ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE Clausole campione

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. In applicazione dell’accordo nazionale, afferente gli accordi Locali, le predette Parti concordano che l’Elemento Economico Territoriale di cu alla lettere d) dell’articolo 40 e gli articoli 12 e 48 del CCNL del 22 giugno 2000 viene rinegoziato nelle misure massime ivi stabilite e con i seguenti termini, modalità e condizioni. A decorrere dal primo aprile 2003, con riferimento alle categorie degli operai, degli impiegati e quadri l’Elemento Economico Territoriale sarà erogato, nella misura dell’11% (undici percento) calcolato sui minimi nazionali di paga base (per gli operai) e di stipendio (per impiegati e quadri) in vigore alla data del primo gennaio 2003. A decorrere dal primo dicembre 2003, effettuata una preventiva analisi generale della situazione del comparto edile nell’area laziale da effettuare possibilmente in un incontro tra le parti entro la metà del mese di novembre 2003, in presenza di una valutazione positiva della tenuta complessiva del settore sotto il profilo politico economico, l’Elemento Economico Territoriale dovrà essere incrementato di ulteriori 3 punti percentuali, e verrà pertanto anticipatamente erogato nella misura massima del 14% (quattordici percento) – gli 11 punti precedenti + 3 punti percentuali – calcolato sugli stessi minimi di paga base (per gli operai) e di stipendio (per impiegati e quadri) in vigore alla predetta data del primo gennaio 2003. Le predette percentuali annullano e sostituiscono ad ogni effetto, fin dalla erogazione del 1 aprile 2003 ,il precedente tetto del 7% (sette percento) individuato e calcolato, per le predette categorie di operai, impiegati e quadri, con il precedente contratto collettivo regionale del 24 giugno 1997 (nella stesura definitiva redatta il 23/6/1998). Le parti si danno atto che la struttura dell’Elemento Economico Territoriale è coerente con quanto previsto dall’articolo 2 del DL 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati complessivi del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato articolo 2. Per il periodo intercorrente dal 1° maggio 2003 al 31 maggio 2003 le imprese erogheranno una tantum omnicomprensiva pari a euro 190,00 per l’operaio specializzato, da riparametrarsi (come da tabella allegata) per i vari livelli contrattuali, da erogarsi in due tranches:
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. In conformità all’accordo nazionale 23 marzo 2006, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt.12 e 38 del ccnl 20 maggio 2004. Nella determinazione dell’elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal c.c.n.l. 20 maggio 2004 - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Potenza, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori: - numero delle imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo; Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di gennaio, nel rispetto dei limiti di cui all’Accordo Nazionale 23 marzo 2006. La determinazione annuale dell’elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati, del periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 2004 / 30 settembre 2005, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto. Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento. Le parti procederanno all’analisi dell’andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato: Le parti definiranno l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame formalizzando le intese raggiunte. Le parti all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti. L’elemento economico territoriale di cui all’art.38 e 46 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 decorre dal 1° gennaio 2006. Relativamente all’anno 2006, gli importi mensili ed orari rispettivamente per gli impiegati, quadri ed operai definiti in via presuntiva – sulla base dei parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell’elemento economico territoriale sono i seguenti: Nota a verbale:
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2006 e per le circoscrizioni di propria competenza, l’elemento economico territoriale fino alla misura massima che verrà stabilita dalle Associazioni nazionali contraenti entro il 30 giugno 2005, secondo criteri e modalità di cui all’art. 39. NOTA A VERBALE L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. L’ultimo comma dell’articolo è sostituito dal seguente: Nota a verbale
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. In conformità all'Accordo Nazionale 23 marzo 2006, l'Elemento Economico Territoriale (EET), di cui all'art. 38, lett.d) e all'art.46 del Ccnl 20 maggio 2004, da calcolarsi sui minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1 marzo 2006, viene determinato come segue: – quanto al 3% con decorrenza dal 1° febbraio 2007 – quanto al 4% con decorrenza dal 1° settembre 2007 Le parti concordano che, con effetto sempre dal 1° febbraio 2007, gli importi in atto al 31 gennaio 2007 sono conglobati nell'Indennità Territoriale di Settore e nel Premio di Produzione. Pertanto, le predette misure e i relativi importi riportati nelle tabelle allegate annullano e sostituiscono ad ogni effetto i precedenti valori fissati con l'Accordo 30 aprile 2003. L'incidenza dell'EET sui vari istituti contrattuali è quella fissata dalla contrattazione nazionale. L'EET viene rinegoziato tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore in relazione ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità, sicurezza, e competitività del territorio provinciale rilevati con gli indicatori di cui al CCNL 20 maggio 2004 e di cui all'Accordo 30 aprile 2003 con i quali è stata rinnovata la parte economica del CCPL 2 dicembre 2003. Ai fini della conferma o variazione dell'EET, così come sopra determinato, verranno realizzate verifiche annuali da effettuare nel mese di dicembre di ogni anno di vigenza del presente Accordo. Le parti si danno reciproco atto che le finalità e la struttura dell'erogazione di cui sopra sono state definite in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio1993, dall'art. 38 del CCNL 20 maggio 2004 e dall'art. 2 della Legge 135 del 23 maggio 1997.
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. In conformità agli accordi nazionali dell’11 giugno e del 3 Luglio 1997 ed in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23.7.93 e dall’art. 2 del D.L. 25.3.97 nr. 67 convertito in legge 23.6.75 nr.135 viene istituito l’elemento economico territoriale di cui all’art. 42 lett.
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. In conformità all’accordo nazionale 29 gennaio 2002, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 39 del CCNL 29 gennaio 2000 e dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997 n. 135. Nella determinazione dell’elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL 29 gennaio 2000 - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Firenze, dell’andamento del settore e dei suoi risultati nonché degli ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo, numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali, numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore autorizzate dall’INPS per intervento della CIG. Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, entro il mese di marzo, nel rispetto dei limiti di cui all’accordo nazionale 29 gennaio 2002. La determinazione annuale del valore dell’elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1 ottobre / 30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1 ottobre 2000 / 30 settembre 2001, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto. Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati al periodo fisso di riferimento. Le parti procederanno all’analisi dell’andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato: • acquisendo i dati relativi agli indicatori; • acquisendo informazione dall’Osservatore di settore, dagli Enti paritetici e dagli altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità – per il periodo considerato – degli indicatori; • individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni. Le parti definiranno l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame formalizzando le intese raggiunte. Le parti all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabil...
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. Allegato 4
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. In relazione all’accordo tra l’Xxxxx Xxxxxxx e le Organizzazioni Sindacali Nazionali di data 6 aprile 2006, viene erogato l’Elemento Economico Territoriale nella percentuale sottoesposta , calcolata sulla paga base : Dal 1 marzo 2008 7% Euro/mese Euro/ora 7° 1204,42 84.31 6° 1083,98 75,88 5° 903,33 63.23 4° 843,09 59.02 0.34 3° 782.88 54.80 0.32 2° 704,59 49.32 0.28 1° 602,22 42.16 0.24 Le parti concordano che gli importi in atto dell’E.E.T sono conglobati nell’Indennità Territoriale di settore e nel Premio di Produzione. Sull’aumento così definito per gli operai verrà calcolata e versata la maggiorazione da accantonare alla cassa Xxxxx.
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. L’elemento economico territoriale, stabilito tra le parti a livello di Contratto Integrativo Provinciale se non Aziendale, costituisce una sorta di "elemento variabile delle retribuzione", revisionato alla luce dell'andamento congiunturale di ogni specifica categoria. L’elemento economico territoriale si caratterizza, infatti, quale componente aggiuntiva e variabile della retribuzione base nel suddetto settore, la cui entità è definita periodicamente a livello di contrattazione territoriale, alla luce dei livelli di produzione raggiunti. Si tratta, pertanto, di elementi retributivi previsti dalla contrattazione provinciale o regionale, le cui definizioni sono molto varie, essi, infatti, sono diversamente denominati a seconda del tipo di contratto a cui appartengono: indennità regionale o premio di operosità nel settore dei trasporti, indennità di mensa o di trasporto nel settore edile, assegno supplementare nel settore commercio. Gli elementi territoriali sono utili ai fini del calcolo dell’imponibile previdenziale e fiscale e per il calcolo della retribuzione annua dovuta ai fini del trattamento di fine rapporto. L’elemento economico territoriale del settore edile è incluso nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% (art. 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93) qualora costituisca un elemento retributivo erogato in corrispondenza di incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico della impresa e non una somma stabilmente riconosciuta al lavoratore (Circolare Agenzia delle entrate n. 59/E del 22 ottobre 2008 punto 11).