Variazioni delle prestazioni. L'Amministrazione Contraente per esigenze connesse allo svolgimento delle forniture del presente Accordo Quadro e nell'ordinativo di fornitura emesso, può richiedere variazione delle attività ivi previste. Nel caso in cui le variazioni richieste comportino un aumento del valore delle prestazioni rispetto a quelle originariamente previste nell'ordine di fornitura, di importo pari o inferiore al 10% fornitore è tenuto ad adempiere agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi previste, previa emissione da parte della Amministrazione Contraente di un atto di sottomissione. In tali casi l'Amministrazione Contraente procede ad informare il RUP della suddetta variazione ai fini del monitoraggio della Accordo Quadro. Nel caso in cui le variazioni richieste comportino una diminuzione del valore delle prestazioni rispetto a quelle originariamente previste nell'ordine di fornitura, di importo pari o inferiore al 10%, il fornitore è tenuto ad adempiere, previa emissione da parte della Amministrazione Contraente di un atto di sottomissione. In tali casi l'Amministrazione Contraente procede ad informare il RUP della suddetta variazione ai fini del monitoraggio dell’Accordo Quadro. Fermo restando la possibilità da parte delle Amministrazioni Contraenti di attivare la procedura per l'adesione alla Accordo Quadro, nel caso in cui una fra queste che abbia già aderito all’Accordo Quadro e abbia emesso ordinativi di fornitura, ha la necessità di richiedere lo svolgimento di prestazioni oggetto del presente capitolato, aggiuntive rispetto a quelle originariamente previste per un importo superiore al 20% dell'originaria adesione, deve richiedere al RUP la verifica della disponibilità finanziaria dell’Accordo Quadro. Acquisito il parere favorevole emette un nuovo ordinativo di fornitura che si qualifica come atto aggiuntivo all'originario e quindi acquisisce un nuovo CIG derivato. Tutte le variazioni sono valutate ai prezzi di aggiudicazione.
Variazioni delle prestazioni. L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 311 del D.P.R.207/2010. L’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o diminuzione ordinate dalla stazione appaltante fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto alle stesse condizioni previste da quest’ultimo. In caso di aumento o riduzione, il corrispettivo dell'appalto subirà un aumento o una diminuzione proporzionale a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo. Ai sensi dell’art. 311, comma 6, del D.P.R.207/2010, l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale ritenute idonee dall’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 310 del D.P.R. 207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto, prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’appaltatore senza l’autorizzazione scritta del direttore dell’esecuzione preventivamente approvata dal Amministrazione Comunale. Non costituiscono varianti ai sensi del comma 1 del presente articolo, gli interventi in aumento o in diminuzione disposti dal direttore dell’esecuzione per assicurare il miglioramento o la migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, sempre che gli stessi siano contenuti entro un importo non superiore al 5% e trovino copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. L’Ente, qualora ne ricorrano i presupposti di fatto e di diritto, potrà inoltre richiedere all’aggiudicatario servizi complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs.163/2006 ss.mm.ii.
Variazioni delle prestazioni. 1. Nessuna modifica o variazione all’oggetto dell’appalto potrà essere apportata ad iniziativa esclusiva dell’Appaltatore. Laddove ciò avvenga, l’Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare a sue spese quanto eseguito o fornito in difformità, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione. In tal caso, comunque, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcunché.
Variazioni delle prestazioni. L'Amministrazione potrà chiede alla ditta affidataria, con effetto vincolante per quest’ultima, eventuali variazioni consistenti in riduzioni, sospensioni o estensioni, anche a carattere temporaneo, delle prestazioni oggetto dell'appalto, alle stesse condizioni di aggiudicazione secondo le seguenti modalità: - previa comunicazione scritta da effettuarsi, anche a mezzo fax, entro le ore 16.00 del giorno precedente a quello da cui decorre la riduzione, la sospensione o l'estensione. Tali variazioni sono vincolanti per l'impresa. l'ammontare degli importi relativi agli aumenti e/o alle riduzioni del monte ore sarà determinato sulla base del costo orario del servizio risultante dall'offerta prodotta dall'impresa in sede di gara. nessun compenso spetta all'impresa per i periodi di sospensione o di riduzione del servizio.
Variazioni delle prestazioni. L'Istituto appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, le opportune varianti rese necessarie esclusivamente dai seguenti motivi:
Variazioni delle prestazioni. Per le prestazioni di maggiori o minori prestazioni delle quantità annue previste, saranno apportate conseguenti percentuali variazioni, in più o in meno, da definire tra le parti. La variazione del corrispettivo sarà applicata dal primo mese successivo al verbale di constatazione della variazione della prestazione. I prelievi di campioni biologici dovranno avvenire presso i SIT di seguito indicati:
Variazioni delle prestazioni. ART. 5 -
Variazioni delle prestazioni. 4.1. Ai sensi degli artt. 114, D.Lgs. n. 163/06 e 11, X.X. x. 0000/00, il Committente si riserva la facoltà di aumentare ovvero diminuire o comunque modificare il servizio, nell’ambito del cosiddetto “quinto d’obbligo”, con aumento/riduzione del relativo importo complessivo, nei limiti del 20% dell’ammontare del corrispettivo contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità o rimborsi, in relazione alla corrispondente modificazione del corrispettivo.
Variazioni delle prestazioni. 1. Nel caso in cui, durante il periodo di esecuzione delle prestazioni, il Prestatore non sia più in grado di garantire la prosecuzione ed il completamento delle stesse, il Prestatore si impegna a: ✓ metterne immediatamente al corrente la Stazione Appaltante; ✓ indicare, contestualmente, ove la natura e le caratteristiche dei servizi e dei beni da fornire lo consentano, servizi o beni - avente identiche o migliori caratteristiche - che intende offrire in sostituzione; ✓ in caso di prodotti, almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della messa “fuori produzione” del prodotto, far pervenire alla Stazione Appaltante il nuovo prototipo che intende utilizzare per l’espletamento delle obbligazioni contrattuali.
Variazioni delle prestazioni. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, del Codice, l'ERSU potrà disporre variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, che l’Appaltatore è tenuto ad accettare, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale complessivo. – in caso variazioni consistenti nella prestazione del servizio per un numero di giorni superiore a quello stimato ed indicato all’art. 2 del presente capitolato, ovvero giorni 270 ad anno, per ogni giorno effettivo di servizio sarà riconosciuto il canone giornaliero di cui all’art. 26 del presente capitolato (importo giornaliero a base di gara pari a € 2.119,70 decurtato dal ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore); – In caso di variazioni consistenti in prestazioni eccedenti quelle in cui è ordinariamente articolato il servizio e descritte all’art. 6 del presente capitolato che l’ERSU dovesse eccezionalmente richiedere per far fronte ad esigenze temporanee, imprevedibili e a carattere straordinario, sarà riconosciuto un corrispettivo così calcolato: costo €/h derivante dal CCNL di settore (VI°/VII° liv. CCNL “Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Turismo”) maggiorato del 27% e decurtato del ribasso percentuale offerto in gara, per le ore previste/richieste per l’espletamento delle prestazioni stesse. – in caso variazioni consistenti nella prestazione del servizio per un numero di giorni inferiore a quello stimato ed indicato all’art. 2 del presente capitolato, ovvero giorni 270 ad anno, nulla è dovuto all'Appaltatore per tali minori prestazioni in quanto, come specificato all’art. 26 del presente capitolato, il corrispettivo contrattuale è commisurato ai giorni di servizio effettivamente prestato; – in caso di variazioni consistenti nella prestazione del servizio giornaliero per il solo turno del pranzo sarà riconosciuto il 60% del canone giornaliero di cui all’art. 26 del presente capitolato (importo giornaliero a base di gara pari a € 2.119,70 oltre IVA decurtato dal ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore); – in caso di variazioni consistenti nella prestazione del servizio giornaliero per il solo turno della cena sarà riconosciuto il 40% del canone giornaliero di cui all’art. 26 del presente capitolato (importo giornaliero a base di gara pari a € 2.119,70 oltre IVA decurtato dal ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore); – in caso di non esercizio dell’opzione di prosecuzione del servizio di confezionamento e distribuzione del pasto ...