INDICE
COMUNE DI FORTE DEI MARMI
(Provincia di Lucca)
Piazza Dante 1 55042 Forte dei Marmi – Lucca
C.F. e P.I. 00000000000 tel. 0584/2801 Fax 0584/280246
UFFICIO SEGRETERIA GARE CONTRATTI PATRIMONIO ECONOMATO
REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Approvato con delibera di C.C. n. 77 del 28.11.2013
INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione del regolamento pag. 4 Articolo 2 – Definizioni pag. 4
Articolo 3 – Individuazione dei procedimenti amministrativi pag. 5
Articolo 4 – Termine per la conclusione del procedimento pag. 5 Articolo 5 – Responsabilità per mancata o tardiva emanazione
del provvedimento di conclusione pag. 5
Articolo 6 – Conseguenze per il ritardo nella conclusione
del procedimento (potere sostitutivo) pag. 5
CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Articolo 7 – Unità organizzativa responsabile del procedimento pag. 6
Articolo 8 – Compiti de responsabile del procedimento pag. 6
CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCDIMENTO E GARANZIE
Articolo 9 – Partecipazione al procedimento pag. 7
Articolo 10 – Modalità di intervento dei privati nel procedimento pag. 7 Articolo 11 – Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza pag. 7 Articolo 12 –Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento pag. 8
CAPO IV
FASI ED ELEMENTI STRUTTURALI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Articolo 13 – Avvio del procedimento pag. 8
Articolo 14 – Comunicazione di avvio del procedimento pag. 9 Articolo 15 – Irregolarità della domanda e interruzione dei termini
del procedimento pag. 9
Articolo 16 – Sospensione dei termini del procedimento pag. 9 Articolo 17 - Procedimenti con l’intervento di altre amministrazioni pubbliche pag. 10 Articolo 18 – Acquisizione di pareri da altri uffici dell’ente pag. 10 Articolo 19 – Attività consultiva, pareri obbligatori esterni e valutazioni tecniche pag. 10 Articolo 20 – Conclusione e chiusura del procedimento pag. 10
Articolo 21 – Motivazione del provvedimento pag. 11
Articolo 22 - Informatizzazione dell’attività amministrativa pag. 11
CAPO V
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 23 – Principi e criteri pag. 12
Articolo 24 – Conferenza dei servizi pag. 12
Articolo 25 – Formalizzazione degli esiti della Conferenza dei servizi pag. 12 Articolo 26 – Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento pag. 13
Articolo 27 –Accordi fra Amministrazioni e convenzioni pag. 13
Articolo 28 – Segnalazione certificata di inizio attività pag. 13
Articolo 29 - Comunicazione all’Amministrazione pag. 14
Articolo 30 – Modulistica ed istruzioni pag. 14
Articolo 31 – Controlli pag. 14
CAPO VI
EFFICACIA E VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Articolo 32 – Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica
dei privati pag. 15
Articolo 33 – Esecutorietà pag. 15
Articolo 34 – Efficacia ed esecutività del provvedimento pag. 15
Articolo 35 – Sospensione dell’efficacia del provvedimento pag. 15 Articolo 36 – Revoca e annullamento di ufficio del provvedimento pag. 16 Articolo 37 – Aggiornamento dei procedimenti amministrativi pag. 16
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi a rilevanza esterna che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte o che debbano essere promossi d’ufficio, e le modalità di accesso ai documenti amministrativi al fine di favorire nell’attività amministrativa imparzialità, trasparenza pubblicità economicità ed efficacia, favorendo la massima partecipazione dei cittadini.
2. Il presente Regolamento è adottato in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e al diritto di accesso ai documenti amministrativi), del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali), dell’art. 117 comma 6 della Costituzione, dell’art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
Articolo 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "procedimento amministrativo", la sequenza di atti e/o fatti tra loro connessi per la definizione di decisioni dell'Amministrazione, nel perseguimento di pubblici interessi;
b) per "istruttoria", la fase del procedimento finalizzata all'acquisizione e valutazione di ogni elemento utile all'assunzione della decisione finale;
c) per "provvedimento finale", l'atto conclusivo del procedimento amministrativo, esplicitante la decisione dell'Amministrazione;
d) per "conferenza di servizi", la sede di confronto nell'ambito della quale l'Amministrazione acquisisce elementi istruttori utili, nonché intese, nulla osta o assensi, comunque denominati, da parte di altri uffici, servizi o Amministrazioni;
e) per “ segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA), l’atto di natura privata con il quale il soggetto interessato segnala all’Amministrazione l’avvio di una specifica attività economica, oppure in materia edilizia, corredato da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda stati e qualità personali e dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati per l’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e per i quali non sia previsto alcun limite o contingente complessivo; l’attività oggetto di segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa all’Amministrazione competente.
f) per "silenzio assenso", il procedimento amministrativo, riferito a determinate tipologie di attività, coinvolgenti interessi pubblici ed il cui esercizio sia subordinato ad un atto di consenso dell'Amministrazione. In base al silenzio-assenso la richiesta dell'atto di consenso si considera implicitamente accolta senza necessità di un provvedimento espresso quando, dalla presentazione della domanda descrittiva dell'attività, sia decorso il periodo predeterminato senza rilievi da parte dell'Amministrazione;
g) per "interruzione dei termini", l'azzeramento del conteggio dei termini nei casi previsti da leggi e regolamenti;
h) per "sospensione dei termini", il blocco temporaneo della decorrenza dei termini che il responsabile del procedimento può disporre nei casi previsti da leggi e dal presente regolamento;
i) per "responsabile del procedimento" il dirigente di ciascuna unità organizzativa cui afferisce la competenza per materia o altro dipendente da lui delegato.
Articolo 3 - Individuazione dei procedimenti amministrativi
1. I procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Forte dei Marmi sono individuati, a cura dei Dirigenti/Responsabili di Settore, in apposite schede denominate “SCHEDE DI SETTORE” elaborate tenendo conto del disposto dell’art. 35 della D.Lgs. n. 33/2013, che verranno approvate dalla Giunta Comunale e pubblicate sul sito del Comune, entro e non oltre 60 giorni dalla approvazione del presente Regolamento.
2. Gli uffici del Comune adottano gli atti di propria competenza previsti nei procedimenti amministrativi indicati nelle "schede di settore", secondo le regole ed i tempi ivi stabiliti; le schede sono periodicamente sottoposte a revisione, integrazione o modifica in relazione ad esigenze di aggiornamento normativo o funzionale alla semplificazione dell'attività amministrativa.
3. Tutti gli uffici che intervengono in un procedimento sono tenuti a prestare piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa e al responsabile del procedimento, per l'acquisizione di tutti gli elementi utili per formulare la decisione e per il rispetto dei termini.
4. Per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, il Comune di Forte dei Marmi incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e tra queste e i privati.
Articolo 4 - Termine per la conclusione del procedimento
1. Per ciascun procedimento amministrativo, sia esso ad istanza di parte o d’ufficio, è stabilito un termine di conclusione.
2. Il termine di conclusione di tutti i procedimenti amministrativi del Comune, è fissato in giorni 30 (trenta), salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge o dalle “schede di settore”.
3. Il Comune procederà ad individuare nelle “schede di settore” termini non superiori a 90 (novanta) giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza di ciascun settore, fatti salvi i casi in cui siano indispensabili termini superiori ed in ogni caso non superiori 180 (centottanta) giorni, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.
4. I termini dei procedimenti amministrativi possono essere sospesi o interrotti secondo le disposizioni di legge e dei successivi artt 15, 16, 17 e 18 a cui si rinvia.
Articolo 5 - Responsabilità per mancata o tardiva emanazione del provvedimento di conclusione
Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei Responsabili di Settore; di esso si dovrà tenere conto al fine della corresponsione dell’indennità di risultato.
Articolo 6 - Conseguenze per il ritardo nella conclusione del procedimento (potere sostitutivo)
1. L’Amministrazione è tenuta ad individuare nell’ambito della propria struttura e tra le figure apicali, un soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia nel procedimento amministrativo a cui il cittadino, decorso inutilmente il termine, potrà rivolgersi affinché concluda il procedimento in un termine pari alla metà di quello previsto originariamente, attraverso la competente struttura o nominando un commissario “ad acta”.
2. Entro il 30 gennaio di ogni anno il soggetto di cui sopra deve comunicare all’organo di governo i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine previsto, suddivisi per tipologie e strutture amministrative competenti.
CAPO II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Articolo 7 - Unità organizzativa responsabile del procedimento
1. Responsabili dei procedimenti sono i Dirigenti/Responsabili dei Settori in cui si articola la struttura del Comune, per specifica competenza di materia, come risultante dagli atti di organizzazione approvati dalla Giunta comunale.
2. Il Responsabile di ciascun settore può affidare, con specifico provvedimento, ad altro dipendente addetto la responsabilità del procedimento.
3. Qualora un procedimento comporti più fasi gestite da differenti settori, la responsabilità dello stesso è comunque della struttura che deve predisporre l'istruttoria per l'emanazione dell'atto finale.
4. Tutti gli uffici che intervengono in ciascuna procedura sono tenuti a prestare piena e tempestiva collaborazione con il Settore e la persona responsabile del procedimento. Ciò potrà formare oggetto di apposito parametro in sede di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.
5. Nel caso di procedimenti d'ufficio il responsabile del procedimento è il responsabile competente ad attivare il primo atto d'impulso.
Articolo 8 - Compiti del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo fra l'altro:
a) a valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) ad accertare d'ufficio i fatti e adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria; in particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) a proporre l'indizione o, avendone la competenza, ad indire conferenze di servizi;
d) a curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) ad adottare, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero a trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione.;
f) esercita ogni attribuzione prevista dalla legge o dai regolamenti in ordine al regolare sviluppo dei procedimenti di competenza, nonché per la realizzazione di soluzioni di semplificazione amministrativa;
g) svolge inoltre tutti gli altri compiti indicati nel presente regolamento ed in disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione del D.P.R. n. 445/2000, con particolare riguardo all'autocertificazione ed agli accertamenti d'ufficio.
2. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E GARANZIE
Articolo 9 - Partecipazione al procedimento
1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento, mediante istanza motivata in ordine al pregiudizio temuto, da presentarsi con eventuali memorie e documenti con le modalità indicate nel successivo art. 10. del presente regolamento.
2. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività dell’Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
Articolo 10 - Modalità d'intervento dei privati nel procedimento
1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241/1990, nel rispetto del presente regolamento hanno il diritto di:
a) prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24 della legge n. 241/1990;
b) presentare memorie e documenti, osservazioni e proposte che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
2. Quando risulti necessario, i soggetti di cui all'art. 7 e, se noti, quelli di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990, possono essere invitati dal Responsabile del procedimento presso il suo ufficio per fornire chiarimenti ed informazioni utili al perfezionamento dell'istruttoria.
Articolo 11- Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorta a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
Articolo 12 - Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente articolo, l’Amministrazione può concludere, esclusivamente per gli atti non vincolati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
2. Al fine di favorire la conclusione dei predetti accordi, il Responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali altri soggetti interessati.
3. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’Amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. La stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
CAPO IV
FASI ED ELEMENTI STRUTTURALI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Articolo 13 - Avvio del procedimento
1. I procedimenti d'ufficio sono attivati su iniziativa degli organi dell'Amministrazione comunale competenti per attribuzione di legge, statuto o regolamenti.
2. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data di comunicazione di avvio del procedimento.
3. Per le domande a seguito di bandi indetti dall'Amministrazione, i termini decorrono dal giorno successivo a quello della data di scadenza del bando.
4. Il procedimento ad iniziativa di parte prende avvio dalla data in cui l'Amministrazione riceve la domanda, la dichiarazione o l'istanza, presentata dal soggetto legittimato, indirizzata all'organo competente e corredata della documentazione stabilita dalla legge, dal regolamento o da appositi atti emanati da organi comunali.
5. Tutte le domande, dichiarazioni o istanze, corredate dalla documentazione richiesta essenziale ai fini dell'istruttoria, devono essere formalizzate per iscritto e possono essere inviate anche per posta, per fax o in via telematica. La data di avvio del procedimento è la data di arrivo, attestata dalla protocollazione della stessa.
6. Resta salva la facoltà dell'autocertificazione secondo quanto disposto dall'art. 18 della legge n. 241/1990.
7. Qualora siano trasmesse con modalità informatica, le domande devono provenire da caselle di posta elettronica certificata (PEC), essere sottoscritte con firma digitale dall’interessato ed inviate tramite e-mail alle caselle di posta elettronica certificata istituzionali dell’ente pubblicate sul sito istituzionale.
Articolo 14 - Comunicazione di avvio del procedimento
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento è comunicato a tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.
2. La comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente avviene in forma personale e per iscritto e può essere inviata anche per posta, per fax o in via telematica.
3. La comunicazione deve contenere l’oggetto del procedimento promosso, il termine per la conclusione del procedimento ed i relativi rimedi esperibili in caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione, l’indicazione del Settore competente, il nominativo del relativo Responsabile e del funzionario responsabile del procedimento, l’ufficio presso il quale prendere visione degli atti e l’orario di accesso all’ufficio medesimo, il termine entro il quale gli interessati possono presentare memorie scritte e/o documenti, nonché, in caso di procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.
4. Qualora per il numero dei destinatari o per l'incertezza degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti per tutti o per taluni di essi impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, nell'Albo comunale on-line o mediante altre eventuali forme idonee di pubblicità indicando i motivi che giustificano la deroga.
5. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione stessa è prevista.
Articolo 15 - Irregolarità della domanda e interruzione dei termini del procedimento
1. La dichiarazione, la domanda o l’istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall’amministrazione, indirizzata all’organo competente e corredata dalla prescritta documentazione.
2. Il responsabile del procedimento, nel caso in cui la dichiarazione, domanda o istanza presenti irregolarità sostanziali o sia carente di uno o più elementi prescritti, interrompe entro 15 giorni dalla sua presentazione i termini del procedimento, comunicando le cause di irregolarità o di incompletezza e i termini per la presentazione della documentazione eventualmente richiesta.
3. L'interruzione del procedimento comporta:
a) il riavvio dall'inizio del procedimento quando nel termine stabilito dall'Amministrazione siano presentati gli elementi richiesti;
b) la chiusura del procedimento, quando nel termine stabilito dall'Amministrazione non siano presentati gli elementi richiesti.
Articolo 16 - Sospensione dei termini del procedimento
1. Al di fuori dell’ipotesi di necessaria acquisizione di valutazioni tecniche, per le quali si rinvia alla specifica disciplina di cui all’art. 17 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso, per una sola volta e comunque per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione comunale o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 14 comma 2 della legge n. 241/90 in tema di conferenza di servizi obbligatoria.
3. L'Amministrazione trasmette agli interessati una motivata comunicazione della sospensione del procedimento, indicando i termini per la presentazione della documentazione eventualmente richiesta.
Articolo 17 - Procedimenti con l'intervento di altre Amministrazioni pubbliche
1. Al di fuori delle ipotesi previste per pareri e valutazioni tecniche esterne dagli artt. 16 e 17 della legge n. 241/90, i procedimenti amministrativi per la cui definizione è necessario l'intervento di altre Amministrazioni pubbliche, hanno la durata complessiva risultante dalle SCHEDE DI SETTORE.
2. I termini previsti per i procedimenti restano sospesi per il periodo che intercorre tra la data di richiesta di eventuali atti, pareri, determinazioni ed altra documentazione di competenza di altre Amministrazioni ed il momento di acquisizione degli stessi da parte del Comune. Nell’ipotesi di richiesta di parere, qualora questo non venga reso entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta, l’amministrazione comunale può procedere indipendentemente dall’espressione del parere stesso. Restano fermi i termini diversi derivanti da normative di settore.
3. È compito del responsabile del procedimento comunicare ai soggetti interessati dal provvedimento finale ed agli interventori necessari, la sospensione del procedimento e l'indicazione dell'Amministrazione esterna presso cui si svolge l'ulteriore fase del procedimento.
Articolo 18 - Acquisizione di pareri da altri Uffici dell'Ente
1. Quando per l'istruttoria del procedimento sia necessario il parere di altra unità organizzativa dell’Ente, lo stesso viene richiesto al dirigente o funzionario preposto alla unità interessata, il quale provvede entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta in forma preferibilmente telematica. Qualora il parere richiesto non venga reso nei termini fissati, il responsabile del procedimento può procedere indipendentemente dall’espressione del predetto parere, senza che da ciò possa essergli imputata responsabilità per eventuali danni.
2. Nel caso in cui dall'istruttoria del procedimento risulti necessario il parere concertato tra più unità organizzative, il responsabile del procedimento indice una conferenza interna di servizi che può svolgersi anche per xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dall’indizione della stessa.
Articolo 19 - Attività consultiva, pareri obbligatori esterni e valutazioni tecniche
1. Ove nel corso di un procedimento amministrativo venga chiamato l'organo consultivo di altra Pubblica Amministrazione ad esprimere un parere o una valutazione tecnica dovuti per legge o regolamento, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 della legge n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 20 - Conclusione e chiusura del procedimento
1. Il procedimento amministrativo si intende concluso:
a) per i procedimenti nei quali vi sia necessità di provvedimento espresso, con l'adozione del provvedimento stesso;
b) per i procedimenti con dichiarazione di inizio attività o silenzio assenso, da quando decorre il termine che consente di esercitare o dare avvio all'attività.
2. Il responsabile provvede alla chiusura d’ufficio del procedimento quando:
a) il procedimento sia stato interrotto o sospeso e l'interessato non abbia prodotto la documentazione integrativa essenziale richiesta nei termini stabiliti;
b) il procedimento sia stato oggetto di rinuncia da parte dell'interessato.
3. L'Amministrazione comunica agli interessati l'adozione del provvedimento finale.
4. Nella comunicazione devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Articolo 21 - Motivazione del provvedimento
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvi gli atti normativi e quelli a contenuto generale.
2. Con la motivazione l'Amministrazione rende conto dell’attività istruttoria svolta, comunicando all'interessato gli elementi e i criteri di valutazione su cui si è basata per l'adozione del provvedimento finale. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria ed evidenzia la ragionevolezza della scelta compiuta nel contemperamento dei diversi interessi pubblici e privati.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’Amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma del presente regolamento e della legge n. 241/1990, anche l’atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
Articolo. 22 - Informatizzazione dell’attività amministrativa
1. I procedimenti amministrativi definiti dal Comune prendono avvio, si sviluppano e si concludono avvalendosi prevalentemente delle modalità operative informatiche e telematiche rese progressivamente disponibili dall'evoluzione tecnologica nel rispetto della normativa vigente dettata in materia di gestione informatica dei documenti nonché sulla base dei principi di adeguatezza, riservatezza, certezza..
2. Le comunicazioni infraprocedimentali possono avvenire tramite posta elettronica, posta vocale, messaggistica telefonica, videoconferenza ed altre modalità di comunicazione rese disponibili dall'evoluzione tecnologica.
3. Il responsabile del procedimento, nella conduzione delle attività istruttorie, è tenuto ad avvalersi di tutti quegli strumenti o applicazioni che gli consentono di verificare, in modo automatico, il possesso di requisiti, lo stato di luoghi, le situazioni e le condizioni inerenti l'attività amministrativa, al fine di limitare gli adempimenti a carico del cittadino e di semplificare quelli gravanti sull'Amministrazione.
4. Al cittadino è comunque rimessa la facoltà di richiedere all'Amministrazione che le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo avvengano in maniera tradizionale, ossia senza l'utilizzo di strumentazioni informatiche
CAPO V SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 23 - Principi e criteri
1. Al fine di garantire la piena applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed eliminare le procedure non necessarie alla correttezza sostanziale dell'attività amministrativa, ogni Dirigente del Comune provvede alla revisione dei procedimenti amministrativi di propria competenza secondo i principi, le finalità e le metodologie proprie della semplificazione amministrativa.
2. La semplificazione amministrativa è finalizzata principalmente al conseguimento di effetti e risultati migliorativi per il cittadino. Di ogni operazione di semplificazione va valutato preventivamente e verificato successivamente l'impatto sul cittadino e sull'organizzazione comunale.
3. La semplificazione, oltre a razionalizzare le fasi dei procedimenti amministrativi, introduce nell'attività amministrativa l'utilizzo di tutti gli strumenti giuridici e tecnologici utili al buon andamento complessivo.
4. Il Comune incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, con gli altri enti e le altre Amministrazioni e con i privati.
Articolo 24 - Conferenza dei servizi
1. Il responsabile del procedimento indice la Conferenza dei servizi, che può svolgersi anche per via telematica, ogni qualvolta sia necessario acquisire pareri, valutazioni tecniche o atti d'assenso comunque denominati, essenziali per lo sviluppo dell'attività istruttoria e decisionale da altre Pubbliche Amministrazioni, da altri uffici e servizi dell'Amministrazione comunale e da soggetti concessionari di pubblici servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’Amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, da parte dell'Amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più Amministrazioni interpellate.
3. Il responsabile del procedimento può invitare a partecipare alla conferenza di cui al comma 1 anche soggetti privati portatori di interessi qualificati in relazione alle decisioni da assumere, nonché rappresentanti di organi istituzionali, qualora se ne ravvisi l'opportunità.
4. Il responsabile invitato alla conferenza dei servizi, qualora non vi partecipi personalmente, individua il funzionario competente a rappresentarlo.
5. La mancata partecipazione di uffici dell'Amministrazione regolarmente convocati, che siano tenuti a rendere il proprio parere, equivale ad assenso.
6. Si applicano le disposizioni degli artt.14-14 bis-14 ter- 14 quater- 14 quinquies- della legge n. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 25 - Formalizzazione degli esiti della Conferenza di servizi
1. Gli esiti della Conferenza di servizi sono formalizzati mediante la redazione di apposito verbale, nel quale sono riportati tutti gli elementi discussi, nonché le determinazioni finali assunte.
2. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti alla Conferenza e costituisce:
a) atto istruttorio essenziale, qualora per la conclusione del procedimento sia comunque necessaria l'adozione di un provvedimento amministrativo;
b) atto finale del procedimento, qualora in base a disposizioni di legge o di regolamento sia possibile definire, già in sede di conferenza dei servizi, la volontà dell'Amministrazione.
Articolo 26 - Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
1. Salvo che nelle ipotesi di atti vincolati, in accoglimento di osservazioni e proposte presentate da soggetti coinvolti nel procedimento, il responsabile o l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, può stipulare, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
2. Il responsabile del procedimento o l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ricorre inoltre all'accordo quando il contemperamento degli interessi pubblici e privati oggetto del procedimento richieda, per la piena efficacia del provvedimento da adottare, impegni delle parti anche eccedenti la disciplina ordinaria del procedimento.
3. In particolare, gli accordi possono prevedere in capo alle parti impegni reciproci anche economici quali procedure semplificate, affidamenti di gestioni, concessioni d'uso, servizi, forniture o opere aggiuntive o complementari in favore dell'Amministrazione e altri oneri civici.
4. Gli accordi possono altresì essere a carattere sperimentale o provvisorio e prevedere procedure per il monitoraggio, la riforma e la revoca dei provvedimenti correlati.
5. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale quando, a seguito dell'intervento nel procedimento dei soggetti legittimati, decida di concludere con gli interessati un accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento finale, definisce preventivamente le motivazioni e le ragioni di opportunità che ne consigliano la stipula, nonché le linee e i contenuti di massima del medesimo. Il responsabile del procedimento predispone il calendario di incontri cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
6. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
Articolo 27- Accordi fra Amministrazioni e convenzioni
1. Ai fini della semplificazione amministrativa, i Responsabili promuovono la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le altre Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e per incentivare l'uso della telematica per lo scambio di dati.
Articolo 28 – Segnalazione certificata di inizio attività
1. La segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), è titolo idoneo a consentire l'inizio dell'attività decorrere dalla data della sua presentazione al Comune.
2. Tutti i procedimenti per i quali l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività sono individuati nelle SCHEDE DI SETTORE.
3. La segnalazione certificata di inizio attività indica le generalità del richiedente e le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere.
4. Alla S.C.IA. sono inoltre allegati:
a) dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b) attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione;
c) copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali d. il versamento di tasse e contributi eventualmente dovuti.
5. L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa; in caso di SCIA edilizia il termine è di 30 (trenta) giorni. Tale facoltà dell’amministrazione è, peraltro, esercitabile sine die in caso di dichiarazioni mendaci.
6. Qualora sia possibile conformare l'attività alla normativa vigente, il responsabile del procedimento fissa i termini, comunque non inferiori a 30 (trenta) giorni, entro i quali l'interessato deve provvedere alla regolarizzazione.
7. È fatto comunque salvo il potere dell'Amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
Articolo 29 - Comunicazione all'Amministrazione
1. Nella comunicazione riferita ad attività liberalizzate in base a specifica normativa, l'interessato è tenuto a dichiarare solo gli elementi indispensabili a qualificare il tipo di attività posta in essere al fine di consentire all'Amministrazione le opportune valutazioni degli interessi pubblici coinvolti.
2. Nel caso in cui la comunicazione riguardi un mutamento nelle modalità di svolgimento di attività precedentemente autorizzata, l'interessato è tenuto a esplicitare solo gli effetti sulle modalità di esecuzione dell'attività al fine di consentire all'Amministrazione le opportune valutazioni degli interessi pubblici coinvolti.
3. Il responsabile del procedimento, motivando adeguatamente, anche attraverso accordi di tipo informale, può richiedere la specificazione di ulteriori elementi che non siano in suo possesso o che non possa acquisire autonomamente.
Articolo 30 - Modulistica ed istruzioni
1. Il Responsabile della trasparenza, previo conferimento dei dati da parte dei Dirigenti/Responsabili dei settori e sotto la loro rispettiva responsabilità, provvede ad inserire ed aggiornare sul Sito istituzionale del Comune nell’apposita Sezione di “Amministrazione Trasparente”, per ogni tipo di procedimento, la modulistica e ad indicare la documentazione essenziale ai fini dell'istruttoria e dell'avvio del procedimento.
2. Qualora lo stesso procedimento sia gestito da settori diversi, i Responsabili devono provvedere ad uniformare la modulistica relativa.
Articolo 31 – Controlli
1. Il responsabile del procedimento predispone misure organizzative idonee ad effettuare controlli, anche a campione nella misura stabilita dalle discipline di settore e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni. Il responsabile
del procedimento provvede a rendere note le misure organizzative adottate e le modalità con cui vengono effettuati i controlli.
2. I controlli sono effettuati consultando direttamente, ove possibile in via telematica, gli archivi comunali e delle altre Amministrazioni pubbliche ovvero richiedendo, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da queste custoditi.
3. Salvo le ipotesi in cui vengano riscontrati estremi di reato, qualora vengano riscontrate irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà notizia all'interessato. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro il termine stabilito, pena la chiusura del procedimento stesso.
CAPO VI
EFFICACIA E VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Articolo 32 - Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata nelle forme stabilite dalla legge .
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dal responsabile del procedimento.
3. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia.
4. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
Articolo 33 – Esecutorietà
1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, l'Amministrazione può imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei confronti dei destinatari dell’atto. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte dei soggetti obbligati.
Qualora gli interessati non ottemperino, l'Amministrazione, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
Articolo 34 - Efficacia ed esecutività del provvedimento
1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono di norma eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
Articolo 35 - Sospensione dell'efficacia del provvedimento
1. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.
Articolo 36 - Revoca e annullamento d'ufficio del provvedimento
1. Il Responsabile competente, può comunque revocare il provvedimento amministrativo nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione degli interessi pubblici originari, sempre che sussistano fondate ragioni di interesse generale.
2. Con l’atto di revoca di cui al comma 1 o con eventuale successivo provvedimento espresso, si provvede altresì a determinare gli indennizzi per i pregiudizi eventualmente arrecati in danno ai soggetti direttamente interessati.
3. I soggetti individuati ai sensi del comma 1, sussistendo fondate e persistenti ragioni di interesse pubblico, possono annullare d'ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, in presenza di:
a) violazione di legge, con esclusione dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, quando sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;
b) eccesso di potere;
c) incompetenza.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendo le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. La convalida è un provvedimento con cui l’Amministrazione elimina i vizi di illegittimità di un atto invalido precedente emanato dalla stessa.
Articolo 37 - Aggiornamento dei procedimenti amministrativi
1. I responsabili competenti per materia provvederanno all’aggiornamento delle SCHEDE DI SETTORE, ogniqualvolta intervengano modifiche normative e/o regolamentari nelle materie di propria competenza.
2. Le modifiche delle schede di settore sono sottoposte all’approvazione alla Giunta Comunale.
3. La Segreteria Generale è incaricata di monitorare l’attività di aggiornamento dei procedimenti, di dare impulso alla stessa, coordinando gli adempimenti relativi.