DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI Clausole campione

DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI. Si dà e si prende atto che in caso di sinistro l'Impresa risarcisce il costo di rimpiazzo degli enti assicurati con altri nuovi oppure equivalenti, ivi comprese le spese di trasporto, imballaggio, montaggio e fiscali, sempre nell'ambito della somma assicurata. Qualora il costruttore abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo non sia più disponibile o non siano disponibili i pezzi di ricambio, la Società risarcirà, sempre nell'ambito della somma assicurata , il costo di rimpiazzo con apparecchiature superiori per rendimento economico.
DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI. 13 TITOLO VI – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO VEICOLI 13 Art. 48 - Estensione garanzia 13 Art. 49 – Cortocircuiti 13 Art. 50 – Condizioni speciali di assicurazione 13 Art. 51 – Scoperti e/o franchigie 14
DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI. Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che: a) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e quelle da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi an- che fiscali; b) l'indennizzo non potrà superare il valore del veicolo al momento del sinistro; tale valore si calcola in relazione al tipo di veicolo, condizione, vetustà, uso, adozione di nuove tecnologie od altre cause, tenuto conto di quanto previsto all’art.. 37; c) in caso di mezzo immatricolato meno di sei mesi prima dell’accadimento del sinistro, il calcolo dell’indennizzo viene effettuato sul valore a nuovo; d) non sono indennizzabili le spese di immatricolazione o reimmatricolazione del veicolo; e) qualora il Contraente, al momento del sinistro, debba scaricare ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA) gli indennizzi saranno effettuati al netto di detta imposta. Se lo scarico dell'IVA non è possibile l'indennizzo comprenderà anche detta imposta f) se sono annotati in polizza vincoli a favore di xxxxx, l’indennizzo dovrà essere pagato con quietanza sottoscritta sia dal contraente che dal beneficiario dei cui effettivi rapporti interni l’assicuratore non è tenuto a conoscere.
DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI. Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che: a) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonchè le spese di custodia se superiori ai 30 giorni e da mancato godimento o uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali; b) non sono indennizzabili le spese di immatricolazione o reimmatricolazione del veicolo; c) l’indennizzo comprenderà anche l'IVA.
DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI. La determinazione dei danni viene eseguita al più presto possibile calcolando: 1) la normale produzione nei 12 mesi antecedenti al sinistro, se in detto periodo fossero intervenute fermate programmate per manutenzione straordinaria, se ne terrà conto con opportuni correttivi; 2) il periodo presumibile di interruzione o riduzione della capacità produttiva, e la produzione programmata in detto periodo; 3) le circostanze che avrebbero modificato, ed in quale misura, la produzione programmata nel periodo di cui al punto 2), se il sinistro non fosse avvenuto; 4) si stima la produzione recuperabile dal sistema. L'indennizzo sarà pari all'importo della perdita di profitto lordo (art. 2 b) di cui al punto 2), tenendo conto di quanto precisato ai punti 3) e 4).
DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI. La garanzia della polizza si intende prestata nella forma a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”. Pertanto agli effetti dell’indennizzo, l’ammontare del danno se, parziale è valutato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro ed ai prezzi a nuovo. E’ esclusa l’applicazione di qualsiasi percentuale di degrado per vetustà del veicolo sia per le parti di ricambio meccaniche, che elettroniche, che di carrozzeria. In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro. Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro. In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all’Assicurato: - il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione; - il valore più elevato riportato nei listini Eurotax Giallo, successivamente ai primi 6 (sei) mesi. L’indennizzo complessivo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro. In tutti i casi, poiché le garanzie sono prestate a primo rischio assoluto, la somma assicurata rappresenta il massimo esborso della Società senza, applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del c.c. In ogni caso l’indennizzo non potrà superare l’importo di € 30.000,00 (trentamila) per ciascun sinistro intendendo per unico sinistro anche il verificarsi di più fatti dannosi in conseguenza gli uni degli altri. Per sinistri occorsi unicamente in conseguenza di eventi atmosferici il massimo risarcimento per sinistro non potrà peraltro superare l’importo di € 5.000,00 (cinquemila). Ogni indennizzo liquidato sarà pagato sotto deduzione di una franchigia fissa e assoluta di Euro 100,00.-. La franchigia non sarà applicata alle garanzie “Rottura Cristalli” e “Soccorso Stradale” e “Vettura di cortesia” punto f), g), h), dell’art. 2) “Soggetti assicurati ed oggetto dell’assicurazione” di polizza.
DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI. In caso di danno totale l’ammontare del danno è dato dai valori riportati da Eurotax Giallo o, nel caso il modello di veicolo oggetto del sinistro non sia incluso nello stesso Eurotax, del valore commerciale del veicolo stesso, con il massimo della somma assicurata ed al netto del valore di recupero del relitto. Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro. In caso di perdita totale del veicolo l’Impresa rimborserà all’Assicurato: - il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione; - il valore più elevato riportato nei listini Eurotax Giallo, successivamente ai primi 6 mesi. In caso di danno parziale verrà liquidato l’importo necessario per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte del veicolo, senza tenere conto del degrado d’uso. E’ esclusa l’applicazione di qualsiasi percentuale di degrado per vetustà del veicolo sia per le parti di ricambio meccaniche, che elettroniche, che di carrozzeria. Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni. La garanzia comprende gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

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  • Determinazione del danno In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, la Società procede alla liquidazione del danno e del relativo pagamento al netto delle franchigie eventualmente previste. Nel caso di spese sostenute all’estero, il rimborso verrà effettuato in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

  • Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Ultimazione dei lavori La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

  • DETERMINAZIONE DEL PREMIO Per ciascun Assicurato il Premio viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione ed è deter- minato applicando la seguente formula. P = T×N×Ir P Premio unico anticipato inclusivo di imposte (nella misura del 2,50%) T tasso mensile finito pari a 0,11580% N Durata del Finanziamento espressa in mesi interi Ir importo richiesto del Finanziamento (l’importo finanziato è pari alla somma dell’importo richiesto e dei Premi della presente Polizza Collettiva e della collegata Polizza Collettiva Vita n°3474).

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • Anticipazioni di tesoreria 1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti stabiliti dalla normativa al tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza delle contabilità speciali e assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 13. 2. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. 3. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l’Ente, su indicazioni del Tesoriere e nei termini di cui il precedente art. 6 comma 4 provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo, se necessario, alla preliminare variazione di bilancio. 4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente. 5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000 può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.