Collegio dei Revisori dei Conti Clausole campione

Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 componenti: - 1 con la funzione di Presidente, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei revisori dei conti, di comune accordo tra i soci su designazione della parte che non esprime il Presidente di EBINTER; - 1 designato dalle Organizzazioni sindacali; - 1 designato dalla Confcommercio-Imprese per l'Italia. Il Collegio dei revisori verifica l'osservanza delle disposizioni statutarie, controlla l'amministrazione di EBINTER, accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed allo Statuto. Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo. I revisori dei conti assistono alle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci.
Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 componenti: - 1 con la funzione di Presidente, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei revisori dei conti istituiti presso il Ministero di grazia e giustizia, di comune accordo tra i soci; - 1 designato dalle Organizzazioni sindacali; - 1 designato dalla Ascom/Unione/Confcommercio-Imprese per l'Italia. Il Collegio dei revisori verifica l'osservanza delle disposizioni statutarie, controlla l'amministrazione dell'EBT, accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed allo Statuto. Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo. I revisori dei conti assistono alle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci. Tutti i mezzi patrimoniali dell'EBT, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell'EBT e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'EBT, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del c.c.n.l. terziario, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'EBT, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'EBT o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'EBT, è quello del fondo comune regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I soci non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell'EBT sia durante la vita dell'EBT che in caso di scioglimento dello stesso. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si dispone l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo. E' fatto obbligo di redig...
Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce la prima volta entro 30 giorni dall’elezione, su convocazione del Presidente dell’Associazione, per: - eleggere il proprio Presidente; - ricevere le consegne dal Collegio uscente e prendere cognizione dei procedimenti in corso. E’ convocato dal proprio Presidente ogni 3 mesi e ogni qualvolta lo richiedano due membri effettivi. E’ ammessa qualsiasi modalità di convocazione purché concordata tra tutti i componenti. Di ogni riunione è redatto apposito verbale da trasmettersi in copia al Consiglio Direttivo Nazionale. Nello svolgimento della propria attività può avvalersi di personale interno e/o esterno all’Associazione previo accordo con l’organismo sostenitore delle spese. Il Collegio può essere incaricato dal Consiglio Direttivo Nazionale di specifiche incombenze purché compatibili con le proprie funzioni. Qualora nei verbali e nelle rispettive relazioni venissero formulati rilievi alla gestione dell’Associazione, il Collegio deve informare tempestivamente il Presidente dell’Associazione. Infine il Collegio redige una relazione annuale sull’amministrazione economico-finanziaria dell’associazione nella quale esprime il proprio parere sul bilancio. I componenti del Collegio dei Revisori decadono qualora non partecipino ad almeno tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo. Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi motivo un Revisore subentra per primo il supplente Revisore contabile nel rispetto della suddivisione prevista dallo Statuto. I compensi professionali per i revisori dei conti non soci non possono eccedere quelli stabiliti dalla tariffa dei dottori commercialisti approvata con D.P.R. 645 del 10 ottobre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Collegio dei Revisori dei Conti. 1. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni. E nominato dal direttore generale dell’Istituto ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro competente ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 106/2012, uno designato dalla Regione Umbria e uno dalla Regione Marche. I componenti designati dalle Regioni sono scelti fra gli iscritti nel registro di cui ai decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE; e che abroga la direttiva 84/253/GEE).
Collegio dei Revisori dei Conti. ART. 34 -
Collegio dei Revisori dei Conti. 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da uno a t re membri, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, individuati attraverso avviso pubblico.
Collegio dei Revisori dei Conti. 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Consorziati, di cui:
Collegio dei Revisori dei Conti. Articolo 12 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Collegio dei Revisori dei Conti. 1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato, ogni quattro anni, con decreto dell’Autorità di Governo competente in materia di sport ed è composto di tre membri, dei quali uno in rappresentanza dell’Autorità di Governo vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze e uno designato dall’Ente tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il decreto di nomina del Collegio dei revisori dei conti prevede altresì la nomina di un componente supplente.
Collegio dei Revisori dei Conti. 1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato, ogni quattro anni, con decreto dell'autorità di vigilanza ed è composto di tre membri, dei quali uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza dell'autorità vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il terzo designato dall'ente tra iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità.