Regolamento Edilizio
Regolamento Edilizio
Indice
TITOLO I - Disposizioni generali Opere, attività ed interventi soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia
Art. 1 Contenuti del regolamento edilizio
Art. 2 Opere e attività soggette a concessione edilizia
Art. 3 Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, soggetti ad autorizzazione
Art. 4 Altri interventi ed opere soggetti ad autorizzazione Art. 5 Opere non soggette a concessione o autorizzazione Art. 6 Concessioni in deroga
Art. 7 Opere di competenza dello Stato ed opere su aree demaniali
TITOLO II - Tipologia degli Interventi
Art. 8 Interventi di manutenzione ordinaria Art. 9 Interventi di manutenzione straordinaria
Art. 10 Interventi di restauro e risanamento conservativo Art. 11 Interventi di ristrutturazione edilizia
Art. 12 Interventi di ristrutturazione urbanistica TITOLO III - Indici e parametri edilizi e urbanistici Art. 13 Definizione degli indici e parametri
TITOLO IV - Commissione edilizia comunale
Art. 14 Funzioni della Commissione Edilizia Comunale Art. 15 Composizione della Commissione Edilizia
Art. 16 Integrazione della Commissione Edilizia Art. 17 Funzionamento della Commissione Edilizia Art.18 Sottocommissioni
TITOLO V - Istanza di concessione e relativa istruttoria
Art. 19 Soggetti legittimati alla domanda di concessione edilizia Art. 20 Domanda di concessione
Art. 21 Documentazione a corredo della domanda di concessione
Art. 22 Ulteriori domande ed allegati connessi con la domanda di concessione Art. 23 Atti autorizzativi generali
Art. 24 Autorizzazioni in materia di bellezze naturali
Art. 25 Istruttoria preliminare della domanda di concessione Art. 26 Esame della domanda di concessione
Art. 27 Progetti di massima
TITOLO VI - Rilascio della concessione
Art. 28 Decisioni sulla domanda di concessione Art. 29 Silenzio assenso
Art. 30 Certificato d'uso del suolo Art. 31 Contributo di concessione Art. 32 Titolarità della concessione Art. 33 Validità della concessione
Art. 34 Annullamento della concessione
Art. 35 Varianti del progetto approvato e varianti in corso d'opera Art. 36 Sanatoria per certificazione di conformità
TITOLO VII - Esecuzione dei lavori
Art. 37 Responsabilità nella esecuzione delle opere e delle attività Art. 38 Inizio dei lavori
Art. 39 Vigilanza sulla esecuzione dei lavori interruzione dei lavori Art. 40 Cantieri di lavoro
Art. 41 Ponti e scale di servizio
Art. 42 Scarico dei materiali, demolizioni nettezza delle strade adiacenti ai cantieri Art. 43 Rimozione delle recinzioni
Art. 44 Prevenzione degli infortuni Art. 45 Ultimazione di lavori TITOLO VIII - Abitabilità e agibilità
Art. 46 Domanda relativa all'abitabilità o all'abitabilità
Art. 47 Rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità Art. 48 Utilizzazione abusiva di costruzioni
TITOLO IX - Autorizzazioni edilizie
Art. 49 Istanza di autorizzazione e relativa istruttoria Art. 50 Rilascio, condizioni e validità dell'autorizzazione
TITOLO X - Piani di lottizzazione ed interventi edilizi diretti
Art. 51 Piani attuativi
Art. 52 Documentazione a corredo della domanda di lottizzazione Art. 53 Richiesta di parere preliminare
Art. 54 Approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi (SUE) Art. 55 Compilazione d'ufficio di progetti di XXX
Art. 56 Intervento edilizio diretto
TITOLO XI - Vigilanza sull'Attività urbanistica ed edilizia
Art. 57 Vigilanza sulle costruzioni e sanzioni Art. 58 Esecuzione d'ufficio
Art. 59 Garanzie
TITOLO XII - Aree pertinenti - distanze - parcheggi
Art. 60 Area pertinente Art. 61 Distanze
Art. 62 Parcheggi
TITOLO XIII - Zone di rispetto e vincoli particolari
Art. 63 Zone di rispetto cimiteriali e stradali Art. 64 Realizzazione di cabine ENEL e SIP
Art. 65 Opere realizzate dall'Amministrazione Comunale ed edifici a carattere collettivo-sociale
TITOLO XIV - Decoro e arredo urbano
Art. 66 Arredo urbano
Art. 67 Antenne radio e televisive
Art. 68 Aggetti e sporgenze sul suolo pubblico Art. 69 Muri di prospetto e recinzioni
Art. 70 Servitù pubbliche
Art. 71 Apposizione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, cartelli pubblicitari Art. 72 Restauri e modifiche alle opere esterne dei fabbricati
Art. 73 Uscite dalle autorimesse, rampe per il transito dei veicoli Art. 74 Contatori di gas, energia elettrica ed acqua
TITOLO XV - Requisiti generali degli edifici
Art. 75 Salubrità del terreno
Art. 76 Requisiti relativi all'impermeabilità e all'isolamento dall'umidità Art. 77 Requisiti di carattere termico
Art. 78 Requisiti di carattere acustico Art. 79 Requisiti illumino-tecnici
Art. 80 Requisiti relativi all’aerazione e al dimensionamento dei locali Art. 81 Cortili e chiostrine
Art. 82 Stabilità e sicurezza dei fabbricati
Art. 83 Abbattimento delle barriere architettoniche TITOLO XVI - Requisiti specifici degli impianti Art. 84 Rifornimento idrico
Art. 85 Pozzi vasche e cisterne per acqua potabile
Art. 86 Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti civili
Art. 87 Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti produttivi Art. 88 Impianto di smaltimento delle acque piovane
Art. 89 Impianti di smaltimento delle acque luride
Art. 90 Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli impianti di depurazione delle acque luride Art. 91 Concimaie
Art. 92 Impianti igienici
Art. 93 Impianti di aerazione Art. 93 bis Pannelli fotovoltaici
Art. 94 Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli incendi Art. 95 Norme antincendio per edifici speciali
Art. 96 Impianti di gas per uso domestico Art. 97 Impianti di spegnimento
Art. 98 Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie
TITOLO XVII - Uso di suolo, spazi e servizi pubblici
Art. 99 Occupazione temporanea e permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico Art. 100 Rinvenimenti e scoperte
Art. 101 Tende aggettanti sullo spazio pubblico Art. 102 Depositi di materiali
Art. 103 Sanzioni e contravvenzioni
TITOLO XVIII - Disposizioni finali
Art. 104 Rilevamento del patrimonio edilizio
Art. 105 Entrata in vigore del Regolamento Edilizio
Art. 106 Opere autorizzate alla data di entrata in vigore del Regolamento Edilizio Comunale Art. 107 Lottizzazioni convenzionate vigenti
Art. 108 Domande di concessione e di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore del Regolamento Edilizio comunale.
Art. 109 Prevalenza dei contenuti del R.E.C.
Documentazione da allegare alla domanda di concessione edilizia
Allegato A - stato di fatto Allegato B - progetto
Allegato C - elaborati richiesti per l’autorizzazione
Regolamento edilizio Comune di Pesaro Adottato con delibera di coniglio comunale n° 537 del 20/3/90, esaminata dal xx.xx.xx. senza rilievi nella seduta del 24/7/90 prot. 29431.
Adeguato con le prescrizioni della deliberazione della giunta regionale n° 4156 del 6/10/93.
TITOLO I
Disposizioni generali Opere, attività ed interventi soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia
Art. 1 - Contenuti del regolamento edilizio
1. L'attività costruttiva edilizia e le altre attività ad essa connesse; le opere e le urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano territoriale; le lottizzazioni di aree ed ogni altra attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, con esclusione delle normali operazioni agricole e delle attività estrattive, sono disciplinate dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali, dalle relative norme tecniche di attuazione, dalla legislazione statale e regionale in materia nonché dal presente regolamento edilizio.
Art.2 - Opere e attività soggette a concessione edilizia
1 Sono soggette a concessione edilizia le seguenti opere realizzate da soggetti privati o pubblici: a) nuove costruzioni, ampliamenti, soprelevazione, demolizioni con ricostruzione totale o parziale di fabbricati; b) interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino il recupero abitativo di edifici preesistenti; c) interventi di ristrutturazione edilizia di cui al successivo articolo 11; d) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al successivo articolo 12; e) modificazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della L R 18 giugno 1986, n 14, delle destinazioni d'uso di fabbricati esistenti o di parte di essi mediante l'esecuzione di opere edilizie, quando implichino variazione in aumento degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 aprile 1968, n 97; f) modifiche della destinazione, anche senza opere, dei fabbricati esistenti o di parti di essi che comportino aumento degli oneri previsti ai sensi della L 28/1/77 n 10 (gli oneri sono corrisposti a differenza); g) opere di urbanizzazione primaria e secondaria, viabilità poderale o di bonifica, strade private; h) realizzazione dei manufatti all'interno delle zone cimiteriali; i) serre fisse, intendendo per tali gli impianti stabilmente infissi al suolo, di tipo prefabbricato o eseguiti in opera, destinati esclusivamente a colture specializzate prodotte in condizioni climatiche artificiali; l) costruzione di garage ed autorimesse fuori e sotto terra con destinazione autonoma; m) manufatti necessari a realizzare stazioni di servizio per distribuzione di carburante, esclusi gli apparati necessari alla erogazione del solo carburante; n) installazioni fuori terra di serbatoi destinati al deposito di carburante e oli minerali, saldamente infissi al suolo; o) altri interventi a carattere permanente di cui al precedente articolo 1, comma 3, esclusi quelli indicati nei successivi articoli 3, 4 e 5, nonché escluse le opere di competenza di amministrazioni dello Stato e le opere su aree demaniali di cui al successivo articolo 7.2. Sono inoltre soggetti a concessione edilizia, qualora abbiano carattere permanente, i
seguenti interventi: predisposizione di aree per campeggi, parcheggi e simili, e ogni altra realizzazione di opere sul territorio per uso sportivo e ricreativo.
Art. 3 Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, soggetti ad autorizzazione
1. Sono soggetti ad autorizzazione gratuita, rilasciata dal Sindaco: a) gli interventi di manutenzione ordinaria, relativamente ai soli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 o della legge 29 giugno 1939, n.1497; b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al successivo articolo 9; c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo per il recupero abitativo di edifici preesistenti di cui al successivo articolo 10.
2. Per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, l'istanza al Sindaco per l'autorizzazione, da presentarsi a mezzo lettera raccomandata, si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni dal ricevimento della medesima. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori, dando comunicazione al Sindaco del loro inizio a mezzo lettera raccomandata.
3. La disposizione di cui al precedente comma non si applica per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, dalla legge 29 giugno 1939, n.1497 e dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito (con modificazioni) nella legge 8 agosto 1985, n.431 e per quelli che comportino il rilascio dell'immobile da parte del conduttore.
Art. 4 Altri interventi ed opere soggetti ad autorizzazione
1. Sono soggette ad autorizzazione gratuita, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1982. n. 9, convertito (con modificazioni) nella legge 25 marzo 1982, n. 94, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito (con modificazioni) nella legge 8 agosto 1985, n. 431: a) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera m; b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo aperto; c) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardano le coltivazioni di cave e torbiere. Le cave sono soggette alla disciplina della L.R. 22 maggio 1980, n. 37. d) recinzioni prospettanti luoghi d'uso pubblico; e) recinzioni tra proprietà private realizzate con muretti di base aventi altezza superiore a MT. 1.00, ad esclusione delle zone produttive.
2. La realizzazione di parcheggi di cui all'articolo 9 della legge 22 marzo 1989, n. 122 è soggetta ad autorizzazione gratuita con le modalità stabilite dallo stesso articolo. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle Regioni e ai Ministeri dell'Ambiente e per i Beni Culturali ed Ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal precedente comma è soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, l'istanza per l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il Sindaco stesso non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente può dar corso ai Lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli. I parcheggi privati realizzati nei fabbricati, eccedenti a mq 15/100 mc, sono soggetti a concessione onerosa.
3. Sono soggetti all’autorizzazione gratuita, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 29 maggio 1982 n.308 gli interventi su edifici esistenti riguardanti nuovi impianti, lavori, opere, installazioni, relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia.
4. Sono inoltre soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2, ottavo comma, del D.L. 30 dicembre 1981, n. 801 convertito (con modificazioni) nella legge 5 marzo 1982, n. 62, le opere ed interventi di natura edilizia e urbanistica relativi allo smaltimento di liquami e fanghi nelle zone a ciò destinate, con riduzione a sessanta giorni del termine stabilito dell'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n.457.
5. Sono altresì soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457 le opere edilizie previste dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 qualora consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
6. Per gli interventi di cui al precedente comma 1, 1'istanza al Sindaco per l'autorizzazione ad eseguire i lavori si intende accolta, qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
della medesima. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori, dando comunicazione al Sindaco del loro inizio a mezzo lettera raccomandata.
7. Sono infine soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi: a) perforazione di pozzi ed opere annesse per la estrazione idrica e mineraria; b) apposizione di tende aggettanti su spazio pubblico, collocazioni di insegne, bacheche, mostre, vetrine, tabelle o cartelli, cartelloni e altri oggetti a scopo di pubblicità; c) apertura o modificazione di accessi sulle fronti stradali o su aree pubbliche purché non comportino alterazioni sul corpo del fabbricato; d) apertura, chiusura, modifica delle bucature nei prospetti degli edifici purché non comportino alterazioni sostanziali; e) qualsiasi opera a carattere non permanente, ma occasionale o stagionale, quali chioschi, cabine e simili, copertura di impianti sportivi, ricreativi o di ristori; f) modifica della destinazione d'uso nei limiti di cui all'articolo 6 della L.R. 18 giugno 1986, n. 14; g) distributori di carburanti con annessi accessori, purché non comportino la realizzazione di officine, depositi, punti vendita, bar ristoro e simili; h) muri di sostegno e rilevati in genere, non facenti parte di nuove opere stradali; i) laghi artificiali ad uso irriguo, industriale, ecc.; l) impianti che non entrano a far parte del ciclo delle lavorazioni produttive e non vengono alloggiati in ricoveri murari e simili, quali: -apparecchiature per la riduzione ed abbattimento dell'inquinamento atmosferico; - apparecchiature per la tutela delle acque dall'inquinamento; - cassoni dei condizionatori d'aria; - silos; -ogni altro impianto atto all'adeguamento con le leggi e regolamenti che disciplinano ogni forma di inquinamento. ecc., sono considerati dispositivi la cui collocazione nelle aree di pertinenza delle fabbriche non è assoggettata alle verifiche e prescrizioni con gli indici e con i distacchi previsti dal P.R.G. e R.E.; la collocazione di detti impianti è soggetta alla autorizzazione comunale, sentita la Commissione Edilizia e salvo i Nulla Osta o autorizzazioni di Amministrazioni competenti, ove previsti in zone con particolari vincoli; m) esecuzione di opere di consolidamento o sostegno dei terreni.
8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei provvedimenti abilitativi richiesti da norme statali, regionali comunali.
Art.5 Opere non soggette a concessione o autorizzazione
1. Non sono soggette ad autorizzazione o concessione: a) le opere di manutenzione ordinaria, purché non interessino edifici vincolati secondo quanto specificato al precedente articolo 3, comma 1, lettera a); b) le opere interne alle costruzioni, escluse quelle interessanti edifici vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche e integrazioni, che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, con i regolamenti edilizi e con i regolamenti d'igiene vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione dei prospetti, né aumento delle superfici utili e dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile. Ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta nella presente lettera, non è considerato aumento delle superfici utili, l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse. Il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al Sindaco, con testualmente all'inizio dei lavori una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico sanitarie vigenti. Per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97, al fine di garantire la salvaguardia delle originarie caratteristiche costruttive e dello strumento attuativo, l'inizio dei lavori è subordinato alla verifica da parte del Comune della documentazione presentata e al rilascio della attestazione di conformità. Qualora l'attestazione non avviene nei sessanta giorni successivi alla presentazione della comunicazione, il committente può dare corso ai lavori. Le opere interne sono altresì subordinate alla seguente disciplina:
1. Il professionista che ha asseverato le opere da compiersi è responsabile della direzione dei lavori. Qualora venisse incaricato altro tecnico, dovrà essere data tempestiva comunicazione al Sindaco. I lavori non possono essere effettuati in assenza del Direttore dei Lavori.
2. E’ fatto obbligo osservare le modalità previste dalla Legge.02.74 n.64 nell'ipotesi di interventi soggetti alla disciplina antisismica.
3. Per la durata dei lavori dovrà essere affissa, in vista al pubblico, la tabella chiaramente leggibile nella quale sono indicati: estremi della relazione presentata ai sensi dell'art. 26 L. 47/85 -ditta proprietaria - Direttore dei Lavori - impresa esecutrice dei lavori -eventuali estremi agli effetti della Legge antisismica -estremi della attestazione di conformità rilasciata dal Sindaco per gli immobili ricadenti nel Centro Storico.
4. Contestualmente alla fine del lavori deve essere presentata denuncia al Sindaco; c) opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, eseguite su ordinanza del Sindaco, emanata per la tutela della pubblica incolumità. In mancanza dell'ordinanza del Sindaco, possono tuttavia essere eseguite, senza preventiva istanza di concessione o autorizzazione da parte dell'interessato, quelle opere provvisionali di assoluta urgenza, indispensabili ad evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo di darne successiva ed immediata comunicazione al Sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di concessione oppure la domanda di autorizzazione, secondo quanto previsto dal presente regolamento; d) demolizione di opere abusive ordinata dal
Sindaco in applicazione della legislazione vigente; e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito (con modificazioni) nella legge 25 marzo 1982, n.94; f) opere e installazioni per la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, in applicazione del Codice della Strada;
g) installazione di condutture elettriche, telefoniche, antenne televisive; fermo restando che dette opere sono soggette ad autorizzazione, quando richiedano notevoli opere murarie, scavi e reinterri; h) opere di sistemazione degli spazi esterni; fermo restando che dette opere sono soggette ad autorizzazione, quando comportino opere murarie o consistenti rimodellamenti del terreno oppure ricadano sotto la disciplina delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito (con modificazioni) nella legge 8 agosto 1985, n.431; i) le opere edilizie di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Art.6 Concessioni in deroga
1. Nei limiti e nelle forme stabiliti dall'articolo 41 quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale e munito del Nulla Osta preventivo della Provincia ha la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni del Regolamento Edilizio, nonché alle norme degli strumenti urbanistici vigenti per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
2. Sono escluse dalla concessione in deroga le zone omogenee A di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97.
3. Sono altresì non derogabili le norme relative alle destinazioni di zona, per le quali sono necessarie specifiche varianti allo strumento urbanistico.
4. La facoltà di deroga può essere estesa ad interventi di edilizia sperimentale da realizzare con finanziamento pubblico.
Art.7 Opere di competenza dello Stato ed opere su aree demaniali
1. Ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, per le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali o per opere insistenti su aree del demanio statale, l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato d'intesa con la Regione.
2. In caso di non conformità con i vincoli e le norme dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, la progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli Enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato, è eseguita dalle Amministrazioni statali competenti d'intesa con la Regione. A tal fine, la Giunta Regionale acquisisce preventivamente il parere dei Comuni nel cui territorio sono previsti gli interventi.
TITOLO II
Tipologia degli Interventi
Art.8 Interventi di manutenzione ordinaria
1. Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria tra l'altro, riguardano: a) il rimaneggiamento del manto di copertura, il suo riordino e anche la sostituzione integrale purché con ugual materiale e senza modificare la volumetria delle coperture; b) la riparazione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi sia interni sia esterni; c) il rifacimento di intonaci, tinteggi, rivestimenti, pavimenti, infissi, all'interno delle unità immobiliari anche con caratteristiche diverse dai precedenti oppure all'esterno delle unità immobiliari con le stesse caratteristiche dei precedenti; d) la riparazione o sostituzione di canali di gronda, discendenti pluviali e canne fumarie; e) la riparazione o sostituzione di materiali ed elementi di isolamento e impermeabilizzazione; f) la riparazione delle sistemazioni esterne, come le recinzioni; g) il restauro o il rifacimento di pozzi o cisterne all'interno delle proprietà private; h) la riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione di nuovi locali per servizi igienici e tecnologici; i) ogni altra opera di riparazione o sostituzione di elementi danneggiati, usurati o inadeguati alle esigenze del normale uso del fabbricato.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti ad alcuna disciplina. E’ facoltà del committente segnalare l'intervento al Sindaco.
4. Resta altresì fermo, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 29 maggio 1982, n. 308, che l'installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico sanitario già in opera e
non è soggetta ad autorizzazione specifica.
5. Per quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali sono considerate opere di manutenzione ordinaria anche quelle intese ad assicurare la funzionalità degli impianti ed il loro adeguamento tecnologico, così come indicate nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 16 novembre 1977, n. 1918.
Art. 9 Interventi di manutenzione straordinaria
1. Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento e sostituzione, di parti anche strutturali degli edifici, nonché alla realizzazione e integrazione dei servizi igienico sanitari e tecnologici.
2. Le parti dell'edificio sottoposte a rinnovamento e sostituzione, ai sensi del comma 1, debbono mantenere, la loro posizione e funzione all'interno del preesistente sistema strutturale e distributivo.
3. Per parti strutturali si intendono quegli elementi dell'edificio aventi funzioni portanti, quali muri maestri, solai di piano e di copertura, volte e scale. I relativi interventi di manutenzione straordinaria debbono essere limitati esclusivamente alle opere necessarie ad assicurare la stabilità di tali elementi, anche attraverso la sostituzione totale degli stessi, mentre non possono comportare alcuna variazione della situazione planimetrica preesistente.
4. I servizi igienico sanitari e tecnologici, oltre che integrati con opere che ne migliorino l'efficienza, possono essere anche realizzati ex novo al fine di migliorare la funzionalità dell'uso originario dell'immobile o la funzionalità stabilita dagli strumenti urbanisti.
5. In ogni caso gli interventi di manutenzione straordinaria, da attuare nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, non debbono alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non devono comportare modificazioni delle destinazioni d'uso.
6. Gli interventi di manutenzione straordinaria, tra l'altro, riguardano: a) il consolidamento delle fondazioni, dei muri portanti, delle strutture del tetto, dei solai, delle volte e delle scale; b) il rifacimento delle strutture del tetto senza modifiche di forme e di quote (d'imposta e di colmo); c) la demolizione e ricostruzione di solai, volte e scale, anche con materiali diversi, ma senza modifiche di quota; d) la demolizione di volte e rifacimento in loro vece di solai senza modifiche della quota di calpestio; e) la demolizione e ricostruzione di parti delle fondazioni o dei muri portanti, con o senza modifiche di materiali; f) l'apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre solo se ciò costituisce ripristino delle preesistenze; g) il rifacimento del manto del tetto con materiale diverso; h) il rifacimento o la realizzazione di pavimenti, intonaci, infissi, rivestimenti e tinteggi esterni con caratteristiche diverse; i) la sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o la messa in opera di doppi infissi; l) la realizzazione di nuovi servizi igienico-sanitari; m) l'inserimento di vespai, di isolamenti termoacustici e di altre impermeabilizzazioni; n) le modifiche o costruzioni delle sistemazioni esterne, come le recinzioni. 7.Resta ferma, per gli interventi di manutenzione straordinaria qualificabili come opere interne, l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 2.
8. Per quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria tutti quelli sulle apparecchiature, servizi e impianti così come indicati nella Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici 16 novembre 1977, n. 1918, non elencati tra quelli di manutenzione ordinaria, purché non compromettano le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, non diano luogo a effetti negativi di natura igienica e non comportino aumento delle superfici utili.
Art. 10 Interventi di restauro e risanamento conservativo
1. Sono interventi di restauro e risanamento conservativo tutti quelli finalizzati alla conservazione dell'organismo edilizio e al miglioramento della funzionalità dello stesso in relazione a destinazioni d'uso con esso compatibili, anche diverse da quelle precedenti.
2. Tali interventi consistono in un insieme sistematico di opere che possono coinvolgere tutte le componenti dell'organismo edilizio (formali, strutturali, distributive, tecnologiche), sempre però nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dello stesso.
3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, comprensivi di quelli di cui al precedente articolo 9 allorché siano aggregati in un "insieme sistematico", riguardano, tra l'altro, le seguenti opere: a) consolidamento, ripristino delle scale e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio (quali muri, volte, solai di piano e copertura, balconi); vanno considerate come parte integrante dell'edificio anche quelle aggiunte o modificazioni che - pur risultando conseguenti ad alterazioni dell'impianto originario - sono ormai, per dignità di materiali e correttezza di forme, completamente assimilate all'organismo edilizio e costituiscono documento storico della sua evoluzione nel tempo; b) ripristino di quelle parti alterate da superfetazioni o manomissioni totalmente estranee, per tecnologia, forma e materiali, all'impianto architettonico (quali costruzioni pensili, abbaini, tettoie, verande, accessori per giardini e orti) e quindi da eliminare; c) inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell'uso (quali nuovi servizi igienico-sanitari, locale caldaia, ascensori) sempre nel rispetto degli
elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio; d) riordino delle aperture, anche con modificazioni dell'impianto distributivo interno.
4. Resta ferma, per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualificabili come opere interne, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 2.
5. La modifica della destinazione d'uso è consentita, purché ammessa dalle norme degli strumenti urbanistici e compatibile con il carattere storico artistico dell'edificio e la sua struttura e tipologia originaria.
Art. 11 Interventi di ristrutturazione edilizia
1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia tutti quelli finalizzati alla trasformazione dell'organismo edilizio in rapporto a nuove esigenze funzionali con un insieme sistematico di opere che, possono portare ad un organismo completamente diverso da quello esistente.
2. Le opere di modifica e sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, nonché l'inserimento di nuovi elementi o impianti non sono condizionati né alla destinazione né alla tipologia originariamente proprie dell'edificio.
3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, possono riguardare, tra l'altro, le seguenti opere: a) rifacimento dell'ossatura portante sia orizzontale che verticale con variazioni planimetriche e altimetriche della originaria posizione degli elementi strutturali; b) demolizione di coperture, solai, volte, scale, muri portanti, fondazioni; c) demolizione e ricostruzione delle fondazioni e dei muri portanti con modifiche dei sistemi statici o con spostamenti; d) demolizione e ricostruzione dei solai, delle scale e della copertura, anche con modifiche di quote; e) costruzione di nuovi solai, scale, copertura, volte, muri portanti, fondazioni; f) demolizione parziale o totale di un singolo edificio e sua ricostruzione secondo parametri fissati, ove necessario dalla normativa di apposito piano di recupero, a condizione che l'intervento non muti l'assetto urbanistico in cui l'edificio è inserito;
g) sopraelevazioni e ampliamenti per adeguamento igienico e architettonico; h) riorganizzazione dei collegamenti verticali e orizzontali, di rilevanti entità nonché dei servizi di uso comune; i) realizzazione di nuove aperture sulle murature perimetrali.
Art. 12 Interventi di ristrutturazione urbanistica
1. Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Non sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica in assenza di uno specifico strumento urbanistico che ne disciplini l’attuazione e la normativa.
TITOLO III
Indici e parametri edilizi e urbanistici
Art. 13 Definizione degli indici e parametri
Gli indici e i parametri edilizi e urbanistici sono definiti nel modo seguente:
a) Superficie territoriale (ST)
E’ l'area complessiva interessata da un intervento urbanistico attuativo, comprendente le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e le aree destinate all'edificazione.
b) Superficie fondiaria (SF) E’ l'area destinata all'edificazione, che risulta dalla ST sottraendo le superfici per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
c) Superficie utile (SU)
Per gli edifici o parti di edifici, destinati all’uso urbano o all’uso agricolo nonché alle abitazioni per il personale di custodia degli impianti produttivi, la superficie utile è costituita dalla somma della superficie lorda di tutti i piani fuori e dentro terra ad esclusione di:
a) cantine, lavanderie, legnaie, deposito cicli con altezza media interna non superiore a ml. 2,50, nonché i vani scala e le autorimesse per le quali valgono le prescrizioni di legge; il numero di autorimesse o di cantine non deve superare le unità immobiliari dell’edifico;
b) servizi tecnici del fabbricato (locali macchine ascensori, centrale termica, di condizionamento, ecc.);
c) cabine elettriche di trasformazione, impianti di depurazione, locali per lo smaltimento di rifiuti;
d) porticati di uso pubblico o di uso condominiale, solo per edifici con due o più alloggi;
e) porticati di uso privato, logge coperte, fino ad un massimo di mq. 1 ogni 5 mq. di SU;
f) locali sottotetto con altezza interna media non superiore a ml. 2,50 con prese luce e aria di superficie non superiore a 5/100 della superficie del sottotetto, utilizzabili come alla successiva lettera t).
Per gli edifici o parti di edifici, destinati ad altri usi, la superficie utile è costituita dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani, esclusi i collegamenti verticali, le autorimesse e i servizi tecnici, fuori ed entro terra, le cabine
elettriche interne ed esterne agli edifici secondo le prescrizioni Enel.
c1) Superficie utile lorda ( SUL) E’ la somma delle superfici lorde di ciascun piano dell'edificio comprese entro il perimetro esterno delle murature, includendo "bow window", scale e ballatoi di accesso, vani ascensori, cavedi per impianti tecnici, nonché il sottotetto qualora abitabile o utilizzabile (come indicato nella successiva lettera t). Contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda, con una quota pari al 50% delle loro entità, i porticati di uso condominiale ed il piano seminterrato (come definito alla successiva lettera u). Non contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda: - i piani completamente interrati (come definiti alla successiva lettera u); - i porticati pubblici o d'uso pubblico; - i volumi tecnici emergenti dalla copertura piana o dalle falde del tetto, destinati ad extracorsa degli ascensori, scale di accesso alla copertura, locali strettamente necessari per impianti, serbatoi, vasi di espansione o canne fumarie; - scale di sicurezza antincendio esterne ed aperte, nonché qualsiasi rampa esterna di scala non coperta, terrazze e logge aperte; la superficie utile lorda è la somma della SU + una superficie per accessori non superiore al 30% della stessa SU, secondo la formula:
SUL = SU + SA, dove SA < o = 30% SU
Si prescrive che la SA dovrà esclusivamente essere destinata a scale e percorsi di distribuzione, autorimesse ed eventuali porticati privati; tale metodologia di calcolo sarà consentita nel caso in cui almeno il 50% della superficie per autorimesse previste della L. 122/89 sia realizzato al coperto.
d) Volume (V) E’ la somma dei prodotti della superficie lorda di ciascun piano per l'altezza dello stesso piano, misurata tra le quote di calpestio del piano stesso e del piano superiore. Per l'ultimo piano, l'altezza è quella compresa tra la quota di calpestio e l'intradosso del solaio piano o, per coperture a falde, l'altezza media dell'intradosso relativa alla superficie lorda computata.
e) Indice di fabbricabilità territoriale (IT) E’ il rapporto tra il volume (V) massimo realizzabile in una determinata zona e la superficie territoriale (ST) della zona stessa.
f) Indice di utilizzazione territoriale (UT) E’ il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL) massima realizzabile in una determinata zona e la superficie territoriale (ST) della zona stessa.
g) Indice di fabbricabilità fondiaria (IF) E’ il rapporto tra il volume (V) e la superficie fondiaria (SF).
h) Indice di utilizzazione fondiaria (UF) E’ il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL) e la superficie fondiaria (SF).
i) Superficie coperta (SC) E’ la proiezione orizzontale delle superfici lorde fuori terra.
l) Indice di copertura (IC) E’ il rapporto tra la superficie coperta (SC) e la superficie fondiaria (SF).
m) Altezza delle fronti (H) E’ l'altezza di ogni parte di prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra alla linea di copertura computando i corpi arretrati, qualora non compresi, esclusi gli abbaini purché arretrati di almeno MT. 0.80 dal filo del muro esterno e di altezza lorda non superiore a MT. 0.80 fuori falda. La linea di terra è definita dall'intersezione della parete del prospetto con il piano stradale o il piano del marciapiede o il piano del terreno a sistemazione definitiva. La linea di copertura è definita nel caso di copertura piana dell'intersezione della parete del prospetto con il piano corrispondente all'estradosso del solaio di copertura; nel caso di copertura a falde, dall'intersezione della parete di prospetto con il piano corrispondente all'estradosso della falda di copertura. Salvo diversa specifica prescrizione dei singoli strumenti urbanistici, la misura dell'altezza non tiene conto del vano scala, dell'ascensore e di canne fumarie, né delle maggiorazioni corrispondenti a bocche di lupo o agli accessi esterni, carrabili e pedonali, al piano seminterrato. La realizzazione di trincee di accesso ai piani seminterrati ed interrati non determina aumento di altezza del fronte, qualora non superi la larghezza max di m. 4,50, secondo le prescrizioni dei Vigili del Fuoco, o che sul confine prospiciente sia ripristinata la linea di terra.
n) Altezza massima degli edifici (H MAX) E’ la massima tra le altezze delle diverse parti di prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurate come alla precedente lettera m). Nel caso di prospetti in cui siano presenti falde inclinate di tetti (a capanna, sfalsati o ad unico spiovente), per altezza massima si considera quella corrispondente all'intersezione delle pareti di prospetto con il piano corrispondente all'estradosso della falda di copertura purché il colmo non superi di ml. 1,80 l'altezza così misurata, in caso diverso l'altezza massima va misurata alla linea di colmo (v. figure 1,2,3 e 4). Per i corpi di fabbrica aventi la dimensione minima in pianta maggiore di m. 10, è possibile superare i m. 1,8 di cui alla fig. 1, purché la pendenza delle falde di copertura non oltrepassi il 35%. Nel caso che le falde di copertura coincidano con le pareti inclinate dei prospetti, l'altezza massima va sempre misurata alla linea di colmo (v. figure 5 e 6). Per edifici ubicati su terreni con pendenza naturale superiore al 15%, l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, salvo prescrizioni più ristrettive degli stessi, può essere superata di un 20% nelle parti a valle dei prospetti, con un massimo assoluto di ml. 2,00 (v. figura 7).
o) Distacco tra gli edifici (DF) E’ la distanza (minima) tra le pareti antistanti edifici, o corpi di fabbrica degli stessi, salvo le pareti prospettanti sugli spazi interni di cui alla successiva lettera r), misurata nei punti di massima sporgenza . Due pareti si intendono prospicienti quando l'angolo formato dal prolungamento delle
stesse è inferiore ai 70 gradi sessagesimali e la sovrapposizione è superiore a 1/4 della distanza minima tra le pareti stesse. Per gli edifici gradonati la distanza viene misurata in corrispondenza di ogni arretramento.
p) Distacco dai confini (DC) E’ la distanza tra la proiezione verticale della parete dell'edificio e la linea di confine, misurata nel punto di massima sporgenza. Si intende come confine, oltre che la linea di separazione delle diverse proprietà esistenti o la linea che definisce i diversi lotti o comparti dei piani attuativi, anche la linea di delimitazione di aree pubbliche per servizi o attrezzature individuata negli strumenti urbanistici.
q) Distanza dalle strade (DS) E’ la distanza tra la proiezione verticale della parete dell'edificio ed il ciglio della sede stradale, comprensiva di marciapiede e delle aree pubbliche di parcheggio e di arredo stradale.
r) Spazi interni agli edifici Si intendono per spazi interni agli edifici le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro, così suddivise: - patio, si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m. 6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m. 4.00: - cortile, si intende per cortile lo spazio interno di cui al successivo articolo 81, comma 1; - chiostrina, si intende per chiostrina lo spazio interno di cui al successivo articolo 81. comma 3.
s) Numero dei piani E’ il numero dei piani fuori terra, compreso l'ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano seminterrato anche se abitabile o agibile.
t) Piano sottotetto abitabile o utilizzabile Si intende per piano sottotetto quello compreso tra il solaio piano di copertura dell'ultimo piano e le falde del tetto. Il piano sottotetto è da considerare abitabile ove pur non risultando destinato ad abitazione presenti un'altezza sufficiente per ottenere l'abitabilità, ai sensi del D.M. 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1975, n. 190. Il piano sottotetto è da considerare utilizzabile (e quindi da conteggiare come superficie utile lorda) per la porzione la cui altezza netta interna misurata dal piano del pavimento all'intradosso del solaio, è superiore a ml. 1,50;
u) Piano interrato e piano seminterrato Si definisce piano seminterrato il piano sito al piede dell'edificio e parzialmente interrato, quando la superficie delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea di terra è superiore al 50% della superficie totale delle stesse pareti perimetrali. Si definisce piano interrato il piano sito al piede dell'edificio quando le pareti perimetrali sono completamente comprese entro la linea di terra, salvo le porzioni strettamente necessarie per bocche di lupo, accessi, carrabili e pedonali, purché realizzati in trincea rispetto alla linea di terra. Nel caso di edifici di volumetria particolare sia per le dimensioni che per la posizione su terreni in forte pendenza e per l'articolazione volumetrica nell'attacco a terra, ai fini dell'individuazione delle parti interrate e seminterrate si dovrà scomporre il piano in porzioni rispettivamente da considerare fuori terra, seminterrato e interrate (v. figura 8).
v) Superficie utile abitabile o utilizzabile (SUA) E’ la superficie di pavimento degli alloggi o dei locali ad altra destinazione, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.
z) Superficie complessiva (SC) La superficie complessiva è costituita dalla somma della superficie utile abitabile e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (SC=SU+60% Snr).
Le superfici per servizi ed accessori riguardano: 1 ) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze; 2) autorimesse singole e collettive; 3) androni di ingresso e porticati liberi; 4) logge e balconi. I porticati di cui al numero 3) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l'uso pubblico.
aa) Fronte dell'edificio Si intende il tratto visibile, da un punto di vista ortogonale, di un edificio indipendentemente dall'andamento planimetrico delle pareti che lo delimitano, e, quindi, la fronte viene calcolata secondo la distanza in metri tra due punti estremi dell'intero prospetto.
bb) Fabbricato o edificio Si intende qualsiasi costruzione coperta, comunque infissa al suolo con le più svariate tecnologie, isolata da vie e spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri maestri che si elevano, senza soluzioni di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e abbia uno o più scale autonome.
Per fabbricato residenziale si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad abitazione; per fabbricato non residenziale si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale.
cc ) Ampliamento Si intende l'ulteriore costruzione in senso orizzontale o verticale di abitazioni o di vani in un fabbricato già esistente.
dd ) Abitazione stanza, vano 1) Per abitazione (appartamento, alloggio) si intende un insieme di vani o anche un solo vano utile, destinato all'abitare per famiglia, che disponga di un ingresso indipendente sulla strada o su pianerottolo, cortile, terrazza; 2) per vano si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno o vetro), anche se qualcuna non raggiunge il soffitto. La parte interrotta da notevole apertura
(arco e simili) deve considerarsi come divisorio di due vani, salvo che uno di essi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro: 3) per stanza (vano utile) si intende il vano compreso nell'abitazione, che abbia luce ed aria dirette ed un'ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto (camere da letto, sale da pranzo, studi, xxxxxxx, ecc.) nonché la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte, quando abbiano i requisiti di cui sopra; 4) per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni destinati ai disimpegni, bagni, anticamere, corridoi, ecc., nonché la cucina quando manchi di uno dei requisiti sopra citati per essere considerata stanza.
TITOLO IV
Commissione edilizia comunale
Art. 14 Funzioni della Commissione edilizia comunale (vedi Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 11/04/2005)
1. La Commissione edilizia è l’organo consultivo del Comune in materia di progettazione urbana ed edilizia.
2. In materia di progettazione urbana la Commissione edilizia esprime il proprio parere sugli aspetti inerenti la qualità architettonica, paesistico-ambientale ed urbanistica prodotta dagli strumenti di pianificazione attuativa e loro varianti.
3. In materia edilizia la Commissione edilizia esprime il proprio parere in ordine agli aspetti formali, compositivi, architettonici e funzionali degli interventi progettati e al loro inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico.
4. In particolare essa esprime parere obbligatorio non vincolante nei seguenti casi:
a) adozione piani attuativi di entità superiore a 8000 mq di Superficie netta (Sn);
b) adozione piani attuativi ricadenti in tutto o in parte all’interno di aree soggette a tutela ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42;
c) adozione piani di recupero;
d) interventi di ristrutturazione urbanistica;
e) interventi di nuova costruzione di fabbricati con superficie netta (Sn) superiore a 2000 mq., esclusi quelli destinati per “attività industriali e artigianali” (I);
f) interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia che interessano fabbricati ricadenti all’interno della zona omogenea “A”;
g) interventi di nuova costruzione di manufatti ricadenti su area pubblica;
h) interventi di recupero ambientale;
i) laghi artificiali ad uso irriguo, industriale, ecc.;
j) sull’interpretazione e sulle eventuali proposte di modifica delle norme del Regolamento Edilizio;
k) su tutte le opere che determinano modificazione dell’ aspetto esteriore degli edifici e dei luoghi ricadenti in zone soggette alla tutela di cui al D.Lgs. 42/2004, al fine del rilascio dell’ autorizzazione di cui all’ art. 6 della L.R. 34/’92;
l) accertamenti di conformità ambientale.
5. Il parere della Commissione edilizia deve essere acquisito entro il termine temporale assegnato al responsabile per la definizione del procedimento.
6. Il Responsabile del Servizio Urbanistica e il Responsabile preposto al rilascio di permessi a costruire, anche su richiesta motivata dei responsabili del procedimenti, hanno comunque facoltà di richiedere il parere della Commissione edilizia su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale.
7. Il Responsabile del Servizio Urbanistica e il Responsabile preposto al rilascio di permessi di costruire possono assumere determinazioni difformi dal parere espresso dalla Commissione edilizia dandone comunque congrua motivazione.
Art. 15 Composizione della commissione edilizia (vedi Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 11/04/2005)
1. La Commissione edilizia è nominata dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed è composta:
a) dal Responsabile del Servizio Urbanistica o suo delegato, in qualità di Presidente;
b) da due esperti, di cui uno in materia di beni ambientali ed uno in materia di beni storico-culturali, in conformità all’art. 61 della L.R. 34/’92 e successive modifiche ed integrazioni;
c) da un esperto in progettazione di interventi di restauro e di recupero edilizio;
d) da un esperto di progettazione architettonica e urbanistica;
e) da un esperto in progettazione e direzione lavori di opere edili, civili ed industriali con esperienza anche in materia di barriere architettoniche e problematiche proprie dei diversamente abili.
2. Può partecipare alla Commissione, senza diritto di voto, il Responsabile preposto al rilascio dell’atto finale.
3. La Commissione così composta, in particolari casi, potrà essere integrata da esperti nei settori geologico, botanico, agrario, forestale, impiantistico, topografico e delle tecniche di bio-architettura, membri non ordinari, da convocare su richiesta del Presidente.
4. Per i componenti della Commissione edilizia valgono le norme di incompatibilità previste per gli assessori comunali. I membri della Commissione edilizia non possono essere funzionari di organi statali, regionali o provinciali ai quali competono, in base alle norme vigenti, funzioni di controllo preventivo o successivo sull’attività urbanistico-edilizia del comune.
5. I membri nominati durano in carica cinque anni e comunque fino alla nomina dei membri subentranti. Non sono ammesse conferme o nomine consecutive. Sono considerati decaduti i membri assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.
6. I due membri di cui alla lettera b) del primo comma sono nominati tra:
a) architetti, ingegneri, agronomi, forestali e ambientali, geologi, iscritti da almeno dieci anni agli albi dei relativi ordini professionali o collegi ovvero in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia paesaggistico-ambientale e con esperienza professionale almeno quinquennale;
b) professori o ricercatori nelle materie storico-artistiche, architettoniche, ambientali o paesaggistiche;
c) dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui sopra, o in possesso del titolo di studio richiesto per l’ accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa. dell’Amministrazione Pubblica con competenze in materia paesaggistica, ambientale o di restauro architettonico.
7. Gli esperti di cui alle lettere c), d), e) del comma 1) e quelli di cui al comma 3 vengono scelti sulla base di terne richieste ai principali ordini o collegi professionali
8. Ai membri della Commissione è attribuito un gettone di presenza pari a quello attribuito ai consiglieri comunali.
Art. 16 Funzionamento della commissione edilizia (vedi Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 11/04/2005)
1. In considerazione dell’alto valore paesistico ambientale dell’intero territorio comunale e degli obiettivi di qualità degli interventi edilizi che l’Amministrazione comunale intende perseguire indipendentemente dall’esistenza di vincoli preordinati alla tutela dell’ambiente, la Commissione edilizia viene sempre convocata in forma integrata ai sensi dell’ articolo 61 della L.R. n. 34/’92.
2. La Commissione edilizia si riunisce di norma con cadenza quindicinale su convocazione scritta o via telefax del Presidente. Ulteriori riunioni potranno essere disposte dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. In tal caso la convocazione avviene, anche telefonicamente, con almeno ventiquattro ore di preavviso.
3. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti tra i quali il Presidente. Per la valutazione delle opere da eseguirsi sugl’immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 è comunque richiesta la presenza di almeno uno degli esperti di cui al primo comma, lettera b) del precedente art. 15.
4. Esercita le funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto di voto, un dipendente del Servizio Urbanistica.
5. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti e, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Tra i votanti si computano gli astenuti.
6. Quando il Presidente ritenga che si trattino argomenti di particolare importanza, o che richiedano una preparazione specifica, ha la facoltà di invitare alle riunioni della Commissione uno o più esperti fra quelli individuati al comma 3 del precedente art.15. Tali esperti non hanno diritto di voto, ma il loro parere dovrà risultare sul verbale della Commissione. Il Presidente può anche invitare i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti all’esame. Questi dovranno comunque allontanarsi prima della formulazione del parere.
7. Il Presidente può chiedere che siano presenti i Responsabili di altri Servizi Comunali ogni volta che lo ritiene necessario.
8. I componenti la Commissione edilizia non possono essere presenti durante l’esame e il giudizio su argomenti o progetti ai quali siano interessati: in particolare, nei casi in cui risultino proprietari dell’area o di area confinante, di aree appartenenti al coniuge o a parenti sino al quarto grado o ad affini sino al secondo grado, oppure in quanto siano autori del progetto o direttamente interessati all’esecuzione delle opere. Dell’allontanamento dalla riunione e dei motivi che lo determinano deve essere dato atto nel verbale.
9. I verbali delle riunioni sono scritti in apposito registro tenuto a cura del Segretario e devono contenere le motivazioni, i voti riportati favorevoli, contrari, astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto, nonché possono riportare sinteticamente i termini della discussione svoltasi nell’adunanza in ordine a ciascuna domanda.
10. I verbali vengono firmati da tutti i componenti presenti.
11. Il parere della Commissione è riportato sull’incarto relativo ad ogni domanda esaminata. Sugli elaborati progettuali, il Responsabile del provvedimento finale, appone la dicitura “esaminato dalla Commissione edilizia nella seduta del…. “ riportando le eventuali prescrizioni e completando con la propria firma.
Art. 17 Modalità di esame delle domande (vedi Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 11/04/2005)
1. La Commissione edilizia valuta i progetti secondo l’iscrizione all’ordine del giorno ed esprime:
a) parere favorevole;
b) parere favorevole con prescrizioni;
c) parere contrario, motivato.
2. L’ordine del giorno della riunione contiene le pratiche trasmesse dal responsabile del procedimento, secondo l’ordine cronologico di presentazione, corredate dal parere istruttorio.
3. L’ordine cronologico potrà essere modificato in casi eccezionali e particolarmente urgenti solo su proposta del Presidente della Commissione o per motivate ragioni esposte dal responsabile del provvedimento dell’atto finale.
Art. 18 Sottocommissioni (soppresso) (vedi Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 11/04/2005)
TITOLO V
Istanza di concessione e relativa istruttoria
Art. 19 Soggetti legittimati alla domanda di concessione edilizia
1. E’legittimato a richiedere la concessione edilizia il proprietario dell'immobile o chiunque altro vi abbia titolo, in base alle leggi in vigore.
2. L'esecuzione di interventi o attività di cui all'articolo 1, quando sia richiesta da privati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato o di Enti Pubblici è altresì subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Ente cui le aree appartengono.
3. A titolo esemplificativo, si considerano "aventi titolo legittimati" alla richiesta di concessione, tra gli altri:
a) il titolare del diritto di superficie al di sopra del suolo;
b) il titolare del diritto di superficie al di sotto del suolo; limitatamente alla richiesta di concessione per la realizzazione di opere sotterranee;
c) l'enfiteuta;
d) l'usufruttuario, limitatamente alle richieste di autorizzazione o concessione riguardanti gli interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo;
e) il titolare del diritto di uso ai sensi dell'articolo 1021 C.C. o del diritto di abitazione, ai sensi dell'articolo 1022 C.C., per la richiesta di autorizzazione o di concessione di cui alla lettera precedente;
f) il titolare del diritto reale di servitù, limitatamente alla richiesta di autorizzazione o concessione riguardante la manutenzione straordinaria ovvero altri interventi edilizi che siano indispensabili all'esercizio del diritto;
g) il locatario o l'affittuario, limitatamente alla richiesta di autorizzazione riguardante la manutenzione straordinaria urgente dell'immobile in locazione o in affitto;
h) il mezzadro o il colono per gli interventi di cui all'articolo 8 della L.R. 28 ottobre 1977, n. 42; gli affittuari e i titolari di contratti associativi anche con clausola miglioratoria non convertiti, per gli interventi di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 3 maggio 1982, n. 203;
i) il titolare di altre situazioni giuridiche soggettive consistenti nel godimento del bene, limitatamente alle richieste di autorizzazione o concessione, direttamente connesse a tale godimento;
l) i rappresentanti legali o volontari di uno degli aventi titolo sopra indicati.
Art. 20 Domanda di concessione
1. La domanda diretta ad ottenere il rilascio della concessione è rivolta al Sindaco ed è sottoscritta dal soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 19 e da uno o più progettisti.
2. La domanda deve contenere: a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e firma del richiedente;
b) nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di codice fiscale e firma del progettista, che deve essere un tecnico abilitato nei limiti delle competenze stabilite per legge e iscritto all'Albo professionale. Restano fermi i casi previsti dall'articolo 285 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383; c) nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di codice fiscale e firma del Direttore dei Lavori, che deve essere un tecnico in possesso dell'abilitazione o dei requisiti di cui alla lettera precedente. L'indicazione e la firma possono essere differite all'atto della comunicazione dell'inizio dei lavori; d) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del costruttore, nonché in base alla normativa vigente, specie per quanto riguarda le strutture in cemento armato, anche del tecnico dell'impresa stessa e dell'assistente. Tali indicazioni e firme possono essere differite secondo quanto stabilito alla lettera
precedente; e) nel caso di lavori da eseguire in "diretta economia" o, comunque, senza una impresa costruttrice, la precisazione della persona che assume la responsabilità del cantiere.
3. Nella domanda devono inoltre risultare esplicitamente: a) l'elezione del domicilio nel Comune da parte del richiedente, ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile, per tutti gli atti ed affari relativi al rilascio della concessione edilizia, ed alla esecuzione dei lavori; b) l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori nomi del Direttore dei Lavori, del costruttore e dell'assistente, e i numeri di codice fiscale, qualora non siano stati indicati nella domanda, allegando le relative dichiarazioni di accettazione e l'impegno a denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, di sospensione dei lavori; c) l'attestazione che il richiedente la concessione rientra tra gli aventi titoli legittimati ai sensi del precedente articolo 19. 4. Ove il soggetto legittimato alla concessione sia una persona giuridica, dovrà essere prodotta idonea documentazione dalla quale risultino la natura, la sede ed il rappresentante legale.
Art. 21 Documentazione a corredo della domanda di concessione
1. Alla domanda di concessione è allegata, di regola, la seguente documentazione: a) stati di fatto dell'area o dell'immobile oggetto della richiesta e loro adiacenze, illustrato dagli elaborati elencati nell'allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante; b) certificato catastale rilasciato in data non anteriore a sei mesi, ovvero titolo di proprietà o disponibilità dell'area o dell'immobile; c) relazione illustrativa e progetto degli interventi sull'area o sull'immobile, illustrato dagli elaborati elencati nell'allegato B al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante; d) certificato d'uso del suolo ai sensi dell'articolo 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito (con modificazione) nella legge 25 marzo 1982, n. 94, qualora esso sia stato precedentemente richiesto. Nel caso il suddetto certificato richiesto non sia stato rilasciato, in sua vece è presentata copia della domanda con la data del protocollo comunale. E’altresì necessaria l'attestazione del progettista, ai sensi dell'articolo 373 del c.p., che l'opera progettata è conforme al certificato di uso del suolo rilasciato dal Comune o richiesto; in mancanza del certificato d'uso della relativa richiesta non sono applicabili il silenzio assenso e le altre disposizioni di cui ai commi 2°, 3°, 4° e 5° dell'art. 8 della L. 94/82; e) l'ulteriore documentazione tecnica richiesta da leggi e regolamenti per il particolare tipo di intervento; f) la bozza di convenzione, eventualmente necessaria.
2. E’ facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere per progetti di notevole rilevanza, per interventi su aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito (con modificazioni), nella legge 8 agosto 1985, n. 431, su aree tutelate dal P.P.A.R. in attuazione della L.R. 26/87, nonché per interventi sul patrimonio edilizio esistente, ulteriore documentazione storica, ambientale, progettuale ed ulteriori elaborati illustrativi del progetto, quali prospettive, plastici, fotomontaggi.
Art. 22 Ulteriori domande ed allegati connessi con la domanda di concessione
1. Per le concessioni convenzionate, deve essere allegato alla domanda lo schema di convenzione o lo schema di atto unilaterale redatto sulla base della convenzione-tipo predisposta dalla Regione ai sensi della legislazione vigente, previ accordi con il Comune. Tale atto deve essere, prima del rilascio della concessione, trascritto nei modi e forme di legge nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese del richiedente.
2. Per le concessioni onerose deve essere allegato alla domanda anche un prospetto dimostrativo del "volume totale edificato", ai fini della determinazione della quota di contributo per le opere di urbanizzazione, e delle superfici sulle quali va calcolata la quota di contributo relativa al costo di costruzione.
3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi a realizzare direttamente in tutto o in parte le opere di urbanizzazione, la relativa domanda deve essere presentata insieme con la domanda di concessione, previ accordi con il Comune per la definizione delle modalità di esecuzione e delle relative garanzie.
Art. 23 Atti autorizzativi generali
1. I progetti delle opere da eseguire in edifici dichiarati di preminente interesse storico ed artistico ai sensi dell'articolo 18 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, debbono conseguire la preventiva approvazione della competente Soprintendenza.
2. I progetti relativi alle opere di cui all'articolo 2 della L.R. 21 agosto 1984, n. 24, devono conseguire le autorizzazioni ivi previste con le modalità indicate nello art. 24.
3. I progetti relativi all'allaccio e all'accesso delle strade private alle strade pubbliche, di competenza del compartimento ANAS o dell'Amministrazione Provinciale, devono conseguire la preventiva autorizzazione dei predetti Enti.
4. I fabbricati in conglomerato cementizio normale o precompresso o a struttura metallica debbono adeguarsi alle disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086.
5. Tutti i fabbricati in cui verranno installati impianti di riscaldamento o impianti di produzione di acqua calda e
comunque tutti quelli indicati nell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 373, debbono adeguarsi alle disposizioni di cui alla stessa legge.
6. Nei casi prescritti dalle norme vigenti, i progetti dei fabbricati debbono essere sottoposti all'approvazione del comando provinciale dei Vigili del Fuoco e comunque in particolare: a) i progetti degli edifici di altezza superiore a m. 20; b) i progetti degli edifici aventi particolare destinazione (alberghi, case albergo, scuole, collegi, ospedali, cliniche, caserme, grandi magazzini di vendita, musei, biblioteche, archivi, ecc.); c) i progetti degli edifici prevalentemente destinati ad abitazione, ma comprendenti locali adibiti a grandi magazzini di vendita, autorimesse ed a laboratori o depositi, nei quali vengano manipolate o conservate sostanze che presentino pericolo di incendio; d) i progetti degli edifici che, pur essendo destinati unicamente ad abitazione, non presentano prospetti su piazze o vie pubbliche o comprendono appartamenti prospettanti soltanto su cortili interni.
7. Qualora negli edifici, i cui progetti non devono essere sottoposti all'esame del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, sia prevista l'installazione di impianti di riscaldamento centralizzato con caldaie funzionanti con combustibili liquidi o gassosi, deve essere sottoposto all'esame del comando dei Vigili del Fuoco il solo progetto dell'impianto, per la parte relativa al locale caldaia ed a quello di deposito del combustibile. Tale progetto, pur limitato ai locali innanzi specificati, deve comunque contenere tutte le indicazioni necessarie a definire l'esatta ubicazione nei confronti di altri locali adiacenti o sovrastanti, nonché delle vie di comunicazione in verticale (gabbie di scale, di ascensori, di montacarichi) con i piani dell'edificio.
8. Gli impianti di combustione e di riscaldamento devono essere conformi, in ogni loro parte alle norme di legge vigenti.
9. Nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, chiunque intende procedere a costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture, è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di cui all'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 osservando le disposizioni della legge stessa e della L.R. 3 novembre 1984, n. 33, come modificata dalla L.R. 27 marzo 1987, n. 18.
10. Per i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, è necessaria anche ai fini dell'edificazione.
Art. 24 Autorizzazioni in materia di bellezze naturali
1. Ferma restando la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 82, comma 9, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, così come integrato dall'articolo 1 del 27 giugno 1985, n. 312, convertito (con modificazioni) nella legge 8 agosto 1985, n. 431, non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939,
n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, intendendosi che modifiche di lieve entità non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico e naturalistico del territorio.
2. Modalità e procedure per interventi ricadenti in zone vincolate dalle Leggi 1497/39, 1089/39 e a vincolo archeologico.
Zone vincolate dalla L. 1197/39
a) interventi delegati al Comune (L.R. 24/84) 1. domanda al Sindaco 2. parere Commissione Edilizia integrata 3. rilascio della autorizzazione paesistica comunale 4. trasmissione della documentazione alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici 5. rilascio della concessione edilizia, trascorsi 60 giorni dalla trasmissione di cui al punto 4., salvo interruzioni o rilascio di parere favorevole della Soprintendenza nel frattempo.
Immobili vincolati dalla L. 1089/39
1. La domanda per ottenere la concessione o autorizzazione deve essere corredata dal parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
Interventi in zone con Vincolo Archeologico
1. Scavi con profondità maggiore di 0,50 MT. anche in relazione alla ristrutturazione di edifici esistenti sono subordinati alla segnalazione da parte del committente alla Soprintendenza Archeologica ed al relativo riscontro, prima dell'inizio dei lavori.
Art. 25 Istruttoria preliminare della domanda di concessione
1. All'atto della presentazione della domanda, l'Amministrazione Comunale rilascia al richiedente apposita ricevuta con l'indicazione dei seguenti elementi: a) numero della pratica, a mezzo del quale deve essere possibile in qualunque momento reperire la medesima; b) data di ricevimento della domanda stessa; c) nome e cognome di chi, per conto del Comune, l'ha ricevuta .
2. Entro 30 giorni dall'accettazione della domanda, gli uffici comunali competenti compiono l'istruttoria preliminare degli atti ed elaborati presentati.
3. Qualora la documentazione presentata a un primo esame risultasse incompleta, il Sindaco, entro il termine suddetto, comunica al richiedente gli eventuali rilievi e la richiesta di perfezionamento di quelli incompleti per il successivo esame della Commissione Edilizia.
4. In tal caso il richiedente ha tempo novanta giorni, a partire dal ricevimento della comunicazione, per regolarizzare la pratica. Decorso inutilmente detto termine, la domanda di concessione si intende decaduta. Per data di consegna della domanda di concessione, agli effetti della decorrenza del termine che ha il Comune per pronunciarsi definitivamente, si intende quella in cui è avvenuta la suddetta regolarizzazione della pratica.
Art. 26 Esame della domanda di concessione
1. L'esame delle domande di concessione avviene seguendo il numero progressivo di presentazione di cui all'articolo 25.
2. Tutti i progetti per i quali è richiesta la concessione devono essere sottoposti, obbligatoriamente, prima di ogni determinazione in ordine alle relative richieste, all'esame, per quanto di loro competenza, ai sensi delle norme vigenti, dei seguenti Uffici, Servizi e Organi: a) Servizi Sanitari della USL; b) Uffici Urbanistica comunale per l'osservanza delle norme urbanistiche in vigore per la verifica del rispetto delle previsioni del programma pluriennale di attuazione per l'osservanza delle norme del regolamento edilizio, per la verifica delle caratteristiche di ubicazione, per la verifica di idoneità delle opere di urbanizzazione o del relativo impegno del richiedente di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente all'esecuzione delle opere oggetto di concessione. c) Ufficio Tecnico comunale per la verifica delle caratteristiche e possibilità tecniche degli allacciamenti alle fognature o altri sistemi di scolo; d) Commissione Edilizia per il parere di competenza.
3. L'Ufficio Urbanistica comunale competente provvede a verificare la conformità del progetto all'eventuale certificato di uso del suolo rilasciato precedentemente.
4. I progetti vistati ed i relativi pareri previsti ai paragrafi a) e c) devono essere allegati alla domanda presentata di cui al precedente art. 25.
Art. 27 Progetti di massima
1. E’ consentito, per edifici e complessi edilizi o opere di urbanizzazione di rilevante interesse, sottoporre preliminarmente al parere della Commissione Edilizia anche progetti di massima, allo scopo di ottenere il suo facoltativo giudizio ed eventuali direttive per modifiche o integrazioni.
TITOLO VI
Rilascio della concessione
Art. 28 Decisioni sulla domanda di concessione
1. Il Sindaco, sentito la Commissione Edilizia, emette le proprie determinazioni sulla domanda di concessione entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa e le comunica al richiedente.
2. Il richiedente, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, a mezzo messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è tenuto a provvedere al ritiro dell'atto di concessione, dopo aver assolto agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Il mancato ritiro dell'atto di concessione nel termine di sessanta giorni produce la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 26 aprile 1979, n 18.
3. Alla concessione è allegata una copia del progetto con l'attestazione della avvenuta approvazione e una copia dell'eventuale convenzione stipulata con il Comune nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento.
4. Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio per un periodo di giorni quindici.
5. Chiunque ha facoltà di prendere visione presso gli uffici comunali della concessione edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della concessione stessa in quanto in contrasto con le leggi, i regolamenti e le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
6. In caso di diniego della concessione, il Sindaco deve comunicare al richiedente le proprie determinazioni motivate nel termine di cui al comma 1.
Art 29 Silenzio assenso
1. Ai sensi dell'articolo 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n.94, e successive integrazioni, la domanda di concessione ad edificare si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato il provvedimento
motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso, il richiedente può dar corso ai lavori dando la comunicazione al Sindaco del loro inizio, a mezzo di lettera raccomandata, previa corresponsione al Comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli Organi comunali.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1. si applicano per gli interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni o al recupero del patrimonio edilizio esistente, da attuare su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n.765, nonché quando la concessione o autorizzazione è atto dovuto in forza degli strumenti urbanistici vigenti e approvati non anteriormente alla predetta data.
3. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al Comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima.
Art. 30 Certificato d'uso del suolo
1. Il Comune è tenuto a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, un certificato in cui siano indicate tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area o gli immobili interessati.
2. L'istanza tendente ad ottenere il certificato d'uso del suolo deve essere corredata da tutte le notizie atte ad identificare l'area o l'edificio oggetto dell'istanza medesima.
3. Il certificato indica la destinazione dell'area, il volume massimo edificabile, le altezze massime e minime, i distacchi dagli altri edifici, dagli spazi pubblici e dai confini, le prescrizioni relative alla destinazione d'uso delle unità immobiliari ed ogni altra prescrizione derivante da leggi o norme regolamentari.
4. Il certificato deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.
5. Ai sensi del citato articolo 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito (con modificazioni) nella legge 25 marzo 1982, n. 94, la domanda di concessione che il progettista attesti, anche ai sensi dell'articolo 373 del codice penale, conforme al certificato previsto dal precedente comma, si intende assentita qualora non venga comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 8 della legge 94/1982. Sino ad un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il certificato deve essere rilasciato entro 90 gg. dalla presentazione della domanda e dopo la stessa data entro sessanta giorni.
6. In caso di mancato rilascio, alle domande di concessione si applicano le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 8 della citata legge 94/1982.
Art. 31 Contributo di concessione
1. Gli oneri di urbanizzazione sono determinati dal Comune e corrisposti dal concessionario mediante versamento alla Tesoreria comunale in base a titolo di incasso rilasciato dal Comune medesimo.
2. La ricevuta del versamento deve essere consegnata all'Ufficio all'atto della consegna della concessione.
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione è determinata all'atto del rilascio della concessione con le modalità di pagamento e le garanzie dovute dal concessionario.
4. Il versamento del contributo afferente alla concessione deve essere regolarizzato alla consegna della concessione o con la seguente modalità: - 20% all'inizio dei lavori - 30% entro un anno dall'inizio lavori, - saldo entro 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori o richiesta di abitabilità e agibilità e, comunque, non oltre la data di fine lavori indicata nella concessione.
5. La quota relativa agli oneri di urbanizzazione può essere corrisposta con le modalità di rateizzazione previste dall'articolo 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dall'articolo 26 bis del D. L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.
6. In caso di rateizzazione il concessionario all'atto del ritiro della concessione, è tenuto a presentare adeguata garanzia, secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 03.01.78 n. 1, corrispondente all'importo delle rate da versare.
7. Per il ritardato o mancato versamento del contributo di concessione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e all'articolo 2 della L.R. 18 giugno 1986, n. 14.
Art. 32 Titolarità della concessione
1. La concessione edilizia è sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l’attività urbanistica ed edilizia. La concessione è personale ed è valida esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestata. Nel caso di trasferimento della concessione nel corso dei lavori, il nuovo titolare ha l'obbligo di richiedere con ogni
urgenza al Sindaco il cambiamento di intestazione.
2. Gli eredi e gli aventi causa del titolare della concessione possono chiedere la variazione dell'intestazione della concessione.
3. La variazione dell'intestazione della concessione non è sottoposta a contributo concessorio.
4. In conseguenza della variazione predetta non sono modificati in alcun modo i termini fissati per la concessione originaria .
5. La concessione non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n.10.
Art. 33 Validità della concessione
1. Il termine per l'inizio dei lavori oggetto di concessione non può essere superiore ad un anno dal rilascio della concessione stessa, intendendo per inizio dei lavori l'avvio della realizzazione delle opere previste dalla concessione salvo che si tratti dello sbancamento necessario per le opere di fondazione.
2. Qualora, entro tale termine, i lavori non siano iniziati, l'interessato dovrà presentare, prima della scadenza di detto termine, istanza diretta ad ottenere il rinnovo della concessione.
3. Il rinnovo è consentito purché non in contrasto con sopravvenute variazioni agli strumenti urbanistici o norme di legge o di regolamento e sempre che non risultino scaduti i termini previsti dal programma pluriennale di attuazione, ove vigente, ai sensi delle LL.RR. 26 aprile 1979, n. 18 e 9 dicembre 1982, n.41.
4. Il rinnovo della concessione non è sottoposto a contributo concessorio, anche se l'originaria concessione sia stata rilasciata in regime agevolato a norma dell'art.18 della legge 28/1/77 n.10.
5. Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, a pena di decadenza della concessione, non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei lavori.
6. Detto termine di ultimazione, su istanza del concessionario da presentare prima della scadenza del termine stesso, può essere prorogato dal Sindaco con provvedimento motivato, in considerazione: a) della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; b) di fatti estranei alla volontà del concessionario; di opere fruenti di contributo pubblico, quando il finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
7. L'Autorità comunale dispone altresì la decadenza nell'ipotesi prevista dal penultimo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
Art. 34 Annullamento della concessione
1. La concessione è annullata: a) quando risulta in contrasto con leggi o altre norme di diritto in materia urbanistica o edilizia; b) quando sussistono vizi nel procedimento amministrativo o nei contenuti dell'atto.
2. Accertati i motivi che danno luogo all'annullamento, il Sindaco fa notificare all'interessato l'ordinanza nella quale vengono specificati: a) la contestazione del fatto e le motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento;
b) la notizia che la concessione edilizia, a suo tempo rilasciata, è stata annullata; c) l'ordine di sospendere i lavori ove necessario.
3. Qualora l'intestatario della concessione edilizia intenda riprendere i lavori, dovrà rimuovere le cause che hanno dato luogo all'annullamento, e attendere da parte del Sindaco il rilascio di nuova concessione edilizia per la ripresa dei lavori.
4. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il Sindaco, ove possibile, procede alla rimozione dei vizi delle procedure amministrative riguardanti le concessioni annullate. In particolare, la rimozione dei vizi viene disposta quando le opere realizzate siano conformi alla normativa vigente al momento del rinnovo.
5. Per le concessioni assentite a norma dell'articolo 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito (con modificazioni) nella legge 25 marzo 1982, n. 94, il Sindaco, prima di procedere all'annullamento, deve indicare agli interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative e gli elementi progettuali o esecutivi in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti, assegnando un termine per le modifiche richieste, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni.
Art. 35 Varianti del progetto approvato e varianti in corso d'opera
1. Qualora si manifesti la necessità di varianti, gli interessati possono presentare istanza per l'approvazione dei relativi progetti, che sono soggetti alla stessa procedura seguita per il progetto originario.
2. L'approvazione della variante, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere richiesta in corso d'opera e comunque prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, per le varianti che siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di
immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le varianti di cui al comma 2 non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 36 Sanatoria per certificazione di conformità
1. Oltre le ipotesi di sanatoria di cui all'articolo 34, commi 4 e 5, sono sanabili: a) le opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, fino alla scadenza del termine di novanta giorni fissato ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della legge 2 febbraio 1985, n. 47; b) le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione, fino alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della citata legge 47/1985; c) le opere eseguite in assenza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 10 della citata legge 47/1985, fino alla scadenza del termine fissato nella diffida di remissione in pristino e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative; d) le opere eseguite, in sede di ristrutturazione edilizia, in assenza di concessione o in totale difformità, fino alla scadenza del termine fissato nella diffida di remissione in pristino, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della citata legge 47/1985.
2. La sanatoria è ammessa purché le opere eseguite, nei casi previsti dal comma 1, siano conformi, sia al momento di realizzazione delle opere stesse, sia al momento del rilascio della sanatoria, agli strumenti urbanistici generali e attuativi approvati e risultino non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati.
3. Qualora entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di sanatoria, il Sindaco non si sia pronunciato, l'istanza si intende respinta, salvo la protrazione del tempo di interruzione occorrente per ulteriori procedure.
4. Per i pagamenti relativi alla sanatoria si osserva quanto disposto dall'articolo 13, terzo, quarto e quinto comma della citata legge 47/1985.
TITOLO VII
Esecuzione dei lavori
Art. 37 Responsabilità nella esecuzione delle opere e delle attività
1. Agli effetti dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'articolo 5 bis del D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito (con modificazioni) nella legge 21 giugno 1985, n. 298, il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa, alle previsioni degli strumenti urbanistici, nonché, unitamente al Direttore dei Lavori, a quelle della concessione edilizia e alle modalità esecutive stabilite da quest'ultima.
2. Le eventuali sostituzioni del costruttore e del Direttore dei lavori debbono essere tempestivamente denunciate all'Amministrazione Comunale dal richiedente e dagli interessati. I subentranti sono tenuti a sottoscrivere gli impegni rispettivi mediante una dichiarazione congiunta. In caso di sostituzione del direttore dei lavori o del costruttore, i lavori devono essere sospesi fino alle suddette sottoscrizioni dei subentranti.
3. Il Direttore dei lavori non è responsabile, qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 15 della legge 47/1985, fornendo al Sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o variazione essenziale rispetto alla concessione, il Direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al Sindaco. In caso contrario, il Sindaco segnala al consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è in corso il Direttore dei lavori, a norma dell'articolo 6, secondo comma, della citata legge 47/1985.
4. Il Progettista, nell'ambito della propria specifica competenza, ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera e della conformità del progetto alle prescrizioni delle leggi vigenti e degli strumenti urbanistici.
5. Il Direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della conformità dell'opera al progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
6. Il Direttore dei lavori, il costruttore e l'assistente ai lavori hanno in ogni caso, ciascuno per la parte di sua competenza la responsabilità della idoneità dei mezzi e dei provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possono provenire dalla esecuzione dei lavori.
Art. 38 Inizio dei lavori
1. Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori il titolare della concessione o il Direttore dei lavori provvede a richiedere con lettera raccomandata con avviso di ricevuta all'Ufficio Tecnico comunale: a) la fissazione dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare; i punti di
immissione degli scarichi nelle fognature principali, nonché tutte quelle indicazioni del caso, in relazione alla possibilità di immissione delle fogne private in quella comunale ed i punti di presa dell'acquedotto ove esista.
2. Entro dieci giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al comma 1, l'Ufficio Tecnico comunale provvede a svolgere le operazioni suddette, redigendone verbale in doppio esemplare da firmarsi dal richiedente e da un rappresentante dell'Ufficio Tecnico.
3. In caso di inutile decorso del suddetto termine, il concessionario o il Direttore dei lavori redigeranno tale verbale autonomamente, inviandone copia al Comune e potranno, quindi, dare inizio ai lavori.
4. Le spese relative sono a carico del richiedente che è tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari.
5. Il titolare della concessione, entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, deve darne comunicazione al Sindaco, con deposito presso l'Ufficio Tecnico comunale, delle dichiarazioni del Direttore dei lavori e del costruttore, attestanti l'accettazione dell'incarico loro affidato e contenenti l'indicazione della loro residenza o domicilio.
6. Ai fini della validità delle concessioni, per sopraggiunte nuove norme legislative o varianti agli strumenti urbanistici vigenti, generali ed attuativi, i lavori si considerano iniziati con la realizzazione di consistenti opere, che non si limitano all'impianto del cantiere, alla esecuzione degli scavi e di sistemazioni del terreno o di singole opere di fondazione. Tali opere, a seconda della complessità dei progetti approvati, possono consistere nell'esecuzione delle fondazioni, in tutto o in parte, e nell'inizio delle opere in elevazione.
7. Comunque non possono considerarsi valide le concessioni per le quali l'inizio dei lavori non sia stato comunicato almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione stessa.
Art. 39 Vigilanza sulla esecuzione dei lavori interruzione dei lavori
1. La concessione e il relativo progetto approvato e ogni altro documento inerente la costruzione devono sempre trovarsi nel cantiere a disposizione dei competenti funzionari comunali, preposti al controllo delle costruzioni, che hanno libero accesso al cantiere stesso.
2. Il concessionario che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di fare eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, risultano necessari per eliminare fonti di pericolo per la incolumità e l'igiene pubblica, ed assicurare la stabilità delle parti costruite.
Art. 40 Cantieri di lavoro
1. In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati: a) nome e cognome del titolare della concessione ed, eventualmente, dell'Amministrazione pubblica interessata ai lavori; b) nome e cognome e titolo professionale del progettista e del Direttore dei lavori;
c) generalità dell'impresa costruttrice o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta; d) nome, cognome e qualifica del direttore del cantiere, ove previsto; e) indicazione del numero e della data della concessione edilizia o dell'autorizzazione. f) indicazione degli estremi della denuncia di avvenuto deposito al Servizio Decentrato delle OO.PP. e Difesa del Suolo della Regione Marche ai sensi della legge 2.2.74 n. 64 antisismica.
2. Qualsiasi cantiere che confina con spazi pubblici deve essere recintato ed organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ed integrazioni di illuminazione stradale, messe in opera e gestite dal costruttore che ne è responsabile.
3. Il cantiere deve avere porte apribili verso l'interno, munite di serrature x xxxxxxxxx, che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.
Art. 41 Ponti e scale di servizio
1. I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere posti in opera con le migliori regole d'arte conformemente alle disposizioni di legge relative alla prevenzione degli infortuni.
2. Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.
3. E’ vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza specifica autorizzazione comunale.
Art. 42 Scarico dei materiali, demolizioni nettezza delle strade adiacenti ai cantieri
1. E’ vietato gettare, tanto dai ponti di esercizio che dai tetti o dall'interno degli edifici, materiali di qualsiasi genere.
2. I materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario ammucchiati entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati agli scarichi pubblici indicati.
3. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere vietato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante
opportune bagnature.
4 Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.
5. Il trasporto di materiali utili o di rifiuti, deve essere eseguito in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato. Qualora ciò non si verifichi, il responsabile del cantiere è tenuto a procedere alla immediata rimozione dei materiali dalla strada pubblica su cui è avvenuto il deposito.
Art. 43 Rimozione delle recinzioni
Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni, posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione Il suolo pubblico, libero da ogni ingombro o impedimento.
Art. 44 Prevenzione degli infortuni
Per quanto concerne l'adozione, da parte del costruttore, delle precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori, valgono le prescrizioni del X.X. 00 aprile 1927, n. 530, del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, nonché le disposizioni delle altre leggi e regolamenti eventualmente vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
Art. 45 Ultimazione di lavori
1. I lavori si intendono ultimati allorché l'edificio è completo in tutte le sue parti, comprese le opere accessorie di finitura (quali intonaci, pavimenti, impianti igienici e fognanti, scale, infissi di porte e finestre, impianti idrici) tali da renderlo effettivamente abitabile o agibile.
2. L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata dal titolare della concessione e dal direttore dei lavori, i quali dovranno dichiarare congiuntamente e sotto la propria piena responsabilità che le opere progettate sono state integralmente completate nel rispetto della concessione o autorizzazione comunale e di ogni altra autorizzazione o prescrizione degli altri enti o autorità, mediante certificato del Direttore dei lavori, sottoscritto dal titolare della concessione o autorizzazione.
3. Dell'ultimazione dei lavori l'Ufficio Tecnico comunale redige apposito verbale, in contraddittorio con il titolare della concessione o suo rappresentante e con il Direttore dei lavori.
4. Dell'effettuazione delle eventuali visite di controllo sarà dato avviso al titolare della concessione edilizia, per iscritto, con indicazione del giorno e dell’ora.
TITOLO VIII
Abitabilità e agibilità
Art. 46 Domanda relativa all'abitabilità o all'abitabilità
1. Nessuna nuova costruzione, ampliamento o sopra elevazione o consistente modificazione può essere adibita all'uso che le è proprio, prima di essere dichiarata agibile o abitabile da parte del Sindaco, ai sensi dell'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al X.X. 00 luglio 1934, n. 1265.
2. L'agibilità riguarda le opere destinate ad attività industriale, commerciale o artigianale; l'abitabilità riguarda ogni costruzione o parte di essa destinata ad abitazione, uffici, scuole e destinazioni analoghe.
3. La domanda di autorizzazione di abitabilità o di agibilità deve essere presentata dal titolare della concessione nel momento in cui i lavori risultino ultimati ai sensi dell'articolo 45 comma 1.
4. La domanda, redatta in carta bollata ed indirizzata al Sindaco, deve contenere i seguenti elementi: a) generalità e firma del titolare della concessione sulla cui scorta è stata realizzata l'opera; b) estremi della suddetta concessione.
5. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: a) certificato di collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio, normale o precompresso, ed a struttura metallica, soggette alle disposizioni della legge 5 novembre 1971, n. 1086, con l'attestazione, da parte del Servizio Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio, dell'avvenuto deposito del certificato stesso ai sensi degli articoli 7 e 8 della citata legge 1086/1971; b) certificato di conformità alla normativa in materia sismica, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e dell'articolo 5 della L.R. 27 marzo 1987, n. 18; c) copia autentica della ricevuta della denuncia di accatastamento rilasciato dall'U.T.E., redatta in conformità alle norme vigenti in materia, nonché copia delle relative planimetrie delle nuove unità immobiliari e delle modifiche alle unità preesistenti; d) certificato di collaudo da parte dei Vigili del Fuoco, degli impianti termici con potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h; ovvero, dichiarazione del proprietario o del Direttore dei lavori che la potenzialità della caldaia o delle caldaie è inferiore a 30.000 Kcal/h; e) certificato del Direttore dei lavori attestante la conformità al progetto approvato.
6. I certificati di cui alle precedenti lettere a), b), d), possono essere presentati successivamente, ma prima del
rilascio della dichiarazione di abitabilità o agibilità.
Art. 47 Rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità
1. Per il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità, il previsto controllo dell'opera viene effettuato dall'Ufficio Tecnico comunale e dal competente servizio della USL entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
2. Il concessionario, il Direttore dei lavori e il costruttore devono essere presenti al controllo. 3. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione di abitabilità o agibilità soltanto quando sia accertata la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato, l'osservanza delle norme di igiene e l'assenza di cause di insalubrità.
4. Il Sindaco, nel caso in cui ritenga di non poter concedere l'autorizzazione di abitabilità o agibilità, deve comunicare al concessionario il diniego motivato, con la descrizione dei lavori che devono essere eseguiti entro un termine prefissato, perché possa essere rilasciata l'autorizzazione, salva l'applicazione delle sanzioni nei casi previsti dalla legge.
5. Per i complessi edilizi costituiti da più unità immobiliari, anche se appartenenti allo stesso proprietario, può farsi luogo al rilascio dell'autorizzazione di abitabilità con esclusione delle unità immobiliari realizzate irregolarmente o abusivamente, purché le irregolarità e abusività siano circoscritte all'unità stessa e non pregiudichino le condizioni di abitabilia concernenti il complesso edilizio.
Art. 48 Utilizzazione abusiva di costruzioni
1. I proprietari che abitano o usano personalmente, oppure consentono, a titolo gratuito o a titolo oneroso, che altri utilizzino una o più unità immobiliari prive dell'autorizzazione di abitabilità o di agibilità, sono denunciati dal Sindaco all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 221 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. 2l luglio 1934, n. 1265.
2. Qualora al momento dell'accertamento dell'infrazione, l'edificio in questione o l'unità immobiliare interessata non possiedano i requisiti per ottenere l'autorizzazione di abitabilità o di agibilità, il Sindaco fissa con ordinanza un termine per la regolarizzazione dell'immobile. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Sindaco provvederà ad ulteriore denuncia all'Autorità Giudiziaria.
3. Nel caso in cui l'utilizzazione delle costruzioni possa recare pregiudizio alla salute pubblica e a quella degli utilizzatori, il Sindaco può ordinare lo sgombero della costruzione ed impedirne l'uso attraverso opportune misure tecnico-edilizie.
TITOLO IX
Autorizzazioni edilizie
Art. 49 Istanza di autorizzazione e relativa istruttoria
1. L'istanza di autorizzazione, ai sensi degli articoli 3 e 4, è presentata al Sindaco mediante domanda in carta da bollo, contenente l'indicazione del nome, cognome, numero di codice fiscale ed indirizzo, nonché la firma del richiedente. Detta istanza contiene, ove necessario, la sottoscrizione dei progettisti e le indicazioni di cui all'articolo 20 comma 2
2. Nella domanda, oltre alle particolari notizie e descrizioni illustrative dell'oggetto, deve risultare esplicitamente l'elezione del domicilio nel Comune da parte del richiedente.
3. A corredo della domanda deve essere allegata la documentazione elencata nell'allegato C al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
4. Per le aree e le opere soggette a speciali leggi o regolamentazioni comunali, provinciali, regionali o statali, devono essere allegati dai richiedenti i relativi e specifici atti autorizzativi.
5. Per l'istruttoria preliminare si osserva quanto disposto per la concessione edilizia dell'articolo 25.
6. Per i soggetti legittimati alla proposizione di istanza di autorizzazione edilizia, si applica l'articolo 19.
7. Il Direttore dei lavori è necessario ogni qualvolta l'autorizzazione edilizia riguardi opere strutturali e distributive.
Art. 50 Rilascio, condizioni e validità dell'autorizzazione
1. Nell'atto di autorizzazione sono stabilite dal Sindaco le condizioni e le norme alle quali s'intende subordinata, la relativa durata e l'ammontare, qualora dovuto, della tassa o canone da corrispondere al Comune.
2. Il Sindaco ha sempre la facoltà di imporre con l'autorizzazione stessa particolari prescrizioni e l'osservanza di cautele e modalità a tutela del decoro cittadino, della sicurezza del traffico, dell'igiene e dell'incolumità pubblica.
3. Le autorizzazioni si intendono in tutti i casi accordate: a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi; b) con l'obbligo del titolare di riparare o risarcire tutti i danni derivanti dalle opere; c) con la facoltà del Comune di imporre, in caso di sopravvenute necessità, nuove condizioni e prescrizioni.
4. Per le autorizzazioni l'interessato può, entro il termine di scadenza stabilito, presentare domanda diretta ad ottenere il rinnovo, che può essere accordato dal Sindaco, anche senza la presentazione della documentazione prescritta per il rilascio, sempre che nel frattempo non siano intervenute modificazioni nella normativa vigente al riguardo.
5. L'entrata in vigore di nuove norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia oggetto dell'autorizzazione, comporta la decadenza delle autorizzazioni, relative a lavori od opere che non siano ancora iniziati e che risultino in contrasto con le stesse; in tal caso, l'interessato può chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione in conformità alle nuove disposizioni.
6. Il rinnovo delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi può essere negato per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
7. Le autorizzazioni possono essere annullate ai sensi dell'articolo 34.
TITOLO X
Piani di lottizzazione ed interventi edilizi diretti
Art. 51 Piani attuativi
1. L'attuazione dello strumento urbanistico generale avviene mediante l'approvazione di piani particolareggiati o altri piani attuativi che consentono successivi interventi edilizi diretti. In mancanza di piani attuativi redatti ad iniziativa del Comune, i privati possono presentare progetti di Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE) da convenzionarsi ai sensi di legge.
2. La legge e le norme di attuazione dello strumento urbanistico generale stabiliscono i casi nei quali il rilascio dell'autorizzazione agli Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE) deve precedere il rilascio delle concessioni.
3. L'approvazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE) è subordinata alla stipula tra il Comune e i proprietari interessati di una convenzione avente i contenuti di cui all'articolo 4, comma 2, della L.R. 16 maggio 1979, n. 19.
4. Per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno essere redatti i progetti esecutivi in conformità alle prescrizioni emanate dall'Autorità comunale.
5. Tutte le opere debbono essere eseguite sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico del Comune.
6. Il Comune può convenire con il lottizzante, in sostituzione della cessione e approntamento di aree per l'urbanizzazione secondaria, il versamento di una somma corrispondente al valore della quota delle aree ed opere stesse, in tutti quei casi in cui la cessione delle aree sia ritenuta non necessaria per la realizzazione di ulteriori urbanizzazioni secondo quanto stabilito dal Consiglio Comunale.
Art. 52 Documentazione a corredo della domanda di lottizzazione
1. La domanda di approvazione del piano di lottizzazione convenzionata è diretta al Sindaco e deve essere corredata dai documenti e dai disegni sotto elencati: a) schema di convenzione; b) stralcio dello strumento urbanistico vigente e delle relative norme di attuazione; c) estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici in scala 1:2.000, nonché l'elenco catastale delle proprietà e, nel caso di PPE o PRP, l'elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare; d) stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona, prima e dopo l'intervento, con l'individuazione di un caposaldo fisso permanente a cui riferire le curve di livello;
e) stato di fatto contenente il rilievo del verde esistente con l'indicazione delle essenze legnose, costruzioni e manufatti di qualsiasi genere esistenti, elettrodotti, metanodotti, fognature, acquedotti, e relative servitù, viabilità e toponomastica, altri eventuali vincoli; f) documentazione fotografica dell'area e relativi punti di vista; g) planimetria di progetto in scala 1:500 indicante numerazioni dei lotti, strade, piazze debitamente quotate, spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato), eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati, spazi per servizi e per verde attrezzato, spazi pubblici per sosta o parcheggio; h) sezioni e profili in scala 1:500 o 1:1.000 con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni d'uso; i) schema degli impianti di depurazione e fognature, energia elettrica e rete telefonica, con relativa previsione di spesa; l) progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica con ubicazione delle necessarie cabine, con relativa previsione di spesa; m) norme urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del piano; n) relazione illustrativa e relazione sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del Piano; o) relazione geologica e geotecnica redatta secondo quanto previsto dal D.M. 11/03/88 e relative istruzioni applicative di cui alla Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 30489, nonché della Circ. Regione Marche n. 10 del 10/11/1987 e della Circolare n.1/64/86 del 23/01/86 emanata dal Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo Reg. Marche Pesaro ai sensi art. 13 L. 02/02/74 n.64 artt. 10 e 11 L.R. 03/11/84 n.33 che si intendono richiamate integralmente. p) dichiarazione del Sindaco attestante che il piano particolareggiato in questione ricade o meno: -- all'interno di zone dichiarate bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1197; -- all'interno di zone soggette a vincoli idrogeologico-forestale; - all'interno della zona territoriale omogenea A o in
area di interesse ambientale; -- in area soggetta a consolidamento dell'abitato; -- in area dichiarata sismica.
2. Per i piani per l'edilizia economica e popolare e di piani per gli insediamenti sono richiesti gli elementi di cui all'art.4 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e dell'art.27 quarto comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per insediamenti produttivi si intendono tra l'altro quelli destinati alle seguenti attività: a) industriali, artigianali; b) turistiche, ivi compresi i campeggi, i villaggi turistici, gli insediamenti per vacanze e simili; c) commerciali e terziari in genere; d) di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ivi compresi i caseifici, le cantine e gli allevamenti intensivi: e) estrazione da cave e torbiere; f) portuali; g) di distribuzione del carburante.
4. I SUE relativi alle zone totalmente o parzialmente compresi negli elenchi delle bellezze naturali, devono essere corredati anche degli elementi di cui all'articolo 3, secondo comma, della L.R. 21 agosto 1984, n. 24.
Art. 53 Richiesta di parere preliminare
Il proprietario può richiedere di sottoporre all'esame della Commissione Edilizia un progetto di massima delle opere che intende eseguire allo scopo di ottenere un giudizio preliminare, riservandosi di presentare successivamente gli elaborati di cui all'articolo 52. IL parere espresso dalla Commissione Edilizia non costituisce presunzione di approvazione del piano.
Art. 54 Approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi (SUE)
1. I SUE sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere della Commissione Edilizia e comunque secondo quanto disposto dalla legge 6 agosto 1967, n.765 e dalla L.R. 16 maggio 1979, n. 19.
2. I SUE ricadenti in tutto o in parte in zone tutelate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono approvati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della L.R. 21 agosto 1984. n. 24.
3. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione, deve essere richiesta al Sindaco la concessione a norma del presente regolamento.
4. Per la domanda ed il rilascio delle concessioni edilizie per l'edificazione nell'ambito del SUE, si applicano le norme di cui all'articolo 19 e seguenti.
5. Il contributo concessorio di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n.10, è determinato dal conguaglio ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge.
6. Il rilascio delle concessioni nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi e alla trascrizione della convenzione a cura del Comune e a spese dei lottizzanti sui registri immobiliari.
7. La validità del SUE non può essere superiore a dieci anni.
Art. 55 Compilazione d'ufficio di progetti di XXX
1. Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro un congruo termine il progetto delle aree stesse, secondo le previsioni dello strumento urbanistico generale, nonché, ove esistente del programma pluriennale di attuazione.
2. Decorso inutilmente detto termine, il Sindaco provvede per la compilazione d'ufficio.
3. Il progetto di SUE d'ufficio, approvato dal consiglio comunale è notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro trenta giorni dalla notificazione, prorogabili a domanda degli interessati, se l'accettino ed intendano attuarlo.
4. Qualora i proprietari intendano attuare il progetto compilato d'ufficio, il Comune ha facoltà di variare il progetto di SUE, tenendo conto delle eventuali richieste degli interessati e della loro compatibilità con gli obiettivi del progetto stesso. In caso contrario, il Comune ha facoltà di procedere all'espropriazione delle aree.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino il progetto di XXX nel termine assegnato o lo presentino incompleto negli elaborati di cui al precedente articolo 52 oppure lo presentino con previsioni difformi rispetto alle norme dello strumento urbanistico generale.
Art. 56 Intervento edilizio diretto
1. Fermo restando l'obbligo di versamento del contributo afferente alla costruzione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nei casi di intervento edilizio diretto previsto dallo strumento urbanistico generale, la concessione è subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.
2. Il concessionario assume l'obbligo della realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuta.
3. In ogni caso il concessionario deve obbligarsi a cedere gratuitamente al Comune le aree e le opere relative alle urbanizzazioni primarie ed a prestare congrue garanzie finanziarie.
4. Per le opere di urbanizzazione primaria devono essere redatti progetti esecutivi in conformità alle norme e alle prescrizioni emanate dal Comune al fine del rilascio della concessione.
5. Le opere sono eseguite sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico comunale.
TITOLO XI
Vigilanza sull'Attività urbanistica ed edilizia
Art. 57 Vigilanza sulle costruzioni e sanzioni
1. Il Sindaco esercita la vigilanza sulle attività che comportano trasformazione urbanistica-edilizia del territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle leggi e regolamenti, alle norme degli strumenti urbanistici e alle prescrizioni stabilite nella concessione o autorizzazione, avvalendosi dei funzionari comunali appositamente autorizzati e dei Vigili Urbani.
2. Gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto di accedere ai cantieri e di eseguire qualsiasi operazione di controllo sulle opere.
3. Ferme restando le ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il Sindaco ordina la sospensione dei lavori quando: a) siano violate le leggi, i regolamenti e le prescrizioni degli strumenti urbanistici; b) non siano osservate le disposizioni del presente regolamento e le norme, disposizioni e modalità esecutive indicate nella concessione o autorizzazione e nei progetti allegati; c) il Direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione, ovvero non sia stata comunicata al Sindaco la sua sostituzione; d) la concessione o autorizzazione risulti ottenuta in base a dichiarazioni, tipi e disegni non corrispondenti al vero; e) accerti l'effettuazione di lottizzazioni di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, della legge 28 febbraio 1985, n.47. In tal caso, il provvedimento comporta anche il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse, con atti tra vivi qualora sia trascritto nei registri immobiliari.
4. L'ordine di sospensione ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi da assumere e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione.
5. Qualora il Sindaco sia in possesso degli elementi atti a determinare l'emanazione del provvedimento definitivo, può emetterlo senza la preventiva ordinanza di sospensione.
6. Il Sindaco provvede alla riscossione dei contributi, delle sanzioni pecuniarie e delle spese, a norma del X.X. 00 aprile 1910. n. 639.
Art. 58 Esecuzione d'ufficio
1. Il Sindaco ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore: a) dei lavori di demolizione delle opere eseguite in assenza di concessione o autorizzazione, ovvero in totale o parziale difformità della stessa salvo i casi di acquisizione gratuita, ovvero di applicazione di sanzioni pecuniarie; b) dei lavori, ivi comprese eventuali demolizioni, ordinati con il diniego dell'autorizzazione di abitabilità o di agibilità; c) dei provvedimenti diretti ad impedire l'uso dell'opera alla quale è stata negata l'autorizzazione di abitabilità o agibilità; d) delle cautele necessarie, nel caso di interruzione dei lavori di cui all'articolo 39 del presente regolamento; e) del ripristino degli immobili e dei manufatti oggetto di servitù pubblica; f) della riproduzione del numero civico; g) della rimozione di insegne, cartelli, iscrizioni, aggetti, tende, posti senza autorizzazione o senza l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento; h) della coloritura dei prospetti degli edifici visibili da vie o spazi pubblici in contrasto con l'ambiente; i) della demolizione di edifici dichiarati antigienici; l) dei lavori di consolidamento o demolizione dell'edificio o parte di esso, che minacci rovina.
2. Prima di procedere all'esecuzione d'ufficio, il Sindaco diffida il contravventore a provvedervi direttamente, assegnandogli un congruo termine.
3. Trascorso il termine assegnato senza che i lavori siano stati eseguiti, il Sindaco procede alla esecuzione d'ufficio dei lavori, con l'osservanza delle norme di legge in materia.
Art. 59 Garanzie
1. Nei casi in cui, ai sensi del presente regolamento, è prescritta la prestazione di garanzie, queste possono essere date mediante fidejussione bancaria o assicurativa o deposito cauzionale, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
2. Il Sindaco determina l'ammontare della somma per la quale la garanzia è prestata.
3. Il deposito cauzionale può essere prestato a mezzo libretto bancario fruttifero intestato al concessionario e vincolato a favore dell'Amministrazione Comunale.
4. In caso di esecuzione d'ufficio delle opere, l'Amministrazione Comunale può disporre del deposito cauzionale o della fidejussione, osservate le disposizioni di legge e di regolamento.
5. Qualora le opere vengano riconosciute conformi alle prescrizioni di legge, di regolamento ed alle modalità esecutive fissate nella concessione, o, anche se difformi, tacitamente o espressamente accettate, la cauzione
viene restituita o viene dato consenso alla liberazione della fideiussione contestualmente al rilascio dell’autorizzazione di abitabilità o agibilità.
TITOLO XII
Aree pertinenti - distanze - parcheggi
Art. 60 Area pertinente
1. Per area pertinente si intende la superficie di terreno disponibile per l'edificazione secondo le previsioni dello strumento urbanistico.
2. Non sono comprese nell'area pertinente le aree pubbliche, le aree private destinate dallo strumento urbanistico generale ad attrezzature pubbliche o ad opere di urbanizzazione primaria.
3. L'area pertinente a costruzioni eseguite od autorizzate non può essere computata per il rilascio di altre concessioni quando ciò risulti in contrasto con gli indici o le caratteristiche urbanistiche di zona .
4. Il Sindaco subordina il rilascio della concessione alla trascrizione sui registri immobiliari, a cura e spese del richiedente, di un atto di vincolo di inedificabilità dell'area di pertinenza.
Art. 61 Distanze
1. Nelle operazioni di risanamento conservativo e nei restauri eseguiti nei centri storici e nelle zone di completamento, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computate senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
2. Nelle zone c) di espansione di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97 tra pareti finestrate di edifici antistanti è prescritta una distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a ml. 10; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12. In dette zone la distanza dai confini deve essere pari alla metà dell'altezza massima dell'edificio e comunque non inferiore a ml. 5.
3. Per tutti gli interventi edilizi ricadenti in altre zone, sono prescritte le seguenti distanze minime: DF) tra pareti finestrate di nuovi edifici: ml. 10; DC) dei confini: 1/2H, minimo MT. 5,00; per gli interventi di ampliamento e sopraelevazione di edifici esistenti che non comportino pareti finestrate è consentito il distacco non inferiore a MT. 3.00; è ammessa la costruzione in aderenza nel caso di costruzioni con termini a confine o nel caso di presentazioni di progetto unitario comprendente più lotti; nei casi di edifici esistenti a confine è ammessa la costruzione in aderenza purché non sia superata la profondità dell'edificio contermine.
4. Le distanze minime dei fabbricati dalle strade, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti, debbono essere di: - ml. 5.00 per strade di larghezza inferiore al ml. 7.00; - ml. 7.50 per strade di larghezza compresa tra ml. 7.00 e ml. 15.00; - ml. 10.00 per strade di larghezza superiore a ml. 15.00.
5. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel comma 2 e 4, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di interventi urbanistici previsti da piani attuativi con previsioni planovolumetriche, compresi i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
6. Sono fatte salve in ogni caso le norme in materia di distanze dettate in attuazione della legge 2 febbraio 1974, n.64.
7. Possono essere prescritti dal Sindaco allineamenti stradali e quanto altro necessario per armonizzare la nuova costruzione col tessuto urbano esistente.
8. Volumi accessori di pertinenza degli edifici possono essere realizzati disgiunti, purché sia osservato il distacco minimo di MT. 3.00 degli edifici stessi, dei confini di proprietà e di zona.
Art. 62 Parcheggi
1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per il parcheggio privato in misura non inferiore ad 1 metro quadrato ogni 10 mc. di costruzione ai sensi dell'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 così come modificato dalla legge 122/89. Deve essere garantito in ogni caso un posto macchina per ogni alloggio.
TITOLO XIII
Zone di rispetto e vincoli particolari
Art. 63 Zone di rispetto cimiteriali e stradali
1. Non è consentito, ai sensi dell'articolo 33 del T.U. de]le leggi sanitarie, approvato con X.X. 00 luglio 1934, n. 1265, costruire nuovi edifici o ampliare quelli esistenti, a qualsiasi scopo adibiti, entro un raggio di 200 metri dalle mura di cinta dei cimiteri, salvo deroghe attuate con la procedura prevista dalle leggi in vigore.
2. E’ammessa la posa in loco di manufatti a carattere mobile adibiti a chioschi per la vendita di fiori, previa stipula di convenzione nella quale il concessionario si impegni in qualsiasi momento a rimuovere il chiosco su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, senza peraltro poter richiedere indennizzo alcuno.
3. Per l'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e per gli insediamenti previsti dallo strumento urbanistico generale, vanno osservate relativamente alle distanze minime a protezione del nastro stradale, le disposizioni di cui al D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1968, n. 96. Sono fatte comunque salve le disposizioni di cui alla L.R. 21 maggio 1975, n. 34.
Art. 64 Realizzazione di cabine ENEL e SIP
1. Di norma le cabine ENEL e SIP devono essere realizzate all'interno dei nuovi fabbricati.
2. In ogni caso tali opere devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.
3. Le cabine ENEL e SIP realizzate all'esterno degli edifici e fuori terra debbono rispettare le distanze sia dai confini che dai fabbricati, come qualsiasi altra costruzione. Possono essere realizzate sul filo del confine privato previo consenso della proprietà confinante; possono essere arretrate dal filo strada o distanza inferiore, salvo nulla osta delle Amministrazioni competenti, con minimo ml. 3.00.
Art. 65 Opere realizzate dall'Amministrazione Comunale ed edifici a carattere collettivo-sociale
1. Le opere realizzate dall'Amministrazione Comunale devono essere conformi allo strumento urbanistico generale e devono essere precedute dal rilascio della concessione edilizia a norma degli articoli 14 e seguenti.
TITOLO XIV
Decoro e arredo urbano
Art. 66 Arredo urbano
1. Le costruzioni di qualsiasi tipo, pubbliche o private, e le aree di pertinenza devono essere progettate e mantenute in ordine ed in buono stato di conservazione in ogni loro parte, comprese le coperture, in modo da assicurare e sviluppare il rispetto dei valori estetici e ambientali. Gli spazi scoperti devono essere sistemati prevalentemente a verde con la piantagione di essenze tipiche dei luoghi e nel rispetto della vegetazione naturale esistente. Le parti non sistemate a verde devono essere pavimentate e provviste di apposita fognatura per il deflusso delle acque piovane.
2. Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nei restauri e risanamenti conservativi, negli interventi di manutenzione delle costruzioni esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici o privati, anche se interni alle costruzioni, e tutte le opere ad esse attinenti (quali finestre, parapetti) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo e l'armonico inserimento nell'ambiente circostante.
3. Nelle pareti esterne é vietato sistemare tubi di scarico di servizi igienici e degli acquai delle cucine.
4. Quando le condizioni di cui ai commi precedenti vengano meno, i proprietari debbono provvedere alle opportune riparazioni ed ai necessari rifacimenti, in un congruo termine fissato dal Sindaco, trascorso il quale, quest'ultimo dispone l'esecuzione dei lavori d'ufficio, a spese degli interessati.
5. Nella rimozione degli abusi, il Sindaco, oltre all'osservanza delle norme vigenti, dispone anche gli interventi, i ripristini e le modificazioni necessarie alla salvaguardia del decoro cittadino e dell'arredo urbano, disponendo, ove necessario, l'esecuzione dei lavori d'ufficio e a spese degli interessati.
6. Le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio, le serrande, le indicazioni pubblicitarie, turistiche e stradali, le attrezzature tecniche, quali i sostegni e i cavi per l'energia elettrica, gli apparecchi d'illuminazione stradale, devono essere previsti e realizzati in modo di rispondere a requisiti di buon ordine e di decoro.
7. Sono vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono nuocere al decoro dell'ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici e paesistici, la sicurezza del traffico.
Art. 67 Antenne radio e televisive
1. Nelle nuove costruzioni con più di una unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi con necessità di antenna, è obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna centralizzata.
2. Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali cavi devono essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni, oppure, ove tale disposizione risulti impossibile, in appositi incassi, opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire un'idonea soluzione architettonica.
3. Il Sindaco ha facoltà di richiedere in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica e di tutela dell'arredo urbano, l'installazione dell'impianto centralizzato di antenna radiotelevisiva, con l'eliminazione delle singole antenne.
Art. 68 Aggetti e sporgenze sul suolo pubblico
1. Le finestre prospicienti su spazi pubblici, aventi il davanzale ad altezza inferiore a MT. 2,80, se la via o piazza è munita di marciapiede, e a MT. 4,50, se ne è priva, e le chiusure degli accessi da spazi pubblici, non devono aprirsi all'esterno, né dar luogo ad alcun risvolto o ingombro rispetto al filo del fabbricato.
2. I lampioni e le lampade fisse nelle vie o piazze non devono essere collocati ad altezza inferiore a MT. 3.00, se contenute entro 30 cm. all'interno del filo del marciapiede, a MT. 4,50 se altrimenti.
3. Le decorazioni e gli aggetti degli edifici, nonché qualsiasi altra sovrastruttura o sporgenza compresi entro l'altezza di MT. 2,80 non possono superare più di 12 cm. il filo del fabbricato. L'eventuale rivestimento della base dell'edificio o lo zoccolo dello stesso non deve sporgere oltre i 5 cm.
4. Al di sopra di 3,50 MT. dal piano del marciapiede o di MT. 4,50 dal piano stradale, ove il marciapiede non esista, può essere consentita solo per le nuove edificazioni la costruzione di balconi o terrazzini pensili, aperti o chiusi (bow windows) sporgenti dal filo del fabbricato non più di 1/10 della larghezza dello spazio pubblico antistante o comunque mai oltre i MT. 1,40.
5. Sono comunque vietati i balconi di qualsiasi forma e dimensione (anche se bow windows) in strade con larghezza inferiore a MT. 10.
6. In casi eccezionali, per edifici pubblici e/o di particolare valore estetico, il Sindaco, potrà rilasciare la concessione per sporgenze maggiori per strutture in aggetto.
7. Sono vietate in ogni caso la costruzione di latrine, condutture di latrine, camini, stufe, canne fumarie e simili sporgenti dai muri a filo stradale.
Art. 69 Muri di prospetto e recinzioni
1. Tutti i muri di fabbricati, ciechi e non visibili da spazi pubblici, quando non siano di costruzione a faccia vista diligentemente eseguita, a taglio netto, o rivestiti in pietra naturale o con materiale pregiato, devono essere intonacati e colorati nel rispetto dei valori ambientali urbani.
2. Le recinzioni devono essere consone al decoro e al tipo dell'ambiente urbano e tali da garantire nelle aree extraurbane la tutela del paesaggio.
3. Nelle recinzioni deve comunque prevalere, su ogni altra soluzione progettuale, la utilizzazione di siepi e piante, al fine di offrire una conveniente schematura.
4. Le recinzioni a siepe viva di piante verdi devono assicurare, laddove occorra, la libertà delle visuali.
5. Oltre quanto previsto dall'articolo 63, comma 1, per le aree di pertinenza, tutte le aree edificabili, ricadenti in zona urbana non ancora edificate, quando siano a confine con il suolo pubblico o comunque aperte al pubblico transito, devono essere recintate, sistemate e mantenute possibilmente a verde.
Art. 70 Servitù pubbliche
1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare e mantenere sulle fronti degli edifici di qualunque natura essi siano a sua cura e spese, previo avviso agli interessati, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali: a) tabelle indicanti il nome di vie o di altri spazi pubblici; b) cartelli indicatori relativi al transito alla viabilità e alla sicurezza pubblica; c) numeri civici; d) piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamento e di idranti; e) mensole, ganci, tubi per gli impianti di illuminazione pubblica, orologi elettrici, sostegni per fili conduttori elettrici, avvisatori elettrici e loro accessori; f) lapidi aventi lo scopo di commemorare personalità celebri ed eventi storici della vita nazionale e cittadina; g) quant'altro di pubblica utilità;
2. I proprietari dell'immobile sulla cui fronte sono stati collocati gli oggetti di cui al comma 1 non possono rimuoverli né sottrarli alla pubblica vista. Qualora vengono distrutti o danneggiati per fatti imputabili ai proprietari stessi, questi sono tenuti a ripristinarli immediatamente a propria cura e spese.
3. Nel caso in cui l'apposizione di una insegna comporti il ricoprimento di una targa, questa deve essere spostata a cura e spese del richiedente nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.
4. Il proprietario è inoltre tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile e, secondo le precise note impartite dall'Autorità Comunale, sulle tabelle o mostra applicate alle porte, quando queste occupino interamente la parete destinata alla targhetta del numero civico.
5. Nel caso di riattamento o modificazione di edifici ai quali siano appoggiati apparecchi indicatori, tabelle o altri elementi di cui sopra, l'esecutore dei lavori dovrà dare avviso della loro esistenza al Sindaco il quale prescriverà i provvedimenti opportuni.
6. In tal caso il proprietario è tenuto a curare la loro perfetta conservazione o ad effettuare il ripristino, qualora, durante l'esecuzione dei lavori, ne fosse necessaria la rimozione.
Art. 71 Apposizione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, cartelli pubblicitari
1. L'apposizione anche provvisoria di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, cartelli pubblicitari ecc. è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.
2. L'autorizzazione è rilasciata purché l'opera non danneggi il decoro dell'edificio e dell'ambiente e non alteri o copra elementi architettonici o visuali e sfondi paesistici. In caso di riparazioni o modifiche del
piano stradale che richiedono la temporanea rimozione di mostra, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i soggetti autorizzati sono obbligati ad eseguire la rimozione o la ricollocazione in pristino, con le modifiche resesi necessarie a loro cura e spese.
3. Qualora non ottemperino, il Sindaco può ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.
4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate dal Sindaco per ragioni di pubblica utilità o di pubblico decoro.
5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di una domanda corredata dalla seguente documentazione in triplice copia: a) disegni nel rapporto non inferiore a 1:20; b) relazione illustrativa nella quale siano precisati materiali e colori da impiegare; c) fotografie dove risulti l'ubicazione dell'oggetto dell'autorizzazione.
6. L'apposizione di insegne a bandiera è vietata nel Centro Storico, salvo particolari esigenze di interesse pubblico, o che si tratti di collocare impianti con particolari caratteristiche artistiche.
Art. 72 Restauri e modifiche alle opere esterne dei fabbricati
1. Il restauro e le coloriture delle fronti dei fabbricati esistenti, degli edifici e dei muri formanti unico complesso architettonico, anche se appartenenti a proprietari diversi, devono essere eseguiti in modo da non turbare l'unità e l'armonia del complesso stesso.
2. Le coloriture parziali degli edifici sono vietate.
3. Il Sindaco può ordinare il rifacimento dell'intonaco o della tinteggiatura di prospetti di fabbricati e di muri di cinta, ove lo richiedano esigenze ambientali o di decoro pubblico, mediante intimazione ai proprietari, nella quale sia stabilito il termine per l'esecuzione dei lavori.
4. Tutto quanto costituisca e completi la decorazione architettonica dei fabbricati, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale, storico o che abbia valore estetico e interesse storico non può essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, se del caso, senza il consenso della competente Soprintendenza.
5. Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Sindaco può prescrivere che gli oggetti di cui al comma 4, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, nonché predisporre tutti i rilievi e calchi opportuni nell'interesse della tutela dei beni culturali.
Art. 73 Uscite dalle autorimesse, rampe per il transito dei veicoli
1. Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente segnalate.
2. Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontali. Tra il punto di inizio della livelletta inclinata e il ciglio della strada deve esservi una distanza pari ad almeno m. 3,50.
3. Le rampe per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20 per cento se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15 per cento. Esse devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque e fornite di corrimano, almeno da un lato, ad un'altezza pari a 0,90 metri.
Art. 74 Contatori di gas, energia elettrica ed acqua
1. Nelle nuove costruzioni, i contatori per l'erogazione di gas ad uso domestico o industriale, per l'energia elettrica e l'approvvigionamento idrico devono essere dislocati in locali o nicchie accessibile dall'esterno del fabbricato, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i singoli impianti.
2. Detti locali o nicchie devono essere indicati nei progetti allegati alle domande di concessione.
3. Negli edifici da conservare, in particolare ricadenti nel Centro Storico, i predetti devono essere realizzati possibilmente negli androni di ingresso.
TITOLO XV
Requisiti generali degli edifici
Art. 75 Salubrità del terreno
1. Le costruzioni su terreni già adibiti a deposito di immondizie, di letami, di residui putrescibili o altri materiali inquinanti, sono permesse solo quando tali terreni e quelli circostanti siano stati risanati conformemente a quanto richiesto dalle Autorità Sanitarie e locali.
2. Non é permessa l'edificazione su un suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello dei corsi d'acqua e bacini vicini, per cui risulti difficile il deflusso delle acque meteoriche o di quelle di rifiuto, se tale livello non sia sufficientemente rialzato.
3. Le abitazioni presso i rilievi e terrapieni sostenuti da muri devono essere completate con strutture idonee per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazioni.
Art. 76 Requisiti relativi all'impermeabilità e all'isolamento dall'umidità
1. Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall'umidita del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i muri perimetrali portanti devono risultare intrinsecamente asciutti.
2. Tutti gli altri elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le eventuali acque di condensazione e permanere asciutti.
3. I locali abitabili, posti al piano terreno indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno circostante, a sistemazione avvenuta, devono avere il piano di calpestio isolato mediante solaio aerato; l'intradosso del solaio deve essere distaccato dal terreno stesso di cm. 30.
4. Alle presenti disposizioni possono fare eccezione le sistemazioni di edifici esistenti, qualora sia dimostrata l'impossibilità di realizzare le soluzioni tecniche citate in rapporto alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali, funzionali e tecnologiche preesistenti. Il progetto dovrà indicare in tal caso le soluzioni alternative adeguate al perseguimento dei requisiti citati.
5. Qualora i locali abitabili risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante, deve essere prevista un'intercapedine aerata che circondi i locali in oggetto per tutta la parte interessata: la cunetta dell'intercapedine deve essere più bassa del piano di calpestio dei locali abitabili.
6. Le griglie di aerazione delle intercapedini non devono presentare pericolo per i pedoni e devono essere sicure in relazione alle eventuali condizioni d'uso a cui possono essere sottoposte. Per i locali non abitabili posti a livello del terreno o seminterrati è ammessa la costruzione di vespaio semplice non aerato.
7. Il solaio dei locali, residenziali e non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello nella falda freatica, o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
Art. 77 Requisiti di carattere termico
l. La progettazione e la realizzazione di nuovi fabbricati, nonché la ristrutturazione o la modifica di quelli esistenti, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della sicurezza delle persone, debbono adeguarsi alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 373, al relativo regolamento di esecuzione, alle successive leggi sul contenimento dei consumi energetici, nonché alle leggi e regolamenti vigenti in materia di impianti elettrici.
2. Negli edifici prima dell'inizio dei lavori per l'installazione di un nuovo impianto termico o per la modifica di un impianto esistente, il committente deve depositare presso gli uffici competenti del Comune, che rilascia attestazione del deposito, il progetto dell'impianto corredato da una relazione tecnica, compreso, ove previsto quello dell'impianto centralizzato di produzione di acqua calda. Se si tratta di impianti nuovi, la relazione deve in ogni caso essere corredata dal calcolo di previsione del consumo energetico; se si tratta invece di modifica di impianti esistenti, tale calcolo deve essere presentato solo nei casi indicati dal regolamento di esecuzione.
3. Nel caso di ristrutturazione di edifici già dotati o da dotare di impianto di riscaldamento degli ambienti e nel caso di inserimento di un impianto di riscaldamento in un edificio che ne era sprovvisto, il Sindaco sentita la Commissione Edilizia comunale, può deliberare, in base a considerazioni tecniche, circa l'obbligo di attuazione globale o parziale dei seguenti provvedimenti: - isolamento termico delle coperture e dei solai su spazi aperti (porticati); - isolamento termico delle pareti (superfici opache e superfici trasparenti); - isolamento termico dell'impianto di riscaldamento; - miglioramento della tenuta dei serramenti.
Art. 78 Requisiti di carattere acustico
1. Per l'isolamento acustico dei locali di nuova costruzione è prescritto l'impiego di materiali che garantiscano, per loro natura, caratteristiche tecnologiche e posa in opera, un'adeguata protezione dai rumori, qualunque ne sia l'origine (da calpestio, da traffico, da impianti od apparecchi comunque installati nel fabbricato) e la provenienza (dall'esterno, dalla strada, da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni).
2. La insonorizzazione, da realizzarsi preferibilmente con materiale vetroso, va fatta nelle pareti interne ed esterne, nel pavimento, negli infissi e nelle tubazioni. La separazione tra unità abitativa o tra locali adibiti a lavorazioni diverse, deve essere sempre realizzata con doppia parete, munita di intercapedine fonoassorbente e di appoggi isolanti.
3. L'isolamento acustico, normalizzato, deve avere indici di valutazione idonei a soddisfare le esigenze della destinazione d'uso residenziale.
4. Gli impianti ed i macchinari in genere, dotati di organi in movimento debbono avere: a) se disposti nei sotterranei, fondazioni indipendenti dalla struttura dell'edificio; b) se collocati nei piani superiori, supporti, sostegni od ancoraggi non solidali con la struttura (solai, pilastri, pareti) ma ad essa collegati con interposti dispositivi antivibranti.
5. Il livello sonoro del rumore immesso nei locali di un alloggio, allorché il rumore è generato da uno degli impianti, dispositivi od apparecchi installati in altri locali dell'alloggio od in locali di altri alloggi contigui dello stesso o di altri edifici, non deve mai superare, misurato in opera, a porte e finestre chiuse, i 30/DB se il funzionamento di detti apparecchi è contiguo od i 35/DB se il funzionamento è discontinuo.
6. Tali valori massimi, non possono essere mai superati anche per gli edifici esistenti allorché chiunque decida di installare impianti, dispositivi od apparecchi rumorosi o sonori di ogni genere, provvedendo ad applicare sui pavimenti, pareti e soffitti pannelli antiacustici atti ad insonorizzare le stanze che li accolgono.
Art. 79 Requisiti illumino-tecnici
1. Gli edifici devono essere progettati in modo che l'illuminazione dei loro locali sia adeguata agli impegni visivi richiesti.
2. L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale, diretta.
3. Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale indiretta, oppure artificiale: a) i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente l'adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione; b) i locali aperti al pubblico, destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché i pubblici esercizi; c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione; d) i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi, gli antibagno; e) i locali non destinati alla permanenza di persone; f) gli spazi di cottura; g) gli spazi destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e verticali.
4. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei solai ed eventualmente del tetto devono essere dimensionate e posizionate in modo da permettere l'adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione.
5. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei singoli locali degli alloggi, misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, non devono avere aree inferiori a 1/8 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi.
6. La conservazione delle minori superfici trasparenti per gli edifici già esistenti, ancorché sottoposti ad opere di ristrutturazione, può essere autorizzata quando la modifica delle aperture non risulti compatibile con la conservazione delle caratteristiche ambientali del manufatto.
7. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono essere dotate di dispositivi permanenti che consentano la loro schermatura ed il loro oscuramento.
Art. 80 Requisiti relativi all’aerazione e al dimensionamento dei locali
1. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire in tutte le stagioni di aerazione adeguata alla sua destinazione.
2. L’aerazione dei locali può essere naturale oppure artificiale con sistemi permanenti adeguati alla destinazione dei locali medesimi.
3. Possono fruire di aerazione artificiale i locali già individuati all'articolo 79 comma 3.
4. La ventilazione artificiale può essere assicurata mediante un condotto di aerazione indipendente per ogni locale servito, sfociante sulla copertura e dotato di elettroaspiratore con accensione automatica collegata all'interruttore dell'illuminazione, oppure negli edifici con più di tre piani, può essere ottenuta mediante un'unico condotto collettivo ramificato. Tale condotto deve essere dotato di elettroaspiratore centralizzato, ad aspirazione continua, posto sulla copertura.
5. Sono locali di abitazione quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività delle persone.
A1 - Soggiorni, pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva; - Uffici, studi, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici.
A2 - Negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, pubblici esercizi. -Laboratori scientifici-tecnici, laboratori artigiani, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri.
A3 - Officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad atti vita di lavoro, cucine collettive. - Parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controllo, vendite. - Magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.
6. Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni.
S1 - Servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale o collettiva nei complessi scolastici e di lavoro.
S2 - a) scale che collegano più di due piani; b) corridoi e disimpegni comunicanti; c) magazzini e depositi in genere; d) autorimesse di solo posteggio; e) salette di macchinari che necessitano di avviamento o di scarsa sorveglianza; f) lavanderia, stenditoi e legnaie;
S.3 - a) disimpegni; b) ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq.; c) vani di scala colleganti solo due piani; d) salette macchine con funzionamento automatico, salve le particolari norme degli Enti preposti alla sorveglianza di impianto e gestione. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia dall'Amministrazione su parere della Commissione Edilizia
7. Tutti i locali di Cat. A devono ricevere aria o luce diretta da spazi liberi esterni. Le finestre devono distribuire regolarmente la luce nell'ambiente e non devono avere superfici inferiori a 1/8 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi. Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale indiretta, oppure artificiale: a) locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente l'adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione; b) locali aperti al pubblico, destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché i pubblici esercizi; c) locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione.
Salve le maggiori dimensioni imposte dalle leggi e regolamenti statali, le dimensioni minime dei locali devono essere: -lineari planimetriche MT. 2.10; -superficiali mq. 9; -cubiche mc. 24.
8. L'altezza media minima dei locali di categoria A1, può essere consentita in metri 2.70 con un'altezza minima degli stessi pari a metri 2.20; per la categoria A2 deve essere pari ad almeno metri 3.00 ad esclusione dei negozi di vendita e dei pubblici esercizi. Per tali locali e' possibile, previa deroga delle autorità preposte al controllo igienico-sanitario, un'altezza media pari a metri 2.70 con un'altezza minima degli stessi pari a metri 2.20; per la categoria A3 deve essere pari ad almeno metri 3.50.
9. L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione può essere riconducibile a MT. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
10. Cantine ed autorimesse la cui altezza utile sia superiore a ml. 2.50 sono considerati, per l'osservanza degli indici volumetrici posti dal Piano Regolatore, di categoria A.
11. Il dimensionamento minimo dei singoli vani deve far riferimento alle disposizioni di legge di cui al D.M. 5.7.75.
12. I locali di Cat. S1 non possono avere accesso diretto da locali di Cat. A se non attraverso disimpegno, salvo in caso di unità edilizia (appartamento, complesso, uffici, albergo, ecc..) con più servizi igienici di cui almeno uno, deve avere le caratteristiche precedenti e gli altri l'accesso da locali cui sono specificatamente attribuiti.
13. Può essere autorizzata un'altezza diversa da quella indicata ai punti precedenti nelle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia nel caso che si mantengano altezze già esistenti e sia nel caso di modifiche alle quote originarie dei solai, quando non si proceda ad un incremento del numero dei piani.
14. La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di 2,20 metri; almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi ed il soffitto finito dei locali, ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone.
15. La superficie dei soppalchi non deve essere superiore a un mezzo di quella del locale soppalcato.
16. La superficie utile degli alloggi deve corrispondere ai requisiti fissati dalle disposizioni del Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1975, n. 190.
17. I gabinetti degli alloggi, fatta eccezione per quelli ad uso esclusivo degli utenti di una sola camera da letto, devono essere disimpegnati dai singoli locali.
18. Il dimensionamento minimo dei singoli vani deve fare riferimento alle disposizioni di legge di cui al citato D.M. 5/7/1975.
Art. 81 Cortili e chiostrine
1. Nelle nuove costruzioni e ampliamenti di fabbricati, i cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre sole pareti, qualora ciascuna delle pareti antistanti sia di lunghezza superiore a ml. 3, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, davanti ad ogni finestra, di locale utile misurata sulla normale di essa, non sia inferiore all'altezza della parete d'ambito con un minimo di ml. 5.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera deve essere al netto delle proiezioni orizzontali dei ballatoi, balconi e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile stesso.
3. La costruzione di chiostrine, intendendosi per tali spazi interni aperti in alto per l'intera superficie, può essere ammessa esclusivamente se necessaria alla diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, corridoi di disimpegno, ambienti di servizio, ripostigli.
4. Le chiostrine non possono avere lati inferiori a MT. 3. Debbono essere di facile e permanente comunicazione con l'esterno nella parte bassa, accessibili per la pulizia e con adeguata ventilazione naturale dall'esterno.
5. Nelle chiostrine è unicamente ammessa la sporgenza di MT. 0.90 del cornicione.
6. Chiostrine e cortili non sistemati a giardino privato, debbono essere pavimentati e provvisti di apposite
fognature per lo scarico delle acque meteoriche.
Art.82 Stabilità e sicurezza dei fabbricati
1. E’ vietato costruire edifici sul ciglio di dirupi, su terreni di non buona consistenza, di eterogenea struttura, detritici o franosi e comunque inclini a scoscendere.
2. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente, o comunque sciolti, si debbono adottare accorgimenti tecnici più opportuni per ottenere un solido appoggio delle fondazioni e comunque nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11.03.88 pubblicato nel supplemento della G.U. n. 127 del 01.06.88 e relative istruzioni applicative.
3. Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nella muratura di pietrame, qualora lo stesso non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da corsi orizzontali di materiale idoneo.
4. I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario di essi mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti.
5. Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti verso i muri perimetrali.
6. In tutti i fabbricati a più piani devono eseguirsi, ad ogni piano, sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato.
7. Le opere murarie qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospese nei periodi di gelo nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi.
8. Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementi zio semplice e armato.
9. Le costruzioni devono rispettare le disposizioni vigenti in materia sismica.
Art. 83 Abbattimento delle barriere architettoniche
1. I progetti riguardanti la costruzione di nuovi edifici pubblici o di interesse pubblico e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria devono essere redatti in conformità alle norme della vigente legislazione relativa al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio comunale, i volumi per la realizzazione di ascensori non sono computati ai fini degli indici volumetrici; valgono la legge 13/89 e successivi aggiornamenti.
TITOLO XVI
Requisiti specifici degli impianti
Art. 84 Rifornimento idrico
1. Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, in modo da garantire il regolare rifornimento di ogni alloggio.
2. Nelle zone prive di acquedotto comunale, l'acqua per uso domestico può essere prelevata dai pozzi privati, ma, in tal caso, deve risultare potabile dall'analisi dei competenti Servizi Sanitari ed il suo uso deve essere consentito dai Servizi stessi.
3. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel regolamento comunale per il servizio dell'acquedotto.
Art. 85 Pozzi vasche e cisterne per acqua potabile
1. I pozzi, le vasche e le cisterne e gli altri recipienti destinati ad accogliere acqua potabile devono essere costruiti a monte di fogne, xxxxx xxxx, concimaie, bottini, fossi di scolo ecc. e mai, comunque, a distanza minore di ml. 50 da questi.
2. I pozzi debbono essere costruiti con una buona muratura, rivestiti interamente con uno strato di cemento dello spessore di almeno cm. 2 o un altro materiale impermeabile in modo da impedire comunque le infiltrazioni di acqua inquinata, superficiale o profonda, dal suolo circostante.
3. Essi debbono essere sempre chiusi alla bocca mediante apposita torretta in muratura munita di apposito sportello.
4. L'attingimento può farsi solamente a mezzo di pompe.
5. Il terreno circostante, almeno per un raggio di ml. 2 dal perimetro della torretta, deve essere impermeabilizzato per il sollecito allontanamento delle acque meteoriche e di stramazzo.
6. I pozzi, volti alla captazione di acque di falde profonde o per uso non domestico, devono essere autorizzati. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Per i pozzi tubolari saranno di volta in volta date disposizioni dagli Uffici Tecnici comunali e dai servizi dell'Unità Sanitaria Locale.
8. Riguardo alla perforazione di nuovi pozzi che ricadono all'interno delle zone di rispetto di cui all'articolo 6 del
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, valgono i divieti in esso previsti.
Art. 86 Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti civili
1. Per insediamento civile s'intende uno o più edifici o installazioni adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività (alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, Sanitaria, a prestazione di servizi, nonché ad attività produttive ed attività relative ad imprese agricole), secondo quanto specificato dall'articolo 2135 del codice civile e dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690.
2. Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purché si osservino i regolamenti dell'Autorità locale che gestisce la pubblica fognatura.
3. Le acque meteoriche (acque bianche) devono essere convogliate alle pubbliche fognature con allacciamento separato e distinto da quello convogliante le acque nere.
4. Tutti gli scarichi delle acque nere devono essere convogliati all'innesto della fognatura per le acque nere.
5. Per impianto di fognatura s'intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte ad accogliere ed allontanare i rispettivi reflui.
6. Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alle penetrazioni di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno, nonché essere di materiale resistente alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque correnti in esse.
7. Nel caso che la fognatura sia dotata d'impianto centralizzato per il trattamento di depurazione, l'Autorità che gestisce il servizio pubblico può vietare l'immissione di quegli scarichi che siano giudicati incompatibili con la potenzialità dell'impianto e con il tipo di trattamento previsto.
8. L'allacciamento deve essere autorizzato dal Sindaco.
9. Salvo le disposizioni più restrittive o, comunque diverse, dettate in attuazione dell'articolo 14 della legge 10 aprile 1976, n. 319, in mancanza di fognature, gli scarichi delle acque nere provenienti da insediamenti civili saranno preventivamente autorizzati dal Sindaco nel rispetto delle seguenti condizioni: per insediamenti di entità superiore a 50 vani o a 5.000 mc. gli scarichi devono essere incanalati in manufatti per la depurazione, di dimensioni e caratteristiche adeguate all'edificio e agli elementi specificati nella richiesta di autorizzazione. L'effluente trattato deve essere recapitato secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
10. Le Autorità competenti al controllo possono dettare le norme per garantire i limiti di accettabilità dell'effluente di cui sopra.
11. In mancanza di fognature, gli scarichi derivanti da insediamenti abitativi di consistenza non superiore a due unità familiari (8 persone), possono essere smaltiti sul suolo previo trattamento in fossa settica e nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 recante "Norme tecniche generali di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319".
12. Per scarichi di insediamenti di entità superiore è obbligatorio un impianto di ossidazione totale. L'effluente depurato può essere smaltito sul suolo nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali e di quelle eventualmente impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319.
13. L'ubicazione delle fosse deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione e non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acque potabili.
14. Pozzi e tubazioni disperdenti devono farsi a norma di legge.
15. Posso essere usati i xxxxx xxxx solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica, interna, con dotazione non superiore a 30 - 40 litri giornalieri pro-capite, e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi e bagni, di cucine e lavanderie.
16. I xxxxx xxxx dovranno essere costruiti con caratteristiche tali da assicurare una perfetta tenuta delle pareti e del fondo, onde proteggere il terreno circostante da infiltrazioni, nonché rendere agevole l'immissione degli scarichi e lo svuotamento periodico; devono inoltre essere interrati all'esterno dei fabbricati, a distanza di almeno 1 metro dai muri di fondazione e di almeno 50 metri da condotte, pozzi o serbatoi per acqua potabile.
17. Le dimensioni del pozzo nero dovranno essere tali da assicurare una capacità di 300-400 litri per utente, per un numero di utenti non superiore a 18-20 persone.
18. In tutti i manufatti destinati alla depurazione i liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni, con esclusione di immissioni di acque meteoriche.
19. Vasche settiche di tipo tradizionale non sono accettabili per nuove installazioni; possono consentirsi solo se già ubicate in manufatti esistenti: l'Amministrazione Comunale stabilirà un programma di ammodernamento o
sostituzione degli eventuali impianti che non fossero rispondenti alle caratteristiche descritte all'allegato 5 delle "disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici - Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento".
20. Nelle zone senza fognatura, le acque meteoriche devono essere convogliante, allontanate dall'edificio e incanalate in colatoi o corsi d'acqua, così da evitare l'impaludamento o danni, anche alle proprietà circostanti.
21. Fosse settiche e xxxxx xxxx devono essere periodicamente svuotati con le modalità descritte nei regolamenti e leggi vigenti.
22. Riguardo alle modalità di recapito delle acque di scarico nere e di quelle meteoriche in ricettori diversi dalla fognatura pubblica sono fatti salvi nelle zone di rispetto di cui all'articolo 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 i divieti in esso contenuti.
Art. 87 Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti produttivi
1. Per insediamenti produttivi s'intendono uno o più edifici o installazioni nei quali si svolgono prevalentemente, con caratteri di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni secondo quanto stabilito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690.
2. Fanno eccezione gli impianti e manufatti ove si svolgono attività di lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti derivanti esclusivamente dalla conduzione delle aziende stesse nel normale esercizio dell'agricoltura.
3. Gli scarichi degli insediamenti produttivi sono soggetti alle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e negli articoli 15 e 16 della legge 650/1979.
4. Le opere da realizzare per l'attuazione dei programmi di disinquinamento sono considerate opere di manutenzione straordinaria e, pertanto, assoggettate ad autorizzazione.
5. L'autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
Art. 88 Impianto di smaltimento delle acque piovane
1. I canali di gronda, le condutture verticali di scarico (o "calate") e le condutture interrate per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane devono essere di materiale resistente ed impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e condurre le acque piovane fino alla pubblica fognatura bianca o, in mancanza di questa, fino alla destinazione approvata dall'Ufficio Tecnico comunale.
2. Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto verso le aree di uso pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti.
3. Le condutture verticali di scarico devono applicarsi di preferenza esternamente all'edificio fino a 4,00 MT. dal suolo, nel quale tratto devono essere poste in opera entro cassette d'isolamento nella muratura, nel caso di facciate fronteggianti spazi pubblici.
4. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati all'estremità inferiore di ogni "calata"; pozzetti d'ispezione devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture. Un pozzo finale d'ispezione, posto ai limiti interni della proprietà deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
5. E’ vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque piovane acque di rifiuto di qualsiasi altra provenienza; la confluenza delle acque piovane, con le altre di rifiuto, sarà consentita solo al livello del citato pozzetto finale d'ispezione purché la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque bianche ed acque luride.
6. Lo smalti mento delle acque meteoriche dai piani scantinati in presenza anche di eccezionalità atmosferiche, deve essere a totale carico del proprietario.
Art. 89 Impianti di smaltimento delle acque luride
1. Le condutture verticali di scarico e le condutture interrate delle acque luride devono essere di materiale resistente ed impermeabile con giunture a perfetta tenuta e devono essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e convogliare le acque suddette fino alla pubblica fognatura.
2. Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente si potrà derogare da queste disposizioni solo quando non possono essere tecnicamente risolte; la soluzione ai problemi dell'igienicità del collegamento tra tubi di scarico delle acque provenienti dai cessi con quelli delle altre acque reflue, deve essere allora garantita, ponendo in opera soluzioni alternative dotate di adeguati impianti di sifone, pozzetti anti-odore, ecc.
3. Le "calate" delle acque di rifiuto devono di norma, venire poste in opera entro cassette di isolamento nella muratura, essere prolungate in alto sopra la copertura dell'edificio ed avere l'estremità superiore provvista di mitra o cappello di ventilazione e di reticella contro gli insetti.
4. La condutture interrate delle acque luride devono essere provviste di pozzetti d'ispezione, nei punti in cui si
verifica un cambiamento di direzione o di livello o la confluenza di più condutture.
5. Nelle località servite da pubblica fognatura priva d'impianto depurativo terminale, le "calate" delle acque devono collegarsi in basso, direttamente o mediante un breve tubo di raccordo, alla prima camera d'una fossa settica pluricamerale; le "calate" delle acque reflue devono immettersi in idonei pozzetti d'ispezione a sifone, i quali devono, a loro volta, collegarsi mediante condutture interrate alla seconda camera della fossa settica, che serve alla chiarificazione delle acque nere; le condutture interrate, che convogliano gli affluenti delle fosse settiche, devono collegarsi entro i limiti interni della proprietà privata; la confluenza delle acque luride con quelle piovane sarà consentita, di norma, solo a livello del citato pozzetto finale, purché la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione, separata per acque piovane ed acque luride.
6. Nelle località sprovviste di pubblica fognatura tutte le "calate" delle acque luride devono terminare in basso in sifoni a chiusura idraulica, muniti di bocchetto d'ispezione o in pozzetti interruttori a chiusura idraulica ispezionabili; tali sifoni o pozzetti devono collegarsi mediante condutture interrate ad un impianto di depurazione; la confluenza delle acque piovane e delle acque luride sarà consentita solo a valle dell'impianto di depurazione; la destinazione finale delle acque luride depurate, come di quelle piovane, dovrà essere approvata dal competente Servizio dell'Unità Sanitaria Locale e dall'Ufficio Tecnico comunale.
7. Nelle località servite da pubblica fognatura fornita d'impianto depurativo terminale, le "calate" delle acque luride verranno collegate alla pubblica fognatura secondo le istruzioni, di volta in volta, impartite dal servizio competente dell'Unità Sanitaria Locale e dall'Ufficio Tecnico comunale .
8. Sono fatte salve le diverse prescrizioni e regolamentazioni circa le modalità di recapito e smaltimento delle acque reflue e meteoriche derivanti dagli insediamenti produttivi nella pubblica fognatura previste dai regolamenti comunali di fognatura e depurazione di cui agli articoli 12 e 13 della legge 10 maggio 1976, n.319 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 90 Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli impianti di depurazione delle acque luride
1. Le fosse settiche e gli impianti di depurazione devono essere dimensionati in proporzione al numero degli abitanti equivalenti serviti.
2. Corrisponde ad un abitante equivalente: a) un abitante in edifici di civile abitazione; b) un posto letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili; c) tre posti mensa in ristoranti e trattorie; d) un posto letto in attrezzature ospedaliere; e) cinque dipendenti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione; f) cinque posti alunno in edifici scolastici.
3. Ogni fossa settica deve possedere i seguenti requisiti: a) essere a tre o più camere, per la chiarificazione di acque nere e di altre acque reflue; b) avere una capacità utile complessiva minima di mc. 0,50 per abitante equivalente; c) presentare una altezza del liquido mai inferiore a MT. 1,50; d) avere i dispositivi per l'afflusso e l'efflusso dei liquami, così come quelli per la comunicazione da una camera all'altra, realizzati a "T", ad "H" o ad "U" rovesciato in gres o altro materiale molto resistente di diametro non inferiore a cm.10, opportunamente prolungati così da pescare per almeno cm.40 al di sotto del livello del liquido; e) avere le pareti ed il fondo dello spessore di almeno cm. 20 costruiti in mattoni pieni e malta cementizia, oppure in calcestruzzo armato, ed intonacati a cemento ed avere la copertura costituita da solette in cemento armato e doppi chiusini in cemento armato; sono utilizzabili manufatti prefabbricati in cemento armato compresso, previa installazione di pietra e rinfianchi in calcestruzzo dello spessore minimo di cm.15.
4. Le fosse settiche, prima di venire utilizzate, devono essere completamente riempite d'acqua; nel corso del sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione d'abitabilità o agibilità verrà verificato il rispetto della presente prescrizione.
Art. 91 Concimaie
1. Non sono ammesse concimaie all'interno dei centri abitati del Comune.
2. Le concimaie devono essere costruire in conformità alle prescrizioni dei X.X. 0 dicembre 1930, n. 1862, modificato dalla legge 25 giugno 1931, n. 925 e dagli articoli 233 e seguenti del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265 e da quanto di volta in volta è disposto dall'Autorità competente.
3. Le concimaie devono distare, dai pozzi, acquedotti o serbatoi come da qualunque abitazione almeno ml. 30. Sono fatti salvi i divieti di cui all'articolo 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236.
4. Le concimaie e gli annessi pozzetti per i liquami debbono essere costruiti con il fondo e le pareti resistenti ed impermeabili ed inoltre debbono essere dotate di cunette di scolo fino ai pozzetti di raccolta.
Art. 92 Impianti igienici
1. Ogni nuovo alloggio destinato ad uso di abitazione deve essere fornito di servizi igienici (wc, lavabo, vasca o
doccia).
2. Tutti i locali destinati ad attività di vario genere con permanenza di persone (negozi, uffici, studi professionali, bar, altri esercizi pubblici) devono essere provvisti di almeno un gabinetto ed un lavabo a suo servizio esclusivo.
3. Ogni immobile destinato ad attività produttiva deve avere un sufficiente numero di servizi igienici (wc., lavabi, docce) a seconda del numero di dipendenti e dell'attività svolta ed almeno uno per sesso.
Art. 93 Impianti di aerazione
1. Nei casi d'adozione d'impianti di aerazione artificiale, oppure di aria condizionata, il Sindaco può, caso per caso, stabilire prescrizioni particolari: tutto questo tenendo conto sia delle varie categorie dei locali e sia del fatto che s'intervenga su un edificio esistente.
2. In ogni caso, alla domanda di concessione edilizia o di autorizzazione dev'essere allegato uno schema dell'impianto e, ove del caso, il progetto esecutivo del medesimo.
3. Il rilascio dell'autorizzazione d'abitabilità o agibilità é subordinato alla verifica dell'impianto da parte dei competenti organi tecnici comunali.
Art. 93 bis Pannelli fotovoltaici (vedi Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 07/07/2007)
Ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l’installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa.
Gli elaborati grafici di progetto individuano le superfici interessate dalle installazioni degli impianti ed evidenziano le soluzioni tecnologiche ed architettoniche adottate che debbono essere volte ad armonizzare l’inserimento dei pannelli fotovoltaici con l’organismo edilizio.
Art. 94 Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli incendi.
1. Ai fini della prevenzione degli incendi, nei fabbricati di civile abitazione devono essere rispettate le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell’Interno n. 246 del 16.05.1987 “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per i fabbricati non rientranti nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell’Interno n. 246 del 16.05.1987 lo stesso costituirà specifico riferimento per la sua applicazione.
3. Sono fatti salvi tutti gli adempimenti di prevenzione incendi vigenti per le aree a rischio specifico (centrali termiche oltre 35Kv, autorimesse ecc...).
Art. 95 Norme antincendio per edifici speciali
1. I locali destinati a contenere più di 40 persone debbono avere almeno due uscite, distanziate e munite di porte aprentesi verso l'esterno. Per i laboratori può essere imposta tale cautela anche se abbiano capacità inferiore.
2. Quando una parte di un fabbricato sia adibita ad abitazione ed un'altra a magazzino od attività produttiva, le due parti debbono essere separate da strutture tagliafuoco e le aperture di comunicazione debbono essere munite di intelaiature e di serramenti resistenti al fuoco.
3. Le autorimesse debbono rispondere alla normativa statale in materia, come pure i locali destinati alla lavorazione, deposito e vendita di oli minerali infiammabili.
4. Le sale di proiezione cinematografiche, i teatri, sale da ballo e tutti gli altri locali ed edifici di uso pubblico debbono possedere i requisiti prescritti dalle leggi vigenti.
Art. 96 Impianti di gas per uso domestico
1. L’impianto di bombole di g.p.l. deve sempre effettuarsi all’esterno del locale nel quale trovasi l’apparecchio di utilizzazione, previo nulla-osta dei Vigili del Fuoco.
2. La tubazione fissa metallica per gas, nell’attraversamento delle murature deve essere protetta con guaina metallica aperta verso l’esterno e chiusa ermeticamente verso l’interno.
3. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l’apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale rispondente alle vigenti norme di sicurezza UNI-CIG.
4. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all’apparecchio utilizzatore, debbono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.
5. Per evitare la fuoriuscita del g.p.l. in caso di spegnimento della fiamma gli apparecchi utilizzatori devono essere dotati di dispositivo di intercettazione automatica di gas.
6. Qualora l’apparecchio utilizzatore fosse utilizzato in ambienti al chiuso, il locale dovrà presentare nelle pareti un sufficiente numero di aperture a filo di pavimento.
7. Dovrà essere vietata l’installazione e l’utilizzo del g.p.l. nei locali interrati o seminterrati.
Art. 97 Impianti di spegnimento
Nei grandi fabbricati con altezza in gronda superiore a ml. 24, negli alberghi, nei collegi e scuole, negli edifici pubblici o aperti al pubblico e in genere negli edifici in cui si svolgono attività collettive, negli stabilimenti industriali, nelle officine, nei depositi di infiammabili e di combustibili, e in genere negli edifici in cui si svolgono le attività di cui al D.M. 16.2.1982 debbono esistere impianti o apparecchi interni di spegnimento progettati a seconda dell'importanza dell'edificio.
Art. 98 Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie
1. Oltre alle norme dettate dalla legge 31 luglio 1966. n. 1615 e dal relativo regolamento d'esecuzione, e dalla Circolare del M.I. del 25/11/1969 n. 68 è condizione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità che ogni focolare, stufa, forno e simili, qualunque sia il tipo, a meno che non sia a funzionamento elettrico, o del tipo con camera di combustione stagna a tiraggio forzato dei fumi solo per edifici esistenti, abbia l'eliminazione dei prodotti della combustione, una canna propria ed indipendente, prolungata almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza, costruita in materiali impermeabili capaci di evitare macchie, distacchi o screpolature di intonaco all'esterno dei muri.
2. Gli scaldabagni e fornelli isolati devono essere muniti di canne indipendenti soggette alle stesse norme di cui sopra.
3. E’ vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze.
4. Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruite in maniera decorosa con pietra o con altro materiale adatto.
5. Se il fumaiolo dista meno di MT. 10 dalle finestre di prospetto delle case antistanti, deve essere prolungato fino oltre le coperture di queste.
6. Le caldaie ed i scaldabagni alimentati a gas metano o a gas di petrolio liquefatti con potenzialità non superiore a 30.000 Kcal/h, possono essere installati all'interno degli edifici purché vengano rispettate le prescrizioni dettate dalle norme U.N.I. C.I.G. 7928/72; 7929/72; 7930/72 e 7931/72 (approvate dal D.M. 23/11/72) e dai successivi aggiornamenti.
7. Per gli impianti elettrici di cucina o di riscaldamento è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo all'aspirazione dei vapori.
8. I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per il pane, pasticceria e simili, sono soggetti alle norme dettate dalla legislazione vigente.
9. Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell'Autorità comunale, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.
TITOLO XVII
Uso di suolo, spazi e servizi pubblici
Art. 99 Occupazione temporanea e permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico
1. Coloro che per qualsiasi motivo, intendano occupare temporaneamente il suolo, il sottosuolo e lo spazio pubblico devono rivolgere al Sindaco apposita domanda corredata di tutti i disegni e documenti necessari per chiarire le ragioni della richiesta, nonché per indicare la superficie che si intende occupare, il tempo della occupazione e le opere che si vogliono eseguire. Il Sindaco, nel rilasciare la concessione del suolo, fissa le norme e le prescrizioni da seguire nonché il periodo massimo di durata della stessa.
2. Al termine della concessione, il concessionario deve ripristinare l'area oggetto della medesima.
3. L'occupazione permanente del suolo, del sottosuolo e dello spazio pubblico è concessa dal Sindaco purché sia compatibile con le condizioni delle proprietà confinanti e con le esigenze della viabilità.
4. L'autorizzazione è rinnovabile di 12 mesi in 12 mesi ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino, ove necessario, del terrazzamento o della pavimentazione o della vegetazione, da effettuare entro il termine fissato dall'autorizzazione stessa.
5. Trascorsi sessanta giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, il deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte, a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno.
6. Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi e di altri manufatti alterati dal titolare della concessione o per causa di questi, viene eseguito dal Comune sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico a spese del titolare stesso,
qualora questi non provveda alla esecuzione delle opere entro il termine stabilito all'uopo dall'Amministrazione Comunale.
7. Può essere consentita anche la creazione di intercapedini e di aperture al livello del suolo per aerare ed illuminare gli scantinati mediante griglie e luminali la cui manutenzione è a carico dei proprietari.
8. Nell'atto di autorizzazione, il Sindaco stabilisce le prescrizioni da seguire durante l'esecuzione dell'opera, sia in prosieguo di tempo.
9. E’ vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture del sottosuolo, costruire e restaurare fogne e qualsiasi altro lavoro nel suolo pubblico senza l'autorizzazione del Sindaco, in cui siano specificatamente indicate le norme da osservare nella esecuzione dei lavori. Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato alla presentazione della domanda indicante i lavori che si intendono eseguire, al pagamento della relativa tassa, al deposito di garanzie da effettuarsi presso la Tesoreria del Comune, sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati.
10 Il Sindaco può, sentita la Commissione Edilizia, autorizzare l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale, con impianti di servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc. oltre che con chioschi, il cui progetto deve essere approvato a norma del presente regolamento. Il concessionario in tale caso, oltre al pagamento del contributo prescritto per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e purché non sia in alcun modo intralciato e reso pericoloso il pubblico transito.
Art. 100 Rinvenimenti e scoperte
1. Oltre alle prescrizioni degli articoli 43 e seguenti della legge 1 giugno 1939, n. 1089, circa l'obbligo da parte di chiunque compia scoperte di presumibili interesse paleontologico, storico, artistico, archeologico, di denunciare immediatamente, alla Soprintendenza o alla più vicina stazione dei Carabinieri, il ritrovamento, e di sospendere i lavori in attesa del sopralluogo della Soprintendenza predetta, il concessionario, il Direttore dei Lavori e l'appaltatore sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti aventi lo stesso presumibile interesse, che dovessero verificarsi nel corso di lavori di qualsiasi genere. Analoghe segnalazioni vanno fatte nel caso di rinvenimento di ossa umane .
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare e a fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenga opportuno adottare in conseguenza di tali scoperte e rinvenimenti, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti Autorità.
Art. 101 Tende aggettanti sullo spazio pubblico
1. Quando non nuociamo al libero transito il Sindaco può autorizzare dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune, caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.
2. Tali tende sono di norma vietate nelle strade prive di marciapiede tranne che non siano di esclusivo uso pedonale o lo consenta la particolare conformazione della viabilità, purché siano individuati percorsi pedonali con larghezza non inferiore a MT. 1.20.
3. Nelle strade fornite di marciapiede l'aggetto di tali tende deve, di regola, essere contenuta nella larghezza del marciapiede e comunque non oltre MT. l.50.
4. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a ml. 2,20 dal suolo.
5. Per immobili di interesse archeologico o storico artistico vincolati ai sensi alla L. 1089/39 il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta della competente Soprintendenza.
6. L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite.
Art. 102 Depositi di materiali
I depositi di materiali, alla rinfusa e accatastati, visibili dalle strade o spazi pubblici sono vietati nelle zone residenziali. Sono ammessi invece nelle zone produttive, ma sempre che, a giudizio del Sindaco e sentiti gli organi competenti, non costituiscono bruttura e pericolo per l'igiene pubblica e privata, fatto salvo il rispetto del distacco stradale previsto delle norme del P.R.G.
Art. 103 Sanzioni e contravvenzioni
Salvo quanto stabilito dalle Leggi Sanitarie e dalle Leggi Urbanistiche, le sanzioni e le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento Edilizio comunale vengono effettuate nei termini degli artt. 107 e seguenti del
T.U. delle Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383.
TITOLO XVIII
Disposizioni finali
Art. 104 Rilevamento del patrimonio edilizio
1. I fabbricati siti nel territorio del Comune sono oggetto di rilevamento comunale volto a valutazioni di carattere edilizio ed urbanistico. Tale rilevamento riguarda sia gli edifici che le singole unità immobiliari.
Art. 105 Entrata in vigore del Regolamento Edilizio
1. Il presente Regolamento Edilizio Comunale, adeguato al Regolamento Edilizio Tipo approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 23 del 14 settembre 1989, entrerà in vigore dopo l'approvazione di cui all'articolo 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione all'albo comunale stabilito dall'articolo 62 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche.
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio è abrogato il precedente regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare il Regolamento Edilizio con lo stesso procedimento seguito per l'approvazione.
4. Le modifiche che costituiscono mero adeguamento alle disposizioni di legge sono adottate in via definitiva dal Comune e sottoposte al solo controllo di legittimità. E’ fatto salvo il potere di coordinamento della Regione da esplicarsi attraverso direttive ai Comuni.
Art. 106 Opere autorizzate alla data di entrata in vigore del Regolamento Edilizio Comunale
1. Le concessioni e le autorizzazioni già rilasciate all'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio Comunale, non conformi allo stesso, restano valide purché i lavori vengano iniziati nel termine previsto nelle concessioni ed autorizzazioni medesime e vengano terminati entro tre anni dalla data di inizio, senza possibilità di proroghe o rinnovi.
2. Decorso tale termine le opere predette, come le varianti essenziali in corso di opera, sono soggette alle norme del Regolamento Edilizio Comunale.
Art. 107 Lottizzazioni convenzionate vigenti
Sono fatte salve le norme di attuazione di lottizzazione convenzionate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio Comunale.
Art. 108 Domande di concessione e di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore del Regolamento Edilizio comunale.
Le domande di concessione e di autorizzazione presentate prima dell'operatività del Regolamento Edilizio Comunale per le quali, alla predetta data, non sia stata rilasciata la concessione o l'autorizzazione, sono esaminate in base al presente Regolamento e, pertanto, gli interessati devono modificare i relativi progetti ove siano in contrasto con le nuove disposizioni.
Art. 109 Prevalenza dei contenuti del R.E.C.
I contenuti degli articoli del presente Regolamento Edilizio, adeguato al R.E.T. prevalgono sulle N.T.A. del vigente P.R.G.
Documentazione da allegare alla domanda di concessione edilizia
Allegato A - stato di fatto
a) stralcio del foglio catastale, con l'esatta indicazione del lotto, aggiornata mediante colorazione trasparente firmata dal progettista, con campitura delle aree sulle quali è computata la superficie fondiaria e, conseguentemente, il volume edificabile;
b) stralcio degli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti, con l'esatta ubicazione dell'area o dell'immobile interessato; nelle aree al di fuori delle zone urbanizzate, corografia scala 1:10.000;
c) una o più planimetrie d'insieme, comprendenti il piano quotato dell'area di intervento, nonché, le eventuali costruzioni confinanti con i relativi distacchi e le loro altezze, le eventuali alberature esistenti con l'indicazione delle varie essenze, l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e degli allacci ai pubblici servizi;
d) Fotografie, in copia semplice, di formato non inferiore a cm. 10X15, dello stato di fatto. In caso di costruzione su pendio, le foto devono includere anche il profilo della sommità. Nel piano di cui alla precedente lettera c)
devono essere chiaramente riportati i punti di vista numerati dai quali sono state riprese le fotografie;
e) nei progetti di demolizione, rilievo quotato in scala non inferiore 1:200 (piante e sezioni) degli edifici da demolire con la specificazione delle attuali destinazioni d'uso relative a tutti i piani e le sezioni più indicative, nonché la documentazione fotografica.
Allegato B - progetto
a) La relazione generale illustrante schematicamente le caratteristiche tipologiche dell'opera progettata (destinazione d'uso, tipo edilizio, piani, ecc.), quelle costruttive (materiali e tecniche impiegati nelle principali strutture quali fondazioni, elementi portanti verticali ed orizzontali, coperture, ecc.), quelle delle finiture (impianto idrico, elettrico, di gas metano o di qualsiasi fonte energetica alternativa, impianto telefonico, di smaltimento dei rifiuti, di smaltimento degli scarichi idrici, di condizionamento, di ascensione, ecc.).
La relazione deve indicare il modo in cui il progetto ha risolto il problema della eliminazione delle cosiddette "barriere architettoniche", in particolare percorsi pedonali, parcheggi e posti macchina, accessi, scale, rampe, ascensori, porte, corridoi e passaggi, locali igienici, impianti.
La relazione deve specificare il tipo di finanziamento con il quale si intende realizzare l'opera (edilizia privata, convenzionata, agevolata, sovvenzionata, pubblica, ecc.), evidenziando anche il rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l'accesso a determinati finanziamenti dalle leggi vigenti.
Per i fabbricati a destinazione produttiva definita, la relazione deve contenere la descrizione delle lavorazioni effettuate e la specificazione dei materiali depositati, trattati, prodotti, eliminati, utilizzati per la produzione dell'energia: ciò in rapporto alla sicurezza interna ed esterna della fabbrica. Sempre per le attività produttive definite, va specificata l'intensità dei rumori prodotti durante le lavorazioni, le quantità di acqua utilizzate e le relative fonti di approvvigionamento. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, la relazione deve anche illustrare le metodologie di intervento, i risultati degli eventuali assaggi compiuti sulle strutture, le possibilità di recupero o di reimpiego dei materiali, le tecniche da impiegarsi per il restauro o il consolidamento o il risanamento e la sostituzione delle strutture esistenti.
b) Il progetto deve indicare: a) superficie catastale di intervento; b) superficie fondiaria del lotto di intervento (Sf);
c) superficie coperta (Sc); d) superficie utile (SU); superficie utile lorda (Sul); volume (V); e) superficie utile abitabile (Sua); f) superficie non residenziale (Snr); g) superficie complessiva (Sc); h) superficie accessori (Sa);
i) superficie per attività turistiche, direzionali e commerciali (Sat); l) distanze dai confini di proprietà, dalle strade, dai confini di zona, dagli edifici esistenti e di progetto; m) altezza delle fronti (H) e altezza massima dell'edificio;
n) indice di fabbricabilità fondiaria (If) e di utilizzazione fondiaria (Uf); o) superficie delle aree destinate a parcheggi di pertinenza degli edifici; p) superficie delle aree destinate a verde, suddivise in: verde privato, verde condominiale; q) superficie delle aree destinate alla viabilità; r) superficie delle abitazioni (misurata ai sensi dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n.457), solo nel caso di edilizia agevolata; s) altezza virtuale (K) ed altezza netta dei locali abitabili e dei relativi accessori (misurate ai sensi dell'articolo 43 della citata legge n.457/1978), solo nel caso di edilizia agevolata;
c) La relazione geologica redatta ai sensi di legge, limitatamente a nuovi edifici con esclusione di quelli ricadenti in aree già definite con gli interventi urbanistici preventivi deve essere firmata da un tecnico laureato, abilitato nelle apposite discipline e regolarmente iscritto all'Albo professionale. Sugli elaborati che costituiscono la relazione geologica deve comparire la firma, il timbro professionale e il codice fiscale del tecnico. La relazione deve contenere dati sulla natura, la stato fisico e stabilità dei terreni superficiali e profondi; essa deve inoltre calcolare i carichi ammissibili, analizzare l'idrografia superficiale e profonda, valutare il rischio sismico. La relazione deve illustrare le modalità di esecuzione delle prove di campagna e di laboratorio, nonché i metodi di calcolo adottati. Nei Comuni inclusi in zone sismiche, la relazione geologica deve contenere i riferimenti richiesti dalle vigenti leggi sismiche.
d) La relazione tecnica sugli impianti di abbattimento delle immissioni atmosferiche, necessaria solo per le concessioni relative a stabilimenti industriali con destinazione nota, oltre agli impianti che si intendono installare, deve descrivere il funzionamento degli stessi in tutte le condizioni di esercizio dell'industria, i tempi e le frequenze delle operazioni di manutenzione, le massime quantità e la composizione percentuale delle emissioni, specificando i metodi di indagine e gli studi eseguiti per accertare l'efficienza degli impianti stessi. Vanno inoltre indicativi tempi di fermata degli impianti industriali, nonché i tempi necessari per raggiungere il regime di funzionamento dei medesimi .
La suddetta relazione è obbligatoria anche nel caso di concessioni relative ad ampliamenti o modifiche degli impianti tali da comportare variazioni alla qualità delle emissioni o alla loro quantità.
L'eventuale ulteriore documentazione tecnica richiesta da leggi e regolamenti relativi all'edilizia speciale o all'edilizia pubblica.
e) Planimetria corredata da due o più profili significativi (ante e post operam) dell'andamento altimetrico
dell'edificio rispetto al terreno, alle strade e agli edifici circostanti, di cui uno almeno secondo la massima pendenza, nella qnale risultino precisati la superficie coperta dell'edificio in tutti i corpi di fabbrica che lo compongono (quotate in tutti i suoi elementi: terrazze, pensiline, avancorpi, ecc. ), nonché le quote altimetriche di sistemazione del terreno e rampe, terrazzamenti, scalinate, scarpate, ecc., con particolare riguardo ai punti di emergenza del fabbricato.
Devono essere, altresì, evidenziate le superfici destinate a spazi per parcheggi e le zone di distacco a protezione dei nastri stradali e tra edifici comprendenti strade coperte al traffico veicolare.
Tutte le quote altimetriche relative al piano di campagna originario e alla sistemazione del terreno post/operam, devono essere riferite ad un determinato caposaldo.
f) Piante dei vari piani delle costruzioni in scala 1:100, con l'indicazione delle strutture delle quote planimetriche e altimetriche del piano cantinato e del piano seminterrato, delle quote altimetriche dei punti di emergenza del fabbricato dal terreno, del piano terreno rialzato, del piano tipo, del piano attico (ove consentito), del piano di copertura, dei volumi tecnici con indicazione degli impianti relativi all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento delle acque usate e meteoriche, estesi fino alle reti collettrici. Per edifici di tipo industriale di notevoli dimensioni è consentita la scala 1:200.
In tutte le piante devono essere indicate le linee di sezione di cui alla successiva lettera g), nonché le utilizzazioni previste per i singoli locali.
Qualora si tratti di edificio aderente ad altro fabbricato che deve comunicare con l'opera progettata, le piante devono essere estese anche ai vani contigui della costruzione esistente.
g) Sezioni in numero non inferiore a due -trasversale e longitudinale- per ciascun corpo di fabbrica, in scala 1:100; oppure in scala 1:200 per gli edifici modulari o costruiti da ripetizioni di cellule tipo, con le misure delle altezze nette e lorde dei singoli piani, nonché dell'altezza totale prevista e di quella prescritta.
Nelle sezioni deve essere indicato l'andamento del terreno (ante e post operam) lungo le sezioni stesse, fin oltre i confini dell'area per un'estensione a monte e a valle di MT. 5, nonché alle eventuali strade di delimitazione.
Tutte le quote altimetriche, comprese quelle relative al piano di campagna, ante e post operam, debbono essere riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera e).
h) Prospetti interni ed esterni, in scala 1:100, con le quote riferite ai piani stradali, ai cortili o ai giardini, con indicazione delle coloriture e ogni altra finitura esterna (da controllare mediante campionatura sul posto, prima dell'esecuzione definitiva). Per edifici di tipo industriale di notevoli dimensioni è consentita la scala 1:200.
i) Particolari architettonici delle parti più significative del progetto, in scala adatta, comunque non inferiore a 1:50. Tali particolari dovranno chiaramente indicare, tra l'altro, i tipi degli infissi esterni e delle relative protezioni, dei rivestimenti, dei parapetti e balconi, delle opere di fatto. I particolari precisano, inoltre, le opere di recinzione, sia lungo i confini interni, sia lungo le fronti su strade o spazi pubblici, in armonia con le recinzioni latistanti.
l) Indicazioni relative a tutti quegli impianti che, per dimensioni ed esigenze tecniche (canne fumarie, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, ascensori, rete principale delle fognature), influiscono sulla composizione architettonica dell'edificio. Qualora non sia possibile l’approvvigionamento idrico mediante acquedotto pubblico, devono essere allegati il progetto e la relazione tecnica del sistema adottato per assicurare l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, con il visto del competente Servizio dell'Unità Sanitaria Locale.
Note comuni: ogni disegno deve contenere il relativo orientamento ed essere quotato nelle principali dimensioni: lati interni ed esterni delle piante; spessori dei muri e dei solai; larghezza ed altezza delle aperture; altezza dei singoli piani, da pavimento a pavimento, e altezze totali dell'edificio. Nel caso di divergenze tra quote e dimensioni grafiche, fanno fede le quote numeriche. Nei progetti di ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione degli edifici devono essere indicati, con particolare grafia convenzionale, le demolizioni, gli scavi e le nuove opere.
Allegato C - elaborati richiesti per l’autorizzazione
Per il rilascio dell'autorizzazione, tenuto conto del tipo delle opere da realizzare, sono richiesti i seguenti elaborati:
a) domanda di autorizzazione in bollo sottoscritta dalla ditta richiedente e completa di chiare generalità e recapito;
b) relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire, con particolare riferimento ai materiali di finitura esterni che si intendono usare per i paramenti, gli intonaci, i serramenti esterni, le coloriture, ecc. (tre copie); nonché indicazione della zona urbanistica interessata;
c) planimetria stralcio dello strumento urbanistico generale e dell'eventuale piano attuativo vigente con l'esatta individuazione dell'area oggetto dell'intervento e l'ubicazione degli edifici sull'area stessa (una copia); nell'area al di fuori di quelle urbanizzate, corografia scala 1:10.000;
d) estratto di mappa e certificazione catastale della superficie di proprietà della ditta richiedente;
e) elaborati grafici relativi allo stato dell'immobile oggetto dell'intervento;
f) firme del progettista e del proprietario sugli elaborati di progetto.
I predetti elaborati vanno presentati in carta semplice, fatta eccezione per la domanda di autorizzazione.
Il Comune tenuto conto del tipo e dell'entità delle opere da realizzare, può altresì richiedere i seguenti ulteriori elaborati:
g) progetto completo di piante, prospetti, due sezioni significative, particolari costruttivi, sistemazione ed organizzazione funzionale delle aree libere del lotto (tre copie);
h) precise indicazioni sulle sezioni circa l'altezza dell'edificio in relazione sia all'andamento naturale del terreno che alla sistemazione definitiva dell'area con le quote di spicco del fabbricato da realizzare riferite alla sede stradale più vicina o altro punto fisso preesistente (tre copie);
i) quantificazione della superficie di proprietà e di tutti i volumi sulla stessa ricadenti, sia di progetto che preesistenti; indicazione delle altezze, dei distacchi dai confini e dalle strade (tre copie);
l) documentazione fotografica formato cartolina dell'area e del fabbricato oggetto dell'intervento con visioni panoramiche della zona comprendenti eventuali edifici sulla stessa ubicati, con l'indicazione in planimetria dei punti di vista fotografici;
m) eventuali pareri e autorizzazioni espressi dalle Autorità competenti ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. l497 e dal Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito (con modificazioni) nella legge 3 agosto 1985, n. 431, nonché dalla L.R. 21 agosto 1984 n. 24.
n) relazione geologica redatta secondo le indicazioni e prescrizioni del D.M. 11/03/88, e relative istruzioni applicative di cui alla Circolare LL. PP. 24/09/88 n° 30489, per gli interventi assoggettati alla L. 02/02/74 n.64, nonché per i seguenti interventi: scavi e rinterri, di cui all'art.4 comma 1 lett.c) - muri di sostegno e rilevati in genere, di rilevante entità di cui all'art.4 - comma 7 - lett. n) - laghi artificiali ad uso irriguo, industriale ecc. di cui all'art. 4 - comma 7 - lett. i) - pozzi ed opere annesse all'emungimento delle falde idriche a scopo idropotabile, irriguo, agricolo, industriale, minerario di cui all'art. 4 - comma 7 -lettera a) - opere di consolidamento e sostegno dei terreni.
Gli elaborati previsti nel presente allegato vanno presentati in carta semplice, fatta eccezione per le domande . L'ufficio comunale addetto all'istruttoria dei progetti e delle domande, può richiedere ogni altra documentazione (non prevista negli allegati A-B-C) ritenuta necessaria per la lettura e definizione delle pratiche.