Silenzio assenso Clausole campione

Silenzio assenso. L’adesione alla previdenza complementare e i conseguenti effetti sul Tfr si producono dopo sei mesi dall’assunzione in caso di mancata effettuazione di una scelta esplicita. Il Tfr che ma- tura nei sei mesi successivi all’assunzione viene destinato obbligato- riamente dal datore di lavoro al Fondo della Tesoreria di Stato.
Silenzio assenso. 1. Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge o altre fonti normative, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi si applica l'istituto del silenzio-assenso se l’Amministrazione, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, non comunica all’interessato il provvedimento di xxxxxxx.
Silenzio assenso. 1. Nei procedimenti amministrativi relativi a materie rientranti nella competenza normativa provinciale, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, la domanda di rilascio di una autorizzazione, di una licenza o di un atto di assenso comunque denominato cui sia subordinato lo svolgimento di una attività si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego entro il termine fissato per ciascun procedimento dalle relative disposizioni di regolamento o provvedimento provinciale o, in mancanza, entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, della domanda o di altro atto di avvio del procedimento.
Silenzio assenso. 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 19 della L. n. 241/1990 e s. m. i., nei provvedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio del Comune equivale ad accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se il Comune non comunichi all’interessato, nel termine fissato per la conclusione del procedimento, il provvedimento di diniego, ovvero non indica entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi.
Silenzio assenso. 1. Il silenzio assenso costituisce un istituto di applicazione generale.
Silenzio assenso. 1. Fatta salva l’applicazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e dell’art. 12 del presente regolamento, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio del Comune equivale a provvedimento di accoglimento dell’istanza, senza necessità di ulteriori istanze o diffide qualora, entro i termini di cui alle schede allegate al presente provvedimento o, comunque, entro 30 giorni, ove il termine non sia diversamente fissato, il Comune stesso non comunichi all’interessato un provvedimento espresso di xxxxxxx ovvero non proceda all’indizione, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza medesima, di una conferenza di servizi ai sensi del capo IV sez. 2° del presente regolamento.
Silenzio assenso. 1. Fatte salve le eccezioni previste da disposizioni legislative, nei procedimenti amministrativi da attivare ad istanza di parte, il silenzio del Comune equivale ad accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se il Comune non comunichi all’interessato, nel termine fissato per la conclusione del procedimento, il provvedimento di diniego, ovvero non indice, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi.
Silenzio assenso. 1.Salvo i casi di segnalazione certificata di inizio di attività, nei procedimenti a richiesta prefissato, o in assenza entro 30 giorni, il provvedimento di xxxxxxx, il silenzio dell’Amministrazione equivale all’accoglimento della richiesta, senza necessità di ulteriore richiesta o diffida.
Silenzio assenso. 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della L. 241/90 (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia), nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell’Amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento dell’istanza, senza necessità di nuove richieste o diffide da parte del cittadino, qualora, entro trenta giorni, ove il termine non sia diversamente fissato, la stessa Amministrazione non comunica all’interessato un provvedimento espresso di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 4. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.
Silenzio assenso. 1. Ai sensi dell'articolo 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n.94, e successive integrazioni, la domanda di concessione ad edificare si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso, il richiedente può dar corso ai lavori dando la comunicazione al Sindaco del loro inizio, a mezzo di lettera raccomandata, previa corresponsione al Comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli Organi comunali.