SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale risoluzione del contratto. Parimenti, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’accreditamento della Struttura determinano l’automatica e contestuale sospensione dell’efficacia del contratto.
SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art 107 del Codice, l’ARPAS può disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell’esecuzione del contratto al verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l’osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma. Inoltre, si applicano le norme del Codice in materia di risoluzione contrattuale di cui all’art 108 comma 1 lettere a), b), c) d) e art. 108 comma 2 lettere a) e b) alle quali si rinvia. In caso di accertato grave inadempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni di contratto, il Responsabile del procedimento, giusto art. 108 comma 3 del Codice, formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione PEC per la presentazione di controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni x xxxxxxx il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, il RUP dichiara risolto il contratto. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall’ARPAS è fatta all’Appaltatore con PEC. L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso. In caso di risoluzione l’ARPAS provvederà ad incamerare la cauzione definitiva. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ARPAS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Si applica in materia di sospensione, per quanto compatibile, l’articolo 107 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell’articolo 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e quelli di seguito indicati.
SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Picenum Plast S.p.a. avrà la facoltà di sospendere immediatamente l’esecuzione del contratto, in caso di mancato rispetto, da parte dell’acquirente, di qualsiasi condizione contrattuale, anche non essenziale, la cui violazione legittimerà in ogni caso la venditrice a risolvere il contratto, a norma e nei modi di cui all’art. 1456 codice civile. Stesse facoltà spettano alla venditrice anche in caso di mutamento delle condizioni economico – patrimoniali dell’acquirente, ovvero di variazione di qualsiasi genere nella forma, nella struttura, nelle caratteristiche e nella composizione sociale dell’acquirente. Picenum Plast Spa avrà facoltà, alla stregua dell’art. 1467 Codice Civile, di risolvere il contratto se la propria prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili. Rientrano nella fattispecie di avvenimenti straordinari ed imprevedibili anche gli aumenti dei prezzi della materia prima e la sua improvvisa e/o perdurante scarsa reperibilità.
SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 15 18. RECESSO 16 19. SUBAPPALTO 17
SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ASL 3 si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto, stipulato con deliberazione ASL 3 n. 39 del 1/02/2017, prorogato con deliberazione n. 47 del 31/01/2019 e con il presente atto, con la Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l. qualora la REMS regionale prevista in Calice al Cornoviglio venga attivata prima della scadenza della presente proroga.
SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Ai sensi dell’art. 107 del Codice, IGEA può disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell’esecuzione del contratto al verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento della fornitura ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l’osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma. Si applicano le norme del Codice in materia di risoluzione contrattuale di cui all’art. 108 comma 1 lettere a), b), c) d) e art. 108 comma 2 lettere a) e b) alle quali si rinvia.
SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali non previste e non prevedibili che impediscono in via temporanea che i servizi oggetto di appalto non vengono espletati come da accordi, il Comune può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi stessi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora l’Appaltatore si renda colpevole di frode, negligenza o in caso di controversia riguardo agli obblighi e alle condizioni contrattuali, il Comune ha diritto di sospendere ogni pagamento in corso, fino a definizione della controversia, o di rescindere il contratto, nel qual caso all’Appaltatore saranno liquidati i soli servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento al Comune, dei danni derivanti dalla stipulazione del nuovo contratto o dall’esecuzione d’ufficio dei servizi non erogati. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, del D.Lgs. 50/2016 l’Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte :
SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 7 ART. 15 – SUBAPPALTO 8
SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 31 ART. 25 – RECESSO 32 CAPO V – NORME FINALI 32