Deroga alla proporzionale. Non si applicherà la regola proporzionale di cui all’Art. 6 - Assicurazione parziale, se la somma assicurata, rivalutata secondo quanto previsto dall’Art. 13 - Indicizzazione, risulterà insufficiente in misura non superiore al 10% Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l’eccedenza rispetto alla somma assicurata aumentata di detta percentuale.
Deroga alla proporzionale. Quando l’assicurazione è stipulata nella for- ma a Valore intero, la Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle cose assicurate al momento del sinistro supera le somme assicurate di oltre il 20%. Se tale limite viene superato, la Regola pro- porzionale sarà applicata alla sola parte ec- cedente la somma assicurata maggiorata del- la percentuale di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse Partite.
Deroga alla proporzionale. Quando l’Assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, la Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle Cose assicurate al momento del Sinistro supera le Somme Assicurate di oltre il 20%. Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la Somma Assicurata maggiorata della percentuale di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra Somme Assicurate con le diverse Partite.
Deroga alla proporzionale. 49.1. Nel caso in cui la somma assicurata secondo polizza sia inferiore al valore assicurato della cosa al tempo del sinistro (cd. sottoassicurazione), si conviene di derogare alla regola proporzionale di cui dall'articolo 1907 c.c. come segue:
Deroga alla proporzionale. (Non applicabile per la forma a “Primo rischio”)
Deroga alla proporzionale. A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si conviene fra le parti che in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 15%. Qualora tale limite del 15%, dovesse risultare oltrepassato, il disposto degli articoli delle Norme che regolano l'assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata.
Deroga alla proporzionale. La Società si obbliga inoltre a risarcire il danno senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 del C.C. Si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale nel solo caso in cui si abbia a riscontrare, per le singole partite colpite da sinistro, una copertura inferiore al loro “valore a nuovo” di oltre il 20%. Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, l’applicazione della proporzionale rimarrà operativa per l’eccedenza rispetto a detta percentuale.
Deroga alla proporzionale. A parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile si conviene che in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata è insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora tale limite dovesse essere superato, tale regola rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto alla sopra indicata percentuale, fermo restando che, in ogni caso, il risarcimento non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.
Deroga alla proporzionale. Si conviene che non si terrà conto del maggior valore dei beni in garanzia rispetto alle somme assicurate, sempreché questo maggior valore si mantenga entro il limite del 20% delle somme assicurate alle partite stesse. Se invece il limite del 20% di cui sopra risultasse oltrepassato si applicherà allora la regola proporzionale solo per l’eccedenza del predetto 20%.
Deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.