CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (le “Condizioni Generali”) si applicano a tutti i Contratti.
1.2 Ai Contratti di Acquisto di Beni ed ai Contratti di Prestazione di Servizi saranno, inoltre, applicabili le norme stabilite nelle procedure e linee di condotta eventualmente predisposte da Marazzi.
1.3 Le Condizioni Generali prevalgono in ogni caso sulle diverse condizioni generali eventualmente predisposte dal Fornitore.
1.4 Qualsiasi deroga alle Condizioni Generali sarà valida esclusivamente se approvata specificamente per iscritto da parte di Marazzi.
2.1 In aggiunta ai termini ed alle espressioni altrove definiti nelle presenti Condizioni Generali, i termini e le espressioni con lettera maiuscola avranno il significato loro qui di seguito attribuito. I termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare e viceversa.
2.1.1 “Codice di Condotta” ha il significato attribuito a questo termine all’articolo 11.4.
2.1.2 “Codice Etico” ha il significato attribuito a questo termine all’articolo 11.4.
2.1.3 “Condizioni generali” ha il significato attribuito a questo termine all’articolo 1.1.
2.1.4 “Contratti” significa tutti i Contratti di Acquisto di Beni ed i Contratti di Prestazione di Servizi.
2.1.5 “Contratti di Acquisto di Beni” significa tutti i contratti di acquisto di beni da parte di Marazzi stipulati in conformità alle presenti Condizioni Generali.
2.1.6 “Contratti di Prestazione di Servizi” significa tutti i contratti di prestazione di servizi in favore di Marazzi stipulati in
conformità alle presenti Condizioni Generali.
2.1.7 “Evento di Forza Maggiore” significa un evento non prevedibile e al di fuori del controllo di una delle parti che renda impossibile per tale parte l'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi di un Contratto e che non sia causato da negligenza ovvero dolo della medesima parte inadempiente, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i seguenti eventi: (a) scioperi, dispute sindacali; (b) incendi, terremoti, alluvioni, inondazioni;
(c) sommosse, disordini civili, guerre, atti terroristici; e (d) leggi, ordinanze, restrizioni, richieste o atti del Governo o di autorità governative.
2.1.8 “Forecast Planning Volume (FPV)” significa il fabbisogno di un determinato bene/di una determinata materia prima previsto da Marazzi sulla base delle previsioni di acquisto dei clienti di Marazzi.
2.1.9 “Fornitore” significa qualsiasi fornitore di beni o prestatore di servizi.
2.1.10 “Marazzi” significa Marazzi Group S.r.l., con sede legale in Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx x. 00, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 00611410374.
2.1.11 “Modello” ha il significato attribuito a questo termine all’articolo 11.4.
2.1.12 “Norma Applicabile” significa qualsiasi disposizione di legge, previsione normativa o amministrativa, ordine, decreto o provvedimento giudiziario attualmente in vigore o la cui applicazione futura sia prevedibile nei paesi in cui i prodotti Marazzi sono commercializzati, al momento della consegna a Marazzi di un determinato bene oggetto di un Contratto, nella misura in cui il Fornitore è o avrebbe dovuto esserne a conoscenza adottando l’ordinaria diligenza.
2.1.13 “Ordine Aperto” significa un ordine di Marazzi al Fornitore avente ad oggetto i termini e le condizioni applicabili ad eventuali futuri Ordini Chiusi.
2.1.14 “Ordine Chiuso” significa un ordine di Marazzi al Fornitore avente ad oggetto l’acquisto di una determinata quantità di beni, ovvero, la prestazione di determinati servizi, ai termini e condizioni ivi previsti, ovvero, nel corrispondente Ordine Aperto.
2.1.15 “Prodotti Semilavorati” significa i prodotti semi-lavorati diversi dalle materie prime.
2.1.16 “Specifiche Tecniche” significa le specifiche tecniche, gli standard, le procedure e qualsiasi altra specifica disposizione di volta in volta indicata da Marazzi al Fornitore.
2.1.17 “Strumentazione” ha il significato attribuito a questo termine all’articolo 17.1.
3. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL FORNITORE
3.1 Il Fornitore dichiara e garantisce:
3.1.1 di essere consapevole che Marazzi e le società del gruppo di cui Marazzi fa parte si occupano di progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di piastrelle e accessori per piastrelle;
3.1.2 di essere consapevole che l’attuale organizzazione dell’industria delle piastrelle richiede l’utilizzo di modelli organizzativi integrati (quali just in time, autocertificazione, auto qualificazione, ecc.) ed un alto livello di cooperazione tra i fornitori ed i loro clienti;
3.1.3 di essere consapevole che Marazzi e le società del gruppo di cui Marazzi fa parte perseguono lo scopo primario di garantire che i loro prodotti raggiungano livelli elevati di competitività, qualità, affidabilità, aggiornamento tecnico, sevizi e costi;
3.1.4 di poter contribuire, grazie alla propria organizzazione finanziaria e tecnica, al conseguimento dell’obiettivo di Marazzi di cui al precedente articolo 3.1.3.
3.2 Le dichiarazioni e garanzie ai sensi del presente Articolo 3 costituiscono un presupposto essenziale per la costituzione del rapporto di fornitura con il Fornitore.
4.1 Il Contratto si perfeziona al momento della ricezione da parte di Marazzi dell’accettazione scritta del Fornitore di un Ordine Chiuso e/o di un Ordine Aperto, ovvero, mediante l’esecuzione da parte del Fornitore del medesimo Ordine Chiuso e/o Ordine Aperto.
4.2 L’esecuzione da parte del Fornitore di un Ordine Chiuso e/o di un Ordine Aperto comporta in ogni caso l’accettazione incondizionata delle Condizioni Generali e delle Specifiche Tecniche eventualmente predisposte da Marazzi.
4.3 Qualsiasi deroga a quanto previsto in un Ordine Chiuso e/o in un Ordine Aperto sarà valida esclusivamente se approvata specificamente per iscritto da parte di Marazzi.
4.4 In caso di mancata accettazione da parte del Fornitore di un Ordine Chiuso e/o di un Ordine Aperto entro tre (3) giorni dalla sua ricezione, Marazzi avrà la facoltà di revocare il relativo Ordine Chiuso e/o Ordine Aperto.
5.1 Marazzi avrà la facoltà di presentare al Fornitore il Forecast Planning Volume (FPV).
5.2 Il Forecast Planning Volume (FPV) non è in alcun modo vincolante per le parti e potrà essere utilizzato dal Fornitore ai soli fini di pianificazione della produzione. Il Fornitore non è autorizzato a contrarre obblighi a fronte dell’emissione da parte di Marazzi di un Forecast Planning Volume (FPV).
6. CONSEGNA DEI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI
6.1 I beni devono essere consegnati ed i servizi devono essere prestati a cura e spese del Fornitore presso la sede di Marazzi o dove altrimenti indicato da quest’ultima.
6.2 In deroga a quanto previsto dall’articolo 1510, comma 2, cod. civ., il Fornitore non è liberato dall’obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere.
6.3 Non sono consentite consegne e/o prestazioni di servizi anticipate o parziali, salvo espresso consenso scritto di Xxxxxxx.
6.4 Marazzi avrà diritto di rispedire al Fornitore, a costo, spese e rischio del medesimo Fornitore, qualsiasi bene consegnato prima della data di consegna, ovvero, di addebitare al Fornitore i relativi costi di magazzinaggio ed ogni altro costo o spesa derivante o comunque connesso con la consegna del bene prima della data di consegna. Marazzi avrà diritto di compensare i suddetti costi o spese con i pagamenti ancora dovuti al Fornitore. In ogni caso, i termini di pagamento del corrispettivo decorreranno dalla data di consegna originariamente pattuita.
6.5 Il Fornitore dichiara e garantisce che le quantità di beni consegnati corrisponderanno alle quantità ordinate mediante l’Ordine Chiuso. In caso di consegna da parte del Fornitore di beni in quantità eccedente quella ordinata, Marazzi avrà diritto di:
6.5.1 accettare le quantità consegnate nonostante le differenze; ovvero
6.5.2 rispedire al Fornitore, a costo, spese e rischio del medesimo Fornitore, i beni consegnati in eccesso. In tal caso, Marazzi avrà diritto di compensare i suddetti costi o spese con i pagamenti ancora dovuti al Fornitore.
6.6 La stessa regola si applicherà ai beni non richiesti o consegnati in mancanza di un regolare ordine.
6.7 Una volta completata l’esecuzione dei servizi, il Fornitore rilascerà a Marazzi un documento riepilogativo delle attività svolte.
6.8 Le date di consegna dei beni e quelle per la prestazione dei servizi indicate negli Ordini Chiusi sono essenziali nell’interesse di Marazzi. Marazzi, in ogni caso, avrà diritto, previa semplice comunicazione scritta al Fornitore, di modificare le date di consegna dei beni e quelle per la prestazione dei servizi indicate negli Ordini Chiusi.
6.9 Nel caso in cui sia possibile prevedere un ritardo nella consegna dei beni ovvero nella prestazione dei servizi, il Fornitore deve prontamente informare Marazzi delle ragioni del ritardo e della nuova data prevista per la consegna ovvero per la prestazione dei servizi, fatto salvo ogni diritto di Marazzi ai sensi di legge e delle presenti Condizioni Generali per il ritardo.
6.10 In caso di ritardo nella consegna dei beni ovvero nella prestazione dei servizi che non sia dovuto ad un Evento di Forza Maggiore, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ., fermo restando il diritto di Marazzi al risarcimento del danno e salvo che Marazzi abbia chiesto al Fornitore, entro 3 (tre) giorni dalla data di consegna originariamente pattuita, di dare esecuzione al Contratto.
6.11 In tal caso, il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale ex articolo 1382 cod. civ. per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna originariamente pattuita pari all’1)% (uno per cento) del valore del relativo Ordine Chiuso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Resta inteso che l’ammontare massimo complessivo della penale di cui al presente articolo 6.11 non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) del valore del relativo Ordine Chiuso, fermo restando, comunque, il diritto di Marazzi alla risoluzione del Contratto ai sensi del successivo articolo 15. Marazzi avrà diritto a compensare, in tutto o in parte, l’importo della penale con i pagamenti ancora dovuti al Fornitore.
6.12 Il titolo sui beni ed il relativo rischio sono trasferiti a Marazzi al momento della consegna a Marazzi, ovvero ad un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna di cui all’articolo 6.1.
6.13 La ricezione incondizionata dei beni e/o dei servizi da parte di Marazzi non costituisce accettazione definitiva degli stessi.
6.14 Il Fornitore, contestualmente all’effettuazione della fornitura, deve consegnare a Marazzi tutta la documentazione necessaria e sufficiente al regolare utilizzo dei beni, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione ed assemblaggio, nonché i certificati di garanzia e qualsiasi altro documento richiesto ai sensi delle Norme Applicabili.
7.1 Il Fornitore dovrà fornire i beni oggetto del Contratto con un imballaggio adeguato, tenuto conto della natura degli stessi, conforme ai migliori standard del settore, nonché dotato dei contrassegni appropriati, secondo le Norme Applicabili.
7.2 Il Fornitore dovrà adottare tutte le misure necessarie a proteggere i beni da intemperie, corrosione, incidenti di carico, scarico, trasporto, condizioni di stoccaggio, vibrazioni o shock.
7.3 Il Fornitore dovrà apporre appropriati contrassegni sull'imballaggio dei beni che richiedono un imballaggio speciale o la necessità di adottare particolare precauzioni durante lo scarico. Il Fornitore dovrà inoltre avvertire Marazzi riguardo alla necessità di adottare tali precauzioni.
7.4 Xxxx'eventualità che al Fornitore sia richiesto un imballaggio speciale, esso dovrà rispettare tutte le indicazioni fornite da Marazzi.
7.5 Il Fornitore sarà responsabile per tutte le spese sostenute e/o i danni subiti da Marazzi in seguito ad irregolarità nell’imballaggio o nella spedizione.
8.1 Il Fornitore consentirà a Marazzi e/o a dipendenti e/o incaricati da questa di accedere ai propri locali ed effettuare ispezioni al fine di verificare la regolare esecuzione della fornitura prevista da un Contratto.
8.2 Il Fornitore presterà tutta la necessaria collaborazione alle ispezioni e fornirà qualsiasi informazione e/o assistenza a Marazzi.
8.3 L’eventuale ispezione da parte di Marazzi di Prodotti Semilavorati in qualsiasi momento durante la produzione non equivarrà all’accettazione dei medesimi Prodotti Semilavorati.
8.4 I Prodotti Semilavorati dovranno essere attentamente testati e certificati dal Fornitore prima della spedizione, in base ai documenti tecnici pertinenti e/o indicati nell’Ordine Chiuso e/o nelle Specifiche Tecniche.
9.1 Il Fornitore garantisce che i beni siano:
9.1.1 conformi a quanto previsto nel Contratto e/o nell’Ordine Aperto e/o nell’Ordine Chiuso e/o nelle Specifiche Tecniche;
9.1.2 prodotti in conformità alle Norme Applicabili, inclusi i regolamenti ambientali, sanitari e di sicurezza, nonché le leggi sul lavoro;
9.1.3 esenti da vizi di qualsivoglia natura e/o genere che ne diminuiscano il valore e/o ne impediscano o diminuiscano la perfetta funzionalità, l’utilizzo sicuro, ovvero, li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.
9.2 La durata della garanzia dei beni oggetto del Contratto è di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di consegna. Durante il periodo di garanzia, Marazzi informerà il Fornitore per iscritto di ogni difetto o malfunzionamento dei beni forniti entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della scoperta.
9.3 Nel caso in cui i beni consegnati dovessero rivelarsi non conformi e/o difettosi in violazione del precedente articolo 9.1, Marazzi avrà diritto di:
9.3.1 chiedere la sostituzione o la riparazione dei beni non conformi e/o difettosi, e, in tal caso, i beni saranno: (i) rispediti al Fornitore a costo, spese e rischio del medesimo Fornitore; (ii) sostituiti o riparati immediatamente con altri beni; e (iii) riconsegnati a costo, spese e rischio del Fornitore presso la sede di Marazzi o dove altrimenti indicato da quest'ultima. I beni sostituiti o riparati saranno garantiti dal Fornitore per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a partire dal giorno in cui la sostituzione o riparazione sia stata completata con successo ed in maniera soddisfacente; ovvero
9.3.2 risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 15, salvo il risarcimento del danno.
9.4 Nel caso in cui i beni dovessero rivelarsi solo in parte non conformi e/o difettosi, Marazzi avrà la facoltà di risolvere il Contratto anche con riferimento ai beni conformi e/o non difettosi.
9.5 Il Fornitore garantisce che i servizi saranno prestati:
9.5.1 in conformità a quanto previsto nel Contratto e/o nell'Ordine Aperto e/o nell'Ordine Chiuso e/o nelle Specifiche Tecniche;
9.5.2 in conformità alle Norme Applicabili, inclusi i regolamenti ambientali, sanitari e di sicurezza, nonché le leggi sul lavoro;
9.5.3 da personale debitamente qualificato e preparato, utilizzando la massima cura e diligenza e rispettando i più elevati livelli di qualità.
9.6 Il Fornitore dichiara e garantisce di aver ottenuto tutte le necessarie licenze, autorizzazioni e permessi per la fornitura dei beni oggetto del Contratto. Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevata Marazzi da qualsiasi azione, pretesa, molestia o turbativa, nonché dai danni, costi e spese ad esse relativi (inclusi costi di difesa, pagamenti e spese legali) derivante dalla violazione di tale garanzia.
9.7 Il Fornitore garantisce che tutto il proprio personale impiegato nell’esecuzione del Contratto con Marazzi è, e sarà, in regola rispetto alla vigente normativa giuslavoristica, anti-infortunistica, previdenziale ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e che sarà inquadrato e retribuito secondo i termini stabiliti dal contratto di lavoro di volta in volta vigente, stipulato con le organizzazioni sindacali di categoria, sia in sede nazionale che – eventualmente – in sede integrativa. Se e nella misura in cui i dipendenti del Fornitore svolgano attività presso i locali di Marazzi, tali dipendenti saranno unicamente soggetti alle direttive e al potere direzionale e organizzativo del Fornitore e sarà sua responsabilità assicurarsi che i propri dipendenti rispettino tutte le regole relative all’accesso e all’utilizzo di tali locali.
9.8 Il Fornitore si obbliga, in particolare, a tenere indenne e manlevata Marazzi nel caso in cui sia chiamata, direttamente o in solido, a pagare importi, in via esemplificativa e non esaustiva, a titolo di retribuzioni, ritenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali, premi, sanzioni (penali, amministrative, fiscali, o di altra natura) in relazione al personale impiegato dal Fornitore per la prestazione di servizi o a causa del mancato adempimento del Fornitore agli obblighi di natura contributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale, relativi al personale del Fornitore e/o di eventuali subappaltatori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni di servizi in favore di Marazzi.
10.1 Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevata Marazzi da qualsiasi danno, azione, pretesa, molestia o turbativa, nonché dai danni, costi e spese ad esse relativi (inclusi costi di difesa, pagamenti
e spese legali) derivante dalla fornitura di beni o dalla prestazione di servizi non conformi alle Norme Applicabili, inclusi i regolamenti ambientali, sanitari e di sicurezza, nonché le leggi sul lavoro.
10.2 Xxxxxxx xxxx tenuta a informare tempestivamente il Fornitore di ogni richiesta, contestazione, domanda o procedimento e potrà, in relazione alla medesima, adottare ogni più opportuna iniziativa stragiudiziale e giudiziale in ogni competente sede, ivi compresa la chiamata in causa del Fornitore in eventuali giudizi instaurati da terzi.
10.3 Il Fornitore garantisce che (i) la produzione e la fornitura dei Beni ai sensi del Contratto non viola alcun diritto di terzi; (ii) i beni oggetto del Contratto sono stati prodotti con know-how e tecnologia di proprietà del Fornitore, o che il Fornitore aveva diritto di utilizzare sulla base di un titolo valido ed efficace, e (iii) non sono state avanzate pretese di terzi in relazione ai beni oggetto del Contratto. Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevata Marazzi da qualsiasi danno, azione, pretesa, molestia o turbativa, nonché dai danni, costi e spese ad esse relativi (inclusi costi di difesa, pagamenti e spese legali) derivante dalla violazione delle garanzie di cui al presente articolo 10.3.
11. CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE
11.1 Il Fornitore si obbliga a rispettare oggi legge, regolamento, direttiva e Norma Applicabile di ogni autorità, ente governativo o altra istituzione nazionale ed internazionale, riguardante condotte ed illeciti di natura corruttiva, inclusi a titolo esemplificativo, le norme relative a pagamenti illeciti o all’offerta o promessa di denaro, doni o altra utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per l’esercizio delle loro funzioni o poteri.
11.2 Il Fornitore si obbliga a rispettare e ad agire in conformità alla normativa statunitense in materia di corruzione prevista nel Foreign Corrupt Practices Act, alla Convenzione Anticorruzione degli Ufficiali Pubblici Stranieri nelle Transazioni Commerciali Internazionali del 1997 e ad ogni altra Norma Applicabile in materia di corruzione.
11.3 Il Fornitore dichiara e garantisce, per sé e per i propri dirigenti, amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti, che nell’esecuzione dei Contratti e delle prestazioni ivi previste, il Fornitore non porrà in essere alcun comportamento che, direttamente o indirettamente, possa costituire violazione di alcuna Norma Applicabile ed, in particolare, che nessuno dei propri dirigenti,
amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti: (a) offrirà o autorizzerà alcuna contribuzione, pagamento, dono o altra utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, funzionari, dipendenti o rappresentanti di alcuna autorità, ente governativo ed ogni altra istituzione nazionale ed internazionale; (b) darà alcun contributo, in qualsiasi forma, ad alcun candidato a cariche pubbliche.
11.4 Il Fornitore si obbliga a rispettare le norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni. A tal fine, il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Marazzi (il “Codice Etico”), del Codice di Condotta dei Fornitori (il “Codice di Condotta”) e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01 (il “Modello”). Il Codice Etico ed il Codice di Condotta sono allegati alle presenti Condizioni Generali e sono consultabili presso l’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx-x-xxxx/xxxxxxxx-xxxx insieme con il Modello. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nel rispetto delle norme sancite nel Codice Etico, nel Codice di Condotta e nel Modello.
11.5 Il Fornitore si impegna, per sé e per i propri dirigenti, amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti che a qualunque titolo che vengano in contatto con Marazzi nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ad informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza di Marazzi di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui esso venga a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell’ambito del D. Lgs. n. 231/01 e comportare la responsabilità amministrativa di Marazzi.
11.6 La violazione da parte del Fornitore degli obblighi indicati agli articoli
11.3 e 11.4, darà diritto a Marazzi di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., xxxxx restando il diritto al risarcimento dei danni.
12. FORZA MAGGIORE12.1 L’inadempimento di una delle parti alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto non sarà imputabile a tale parte se causato da un Evento di Forza Maggiore.
12.2 In caso di Evento di Forza Maggiore che colpisca il Fornitore, questo è tenuto a comunicare per iscritto a Marazzi il verificarsi dell’Evento di
Forza Maggiore entro 24 ore dall’inizio dell’Evento, nonché ad adempiere alla propria prestazione non appena possibile.
12.3 In caso di Evento di Forza Maggiore che si protragga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, Marazzi ha diritto di risolvere il Contratto.
13.1 Il corrispettivo dei beni e/o dei servizi è quello indicato nell’Ordine Chiuso e/o nell’Ordine Aperto, ovvero risultante da formule di calcolo indicate nei medesimi.
13.2 I corrispettivi dei beni e dei servizi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, nonché al netto dell’IVA. I corrispettivi possono essere modificati soltanto previa espressa approvazione per iscritto da parte di Marazzi.
13.3 In ogni caso, su richiesta di Marazzi, il Fornitore sarà tenuto a fornire a Marazzi il dettaglio dei costi per ogni bene fornito e servizio prestato in esecuzione del relativo Contratto.
13.4 Salvo ove espressamente e diversamente specificato nel relativo Ordine Chiuso e/o Ordine Aperto, le spese di imballaggio, trasporto, spedizione, assicurazione e consegna, nonché ogni eventuale onere fiscale di natura indiretta che dovesse riguardare la fornitura, sono a carico del Fornitore.
14.1 Il corrispettivo dei beni e/o dei servizi sarà fatturato dal Fornitore al momento della consegna dei beni ovvero del completamento della prestazione dei servizi.
14.2 Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse in originale come di tempo in tempo indicato nell’Ordine Chiuso e/o nell’Ordine Aperto.
14.3 Le fatture dovranno sempre riferirsi ad un solo Ordine Chiuso e/o Ordine Aperto. Oltre alle indicazioni obbligatorie ai sensi di legge, ciascuna fattura dovrà puntualmente riportare:
a) da data ed il numero dell’Ordine Chiuso e/o Ordine Aperto cui si riferiscono, nonché il numero della distinta di imballaggio;
b) il corrispettivo e l’eventuale IVA applicabile, salvo i casi in cui l’esenzione da tale imposta sia contemplata ai sensi delle vigenti leggi tributarie; in questi casi dovrà essere inviata a Marazzi una dichiarazione scritta sostitutiva con gli estremi della relativa P.I. e del C.F.;
c) le coordinate bancarie del conto su cui accreditare il bonifico; e
d) la data ed il numero del Documento di Trasporto (DDT).
In caso di mancata puntuale indicazione di alcuno dei sopra elencati elementi, le fatture saranno restituite al Fornitore per essere completate ed il relativo pagamento resterà sospeso fino alla ricezione di una fattura debitamente completata.
14.4 Il pagamento del corrispettivo per i beni ed i servizi fatturati ai sensi del presente articolo 14 sarà effettuato entro il termine indicato nell’Ordine Chiuso e/o nell’Ordine Aperto mediante bonifico bancario disposto sul conto corrente indicato nella fattura.
14.5 Il Fornitore manterrà in modo completo ed accurato la documentazione riguardante i beni forniti ed i servizi prestati in esecuzione di un Ordine Chiuso, inclusa quella relativa a beni e servizi da fatturare e ai pagamenti già effettuati da Marazzi, in conformità ai principi di contabilità generalmente applicati e li conserverà, ai sensi della Normativa Applicabile, per un periodo di 10 (dieci) anni dall’ultimo pagamento.
14.6 Il Fornitore fornirà a Marazzi tutta la documentazione e le altre informazioni riguardanti i beni forniti ed i servizi prestati in esecuzione di un Ordine Chiuso che potranno essere ragionevolmente richieste da Marazzi al fine di verificarne l’accuratezza e la conformità con il relativo Ordine Chiuso. Marazzi ed i delegati da questa autorizzati avranno accesso a tale documentazione durante l’ordinario orario di lavoro per tutta la durata dell’Ordine Chiuso e per tutta la durata del successivo periodo durante il quale il Fornitore sarà tenuto alla conservazione di tale documentazione ai sensi del precedente articolo 14.5.
15.1 In aggiunta agli altri casi previsti dalle presenti Condizioni Generali e fermo il diritto di Marazzi di richiedere il risarcimento dei danni, Marazzi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1456 cod. civ. nei seguenti casi:
15.1.1 inadempimento da parte del Fornitore delle obbligazioni previste agli articoli 3, 6.1, 6.3, 7, 9.7, 11, 20.1 e 23.1.
15.1.2 in caso di cambio di controllo del Fornitore.
15.2 Fermo restando quanto precede, Marazzi avrà facoltà di risolvere il Contratto previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del cod. civ., con assegnazione di un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di inadempimento del Fornitore ai propri obblighi previsti dal Contratto, cui il Fornitore stesso non abbia posto rimedio entro il predetto termine.
16.1 Marazzi avrà la facoltà di recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 1373 del codice civile in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, dando preavviso scritto al Fornitore almeno 15 (quindici) giorni prima della data di efficacia del recesso.
16.2 Marazzi avrà inoltre la facoltà di recedere dal Contratto con effetto immediato qualora il Fornitore venga dichiarato fallito ovvero attivi (o venga attivata) una procedura di liquidazione volontaria o di estinzione della società del Fornitore, ovvero venga ammesso ad una procedura concorsuale o stipuli un qualsivoglia accordo o concordato con i suoi creditori.
16.3 In caso di esercizio da parte di Marazzi della facoltà di recedere dal Contratto, al Fornitore sarà riconosciuto esclusivamente il corrispettivo dovuto per i beni forniti ed i servizi prestati alla data di esercizio del recesso.
16.4 In caso di cessazione per qualsiasi causa degli effetti del presente Contratto, il Fornitore collaborerà con Marazzi al fine del trasferimento dell’attività ad altri fornitori. Tale assistenza includerà, senza limitazioni, la predisposizione di una ragionevole scorta dei
beni forniti a Marazzi in grado di coprire le esigenze di Marazzi per il periodo intercorrente tra la data della cessazione degli effetti del Contratto e l’inizio della produzione presso una struttura di terzi, la restituzione dei macchinari, della Strumentazione e/o dell’attrezzatura appartenente a Marazzi e il trasferimento di ogni disegno e specifica relativa ai beni appartenenti a Marazzi.
17.1 I disegni, i materiali e la strumentazione (calibri, stampi, modelli, campioni, strumentazione specifica, strumentazione di controllo) fornita da Marazzi al Fornitore o prodotta dal Fornitore su specifica indicazione di Marazzi e avvalendosi della proprietà intellettuale e/o del know-how di Marazzi per l’esecuzione di un Ordine Chiuso e/o di un Ordine Aperto (la “Strumentazione”) rimangono di proprietà esclusiva di Xxxxxxx.
17.2 Il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi perdita, furto, distruzione o danno alla Strumentazione.
17.3 Il Fornitore dovrà:
17.3.1 registrare ed identificare tutta la Strumentazione come proprietà di Marazzi;
17.3.2 custodire e utilizzare la Strumentazione con la massima cura;
17.3.3 valutare e monitorare la conformità della Strumentazione rispetto alle norme di sicurezza applicabili, nel contesto della propria organizzazione per la gestione dei rischi;
17.3.4 astenersi dal trasferire o spostare la Strumentazione salvo previa autorizzazione scritta da parte di Marazzi;
17.3.5 consentire ai delegati autorizzati da Marazzi di verificare, durante il normale orario di lavoro, lo stato della Strumentazione, il suo utilizzo e le condizioni operative;
17.3.6 non trasferire a qualunque titolo a terzi la Strumentazione;
17.3.7 effettuare, a proprie spese, le riparazioni ordinarie della Strumentazione e comunicare tempestivamente a Marazzi qualsiasi riparazione, sostituzione o modifica necessaria di
natura straordinaria, restando inteso che qualsiasi decisione riguardante l’esecuzione di tali riparazioni straordinarie rimarrà a discrezione di Marazzi. Tali riparazioni, sostituzioni o modifiche di natura straordinaria verranno eseguite a spese del Fornitore, salvo nel caso in cui esse siano dovute alla negligenza di Marazzi o ad altra ragione attribuibile a Marazzi, nel qual caso tutti i costi relativi verranno sostenuti da Marazzi.
17.3.8 garantire un’adeguata assicurazione contro il furto, l’incendio, la manipolazione o altra causa di perdite o danni;
17.3.9 restituire la Strumentazione a Marazzi in qualsiasi momento su richiesta di Marazzi, in base alle istruzioni di consegna di Marazzi.
18.1 Il Fornitore si impegna, per sé e per i propri dirigenti, amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti cui i documenti e informazioni siano stati comunicati, a mantenere strettamente riservati i documenti e le informazioni relativi alla Strumentazione, alla proprietà intellettuale, al know-how tecnico e commerciale ed alle specifiche fornite da Marazzi in relazione ai Prodotti Semilavorati, ai beni forniti ed ai servizi prestati in esecuzione di un Contratto, non divulgandoli a terzi e facendo in modo che non vengano utilizzati per scopi diversi dell’esecuzione del relativo Contratto.
18.2 L’impegno di riservatezza di cui al presente articolo continuerà per 2 (due) mesi dalla esecuzione del Contratto.
19.1 Il Fornitore non potrà, salvo previo consenso scritto di Marazzi, rendere in alcun modo noto a terzi di aver stipulato un Contratto con Marazzi o utilizzare il marchio e/o il nome commerciale di Marazzi nel proprio materiale pubblicitario o promozionale.
20.1 Il Fornitore stipulerà e manterrà in vigore a proprie spese per tutta la durata del Contratto con Marazzi e per un ulteriore periodo di 2 (due) anni a partire dalla data di consegna dei beni o della conclusione della prestazione dei servizi, una polizza assicurativa R.C.T. (responsabilità
civile contro xxxxx), per un importo adeguato in grado di coprire tutte le possibili pretese, azioni e procedimenti legali relative o derivanti dalla fornitura dei beni o dalla prestazione dei servizi oggetto del Contratto.
20.2 Il Fornitore dovrà consegnare a Marazzi una copia di tale polizza assicurativa su richiesta scritta di Marazzi.
21.1 Il Fornitore non potrà modificare o apportare variazioni ai Prodotti Semilavorati ed in generale ai beni forniti in esecuzione di un Contratto o ai relativi processi e materiali di produzione senza il previo consenso scritto di Marazzi.
21.2 In ogni caso, Marazzi potrà, in qualunque momento, previa comunicazione scritta al Fornitore, variare o modificare il progetto (disegni, materiali e specifiche), le Specifiche Tecniche, la lavorazione, il metodo di imballaggio e di spedizione ed il luogo di consegna dei beni da fornire e dei servizi da prestare previsti in un Contratto. Qualora tali modifiche determinino un aumento o una diminuzione dei costi o influiscano sui tempi di esecuzione del Contratto, Marazzi adeguerà il prezzo di acquisto ed i piani di consegna in modo equo, mediante modifica dell’Ordine Chiuso/Aperto.
22. FORNITURE DI PRODOTTI BREVETTATI
22.1 Il Fornitore espressamente dichiara e garantisce:
22.1.1 di essere titolare esclusivo, ovvero di poter validamente disporre, in virtù di legittimi titoli di provenienza, dei diritti di proprietà intellettuale che saranno incorporati, in tutto o in parte, nei beni e/o servizi oggetto di un Ordine Chiuso e/o di un Ordine Aperto;
22.1.2 che i diritti di proprietà intellettuale di cui al precedente paragrafo 22.1.1 sono pienamente validi ed efficaci e non violano diritti personali o patrimoniali di terzi; e
22.1.3 che non sussistono pretese, di alcun genere, sui diritti di proprietà intellettuale di cui al precedente paragrafo 22.1.1.
22.2 Il Fornitore garantisce, altresì, che nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di un Ordine Chiuso e/o di un Ordine Aperto, non saranno violati diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in generale, la normativa vigente in materia.
22.3 Il Fornitore s'impegna a tenere indenne e manlevata, nonché a difendere e tutelare Marazzi, i suoi dirigenti, amministratori, soci, dipendenti, rappresentanti, società controllate o collegate da ogni danno, azione, pretesa, molestia o turbativa, nonché dai danni, costi e spese ad essi relativi (inclusi costi di difesa, pagamenti e spese
legali), da parte di terzi che pretendano o assumano di essere titolari dei diritti di proprietà intellettuale di cui al precedente paragrafo 22.1.1, che Marazzi possa subire, in cui possa incorrere, di cui possa divenire responsabile o che debba risarcire o pagare quale conseguenza di azioni o pretese riguardanti tali diritti di proprietà intellettuale. A tal fine il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le azioni, anche giudiziali, che fossero necessarie od opportune per la tutela di tali diritti di proprietà intellettuale.
22.4 Marazzi comunicherà tempestivamente al Fornitore qualsiasi azione o pretesa istaurata da terzi in relazione a quanto previsto al precedente articolo 22.3.
22.5 Su richiesta di Marazzi, il Fornitore fornirà per iscritto l’elenco di tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale che possiede ed utilizza su licenza, nella misura in cui tali diritti siano necessari e vengono utilizzati per la fornitura dei beni e la prestazione di servizi in favore di Marazzi o nel caso in cui influiscano sul loro utilizzo o sulla loro vendita.
23.1 Il Fornitore non potrà cedere o trasferire, in tutto o in parte, i diritti, i crediti e gli obblighi derivanti dall’esecuzione di un Contratto senza il preventivo consenso scritto di Xxxxxxx.
23.2 Marazzi avrà diritto di cedere in qualsiasi momento il Contratto a qualsiasi sua consociata o controllata, previa semplice comunicazione al Fornitore.
24. VARIE24.1 Se una delle previsioni delle Condizioni Generali sia o divenga invalida o inefficace ai sensi delle norme applicabili, di decisioni o lodi arbitrali
o di autorità giudiziarie competenti, le restanti previsioni rimarranno valide ed efficaci e Marazzi e il Fornitore accettano di modificarla nella misura necessaria a garantirne la conformità con tale norma o decisione.
24.2 Le presenti Condizioni Generali sostituiscono tutte le precedenti negoziazioni, accordi, impegni, dichiarazioni e intese tra Marazzi ed il Fornitore, sia scritte che verbali.
24.3 Il mancato o ritardato esercizio da parte di Marazzi o del Fornitore di qualsiasi diritto o rimedio previsto nelle Condizioni Generali o dalla legge non costituirà una rinuncia allo stesso o ad ogni altro diritto o rimedio, né pregiudicherà il futuro esercizio dello stesso o di altri diritti o rimedi. Il parziale esercizio di tale diritto o rimedio non precluderà ogni ulteriore esercizio dello stesso o l’esercizio di ogni altro diritto o rimedio. La rinuncia a qualsiasi diritto o rimedio ai sensi delle presenti Condizioni Generali o di legge sarà efficace e valida solo se effettuata in forma di atto scritto.
25. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
25.1 Ai fini dell’esecuzione del Contratto, Marazzi ed il Fornitore si impegnano reciprocamente a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento Generale (UE) 2016/679 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”), nonché, nei limiti della relativa applicabilità, al D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
25.2 Con l'accettazione del presente Contratto, Marazzi ed il Fornitore, per quanto di rispettiva competenza, riconoscono che i dati personali propri e/o dei propri dipendenti e/o collaboratori, coinvolti nelle attività esecutive del Contratto, potranno essere comunicati alla controparte e da quest’ultima trattati in qualità di Titolare autonomo del trattamento per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione del Contratto.
25.3 In particolare, il Fornitore riconosce che i dati personali propri e/o dei propri dipendenti e/o collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al Contratto, saranno trattati da Marazzi in qualità di Titolare autonomo del trattamento per le finalità e secondo le modalità indicate nell’Informativa Fornitori, consulenti e agenti”, resa ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR, che il Fornitore si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti e/o collaboratori.
25.4 Fermo restando quanto sopra, tenuto conto del contenuto e della tipologia di servizi oggetto del Contratto e laddove l’esecuzione dello stesso implichi il trattamento da parte del Fornitore di dati personali di cui Marazzi sia titolare del trattamento e da compiersi per conto di quest’ultima, il Fornitore si impegna ad accettare la qualifica di “Responsabile del trattamento” ex art 28 GDPR, ove in tal senso richiesto da Marazzi, sulla base del modello di contratto di designazione a responsabile del trattamento.
26.1 Qualsiasi comunicazione o notifica, anche di carattere giudiziario, relativa a ciascun Contratto ovvero alle presenti Condizioni Generali sarà debitamente e validamente data a Marazzi presso Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx, Xx, Xxxxxx, Tel: +39.0536 860 111, Fax: x00 0000 000 000, PEC: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx all’attenzione della Direzione Acquisti, ovvero al diverso indirizzo, telefono, PEC e/o fax che Marazzi avrà fornito al Fornitore mediante comunicazione scritta mezzo fax o per via telematica.
27. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
27.1 Le presenti Condizioni Generali ed i Contratti sono retti ed interpretati ai sensi della legge italiana. L’applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita Internazionale dei beni è esclusa.
27.1 Per qualsiasi controversia sulla interpretazione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali e dei Contratti sarà competente in via esclusiva il foro di Modena.
21.01.2020