Distanze. Nelle operazioni di risanamento conservativo e nei restauri eseguiti nei centri storici e nelle zone di completamento, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computate senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e priva di valore storico, artistico o ambientale. Per tutti gli interventi edilizi ricadenti in altre zone, sono prescritte le seguenti distanze minime:
a) tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui almeno una finestrata: ml. 10, salvo diversa prescrizione delle norme di attuazione del programma di fabbricazione;
b) dai confini: ml. 5 e salvo diversa prescrizione dello strumento urbanistico di previsione generale. Nelle zone C) tra pareti finestrate di edifici antistanti è prescritta una distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a ml. 10; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12. In dette zone la distanza dai confini deve essere pari alla metà dell'altezza massima consentita e comunque non inferiore a ml. 5. In ogni caso il distacco dei fabbricati dai confini, può essere ridotto se è intercorso un accordo fra i proprietari con una convenzione regolarmente trascritta. Le distanze minime tra i fabbricati fra i quali siano interposte strade, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti, debbono corrispondere, salvo diversa prescrizione del codice della strada, alla larghezza della strada maggiorata di: ml. 5.00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7.00; ml. 7.50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7.00 e ml. 15.00; ml. 10.00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.00. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel precedente comma, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di interventi urbanistici previsti da piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche e piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457. La distanza minima in tutte le zone tra pareti finestrate e muri di sostegno non può essere inferiore ai due terzi dell'altezza del muro di sostegno stesso. Per le strutture sporgenti non chiuse quali balconi, terrazze, scale etc. la sporgenza massima dovrà distare dal confine di proprietà non meno di m 3,50. E' obbligatorio il rispetto delle distanze indic...
Distanze. I luoghi di noleggio o di ormeggio di natanti a qualunque uso siano essi destinati, come pure le altre istallazioni fisse in acqua o galleggianti, devono trovarsi a distanza adeguata, comunque non inferiore a 50 metri dalla rotta dei battelli in servizio regolare di linea.
Distanze. Non è ammessa la collocazione di chioschi ancorati alle pareti di edifici esistenti. L’installazione di chioschi non dovrà pregiudicare la funzionalità della viabilità pedonale, non dovrà ostruire la visibilità per il traffico veicolare e la segnaletica; è consentita sui marciapiedi fino ad occuparne al massimo metà della loro larghezza e sempre che rimanga libera una zona pedonale larga minimo m. 2,00 La forma del tetto è da ispirare a quanto suggerisce l’analisi urbana della città. Le falde avranno un angolo di inclinazione max di 30° ed eventuale manto di copertura in tegole di laterizio. L’aggetto max di m.0,90 e fino a m.1,20 per il fronte principale sarà rifinito da una fascia verticale che ospiterà la conversa di raccolta delle acque meteoriche che saranno convogliate in tubi di discesa da rendere invisibili all’esterno del manufatto.
Distanze. Il posizionamento del manufatto/struttura dovrà essere effettuato in sito, all’interno delle zone sopra individuate, che rispetti la distanza minima di ml. 50,00 da esercizi commerciali in sede fissa, mercati e fiere o singoli posteggi su area pubblica che svolgano attività professionale negli stessi ambiti e campi merceologici. Nel caso di svolgimento dell’attività su aree private aperte al pubblico il sito dovrà rispettare la medesima distanza sopra indicata; In ottemperanza a tale disposto, cosi come previsto dall’apposito regolamento , la domanda dell’Ente dovrà essere corredata da apposita planimetria riportante la commerciali che svolgono l’attività negli stessi campi merceologici.
Distanze. 1. Distanze minime fra i fabbricati (Df)
2. Distanze minime tra i fabbricati fra i quali siano interposte strade (Ds)
3. Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà
Distanze. L'installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari è autorizzata nel rispetto delle distanze previste
Distanze. 1. Le di stanze di realizzazione degli edifici/manufatti, in applicazione del presente regolamento, sono da misurarsi in modo “radiale” rispetto ai vertici degli edifici esistenti.
Distanze. In attuazione dell’articolo 110.30.20 della Xxxxx Xxxxxxxxxx di RUE/PSC, il presente Accordo stabilisce i seguenti limiti di distanza: Gli interventi di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione e di ristrutturazione edilizia, devono osservare rispetto ai confini di proprietà un indice minimo di visuale libera così determinato: - non inferiore a 0,40 mantenendo comunque una distanza non inferiore a ml 5,00 per i fabbricati.
Distanze. Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione del senso di marcia. Le distanze relative a monumenti e opere d’arte in genere sono richieste unicamente se l’impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell’elemento da rispettare. Tali distanze saranno chieste ed inserite come prescrizioni autorizzative da parte dell’ufficio competente che analizzerà il singolo caso, previo nulla osta, ove necessario, da parte degli Enti deputati alla tutela del vincolo. Ai sensi dell'art.51 comma 8 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, per gli impianti di servizio installati all'interno del centro abitato, non si applicano le distanze previste dalla Tab. 1 (Abaco per l'applicazione delle distanze all'interno del Centro Abitato) sempreché lo spazio pubblicitario ospitato rientri nelle dimensioni di 1 m2 per transenne, cestini, ecc., ed in un massimo di 12 m2 suddiviso su due lati, nel caso di pensiline attesa bus. Se la superficie pubblicitaria eccede tali limiti dimensionali, il mezzo dovrà rispettare tutte le distanze previste per l’impianto pubblicitario a cui può essere assimilato.
Distanze. Le distanze tra le stazioni ferroviarie dell’itinerario del viaggio si desumono dal Prontuario delle distanze chilometriche–Viaggiatori, tenendo conto anche delle eventuali deviazioni (All. n. 5). Le distanze tra le località previste dal servizio automobilistico si desumono dal Matriciario delle distanze chilometriche–Viaggiatori sulla base della lunghezza della relazione di viaggio corrispondente al minor percorso stradale tra i centri serviti indipendentemente dall’effettivo percorso dei servizi medemisi. Agli effetti della tassazione dei trasporti, le distanze sono arrotondate secondo gli scaglioni chilometrici riportati nelle singole tariffe.