CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI RISTORAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (DISTRIBUZIONE PASTI, CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEL PASTO DA ASPORTO, SPARECCHIO, LAVAGGIO STOVIGLIE, GESTIONE RIFIUTI E PULIZIA SPAZI) PRESSO LA STRUTTURA MENSA DELL’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI SASSARI IN CONFORMITÀ AL D.M. AMBIENTE DEL 10/03/2020 (GU N. 90 DEL 04/04/2020) E AL D.M. AMBIENTE DEL 29/01/2021 (GU N. 42 DEL 19/02/2021) C.I.G. 9028079E76
INDICE
ELENCO ALLEGATI 3
ART.1 DEFINIZIONE DEI CONTRAENTI 4
ART.2 OGGETTO DELL'APPALTO 4
ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO 5
ART. 4 IMPORTO CONTRATTUALE 6
ART. 5 IMMOBILI INTERESSATI DALL’APPALTO E ATTREZZATURE 7
ART. 6 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO 9
ART. 7 REQUISITI DEGLI OPERATORI E SOSTITUZIONI 9
ART. 8 PRODOTTI ED ATTREZZATURE DA FORNIRE ED IMPIEGARE NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 10
ART. 9 CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ 12
ART. 10 VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI 13
ART. 11 PERIODI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 15
ART. 12 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 15
ART. 14 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 18
Art. 15 IL RESPONSABILE DELL’APPALTO 18
ART. 16 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI 19
ART. 17 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 20
ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO 21
Art. 19 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 21
ART. 20 GARANZIA DEFINITIVA 22
ART. 21 PENALI 23
ART. 22 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 24
ART. 23 RECESSO 26
ART. 24 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 26
ART. 25 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ 27
ART. 26 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 27
ART. 27 REVISIONE DEL PREZZO 28
ART. 28 STIPULA, SPESE E FORO COMPETENTE 29
ART. 29 NORMA DI RINVIO 29
ELENCO ALLEGATI
Allegato 1) Prospetto pasti erogati Allegato 2) Specifiche tecniche del servizio Allegato 3) Planimetrie
Allegato 4) Foglio Grammature
Allegato 5) Descrizione operazioni di pulizia e periodicità Allegato 6) Metrature dei locali
Allegato 7) Scheda tecnica della lavastoviglie Allegato 8) Scheda tecnica delle linee self service Allegato 9) Layout e vista linee self service Allegato 10) Scheda tecnica armadi scaldavivande Allegato 11) Pianta e vista container asporto
Allegato 12) Schede tecniche posate, utensili ed attrezzature Allegato 13) Scheda tecnica armadio frigorifero magazzino Allegato 14) Elenco dipendenti appaltatore uscente
ART.1 DEFINIZIONE DEI CONTRAENTI
Nel contesto del presente Capitolato Speciale d’appalto, con la parola “Stazione Appaltante”, “Committente”, “ERSU” o “Ente” verrà indicato l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio dell’Universitario di Sassari, xxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxx, e con “Appaltatore” o anche “Impresa” o “Ditta Appaltatrice” o “Operatore economico” l’impresa specializzata aggiudicataria del presente appalto.
ART.2 OGGETTO DELL'APPALTO
II servizio oggetto dell'appalto, come meglio specificato all'art. 6 del presente documento e nell’allegato n.2 “Specifiche tecniche del servizio”, prevede l'unitaria gestione delle seguenti prestazioni:
- servizio di distribuzione pasti per il servizio agli utenti previsti dal Regolamento Mensa nella struttura di via dei Mille;
- servizio di confezionamento e distribuzione del pasto da asporto agli utenti previsti dal Regolamento Mensa nella struttura di via dei Mille;
- servizio di sparecchio, lavaggio e sanificazione stoviglie, preparazione sala e lavaggio pentolame e attrezzature amovibili di preparazione pasti nella mensa di via dei Mille;
- riordino, pulizia e sanificazione di: locali di preparazione e distribuzione pasti, delle cucine, macelleria, magazzini, locali di preparazione verdure e piatti freddi, locali annessi comprese le aree esterne e le relative pertinenze, impianti annessi a tutti i locali della mensa di via Dei Mille. È compresa la fornitura di prodotti, materiali e attrezzature necessari alla erogazione del servizio di pulizia;
- smaltimento dei rifiuti secondo le norme vigenti per la raccolta differenziata nel Comune di ubicazione della mensa.
II servizio è previsto per un totale di circa 270 giorni ad anno con un’erogazione prevista di circa in media 210.000 pasti annui.
La media dei pasti di cui sopra tiene conto dell’ipotesi della ripresa della didattica universitaria in presenza che si prevede possa intervenire a decorrere dall’inizio dei corsi dell’anno accademico 2021/2022: il servizio oggetto del presente capitolato è stato quindi progettato ipotizzando un regime di utenza a livelli “pre COVID”.
Si riporta nell’allegato n. 1 il numero di pasti erogati presso la Mensa a gestione diretta dell’ERSU negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 sino al mese di luglio.
Il servizio oggetto d’appalto deve essere prestato nel rispetto delle prescrizioni tutte contenute, oltre che nel contratto d’appalto, nel presente Capitolato e i suoi allegati e nella documentazione di gara ed alle condizioni contenute nella offerta tecnica ed economica presentata dall’Appaltatore, già aggiudicatario, in sede di gara. In particolare, l’offerta tecnica, con la proposta tecnico-organizzativa ivi contenuta, presentata in sede di gara costituisce obbligo contrattuale specifico.
ART. 3
DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO
La durata dell’appalto è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione indicata nel contratto. L’ERSU, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 (di seguito Codice), si riserva di disporre motivatamente l'esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali in via d’urgenza in pendenza del termine per la stipula del contratto, previa costituzione a cura dell’Impresa aggiudicataria della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice ed attivazione delle coperture assicurative richieste. In tale ipotesi, l’Appaltatore è tenuto a dare avvio all’esecuzione del servizio nei termini stabiliti dall’ERSU.
Alla scadenza del contratto, l’ERSU si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per l’ulteriore periodo di anni 1 (uno) per l’importo di aggiudicazione rapportato ad anno, IVA esclusa. La suddetta opzione di rinnovo del contratto alla scadenza potrà essere esercitata mediante comunicazione inviata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno giorni 60 (sessanta) prima del termine finale del contratto originario.
Il servizio sperimentale di confezionamento e distribuzione del pasto d’asporto agli utenti avrà una durata iniziale di anni 1 (uno) a partire dalla stipula del contratto o della data di esecuzione in via d’urgenza delle prestazioni.
A seguito della sperimentazione annuale di cui sopra, l’Ente, a suo insindacabile giudizio e senza che l’Appaltatore possa pretendere indennizzi di sorta in caso di mancata prosecuzione, potrà avvalersi dell’opzione prevista dal successivo articolo 4, per la durata massima di ulteriori anni 2 (due), tramite comunicazione inviata all’appaltatore a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
Nei casi di esercizio/non esercizio dell’opzione di prosecuzione del servizio di confezionamento e distribuzione del pasto d’asporto si applicano le norme di contabilizzazione stabilite al successivo
articolo 10.
Inoltre, qualora l’opzione della prosecuzione del servizio di confezionamento e distribuzione del pasto d’asporto venga esercitata nel corso dell’esecuzione sino a scadenza contrattuale, sarà possibile, ad insindacabile giudizio dell’ERSU, ed unitamente all’eventuale rinnovo per anni 1 del contratto d’appalto previsto dal successivo articolo 4, procedere al rinnovo annuale anche del servizio di confezionamento e distribuzione del pasto d’asporto secondo le norme di contabilizzazione stabilite al successivo articolo 10.
L’ERSU prima della scadenza contrattuale potrà richiedere all’aggiudicatario, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la proroga tecnica dell’appalto fino all’avvio del nuovo contratto per l’importo massimo di € 312.491.37 al netto dell’IVA e per un periodo massimo di mesi 6 (sei), agli stessi patti e condizioni del contratto in essere.
ART. 4 IMPORTO CONTRATTUALE.
L’importo complessivo massimo pagabile dell’appalto, al netto dell’IVA, stimato al meglio delle conoscenze a disposizione, è il seguente:
A) | Servizio base (escluso il servizio di asporto) | € 535.509,22 |
B) | Servizio di asporto primo anno | € 36.810,95 |
C) | Oneri di sicurezza DUVRI (importo non soggetto a ribasso) | € 580,68 |
D) | Importo totale primo anno (Incluso il servizio di asporto) | € 572.320,17 |
E) | Importo totale Servizio base (3 anni) (A*3+B+C) | € 1.643.919,29 |
B2 | Opzione rinnovo annuale servizio confezionamento e distribuzione pasto d’asporto | € 36.810,95 |
B3 | Opzione rinnovo biennale servizio confezionamento e distribuzione pasto d’asporto (oltre il primo anno di sperimentazione) | € 73.621,90 |
F) | Quinto d'obbligo (art.106 D.Lgs n. 50/2016 ) F= 20% di E | € 328.783,86 |
G | Importo triennale stimato massimo dell’appalto (E+B3) + F) | € 2.046.325,05 |
H) | Rinnovo annuale (un ulteriore anno dopo la scadenza triennale) | € 535.509,22 |
B4 | Opzione rinnovo annuale servizio confezionamento e distribuzione pasto d’asporto (un ulteriore anno dopo la scadenza triennale) | 36.810,95 |
I) | Eventuale applicazione della proroga tecnica – max. 6 mesi | € 312.491,37 |
L) | Importo complessivo stimato (G+H+B4+I) | € 2.931.136,59 |
In attuazione delle Linee Guida ANAC n. 13 e tenuto conto del richiamo espresso, disposto dall’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, all’articolo 51 del D. Lgs. 81/2015, il CCNL di riferimento per il presente appalto, in ragione della pertinenza rispetto all’oggetto prevalente dell’appalto stesso, è quello del comparto “Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Turismo”.
Conseguentemente, ai sensi dell’articolo 23 comma 16 del D.lgs. 50 del 2016, l’ERSU ha provveduto a stimare il costo della manodopera impegnata nell’esecuzione delle prestazioni comprese nell’appalto, in annui € 450.645,80 (comprensivi del costo della manodopera del servizio di confezionamento e distribuzione del pasto da asporto per il primo anno) e per la durata triennale dello stesso, in euro 1.293.967,40, oltre IVA ed oneri di sicurezza interferenziale come da DUVRI, facendo riferimento al costo medio orario per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, mese di dicembre 2021, di cui al Decreto direttoriale del 27/06/2019 del Ministero del lavoro e politiche sociali.
Il corrispettivo contrattuale presunto sarà quello risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara dall’Appaltatore relazionato alle giornate stimate di prestazione del servizio, secondo quanto indicato nell'art. 2 del presente capitolato, ed alla durata triennale dell'appalto, oltre ad oneri per la sicurezza relativi ai rischi di natura interferenziale pari ad € 580,68 e ad IVA di legge. È fatto salvo quanto stabilito in ordine ad eventuali variazioni delle prestazioni all'art. 10 del presente capitolato.
ART. 5
IMMOBILI INTERESSATI DALL’APPALTO E ATTREZZATURE
Lo stabile presso cui deve eseguirsi il servizio è sito a Sassari in xxx Xxx Xxxxx 000, come da planimetrie allegate al presente Capitolato (Allegato 3).
La mensa di via Dei Mille è disposta come segue:
Piano seminterrato: Locale scantinato; spogliatoi donne e uomini; bagni dipendenti; locale macchine ascensori; centrale termica.
Piano terra: magazzino e relativi uffici; macelleria; locale verdure; locale preparazione freddi e celiaci; plonge; cucina; ufficio cucina; 3 locali deposito materiali; corridoio di collegamento reparti di preparazione.
Piano rialzato: ingresso e sala attesa studenti; ufficio cassa; ufficio amministrativo; bagni studenti. Primo piano: zona self service, locale macchina lavastoviglie; sala mensa; bagni; uscita studenti;
pianerottoli e scale di collegamento piano terra uscite via De Xxxxxx e via dei Mille.
Secondo piano: uffici amministrativi; locali in attesa di destinazione d’uso; scala di accesso al terrazzo; pianerottoli e scale di collegamento primo piano uscite via De Xxxxxx e via dei Mille.
Lo stabile, alla data odierna, è interessato da lavori finalizzati all’adeguamento alla normativa antincendio nell’ambito dei quali i locali del secondo piano, fatta eccezione per quelli dedicati ad uffici amministrativi, sono al momento in attesa di specifica destinazione d’uso.
Con decorrenza dall’avvio del servizio, l'Ente attraverso un verbale di consegna, mette a disposizione dell’ Appaltatore i locali, gli impianti, le attrezzature, le stoviglie e quant'altro necessario alla corretta esecuzione del servizio; altro verbale verrà redatto al termine dell’esecuzione sempre in contraddittorio tra le parti e saranno intraprese le attività per la verifica di conformità di cui al successivo articolo 25 finalizzate all’autorizzazione del pagamento della quota residua del corrispettivo contrattuale e dello svincolo della cauzione definitiva di cui al successivo articolo 20.
I verbali verranno redatti e sottoscritti a cura di un rappresentante dell'Ente e un rappresentante dell'Appaltatore.
L'Appaltatore è responsabile di eventuali danni arrecati a quanto descritto nei verbali di consegna, in particolare, per le stoviglie, dovrà effettuarne semestralmente l’inventario e rispondere di ogni eventuale ammanco reintegrandone la dotazione iniziale.
In qualsiasi momento, a richiesta dell'Ente ed in ogni caso a cadenza semestrale, le parti provvedono alla verifica dell'esistenza del buono stato di conservazione di quanto dato in consegna all'Appaltatore.
Eventuali sostituzioni o reintegri di materiali che si rendano necessari a causa di usura e danneggiamenti o di furti sono a totale carico dell'Appaltatore, che deve provvedervi direttamente entro venti giorni dalla data del riscontro. Trascorso tale termine, in caso d’inadempienza da parte dell'Appaltatore, l'Ente provvede alle sostituzioni o ai reintegri di materiale resisi necessari, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore, addebitandogli l'importo delle spese sostenute con l’applicazione di una penale di cui al successivo art. 21. È a carico dell'Appaltatore il diligente utilizzo di tutto quanto avuto in carico ed elencato nel verbale di consegna, ivi incluso quanto eventualmente fornito dall'Appaltatore. L'Ente mette a disposizione del personale dell'Impresa Appaltatrice idonei locali destinati a spogliatoio. Resta a carico dell'Appaltatore la custodia degli effetti personali e biancheria del personale addetto, nonché la pulizia, decoro ed ordine degli armadietti assegnati.
Durante l'esecuzione dell’appalto l’Appaltatore si impegna a mantenere in buono stato i locali ad esso consegnati, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni agli stessi nonché agli impianti, alle macchine e agli arredi, senza previa autorizzazione scritta dell’ERSU.
ART. 6
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO
II servizio oggetto dell'appalto consisterà nelle seguenti prestazioni:
a. Servizio di distribuzione pasti agli utenti, comprensivo del raccordo self service cucina;
b. Servizio di confezionamento e distribuzione del pasto d’asporto agli utenti;
c. Sparecchio e preparazione sala, comprensivo del servizio di hostess di sala;
d. Lavaggio pentolame e attrezzature di preparazione e distribuzione pasti (Plonge);
e. Pulizie generali.
Le prestazioni sopra elencate sono compiutamente descritti nell’Allegato n.2 “Specifiche tecniche del servizio” e nell’allegato n. 5 “Descrizione operazioni di pulizia e periodicità” ed in tutti di documenti allegati al presente Capitolato speciale d’appalto.
ART. 7
REQUISITI DEGLI OPERATORI E SOSTITUZIONI
Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e regolarmente assunto dall' Appaltatore, in possesso dei requisiti di legge, munito di attestato di frequenza al corso di formazione in materia di igiene degli alimenti come previsto dall’ allegato II del Reg. CE 852/04, in base al particolare servizio da svolgere.
L’impresa Appaltatrice deve garantire al proprio personale che, nell’ambito delle attività di formazione previste nel proprio sistema di gestione ambientale, siano affrontate le seguenti tematiche: corretta gestione dei rifiuti e corretto uso dei detersivi a basso impatto ambientale; corretta porzionatura dei pasti attraverso l'uso di appropriati utensili quali mestoli, palette o schiumarole di diverse misure appropriate alle porzioni da servire; formazione specifica prevista dai CAM della Ristorazione e Sanificazione, si rinvia all’allegato 2 “Specifiche tecniche del servizio”.
L’Appaltatore dovrà dotarsi di un proprio manuale di autocontrollo per le attività richieste dal servizio, che dovrà integrarsi con quello proprio dell'Ente.
L’Impresa Appaltatrice dovrà adottare tutte le misure richieste per la salvaguardia fisica del personale impiegato, ponendo in essere tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette al servizio; dovrà inoltre ottemperare a proprie spese all'applicazione della corretta prassi igienica in relazione all’abbigliamento e all'igiene del
personale impiegato nell'espletamento del servizio, secondo quanto disposto dall'allegato II del Reg. CE 852/04.
II personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento recante i dati identificativi ed il nome dell’Appaltatore e divise, con una dotazione di almeno n.6 per dipendente, differenziate per colore come appresso specificato:
Self service, raccordo cucina/self service, confezionamento e distribuzione asporto, hostess di sala: giacca e pantalone bianchi; grembiule e cappello blù.
Sparecchio, plonge, pulizie: divisa completamente bianca.
L'Appaltatore riconosce all'ERSU la facoltà di richiedere motivatamente la sostituzione delle unità lavorative qualora fossero ritenute non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto.
L'esercizio da parte dell'ERSU di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso. Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà darne preventiva comunicazione all’ERSU così come stabilito all’art. 12 del presente capitolato.
Nel caso in cui l'Appaltatore proceda alla sostituzione, anche temporanea, di una delle risorse senza la necessaria preventiva comunicazione, l'ERSU si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questo comunicate al Direttore dell'esecuzione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una penale a norma di quanto stabilito all’art. 21 del presente capitolato.
L’Appaltatore dovrà provvedere alla rilevazione presenze del proprio personale, attraverso mezzi informatici comunicarla giornalmente al Direttore dell’esecuzione del contratto.
ART. 8
PRODOTTI ED ATTREZZATURE DA FORNIRE ED IMPIEGARE NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
La Ditta Appaltatrice, nell'espletamento del servizio dovrà utilizzare prodotti e impiegare attrezzature e macchine in propria disponibilità. Le caratteristiche tecniche dei suddetti prodotti, attrezzature e macchine dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso e la destinazione dei locali, e dovranno rispettare i requisiti di legge, essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato.
Qualora si ricorra all’utilizzo di macchine, queste devono essere dotate di etichettatura energetica e devono appartenere alla più elevata classe di efficienza energetica disponibile sul mercato o a quella immediatamente inferiore per la rispettiva categoria di apparecchio. La ditta Appaltatrice in tal caso deve fornire il libretto di istruzioni e le schede tecniche dai quali si evincano
l'identificazione dell'attrezzatura (numero di serie), l'appartenenza alla classe di efficienza energetica richiesta.
La Ditta dovrà dotarsi di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni ai sensi del D.Lgs n. 81/2008. Per i prodotti di carta – riconducibili al gruppo di prodotti “tessuto carta”, che comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all’uso per l’igiene personale, l’assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici – l’Appaltatore deve utilizzare prodotti che rispettano i criteri ecologici previsti dall’art. 2 e relativo allegato della Decisione (UE) 2019/70 della Commissione dell'11 gennaio 2019 che stabilisce i criteri del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per la carta grafica e per il tessuto-carta e i prodotti in tessuto-carta.
Per la pulizia dei locali e delle altre superfici dure e nei lavaggi in lavastoviglie e nei lavaggi in plonge devono essere usati detergenti con l'etichetta di qualità ecologica Ecolabel (VE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o, nel caso di pulizia delle superfici dure, conformi alle specifiche tecniche dei CAM pertinenti, muniti dei mezzi di prova ivi previsti.
Prima di procedere al lavaggio ad umido, i condimenti grassi e oleosi devono essere rimossi a secco dalle stoviglie, pentole e dalle altre attrezzature.
L'aggiudicatario deve scegliere, ove disponibili, prodotti ricaricabili o che utilizzano imballaggi «a rendere» o costituiti da materiali riciclabili, riutilizzabili, biodegradabili e compostabili o a ridotto volume.
Il direttore dell'esecuzione del contratto attua la verifica attraverso sopralluoghi nei locali di lavaggio ed in sala mensa per la presa in visione dei prodotti, delle scorte e dei relativi imballaggi primari ove richiesto, deve essere trasmessa ulteriore documentazione probatoria pertinente. In caso di utilizzo di detergenti conformi ai CAM sarà richiesto l'invio dei rapporti di prova rilasciata da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025.
Tutti i prodotti chimici utilizzati dall'impresa nell'espletamento del servizio dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia di igiene degli alimenti e per quanto riguarda l'etichettatura, i dosaggi, la pericolosità, la biodegradabilità e la modalità d'uso. I detergenti e disinfettanti dovranno essere utilizzati ad esatta concentrazione.
Sono a carico dell'Appaltatore il detergente, disincrostante, il brillantante e le apparecchiature di dosaggio in utilizzo per la macchina lavapiatti e dovranno essere di buona qualità e in ogni caso dello stesso tipo raccomandato nel libretto di manutenzione della macchina.
È in ogni caso vietato l'utilizzo di prodotti tossici e/o corrosivi e in particolare di acido cloridrico e ammoniaca, come sono vietati i prodotti spray con propellente. Sulle confezioni di tutti i prodotti utilizzati deve essere riportata in maniera visibile l'indicazione relativa all'eventuale pericolosità e nocività, in conformità alle disposizioni sull'etichettatura delle sostanze pericolose e nocive.
L’aggiudicatario deve utilizzare prodotti detergenti conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n. 21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.Lgs 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico chirurgici.
E inoltre a carico dell'Appaltatore il montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per determinati interventi, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici e lavaggio dell’impianto di aspirazione fumi e vapori della cucina (pannelli amovibili e struttura fissa).
La Ditta Appaltatrice dovrà garantire, mediante propri contenitori e appositi sacchi, una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate dall’Amministrazione Comunale sul cui territorio il servizio di mensa insiste.
Si rinvia all’allegato 2 “Specifiche tecniche del servizio”.
ART. 9 CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ
L’Appaltatore dovrà predisporre un sistema di organizzazione del personale che preveda:
1) la rilevazione delle presenze per ogni reparto di lavorazione;
2) la comunicazione giornaliera alla Stazione Appaltante delle presenze in servizio, la comunicazione preventiva delle sostituzioni programmate di personale e la tempestiva comunicazione delle sostituzioni che si rendessero necessarie per cause imprevedibili;
3) la rilevazione e verifica delle attività svolte giornalmente nei vari segmenti lavorativi da tutto il proprio personale;
4) la rilevazione, attraverso un sistema di reportistica con livello di dettaglio per turno di servizio, della rispondenza del lavoro svolto a quanto stabilito dal presente capitolato;
5) quant’altro utile alla efficiente gestione del servizio oggetto del presente appalto.
È facoltà dell’ERSU effettuare in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli al fine di verificare
la rispondenza del servizio fornito dall’Operatore economico alle prescrizioni del presente Capitolato speciale d’appalto.
Nel caso in cui il Responsabile dell’Appalto o suo incaricato non fossero presenti per il contraddittorio, l’ERSU effettuerà ugualmente i controlli. Sono preposti alla funzione di controllo: il Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione o altro personale da essi individuato, nonché eventuali altre strutture specializzate o altri organismi istituzionali incaricati dall’Ente.
I controlli potranno essere articolati in controlli a vista del servizio e in controlli analitici mediante prelievo di campioni di alimenti e/o tamponi di superfici nelle varie fasi di confezionamento, distribuzione e consumo del pasto che verranno successivamente sottoposti ad analisi di laboratorio e di quanto altro necessario a verificare la corrispondenza a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia e ai dati contenuti nel presente Capitolato.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiranno oggetto di controllo:
la fluida esecuzione del servizio di somministrazione dei pasti;
il rispetto delle grammature indicate nell’allegato 4) “Grammature” al presente Capitolato, salvo il caso di mezze porzioni espressamente richieste dall’utenza;
la corretta applicazione del Piano di Autocontrollo Igienico-Sanitario;
le modalità di presentazione delle portate;
le condizioni dei locali di consumo durante e dopo il servizio e le condizioni del resto dei locali;
lo stato igienico di bagni e spogliatoi anche con riguardo anche agli armadietti assegnati al personale;
lo stato di igiene ed ordine di tutti i locali (compreso quello di stoccaggio assegnato all’Appaltatore), macchinari ed attrezzature impiegate nel servizio;
il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.);
il rispetto dei criteri ambientali minimi della ristorazione e della sanificazione;
il comportamento degli addetti verso gli utenti.
ART. 10 VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, del Codice, l'ERSU potrà disporre variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, che l’Appaltatore è tenuto ad accettare, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale complessivo.
In caso di variazioni aumento, le maggiori prestazioni, da eseguire secondo le prescrizioni del presente capitolato e alle stesse condizioni offerte dall’Appaltatore in sede di gara, saranno remunerate come segue:
– in caso variazioni consistenti nella prestazione del servizio per un numero di giorni superiore a quello stimato ed indicato all’art. 2 del presente capitolato, ovvero giorni
270 ad anno, per ogni giorno effettivo di servizio sarà riconosciuto il canone giornaliero di cui all’art. 26 del presente capitolato (importo giornaliero a base di gara pari a € 2.119,70 decurtato dal ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore);
– In caso di variazioni consistenti in prestazioni eccedenti quelle in cui è ordinariamente articolato il servizio e descritte all’art. 6 del presente capitolato che l’ERSU dovesse eccezionalmente richiedere per far fronte ad esigenze temporanee, imprevedibili e a carattere straordinario, sarà riconosciuto un corrispettivo così calcolato: costo €/h derivante dal CCNL di settore (VI°/VII° liv. CCNL “Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Turismo”) maggiorato del 27% e decurtato del ribasso percentuale offerto in gara, per le ore previste/richieste per l’espletamento delle prestazioni stesse.
In caso di variazioni in diminuzione delle prestazioni si stabilisce quanto segue:
– in caso variazioni consistenti nella prestazione del servizio per un numero di giorni inferiore a quello stimato ed indicato all’art. 2 del presente capitolato, ovvero giorni 270 ad anno, nulla è dovuto all'Appaltatore per tali minori prestazioni in quanto, come specificato all’art. 26 del presente capitolato, il corrispettivo contrattuale è commisurato ai giorni di servizio effettivamente prestato;
– in caso di variazioni consistenti nella prestazione del servizio giornaliero per il solo turno del pranzo sarà riconosciuto il 60% del canone giornaliero di cui all’art. 26 del presente capitolato (importo giornaliero a base di gara pari a € 2.119,70 oltre IVA decurtato dal ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore);
– in caso di variazioni consistenti nella prestazione del servizio giornaliero per il solo turno della cena sarà riconosciuto il 40% del canone giornaliero di cui all’art. 26 del presente capitolato (importo giornaliero a base di gara pari a € 2.119,70 oltre IVA decurtato dal ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore);
– in caso di non esercizio dell’opzione di prosecuzione del servizio di confezionamento e distribuzione del pasto da asporto oltre il primo anno di sperimentazione, il
canone giornaliero corrisposto durante il primo anno di vigenza contrattuale ( importo giornaliero a base di gara pari ad € 2.119,70 decurtato del ribasso percentuale offerto in sede di gara) verrà decurtato dell’importo giornaliero di euro 136,34 oltre IVA, decurtato a sua volta del ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara;
– in caso di esercizio dell’opzione della prosecuzione del servizio di confezionamento e distribuzione del pasto da asporto per massimo anni 2 (due), o la minore durata richiesta ad insindacabile giudizio dell’ERSU, il canone giornaliero a base di gara, decurtato dal ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara, rimarrà invariato ( € 2.119,70 decurtato del ribasso percentuale offerto in sede di gara).
L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
ART. 11
PERIODI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
II servizio della mensa viene di norma interrotto nei seguenti periodi:
Estiva: dalla fine di luglio sino alla prima settimana di settembre Xxxxxxxxx: dal 22-23 Dicembre e sino a subito dopo l'Xxxxxxxx Xxxxxxxx: 1/2 giorni prima di Pasqua e Lunedì dell’Angelo .
Altri giorni: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,1 novembre, 8 dicembre, Santo Patrono di Sassari.
Le eventuali modifiche al calendario di chiusura o riapertura del servizio, sia in rapporto all'effettiva presenza di studenti presso la sede universitaria che per altri motivi, saranno comunicate al gestore con almeno tre giorni di anticipo dal loro verificarsi.
Tali periodi di chiusura, o altri dovuti a interventi tecnici sulle strutture, prontamente comunicati, non daranno luogo ad indennizzi da parte dell'Ente.
ART. 12
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L'Appaltatore deve garantire la completezza e l’omogeneità del servizio e deve pertanto farsi carico della sua globale efficienza, deve renderlo operativo secondo i termini previsti e svolgerlo secondo le modalità riportate nella documentazione di gara, impiegando personale idoneo,
adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità connesse con gli obblighi derivanti dal contratto e operante sotto la propria esclusiva responsabilità. L'Appaltatore è obbligato - e responsabile in via esclusiva - al rispetto degli obblighi retributivi e di tutte le disposizioni relative alla disciplina del lavoro, alla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori e/o soci comunque addetti ai servizi di cui al presente capitolato, assumendo a proprio carico i relativi oneri e l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti di legge.
L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi del personale impiegato le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali vigenti per il settore dell’appalto e dagli accordi sindacali integrativi, garantendo agli occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto d'appalto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il lavoratore, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Nel caso in cui l’Appaltatore abbia forma di società cooperativa, si impegna a rispettare i relativi contratti e accordi nazionali e territoriali di lavoro anche nei rapporti coi propri soci.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai paragrafi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutta la durata dell’appalto.
L’Appaltatore ha l’obbligo, in caso di sciopero dei propri dipendenti, di renderne informato l’ERSU con 48 ore di anticipo. Nel caso in cui tale termine non venisse rispettato l’ERSU, oltre ad applicare la specifica penalità prevista dall’articolo 21 si riserva di richiedere il risarcimento dei danni derivati.
L'Appaltatore fornisce, prima dell’avvio del servizio e successivamente a semplice richiesta dell'ERSU in qualsivoglia momento di esecuzione dell'appalto, un elenco nominativo del personale addetto al servizio con le esatte generalità, codice fiscale, relative qualifiche, posizioni assicurative e previdenziali con comprova della regolare assunzione e dei pagamenti delle retribuzioni nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e di quant'altro dovuto in dipendenza del rapporto di lavoro. L’elenco dovrà essere comprensivo del personale impiegato saltuariamente, parzialmente o provvisoriamente. Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata all’ERSU prima che il personale, non compreso
nell’elenco già consegnato, sia avviato all’espletamento del servizio.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, l’ERSU trattiene dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte dell’ERSU, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo dell’Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, l’ERSU potrà intervenire con l’osservanza della procedura di cui all'art. 30, comma 6, del Codice, e pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore.
L’Appaltatore si impegna a permettere all’ERSU la visione del libro unico del lavoro e/o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo.
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire e far indossare al personale addetto all'appalto gli indumenti, le calzature e gli accessori protettivi previsti da norme di legge e, segnatamente, dal D.Lgs n. 81/2008 ai fini della tutela antinfortunistica e dell'igiene e sicurezza sul lavoro come meglio specificato all’art. 17 del presente capitolato ed a dotarlo di apposita targhetta di riconoscimento.
ART. 13 CLAUSOLA SOCIALE
Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell’appalto, l'Appaltatore dovrà prioritariamente assumere, qualora vi fossero i presupposti, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario del servizio, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta.
L’ERSU resta estraneo alla concreta applicazione della presente clausola e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della medesima. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell’Appaltatore subentrante.
L’elenco del personale e contenuto nell’Allegato 14 Elenco dipendenti appaltatore uscente.
ART. 14 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L' Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza in ragione dell’appalto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all' esecuzione del contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l'ERSU e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione del rapporto contrattuale.
L'obbligo di cui sopra non sussiste per i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ERSU ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ERSU.
Art. 15
IL RESPONSABILE DELL’APPALTO
L'Impresa Appaltatrice si impegna a nominare una persona con funzioni di Responsabile dell'Appalto per il controllo di tutte le operazioni del servizio che dovrà avere piena conoscenza delle norme e condizioni che disciplinano il rapporto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione tecnico economica del servizio.
II Responsabile dell'Appalto deve essere sempre reperibile tramite telefono cellulare e comunque indicare il nominativo di un suo sostituto in caso di impedimento.
Le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte al Responsabile dell'Appalto dovranno intendersi fatte direttamente all'Impresa Appaltatrice.
Si rinvia all’Allegato n.2.
ART. 16 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI
Ogni responsabilità per danni prodotti a persone o a beni dell’Appaltatore, dell’ERSU e/o di terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, si intende, senza riserve ed eccezione alcuna, a totale carico dell’Appaltatore senza possibilità di rivalsa sull’ ERSU stesso. Pertanto, l’Appaltatore espressamente solleva l’ERSU da responsabilità per tutti i danni, diretti ed indiretti, che dovessero verificarsi nei confronti di chiunque, in dipendenza o in relazione alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato.
L’ERSU è inoltre esonerato da ogni responsabilità per qualsivoglia pregiudizio (danni, infortuni o altro) occorso al personale dipendente dall’ Appaltatore durante l'esecuzione del servizio.
È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi da responsabilità civile nei confronti dell’ERSU e dei terzi - Garanzia RCT -, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’ERSU, che agli effetti della polizza l’ERSU è considerato terzo, che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00). L’Appaltatore dovrà altresì avere stipulato una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi da responsabilità civile nei confronti dei propri dipendenti - Garanzia RCO - con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) avente durata non inferiore a quella dell’appalto.
Resta comunque ferma l’intera ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore anche per eventuali danni eccedenti i massimali delle polizze di cui sopra. L’ Appaltatore assume altresì a proprio carico l'intero onere di franchigie eventualmente previste nelle predette polizze.
L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, a garanzia dei beni consegnati (in particolare le due linee di distribuzione Self Service e la macchina lavastoviglie) dall’ERSU ai fini dell’esercizio dell’appalto, costituire polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa di Euro 50.000,00, valida per tutta la durata contrattuale. Detta polizza dovrà essere consegnata all’ERSU contestualmente alla stipula del contratto ovvero, in caso di avvio dell’esecuzione anticipata del servizio, alla data della consegna dell’appalto.
Ogni documento assicurativo, comprese le quietanze di avvenuto pagamento, deve essere prodotto in copia all’ERSU a semplice richiesta. Resta inteso che l’esistenza ovvero la validità ed efficacia per l’intera durata del rapporto contrattuale delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’ Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ART. 17
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni tutte del D.Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’Appaltatore, in particolare, dovrà elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta. L’ Appaltatore dovrà altresì dotare il proprio personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto di indumenti appositi e di dispositivi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione all’attività svolta e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
L’Appaltatore, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008, è tenuto ad impiegare nell’esecuzione dell’appalto personale avente capacità professionale adeguata al lavoro da svolgere rispetto al quale siano stati assolti gli obblighi datoriali dell’informazione e della formazione (art. 37 del D.Lgs n. 81/2008) sui rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali nonché ad utilizzare nell’esecuzione dell’appalto attrezzature, macchine e utensili conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica.
L’Appaltatore è altresì tenuto all’osservanza delle norme in materia di igiene del lavoro di cui al citato X.Xxx n. 81/2008.
Lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto determina l’insorgenza di rischi per la sicurezza di natura interferenziale. Pertanto, l’ERSU, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008, promuove la cooperazione e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione cui sono esposti i lavoratori e, a tal fine, ha predisposto il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali”, di seguito denominato DUVRI, contenente le misure per eliminare e/o ridurre al
minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto d’appalto e, ove necessario, deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione del servizio.
ART. 18
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO
È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto fatto salvo quanto previsto all’art. 106 del Codice in ordine alle ipotesi di successione all’originario aggiudicatario di altro operatore economico.
Considerata la tipologia del servizio distribuzione pasti, confezionamento e distribuzione del pasto da asporto, sparecchio, lavaggio stoviglie, gestione rifiuti e pulizia spazi, il presente appalto non prevede l’istituto del subappalto (v. Allegato IX del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.): la scelta della Stazione Appaltante di imporre il divieto del subappalto è motivata dalla necessità di garantire la massima efficienza dei servizi - in un quadro organizzativo integrato - in cui tutte le azioni che caratterizzano le singole attività devono essere armonizzate fra loro, con il puntuale presidio e rispetto degli standard di qualità e di igiene e della tempistica prevista per ogni singola operazione.
Trattandosi di un appalto ad alta intensità di manodopera, dove il costo della manodopera supera il 50% del costo annuo previsto, si rende necessario, nell’osservanza delle specifiche caratteristiche del servizio e della complessità delle prestazioni attese, garantire l’unitarietà dell’appalto al fine di perseguire l’ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse, ravvisandosi in tale connotazione un elemento necessario per l’ERSU, specie dal punto di vista gestionale.
Art. 19
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e, in particolare, è tenuto:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o Poste Italiane S.p.a. dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto sui conti correnti dedicati e,
salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3, della L. 136/2010, ad effettuarli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
c) a comunicare all’ERSU gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; l’Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
d) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/2010.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'ERSU, dall’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori e subcontraenti in genere della filiera delle imprese il codice identificativo di gara (CIG)9028079E76 rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto o dal presente capitolato, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione contrattuale.
ART. 20 GARANZIA DEFINITIVA
L’Appaltatore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, dovrà prestare la garanzia “definitiva” costituita a norma di quanto prescritto all’art. 103 del Codice al quale espressamente si rinvia.
La garanzia definitiva dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 103 del Codice.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice da parte dell’ERSU, che aggiudica l'appalto all’operatore concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia è prestata per l'adempimento
di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
L’importo della garanzia definitiva è ridotto nelle misure percentuali indicate all’art. 93, comma 7, del Codice per gli operatori economici in possesso delle certificazioni del sistema di qualità, delle certificazioni ambientali e/o degli altri requisiti prescritti alla predetta norma.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto ed è progressivamente svincolala in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino all’emissione del certificato di verifica di conformità.
La garanzia deve essere reintegrata entro il temine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ERSU qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altra inadempienza imputabile all'Appaltatore. In caso di inottemperanza a tale obbligo, l'ERSU ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
ART. 21 PENALI
In ogni caso di ritardato adempimento da parte dell’Appaltatore delle obbligazioni contrattuali, così come dedotte e descritte nel presente capitolato, l’ERSU si riserva di applicare una penale stabilita dal Responsabile del procedimento in misura giornaliera variabile fra 0,3 per mille e 1 per mille dell’importo contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all’entità e alla gravità delle conseguenze che dal ritardo possono eventualmente derivare. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 dell’importo contrattuale è avviato il procedimento di cui all’art. 22 per la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Inoltre, in ogni caso di accertata violazione da parte dell’Appaltatore delle obbligazioni contrattuali, così come dedotte e descritte nel presente capitolato e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, l’ERSU si riserva di applicare una penale stabilita dal Responsabile del procedimento per ogni evento negativo in misura variabile fra 0,3 per mille e 1 per mille dell’importo contrattuale in relazione all’entità e alla gravità delle conseguenze che dalla violazione possono eventualmente derivare.
Le penali di cui sopra saranno applicate, a titolo esemplificativo, per la non corretta gestione di
strutture, locali, impianti ed apparecchiature e, a titolo esemplificativo, anche nei seguenti casi :
- € 600,00= per ogni mancato adempimento rispetto al presente capitolato o a quanto indicato nell’offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
- € 500,00= per ogni giorno di sciopero a cui sia mancato il preavviso di cui all’art. 12 del presente Capitolato;
- € 800,00= per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie o dei criteri ambientali minimi;
- € 700,00= per ogni giorno in cui sia riscontrato il mancato rispetto dell’organizzazione prevista dal presente capitolato e/o offerta in sede di gara, con riguardo all’organico presente, alle modalità di distribuzione e all’apertura delle linee distributive e sbarazzo e lavaggio stoviglie e rigoverno sala e al resto del servizio appaltato, pulizie.
Gli inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.
Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, il Responsabile del procedimento applica le penali sopra indicate.
Inoltre, per quanto riguarda i danni eventualmente provocati o gli ammanchi verificati per incapacità, incuria o dolo verranno contestati all'Appaltatore che dovrà provvedere con immediatezza a sanare gli stessi. Trascorsi venti giorni dalla data di contestazione, senza che si sia provveduto al ripristino di quanto danneggiato, l'Ente provvederà a quanto necessario dandone comunicazione scritta all'Appaltatore addebitandogli l'importo delle spese sostenute, che sarà trattenuto in sede di liquidazione delle relative fatture e/o dalla cauzione prestata, con una maggiorazione a titolo di penale che sarà irrogata con le modalità e nella misura sopra esposte.
Nel caso di applicazione delle penali, l'ERSU provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la garanzia definitiva costituita a norma dell’art. 103 del Codice per la quota parte corrispondente all’importo della penale applicata.
ART. 22
SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 107 del Codice l’ERSU può disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell’esecuzione del contratto al verificarsi, per cause imprevedibili o di forza maggiore, di
circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l’osservanza delle modalità e delle prescrizioni di cui alla predetta norma.
Ai sensi dell’art. 108 del Codice sono causa di risoluzione del contratto le circostanze di cui ai commi 1 e 2 della predetta norma.
Precisamente l'ERSU si riserva il diritto di risolvere il contratto al verificarsi di una o più delle circostanze elencate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 108 del Codice.
Altresì, ai sensi del comma 2 dell’art. 108 del Codice, l’ERSU procede alla risoluzione del contratto d’appalto qualora:
a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice.
È altresì causa di risoluzione del contratto il grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni.
Per grave inadempimento, in relazione ai fini perseguiti con il presente capitolato speciale d’appalto, si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore;
b) impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario;
c) reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie nella conduzione del servizio affidato all'Operatore economico;
d) violazioni ripetute delle prescrizioni contenute nelle grammature allegate al presente capitolato, fatta eccezione per le mezze porzioni espressamente richieste dall’utenza;
e) violazioni ripetute delle prescrizioni tutte previste dal presente Capitolato o rispetto a quanto indicato nell’Offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara anche con riguardo ai Criteri Ambientali Minimi;
f) casi accertati di tossinfezioni alimentare imputabili all’Appaltatore;
g) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
h) interruzione non motivata del servizio;
i) cessione del contratto a terzi;
l) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione, anche in materia di prevenzione del contagio da Covid-19;
m) comminazione di penali per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto;
n) in tutti casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016.
In tale ipotesi l’ERSU dichiara la risoluzione contrattuale all’esito del procedimento di formulazione e contestazione degli addebiti, assegnazione all’Appaltatore del termine per controdeduzioni e valutazione delle stesse descritto al comma 3 dell’art. 108 del Codice. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Ai sensi dell’art. 108, comma 4, del Codice, qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente paragrafo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’ERSU risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
ART. 23 RECESSO
Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 -ter, e 92, comma 4, del D.Lgs n. 159/2011, l’ERSU può recedere dal contratto in qualunque tempo previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
ART. 24
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del Codice, l’ERSU, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza
concorsuale o liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
ART. 25
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
L'ERSU, prima dell'avvio del servizio, nomina un Direttore dell'esecuzione che, congiuntamente al Responsabile unico del procedimento, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali.
II nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’Appaltatore.
II Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente capitolato e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del Codice.
L’ERSU in particolare provvede, per il tramite del Direttore dell’esecuzione, nel corso dell’intera durata contrattuale, ad esercitare puntuali verifiche sulle prestazioni rese dall’Appaltatore al fine di assicurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.
Al termine dell’appalto, il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che le prestazioni contrattuali siano state completamente e regolarmente eseguite.
ART. 26 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L’ERSU procede al pagamento del corrispettivo contrattuale in rate mensili ed in relazione alle
giornate di effettiva prestazione del servizio durante il mese di riferimento, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura, liquidando all’ Appaltatore, per ogni giornata di servizio, il canone giornaliero rappresentato dall’importo giornaliero a base di gara, decurtato dal ribasso percentuale offerto dall’ Appaltatore e tenuto conto delle variazioni delle prestazioni in aumento o in diminuzione eventualmente disposte ai sensi dell’art. 10 del presente capitolato.
Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento al presente contratto, incluso il C.I.G., 9028079E76 e la descrizione delle prestazioni cui si riferisce, e deve essere intestata e trasmessa all’ERSU in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 (Codice Univoco Ufficio UFDA5S).
Il corrispettivo deve intendersi per il servizio effettivamente e legittimamente prestato nel periodo fatturato dall’Appaltatore e, conseguentemente, si procederà a liquidazione delle somme solo previa attestazione del Direttore dell'esecuzione del contratto della regolarità e perfetta osservanza a tutto quanto previsto nei documenti contrattuali.
L’importo riconosciuto per oneri per la sicurezza relativi ai rischi di natura interferenziale, pari ad € 580,68 al netto di IVA di legge, è fatturato separatamente dall’Appaltatore a seguito dell’effettivo sostenimento dei predetti oneri.
II pagamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva e di accertamento dell'assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall'art. 48 bis del D.P.R. 602
/1973 e dal Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 18/01/2008 (in
G.U. n. 63 del 14 marzo 2008).
In ogni caso, a norma dell’art. 30, comma 5, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolale soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell’ERSU del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
ART. 27 REVISIONE DEL PREZZO
La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale. A decorrere dal secondo anno di attività, i prezzi potranno essere aggiornati con cadenza annuale, previa espressa richiesta dell’Appaltatore, sulla base della variazione dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia al netto dei tabacchi (indice
F.O.I.) del mese precedente all’inizio di ogni anno successivo al primo. In ordine all’istituto della revisione prezzi si specifica che:
la revisione deve essere richiesta su iniziativa dell’Appaltatore, il quale dovrà indicare in modo puntuale i relativi, oggettivi e documentati elementi giustificativi, e viene accordata dall’ ERSU a seguito di apposita, adeguata istruttoria del Responsabile del procedimento;
la revisione è riconosciuta dall’ ERSU solamente a decorrere dalla data del ricevimento della richiesta dell’Appaltatore, rimanendo quest’ultima priva di ogni effetto retroattivo.
È comunque fatta salva l’applicazione di diversi criteri per l’adeguamento dei prezzi sopravvenuti nel corso di esecuzione del contratto, imposti da norme di legge o regolamenti o atti amministrativi generali emanati dalle Autorità competenti e applicabili al rapporto contrattuale disciplinato dal presente capitolato.
ART. 28
STIPULA, SPESE E FORO COMPETENTE
Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico notarile informatico ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, con oneri e spese a totale carico dell’Appaltatore. Precisamente, sono a carico dell’Appaltatore le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione.
Sono obbligatoriamente allegati al contratto d’appalto il presente capitolato ed allegati, il DUVRI e il Patto di integrità.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Sassari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
ART. 29 NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal contratto d’appalto, dal presente capitolato e dalla documentazione di gara tutta, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di servizi e forniture e, in subordine, alle norme del Codice Civile.
ART. 30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento al trattamento dei dati si precisa quanto segue:
- il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, è l'E.R.S.U. in qualità di "Titolare del trattamento", in persona del legale rappresentante il Direttore Generale delegato dal Presidente tel. 079/0000000 mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx – PEC: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
- il Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE n. 679/16 è il xxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx PEC: xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx;
- i dati sono richiesti e trattati dal Titolare in relazione ad obbligo di legge con quanto conseguente;
- i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e dell'eventuale, successiva stipula e sino alla fine della gestione del contratto, secondo le modalità e finalità di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 ove compatibile con il predetto Regolamento;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui ai succitati riferimenti normativi al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente articolo.
Il Direttore del Servizio Utenze
xxxx. Xxxxx Xxxxxx
(firmato digitalmente ai sensi X.Xxx n. 82/2005)