Conclusione del procedimento Clausole campione

Conclusione del procedimento. Il responsabile del procedimento, terminata l’istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo, con una proposta di provvedimento finale per l’emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di rigetto. Il provvedimento finale è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
Conclusione del procedimento. (commi 3 e 4)
Conclusione del procedimento. La procedura di mediazione si può concludere con un risultato positivo o negativo. In entrambi i casi viene richiesta al mediatore la redazione di un verbale che certifichi tale conclusione. La procedura di mediazione si considera conclusa, ai sensi di quanto previsto nel presente art. 4, qualora: a) le parti raggiungono l’accordo di conciliazione; b) una o più parti non partecipino ad un incontro della procedura di mediazione successivo al primo incontro; c) una o più parti comunicano al mediatore o all’organismo di ritirarsi dalla procedura; d) siano decorsi i termini di durata del procedimento di cui all’art. 2.3, fatta salva la possibilità che il mediatore e le parti concordino una o più proroghe al suddetto termine; e) il mediatore prenda atto dell’inutilità della prosecuzione del tentativo di mediazione e/o dell’impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti; f) almeno una delle parti non accetti o rifiuti la proposta formulata dal mediatore.
Conclusione del procedimento. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centoventi giorni dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue. La Ditta, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazione addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate, nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 1 dell'art. 4. Quando si ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, viene disposta la chiusura del procedimento dandone comunicazione all'interessato.
Conclusione del procedimento. 1. L’Amministrazione conclude il procedimento avviato ad istanza di parte o d’ufficio mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, adottato in coerenza con le risultanze dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento. 2. All’adozione del provvedimento finale vi provvede il dirigente o il soggetto individuato, in caso di esercizio del potere sostitutivo o il commissario eventualmente nominato nei casi previsti dalla legge. 3. Il responsabile del procedimento ne comunica l'adozione agli interessati. Nella comunicazione devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere e il soggetto che esercita il potere sostitutivo. 4. Il procedimento amministrativo è concluso: a) per i procedimenti nei quali vi sia necessità di provvedimento espresso, con la sua adozione; b) per i procedimenti con dichiarazione d’inizio attività o Scia, dalla scadenza del termine previsto per legge che consente di esercitare o dare avvio all'attività. 5. Il responsabile provvede alla chiusura del procedimento e lo comunica agli interessati quando: a. il procedimento sia stato interrotto o sospeso e l'interessato non abbia prodotto la documentazione integrativa essenziale richiesta nei termini stabiliti; b. il procedimento sia stato oggetto di rinuncia da parte dell'interessato. 6. Se il responsabile ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 7. Ogni provvedimento amministrativo deve contenere il riferimento ai rimedi amministrativi e giurisdizionali esperibili contro il medesimo, con i relativi termini di decadenza e/o prescrizione.
Conclusione del procedimento. Conclusa, con esito positivo, la fase istruttoria, la U.O.C. Provveditorato Economato redige la lettera di accettazione e di ringraziamento a firma del Direttore Generale da inviare: o al donante;
Conclusione del procedimento. 1. Il responsabile del procedimento, riscontrato l’esito favorevole dell’istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, procede alla redazione e alla trasmissione del provvedimento finale al richiedente e al competente concessionario nel caso in cui l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone sia affidato in concessione. Il titolo avrà efficacia dal momento del pagamento del canone determinato. Sarà cura del richiedente ovvero del concessionario comunicare al responsabile del procedimento gli estremi dell'avvenuto pagamento (tramite portale ovvero pec); 2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione / autorizzazione l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l’occupazione di suolo pubblico o per altre entrate di competenza comunale di natura tributaria o patrimoniale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell’osservanza del piano stabilito.
Conclusione del procedimento. 1. A seguito del contraddittorio o contestualmente, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il procedimento si conclude con la redazione in duplice copia di un atto scritto di accertamento con adesione sottoscritto dal contribuente (o da un suo procuratore generale o speciale) e dal Dirigente del Settore, e si perfeziona con il versamento nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal Regolamento. 2. Nell'atto di accertamento con adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio, nonché la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione. 0.Xx definizione dell’adesione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, dell’ intera somma dovuta.
Conclusione del procedimento. 1. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di avvio dello stesso fatta salva la sospensione del termine per l’integrazione della domanda.
Conclusione del procedimento. 1. Mediazione facilitativa e aggiudicativa 397 2. Mancato raggiungimento dell’accordo e proposta del mediatore 400 2.1. La proposta di conciliazione 402 2.2. Comunicazione della proposta 403 2.3. La proposta contumaciale 404 3. L’accordo amichevole di conciliazione ed il verbale 405 3.1. Natura, forma ed impugnative dell’accordo amichevole 407 3.2. Contenuto dell’accordo amichevole ed esecuzione indiretta 408 3.3. La trascrittibilità dell’accordo 410