Inadempienze contrattuali Clausole campione
Inadempienze contrattuali. 1. L’Agenzia è responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri comportamenti e dell’inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, ai sensi dell’art. 1218 del Codice Civile.
2. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà, sulla base di rapporti circostanziati, a chiedere all’Agenzia, con le modalità di cui all’articolo 47 del CAD, l’immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
3. Qualora l’Agenzia non ottemperi alla richiesta, o non giustifichi l’inadempimento, la Regione, previa messa in mora, chiede la sospensione della procedura di trattenimento di cui all’articolo 13, comma 2, per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà risolvere la convenzione senza alcun onere aggiuntivo.
4. La violazione da parte della Regione dei divieti e degli impegni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal Codice e richiamati nel presente accordo comporta la possibilità per l’Agenzia di revocare l’autorizzazione al collegamento al sistema informativo e il diritto di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.
Inadempienze contrattuali. In caso di inadempienze del contratto, le penalità sono individuate all’art.26 del Capitolato Generale e per gli effetti della risoluzione si applica l’art. 27 del medesimo. Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le previsioni di cui ai seguenti commi del presente articolo nonché gli artt. dal 1453 e ss. del Codice Civile. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni del Capitolato speciale e/o generale, l’Amministrazione addebiterà inoltre una penale da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 per ogni deficienza, secondo la gravità della stessa. Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell’Amministrazione verso l’Aggiudicatario per danni subiti. Inoltre l’Istituto potrà avvalersi della facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, in danno alla ditta inadempiente, anche nel caso in cui i prodotti consegnati dalla ditta aggiudicataria non sia conforme a quanto richiesto e offerto in sede di gara e la ditta non sia in grado di sostituirla con altra di caratteristiche pari o superiori.
Inadempienze contrattuali sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relativamente a forniture di beni prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a € 300,00. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
Inadempienze contrattuali. E' prevista una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi previsti dalle vigenti disposizioni normative, relativamente alle singole scadenze per responsabilità del Professionista. In caso di ritardi superiori al 20% dei giorni assegnati, la Provincia si riserva il diritto di rescindere il contratto fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento delle penali per il ritardo massimo e di esperire ogni ulteriore possibilità di rivalsa nei confronti del Professionista. Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla Provincia per la realizzazione dell’opera, ha il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente assegnate al Professionista. Nel caso che si riscontrasse qualche inadempimento, verrà data formale comunicazione, via PEC negli altri casi, con l’indicazione analitica degli stessi. Il Professionista dovrà rispondere per iscritto entro 10 giorni naturali e consecutivi, evidenziando analiticamente le proprie controdeduzioni. Al Professionista possono essere applicate penali da € 50,00 a € 500,00, a discrezione del Responsabile del Procedimento nominato dalla Provincia per la realizzazione dell’opera, nel caso che vengano riscontrate inadempienze allo svolgimento dell'incarico affidato oppure nel caso che non risponda entro il termine di cui al presente articolo 6 in caso di evidenziazione di inadempimenti. La Provincia può recedere dal contratto, senza bisogno di motivazioni, nel caso che al Professionista vengano addebitate penali per un ammontare di € 5.000,00. Qualora la Provincia intendesse recedere dal servizio conferito per motivi non imputabili al Professionista, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate fino a quel momento, più il 10% dei compensi previsti per la parte di servizio non ancora completato.
Inadempienze contrattuali sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, re- lativamente a forniture di beni o presta- zioni di servizi commissionate e/o ricevu- te dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a € 300,00. La presente prestazione vale esclusivamente per il amnistia ed indulto. La garanzia è ope- rante anche prima della formulazione uf- ficiale della notizia di reato. Il legale scel- to dall’Assicurato si affiancherà a quello eventualmente incaricato dalla Società che assicura la responsabilità civile pro- fessionale.
Inadempienze contrattuali. 1.1) Inadempienza del Trasportatore
1.1.1) Specifiche di pressione
Inadempienze contrattuali. La Ditta Appaltatrice dovrà motivare per iscritto eventuali ritardi che dovessero verificarsi nell'esecuzione ed ultimazione di interventi richiesti dall'Amministrazione. Nel caso di reiterate inadempienze, l'Amministrazione, previa diffida ad adempiere entro un termine la cui congruità dipenderà dall'urgenza dell'intervento, si riserva di far eseguire i lavori ad altre Ditte, addebitando l'importo alla Ditta Appaltatrice. Nell'eventualità di gravi e reiterate inadempienze, l'Amministrazione si avvarrà della facoltà di rescissione del contratto.
Inadempienze contrattuali. 1. Nel caso di inadempienza contrattuale l'istituzione scolastica, dopo formale ingiunzione rimasta inesitata, può affidarne l'esecuzione, a spese dell 'affidatario, ad un nuovo soggetto, salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno.
2. I provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempienza, ad esperire le azioni per l'esecuzione in danno e per il risarcimento dei danni subiti competono al Dirigente scolastico. Al medesimo compete adottare le misure ritenute necessarie per i casi di irregolarità o ritardi non configuranti inadempienze in senso proprio.
Inadempienze contrattuali. 1. L’Aggiudicatario dovrà motivare per iscritto eventuali ritardi che dovessero verificarsi nell’esecuzione ed ultimazione dei servizi richiesti dall’Amministrazione.
2. Nel caso di reiterate inadempienze, l’Amministrazione, previa diffida ad adempiere entro un termine la cui congruità dipenderà dall’urgenza dei servizi, si riserva di far eseguire i servizi ad altre Imprese, addebitando l’importo all’Aggiudicatario.
Inadempienze contrattuali. L’ASP ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico, nei termini indicati dalla vigente normativa ed imputabili a negligenze, errori od omissioni dell’Aggiudicatario. Trattandosi di servizio continuativo necessario all’ASP, nel caso di inadempienza dell’Aggiudicatario nel prestare in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel presente capitolato e a quelle dell’offerta, oppure in caso proposta di aumento dei costi, o qualora l’ASP non ritenesse soddisfacente il rapporto, la stessa potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare l’incarico, con risoluzione del contratto, per cause imputabili all’Aggiudicatario, prima della scadenza e al verificarsi dei suddetti fatti e con preavviso di almeno venti (20) giorni. È fatta salva la possibilità per l’ASP di rivolgersi, in caso di risoluzione anticipata del servizio, al secondo miglior offerente per l’assegnazione del servizio stesso. È fatto salvo ogni diritto di procedere per i danni subiti. In ogni caso l’Aggiudicatario si impegna ad assicurare, su richiesta dell’ASP, la prosecuzione della propria attività per un termine di quarantacinque (45) giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Aggiudicatario.