COSTITUZIONE
STATUTO
Art. 1
COSTITUZIONE
1. Le Camere di commercio di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli sono associate, ai sensi della L. 29.12.1993 n. 580, art. 6, nell’Unione Regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, la cui denominazione abbreviata è “Unioncamere Piemonte”.
2. L’Unioncamere Piemonte non persegue scopi di lucro e non distribuisce utili o avanzi di gestione.
3. L’Unioncamere Piemonte ha sede in Torino e può costituire uffici distaccati, anche in comune con altre Unioni, in Italia e all’estero.
4. L’Unioncamere, insieme alle altre Unioni regionali, all’Unioncamere italiana, alle Camere di commercio italiane e ai loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le Camere di commercio italiane all’estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato.
Art. 2
COMPETENZE E FUNZIONI
1. In armonia con le finalità istituzionali delle Camere di commercio e nel rispetto della loro autonomia, l’Unioncamere Piemonte cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, promuove l’esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali e assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione. In particolare:
a. Svolge, nell’ambito del sistema camerale, funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico e promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell’economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle imprese;
b. Assolve ai compiti di osservatorio e monitoraggio dell’economia regionale, cura e realizza studi e ricerche e predispone il rapporto annuale sull’attività delle Camere di commercio da presentare alla Regione;
c. Svolge attività di coordinamento a favore delle Camere associate, imposta le politiche del sistema camerale regionale e individua le strategie, anche su base pluriennale, e le linee per lo sviluppo degli obiettivi comuni delle Camere di commercio della Regione Piemonte e per la qualificazione delle attività camerali di interesse comune;
d. Promuove proposte di legge regionali e ricerca il coordinamento con l’Unioncamere italiana per la predisposizione di progetti di legge nazionali, nell’interesse del sistema economico regionale;
e. Promuove, coordina e realizza l’esercizio, in forma associata, di attività e servizi di competenza camerale, ai sensi dell’articolo 2 della L. 29.12.1993, n. 580, al fine di assicurarne una gestione più efficace e perseguire economie di scala;
f. Promuove e coordina, in collaborazione con l’Unioncamere italiana, l’utilizzo da parte della rete camerale del Piemonte dei programmi e dei fondi comunitari, operando come referente e titolare degli interventi e ricercando la collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti;
g. Può svolgere attività informative, formative, editoriali, promozionali e di gestione di servizi comuni rivolte alle Camere di commercio e ad altri enti pubblici e privati e può compiere tutte le operazioni a carattere immobiliare, mobiliare e finanziario necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.
2. Per il raggiungimento di tali finalità, l’Unioncamere Piemonte promuove e partecipa, sulla base delle normative vigenti, ad accordi di programma, stipula protocolli di intesa e convenzioni, promuove la costituzione e partecipa ad enti, istituzioni, organismi, consorzi, aziende speciali e società che operino nell’ambito degli scopi istituzionali delle Camere di commercio o, più in generale, si propongano finalità e attuino iniziative di sviluppo economico e sociale.
Art. 3
RAPPORTI CON LE AUTONOMIE FUNZIONALI
1. L’Unioncamere Piemonte promuove le collaborazioni con le altre autonomie funzionali di natura pubblica o privata, anche attraverso la predisposizione di specifici accordi o altri strumenti che favoriscano il perseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle competenze assegnate dalla normativa statale e regionale.
Art. 4
RAPPORTI CON REGIONE PIEMONTE ED ENTI LOCALI
1. Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, l’Unioncamere Piemonte promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Piemonte per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione.
2. I rapporti di collaborazione con la Regione Piemonte saranno definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati dall’Unioncamere Piemonte in rappresentanza delle Camere di commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici.
3. Secondo quanto disposto dall’articolo 2 comma 9 e dall’articolo 6 comma 5 della L. 29.12.1993, n. 580, l’Unioncamere Piemonte può formulare pareri e proposte alla Regione Piemonte sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese.
4. L’Unioncamere Piemonte promuove altresì strumenti di coordinamento tra il sistema camerale e le associazioni regionali degli enti locali, al fine di rendere più efficaci le collaborazioni con la Regione Piemonte e di promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo dell’economia e del territorio regionale.
Art. 5
ORGANI
1. Sono organi dell’Unioncamere Piemonte:
a) il Consiglio;
b) la Giunta;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Nell’ipotesi di cessazione dalla carica per decadenza o dimissioni, i membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza naturale dalla carica del membro sostituito.
Art. 6
CONSIGLIO
1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo dell’Unioncamere Piemonte.
2. E’ composto dai Presidenti e da altri 4 membri di Giunta di ciascuna Camera di commercio del Piemonte nominati dalle rispettive Camere di commercio.
3. Il Consiglio non ha scadenza temporale, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
4. La cessazione per qualunque causa dalla carica di membro di Giunta nella Camera di appartenenza comporta la decadenza dalla carica di componente del Consiglio. In tal caso la Camera di commercio provvede alla nuova nomina.
Art. 7 COMPETENZE DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività e di spesa e del bilancio di esercizio.
2. Si riunisce inoltre su richiesta della Giunta, su richiesta congiunta di un terzo dei componenti oppure qualora la sua convocazione venga deliberata da almeno metà delle Camere associate.
3. Il Consiglio:
a) adotta con base triennale, su proposta della Giunta, gli indirizzi di carattere generale e strategici e gli obiettivi di sviluppo relativi all’attività dell’Unioncamere Piemonte;
b) approva su proposta della Giunta il bilancio preventivo ed il programma di attività entro il 30 novembre ed il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
c) approva in corso di esercizio le eventuali variazioni di bilancio proposte dalla Giunta;
d) contestualmente all’approvazione del bilancio preventivo determina la misura dell’aliquota annuale di contribuzione delle Camere di commercio ai sensi dell’art. 6, c.7 della L. 29.12.1993, n. 580, assicurandone la congruità rispetto al programma di attività e di spesa;
e) elegge il Presidente tra i Presidenti delle Camere di commercio, su proposta della Giunta;
f) nomina i Revisori dei conti ed il Presidente del Collegio;
g) delibera, a maggioranza dei due terzi dei componenti, le modifiche al presente statuto;
h) determina l’ammontare degli emolumenti e dei gettoni di presenza agli organi statutari, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Art. 8 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio è convocato almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo di lettera raccomandata, telefax o e-mail indirizzati a tutti i componenti ed alla Presidenza di ciascuna Camera.
2. Nella convocazione devono essere indicati gli argomenti all’ordine del giorno. Ogni Camera ha facoltà di inserire nell’ordine del giorno nuovi argomenti, purché ne faccia pervenire comunicazione, accompagnata da relazione scritta, alla Presidenza ed alle altre Camere almeno cinque giorni prima della riunione. Nessuna deliberazione può essere presa su argomenti che non figurano all’ordine del giorno.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
4. Le adunanze sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei componenti ed in seconda convocazione, da effettuarsi almeno 24 ore dopo la prima, quando sia presente almeno un terzo dei componenti.
5. Ciascun componente può rappresentare, munito di delega, un altro componente del Consiglio appartenente alla propria Camera di commercio.
6. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 9
GIUNTA
1. La Giunta è l’organo di amministrazione dell’Unioncamere Piemonte ed è composta dai Presidenti in carica delle Camere di commercio del Piemonte.
2. La Giunta:
a) propone al Consiglio il nominativo per la carica di Presidente dell’Unioncamere Piemonte
b) nomina, tra i suoi componenti, uno o più Vice Presidenti che durano in carica tre anni. Le funzioni di vicario sono svolte dal Vice Presidente con maggiore anzianità di carica come Presidente di Camera di commercio. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo interviene l’altro Vice Presidente.
c) predispone il programma di attività annuale, il bilancio preventivo e le sue variazioni, da sottoporre al Consiglio per l’approvazione, assicurandone la coerenza rispetto agli schemi elaborati a livello nazionale dall’Unioncamere
d) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio per l’approvazione, assicurandone la coerenza rispetto agli schemi elaborati a livello nazionale dall’Unioncamere
e) nomina il Segretario Generale dell’Unioncamere Piemonte su proposta del Presidente
f) delibera sulle partecipazioni ad enti e società, sulla stipula di convenzioni, protocolli d’intesa o accordi di programma
g) nomina i rappresentanti negli enti, società od organismi partecipati o in cui sia comunque richiesta la rappresentanza dell’Unioncamere Piemonte
h) delibera sulla concessione di contributi o patrocinii ad iniziative o enti
i) predispone le modifiche allo Statuto da sottoporre al Consiglio per l’approvazione
l) istituisce commissioni, comitati o gruppi di lavoro
m) adotta, su proposta del Segretario Generale, il regolamento del personale e quelli concernenti l’organizzazione interna, l’amministrazione e la contabilità dell’Unioncamere Piemonte
n) determina il contingente numerico del personale, su proposta del Segretario Generale.
3. La Giunta delibera altresì su quanto non espressamente attribuito alla competenza di altri organi, nell’ambito delle finalità statutarie.
4. La Giunta, con deliberazione unanime, ha facoltà di delegare una o più delle proprie attribuzioni al Presidente, specificando i limiti, anche temporali, della delega.
Art. 10
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1. La Giunta è convocata dal Presidente, di norma ogni bimestre, con lettera raccomandata, telefax o e-mail almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
2. La Giunta è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
3. Alle sedute della Giunta i Presidenti partecipano assistiti dai propri Segretari Generali ed in caso di assenza o impedimento possono farsi sostituire da un membro della propria Giunta appositamente delegato.
4. Le sedute sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. In caso di presenza di tutti i componenti possono essere oggetto di delibera argomenti non previsti all’ordine del giorno, purché nessuno si opponga alla loro trattazione.
Art. 11
PRESIDENTE
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’ente e ha la rappresentanza politica e istituzionale dell’Unioncamere Piemonte.
2. Viene eletto dal Consiglio su proposta della Giunta tra i Presidenti delle Camere di commercio del Piemonte, dura in carica tre anni e può essere rieletto per un solo ulteriore mandato.
3. In caso di cessazione dalla carica di Presidente di Camera di commercio decade anche dalla carica di Presidente dell’Unioncamere Piemonte.
4. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero almeno pari ai due terzi dei componenti. Il Presidente è eletto nella prima votazione con la maggioranza assoluta dei componenti. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; in caso di urgenza esercita le competenze della Giunta, salvo ratifica da parte della stessa nella prima riunione successiva.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed in caso di decadenza convoca entro tre mesi gli organi statutari per la nomina di un nuovo Presidente.
7. Su proposta della Giunta il Presidente può chiedere al Comitato dei Segretari Generali di esprimere pareri su specifiche questioni di competenza della Giunta.
Art. 12
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio.
2. Tra i membri effettivi uno è designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed uno dal Ministero dello Sviluppo Economico.
3. Il Presidente del Collegio è nominato dal Consiglio.
4. Il Collegio dura in carica tre esercizi, scade con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio ed i suoi componenti possono essere nuovamente nominati.
5. Tutti i componenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili, fatta eccezione per i componenti dirigenti o funzionari pubblici.
6. Il Collegio esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e riferisce al Consiglio sul bilancio preventivo, sul bilancio di esercizio e sui risultati della gestione.
7. Qualora non si provveda alle designazioni di cui al comma 2 entro il termine assegnato, il componente mancante viene sostituito da un supplente fino alla designazione attesa.
Art. 13
COMITATO DEI SEGRETARI GENERALI
1. Il Comitato dei Segretari Generali è organo di consulenza tecnica dell’Unioncamere Piemonte, collabora con gli organi della stessa nell’attuazione delle competenze e delle funzioni di cui all’articolo 2 della
L. 29.12.1993, n. 580 ed esprime pareri e proposte in ordine all’attività dell’Unioncamere Piemonte.
2. Il Comitato è costituito dai Segretari Generali delle Camere di Commercio piemontesi e dal Segretario Generale dell’Unioncamere Piemonte che lo convoca sulla base di un ordine del giorno, ne coordina i lavori e redige un verbale che viene messo a disposizione della Giunta.
3. Al Comitato dei Segretari Generali è invitato il Presidente dell’Unioncamere Piemonte e possono essere invitati a partecipare, di volta in volta, esperti e consulenti in relazione agli argomenti da trattare.
4. Il Segretario Generale dell’Unioncamere Piemonte allega il parere del Comitato, qualora richiesto, alle proposte di delibera all’ordine del giorno della Giunta e del Consiglio.
Art. 14
RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE POLITICHE E AMMINISTRATIVE
1. Fermo restando per gli organi di governo la competenza dell’attività di programmazione, di indirizzo e di controllo dei risultati, alla dirigenza
dell’Unioncamere Piemonte compete la gestione operativa, amministrativa e finanziaria, compresa l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti che impegnano l’ente verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Per la definizione degli stessi, la Giunta adotta apposito regolamento.
Art. 15
SEGRETARIO GENERALE
1. Il Segretario Generale dirige gli uffici dell’Unione ed è il capo del personale, relativamente al quale assume le determinazioni necessarie ed adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale non dirigente, nell’ambito degli stanziamenti previsti dal preventivo economico e delle deliberazioni della Giunta.
2. Determina gli assetti organizzativi dell’Unioncamere Piemonte e ne gestisce l’attività nel rispetto dei Regolamenti approvati dalla Giunta.
3. Esplica le funzioni di Segretario del Consiglio e della Giunta ed è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organismi statutari; a tal fine adotta, con proprie determinazioni, i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
Art. 16
PERSONALE
1. L’Unioncamere Piemonte si avvale, per il suo funzionamento, di personale da assumere, previa idonea selezione, con il contratto collettivo nazionale per i dipendenti o per i dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi o sulla base di altro rapporto di lavoro di natura privatistica.
2. Il personale dell’Unioncamere Piemonte può svolgere la propria attività, purché connessa a specifiche funzioni inerenti le competenze dell’Unioncamere regionale, anche presso le sedi delle Camere di commercio e degli eventuali uffici distaccati, sia all’interno del territorio regionale che all’estero.
3. Ai fini del più efficace coordinamento e funzionamento dei servizi camerali, possono essere istituiti presso l’Unioncamere regionale Comitati o Gruppi di lavoro formati da personale camerale, secondo modalità determinate dalla Giunta o dal Comitato dei Segretari Generali.
Art. 17
FINANZIAMENTO
1. Il finanziamento ordinario dell’Unioncamere Piemonte è assicurato:
a) da un’aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle Camere di commercio del Piemonte risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio deliberato dagli organi delle Camere della regione, ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della L. 29.12.1993, n. 580;
b) dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della Regione ed altri enti pubblici e privati;
c) da finanziamenti per programmi e progetti provenienti dall’Unione europea, dalla Regione o da altri soggetti, pubblici o privati;
d) dai progetti finanziati dal fondo di perequazione istituito presso l’Unioncamere, che perseguono anche le specifiche finalità di cui all’articolo 18, comma 9 della L. 29.12.1993, n. 580;
e) da finanziamenti camerali straordinari destinati a specifici progetti e attività di interesse comune (fondo progetti ed eventi di sistema), anche non proporzionali alle entrate di cui al punto a);
f) da qualsiasi altro introito derivante dall’attività svolta.
Art. 18
ASSISE DEI CONSIGLIERI CAMERALI
1. L’Assise dei Consiglieri camerali è composta da tutti i consiglieri delle Camere associate.
2. E’ convocata dalla Giunta ogni qualvolta questa lo ritenga opportuno per promuovere e favorire la realizzazione di particolari iniziative di sistema.
Art. 19
NORME FINALI E TRANSITORIE
1. La durata dell’associazione è illimitata.
2. In caso di scioglimento le attività risultanti dalla liquidazione saranno ripartite tra le Camere di commercio aderenti in proporzione alle quote versate nell’ultimo triennio.
3. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del codice civile in materia di associazioni.
4. Il presente Xxxxxxx entra in vigore il giorno successivo all’approvazione. Le norme sulla composizione ed il rinnovo degli Organi si applicano alla scadenza degli Organi in carica, i quali concludono il mandato corrente.
Art. 20
NORMA TRANSITORIA E STRAORDINARIA
1. In via transitoria e straordinaria, in deroga a quanto stabilito dall’art. 11, c. 2, la durata del mandato presidenziale in xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx legislativo n. 219 del 25 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016, è modificata e la sua scadenza coincide con la istituzione delle nuove Camere di Commercio di cui all’all. B del D.M. 8 agosto 2017, relativamente al territorio piemontese e comunque non oltre l'approvazione del bilancio previsionale 2019.
2. Negli stessi termini, in deroga a quanto stabilito dall’art. 12, c. 4, è modificata la durata in carica del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il Consiglio procede alla nomina del nuovo Presidente e del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti nella prima riunione alla quale siano in carica tutti i Presidenti eletti dai Consigli delle Camere di Commercio istituite dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del Decreto Legislativo 219/2016 o, nelle more, dai Presidenti in carica al momento dell'approvazione del bilancio previsionale 2019.