Maggiori costi. Nel caso di danno “parziale” indennizzabile a termini di polizza, sono indennizzabili i maggiori costi sostenuti e documentati per: − lavoro straordinario, notturno, festivo; − un trasporto di eventuali pezzi di ricambio (esclusi i trasporti aerei); − noleggio di un ente equivalente al bene assicurato per caratteristiche, prestazioni e rendimento; limitatamente al periodo necessario alla riparazione del bene danneggiato. Il limite massimo di risarcimento è pari al 20% (ventipercento) del danno materiale indennizzabile, al lordo dell’eventuale franchigia prevista, con il massimo di Euro 3.000,00 per sinistro e con il massimo, per l’intera Convenzione, di Euro 400.000,00 per l’intera annualità assicurativa.
Maggiori costi. In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
Maggiori costi. Nel caso di danno “parziale” indennizzabile a termini di polizza, sono indennizzabili i maggiori costi sostenuti e documentati per: - lavoro straordinario, notturno, festivo; - qualora il bene non sia in condizioni tali da potersi spostare autonomamente, spese di trasporto e traino, intendendosi per tali i costi per il mezzo (carro attrezzi o simili) che provvederà al trasporto od al traino del bene dal luogo dell’immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all’officina più vicina; - un trasporto di eventuali pezzi di ricambio (esclusi i trasporti aerei); - noleggio di un ente equivalente al bene assicurato per caratteristiche, prestazioni e rendimento; limitatamente al periodo necessario alla riparazione del bene danneggiato. Il limite massimo di risarcimento è pari al 20% (ventipercento) del danno materiale indennizzabile, al lordo dell’eventuale franchigia prevista, con il massimo di Euro 3.000,00 per sinistro e con il massimo, per l’intera Convenzione, di Euro 200.000,00 per l’intera annualità assicurativa.
Maggiori costi. In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: • affitto di locali; • installazione temporanee di telefono, telex, ecc.; • noleggio attrezzature; • trasporto dipendenti. L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Maggiori costi”.
Maggiori costi. La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell’attività. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’attività causate da: - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; - sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente; - miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; - cessazione definitiva dell’attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell’Art. 21 - “Assicurazione parziale”. La garanzia viene prestata con una franchigia di € 2.500,00 per sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro pari a € 2.500.000,00 per ubicazione e di € 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo.
Maggiori costi. In caso di sinistro indennizzabile a termini del presente Capitolato di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, l’Assicuratore indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato nei termini di quanto definito alla Partita “Maggiori Costi”. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: - uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; - applicazione di metodi di lavoro alternativi, incluse le prestazioni di lavoro straordinario; - prestazioni di servizi da terzi. L’Assicuratore non risponde di maggiori costi dovuti a: - limitazione dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità; - eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; - modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o apparecchio danneggiato; - deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e cioè, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato. Nei limiti dell’indennizzo convenuto, l’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale. Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal termine massimo del terzo giorno decorrente da quello in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato.
Maggiori costi. La Società, a deroga dell’Art 2 lettera l) di cui alla Sezione 3) Garanzie, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale stabilito con l’apposita partita, delle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di indennizzo, per il proseguimento dell’attività. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza fra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da: o scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’autorità; o difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dall’Art. 12) Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art.1 sezione 5 sotto la voce “MAGGIORI COSTI “
Maggiori costi. Se le cose assicurate subiscono un danno in relazione a un evento non escluso dalla presente polizza, la Società, indennizza le spese fisse insopprimibili connesse all’esercizio delle attività proprie dell’Assicurato, nonché le maggiori spese/costi (necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali), per la prosecuzione delle attività, operazioni e/o servizi e costituite (a titolo esemplificativo e non limitativo) da: - canoni di locazione; - stipendi e compensi (inclusi straordinari) a dipendenti e/o non; - trasporti anche celeri e/o aerei; - noleggio attrezzature e veicoli; - installazione temporanee di telefono, telex, ecc.; - installazione di condutture temporanee; - l’uso di apparecchi sostitutivi anche c/o terzi; - l’applicazione di altri metodi di lavoro, servizio o di lavorazione (incluso lavoro straordinario, notturno e festivo); - l’uso di servizi e/o di proprietà di Terzi; - trasporto dipendenti; - trasporto di acqua e liquami; - altre spese non espressamente escluse. La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:
Maggiori costi. Qualora ne sia stata indicata in polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio viene convenuto quando segue:
Maggiori costi. In caso di danni materiali e non materiali, perdite e/o, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, la Società sì obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: • affitto di locali; • installazione temporanee di telefono, telex, ecc.; • spese di ricerca, ricostruzione, bonifica e ripristino dati ed archivi conseguenti a virus, hacking, attacchi cibernetici etc; • danni da interruzione di esercizio; • installazione di condutture temporanee; • noleggio attrezzature e veicoli; • trasporto dipendenti; • trasporto di acqua e liquami; • maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione in vigore al momento del sinistro che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture, nonché l’uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e/o altro luogo individuato dall’ente. L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Maggiori costi.