Indennizzo separato per ciascuna partita Clausole campione

Indennizzo separato per ciascuna partita. Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
Indennizzo separato per ciascuna partita. Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dall’art. 7.8 della presente Sezione, sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizie, per ciascuna partita. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull’eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite.
Indennizzo separato per ciascuna partita. Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto amichevole o un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
Indennizzo separato per ciascuna partita. SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Indennizzo separato per ciascuna partita. In caso di sinistro, e a specifica richiesta dell’Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 9 - Pagamento dell'indennizzo - delle Norme Comuni a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 9, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un verbale di perizia.
Indennizzo separato per ciascuna partita. Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'Art. 17 "Determinazione del danno" delle Condizioni di Assicurazione sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto a titolo di indennizzo per il sinistro.
Indennizzo separato per ciascuna partita. Art. 10 - Compensazione tra partite
Indennizzo separato per ciascuna partita. Si conviene fra la parti che, in caso di sinistro e dietro richiesta dell’Assicurato, tutto quanto previsto dalle norme relative alla valutazione e al pagamento dell'indennizzo, sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai fini delle anzidette norme, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati, come acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro. Si conviene pertanto tra le parti che il pagamento delle indennità potrà essere eseguito, per ciascuna partita colpita da sinistro, non appena espletate le modalità ad essa relative, senza la necessità di provvedere in via preliminare alla definizione della globalità delle partite sinistrate.
Indennizzo separato per ciascuna partita. Il pagamento dell’indennizzo, ai sensi del precedente Art. 14 - Pagamento dell’indennizzo, verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata. A tale scopo i Periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia, per ciascuna partita. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull’eventuale maggiore indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite.
Indennizzo separato per ciascuna partita. Si conviene fra le Parti che, in caso di Sinistro, tutto quanto previsto dall’art. 21 “Pagamento dell’Indennizzo” delle Condizioni Generali di Assicurazione sarà applicato, a richiesta della So- cietà Assicurata, a ciascuna partita di Polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 21, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per cia- scuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un procedimento verbale di perizia. I paga- menti effettuati a norma di quanto previsto dalla presente disposizione saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, rispetto a quanto eventualmente risultasse com- plessivamente dovuto dalla Società a titolo di Indennizzo per il Sinistro. Qualora sia prevista in Polizza la clausola “Anticipo indennizzi”, in caso di Sinistro l’Assicurato potrà richiedere o l’anticipo previsto ai sensi della detta clausola oppure potrà avvalersi dell’In- dennizzo separato per ciascuna partita in conformità con la presente disposizione.