Limiti di applicazione Clausole campione

Limiti di applicazione. Per viaggi in abbonamento vengono rilasciati biglietti di abbonamento ordinario settimanale regionale, ferroviario e automobilistico, del tipo a fasce chilometriche in base agli scaglioni chilometrici previsti dalle tariffe regionali. Ad essi si applicano rispettivamente i prezzi della tariffa regionale calcolati per un numero non inferiore a 12 corse.
Limiti di applicazione. Le acquisizioni in economia sono in generale consentite nei limiti dei seguenti importi: • forniture di beni e servizi fino ad euro 130.000,00 (limite di soglia europea valido per le Istituzioni) • lavori in economia €. 200.000,00; Si procederà, di norma, alla acquisizioni in economia a seguito della normale attività di programmazione delle spese e degli investimenti svolta nell’ambito della pianificazione e dell’attuazione del Programma Annuale dell’istituto. Il piano delle acquisizioni dovrà risultare, di conseguenza, coerente con le previsioni di spesa del Programma Annuale. L'autorizzazione di ciascuna spesa è adottata dal D.S., cui afferisce la capacità negoziale, con proprio specifico provvedimento. È fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiosi degli importi previsti nei limiti di soglia di cui sopra al fine di eludere l'osservanza delle norme di legge e di quelle del presente Regolamento. Il Dirigente Scolastico per ogni acquisizione in economia è individuato quale Responsabile del Procedimento. Lo stesso, per assicurare il pieno rispetto della procedure in materia, di quelle di cui al presente Regolamento e di tutti gli adempimenti conseguenti potrà, ove opportunità e/o natura della prestazione lo richiedano, esercitare la facoltà di delega della funzione di Responsabile del Procedimento a favore del Direttore S.G.A. o di uno dei docenti Collaboratori, sotto la propria personale, completa ed esclusiva responsabilità secondo quanto previsto dal X.Xxx 165/2001 art. 17 comma 1-bis –d cosi come modificato ed integrato dal D.Lvo n.150 del 31 ottobre 2009. IL Direttore S.G.A. assolve, comunque, ai sensi dell'art. 32 D.M. 44/01 al compito di svolgere tutta l’attività istruttoria relativa alle procedure di acquisizione. Il nominativo del Responsabile del Procedimento dovrà essere sempre indicato nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara o nella lettera di invito a presentare l’offerta.
Limiti di applicazione. 1. E’ fatto divieto di frazionare artificiosamente i lavori al fine di fare rientrare gli stessi nelle tipologie di cui al precedente art. 50. 2. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni degli interventi così come già individuati nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale dei lavori pubblici nonché nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).
Limiti di applicazione. 1. Le procedure per l’acquisizione di servizi e per le forniture dei beni in economia è ammessa, per importi inferiori a 193.000,00 euro, IVA esclusa. 2. Agli effetti di cui al precedente comma 1, è vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura e acquisizione, che possa considerarsi unitaria, in più forniture e acquisizioni di servizi. 3. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l’acquisizione di servizi e per le forniture di beni in economia è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai responsabili dei singoli servizi, in sede di P.E.G. (piano esecutivo di gestione) o di P.R.O. (piano assegnazione risorse e obbiettivi) ovvero di volta in volta assegnati con apposita deliberazione di giunta.
Limiti di applicazione. 1. Ai fini del presente decreto, per prestazioni analitiche di prima istanza mediante l’utilizzo di dispositivi per «test autodiagnostici», devono intendersi test che in via ordinaria sono gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, ovvero in caso di condizioni di fragilità di non completa autosufficienza, possono essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche e private. 2. È vietato l’utilizzo di apparecchiature che prevedano attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti, restando in ogni caso esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi. 3. Le apparecchiature di cui al successivo art. 2 possono essere utilizzate anche per la realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione previste dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
Limiti di applicazione. Ai fini del presente decreto, per prestazioni analitiche di prima istanza mediante l’utilizzo di dispositivi per «test autodiagnostici», devono intendersi test che in via ordinaria sono gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, ovvero in caso di condizioni di fragilità di non completa autosufficienza, possono essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche e private.
Limiti di applicazione. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le normative vigenti, nazionali e comunitarie, disciplinanti le materie oggetto del Regolamento.
Limiti di applicazione. Il presente regolamento ha per oggetto la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie su aree acquistate e urbanizzate dal Comune ai sensi della legge 18.04.1962, n. 167 e successive modificazioni.
Limiti di applicazione. 1. La procedura per l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa, per importi inferiori a 206.000 euro, XXX xxxxxxx, mentre per l’esecuzione di lavori, è ammessa per importi inferiori ad €. 200.000,00=. 2. I llimiti di importo di cui al comma 1 sono automaticamente adeguati, in base ai disposti normativi di cui all’art. 125 c. 9 D.lgs 163/2006 e s.m. ed i e, nel rispetto del meccanismo di adeguamento previsto dall’art. 248 del codice. 3. Limitatamente all’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 6, l’affidamento in economia non può superare l’importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 3, comma 2. “ESECUZIONE DI LAVORI”.
Limiti di applicazione. 3 Sistemi di esecuzione CAPO II PROCEDURE PER LE FORNITURE DI BENI E PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI