CAPITOLATO SPECIALE PER
CAPITOLATO SPECIALE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA E SELEZIONE DI PERSONALE
INDICE
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto 3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività 3
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore 3
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante 4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 4
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto 5
Art. 7 – Durata del contratto 5
Art. 8 – Importo del contratto 6
Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto 6
Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto 6
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 6
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 6
Art. 13 – Controlli sull’esecuzione del contratto 6
Art. 14 – Fallimento e modifiche soggettive dell’appaltatore 7
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 7
Art. 16 – Subappalto 7
Art. 17 – Tutela dei lavoratori 8
Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto 8
Art. 19 – Sicurezza 8
Art. 20 – Elezione di domicilio dell’appaltatore 9
Art. 21 – Trattamento dei dati personali 9
Art. 22 – Obblighi assicurativi 9
Art. 23 – Penali 9
Art. 24 – Risoluzione del contratto per inadempimento 9
Art. 25 – Clausole di risoluzione espressa 9
Art. 26 – Recesso 10
Art. 27 – Definizione delle controversie 10
Art. 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari 10
Art. 29 – Spese contrattuali 11
Art. 30 – Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento 11
Art. 31 – Norma di chiusura 11
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di ricerca e selezione di personale.
2. Si stima un numero di selezioni pari a 15 nel periodo di durata contrattuale, ipotizzando la selezione delle seguenti figure professionali: 1 dirigente, 2 quadri e 12 impiegati. Tale suddivisione ha valore puramente indicativo e non impegna la società appaltante nei confronti dell’aggiudicatario.
3. Il servizio oggetto d’appalto si configura quale supporto specializzato all’attività di Trentino Sviluppo s.p.a., al fine di effettuare la ricerca di personale dell’azienda e procedere con una attività di selezione mirata e diversificata in base alla tipologia di profilo, in modo da ottenere una rosa finale di candidati selezionati da presentare alla commissione di valutazione interna di Trentino Sviluppo.
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
1. Il servizio di cui all’art. 1 dovrà essere realizzato attraverso la pubblicazione sul sito dell’appaltatore del bando di ricerca di Trentino Sviluppo s.p.a., la raccolta dei curriculum vitae e di eventuale altro materiale inviato dai candidati, la valutazione delle candidature e la selezione di una rosa ristretta di candidati da presentare alla commissione di valutazione interna di Trentino Sviluppo.
2. In particolare l’appaltatore deve raccogliere tutti i curricula ed eventuale altro materiale inviato dai candidati e verificare che per ognuno di essi vi sia corrispondenza con i requisiti oggettivi richiesti dal bando, dando tempestiva comunicazione ai candidati non idonei della mancata idoneità alla selezione.
3. I candidati idonei devono essere colloquiati singolarmente da parte dell’appaltatore, anche utilizzando strumenti idonei a valutare le competenze psicoattitudinali ed uno o più test/prove per accertare il livello delle competenze trasversali (ad es. BFQ) oltre che di quelle tecniche richieste a seconda della figura professionale da selezionare.
4. L’appaltatore, valutati gli esiti dei test unitamente a quelli dei colloqui, deve redigere un report indicando i nominativi di tutti candidati ritenuti idonei con relative valutazioni e proprio giudizio. Tra questi egli segnala una rosa ristretta, indicativamente da 3 a 6 persone, da presentare alla Stazione appaltante per i colloqui finali che verranno effettuati da una commissione di valutazione interna di Trentino Sviluppo. Tale lista dovrà altresì riportare le valutazioni dei candidati ed il giudizio dell’appaltatore.
5. Contestualmente all’invio di tale lista l’appaltatore deve inviare a Trentino Sviluppo: tutti i curricula dei candidati inseriti nella rosa, unitamente ad una scheda di valutazione, redatta a seguito del colloquio, dell’eventuale test psico-attitudinale, degli eventuali test/prove specifici somministrati ed alla eventuale ulteriore documentazione prevista nella offerta tecnica.
6. L’appaltatore, oltre ai candidati indicati, potrà segnalare anche la lista di ulteriori candidati ritenuti idonei, per i quali la stazione appaltante, se ritiene opportuno, potrà chiedere la scheda di valutazione per un eventuale colloquio.
7. Al termine di ogni percorso di selezione, l’appaltatore deve inviare alla Stazione appaltante una relazione con i contenuti minimi indicati al successivo art.3.
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore
1. Per ogni percorso di selezione che sarà attivato da Trentino Sviluppo, l’appaltatore si obbliga a recepire il bando di ricerca della Committente e pubblicarlo sul proprio sito internet e attraverso i canali di ricerca individuati.
2. L’appaltatore si impegna a dare tempestiva comunicazione ai candidati ritenuti non idonei della
mancata idoneità rispetto al profilo selezionato.
3. L’appaltatore si obbliga, a conclusione di ogni procedimento di selezione, a redigere e consegnare all’appaltante una relazione riepilogativa che comunichi almeno i seguenti elementi:
n° candidature pervenute;
n° candidature scartate (perché non in possesso dei requisiti);
n° candidature colloquiate;
n° candidature idonee
n° candidature da presentare all’appaltante (rosa ristretta di candidati da 3 a 6);
n° candidature idonee (di riserva);
n° candidature escluse (non ritenute idonee);
per tutte le candidature ritenute idonee una sintetica presentazione con la valutazione del colloquio e dei test/prove svolti
4. L’attività di selezione deve essere effettuata in maniera diversificata in base alla tipologia di profilo ricercato. In particolare, per la selezione di personale con la qualifica di quadro o dirigente l’appaltatore deve garantire la predisposizione e l’utilizzo di test e strumenti di valutazione adeguati al profilo ricercato.
5. L’appaltatore garantisce comunque la più costante ed efficace collaborazione mediante contatti e-mail, telefonici o attraverso altri strumenti messi a disposizione ed indicati nell’offerta tecnica.
6. L’appaltatore dovrà garantire l’esecuzione del servizio nei tempi e nei modi richiesti anche in caso di più processi selettivi attivati in contemporanea.
7. In ogni caso, l’appaltatore si impegna a tenere la Committente sollevata ed indenne da ogni pretesa che, in Italia ed all’estero, venisse avanzata nei confronti della stessa da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione alle selezioni di personale effettuate, anche se approvate dalla Committente.
8. L’appaltatore deve garantire nella fase di selezione l’applicazione dei principi di riferimento indicati nella premessa della lettera invito.
9. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.
10. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.
11. La stazione appaltante dovrà poter accedere, in qualsiasi momento anche attraverso l’accesso alla piattaforma on-line, alle fasi del processo di selezione per ogni candidatura presentata.
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante
1. Per ogni percorso di selezione che sarà attivato la stazione appaltante invierà all’appaltatore il profilo da ricercare con l’indicazione del ruolo e dei requisiti richiesti, inoltre sarà a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni.
2. La stazione appaltante pubblicherà sul proprio sito internet e su quelli previsti dalle Direttive Provinciali in materia di personale il bando di ricerca. In tale bando sarà indicato che l’invio dei c.v. dovrà essere fatto direttamente all’appaltatore, del quale saranno indicati tutti i recapiti.
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
x. Xx Legge Provinciale n.2 del 9 marzo 2016 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove applicabili;
c. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
e. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
f. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
g. le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a) il presente capitolato speciale d’appalto;
b) l’offerta tecnica dell’appaltatore;
c) l’offerta economica dell’appaltatore.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 7 – Durata del contratto
1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha una durata di 24 mesi.
2. Non è previsto il rinnovo tacito.
Art. 8 – Importo del contratto
1. Il compenso per ciascuna selezione svolta è composto dall’applicazione della percentuale indicata nell’offerta economica alla retribuzione annua lorda del candidato scelto.
2. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto
1. La stazione appaltante, prima dell’esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell’esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all’appaltatore.
Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto
1. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della L.P. 2/2016.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 27 della L.P. 2/2016.
3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo a conclusione di ciascun processo di selezione del personale.
2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, previa verifica della regolare effettuazione della prestazione, nonché della regolarità contributiva previdenziale e fiscale come prevista dalla vigente normativa.
3. La stazione appaltante è soggetta alla normativa sullo “Split-Payment”, pertanto le fatture dovranno contenere espressamente la dicitura “scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972”, ove applicabile.
Art. 13 – Controlli sull’esecuzione del contratto
1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 14 – Fallimento e modifiche soggettive dell’appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di fallimento o morte dell’appaltatore, la stazione appaltante può recedere dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Art. 16 – Subappalto
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della L.P. 2/2016, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo indicato
nell’offerta.
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. 2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della L.P. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore.
Art. 17 – Tutela dei lavoratori
1. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L’appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.
Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto
1. L’appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L’appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l’appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.
Art. 19 – Sicurezza
1. L’appaltatore s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e s.m..
3. L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
Art. 20 – Elezione di domicilio dell’appaltatore
1. L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
Art. 21 – Trattamento dei dati personali
1. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi a soggetti che vengono in contatto con la stazione appaltante.
2. L’appaltatore pertanto verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo il contratto allegato.
Art. 22 – Obblighi assicurativi
1. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l’appaltatore attesta di avere in corso con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si impegna qualora richiesto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto.
3. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
Art. 23 – Penali
1. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate all’art. 2 si applicherà una penale massima pari al 10% del corrispettivo relativo alla selezione durante la quale si è verificato l’inadempimento.
2. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
Art. 24 – Risoluzione del contratto per inadempimento
1. Ai sensi dell’art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l’appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all’obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
Art. 25 – Clausole di risoluzione espressa
1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 24, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
x. xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 15 del presente capitolato;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 13, comma 3, del presente capitolato;
g. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
h. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
i. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
2. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
Art. 26 – Recesso
1. È facoltà della stazione appaltante recedere tramite PEC, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all’eventuale mancato guadagno.
Art. 27 – Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
Art. 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 29 – Spese contrattuali
1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.
Art. 30 – Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento
1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l’appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012” , dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/Xxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxxx e/Società_Trasparente.aspx)”, e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.
Art. 31 – Norma di chiusura
1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.