Avvio del procedimento. La procedura di mediazione si avvia mediante il deposito della domanda di mediazione nella Segreteria della Camera di Mediazione e Conciliazione presso la sede dell’Organismo, ovvero mediante l’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesima, ovvero mediante posta elettronica certificata. Nei casi di usucapione, a cura delle Parti dovrà essere depositato, come condizione di procedibilità dell’istanza, il certificato ventennale attestante le eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile e, in caso di terreni, anche il certificato di destinazione urbanistica. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall’Organismo o in forma libera e deve contenere:
a) l’indicazione dell’Organismo avanti al quale viene presentata;
b) i dati identificativi, il codice fiscale e la Partita IVA, la residenza e il domicilio della Parte istante e della Controparte, per ognuno distintamente in caso di più soggetti;
c) i dati identificativi di colui che, in caso di rappresentanza legale, conferita esclusivamente con procura notarile, parteciperà e rappresenterà la Parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
d) la descrizione dei fatti, delle questioni controverse, dell’oggetto della domanda e delle ragioni della pretesa;
e) l’indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
f) la dichiarazione espressa di conoscenza ed accettazione del Regolamento dell’ODM e delle indennità come ivi previste e regolate;
g) autorizzazione al trattamento dati ai sensi della DLgs 196/03. La domanda può contenere: - copia, laddove esistente, della clausola di mediazione o del provvedimento del Giudice; - dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la Parte nel procedimento; - dichiarazione dell’istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all’espletamento del procedimento; - richiesta che l’incontro abbia luogo anche qualora la Parte invitata non abbia manifestato l’intenzione di aderire al tentativo di mediazione; - richiesta che il mediatore formuli la proposta, sempre che ritenga di avere gli elementi sufficienti. Le Parti possono anche depositare domanda congiunta ed in tal caso eventualmente indicare il nominativo del mediatore concordemente prescelto tra quelli iscritti neg...
Avvio del procedimento. 1. I procedimenti d'ufficio sono attivati su iniziativa degli Organi dell'Amministrazione comunale competenti per attribuzione di legge, Statuto o Regolamenti.
2. Resta salva la facoltà del Comune di adottare, anche prima della formalizzazione del procedimento e dei relativi adempimenti, motivati provvedimenti cautelari.
3. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui il Comune abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
4. Qualora l'atto propulsivo promani da un Organo od ufficio dello Stato, della Regione o di altro Ente o Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Comune, della richiesta o della proposta.
5. Il procedimento ad iniziativa di parte prende avvio dalla data in cui l'Amministrazione riceve la domanda, la dichiarazione, l'istanza o segnalazione presentata dal soggetto legittimato, indirizzata all'Organo competente e corredata della documentazione stabilita dalla legge, dal regolamento o da appositi atti emanati da Organi comunali.
6. Tutte le domande, dichiarazioni, istanze o segnalazioni, corredate dalla documentazione richiesta essenziale ai fini dell'istruttoria, devono essere formalizzate per iscritto e possono essere inviate anche per posta, per fax o in via telematica; la data di avvio del procedimento è la data di arrivo, attestata dalla apposita protocollazione.
7. Resta salva la facoltà dell'autocertificazione secondo quanto disposto dall'art. 18 della legge n. 241/1990.
8. Nell'ipotesi in cui la domanda, dichiarazione, istanza o segnalazione sia irregolare o incompleta, si applicano le disposizioni del successivo art.13.
Avvio del procedimento. Il procedimento di mediazione può essere avviato su istanza di parte anche sulla base di un’apposita clausola contrattuale, o disposto dal Giudice e qualora la legge preveda l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l’azione giudiziale. Il procedimento si avvia attraverso il deposito presso la Segreteria di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli disponibili anche on-line sul sito internet dell’Organismo di mediazione. Nella domanda devono essere indicati: - il nome dell’Organismo di mediazione; - le generalità ed i recapiti delle parti e dei loro difensori tecnici e/o consulenti ove nominati; - l’oggetto della controversia, precisando se si tratta di un’ipotesi ex art.5, commi 1bis e 2; - le ragioni della pretesa; - il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta dell’avvenuto pagamento delle spese di avvio, salvo specifiche esenzioni. Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di Euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. La Segreteria procede all’istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell’Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti. Il Responsabile dell’Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative. La sede dell’incontro è presso le sedi dell’Organismo o, eventualmente, presso un’altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell’Organismo. La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell’incontro. La Segreteria invia alle altre parti la domanda di mediazione e comunica la...
Avvio del procedimento. Di seguito sono indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990: - Amministrazione competente: Regione Xxxxxx-Romagna, Settore Patrimonio culturale; - Oggetto del procedimento: concessione contributi attraverso il Bando “Vivi il Verde. Passeggiate Patrimoniali. Natura e Cultura”; - Responsabile del procedimento: funzionario del Settore Patrimonio culturale titolare della PO “Promozione della qualità del paesaggio e della natura”; - La presente sezione dell’avviso vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di Bando di avvio del procedimento” di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990.
Avvio del procedimento. 2.1 Chi intende promuovere il procedimento di mediazione innanzi all’Istituto Superiore di Conciliazione -‐ di seguito detto anche “Istituto” o “I.S.C.” -‐ Organismo di Mediazione iscritto al x.xx 81 del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deve presentare una domanda scritta in forma libera o attraverso la compilazione e la sottoscrizione del modulo scaricabile dal sito internet
2.2 Non sono consentite in sede di domanda comunicazioni riservate al solo Mediatore.
2.3 Le Parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda di mediazione può essere depositata anche nei confronti di più Parti.
2.4 È in ogni caso vietata l’iniziativa officiosa del procedimento.
2.5 La domanda può essere depositata direttamente presso la Segreteria dell’Istituto o inviata a mezzo raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata (p.e.c.) ai recapiti indicati sul sito internet.
2.6 Al momento della presentazione della domanda, la Parte istante deve versare le spese di avvio di euro 40,00 per le liti fino ad euro 250.000,00 e di euro 80,00 per quelle di valore superiore.
2.7 Il versamento può avvenire anche attraverso bonifico bancario alle coordinate indicate nel modulo di domanda. In tal caso alla domanda deve essere allegata la distinta attestante l’avvenuto pagamento.
2.8 Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopra indicati oppure la Parte istante non versi le spese di avvio, l’Istituto la invita a regolarizzare la posizione entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Durante detto termine la domanda rimane sospesa ed in mancanza della prestazione richiesta l’Istituto non darà corso alla procedura.
Avvio del procedimento. 1. Il procedimento ad iniziativa di parte prende avvio dalla data in cui l'Amministrazione riceve la domanda o l'istanza; l'avvio per i procedimenti d'ufficio decorre dalla data dell'atto propulsivo o da quando si sia manifestato l'obbligo o l'intenzione a procedere.
2. Tutte le domande o istanze, corredate dalla documentazione richiesta essenziale ai fini dell'istruttoria, devono essere formalizzate per iscritto e possono essere inviate anche per posta, per fax o in via telematica; la data di avvio del procedimento è la data di arrivo.
3. Per le domande a seguito di bandi indetti dall'Amministrazione, i termini iniziali decorrono dal giorno successivo a quello della data di scadenza del bando.
Avvio del procedimento. Il procedimento amministrativo è attivato d’ufficio o ad istanza di parte.
Avvio del procedimento. Le parti che di comune intesa - o la parte in forza di accordo compromissorio - intendono promuovere il procedimento arbitrale devono depositare presso la Segreteria della C.A.C.F.P. la domanda di cui al successivo comma 2 sottoscritta dal difensore, nonché versare i diritti di segreteria, come da tariffa allegata.
Avvio del procedimento. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avvio del procedimento. 1. Una Parte può chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione tra le Parti. La richiesta è presentata all'altra Parte per iscritto, ed è sufficientemente particolareggiata da consentire alla Parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti; tale richiesta:
a) indica la specifica misura contestata;
b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la Parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le Parti; e
c) spiega la relazione esistente, secondo la Parte richiedente, tra tali effetti e la misura.
2. La Parte cui è indirizzata tale richiesta la considera con la debita attenzione e risponde accogliendola o respingendola per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della medesima.