Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del decreto interministeriale n. 44 del 01/02/2001
Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del decreto interministeriale n. 44 del 01/02/2001
Il Consiglio di Istituto
• VISTI gli artt. 8 - 9 del D.P.R. n. 275 del 08.03.1999;
• VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001 art. 33 c.2 con il quale viene attribuita al Consiglio di Istituto la competenza a determinare e criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del D.S.;
• VISTO il D.Lgs n. 297 del 16.04.1994, art. 10;
• CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, ovvero per importi superiori ad Euro 12.000,00 IVA esclusa (limite preventivamente
fissato dal Consiglio d’Istituto per ogni acquisto diretto) ad Euro 40.000,00, si applica la disciplina di cui all’art. 34 del D.I 44/2001 e per importi superiori ad Euro 40.000,00 e fino ad Euro 130.000,00 per servizi e forniture e da Euro 40.000,00 fino ad Euro 200.000,00 per lavori, si applica la disciplina di cui all’art. 125 del D. Lgs 163/2006; per importi
superiori ad Euro 130.000,00 si applica la disciplina di cui all’art. 54 del D. Lgs 163/2006;
• CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D. Lgs 163/2006, deve essere adottato un provvedimento in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
• CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad individuare tali fattispecie;
• CONSIDERATO inoltre, che tale regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni singola acquisizione in economia;
• RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato l’oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006;
• VISTO che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono tenute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006.
e m a n a
ai sensi del D.I. 44/01 art. 33 c.2 e del D. Lgs 163/2006 art. 125 c.10 il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d’Istituto.
Capo I – Principi generali
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina, nell’ambito del D.I. 44/01 – Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche – l’attività amministrativa concernente lo svolgimento dell’attività negoziale con soggetti terzi, nonché i criteri e le limitazioni per lo svolgimento da parte del D.S. delle seguenti attività negoziali:
- contratti di sponsorizzazione;
- contratti di locazione di immobili;
- utilizzazione dei locali, beni, o siti informatici appartenenti alla istituzione scolastica da parte di soggetti terzi;
- convenzioni relative a prestazioni del personale della Scuola e degli alunni per conto terzi;
- alienazione di beni o servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- acquisto ed alienazione di titoli di stato;
- contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- partecipazione a progetti internazionali.
Art. 2 – Formazione dei contratti
L’iter di formazione dei contratti dell’istituzione scolastica si articola nelle seguenti tre fasi:
1. deliberazione a contrattare: l’Ente manifesta la propria intenzione di obbligarsi e predispone uno schema di contratto di acquisto determinandone il fine perseguito, l’oggetto, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente;
2. aggiudicazione: la scelta del contraente viene effettuata secondo la procedura tipica dell’Istituzione scolastica di cui all’art. 34 D.I. 44/01, ovvero nei casi imposti dalla Legge (D.Lgs. 163/06 “Codice dei Contratti”) secondo le sotto indicate procedure:
• gestione in economia/affidamento diretto;
• procedura aperta;
• procedura ristretta;
• procedura negoziata.
3. stipulazione: l’accordo viene formalizzato in un atto a firma del Dirigente nella sua veste di legale rappresentante dell'Ente.
Art. 3 – Conclusione dei contratti
1. L’iniziativa presa dall’Istituzione scolastica per la conclusione di un contratto ha valore di invito ad offrire e non di proposta; ciò deve sempre essere precisato nella richiesta di offerta.
2. L’offerta della controparte invece è vincolante per la stessa per il periodo fissato dalla amministrazione nel bando di gara o nella relativa lettera di invito.
Art. 4 – Elevazione del limite di somme*
Il limite di spesa per l’attività di contrattazione relativa all’acquisizione di beni e di servizi di cui all'art. 34 D.I. 44/01, in considerazione della particolare consistenza patrimoniale e finanziaria della Istituzione Scolastica, è elevato a euro 12.000,00 + IVA per ogni acquisto in economia.
*modificato in data 24 11 2015 delibera n. 7 “ da 12.000+iva a 20.000,00 + iva per ogni acquisto in economia”
Capo II – Funzioni e competenze
Art. 5 – Atti amministrativi di competenza del Consiglio d’Istituto e del Dirigente Scolastico
1. I contratti dell’Istituzione scolastica debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal successivo art. 8.
2. La scelta della procedura più idonea da adottare per la stipula dei contratti è disposta:
• dal Consiglio di Istituto nelle materie che il regolamento art. 44/01 gli riserva espressamente;
• dal Dirigente Scolastico in tutti gli altri casi.
3. La scelta medesima dovrà essere improntata al proficuo fine di assicurare garanzie circa l’efficacia, l’efficienza, l’economicità, la snellezza operativa dell'azione amministrativa,
l’imparzialità nell’individuazione delle soluzioni, il rispetto dei principi della concorrenzialità e della “par condicio” tra i concorrenti.
4. L’attività negoziale dell’Istituzione scolastica viene svolta dal D.S. in qualità di rappresentante legale dell’Ente, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Istituto assunte a norma dell’art.33 del Regolamento n. 44/01.
5. Il Consiglio di Istituto ha funzione di indirizzo e controllo della complessiva attività
contrattuale dell’Ente nel rispetto delle specifiche competenze del D.S. e del Direttore SGA.
6. Nello svolgimento dell'attività negoziale il D.S. si avvale dell’attività istruttoria del Direttore SGA. A tal fine al D.S. compete l’individuazione delle ditte, l’indicazione dei beni e/o servizi e le modalità di effettuazione delle forniture da specificare nelle richieste di preventivo.
7. Al Direttore SGA compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre l’eventuale prospetto comparativo da sottoporre al D.S. per la scelta del fornitore.
Art. 6 – Commissione di gara
1. L’espletamento della procedura di predisposizione del prospetto comparativo attraverso un’analisi comparata di tutte le offerte pervenute se non esplicitamente affidata al Direttore SGA con la collaborazione degli assistenti amministrativi, può essere demandata ad una apposita commissione.
2. La commissione è composta dal Presidente, da due componenti e da un segretario con funzione verbalizzante, individuato secondo le modalità di cui ai successivi commi.
3. La presidenza di dette commissioni è affidata al D.S. o a persona dallo stesso delegata.
4. Gli altri componenti della commissione nominati dal Presidente della commissione (di norma il Direttore SGA ed un assistente amministrativo), di ciò sarà dato atto sul primo verbale dei lavori della commissione stessa, senza la necessità di altro atto formale.
5. I compiti di segretario verbalizzante sono svolti da un dipendente dell’Istituzione scolastica (individuato tra il docente o ATA).
6. La commissione espleta i propri lavori in forma collegiale e le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti. Il processo verbale, redatto dal segretario della commissione, viene sottoscritto da tutti i commissari.
Capo III – Sistemi di scelta del contraente
Art. 7 – Determina a contrattare
1. La determina a contrattare è assunta dal D.S. e dal Consiglio di Istituto nelle materie che espressamente gli riserva il Regolamento di contabilità scolastica.
La determina deve precedere la scelta del contraente e la stipulazione del contratto.
2. La determina a contrattare deve obbligatoriamente indicare:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire, cioè il pubblico interesse che l’Ente intende realizzare;
b. l’oggetto del medesimo, la forma e le clausole ritenute essenziali;
c. le modalità di scelta del contraente secondo la normativa vigente;
d. le modalità di finanziamento della spesa:
3. La determina a contrattare, ancorché esecutiva, è sempre revocabile trattandosi di atto che non vincola l’amministrazione la quale può pertanto ritirarla per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Art. 8 – Scelta del contraente
1. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara previsto dall’art.34 del D.I. 44/01, ovvero nei casi in cui è previsto dal Codice dei Contratti (D.Lgs 163/06) all’art. 54 (secondo la procedura aperta, procedura ristretta e procedura negoziata) e dall’art. 125 (gestione in economia).
2. Per le forniture che superano i limiti concordati in sede comunitaria, si dovranno utilizzare i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari così come recepiti in sede nazionale.
3. Fermo restando il rispetto di tali norme, la scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va motivato con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.
4. Le minute spese di cui all’art. 17 del D.I. 44/01, necessarie a soddisfare i correnti bisogni di limitata entità, sono disciplinate in coda al presente Regolamento (art. 38).
Capo IV – Modalità di espletamento delle gare Art. 9 – Indizione della gara
1. L’I.C. “ Falcone Borsellino di Bardolino), indicato di seguito per brevità “ISTITUTO”, ricorre all'indizione di gare quale metodologia prevalente di individuazione del contraente basando le procedure di affidamento ai criteri previsti dall'art. 2 del D.Lvo 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” alle soglie comunitarie e, per le spese il cui oggetto risulti di importo inferiore a dette soglie, alle procedure di acquisizione in economia.
Nel presente regolamento trovano specifica e puntuale disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’esecuzione in economia nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 125
c. 11 del D.Lgs
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e le caratteristiche della procedura comparativa, ai sensi del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”.
1. I requisiti minimi da richiedere alle ditte partecipanti sono quelle previste dalla legge.
2. Sono escluse dalla contrattazione le ditte che:
e. si trovino in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo e in qualsiasi altra forma equivalente, secondo la legislazione vigente;
f. nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati che attengono alla moralità professionale e per reati finanziari;
g. in precedenti contratti si sono resi colpevoli di grave negligenza, malafede, inadempienze debitamente comprovate:
h. non siano in regola con gli obblighi relativi alle contribuzioni previdenziali e assistenziali a favore a favore dei lavoratori o al pagamento di tasse e/o imposte;
i. siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.
3. La lettera di xxxxxx, per ogni forma di contrattazione rappresenta un mero invito ad offrire che qualifica la controparte come proponente e impegna l’Istituzione scolastica solo dopo
l’aggiudicazione.
4. La controparte non può invocare la responsabilità precontrattuale ove l’Ente assumendo un provvedimento motivato, decida di non far luogo alla aggiudicazione o alla revoca della gara.
5. La lettera di invito deve essere improntata alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i requisiti e i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza quelle clausole che, in quanto rispondenti ad un particolare interesse dell’Istituzione scolastica appaltante, portano all’esclusione delle gare ove siano disattese.
6. Le lettere di invito per la partecipazione alle gare devono essere spedite con sistemi che assicurino la massima certezza circa tale adempimento. Di norma deve essere utilizzata la posta elettronica certificata o la raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 10 – Gestione in economia
L’art. 125 del decreto legislativo 163/2006 codice dei contratti pubblici prevede che le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
1. Amministrazione diretta (Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento).
2. Cottimo fiduciario (Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi).
• Affidamento lavori
Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
• Acquisizioni di forniture e servizi.
Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a euro 130.000 l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a 40.000,00 euro, è consentito “l’affidamento diretto” da parte del responsabile del procedimento.
• Affidamento diretto.
L’affidamento diretto è quindi una fattispecie diversa dall’amministrazione diretta trattandosi in estrema sintesi di una sorta di cottimo fiduciario in cui si prescinde dalla richiesta di preventivi, in caso di nota specialità del bene o di acquisizione di beni e servizi o lavori di importo inferiore ad euro 40.000 IVA esclusa.
I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto oltre che dell’art. 125, anche dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal codice e dal regolamento di cui si tratta.
Art. 11 - Limiti di applicazione
Le acquisizioni in economia sono in generale consentite nei limiti dei seguenti importi:
• forniture di beni e servizi fino ad euro 130.000,00 (limite di soglia europea valido per le Istituzioni)
• lavori in economia €. 200.000,00;
Si procederà, di norma, alla acquisizioni in economia a seguito della normale attività di programmazione delle spese e degli investimenti svolta nell’ambito della pianificazione e dell’attuazione del Programma Annuale dell’istituto.
Il piano delle acquisizioni dovrà risultare, di conseguenza, coerente con le previsioni di spesa del Programma Annuale.
L'autorizzazione di ciascuna spesa è adottata dal D.S., cui afferisce la capacità negoziale, con proprio specifico provvedimento.
È fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiosi degli importi previsti nei limiti di soglia di cui sopra al fine di eludere l'osservanza delle norme di legge e di quelle del presente Regolamento.
Il Dirigente Scolastico per ogni acquisizione in economia è individuato quale Responsabile del Procedimento.
Lo stesso, per assicurare il pieno rispetto della procedure in materia, di quelle di cui al presente Regolamento e di tutti gli adempimenti conseguenti potrà, ove opportunità e/o natura della prestazione lo richiedano, esercitare la facoltà di delega della funzione di Responsabile del Procedimento a favore del Direttore S.G.A. o di uno dei docenti Collaboratori, sotto la propria personale, completa ed esclusiva responsabilità secondo quanto previsto dal X.Xxx 165/2001 art. 17 comma 1-bis –d cosi come modificato ed integrato dal D.Lvo n.150 del 31 ottobre 2009.
IL Direttore S.G.A. assolve, comunque, ai sensi dell'art. 32 D.M. 44/01 al compito di svolgere tutta l’attività istruttoria relativa alle procedure di acquisizione.
Il nominativo del Responsabile del Procedimento dovrà essere sempre indicato nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara o nella lettera di invito a presentare l’offerta.
Art. 12 - Modalità di acquisizione in economia
Tutte le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi possono essere effettuate mediante:
• procedura di affidamento diretto;
• procedura di cottimo fiduciario.
• Si realizzeranno con la procedura dell’affidamento diretto le acquisizioni di beni e servizi/lavori che saranno affidate ad operatori economici terzi, siano essi imprese o singoli contraenti il cui importo finanziario sia inferiore ad €20.000,00 (limite fissato dal Consiglio di Istituto per ogni affidamento diretto);
• Si realizzeranno con la procedura della Contrattazione Ordinaria, di cui al D.I. n. 44/2001, (comparazione delle offerte di almeno tre operatori economici), le acquisizioni di beni e servizi/lavori che saranno affidate ad operatori economici terzi, siano essi imprese o singoli contraenti il cui importo finanziario sia superiore al limite di 20.000,00 euro fissato dal Consiglio di Istituto ma inferiore ad Euro 40.000,00;
• Si realizzeranno con la procedura del “Cottimo Fiduciario” le acquisizioni di beni e servizi/lavori che saranno affidate ad operatori economici terzi, siano essi imprese o singoli contraenti il cui importo finanziario sia superiore ai 40.000,00 euro ma inferiore ad € 130.000,00. L'affidamento mediante cottimo fiduciario dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini dì mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti ed aggiornati dall’Istituto.
• Per importi finanziari superiori ad € 130.000,00 si rispetteranno le procedure di gara stabilite dal Codice dei Contratti Pubblici.
Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA.
Art. 13 - Modalità di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture mediante cottimo fiduciario:
Si darà luogo all’individuazione del contraente, a seguito dell'esame comparativo dei preventivi o delle offerte fatte pervenire, secondo il criterio del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa scelto volta in volta dall’istituto.
Nel caso la scelta ricadesse sulla modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa saranno utilizzati i criteri di cui all'art. 83, comma 1, del D.Lvo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Detti criteri dovranno essere chiaramente indicati nella lettera di invito.
Nel caso in cui venga scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall’art.84 del D.Lvo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere nominata un’apposita Commissione Giudicatrice presieduta dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), composta oltre che dal DSGA da un minimo da tre componenti , di norma individuati tra il personale docente e/o ATA dell’istituto che sia esperto rispetto all'oggetto di ogni singolo contratto (vedi Capo II art. 6).
La Commissione si riunirà, a seguito di apposita convocazione del Presidente, in seduta riservata ed assumerà tutte le proprie decisioni a maggioranza, redigendo di volta in volta, a cura di uno dei componenti all’uopo appositamente individuato, uno specifico verbale che sarà conservato in un apposita raccolta agli atti dell’Istituto.
Il ricorso all'affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture, nei limiti di importo sopra indicati, di norma, avverrà a seguito di apposita indagine di mercato senza escludere la facoltà per il Responsabile del Procedimento di richiedere più offerte comparative a più ditte.
Si potrà altresì prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di lavori, servizi e forniture a tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche dell’oggetto del contratto e di specifiche situazioni di mercato.
Art. 14 - Ricorso a Lavori, Servizi e Forniture in economia
Le acquisizioni in economia, mediante criterio di cottimo fiduciario, con riguardo alle esigenze e necessità dell’istituto per lo svolgimento di tutte le sue attività istituzionali, gestionali ed operative, potranno avvenire, di norma, nel rispetto di quanto al sotto indicato elenco non esaustivo, per:
• Acquisto, noleggio, manutenzione, riparazioni di attrezzature, di automezzi, autoveicoli, impianti, ricambi ed accessori;
• Spese per piccole manutenzioni e dei relativi impianti;
• Acquisto, manutenzione, riparazione e ripristino di attrezzature macchinari e strumentazioni, utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento dei laboratori;
• Spese per telefono ed altri sistemi di comunicazione ed acquisto di relativi piccoli impianti ed apparecchiature;
• Spese per il noleggio in genere di beni mobili e attrezzature strumentali per il funzionamento degli uffici e la realizzazione delle attività didattico formative;
• Acquisto di materiali per il funzionamento degli uffici, compreso l'acquisto di licenze;
• Software e la manutenzione degli stessi;
• Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione macchine di ufficio (quali fotocopiatrici, strumenti e apparecchiature tecniche, personal computer, impianti ed attrezzature informatiche, apparati di telefonia, fax);
• Acquisto e manutenzione reti informatiche, programmi di software e relativo aggiornamento, reti telefoniche;
• Acquisto di generi di cancelleria e di materiale di consumo (carta, stampati, toner, materiale informatico, materiale telefonico, materiale elettrico, materiale fotografico, ed altro materiale tecnico, di stampati, di registri, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici e delle attività didattico - formative ecc.);
• Spese per abbonamenti a riviste, pubblicazioni, libri e periodici, rilegature di libri e stampe, acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari;
• Spese per servizi di sede quali (derattizzazioni, disinfestazioni, copisteria, spedizioni postali •
e similari);
• Acquisto di materiale di pulizia di tutti i locali e servizi scolastici;
• Acquisto e noleggio di apparecchiature e macchinari per la nettezza e la pulizia di tutti i locali scolastici;
• Acquisto e fornitura di dispositivi di protezione individuali (DPI) e vestiario da lavoro al personale dipendente;
• Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica, complementi di arredamento e suppellettili e attrezzature varie per gli uffici, le aule, le palestre ed i laboratori;
• Acquisto di servizi assicurativi;
• Acquisto di servizi di vigilanza;
• Acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento destinati al personale ed agli studenti;
• Acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di convegni, conferenze,
• celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni;
• Acquisto biglietti di viaggio in treno, aereo, nave, per transfert connessi a tutte le attività istituzionali formativo – didattico - amministrative.
• Spese per compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a iniziative di formazione o a convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e
manifestazioni, promosse dall’istituto e incaricati di altre attività specifiche o similari;
• Spese di rappresentanza;
• Spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività dell’istituto;
• Spese per quote di partecipazione a reti o consorzi di scuole e/o ad iniziative per la promozione dell'attività didattica e formativa dell’istituto;
• Spese per pulizia e disinfezione straordinarie di locali;
• Spese per assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari;
• Acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni e delle attività dell’istituto, per gli importi stabiliti dalla normativa vigente in materia;
• Prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura • strettamente necessaria;
• Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
Art. 15 - Norme di comportamento
Le imprese partecipanti alle procedure del presente regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.
Si intende per " comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento o pratica di affari ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:
• la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
• il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
• l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
• l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima. Qualunque"impresa"coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall’Istituto si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che
rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.
A tutte le imprese concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, agli uffici dell’Istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all’Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.
Tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.
Tutte le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla gara o ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti.
La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.
Art. 16 - Attestazione di regolare esecuzione ai fini del pagamento/liquidazione Le fatture relative alla prestazione –fornitura – bene - servizio resi, saranno liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordine, contratto e/o scrittura privata, ecc., a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, nonché a seguito di formale accettazione ed
ossequio alle norme e modalità obbligatorie inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 D.Lvo n.136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Per quanto attiene nello specifico ai servizi ed alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione o, per quanto attiene ai lavori, al certificato di regolare esecuzione e/o collaudo come previsto dalla normativa vigente.
Art. 17 – Le offerte
1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle norme, modalità, termini e condizioni previste per legge, dalla lettera di invito o da
qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare l’affidamento.
2. Le offerte devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle ditte e non possono contenere correzioni che non siano da lui convalidate con apposite sottoscrizioni.
3. Di norma il sistema di presentazione delle offerte è quello dell’inoltro a mezzo del servizio postale in plico raccomandato;
4. Eventuali deroghe a tale sistema deve essere adeguatamente motivato.
5. È ammessa la possibilità di utilizzare soluzioni tra di loro alternative per l’inoltro delle offerte quali ad esempio il mezzo del plico postale e la consegna a mano.
6. Non sono ammesse offerte per telegramma, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con un semplice riferimento ad altra offerta.
7. Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale le offerte debbono presentare all’esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, il nominativo del partecipante e l’indicazione della gara cui si riferiscono.
Ove sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all’ammissione, si deve utilizzare il sistema della doppia busta.
In tal caso la busta contenente la sola offerta, chiusa in altra più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione, verrà aperta soltanto se la documentazione necessaria per l’ammissione risulterà regolare.
8. I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e l’offerta viaggia a rischio e pericolo dell’offerente.
9. Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di reperimento dell’offerta stessa, farà fede il timbro di arrivo e la declaratoria o attestazione circa il giorno e l’ora del ricevimento, apposta dal funzionario responsabile del procedimento.
10. Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l’indicazione in lettere.
Nel caso in cui vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale offerta il prezzo risultante dal corretto calcolo effettuato sulla base dei prezzi unitari offerti.
11. Possono essere presentate più offerte aventi lo stesso oggetto a condizione che l’offerta successiva sia presentata nel rispetto dei termini e nelle modalità previste per l’offerta principale. In tal caso viene presa in considerazione l’ultima offerta in ordine di tempo.
12. Non è ammissibile la presentazione di più offerte per le quali non si possa individuare l’ultima.
13. Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate o integrate e diventano quindi impegnative per la ditta proponente.
14. Nel caso in cui l’aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita in un momento successivo, l’offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nella lettera di invito o in mancanza di tale indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le operazioni che dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione.
15. Qualora detto termine di validità sia scaduto prima dell’aggiudicazione, deve essere acquisita, prima di procedere all’esame delle offerte, la conferma circa la loro validità.
Art. 18 – Offerte risultanti uguali
1. Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali (rapporto qualità/prezzo), il Dirigente Xxxxxxxxxx dispone immediatamente una nuova gara tra i concorrenti presenti, con il metodo che riterrà più opportuno, ed aggiudicherà l’appalto al miglior offerente.
2. Ove i concorrenti non siano presenti o rifiutino la seconda gara, si procede all’individuazione dell’aggiudicatario mediante estrazione a sorte.
Art. 19 – Annullamento e revoca della gara
1. L’annullamento, la revoca di una gara in corso di espletamento necessita di una congrua e seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere adottato solo a tutela dell’interesse pubblico e non in presenza di irregolarità formali che possono dar luogo ad una sanatoria.
2. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente
all’aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l’appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria.
Capo V – Stipulazione del contratto Art. 20 – Contenuti del contratto
1. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate nella
lettera di invito e deve di norma includere le condizioni di esecuzione, il corrispettivo, le modalità di pagamento, la facoltà dell’istituzione di risolvere il rapporto nei casi di
inadempienza e/o di esecuzione in danno, salvo il risarcimento di cui all’art. 18 ed altri eventuali clausole quali le penali e le modalità di verifica di regolare esecuzione.
2. Il contratto deve avere termini di durata certi. Fatti salvi i casi consentiti dalla legge la durata non può essere variata in corso di esecuzione del contratto.
Art. 21 - Forma del contratto – Ordine
I rapporti tra l’Istituto e la ditte, società o imprese affidatarie saranno sempre regolati nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia (scrittura privata, lettera commerciale, ordine, accettazione ordine/offerta, disposizione, ecc.).
L’Istituto decorsi 35 giorni dalla data dell’avvenuta individuazione del soggetto aggiudicatario, provvede alla stipula del contratto, salvo nei casi di urgenza, come disciplinato dal Codice degli Appalti e nel caso in cui pervenga una sola offerta valida.
L'atto di affidamento diretto o di procedura negoziata, in qualunque forma stipulata, dovrà almeno contenere:
• Oggetto dei lavori, Forniture e Servizi che si affidano,
• Importo dell'affidamento,
• Condizioni di esecuzione,
• Inizio e termine del contratto,
• Modalità di pagamento,
• Penalità,
• Estremi delle garanzie prestate,
• Estremi della dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all’art.3 legge 13 agosto 2010 n.13 6 e successive modifiche ed integrazioni,
• Estremi di verifica della regolarità contributiva.
Nel caso di lettera commerciale vanno riportate le medesime indicazioni sopra indicate ed il documento dovrà essere controfirmato per accettazione dall'affidatario.
Art. 22 – Stipula del contratto
1. La stipulazione consiste nella redazione formale del contratto. Essa consegue alla fase di aggiudicazione.
2. I contratti sono stipulati dal D.S. o da persona dallo stesso delegata.
3. La ditta aggiudicatrice è tenuta a versare di norma prima della stipula del contratto l’importo dovuto per le spese contrattuali, cioè quelli di copia e bollo, gli oneri di registrazione del contratto. Tale importo viene versato direttamente al DSGA mediante assegno circolare non trasferibile oppure mediante bonifico bancario presso l’istituto cassiere dell’istituzione scolastica. Al DSGA compete la gestione e la rendicontazione di tale deposito.
4. I contratti possono essere stipulati in una delle seguenti forme:
a) in forma pubblica ordinaria, ai sensi dell’art.102 del Regolamento di contabilità di Stato, e cioè a mezzo di un Notaio allorché lo richieda l’Amministrazione o il contraente privato.
L’indicazione del nominativo del Notaio rogante compete alla parte a carico della quale sono poste le spese contrattuali.
b) in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del DSGA in veste di ufficiale rogante.
c) mediante scrittura privata autenticata ai sensi degli artt.2702 e 2703 del Codice Civile.
5. I contratti possono altresì essere stipulati, oltre che nelle forme pubblica ordinaria e pubblica amministrativa, secondo le sotto riportate modalità:
a) per mezzo di scrittura privata, firmata dal D.S. e dalla controparte.
b) con atto separato di obbligazione sottoscritta dall’offerente ed accettata dall’Istituzione scolastica.
c) per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato.
d) per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali (offerta successiva conferma d’ordine).
6. nell’ipotesi di cui ai punti b), c), d) la ditta resta vincolata fin dal momento
dell’aggiudicazione, mentre per l’istituzione scolastica è subordinato alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
7. Tranne i casi in cui la forma del contratto è prescritta dalla legge, essa verrà determinata
all’atto della determinazione a contrattare, tenendo conto del valore economico del contratto o della natura delle forniture e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa.
8. Il contratto potra’ essere rinnovato ,secondo le leggi in vigore , per non piu’ di tre anni.
Art. 23 – Adempimenti connessi alla stipula
1. il DSGA è abilitato a rogare i contratti ai sensi dell’art. 34, 6° comma del D.I. 44/01, nell’esclusivo interesse dell’Istituzione scolastica, secondo la normativa vigente in materia.
2. I contratti e gli atti di sottomissione, conclusi dall’Istituzione scolastica e stipulati in forma pubblica ordinaria, ovvero in forma pubblica amministrativa, ovvero ancora mediante scrittura privata autenticata, vengono registrate a cura del Notaio rogante o dall’Ufficiale rogante, entro il prescritto termine di 20 giorni dalla stipulazione dei medesimi.
3. il DSGA provvede alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su questo degli atti da lui rogati, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti legali e fiscali per rendere compiuto l’iter del contratto.
4. per tali contratti egli provvede inoltre all’autentica delle copie degli atti e al rilascio delle stesse alle parti che ne facciano richiesta.
Art. 24 - Oneri fiscali
Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre da intendersi "IVA esclusa". Resterà a carico di ogni affidatario qualsiasi onere, contributo e spesa connessa e conseguente alla partecipazione alle procedure di affidamento messe in atta dall’Istituto, oggetto del presente regolamento.
Art. 25 - Garanzie
La cauzione provvisoria e definitiva, laddove prevista e/o richiesta, deve essere prestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 26 – Costo copie degli atti rilasciati
Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione sostenuto dalla Amministrazione come indicato nella tabella di seguito riportata.
Copia semplice :
• Riproduzione fotostatica formato A4 € 0,15 a facciata
• Riproduzione fotostatica formato A4 fronte/retro € 0,25
• Riproduzione fotostatica formato A3 € 0,25 a facciata
• Riproduzione fotostatica formato A3 fronte/retro € 0,45
Il rilascio di copia conforme all’originale è soggetta all’imposta di bollo come da disposizioni vigenti in materia (DPR 642/72 e DPR 955/82) :
• Istanza n. 1 marca da bollo nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso (€ 14,62 anno 2014)
• Copie conformi all’originale n. Marche da bollo/nn. copie
L’importo così determinato sarà da corrispondere mediante l'applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell' ufficio.
Art. 27 – Spese contrattuali
Le spese contrattuali necessarie per la stipulazione e per i successivi adempimenti, anche di ordine tributario, cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto, saranno così regolate:
a) se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare, sul conto
dell’Istituzione Scolastica presso l’Istituto cassiere, un deposito presuntivamente qualificato da cui si preleveranno le somme occorrenti. Esaurite le operazioni si procederà alla liquidazione del conto rimettendo all’interessato un distinta delle spese effettivamente sostenute ed in conguaglio attivo o negativo del conto che dovrà essere saldato entro 30 giorni.
b) se poste a carico dell’Istituzione Scolastica si preleveranno le somme che si renderanno necessarie attraverso il fondo minute spese.
c) nel caso che l’Istituzione Scolastica anticipi le somme dovute, si procederà al loro recupero.
Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e privilegiata prevista dall’art. 98 della legge sul registro (per il recupero dell’imposta di registro anticipata) ovvero si tratterrà la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.
Art. 28 – Attività di gestione dei contraenti
a) L’originale del contratto una volta stipulato e registrato, nonché quello soggetto a registrazione anche in caso d’uso è custodito dal DSGA nella sua veste di responsabile del procedimento.
b) Per il DSGA nella sua veste di responsabile del procedimento, la gestione del contratto comporta anche la vigilanza sul regolare e tempestivo adempimento degli impegni e delle obbligazioni contrattualmente assunte dalle parti.
c) Xxxxxx al responsabile del procedimento azionare e far valere le clausole anche di natura sanzionatoria, previste dal contratto stesso ogni qualvolta se ne realizzano i presupposti.
d) Xxxxxx altresì al responsabile del procedimento evitare che si verifichino ritardi od omissioni negli adempimenti di natura tecnica, amministrativa, contabile, tali da comportare
conseguenze negative per l’Istituzione Scolastica.
e) Nell’ipotesi di cui al comma 3 il responsabile del procedimento riferisce immediatamente al D.S., chiarendo le ragioni dei ritardi e delle omissioni.
Art. 29 – Inadempienze contrattuali
1. Nel caso di inadempienza contrattuale, l’Istituzione Scolastica, dopo formale ingiunzione rimasta senza esito, può affidare l’esecuzione, a spese dell’affidatario, ad un nuovo soggetto salvo l’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno.
2. I provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per
inadempienza, ed esperire le azioni per l’esecuzione in danno e per il risarcimento dei danni subiti competono al D.S.
Al medesimo compete adottare le misure ritenute necessarie per i casi di irregolarità o ritardi non configuranti inadempienze in senso proprio.
Art. 30 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al D. L.vo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e successivi regolamenti attuativi per quanto applicabili e nei limiti di applicazione all’Istituto, nonché alle leggi e regolamenti e al codice civile che, tempo per tempo, risulteranno applicabili.
Capo VI - Criteri e limiti inerenti i singoli contratti Art. 31 – Contratti di sponsorizzazione
1) La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal D.S. ai sensi dell’art. 41
del D.I. 44/01, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della Scuola;
c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la Scuola;
d. nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza;
e. la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella Scuola:
• sportiva
• di ricerca
• di divulgazione didattica
Art. 32 – Contratto di locazione di immobili
1) I beni immobili di proprietà dell'Istituzione Scolastica possono essere ceduti in locazione a soggetti pubblici e privati secondo la disciplina degli artt. 1571 e ss. del codice civile.
2) Il D.S. nel determinare il canone di affitto dovrà tener conto dei costi di gestione dell’immobile in termini di manutenzione straordinaria e pagamento delle imposte.
Art. 33 – Contratti di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi
Il contratto deve prevedere le seguenti clausole e condizioni:
a. la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l’attività educativa svolta nell’Istituto stesso, cioè nel senso che non può essere limitativa delle attività didattiche dell’Istituto.
b. precisare il periodo della concessione in uso dell’edificio e le modalità tassative di utilizzo dei locali da parte del concessionario.
c. precisare l’obbligo del concessionario di stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni.
d. precisare che il concessionario assume l’obbligo della custodia dell’edificio e se ne assume la responsabilità in ordine alle attività e destinazione dell’edificio.
f. precisare che la Scuola e l’Ente proprietario dei locali devono essere tenuti esenti da spese connesse all’utilizzo dei locali.
g. sono escluse dall’applicazione del presente articolo le attività realizzate in collaborazione con i Comuni di Bardolino e Lazise proprietari degli edifici scolastici del territorio (Utilizzo locali per UTL, gruppi sportivi del territorio, ecc.).
Art. 34 – Contratti di utilizzazione dei siti informatici da parte di soggetti terzi
1. L’Istituzione Scolastica può ospitare sul proprio sito informatico collegamenti verso altre istituzioni scolastiche o enti di interesse culturale allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali.
2. Il contratto, in particolare, dovrà provvedere: l’individuazione da parte del D.S. del docente responsabile del servizio, il quale, attraverso una dichiarata disponibilità, assume la responsabilità per contenuti immessi nel sito.
Art. 35 – Contratti di prestazione d’opera
1. All’inizio dell’anno scolastico il D.S., sulla base del Piano dell’offerta Formativa (P.O.F.) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà
informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo ufficiale della Scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti che si intendono stipulare.
Per ciascun contratto deve essere specificato:
a. l’oggetto della prestazione
b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
c. il corrispettivo proposto per la prestazione
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal D.S. può presentare domanda alla Scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
5. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per contratti di cui al presente articolo saranno annualmente determinati dal Consiglio di Istituto.
6. Nell’ambito di detti criteri il D.S. determina annualmente il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.
7. Il compenso massimo da corrispondere all’esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell’impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura di seguito specificata:
8. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal D.S. mediante valutazione comparativa.
9. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
• curriculum complessivo del candidato;
• contenuti e continuità dell’attività professionale o scientifica individuale svolta presso studi professionali, enti pubblici e privati • pubblicazioni e altri titoli
10. Per la valutazione comparativa dei candidati il D.S. farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
• livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati
• congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione
• eventuali precedenti esperienze didattiche.
Art. 36 – Alienazione di beni e forniture di servizi prodotti dall’Istituzione Scolastica per conto terzi
1. I contratti e le convenzioni di natura privatistica aventi ad oggetto l’esecuzione di attività di ricerca. di didattica e consulenza per conto terzi conclusi tra l’Istituzione Scolastica ed Enti pubblici privati, ai sensi dell’art. 38 del D.I. 44/01 sono stipulati dal D.S. nell’ambito dei criteri e limiti di seguito stabiliti.
2. Nell’attività di ricerca, di didattica e consulenza per conto terzi rientrano quelle prestazioni eseguite dall’Istituzione Scolastica, avvalendosi delle proprie strutture, che esulano dai compiti istituzionali.
3. Il D.S., per i contratti relativi a prestazioni di carattere didattico, commissionati da terzi, prima di procedere alla loro stipulazione deve accertare che l’esecuzione della prestazione:
a) sia compatibile con lo svolgimento della normale attività didattica
b) non costituisca attività istituzionale dell’Istituzione Scolastica
c) sia strumentale e funzionale alle finalità della Scuola, cioè l’attività deve trovare motivazioni di ordine didattico, di ricerca, ecc.
d) nel caso si richieda l’impiego di laboratori si dovranno stabilire le modalità di utilizzo in modo da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle attività istituzionali
e) in caso di utilizzo di personale interno all’Istituzione Scolastica si dovrà tenere conto se le attività si collocano in orario di servizio ovvero fuori orario di servizio.
Il corrispettivo da richiedere al committente per le attività disciplinate dal presente articolo è approvato dal Consiglio di Istituto, su proposta del D.S.
4. Il corrispettivo deve essere determinato in misura tale da consentire l’integrale copertura dei costi, nonché una quota di utile.
In particolare dovranno essere valutati i seguenti elementi:
a. costo dei materiali di consumo necessario allo svolgimento dell’attività
b. costo di acquisto, noleggio manutenzione o ammortamento di apparecchiature tecnicoscientifiche
c. e didattiche necessarie per l’esecuzione dell’attività
d. costo di eventuale prestazioni relative a collaborazioni esterne necessarie alla esecuzione della prestazione
e. costo e compenso al personale impiegato nella prestazione
f. spese di carattere generale per il funzionamento della struttura (compensi per i consumi, utenze gas, acqua, energia elettrica, pulizia ecc.) stabilite forfetariamente nella misura dell’1% della singola prestazione
g. altre eventuali voci di spese incidenti sul costo globale della prestazione
5. Su proposta del D.S., i corrispettivi introitati saranno ripartiti:
a. una quota pari al 30 % di tale corrispettivo viene acquisita al bilancio della Scuola a fronte delle spese generali di produzione
b. una quota pari al 10 % viene acquisita al bilancio della Scuola ed accantonata a copertura delle eventuali azioni risarcitorie esercitate da terzi per inadempimento della Istituzione Scolastica
c. un ulteriore quota del 60% del corrispettivo viene acquisita al bilancio della Scuola da destinare al personale che cura gli aspetti amministrativi e tecnici dell’attività.
Art. 37 Regolamento di gestione del fondo minute spese
Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative
all’acquisizione di beni e/o servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 17 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001.
Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del DSGA ai sensi dell’art. 32, 2° comma, del D.I. n. 44 del 2/1/2001. A tal fine, i compiti e gli
adempimenti cui è tenuto il DSGA per assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’istituzione scolastica sono di seguito precisate:
• provvede all’acquisto, alla conservazione e alla distribuzione presso i vari uffici del materiale di cancelleria, stampati e materiali di minuto consumo;
• all’esecuzione delle minute spese di funzionamento a carico del fondo minute spese con i limiti e le modalità definite nei successivi articoli del presente regolamento;
• all’acquisto, alla conservazione e alla distribuzione del materiale di pulizia;
• alle spese postali, telegrafiche, per valori bollati;
• gestisce gli abbonamenti a periodici e riviste di carattere tecnico ed amministrativo per l’aggiornamento professionale del personale dipendente;
L’ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno, nella misura massima pari al 4% della dotazione stanziata sull’aggregato A01 del programma annuale con un importo
comunque non inferiore ad € 500,00.(a partire dall’anno finanziario 2015) Tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato al DSGA, con mandato in partita di giro, con imputazione all’aggregato A01, Funzionamento amministrativo generale.
A carico del fondo spese il DSGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese:
• spese postali
• spese telegrafiche
• carte e valori bollati
• spese di registro e contrattuali
• minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio dell’istituzione scolastica
• imposte e tasse e altri diritti erariali
• minute spese di cancelleria
• minute spese per materiali di pulizia
• minute spese per materiali di primo soccorso
• spese per rinnovo di domini internet o canoni annuali di basso importo
• spese per le ricariche telefoniche delle SIM delle centrali di allarme dei plessi dell’I.C.
• spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali
• altre spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente.
Il limite massimo di spesa per ciascun acquisto è fissato in € 100,00
Entro il predetto limite il DSGA provvede direttamente alla spesa, sotto la sua responsabilità. Tutte le altre spese, non specificate nel comma precedente, di competenza del DSGA, sono considerate minute spese d’ufficio, ai fini della procedura di ordinazione e liquidazione, di cui all’art. 5 del presente regolamento, qualora singolarmente non siano superiori a 90,00 euro. I pagamenti delle minute spese, di cui all’articolo precedente, sono ordinati con buoni di pagamento numerati progressivamente e firmati dal DSGA.
Ogni buono deve contenere:
• data di emissione
• oggetto della spesa
• la ditta fornitrice
• importo della spesa
• aggregato e l’impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata
• l’importo residuo sull’impegno
Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese: fattura quietanzata, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico bancario ecc.
Durante l’esercizio finanziario il fondo minute spese, è reintegrabile.
La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine del DSGA, e da questi debitamente quietanzati.
I mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata, (cioè al funzionamento amministrativo didattico generale ed ai progetti cui si riferiscono le minute spese sostenute ed i relativi codici dei conti o sottoconti del piano dei conti corrispondenti alle spese effettuate).
La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro potrà essere costituita da regolare fattura, nota spese o qualsiasi documento in cui figuri l’importo pagato, la documentazione della ditta fornitrice e la descrizione dell’oggetto.
Quando la somma è prossima ad esaurirsi, il Direttore deve presentare al Dirigente scolastico le registrazioni delle minute spese con allegate le ricevute di tutte le spese sostenute, al fine di ottenere l’autorizzazione al rimborso, mediante emissione di singoli mandati a suo favore
imputati all’attività e/o progetto cui si riferiscono le minute spese sostenute ed i relativi codici dei conti o sottoconti del piano dei conti corrispondenti alle spese effettuate.
La registrazione dei reintegri e delle spese sostenute è effettuata sull’apposito registro delle minute spese, vidimato dal DSGA. A tal fine il DSGA deve contabilizzare cronologicamente su
di esso tutte le operazioni di cassa eseguite. Nella registrazione va specificato il progetto e/o attività al quale la spesa si riferisce e il conto o sottoconto collegato.
Alla chiusura dell’esercizio, la somma messa a disposizione del DSGA, rimasta inutilizzata, deve essere a cura dello stesso, con una reversale, versata in conto partite di giro delle entrate assegnandola all’aggregato A01 Funzionamento amministrativo generale – A02 Funzionamento didattico generale.
Il servizio relativo alla gestione del fondo minute è soggetto a verifiche dell’organo di revisione per cui il Direttore SGA deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione. Verifiche di cassa possono essere anche disposte in qualsiasi momento dal Dirigente Scolastico.
È vietato al Direttore SGA di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata. Gli oggetti e valori di proprietà dell’istituzione scolastica o pervenuti in possesso della medesima, che si ritenga di affidare alla custodia del Direttore SGA, sono dallo stesso ricevuti su ordine scritto del Dirigente Scolastico.
Il Presente documento viene illustrato ampiamente e messo ai voti: deliberato all’unanimità