CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
TRA
TRIESTE CONVENTION CENTER S.p.a., con sede legale in Xxxxxxx (XX), XXX 00000, xxx Xxxxxx x. 00/0 c/o BIC Incubatori FVG, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, C.F. e P.IVA 01303820326, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione xxx. Xxxxx Xxxxxx, nato a Pola il 09/09/1948, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito denominata “TCC” ),
E
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE con sede legale in Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, PEC: xxxxxx@xxx.xxxxx.xx, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università (di seguito denominata “UniTs”), il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2020,
Premesso che
- l’Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- TCC ha, tra le proprie finalità statutarie, la progettazione e l’incremento della “Meeting Industry” a Trieste; TCC è stato progettato anche per ospitare un
evento come ESOF (EuroScience Open Forum), la più grande manifestazione paneuropea a cadenza biennale focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica, che farà di Trieste la Capitale della Scienza 2020;
- TCC è interessato alla collaborazione e promozione di attività di divulgazione scientifica su Ricerca Innovazione e Cultura proposti dagli Enti di ricerca ed economici del territorio con particolare riferimento a quelli legati alla digitalizzazione e decarbonizzazione.
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l’Università che TCC possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue: art. 1- Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione quadro.
art. 2- Oggetto
Le Parti si impegnano, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente iniziative di collaborazione di interesse scientifico, didattico, e/o di trasferimento di tecnologie/conoscenza di UniTs con particolare riferimento ai seguenti programmi:
• Science to Science
• Science to Business
• Science to Citizen
• Science to Policy
• Career days for Science and Innovation Industry
Le Parti sono interessate, inoltre, a partecipare a bandi, anche con altri Enti di Ricerca ed economici del territorio, per la richiesta di finanziamenti alle istituzioni della Comunità Europea ed a quelle del governo Italiano, per lo studio di nuove tecnologie dedicate alla divulgazione scientifica e in particolare alla digitalizzazione e decarbonizzazione, con particolare riferimento alle Regioni Italiane e a quelle dell’Europa centro orientale e dei Balcani.
Art. 3- Modalità e termini di attuazione
Le modalità attuative delle collaborazioni di cui al precedente art. 2 dovranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti o accordi da stipularsi tra UniTs e/o tra i Dipartimenti interessati dalle loro strutture didattiche e scientifiche e TCC.
Nell'ambito dei predetti atti e/o accordi, che costituiranno parte integrante della presente Convenzione, dovranno essere individuati i referenti scientifici, anche definendo gli obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione e sicurezza.
Art. 4- Durata
La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali con scambio di comunicazioni scritte, salvo disdetta da comunicarsi all’altra parte via PEC almeno tre mesi prima della data di scadenza.
art. 5 - Recesso o scioglimento della Convenzione
Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare all’altra parte via
PEC.
Il recesso avrà effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento avranno effetto per l’avvenire e non incideranno sulla parte di Convenzione già eseguita o in fase di esecuzione al momento di efficacia del recesso. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli accordi stessi.
Art. 6- Referenti
Le Parti nominano quali referenti della Convenzione:
• Il Rettore dell’Università degli Studi di Trieste o un suo delegato/a
• Il Presidente di TCC o un suo delegato/a
Ciascuna parte potrà, nel corso di vigenza della Convenzione, sostituire il proprio referente dandone comunicazione scritta l'altra parte.
Art. 7 – Comitato Tecnico scientifico su Ricerca, Innovazione e Cultura Per l’attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 2, si istituisce un Comitato Scientifico composto dai referenti di cui al precedente articolo nonché da almeno due membri del corpo docente dell’Università di Trieste e almeno due dipendenti di TCC con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
Al fine di armonizzare le azioni comuni, nell’ambito delle attività annuali di TCC, i due membri del corpo docente dell’Università di Trieste parteciperanno di diritto alle riunioni annuali periodiche di coordinamento di TCC.
In caso di sostituzione di uno dei membri del Comitato Scientifico ciascuna Parte informerà l’altra non appena possibile con comunicazione scritta.
Il Comitato, cui è affidata l’attuazione della collaborazione tra le Parti nelle aree di operatività della presente Convenzione, ha in particolare le seguenti competenze:
- definizione del contenuto delle attività di collaborazione di interesse scientifico, didattico, e/o di trasferimento di tecnologie/conoscenza;
- organizzazione di conferenze, seminari o corsi di interesse per entrambe le Parti;
- monitoraggio e verifica dell’operatività della presente Convenzione, con la predisposizione di eventuali relazioni;
- formulazione di proposte e suggerimenti alle Parti in ordine alla valorizzazione della collaborazione ai fini della migliore attuazione della presente Convenzione.
Tutte le decisioni che importino l’assunzione di qualsiasi onere suscettibile di valutazione economica rimarranno comunque in capo alle Parti, non essendo di competenza del Comitato Scientifico.
art. 8- Diritti di proprietà intellettuale
Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti delle Parti coinvolti in eventuali progetti scientifici collaborativi derivanti dalla presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, in particolare attraverso le pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
Le Parti, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’art. 3, qualora la tipologia dell’attività svolta in eventuale ambito di ricerca possa determinare risultatitutelabili ai sensi del Codice della Proprietà Industriale o di proprietà intellettuale relativamente a metodologie o studi, frutto di progetti scientifici svolti in collaborazione tra le Parti, la proprietà e relativi diritti di sfruttamento anche economici saranno riconosciuti sulla base dell’apporto di ciascuna parte, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni delle Parti.
art. 9- Utilizzo del logo
Le Parti danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare, i loghi dell’Università e di TCC possono essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.
L’utilizzo dei loghi, straordinario o estraneo all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della presente convenzione, richiede il preventivo consenso della Parte interessata.
art. 10- Riservatezza
Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione. In riferimento alla collaborazione di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano a divulgare la conoscenza, mediante la definizione di modalità condivise di comunicazione, anche attraverso gli organi di informazione, o con eventi specifici.
art. 11- Sicurezza
Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico 9 sulla
sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che le Parti contraenti assumono tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e dei collaboratori coinvolti nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione.
Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n.81 e ss.mm.ii.
art. 12- Incompatibilità
Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
art. 13- Trattamento dei dati personali
Le Parti danno atto che provvederanno al trattamento dei dati personali esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali; reciprocamente si impegnano a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all’art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs.30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
art. 14-Controversie e foro competente
Per qualunque controversia che dovesse insorgere con riferimento alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora non risolvibile in via bonaria, sarà competente il Foro di Trieste con esclusione di ogni altro eventuale foro concorrente.
art. 15- Registrazione
La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l’attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
Il presente Atto si compone di n. 8 (otto) pagine e viene sottoscritto digitalmente.
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi dell’art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.
Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente. Letto, confermato e sottoscritto.
Trieste, date delle firme digitali
Per Trieste Convention Center S.p.a.
Il Presidente del CDA Xxx. Xxxxx Xxxxxx (firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da:XXXXXX XXXXX Data:31/03/2020 16:37:13
Per l’Università degli Studi di Trieste X.xx.Xx Magnifico Rettore
Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx
(firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324 Unita':AREA SERVIZI ICT
Data:31/03/2020 08:50:19