Contratti di prestazione d’opera Clausole campione

Contratti di prestazione d’opera. 1. All’inizio dell’anno scolastico il D.S., sulla base del Piano dell’offerta Formativa (P.O.F.) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo ufficiale della Scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna. 2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti che si intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato: a. l’oggetto della prestazione b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione c. il corrispettivo proposto per la prestazione 3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego. 4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal D.S. può presentare domanda alla Scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto. 5. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per contratti di cui al presente articolo saranno annualmente determinati dal Consiglio di Istituto. 6. Nell’ambito di detti criteri il D.S. determina annualmente il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti. 7. Il compenso massimo da corrispondere all’esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell’impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura di seguito specificata: 8. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal D.S. mediante valutazione comparativa. 9. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli: • curriculum complessivo del candidato; • contenuti e continuità dell’attività professionale o scientifica individuale svolta presso studi professionali, enti pubblici e privati • pubblicazioni e altri titoli 10. Per la valutazione comparativa dei candidati il D.S. farà riferimento almeno ai seguenti criteri: • livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati • congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione • eventuali precedenti esperienze didattiche.
Contratti di prestazione d’opera. (art.44 D. lgs 129/2018) Art. 18 -
Contratti di prestazione d’opera. 1. L’Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione. 2. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 43, comma 3 del D.I. n. 129/2018, soltanto per le prestazioni e per le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per l’inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità, o coincidenza di altri impegni di lavoro. 3. Accertata l’assenza di risorse interne ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, l’Istituto procede alla selezione dell’esperto attraverso la ricerca tra personale esterno, intendendo per tale sia il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche sia soggetti dipendenti da altre amministrazioni statali o lavoratori autonomi. 4. Per i corsi di lingua straniera, si fa presente che deve essere data priorità assoluta ai docenti “madre lingua” vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver: a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. Nel caso di cui al punto b) : La laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere, di livello almeno C1. In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la istituzione scolastica potrà o reiterare l’avviso oppure fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea specifica in lin...
Contratti di prestazione d’opera. (ai sensi dell’art. 44 comma 4 del D.M. 129/2018)
Contratti di prestazione d’opera. (art 44 dlgs 219/2018) Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera h) del dlgs 219/2018, può avvalersi dell’opera di esperti esterni.
Contratti di prestazione d’opera. 1. I contratti di prestazione d'opera di cui al Capo I, Titolo III del libro V del codice civile devono contenere: a) la descrizione della prestazione richiesta in collegamento con la specifica esigenza dell'ente; b) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa; c) la penale nel caso di ritardo che non superi quello che determina il recesso di cui al punto successivo; d) il recesso automatico della Provincia, consalvezza dei danni da recuperare a carico del prestatore mancato, nel caso che la prestazione non sia stata resa computa ed accettata, trascorso dalla scadenza del termine un periodo di giorni pari al 5% di quelli naturali costituenti il periodo di tempo concesso per l'esecuzione della prestazione stessa; e) il corrispettivo fissato con l'applicazione delle riduzioni consentite sulle tariffe professionali, i termini ed i modi di pagamento; f) il riferimento agli arbitri delle controversie connesse o conseguenti all'applicazione della convenzione con la precisazione che l'arbitrato deve essere reso secondo diritto con esclusione di ogni amichevole composizione; g) il trattamento tributario del rapporto. 2. Il contratto di prestazione d'opera è stipulato dal dirigente del servizio che ha richiesto la prestazione medesima.
Contratti di prestazione d’opera. 1. I contratti di prestazione d’opera di cui al titolo III del libro V del codice civile, devono contenere: a) la descrizione dettagliata della prestazione richiesta in collegamento con la specifica esigenza dell’Ente; b) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa; c) la penale dovuta per ogni giorno di ritardo ed il termine dopo il quale il Comune ha diritto al recesso automatico e al recupero dei danni a carico del prestatore mancato; d) il corrispettivo fissato con l’applicazione delle riduzioni consentite sulle tariffe professionali; i termini ed i modi di pagamento; e) l’eventuale clausola di utilizzazione piena ed esclusiva, da parte del Comune, di progetti ed elaborati; f) l’indicazione del soggetto, rappresentante dell’Ente, sotto la cui supervisione la prestazione deve essere eseguita, pur con l’autonomia richiamata dall’art. 2222 del codice civile; g) ove non espressamente escluso, il deferimento ad un collegio arbitrale delle controversie connesse o conseguenti all’applicazione della convenzione, con la precisazione che l’arbitrato deve essere reso secondo diritto con l’esclusione di ogni amichevole composizione; h) il trattamento fiscale del rapporto. 2. I contratti di prestazione d’opera sono stipulati dal dirigente del settore che ha richiesto la prestazione medesima.
Contratti di prestazione d’opera. 1. Per i contratti di prestazione d’opera si fa riferimento all’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica che ne ha fornito l’interpretazione nonché uno schema di regolamento. 2. Dopo l’approvazione del Piano triennale dell’offerta Formativa, il Dirigente scolastico individua le attività per le quali, dopo avere verificato l’impossibilità di ricorrere, mediante interpelli interni, al personale in servizio provvisto delle necessarie competenze e disponibile, può decidere il ricorso a collaborazioni esterne, dandone informazione con avvisi di selezione da pubblicare sul proprio sito web all’albo della Scuola – sezione “Amministrazione trasparente”. 3. Gli incarichi da affidare sono quelli relativi alle attività da realizzare nell’ambito del PTOF i cui impegni di spesa sono deliberati nel Programma annuale. 4. Se oggetto dell’incarico è l’espletamento delle funzioni di RSPP e del medico competente deve essere integralmente rispettato quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, rispettivamente agli artt. 32 e 38. 5. Gli avvisi indicano modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati (anche attraverso Commissioni appositamente costituite), la documentazione da produrre, i criteri attraverso i quali avviene la comparazione, nonché l’elenco dei contratti che si intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato: a. l’oggetto della prestazione
Contratti di prestazione d’opera. AMBITO DI APPLICAZIONE
Contratti di prestazione d’opera. L’Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione. A tale scopo l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni, purché in possesso dei requisiti richiesti, debitamente documentati dal curriculum professionale. L’affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. La scelta dell’esperto dovrà avvenire per mezzo di opportune procedure di selezione, precedute da apposito avviso, seguendo opportune priorità di scelta, come di seguito descritto:  attraverso la ricerca tra personale interno dell'istituzione scolastica;  attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali;  attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità.