Interventi di manutenzione straordinaria. I lavori straordinari da eseguire durante l’orario di lavoro saranno comunicati al partecipante il più rapi- damente possibile.
Interventi di manutenzione straordinaria. L’Assuntore descrive gli Interventi di manutenzione straordinaria del sistema impiantistico relativamente ai servizi per i quali è richiesta l’attivazione. Tali interventi sono proposti dall’Assuntore o richiesti dall’Amministrazione Contraente in seguito alle non conformità normative e anomalie individuate nel corso dei sopralluoghi e di attività di Check Energetico necessari a ricondurre a norma di legge o alla normale funzionalità gli impianti oggetto del Servizio richiesto. L’Assuntore deve descrivere al minimo, in questa sezione del PTE, le seguenti informazioni: - codice identificativo, che richiama l’intervento nella Relazione Tecnica degli Interventi; - denominazione sintetica dell’intervento; - impianti / Servizio di riferimento; - costo dell’intervento da riportare nella Sezione Economica del PTE; - altro richiesto dall’Amministrazione e/o proposto dall’Assuntore. Il costo di realizzazione di tali interventi dovrà essere minore o uguale a quello computato nel medesimo PTE. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono rappresentati dall’Assuntore nella Relazione di cui all’Appendice 10 al Capitolato Tecnico: “Relazione di progetto tecnico-economico degli interventi di risparmio energetico e manutenzione straordinaria”.
Interventi di manutenzione straordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti sia da interventi richiesti dalla Azienda Sanitaria nel corso della durata contrattuale, aventi ad oggetto adeguamenti, modifiche ed integrazioni degli impianti, sia da interventi proposti dall’Assuntore e rilevati in fase di sopralluogo o nell’arco della durata contrattuale e approvati dall’Azienda Sanitaria. Tali interventi potranno avere ad oggetto la riqualificazione energetica degli immobili che possano determinare quindi un risparmio energetico. Tra questi ultimi, gli interventi proponibili saranno preferibili quelli che hanno un tempo di ritorno semplice dell’investimento (o pay back semplice) inferiore agli anni di erogazione del servizio (5 anni). I risparmi energetici complessivi generati dall’intervento, quindi calcolati per il periodo di tempo di effettivo conseguimento degli stessi, saranno messi a confronto con il costo degli interventi stessi. Obiettivo da raggiungere è la diminuzione o la parità di spesa complessiva oltre che l’ottenimento di un impianto rinnovato e più efficiente. Inoltre si garantirà all’Amministrazione, dall’anno successivo all’anno di pay back, di beneficiare completamente dei risparmi energetici ottenuti. Per gli interventi con un tempo di pay back semplice superiore ai 5 anni, l’Amministrazione avrà la facoltà di accettare i medesimi in funzione dell’impatto sui costi energetici sostenuti dall’Amministrazione medesima e del miglioramento complessivo generato dall’intervento sugli impianti oggetto della manutenzione straordinaria (es. sostituzione di una caldaia efficiente in una centrale termica obsoleta). L’azienda Sanitaria si riserva di richiedere all’Assuntore la quantificazione e l’eventuale esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che risultassero necessari per la realizzazione di nuove parti di impianti e/o strutture e la loro modifica e/o integrazione. Come meglio specificato al successivo paragrafo 10.2, per la quantificazione di ogni singolo intervento richiesto saranno utilizzati, in quest’ordine di priorità, il Prezzario dei Lavori pubblici della Regio\ne Campania, il/i listini editi dalla Tipografia del genio Civile (DEI) “Prezzi Informativi dell’edilizia” ed i listini Assistal al netto del ribasso offerto.
Interventi di manutenzione straordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari sono a carico del Comune di Campi Bisenzio e/o dell’Istituto degl’Innocenti secondo quanto previsto nel Contratto di Comodato stipulato tra i due Enti il 23/03/2016. In qualunque momento l’Amministrazione Comunale, con preavviso di giorni 30 (trenta) consecutivi da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R., potrà apportare alla struttura tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie. Qualora per l’esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, i locali dovessero essere resi o rimanere inagibili in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal comodatario al Comune. Nel caso il comodatario fosse autorizzato a compiere, a sue spese, lavori di manutenzione straordinaria, come altre opere dallo stesso richieste, le stesse passeranno, una volta eseguite, di proprietà dell’Istituto degl’Innocenti, proprietario dell’immobile. Qualora opere di manutenzione straordinaria vengano eseguite, previo consenso dell’Amministrazione Comunale e dell’Istituto degl’Innocenti, direttamente dal comodatario, questo potrà ottenere il rimborso delle spese sostenute dietro presentazione di idonea documentazione.
Interventi di manutenzione straordinaria. 1. Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento e sostituzione, di parti anche strutturali degli edifici, nonché alla realizzazione e integrazione dei servizi igienico sanitari e tecnologici.
2. Le parti dell'edificio sottoposte a rinnovamento e sostituzione, ai sensi del comma 1, debbono mantenere, la loro posizione e funzione all'interno del preesistente sistema strutturale e distributivo.
3. Per parti strutturali si intendono quegli elementi dell'edificio aventi funzioni portanti, quali muri maestri, solai di piano e di copertura, volte e scale. I relativi interventi di manutenzione straordinaria debbono essere limitati esclusivamente alle opere necessarie ad assicurare la stabilità di tali elementi, anche attraverso la sostituzione totale degli stessi, mentre non possono comportare alcuna variazione della situazione planimetrica preesistente.
4. I servizi igienico sanitari e tecnologici, oltre che integrati con opere che ne migliorino l'efficienza, possono essere anche realizzati ex novo al fine di migliorare la funzionalità dell'uso originario dell'immobile o la funzionalità stabilita dagli strumenti urbanisti.
5. In ogni caso gli interventi di manutenzione straordinaria, da attuare nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, non debbono alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non devono comportare modificazioni delle destinazioni d'uso.
6. Gli interventi di manutenzione straordinaria, tra l'altro, riguardano: a) il consolidamento delle fondazioni, dei muri portanti, delle strutture del tetto, dei solai, delle volte e delle scale; b) il rifacimento delle strutture del tetto senza modifiche di forme e di quote (d'imposta e di colmo); c) la demolizione e ricostruzione di solai, volte e scale, anche con materiali diversi, ma senza modifiche di quota; d) la demolizione di volte e rifacimento in loro vece di solai senza modifiche della quota di calpestio; e) la demolizione e ricostruzione di parti delle fondazioni o dei muri portanti, con o senza modifiche di materiali; f) l'apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre solo se ciò costituisce ripristino delle preesistenze; g) il rifacimento del manto del tetto con materiale diverso; h) il rifacimento o la realizzazione di pavimenti, intonaci, infissi, rivestimenti e tinteggi esterni con caratteristiche diverse; i) la sostituzione di infissi esterni con caratt...
Interventi di manutenzione straordinaria. Per interventi di Manutenzione straordinaria si intendono tutti quegli interventi che si rendessero necessari per il ripristino delle condizioni originali del mezzo a seguito di incidenti di marcia (sinistri) e/o per danni causati dal personale del Consorzio di Bonifica. Tali casistiche devono essere documentate con apposito verbale da redigere in contraddittorio con rilievo fotografico e quant’altro necessario. La manutenzione straordinaria non è inclusa all’interno del canone di noleggio a lungo termine per ogni mezzo fornito offerto in sede di gara. La Committente, nel caso si rendessero necessari eventuali interventi di manutenzione straordinaria, potrà procedere, in via prioritaria, a commissionare le lavorazioni al Fornitore che, nel caso di economicità, dovrà rendersi immediatamente disponibile alla realizzazione degli stessi. L’assistenza per manutenzione straordinaria del Fornitore, su chiamata del Committente, verrà svolta con il seguente criterio: - Il Fornitore effettuerà, entro 2 (due) ore dalla chiamata nei giorni feriali ed entro 4 (quattro) ore in orario festivo, un sopralluogo ed un’accurata perizia tramite i propri tecnici in contraddittorio con il personale tecnico del Consorzio di Bonifica; - Il Fornitore redigerà ed invierà entro 24 (ventiquattro) ore un preventivo di spesa per le riparazioni dei guasti segnalati, esplicitando e documentando (con foto, rilievi, misure o altro) con giustificazione e identificazione dell’intervento di tipo straordinario; - Il Fornitore, ottenuta l’autorizzazione scritta del Committente, procederà con immediatezza ad eseguire gli interventi di riparazione necessari, rispettando i tempi tecnici preventivati, al fine di rendere operativo il mezzo e/o l’attrezzatura in dotazione. Il Fornitore dovrà indicare nel preventivo di spesa quantità e costo orario della manodopera prevista per la riparazione e le parti di ricambio necessarie. Il Fornitore dovrà fornire in sede di gara, per le parti di ricambio, un listino scontato (costo da ridurre con lo sconto indicato in sede di offerta e comunque non inferiore al 25%), fatto salvo – per componenti soggetti ad usura – possibile ulteriore riduzione da definire in contraddittorio con il Responsabile nominato dalla Committente, in relazione allo stato di usura ed alla vita utile residua del componente usurato e/o guasto. Nessun costo o onere aggiuntivo sarà corrisposto dalla Committente, incluse eventuali spese per trasporto dei mezzi e loro attrezzature da e per il l...
Interventi di manutenzione straordinaria. Gli eventuali interventi di carattere straordinario e occasionale possono essere richiesti dall’Ente appaltante alla Ditta aggiudicataria previa presentazione di preventivo di spesa, così come previsto nel capitolato d’oneri allegato alla presente.
Interventi di manutenzione straordinaria. Sono tutti quegli interventi che modificano sensibilmente l’infrastruttura e le sue parti costituenti o tesi a rinnovarla mediante un insieme di opere estese che ne incrementano o modificano le prestazioni, la geometria e la composizione; di norma per queste opere viene assunto un CUP. Questo tipo di manutenzione potrà essere individuata da un progetto esecutivo approvato dalla stazione appaltante mediante determinazione dirigenziale prima dell’affidamento vero e proprio dell’esecuzione. Appalti specifici di manutenzione straordinaria potranno essere gestiti come endoprocedimenti e avere una Direzione Lavori, una contabilità e un collaudo a sé stanti. A titolo di esempio le manutenzioni straordinarie possono riguardare, la realizzazione di nuovi pacchetti stradali o la modifica di quelli esistenti, le opere di stabilizzazione della fondazione stradale, la creazione di nuove fognature e di opere di raccolta delle acque, ecc...
Interventi di manutenzione straordinaria. 1. Sono di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che non comportino modifiche della destinazione d’uso (legge 457/78, art.31 lett. b).
2. Le opere consistono in interventi relativi alle finiture esterne con possibilità di sostituzione delle stesse; di rinnovo e di sostituzione di parti limitate di strutture anche portanti, di installazione ed integrazione dei servizi igienici ed impianti igienico sanitari e tecnici senza alterazione di volumi e superfici; di modifica dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari, di aggregazione o di suddivisione di unità immobiliari a condizione che non sia alterato l’impianto distributivo dell’edificio e non siano interessate le parti comuni.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria non debbono in ogni caso costituire un insieme sistematico di opere che possano portare a un organismo edilizio diverso dal precedente, né devono costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme.
4. A titolo esemplificativo si elencano alcune delle opere ammesse, e riferite ai principali elementi costituivi degli edifici.
Interventi di manutenzione straordinaria. Art. 7 – Restauro e risanamento conservativo Art. 8 – Interventi di ristrutturazione edilizia