Conclusione del procedimento Clausole campione

Conclusione del procedimento. Il responsabile del procedimento, terminata l’istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo, con una proposta di provvedimento finale per l’emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di rigetto. Il provvedimento finale è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
Conclusione del procedimento. (commi 3 e 4)
Conclusione del procedimento. La procedura di mediazione si può concludere con un risultato positivo o negativo. In entrambi i casi viene richiesta al mediatore la redazione di un verbale che certifichi tale conclusione. La procedura di mediazione si considera conclusa, ai sensi di quanto previsto nel presente art. 4, qualora: a) le parti raggiungono l’accordo di conciliazione; b) una o più parti non partecipino ad un incontro della procedura di mediazione successivo al primo incontro; c) una o più parti comunicano al mediatore o all’organismo di ritirarsi dalla procedura; d) siano decorsi i termini di durata del procedimento di cui all’art. 2.3, fatta salva la possibilità che il mediatore e le parti concordino una o più proroghe al suddetto termine; e) il mediatore prenda atto dell’inutilità della prosecuzione del tentativo di mediazione e/o dell’impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti; f) almeno una delle parti non accetti o rifiuti la proposta formulata dal mediatore.
Conclusione del procedimento. Conclusa, con esito positivo, la fase istruttoria, la U.O.C. Provveditorato Economato redige la lettera di accettazione e di ringraziamento a firma del Direttore Generale da inviare: o al donante;
Conclusione del procedimento. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centoventi giorni dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue. La Ditta, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazione addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate, nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 1 dell'art. 4. Quando si ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, viene disposta la chiusura del procedimento dandone comunicazione all'interessato.
Conclusione del procedimento. 1. Un procedimento si conclude con l'adozione di un provvedimento in forma scritta, espressione di volontà, di giudizio e di conoscenza dell'Ente.
Conclusione del procedimento. 14.1. Al termine di ogni riunione, il mediatore redigerà il verbale della riunione chiedendo alle parti di firmarlo e certificando l’autografia delle loro sottoscrizioni.
Conclusione del procedimento. PARTE III
Conclusione del procedimento. Il provvedimento di autorizzazione o diniego è rilasciato entro 60 giorni lavorativi dalla data della comunicazione di avvio del procedimento (2). Il mancato rilascio del provvedimento di autorizzazione o diniego entro questo termine equivale al rilascio dell'autorizzazione (“silenzio assenso”) (3). Il provvedimento di autorizzazione o di diniego, completo delle relative motivazioni, è comunicato nei modi di legge al candidato acquirente entro due giorni lavorativi dalla sua adozione e, in ogni caso, entro la scadenza del termine di conclusione del procedimento. Il provvedimento di autorizzazione può:
Conclusione del procedimento. 1. A seguito del contraddittorio o contestualmente, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il procedimento si conclude con la redazione in duplice copia di un atto scritto di accertamento con adesione sottoscritto dal contribuente (o da un suo procuratore generale o speciale) e dal Dirigente del Settore, e si perfeziona con il versamento nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal Regolamento.