | Euro | 142,44 |
1° categoria | Euro | 124,38 |
2° categoria | Euro | 103,62 |
Impiegato tecnico 4 livello | Euro | 95,82 |
3° categoria | Euro | 89,75 |
4° categoria | Euro | 79,29 |
4° categoria primo impiego | Euro | 69,48 |
Nella determinazione dell’elemento economico territoriale, le parti sottoscritte hanno tenuto conto dell’andamento del settore e dei suoi risultati nel territorio della Provincia di Bolzano in termini di produttività e di livelli occupazionali, nonchè dei seguenti ulteriori indicatori: numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Bolzano; numero delle ore lavorate e delle ore di assenza denunciate alla Cassa Edile di Bolzano; investimenti della Provincia Autonoma di Bolzano in infrastrutture e nell’edilizia in genere; volume dei fabbricati residenziali e non residenziali ultimati in provincia di Bolzano.
Per gli anni successivi (2004-2005) l’entità dell’elemento economico territoriale
potrà essere confermata nella stessa misura di cui ai commi del presente articolo, previa verifica dell’andamento del settore ed approfondita analisi dei risultati raggiunti, che sarà effettuata dalle parti stipulanti il presente accordo entro il mese dicembre dell’anno precedente quello di erogazione.
In base alle modalità di determinazione ed erogazione, tale elemento retributivo ha le caratteristiche proprie da consentire l’applicazione del trattamento di esenzione contributiva prevista dal protocollo 23.7.1993 e dalla legge 23 maggio 1997 nr. 135.
Per quanto riguarda l’incidenza degli importi di cui al precedente primo periodo, sui vari istituti contrattuali le parti rinviano a quanto disposto dal CCNL 27.10.1995.
Art.15
INDENNITÀ DI PRESENZA OPERAI
In accordo con tutte le parti sociali firmatarie del presente atto, si stabilisce che a partire dal 01.01.2003 l’indennità di presenza viene sopressa in quanto il previstoimporto è stato conglobato nell’indennità territoriale del settore (art. 12del presente accordo.
Di conseguenza l’articolo stesso è stato integralmente abolito.
Art. 16
INDENNITÀ LAVORI DISAGIATI
Con il presente accordo le parti firmatarie demandano alla commissione bilaterale l’individuazione di lavori e/o condizioni di disagio quali lavoro in alta quota o il pernottamento nei pressi del cantiere ed altre, per le quali stabilire l’entità delle maggiorazioni retributive da corrispondere ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 24 del CCNL.
Art. 17
INDENNITÀ ALLOGGIO DISAGIATO
Qualora l’azienda stabilisca il pernottamento presso l’alloggiamenti di cantiere, al lavoratore spetta un’indennità pari del 15 % della paga in atto.
A detto lavoratore spettano comunque , colazione e due pasti caldi giornalieri a totale carico dell’impresa.
Lo stesso trattamento, colazione e due pasti caldi giornalieri a totale carico della azienda, spetta comunque al lavoratore anche qualora venga ospitato in altra struttura convenzionata
Art. 18 M E N S A
A decorrere dal 1marzo 1998 l’articolo 10 del contratto integrativo provincial15.11.89 viene sostituito con la seguente intesa:
1. OPERAI
Al fine di garantire ai lavoratori edili idonee condizioni ambientali e sociali di lavoro, viene confermato, per la generalità degli addetti di cantiere, il diritto alla mensa.
L’impresa provvede affinchè nei cantieri, mediante l’allestimento di un idoneo refettorio di cui all’art. Sull’ambiente di lavoro, o nelle loro vicinanze anche attraverso il ricorso a servizi esterni, possa essere consumato un pasto caldo composto da primo piatto, secondo piatto, contorno, ½ l. di acqua minerale o 0,33 l. di bevanda gassata analcolica o 0,25 l. di vino o birra, fatta eccezzione per gli addetti minorenni ai quali l’azienda non corrisponde alcunchè per la consumazione delle bevande alcoliche. Rimane confermato il divieto di somministrazione o di assunzione di altre bevande alcoliche e superalcoliche anche nell’intervallo di pranzo.
Il lavoratore ha diritto al servizio di mensa per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa, intendendosi come tale, agli effetti del presente istituto, una prestazione lavorativa di almeno quattro ore e con pretesenza in cantiere alla ripresa dell’attività lavorativa dopo l’intervallo del pranzo; ove non si renda possibile la somministrazione Del pasto nei modi qui indicati, al lavoratore viene corrisposta, a titolo di indennità sostitutiva di mensa, un importo di Lire 8.000. e dal 01.01.2001 pari a Euro 4,13166
A partire dal 01.01.2003 tale importo viene elevato a 5,00 euro
Tale importo non é soggetto alla percentuale di accantonamento alla Cassa E dile.
2. IMPIEGATI
Con decorrenza 1° Aprile 1998 a tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi, viene riconosciuto il diritto alla mensa.
Il servizio verrà garantito dall’impresa mediante mensa aziendale, qualora ciò non fosse possibile l’impresa provvederà all’erogazione tramite buoni pasto del valore di Lire 10.000.- giornaliere e dal 01.01.2001 pari a Euro 5,16.
Nel caso in cui l’impiegato, comunicandolo a mezzo scritto preventivamente all’impresa, rinunci a godere del trattamento di mensa come sopra specificato, allo stesso verrà corrisposta un’indennità sostitutiva pari a Lire 6.000 e dal 01.01.2001 pari a Euro 3,09874.- giornaliere per ogni giornata di effettiva presenza, intendendosi come tale agli effetti del presente istituto, una prestazione lavorativa di almeno quattro ore con la ripresa dell’attività dopo l’intervallo meridiano.
A partire dal 01.01.2003 tale importo viene elevato a Euro 5,00
Il trattamento di cui sopra non spetta nell’ipotesi di trasferta per la quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 59 del CCNL.
Art. 19 TRASFERTA
a. OPERAI
Ritenuto di dover adeguare l’istituto della trasferta alle particolari esigenze del territorio della Provincia Autonoma di Bolzano caratterizzato da valli e rilievi alpini, si stabilisce che:
a partire dal 01.04.1998 l’operaio ha diritto alla corresponsione della diaria per trasferta quando é comandato a prestare la propria opera:
a.1 In un cantiere diverso da quello di prima assunzione
a.2 Il nuovo cantiere risulti ubicato fuori dal confine comunale del cantiere di prima assunzione.
L’indennità giornaliera di trasferta a partire dal 01.01.2003 é cosí determinata:
1. Qualora il nuovo cantiere si trovi ad una distanza inferiore di dieci chilometri da quello di prima assunzione
Operaio comune | Euro | 5,16 |
Operaio qualificato | Euro | 5,68 |
Operaio specializzato | Euro | 5,94 |
Operaio altamente specializzato | Euro | 6,20 |
2. Qualora il nuovo cantiere si trova ad una distanza da 10 a 30 chilometri da quello di prima assunzione
Operaio comune | Euro | 6,71 |
Operaio qualificato | Euro | 7,75 |
Operaio specializzato | Euro | 8,26 |
Operaio altamente specializzato | Euro | 8,78 |
3. Quando il cantiere si trova ad una distanza oltre 30 chilometri da quello di prima assunzione
Operaio comune | Euro | 11,62 |
Operaio qualificato | Euro | 12,91 |
Operaio specializzato | Euro | 14,20 |
Operaio altamente specializzato | Euro | 15,49 |
Qualora nell’ambito della giornata lavorativa l’operaio per esigenze organizzative debba raggiungere più cantieri, situati in territori comunali diversi,per quest’ultimo la tabella di trasferta di riferimento sarà esclusivamente quella della fascia chilometrica del Gruppo “2” indicato., salvo gli spostamenti eseguiti tutti in terza fascia.
All’operaio in trasferta spetta comunque un pasto caldo, a carico dell’impresa, di cui alla composizione definita all’art. 18 (Mensa). Qualora ciò non sia possibile per reali motivi, indipendentemente dalla volontà delle parti, l’impresa corrisponderà l’indennità di trasferta prevista maggiorata del 100%.
Xxxx apprendisti spetta una indennità di trasferta giornaliera calcolata in percentuale su quanto di spettanza dell’operaio qualificato in proporzione all’anzianità di apprendistato.
Le parti concordano che gli importi di cui sopra non concorrono a comporre l’importo del T.F.R., anche se maturati in via continuativa.
In aggiunta all’indennità di trasferta spetta comunque il rimborso spese di viaggio. tale rimborso avverrà sulla base del costo del servizio pubblico su presentazione di idonea documentazione.
Qualora manchi il servizio pubblico o questo venga effettuato con orari e percorsi gravosi e non idonei a consentire il raggiungimento del posto di lavoro, condizione per la quale il lavoratore sia costretto ad utilizzare un proprio mezzo di trasporto, il rimborso avverrà in misura pari ad ¼ del prezzo di litro di benzina per ogni chilometro percorso.
Nessun rimborso spese di viaggio compete al lavoratore nel caso in cui l’impresa metta a disposizione un mezzo di trasporto
A fronte di situazioni particolari sarà possibile con l’assistenza delle parti sociali firmatarie della nuova normativa provinciale sulla trasferta definire lo stesso istituto con apposito accordo aziendale trattamenti di miglior favore.
Nota a verbale:
Anche per il personale in trasferta viene confermata la norma contrattuale secondo la quale l’orario di lavoro inizia con l’effettiva presenza in cantiere del lavoratore, il quale potrà lasciare il cantiere solo al termine dell’orario prefissato.
c. IMPIEGATI
Rimangono in vigore le norme dell’art. 59 del CCNL vigente.
Art. 20
AUMENTI PERIODICI ANZIANITÀ IMPIEGATI
Gli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 57 vengono adeguati agli importi qui di seguito elencati e verranno corrisposti per gli scatti che matureranno successivamente al 01.01.1998
1a Super | 7 livello | Lire | 30.000.- | corrispondenti a Euro | 15,49 |
1 | 6 Livello | Lire | 25.000.- | Euro | 12,91 |
2a | 5 Livello | Lire | 22.500.- | Euro | 11,62 |
2b | 4 livello | Lire | 20.000.- | Euro | 10,33 |
3 | 3 livello | Lire | 17.500.- | Euro | 9,03 |
4 | 2 livello | Lire | 17.000.- | Euro | 8.77 |
4 primo impiego Lire 17.000.- Euro 8,77
Art. 21
TRASPORTO DEL PERSONALE PRESSO I CANTIERI
L’impresa per quanto possibile provvederà ad organizzare con i mezzi propri il trasporto giornaliero degli operai al cantiere di lavoro, in tale ipotesi le imprese corrisponderanno all’autista del mezzo Euro 0,0775 per ogni chilometro percorso semprechè tale percorso superi i 5 chilometri giornalieri, anche per i primi 5 chilometri.
Al conducente, a cui è stato affidato l’incarico e il mezzo di trasporto, ha altresi l’obbligo di provvedere o far provvedere alla conservazione del bene in uso con la massima diligenza, affiché questi risulti sempre in buono stato d’uso secondo le norme
vigenti, circolazione ed igiene comprese, e lo restituisca nello stesso stato d’uso nel quale l’ha ricevuto salvo il deperimento ordinario del mezzo stesso.Qualora il mezzo subisca danneggiamenti, si agirà come previsto dalla vigente legislazione.
Qualora non sia già stato previsto, l’impresa provvederà a stipulare una polizza assicurativa per infortuni rischio di circolazione su veicoli identificati a favore del conducente.
L’indennità chilometrica spetta anche agli operai che con il proprio mezzo trasportino altri colleghi di lavoro presso i cantieri.
Art. 22 CAPO SQUADRA
Al lavoratore comunque denominato: capo squadra, capo operaio, ecc. che, a qualunque categoria o qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall’impresa a sorvegliare ed a guidare l’attività esecutiva di un gruppo di dieci operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all’esecuzione dei lavori, è riconosciuta, per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 15%, qualora il gruppo di cui fa a capo superi le dieci unità la maggiorazione prevista sarà pari al 20 %. da computarsi su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale
Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a qualla dell’operaio qualificato, oltre alla maggiorazione richiamata.
Art. 23 MAESTRO ARTIGIANO
Il lavoratore che sia in possesso del titolo di Maestro Artigiano ai sensi della vigente
legislazione provinciale e operi in qualità di lavoratore dipendente, svolgendo mansioni comprese nel profili del titolo stesso, dovrà essere inquadrato nel 4° livello operaio altamente specializzato.
Art. 24
NUOVE CATEGORIE E QUALIFICHE INSERIMENTO AI LIVELLI
Premessa: Qualora un lavoratore sia adibito ad almeno due mansioni previste per la medesima categoria , alI’operaio stesso spetta la categoria superiore
Operaio 5 livello Archeologo in possesso del diploma di laurea.
I parametri retributivi di riferimento sono quelli previsti per la medesima categoria Degli impiegati.
Operaio 4 livello
Operaio che svolge con professionalità mansioni di rocciatore e che quindi effettua opere di disgaggio e perforazione in parete rocciosa; egli deve essere in grado di montare con autonomia, secondo il progetto, barriere paramassi, paravalanghe e reti, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’attrezzatura di cantiere.
Operaio di 3 Livello
Operaio che svolge mansioni qualificati di rocciatore e che quindi effettua opere di disgaggio e perforazione in parete rocciosa; egli deve essere in grado di montare con autonomia, secondo il progetto, barriere paramassi, paravalanghe e reti, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’attrezzatura di cantiere
Operaio di 2 Livello
Operaio che svolge con generica professionalità mansioni di rocciatore e che quindi effettui opere di disgaggio e perforazione in parete; montaggio di barriere e/o para massi, paravalanghe e/o reti di protezione. Provveda all’ordinaria manutenzione dell’attrezzatura di cantiere.
Ai rocciatori verrà riconosciuta, per il solo tempo di lavoro eseguito in sospensione, una maggiorazione del 12%
Art. 25 PREVIDENZA COMPLEMENTARE
- Visto quanto disposto D.LG. 21.04.1993 nr. 124 il quale stabilisce che nell’ambito dei contratti di lavoro le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei Datori di Lavoro concordano di aderire ad un Fondo Pensioni, organizzato o per settore economico a livello nazionale o a livello aziendale oppure a livello regionale;
- Visto quanto disposto L.R. 27.02.97 nr .3 “ Interventi di Previdenza Integrativa a sostegno dei Fondi pensione a base territoriale regionale”
- Considerata la volontarietà di adesione a forme di Previdenza complementare e la libertà di scelta da parte dei lavoratori;
- Le parti confermano di aderire al ” Fondo Regionale di Previdenza Complementare istituito il 19 Gennaio 1998, così come sulla opportunità di garantire ad imprese e lavoratori adeguate informazione in materia.
Resta inteso che il lavoratore sarà libero di scegliere se aderire alternativamente al Fondo Nazionale di categoria “PREVEDI” ovvero al Fondo Regionale “LABORFOND”
Le parti stabiliscono inoltre che l’eventuale adesione al Fondo Regionale potrà avvenire nei termini e nei limiti delle quote previste a livello nazionale.
Art. 26
BUSTA PAGA BILINGUE
Le imprese operanti in provincia di Bolzano sono tenute a consegnare ai lavoratori prospetti paga nella loro lingua madre, italiana o tedesca, o quantomeno a fornire ai lavoratori l’elenco delle voci della busta paga tradotta; altrettanto dicasi per le comunicazioni scritte essenziali per i lavoratori.
Integrazione
Le parti danno mandato alla Cassa Edile per l’elaborazione di una tabella, contenente le informazioni utili alla comprensione dei cedolini paga, nelle lingue inglese, francese, spagnolo e serbo croato.
ART. 27 INDENNITÀ PER
LAVORI IN ALTA MONTAGNA
A far data dal 01.04.1998 ,tale emolumento, la relativa normativa e l’articolo 6 del CCPL 15.11.1989 stesso sono stati integralmente soppressi.
Art. 28 DECORRENZA E DURATA
Salvo quanto diversamente disposto per le singole norme, il presente contratto entra in vigore
il 01.01.2003 e avrà validità fino al 31.12.2005, ovvero fino ad eventuale altro termine stabilito dalla contrattazione a livello nazionale.
Esso si intenderà rinnovato se non disdetto , tre mesi prima della scadenza con raccomandata RR.
Letto, confermato e sottoscritto tra le parti
LVH/APA FENEAL UIL/SGK
FILCA SGB/CISL
CNA/SHV FILLEA CGIL/AGB GBH
ASGB BAU
Bolzano, 16 Dicembre 2002