Giunta Clausole campione

Giunta. Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici.
Giunta. 1. La Giunta, che affianca il Presidente nella pro- mozione generale delle attività politiche ed organizzative di“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” e lo coadiuva nelle sue funzioni, è composta a) dal Presidente, che la presiede; b) dai Vice-Presidenti di cui uno Vicario; c) da un numero di componenti da un minimo di quattro ad un massimo di xxxx xxxxxx dal Con- siglio, tra i propri membri, in modo da garantire una adeguata rappresentanza dei settori del Commercio, del Turismo e dei Servizi. d) dai presidenti dei soci aderenti, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del pre- sente statuto 2. Alle riunioni della Giunta partecipa senza di- ritto di voto, il Direttore. 3. La Giunta: a) coadiuva il Presidente per l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio; b) può nominare, su proposta del Presidente, il Vice Presidente con delega per l’amministra- zione; c) può assumere deliberati su materie di com- petenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile; d) delibera sull’ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi; h) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Or- gani associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto. 4. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, si provvederà alla sua so- stituzione alla prima riunione utile di Consiglio, nel rispetto delle modalità elettive e dei criteri di composizione di cui al superiore comma 1. 5. La Giunta è convocata per iscritto dal Presi- dente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l’indica- zione del luogo, del giorno e dell’ora, nonché dell’ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno. 6. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti. 7. Le deliberazioni della Giunta sono prese a mag- gioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, pre- vale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
Giunta. Nomine, revoche e dimissioni degli assessori: fasc. personale • convocazioni della Giunta: fasc. per attività • Ordini del Giorno della Giunta: fasc. per attività
Giunta. 2 7 1 Giunta 2 7 2 Delibere di giunta
Giunta. Nomine, revoche e dimissioni degli assessori: un fasc. per ogni assessore (da chiudere al termine del mandato) Convocazioni della Giunta e OdG: fasc. annuale per attività, eventualmente articolato in sottofascicoli mensili
Giunta. Commissario prefettizio e straordinario 9 - Segretario e vice-segretario 10 - Direttore generale e dirigenza 11 - Revisore dei conti
Giunta. Segretario comunale.
Giunta. 2 8 0 COMMISSARIO PREFETTIZIO E STRAORDINARIO
Giunta. 1. La Giunta è composta: a) dal Direttore che la presiede; b) dal Vicedirettore; c) dai Responsabili delle Unità Scientifiche di cui all’articolo 12 del presente regolamento; d) tenuto conto delle finalità di ricerca del centro di cui all’articolo 2 del presente regolamento, da otto tra i Direttori di Dipartimento partecipanti, così distribuiti nelle Aree del Senato dell’Ateneo: 2 per l’Area Scientifica; 2 per l’Area Tecnologica; 2 per l’Area Medica; 1 per l’Area Sociale; 1 per l’Area Umanistica. 2. Alle sedute della Giunta partecipa, qualora presente, il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante. 3. La Giunta: a) collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all’art. 5 comma 2 del presente regolamento; b) approva gli atti esecutivi necessari all’applicazione dei criteri generali sull’utilizzazione delle risorse di cui all’art. 6, comma 3, lettera d) del presente regolamento; c) esamina proposte e iniziative di ricerca e di didattica e le sottopone al Consiglio per l’approvazione; d) esercita le funzioni eventualmente delegate dal Consiglio.
Giunta. 1. La Giunta è l’organo di amministrazione dell’Unioncamere Piemonte ed è composta dai Presidenti in carica delle Camere di commercio del Piemonte. 2. La Giunta: a) propone al Consiglio il nominativo per la carica di Presidente dell’Unioncamere Piemonte b) nomina, tra i suoi componenti, uno o più Vice Presidenti che durano in carica tre anni. Le funzioni di vicario sono svolte dal Vice Presidente con maggiore anzianità di carica come Presidente di Camera di commercio. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo interviene l’altro Vice Presidente. c) predispone il programma di attività annuale, il bilancio preventivo e le sue variazioni, da sottoporre al Consiglio per l’approvazione, assicurandone la coerenza rispetto agli schemi elaborati a livello nazionale dall’Unioncamere d) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio per l’approvazione, assicurandone la coerenza rispetto agli schemi elaborati a livello nazionale dall’Unioncamere e) nomina il Segretario Generale dell’Unioncamere Piemonte su proposta del Presidente f) delibera sulle partecipazioni ad enti e società, sulla stipula di convenzioni, protocolli d’intesa o accordi di programma g) nomina i rappresentanti negli enti, società od organismi partecipati o in cui sia comunque richiesta la rappresentanza dell’Unioncamere Piemonte h) delibera sulla concessione di contributi o patrocinii ad iniziative o enti i) predispone le modifiche allo Statuto da sottoporre al Consiglio per l’approvazione l) istituisce commissioni, comitati o gruppi di lavoro m) adotta, su proposta del Segretario Generale, il regolamento del personale e quelli concernenti l’organizzazione interna, l’amministrazione e la contabilità dell’Unioncamere Piemonte n) determina il contingente numerico del personale, su proposta del Segretario Generale. 3. La Giunta delibera altresì su quanto non espressamente attribuito alla competenza di altri organi, nell’ambito delle finalità statutarie. 4. La Giunta, con deliberazione unanime, ha facoltà di delegare una o più delle proprie attribuzioni al Presidente, specificando i limiti, anche temporali, della delega.