CAPITOLATO D’ONERI
CAPITOLATO D’ONERI
PER LA COPERTURA DEL RISCHIO
ELETTRONICO
Amministrazione aggiudicatrice Centrale Unica di Committenza "Bassa Ovest"
Lotto 5
Comune di Fontanellato
Lotto 6
Comune di Soragna
Avvertenze
Il presente capitolato d’oneri contiene la disciplina comune del contratto di assicurazione per la copertura del rischio oggetto di affidamento, secondo gli elementi quantitativi indicati in scheda di polizza e per i rispettivi scoperti, franchigie e limiti di indennizzo richiamati per singolo contraente.
SCHEDA DI POLIZZA
Contraente/Assicurato Comune di FONTANELLATO
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00000 - Xxxxxxxxxxxx (Xxxx. Xxxxx)
PIVA 00227430345
Ubicazione del rischio Ubicazioni varie nell’ambito del complesso dei fabbricati di proprietà o nella disponibilità dell’Ente e/o nell’ambito del territorio comunale (per gli impianti che per caratteristiche costruttive e secondo le norme di utilizzo del costruttore possano essere installati all’esterno).
Descrizione del rischio Si assicurano:
1) Tutte le apparecchiature elettroniche il macchinario elettronico di produzione, di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato, i sistemi operativi, i programmi in licenza d’uso, compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali, la civetteria/conduttori, gli impianti tecnici al servizio delle apparecchiature elettroniche, gli impianti elettrici, telefonici, le fibre ottiche, ovunque ubicati nel complesso dei fabbricati e/o nell’ambito del territorio comunale (per gli impianti che per caratteristiche costruttive e secondo le norme di utilizzo del costruttore possano essere installati all’esterno).
2) I costi e le spese per la, ricostituzione dati e programmi perduti o alterati, ivi compresi:
❑ maggiori costi per la prosecuzione dell'attività quali ad esempio: uso d'impianto o apparecchi sostitutivi, servizio di terzi, ecc.
❑ aumenti dei costi di esercizio conseguenti alla prosecuzione dell'attività quale ad esempio: diversa organizzazione o applicazione di metodi lavorativi alternativi, ecc.
Vincoli □ nessuno
Partita | Ente assicurati | Xxxxx | Xxxxx lordo | Premio partita |
1 | Apparecchiature elettroniche fisse | € 210.000,00 | ||
2 | Apparecchiature elettroniche mobili | € 10.000,00 | ||
3 | Apparecchiature elettroniche su veicoli | € 0,00 | ||
4 | Supporti dati ricostruzione archivi | € 50.000,00 | ||
5 | Maggiori costi | € 50.000,00 |
Somme assicurate
anni | rateazione | effetto ore 24.00 | scadenza ore 24.00 |
5 | Annuale | 31.12.2016 | 31.12.2021 |
Durata contrattuale
Franchigie / scoperti Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato
FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO
Per sinistri riferiti alle garanzie sotto indicate sono applicabili gli scoperti e/o le franchigie ed i limiti di indennizzo ivi indicati.
Contraente COMUNE DI FONTANELLATO | |||||
Evento | Franchigia | Scoperto | Limite indennizzo | ||
% | Min. | Max. | |||
Franchigia frontale per ogni evento | 300,00 | Somma assicurata | |||
Apparecchiature impiego mobile | 10 | 300 | Somma assicurata | ||
Danni indiretti forfettari | 20% indennizzo | ||||
Supporto dati ricostruzione archivi | 10 | 1.000,00 | Somma assicurata | ||
Ricostruzione archivi virus informatici | 10 | 1.000,00 | 10.000,00 x s/a | ||
Maggiori costi | 500,00 | Indennizzo 5.000,00 x 10 gg | |||
Fonti luce, tubi e valvole elettroniche | 10 | 500,00 | 20.000,00 x s/a | ||
Furto di beni posti all’esterno | 10 | 500,00 | 15.000,00 x s/a | ||
Enti presso terzi | 1.000,00 | 5% partita 1 | |||
Lavoro straordinario | 1.000,00 | 15.000,00 x s | |||
Impianti installati su veicoli | 500,00 | 10.000,00 x s | |||
Fenomeno elettrico di origine esterna con sistema di protezione | 300,00 | 70% della somma assicurata | |||
Fenomeno elettrico di origine esterna senza sistema di protezione | 500,00 | ||||
Fenomeno elettrico in genere | 300,00 | ||||
Eventi sociopolitici – enti sotto tetto | 300,00 | 70% della somma assicurata | |||
Eventi sociopolitici – enti all’aperto | 10 | 1.000,00 | |||
Eventi atmosferici – enti sotto tetto | 300,00 | 70% della somma assicurata | |||
Eventi atmosferici – enti all’aperto | 10 | 1.000,00 | |||
Terrorismo | 10 | 5.000,00 | 50% della somma assicurata | ||
Terremoto | 10 | 15.000,00 | 25.000,00 | 50% della somma assicurata | |
Spese di demolizione e sgombero | 500,00 | 15.000,00 x s/a | |||
Rimozione ricollocamento enti indenni | 1.000,00 | 20.000,00 x s/a | |||
Onorari periti e consulenti | 7.500,00 x s | ||||
Spese peritali | 7.500,00 x s | ||||
Insufficienza mezzi di chiusura furto di beni all’interno di locali | 10 | 1.000,00 | Somma assicurata | ||
Inondazioni e allagamenti conseguenti ad esondazioni di corsi d’acqua | 10 | 5.000,00 | 50% della somma assicurata |
Contraente COMUNE DI FONTANELLATO | |||||
Evento | Franchigia | Scoperto | Limite indennizzo | ||
% | Min. | Max. | |||
Danno da spargimento di acqua in genere | 500,00 | 70% della somma assicurata | |||
S = limite di indennizzo per sinistro A = Limite di indennizzo per anno assicurativo Relativamente alle garanzie previste dal presente contratto, nessun altro limite, sotto limite, scoperto o franchigia oltre a quelli sopra riportati potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall’importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili. |
SCHEDA DI POLIZZA
Contraente/Assicurato Comune di SORAGNA
Piazza Piazzale Meli Lupi 1 - Soragna (Prov. Parma)
PIVA 00223170341
Ubicazione del rischio Ubicazioni varie nell’ambito del complesso dei fabbricati di proprietà o nella disponibilità dell’Ente e/o nell’ambito del territorio comunale (per gli impianti che per caratteristiche costruttive e secondo le norme di utilizzo del costruttore possano essere installati all’esterno).
Descrizione del rischio Si assicurano:
1) Tutte le apparecchiature elettroniche il macchinario elettronico di produzione, di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato, i sistemi operativi, i programmi in licenza d’uso, compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali, la civetteria/conduttori, gli impianti tecnici al servizio delle apparecchiature elettroniche, gli impianti elettrici, telefonici, le fibre ottiche, ovunque ubicati nel complesso dei fabbricati e/o nell’ambito del territorio comunale (per gli impianti che per caratteristiche costruttive e secondo le norme di utilizzo del costruttore possano essere installati all’esterno).
2) I costi e le spese per la, ricostituzione dati e programmi perduti o alterati, ivi compresi:
❑ maggiori costi per la prosecuzione dell'attività quali ad esempio: uso d'impianto o apparecchi sostitutivi, servizio di terzi, ecc.
❑ aumenti dei costi di esercizio conseguenti alla prosecuzione dell'attività quale ad esempio: diversa organizzazione o applicazione di metodi lavorativi alternativi, ecc.
Vincoli □ nessuno
Partita | Ente assicurati | Xxxxx | Xxxxx lordo | Premio partita |
1 | Apparecchiature elettroniche fisse | € 60.000,00 | ||
2 | Apparecchiature elettroniche mobili | € 5.000,00 | ||
3 | Apparecchiature elettroniche su veicoli | € 0,00 | ||
4 | Supporti dati ricostruzione archivi | € 30.000,00 | ||
5 | Maggiori costi | € 30.000,00 |
Somme assicurate
anni | rateazione | effetto ore 24.00 | scadenza ore 24.00 |
5 | Annuale | 01.01.2017 | 31.12.2021 |
Durata contrattuale
Franchigie / scoperti Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato
FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO
Per sinistri riferiti alle garanzie sotto indicate sono applicabili gli scoperti e/o le franchigie ed i limiti di indennizzo ivi indicati.
Contraente COMUNE DI SORAGNA | |||||
Evento | Franchigia | Scoperto | Limite indennizzo | ||
% | Min. | Max. | |||
Franchigia frontale per ogni evento | 300,00 | Somma assicurata | |||
Apparecchiature impiego mobile | 10 | 300 | Somma assicurata | ||
Danni indiretti forfettari | 20% indennizzo | ||||
Supporto dati ricostruzione archivi | 10 | 1.000,00 | Somma assicurata | ||
Ricostruzione archivi virus informatici | 10 | 1.000,00 | 10.000,00 x s/a | ||
Maggiori costi | 500,00 | Indennizzo 3.000,00 x 10 gg | |||
Fonti luce, tubi e valvole elettroniche | 10 | 500,00 | 20.000,00 x s/a | ||
Furto di beni posti all’esterno | 10 | 500,00 | 15.000,00 x s/a | ||
Enti presso terzi | 1.000,00 | 5% partita 1 | |||
Lavoro straordinario | 1.000,00 | 15.000,00 x s | |||
Impianti installati su veicoli | 500,00 | 10.000,00 x s | |||
Fenomeno elettrico di origine esterna con sistema di protezione | 300,00 | 70% della somma assicurata | |||
Fenomeno elettrico di origine esterna senza sistema di protezione | 500,00 | ||||
Fenomeno elettrico in genere | 300,00 | ||||
Eventi sociopolitici – enti sotto tetto | 300,00 | 70% della somma assicurata | |||
Eventi sociopolitici – enti all’aperto | 10 | 1.000,00 | |||
Eventi atmosferici – enti sotto tetto | 300,00 | 70% della somma assicurata | |||
Eventi atmosferici – enti all’aperto | 10 | 1.000,00 | |||
Terrorismo | 10 | 5.000,00 | 50% della somma assicurata | ||
Terremoto | 10 | 15.000,00 | 25.000,00 | 50% della somma assicurata | |
Spese di demolizione e sgombero | 500,00 | 15.000,00 x s/a | |||
Rimozione ricollocamento enti indenni | 1.000,00 | 20.000,00 x s/a | |||
Onorari periti e consulenti | 7.500,00 x s | ||||
Spese peritali | 7.500,00 x s | ||||
Insufficienza mezzi di chiusura furto di beni all’interno di locali | 10 | 1.000,00 | Somma assicurata | ||
Inondazioni e allagamenti conseguenti ad esondazioni di corsi d’acqua | 10 | 5.000,00 | 50% della somma assicurata |
Contraente COMUNE DI SORAGNA | |||||
Evento | Franchigia | Scoperto | Limite indennizzo | ||
% | Min. | Max. | |||
Danno da spargimento di acqua in genere | 500,00 | 70% della somma assicurata | |||
S = limite di indennizzo per sinistro A = Limite di indennizzo per anno assicurativo Relativamente alle garanzie previste dal presente contratto, nessun altro limite, sotto limite, scoperto o franchigia oltre a quelli sopra riportati potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall’importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili. |
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Relative all'assicurazione in generale
Assicurazione: il contratto di assicurazione
Dipendente: qualsiasi persona, che abbia con la Pubblica Amministrazione, sia alle dirette dipendenze dell’Ente di Appartenenza o no, un rapporto di servizio o un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell’Ente.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società: l'impresa assicuratrice
Xxxxxx: il mandatario incaricato dalla Contraente/Assicurato per la gestione del contratto
Premio: la somma dovuta dall'Assicurato alla Società
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE ALL-RISKS ELETTRONICA
Tutte le apparecchiature elettroniche pertinenti all’attività dell’Ente, e quanto altro risulti dalle scritture contabili del Contraente /Assicurato. Compresi a titolo esemplificativo e non limitativo.:
Apparecchiature
Elettroniche: Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, impiegato da solo o
quale componente di altra apparecchiatura o impianto per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso. A titolo esemplificativo e non limitativo devono intendersi per apparecchiature elettroniche:
◾ tutte le macchine fisse per ufficio facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli. A titolo esemplificativo e non limitativo: centro di elaborazione dati, computers, stampanti, videoterminali, modem, centralini telefonici, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, rilevatori di presenze, impianti di condizionamento, antifurto, antincendio, di posta elettronica, di filodiffusione, di traduzione simultanea, di amplificazione, di emissione e regia, , apparecchiature radio, ricetrasmittenti, macchine da scrivere, macchine da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, attrezzature topografiche, televisori, videoregistratori, proiettori, videoproiettori, telecamere, sistemi audiovisi in genere, adattatori di rete, gruppi di continuità, sismografi, vibrometri, teodoliti informatici, ecc..
◾ tutte le macchine facenti parte della categoria impianti ed apparecchi a correnti deboli progettate e costruite per l’uso mobile e/o portatile. A titolo esemplificativo e non limitativo: computer, stampanti, ricetrasmittenti, radiomobili e cellulari, palmari, autovelox, etilometri, teodoliti informatici, stereoscopi, sismografi, vibrometri, georesistevimetro, apparecchiature fotografiche, telecamere, ecc..
◾ tutte le macchine facenti parte della categoria impianti ed apparecchi a correnti deboli progettate e costruite per installazione all’esterno. A titolo esemplificativo e non limitativo: stazioni automatiche di rilevamento, impianti di video-sorveglianza del territorio, ponti radio, ecc..
◾ tutte le macchine facenti parte della categoria impianti ed apparecchi a correnti deboli progettate e costruite per l’installazione fissa sui veicoli in genere.
◾ tutti i macchinari fissi di produzione con parti di comando e controllo gestiti da impianti e apparecchiature a correnti deboli.
In ogni caso, sono compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali, la civetteria/conduttori, gli impianti tecnici al servizio delle apparecchiature elettroniche, gli impianti elettrici, telefonici, le fibre ottiche, le reti telematiche di connessione.
Supporto di dati: Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata ecc.)
usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente e/o altro idoneo a svolgere la medesima funzione.
Dati: Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Programmi
in licenza d'uso: Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili
dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per fini e periodo di tempo limitato ( uso temporaneo ) o illimitato ( uso permanente ) specificati nel contratto stesso.
Archivi: Insieme di dati e/o programmi di utente memorizzati su supporti e cioè l'insieme di quanto esposto in "Dati" e "Programmi di utente".
Programmi di utente: Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili che
l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
Contratto di assistenza
tecnica per l'hardware: Accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato e il fornitore ( o
organizzazioni da esso autorizzate ), con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per la periodica manutenzione , per l'eliminazione dei guasti e il mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento.
Contratto di manutenzione per
il software: Accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato e il fornitore con il quale
quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuovi realise e/o modifiche di leggi o prassi, per l'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso; egli si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, ne’ la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo. Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 2 Pagamento del premio - Termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, l’Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o e rate di premio entro i 30 giorni successivi all'effetto dell’assicurazione, nonché suoi rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze
n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 3 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla comunicazione.
Art. 4 Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto
Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.
La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
◻ in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l’Assicurazione ad un premio più elevato,
◻ nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l’ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.
In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all’eccedenza riscontrata , ma non oltre il 40%.
La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un’istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all’ordinamento vigente in materia di appalti pubblici. Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l’applicazione
dell’incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.
La Società ha inoltre facoltà di recedere dall’Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
◻ in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l’Assicurazione,
◻ nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l’ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.
Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.
Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.
In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all’esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all’articolo “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio”.
Art. 5 Durata del contratto
La copertura assicurativa ha effetto e scadenza dalle ore 24.00 del giorno indicato in scheda di polizza, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo. Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art 106 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 6 Deroga foro competente e sede arbitrale
Si conviene fra le parti che Foro competente e Sede arbitrale riguardanti l'esecuzione del contratto devono intendersi quelle di residenza della Contraente.
Art. 7 Esonero denuncia altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero stipulate dopo l'entrata in vigore del presente contratto.
Art. 8 Proroga termini denuncia sinistri
Il termine per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 15 giorni a decorrere dal giorno in cui l’ufficio competente dell’Ente alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.
Art. 9 Conservazione tracce e residui del sinistro
Si conviene tra le parti che:
❑ l'Assicurato, dopo aver denunciato il sinistro alla Società assicuratrice, potrà modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività produttiva;
❑ l'Assicurato è obbligato a conservare le tracce ed i residui del sinistro non oltre 30 giorni dalla denuncia del sinistro medesimo.
Art. 10 Denuncia circostanziata dei sinistri
Si conviene che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall'Assicurato viene limitato alla presentazione di un elenco particolareggiato degli enti asportati o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.
Art. 11 Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.
La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato entro i limiti stabiliti dalla predetta sentenza.
Art. 12 Sinistri precedenti
La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifesta mala fede.
Art. 13 Coassicurazione e delega
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia ripartito per quote tra le Società indicate in polizza, in deroga al disposto dell’articolo 1911 del Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici del riparto di assicurazione sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria
Art. 14 Informazione sinistri
La Società
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a) il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato “numero”);
b) la data del sinistro (in formato “data”);
c) la data di accadimento dell’evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato “data”);
d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (in formato “testo”);
e) l’indicazione se trattatasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattatasi di evento mortale
(in formato “testo”);
f) la descrizione dettagliata dell’evento (in formato “testo”);
g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in formato “testo”);
h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (in formato “testo”);
i) l'importo stimato dell’indennizzo (cosiddetta “riserva” attribuita dalla Società) (in formato “valuta”);
j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d’indennizzo (in formato “valuta”);
k) la data di avvenuto pagamento o comunque la data di chiusura della pratica per altro motivo (in formato “data”).
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
◻ la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
◻ rappresentano un’insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee,
verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 15 Interpretazione della polizza
Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione, prestampate.
Art. 16 Clausola broker
10%
Alla Società di brokeraggio Studio Garulli Insurance Broker S.r.l., con sede a Parma in Borgo Ronchini, 9, è affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del Xx.xx 07.09.2005 nr. 209. Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso. La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i.
Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi, nella seguente misura percentuale
Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 18 Clausola CONSIP
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, il Contraente avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto allo stesso e la Società non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Art. 19 Esonero fornitura elenco dettagliato dei beni assicurati
Si prende atto che, relativamente agli enti assicurati, l'Assicurato è esonerato dal fornirne elenco iniziale dettagliato, poiché, per la corretta identificazione degli stessi faranno fede, a tutti gli effetti contrattuali, le evidenze amministrative comunali.
Art. 20 Modifiche del rischio
Ogni opera di modificazione o di ampliamento apportata agli edifici ed impianti assicurati, si intende a priori compreso nell'assicurazione. Senza obbligo di alcuna denuncia o verifica in quanto però detta opera non comporti un mutamento della natura del rischio in polizza considerato.
Art. 21 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 22 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.
Art. 23 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA
ART. 1 RISCHIO ASSICURATO
a) La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali, diretti causati alle cose assicurate, anche se proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
b) La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato delle perdite e/o danni che colpiscano gli archivi mentre gli archivi stessi:
1) si trovano nel luogo indicato in polizza;
2) si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei dati ( compreso il trasporto da o per il luogo indicato in polizza ) a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati al precedente punto a) che abbia colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati assicurato e ne impedisca l'uso.
c) La Società si obbliga a risarcire i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e incorsi durante il Periodo di Indennizzo per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato nel luogo indicato in polizza a seguito di perdite e/o danni agli enti assicurati o agli archivi.
Dal risarcimento deve essere dedotto qualsiasi ammontare risparmiato durante il periodo di indennizzo, di oneri e di spese inerenti all'attività qualora le stesse vengano a cessare o siano ridotte in conseguenza di tali perdite e/o danni nonché della franchigia indicata.
ART. 2 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
h) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
j) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
k) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
l) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
m) i xxxxx conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore:
1) dovuti a presenza di fluidi magnetici;
2) avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore risarcibile a termine dell'art. 1 delle Norme che regolano l'assicurazione;
3) difetti negli archivi dell'elaboratore.
n) inerenti prestazioni previste dai contratti di assistenza, qualora sottoscritti dal Contraente/Assicurato.
ART. 3 CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Le cose assicurate devono essere conservate con diligenza e cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, nè sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, nè collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.
ART. 4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 c.c.;
b) darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificata, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisce il regolare funzionamento.
ART. 5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilità il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
ART. 6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 7 MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.4;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione contrattualmente previsti;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
ART. 8 DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:
a) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessari per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
b) l’ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate;
c) dall’importo così ottenuto è sottratta la franchigia.
ART. 9 VALORE ASSICURABILE - ASSICURAZIONE PARZIALE
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato. Xxxxxx e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo. Se dalle stime fatte in base alle norme dell'articolo precedente risulta che il valore assicurabile di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.
ART. 10 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.
ART. 11 LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tale altra o tali altre assicurazioni.
ART. 12 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
ART. 13 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 14 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato o il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.2 a).
ART. 15 MEZZI DI CHIUSURA
Relativamente alla garanzia furto [per le cose assicurate poste all’interno dei locali] l’assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti-sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Le condizioni di assicurazione sono estese alle seguenti prestazioni aggiuntive:
1) Impianti ed apparecchi ad impiego mobile
2) Parificazione danni
3) Xxxxx indiretti forfettari
4) Leeway clause
5) Valore a nuovo o di rimpiazzo
6) Supporti di dati - ricostituzione archivi
7) Maggiori costi
8) Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche
9) Furto beni posti all’esterno
10) Enti presso terzi
11) Lavoro straordinario
12) Impianti ed apparecchiature installate su veicoli
1) IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE
Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile ove prevista la relativa partita, sono assicurati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
2) PARIFICAZIONE DANNI
Sono parificati ai danni indennizzabili secondo le Norme che regolano l'assicurazione, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare il sinistro, nonché i costi per la rimozione ed il ricollocamento degli enti indenni.
3) DANNI INDIRETTI FORFETTARI
A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione e relativamente alla somma assicurata alla partita 1, la Società liquida, in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza un ulteriore 20% forfettario sul sinistro a favore dell’Assicurato, a titolo di danni indiretti.
4) LEEWAY CLAUSE
Premesso che l'Assicurato intende garantire tutte le apparecchiature elettroniche del tipo di quelle assicurate ed in genere tutte le attrezzature accessorie, la Società si impegna ad assicurare detti enti dal momento della consegna presso le ubicazioni di proprietà e/o conduzione dell'Assicurato senza obbligo di denuncia. L'Assicurato si impegna a comunicare il relativo valore alla fine di ogni annualità assicurativa. La copertura relativa alla inclusione in garanzia dei nuovi enti si intende prestata automaticamente fino ad un massimo del 30% della somma globale assicurata. Resta ferma la possibilità dell'Assicurato di segnalare, in ogni momento, eventuali nuovi inserimenti che dovessero eccedere il suddetto limite.
5) VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO
Si dà e si prende atto che in caso di sinistro la Società risarcisce il costo di rimpiazzo degli enti assicurati con altri nuovi oppure equivalenti, ivi comprese le spese di trasporto, imballaggio, montaggio e fiscali, sempre nell'ambito della somma assicurata.
Qualora il costruttore abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo non sia più disponibile o non siano disponibili i pezzi di ricambio, la Società
risarcirà, sempre nell'ambito della somma assicurata , il costo di rimpiazzo con apparecchiature superiori per rendimento economico.
6) SUPPORTI DI DATI - RICOSTITUZIONE ARCHIVI
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, entro la somma assicurata alla specifica partita, dei danni materiali e diretti causati a nastri, a dischi magnetici o ad altri supporti di dati. In caso di sinistro la Società rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostituzione degli archivi ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, la Società rimborsa le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione. La Società non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché i costi derivanti da cestinatura per svista. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, entro la somma assicurata indicata alla partita
2. Le parti convengono di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla ricostruzione degli archivi qualora la medesima si rendesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di “virus”, sia che essi siano stati introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale. La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
7) MAGGIORI COSTI
In caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, entro la somma assicurata alla specifica partita, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
c) prestazioni di servizi da terzi.
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazioni dell'attività comunale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità dei mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco.
La Società sarà tenuta a corrispondere un indennizzo giornaliero massimo nella misura indicata in scheda di polizza; detta garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.
Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata di 10 giorni.
La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo con applicazione della franchigia indicata in scheda di polizza. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
8) FONTI DI LUCE, TUBI E VALVOLE ELETTRONICHE
A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, sono indennizzabili i danni a fonti di luce, emessi con qualsiasi lunghezza d’onda, ai tubi ed alle valvole elettroniche. La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
9) FURTO BENI POSTI ALL’ESTERNO
La garanzia furto è operante anche per i beni posti all’esterno, a condizione che la cosa assicurata, sia stabilmente ancorata al suolo o al fabbricato e/o relative strutture di sostegno, semprechè l’installazione all’esterno sia consentita dalle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore. La garanzia è
prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
10) ENTI PRESSO TERZI
La Società prende atto che gli enti garantiti alla partita n. 1, s'intendono assicurati, per un valore non superiore al 5%, anche:
⮚ presso terzi in ubicazione diversa da quella dichiarata;
⮚ presso mostre e fiere nell'ambito del territorio della Comunità Europea.
La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
11) LAVORO STRAORDINARIO
La Società risponde dei costi supplementari per lavoro straordinario sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
12) IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU VEICOLI
Gli impianti ed apparecchi collocati su veicoli di proprietà dell' Assicurato, sono assicurati anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purchè installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l' impiego in punti diversi dell'autoveicolo. Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
EVENTI SPECIALI
1) Bang sonico
2) Fenomeno elettrico
3) Fumo, gas e vapori
4) Eventi socio-politici (escluso terrorismo)
5) Terrorismo
6) Caduta di aeromobili, satelliti e corpi celesti
7) Terremoto
1) BANG SONICO
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere per superamento del muro del suono,
2) FENOMENO ELETTRICO
La Società risponde dei danni che si manifestassero alle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici ed elettronici per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio. I danni da fenomeno elettrico di origine esterne sono compresi in garanzia a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette verso la rete di alimentazione. Nel caso il cui la sovratensione colpisca l’apparecchiatura senza danneggiare il sistema di protezione, dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ogni singolo sinistro dell'importo indicato in scheda di polizza. Nel caso in cui al momento del sinistro, non esistano i sistemi di protezione il danno sarà comunque indennizzato, per i danni da fenomeni elettrici di origine esterna, dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ogni singolo sinistro dell'importo di indicato in scheda di polizza. La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
3) FUMO, GAS E VAPORI
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sviluppo di fumo, gas, vapori e/o esalazioni causato da un evento assicurato o da guasto improvviso ed accidentale degli impianti tecnologici a servizio dei fabbricati assicurati oppure quando tale evento abbia origine comunque dalle cose assicurate o da enti posti nelle vicinanze di esse.
4) EVENTI SOCIO-POLITICI (escluso terrorismo)
La Società risponde:
1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, o di sabotaggio.
La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
5) TERRORISMO
La Società risponde:
1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a atti di terrorismo.
Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
A parziale deroga di quanto disposto dalle norme di assicurazione la Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta. La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
6) CADUTA DI AEROMOBILI, SATELLITI E CORPI CELESTI
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di velivoli, loro parti e cose da essi trasportate, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di corpi celesti a qualsiasi causa dovuta.
7) TERREMOTO
La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'articolo "esclusioni" delle norme che regolano l'assicurazione Incendio s'intende annullato ed integralmente sostituito come segue: Esclusioni - La Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da xxxxxxxx;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono pertanto considerati "singolo rischio";
La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Le condizioni di assicurazione sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti condizioni particolari:
1) Spese di demolizione e sgombero
2) Rimozione e ricollocamento enti indenni
3) Onorari dei periti/consulenti
4) Deroga alla proporzionale
5) Indennizzo separato per ciascuna partita
6) Dolo e colpa grave
7) Accettazione caratteristiche del rischio
8) Assicurazione in nome e per conto
9) Conservazione tracce e residui del sinistro
10) Pagamento indennizzi
11) Deroga denuncia Autorità Giudiziaria
12) Spese peritali
13) Inclusioni e/o sostituzioni
14) Insufficienza dei mezzi di chiusura
15) Determinazione dei danni risarcibili
16) Franchigia frontale
1) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
La Società si obbliga ad indennizzare, in aumento a quanto previsto dalle Norme che regolano l'assicurazione, le spese necessarie per demolire, stoccare, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico autorizzato i residuati del sinistro. La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
2) RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO ENTI INDENNI
La Società risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile, i costi per la rimozione, ricovero ed il ricollocamento degli enti indenni. La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
3) ONORARI DEI PERITI/CONSULENTI
La Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, a consulenti e professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite. La Società rimborserà altresì all'Assicurato le spese di perizia eventualmente dallo stesso sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.
La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata in scheda di polizza. Questa garanzia viene prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui alle Norme che regolano l'assicurazione, fino alla concorrenza della somma sopraindicata.
4) DEROGA ALLA PROPORZIONALE
A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si conviene fra le parti che in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 15%. Qualora tale limite del 15%, dovesse risultare oltrepassato, il disposto degli articoli delle Norme che regolano l'assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata.
5) INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA
Si conviene fra le parti che in caso di sinistro dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dalle Norme che regolano l'assicurazione a ciascuna partita di polizza singolarmente conside- rata, come se, ai soli effetti di detto articolo per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
6) DOLO E COLPA GRAVE
A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione, la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato o agevolato con colpa grave dell'Assicurato, Contraente e/o loro rappresentanti legali, nonché con dolo e/o colpa grave di:
❑ dipendenti, collaboratori e prestatori d'opera in genere ;
❑ persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
❑ sorveglianti, custodi, coabitanti e/o comunque incaricati della sorveglianza delle cose o dei locali che le contengono;
❑ persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere.
Pertanto la Società non potrà opporre al pagamento dell'indennizzo motivo alcuno derivante o connesso alle circostanze succitate.
7) ACCETTAZIONE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
La Società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.
8) ASSICURAZIONE IN NOME E PER CONTO
La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Assicurato. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni facoltà impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nel confronto o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
9) CONSERVAZIONE TRACCE E RESIDUI DEL SINISTRO
A parziale modifica di quanto disposto dalle Norme che regolano l'assicurazione, si stabilisce che:
- l'Assicurato, dopo aver denunciato il sinistro alla Compagnia assicuratrice, potrà modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività;
- l'Assicurato è obbligato a conservare le tracce ed i residui del sinistro non oltre 30 giorni dalla denuncia del sinistro medesimo.
10) PAGAMENTO INDENNIZZI
A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la Società si impegna a liquidare le indennità dovute a seguito di sinistro, compresi gli anticipi di indennizzo, anche in pendenza di istruttoria penale che non riguardi comunque la persona fisica dell'Assicurato o del Contraente.
11) DEROGA DENUNCIA AUTORITÀ GIUDIZIARIA
A parziale modifica di quanto disposto dalle Norme che regolano l'assicurazione, la Società assicuratrice rinuncia, in caso di sinistro, a richiedere all'assicurato la presentazione della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia di quanto accaduto.
12) SPESE PERITALI
L'Impresa si obbliga ad indennizzare fino alla concorrenza della somma indicata in scheda di polizza le spese sostenute dall'Assicurato, per la nomina del perito di parte e del terzo perito in base alle disposizioni delle Norme che regolano l'assicurazione.
13) INCLUSIONI E/O SOSTITUZIONI
L'Assicurato ha la facoltà, nell'ambito dei capitali assicurati, di sostituire parti o interi impianti (purché dello stesso tipo) senza l'obbligo di comunicare l'elenco di tali variazioni o le nuove configurazioni in quanto faranno fede, in caso di sinistro, le evidenze amministrative dell'Assicurato per determinare in via analitica la composizione di ogni Partita assicurata. Gli aumenti e le diminuzioni dei capitali assicurati a seguito di variazione di prezzo, di inclusione di nuovi macchinari od esclusioni, sono automaticamente coperti senza l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediata comunicazione.
Per tutte le nuove entrate e per la descrizione analitica degli enti assicurati faranno fede le evidenze amministrative dell'Assicurato. Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa, l'Assicurato fornisce per iscritto l'indicazione dei nuovi valori assicurati e l'Impresa, al ricevimento di quanto suesposto, emette appendice in cui saranno indicati:
⮚ la regolazione del premio (attiva e/o passiva) per l'annualità trascorsa;
⮚ la regolazione del premio per l'annualità in corso, conteggiando, sull'eccedenza globale rispetto alla somma assicurata per l'annualità appena trascorsa, il tasso intero di Polizza.
Nell'appendice sarà inoltre indicato il nuovo premio annuo per l'annualità a venire.
Il premio di regolazione deve essere pagato entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della relativa appendice di regolazione; in caso di inadempienza rispetto a quanto suesposto, la garanzia per l'eccedenza è sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo il diritto della Società al premio di regolazione.
14) INSUFFICIENZA DEI MEZZI DI CHIUSURA
La garanzia furto è prestata indipendentemente dalle misure di sicurezza e/o dai mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate. Se al momento del sinistro, i mezzi di chiusura fossero inferiori a quanto previsto in polizza, il danno sarà risarcito sotto detrazione di uno scoperto indicato in scheda di polizza . Lo scoperto non verrà applicato se le difformità accertate sono relative a mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli forzati per introdursi nei locali contenenti le cose assicurate.
15) DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI
Si dà e si prende atto che in caso di sinistro l'Impresa risarcisce il costo di rimpiazzo degli enti assicurati con altri nuovi oppure equivalenti, ivi comprese le spese di trasporto, imballaggio, montaggio e fiscali, sempre nell'ambito della somma assicurata. Qualora il costruttore abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo non sia più disponibile o non siano disponibili i pezzi di ricambio, la Società risarcirà, sempre nell'ambito della somma assicurata , il costo di rimpiazzo con apparecchiature superiori per rendimento economico.
16) FRANCHIGIA FRONTALE
In caso di sinistro indennizzabile che abbia colpito le cose assicurate l’indennizzo è effettuato, salvo quanto diversamente previsto, previa detrazione di una franchigia fissa per ciascun sinistro, come indicato in scheda di polizza.
SCHEDA AMMINISTRATIVA PER LA REGOLAZIONE DEL PREMIO
Comune di
Contraente
Elettronico
Rischio
N. polizza
Dati da fornire per il periodo di assicurazione indicato
(completare)
Periodo di assicurazione
Parametro variabile di calcolo del premio | € |
✓ Costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti ed apparecchiature elettroniche di tipo fisso (installate all’interno di fabbricati) | |
✓ Costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti ed apparecchiature elettroniche di tipo mobile (pc portatili ad altre apparecchiature ad uso mobile) | |
✓ Costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti ed apparecchiature elettroniche di tipo fisso (installate all’aperto e/o nel territorio) | |
✓ Costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti ed apparecchiature elettroniche installate in modo fisso su veicoli |
Sottoscrizione del Contraente
data
Timbro e firma sottoscrittore