Esecuzione d’ufficio Clausole campione

Esecuzione d’ufficio. Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o interrompesse la prestazione, ed in generale, in tutti i casi previsti dall’art.108 D.lgs. n.50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n.145/2000 ss. mm., l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.
Esecuzione d’ufficio. 9.1. Verificandosi deficienze od abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest’ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio.
Esecuzione d’ufficio. In caso d’interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune ha facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando siano cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente sia indirettamente, a rischio e spese del concessionario, avvalendosi, eventualmente, anche dell’organizzazione dell’impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall’avvenuta interruzione.
Esecuzione d’ufficio. In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell’appalto, a rischio e spese dell’impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell’organizzazione dell’impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione. L’esecuzione d’ufficio non manleva l’impresa dalla responsabilità per l’avvenuta interruzione del contratto.
Esecuzione d’ufficio. Nel caso si verifichino deficienze ed abusi nell’espletamento del servizio,l’Associazione potrà fare eseguire d’ufficio le attività e quant’altro necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, ove l’Affidatario, espressamente diffidato, non vi ottemperi nel termine stabilito. L’ammontare delle spese per l’esecuzione d’ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all’Affidatario ed all’occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.
Esecuzione d’ufficio. Verificandosi gravi deficienze, abusi e carenze nell’adempimento degli obblighi contrattuali e ogni altro caso in cui l’appaltatore disattenda la specifica richiesta inviata dall’ASM TERNI SPA a mezzo FAX o e-mail (Art.3), la stessa potrà ordinare e far eseguire l’intervento a proprie strutture ovvero a terzi, i lavori e/o servizi necessari per ripristinare il regolare svolgimento del servizio, addebitando nel contempo , oltre alle sanzioni di cui al precedente art.17, gli oneri effettivamente sostenuti se l’intervento è stato eseguito da Ditta terza, ovvero gli oneri calcolati nei modi e nei termini di cui all’art.6 se l’intervento è stato eseguito da personale dell’ASM Terni S.p.A., nonché l’addebito degli eventuali danni ricevuti per il mancato intervento. Tali addebiti potranno essere riscossi direttamente dall’ASM TERNI SPA mediante emissione di apposita notula a credito, da scontarsi sulla prima fattura a debito, o mediante l’escussione della fideiussione prestata.
Esecuzione d’ufficio. 1. In caso di interruzione di tutto o parte dei servizi oggetto del presente Capitolato qualunque ne sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, sia direttamente che indirettamente, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione del Concessionario ferme restando a carico del Concessionario stesso tutte le responsabilità derivanti dall'interruzione del servizio, compresi gli obblighi assunti nei confronti del personale dipendente. 2. Resta inteso che verificandosi dette ipotesi il Comune assicurerà la continuità del servizio a spese e rischio del Concessionario.
Esecuzione d’ufficio. In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, l’amministrazione comunale ha la facoltà, qualora la ditta appaltatrice, diffidata ad adempiere, non vi ottemperi nel termine impostogli dall’amministrazione stessa, di eseguire d’ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese alla ditta appaltatrice, maggiorate del 20% (venti per cento) per oneri di amministrazione, con possibilità per il comune di compensare, anche parzialmente, il credito relativo, con qualsivoglia ragione di debito verso la ditta appaltatrice
Esecuzione d’ufficio. In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali concernenti l’esecuzione dei servizi l’Amministrazione comunale potrà, trascorso il termine previsto dalla propria diffida, ordinare e far eseguire d’ufficio, a spese dell’Impresa, gli interventi necessari per il regolare andamento del servizio. Resta salvo, per l’Amministrazione Comunale, il diritto alla rifusione dei danni e l’applicazione di tutto quanto previsto dal presente capitolato. Il recupero delle somme di cui al primo capoverso, aumentate della maggiorazione del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall’Amministrazione Comunale con rivalsa sui ratei di canoni dovuti all’impresa, a partire dal primo in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.
Esecuzione d’ufficio. In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese della ditta appaltatrice, avvalendosi, eventualmente, anche dell’organizzazione dell’impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dalla avvenuta interruzione.