ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE Clausole campione

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. In conformità all'Accordo Nazionale 23 marzo 2006, l'Elemento Economico Territoriale (EET), di cui all'art. 38, lett.d) e all'art.46 del Ccnl 20 maggio 2004, da calcolarsi sui minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1 marzo 2006, viene determinato come segue: – quanto al 3% con decorrenza dal 1° febbraio 2007 – quanto al 4% con decorrenza dal 1° settembre 2007 Le parti concordano che, con effetto sempre dal 1° febbraio 2007, gli importi in atto al 31 gennaio 2007 sono conglobati nell'Indennità Territoriale di Settore e nel Premio di Produzione. Pertanto, le predette misure e i relativi importi riportati nelle tabelle allegate annullano e sostituiscono ad ogni effetto i precedenti valori fissati con l'Accordo 30 aprile 2003. L'incidenza dell'EET sui vari istituti contrattuali è quella fissata dalla contrattazione nazionale. L'EET viene rinegoziato tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore in relazione ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità, sicurezza, e competitività del territorio provinciale rilevati con gli indicatori di cui al CCNL 20 maggio 2004 e di cui all'Accordo 30 aprile 2003 con i quali è stata rinnovata la parte economica del CCPL 2 dicembre 2003. Ai fini della conferma o variazione dell'EET, così come sopra determinato, verranno realizzate verifiche annuali da effettuare nel mese di dicembre di ogni anno di vigenza del presente Accordo. Le parti si danno reciproco atto che le finalità e la struttura dell'erogazione di cui sopra sono state definite in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio1993, dall'art. 38 del CCNL 20 maggio 2004 e dall'art. 2 della Legge 135 del 23 maggio 1997.
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2006 e per le circoscrizioni di propria competenza, l’elemento economico territoriale fino alla misura massima che verrà stabilita dalle Associazioni nazionali contraenti entro il 30 giugno 2005, secondo criteri e modalità di cui all’art. 39. NOTA A VERBALE L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. L’ultimo comma dell’articolo è sostituito dal seguente: Nota a verbale
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. In conformità all’Accordo Nazionale del 30 marzo 2006, l’Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 2003 e dagli artt. 6 lettera d), 52 e 81 del CCNL delle Cooperative di Produzione e Lavoro del 24 maggio 2004 e dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135. Nella determinazione dell’Elemento Economico Territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL 24 maggio 2004 – le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Ravenna, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, nonché sulla base della metodologia definita dalla Commissione per la Valutazione del Settore Edile in provincia di Ravenna con accordo del 3 giugno 2003 e successive modificazioni. Fermo restando che il suddetto accordo impegna le parti a verifiche periodiche entro il mese di Giugno di ciascun anno, si conferma l’impegno delle medesime ad incontrarsi per definire adeguate riduzioni degli acconti dell’EET in vigore qualora gli indicatori che misurano l’andamento del settore dovessero registrare dei significativi scostamenti negativi. L’Elemento Economico Territoriale sarà corrisposto nella misura del 7% calcolato sulla Paga Base in vigore al 1° marzo 2006. Per il periodo a decorrere dal 1° Gennaio 2006 e sino al 30 Giugno 2006, non essendo intervenuti nuovi accordi in materia, si intende confermata la seguente tabella delle somme mensili erogabili a titolo di acconto dell’EET: Livelli dal 01.01.2006 al 30.06.2006 dal 01.07.2006 dal 01.09.2007 8 179,67 136,01 107,75 7 150,92 114,25 90,51 6 129,36 97,93 77,58 5 109,96 83,24 65,94 4 98,10 74,26 58,83 3 91,27 69,09 54,74 2 81,93 62,02 49,13 1 71,87 54,40 43,10 Le parti territoriali, sulla base del CCNL del 24.5.2004 e dell’accordo successivamente sottoscritto dalle parti nazionali il 30.3.2006 in sede di rinnovo del biennio economico 2006- 2007, convengono che, per la provincia di Ravenna, l’indennità territoriale di settore degli operai ed il premio di produzione degli impiegati di cui all’art. 8 del CIP del 29/1/1998 per effetto dell’armonizzazione dell’EET erogabile fino alla data del 30 giugno 2006 sarà il seguente: Livello al 30.06.2006 dal 01.07.2006 dal 01.09.2007 8 228,91 318,75 408,58 7 209,06 284,52 359,98 6 181,06 245,74 310,42 5 150,63 205,61 260,59 4 136,41 185,46 234,51 3 127,07 172,71 218,34 2 115,17 156,14 197,10 1 102,05 137,99 173,92 Le parti prend...
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. L’elemento economico territoriale(E.E.T.) è stabilito nella misura complessiva del 7%, dei minimo retribuito di paga base nazionale e di stipendio in vigore al 01.03.2006;l’aumento dell’E.E.T. sarà effettuato in due tranches di pari importo,così suddivise: - il 3,50% con decorrenza 1° Maggio 2007; - l’ulteriore 3,50 % con decorrenza 1° Marzo 2008 L’erogazione dell’ E.E.T. sarà mensile e dovrà essere considerato per la corresponsione di tutti gli istituti contrattuali. A decorrere dal 1° Maggio 2007 gli importi dell’elemento economico territoriale, erogati a titolo di anticipo, sono i seguenti: 7° Impiegati di 1^ super 150,45055 156,52110 6° Impiegati di1^ 131,40085 136,73170 5° Impiegati di 2^ 109,47135 113,9127 4° Impiegati di 4° livello 101,38580 105,50016 3° Impiegati di 3^ 94,81055 98,66170 2° Impiegati di 4^ 83,77510 87,18020 1° Impiegati di 4^ -1° impiego 72,42200 74,41400 4° Operai di 4° livello 0,58604 0,60982 3° Operai specializzati 0,54803 0,57030 2° Operai qualificati 0,48425 0,50393 1° Operai comuni 0,41862 0,43014 Per gli apprendisti il valore dell’E.E.T.sarà riprorporzionato sulla base della percentuale di riferimento. In attuazione dell’art. 42 del c.c.n.l. 01 Ottobre 2004 e delle intese contrattuali regionali del 13.05.1999 e del 24.04.2002, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n° 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n° 135. Nella determinazione dell’elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Rimini, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, nonché all’andamento dei seguenti ulteriori indicatori, riferiti all’anno precedente a quello di erogazione dell’Elemento Economico Territoriale: 1)Numero dei lavoratori delle imprese artigiane iscritti alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all’anno precedente a quello di riferimento ; 2)Numero delle imprese artigiane iscritte alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all’anno precedente a quello di riferimento ; 3)Numero delle ore denunciate dalle imprese artigiane alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all’anno precedente a quello di riferimento ; 4)Monte salari denunciato dalle imprese artigiane alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all’anno precedente a quello di riferimento ; 5)Numero complessivo delle concessioni edilizie (dal 1 gennaio 2002 permessi di costru...
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. L’elemento economico territoriale, stabilito tra le parti a livello di Contratto Integrativo Provinciale se non Aziendale, costituisce una sorta di "elemento variabile delle retribuzione", revisionato alla luce dell'andamento congiunturale di ogni specifica categoria. L’elemento economico territoriale si caratterizza, infatti, quale componente aggiuntiva e variabile della retribuzione base nel suddetto settore, la cui entità è definita periodicamente a livello di contrattazione territoriale, alla luce dei livelli di produzione raggiunti. Si tratta, pertanto, di elementi retributivi previsti dalla contrattazione provinciale o regionale, le cui definizioni sono molto varie, essi, infatti, sono diversamente denominati a seconda del tipo di contratto a cui appartengono: indennità regionale o premio di operosità nel settore dei trasporti, indennità di mensa o di trasporto nel settore edile, assegno supplementare nel settore commercio. Gli elementi territoriali sono utili ai fini del calcolo dell’imponibile previdenziale e fiscale e per il calcolo della retribuzione annua dovuta ai fini del trattamento di fine rapporto. L’elemento economico territoriale del settore edile è incluso nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% (art. 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93) qualora costituisca un elemento retributivo erogato in corrispondenza di incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico della impresa e non una somma stabilmente riconosciuta al lavoratore (Circolare Agenzia delle entrate n. 59/E del 22 ottobre 2008 punto 11).
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore all’1-1-2006, per la circoscrizione di propria competenza, l’elemento economico territoriale fino alla misura massima percentuale sui limiti nazionali di paga base che verrà stabilita dalle Associazioni nazionali contraenti entro il 30-6-2005, secondo criteri e modalità di cui in premessa “Procedure di rinnovo degli accordi di II livello”. L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. Ai sensi dell’ accordo nazionale 23 marzo 2006, attuativo dei disposti degli artt. 38 e 46 del CCNL 20 maggio 2004 ed in conformità al dettato dell’art. 2 della legge 23 maggio 1997, n. 135, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dalla circolare INPS n. 260 del 18 dicembre 1998. Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Pavia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori e parametri:
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. In conformità all’Accordo Sindacale Nazionale del 6 Aprile 2006, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dall’Accordo Interconfederale 23 luglio 1993, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135 e dagli articoli 39 e 47 del C.C.N.L. 11 giugno 2004. Le parti concordano di istituire l’elemento economico territoriale di cui all’art. 40, comma 2, lett. D del C.C.N.L. 11 Giugno 2004 per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini, nella misura dell’3% a far tempo dal 1. 1.2007 e del 4% a far tempo dal 1.09.2007 dei minimi di paga base e di stipendio in vigore all’ 01/03/2006.. La regolamentazione di tale istituto è contenuta nell’allegato A del presente accordo di cui fa parte integrante.
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE. Le parti confermano i criteri di determinazione dell’elemento economico territoriale precedentemente pattuiti, individuati e definiti in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135. L’elemento economico territoriale di cui agli articoli 38, lettera d) e 46 del ccnl 20 maggio 2004, ad esito della verifica effettuata dalle parti sui risultati di settore conseguiti nell’anno 2005 nella provincia di Terni , è stabilito nella misura del 7% dei minimi di paga e di stipendio in atto al 1° marzo 2006, e sarà corrisposto con le seguenti modalità e cadenza temporali: ✓ nella misura del 3% a decorrere dal 1° ottobre 2006 ✓ nella misura del 7% a decorrere dal 1° giugno 2007