Controlli sull’esecuzione del contratto Clausole campione

Controlli sull’esecuzione del contratto. 1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica. 2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. 3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
Controlli sull’esecuzione del contratto. La vigilanza sull’esecuzione del servizio avverrà con la più ampia facoltà d’azione e nei modi ritenuti più idonei da parte di GIT SpA la quale si riserva di effettuare i controlli circa la perfetta osservanza, da parte del Gestore affida- tario, delle disposizioni contenute negli atti della procedura e nel contratto e delle indicazioni eventualmente for- mulate da GIT SpA stessa nel corso del rapporto.
Controlli sull’esecuzione del contratto. 1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica. 2. Il personale incaricato della stazione appaltante potrà in qualsiasi momento accertare l’efficienza del servizio ed effettuare tutte le verifiche ed i controlli che riterrà opportuni o necessari agli impianti e locali annessi, che pertanto dovranno essere sempre accessibili anche in assenza del personale dell’appaltatore. 3. A tale scopo, l’appaltatore è obbligato ad osservare tutte le indicazioni ed i suggerimenti che i responsabili della stazione appaltante riterranno utili adottare e prescrivere in funzione dell’ottimizzazione del servizio e della buona conservazione del proprio patrimonio impiantistico. 4. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. 5. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
Controlli sull’esecuzione del contratto. 6 Art. 15 – Vicende soggettive dell’appaltatore 6 Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 6 Art. 17 – Subappalto 7 Art. 18 – Tutela dei lavoratori 8 Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto 8 Art. 20 – Sicurezza 8 Art. 21 – Elezione di domicilio dell’appaltatore 8
Controlli sull’esecuzione del contratto. (Comma I) L’ E.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’I.C., per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica. (Comma II) I controlli potranno essere effettuati in qualsiasi momento del periodo di gestione, senza preavviso all’I.C., e potranno essere anche successivi alla scadenza del contratto per quanto riguarda la parte amministrativa. (Comma III) In particolare, per quanto riguarda il controllo dell'efficienza operativa dell'impianto e dei singoli comparti l'E.A. si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento tutti i prelievi necessari dalla linea acque e dalla linea fanghi in presenza o in assenza di testimoni. (Comma IV) Il personale dell’E.A. incaricato dei controlli, compilerà un verbale di prelievo, di cui una copia sarà consegnata ai dipendenti dell’I.C. eventualmente presenti, o sarà depositata sull’impianto. (Comma V) Le relative analisi chimico-fisiche e/o biologiche verranno eseguite presso il Laboratorio Chimico Biologico del Servizio Gestione degli Impianti o presso il Settore Laboratorio e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e ad esse potrà presenziare un rappresentante dell’I.C.. (Comma VI) Qualora le analisi effettuate evidenzino il mancato rispetto dei limiti di legge (o limiti previsti dal contratto in caso di modifica legislativa meno restrittiva) o dei limiti minimi del secco dei fanghi disidratati meccanicamente, previsti per ogni singolo impianto all’art. 71 del presente C.S.A., verranno applicate le penalità previste all’articolo 29; è fatta salva la facoltà dell’I.C. di richiedere un ulteriore controllo in contraddittorio se il primo prelievo è stato effettuato in assenza di testimoni. (Comma VII) In tal caso l’E.A. darà comunicazione all'I.C. e si procederà ad un nuovo campionamento in contraddittorio. Le analisi sul nuovo campionamento saranno effettuate presso il Laboratorio Chimico Biologico del Servizio Gestione degli Impianti, ovvero presso il Settore Laboratorio e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente; ad esse potrà presenziare un rappresentante dell'I.C.. (Comma VIII) Qualora anche queste ultime analisi evidenzino il mancato rispetto dei limiti imposti dalle leggi in vigore sulla qualità delle acque di scarico dei depuratori, o dei limiti minimi del secco dei fanghi disidratati meccanicamente, verrà confermat...
Controlli sull’esecuzione del contratto. (1) L’APSS si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l’Impresa Aggiudicataria, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica. (2) L’APSS evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’Impresa Aggiudicataria sarà chiamata a rispondere all’APSS, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. (3) La APSS può svolgere controlli anche in contraddittorio con l’Impresa aggiudicataria: in questo caso provvederà a dare tempestivo avviso all’Impresa aggiudicataria circa il giorno in cui si procederà alla verifica di conformità, affinché l’ Impresa aggiudicataria possa intervenire. In sede di verifica di conformità verrà redatto un verbale in doppio esemplare che dovrà essere sottoscritto dal DEC e dall’Impresa aggiudicataria (4) La verifica di conformità avrà lo scopo di accertare il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature, il possesso dei requisiti richiesti nel Capitolato speciale nonché i miglioramenti eventualmente proposti dall’ Impresa aggiudicataria in sede di offerta o successivamente nel corso dell’esecuzione contrattuale. (5) In seguito a positivo esito della verifica di conformità verrà emesso il certificato di verifica di conformità che sarà trasmesso per la sua accettazione all’ Impresa aggiudicataria, il quale dovrà firmarlo entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. (6) In caso di non conformità che evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali l’APSS avrà la facoltà di risolvere il contratto (cfr. successivo art. 27).
Controlli sull’esecuzione del contratto. L’Amministrazione concedente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, il concessionario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica. L’Amministrazione concedente evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e il Concessionario sarà chiamato a rispondere all’Amministrazione concedente, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. L’Amministrazione concedente si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
Controlli sull’esecuzione del contratto. 7 Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore 7 Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto ......................................................................................................................................................... 7
Controlli sull’esecuzione del contratto. Il Comune, tramite propri incaricati, si riserva in qualunque momento di verificare l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal Concessionario. A tal fine, il Concessionario si impegna a consentire l’accesso alla struttura a tali soggetti, che assumeranno le opportune iniziative qualora venissero riscontrati comportamenti non conformi. A tal fine, il Comune effettuerà periodicamente controlli, tendenti ad accertare l’adempimento puntuale dei servizi affidati in concessione, il rispetto delle modalità di svolgimento degli stessi e i risultati conseguiti. Il Concessionario dovrà provvedere alla massima collaborazione affinché gli incaricati del Comune possano effettuare validi e completi controlli, fornendo la documentazione ed i chiarimenti necessari. In caso di prestazioni difformi e/o non adeguate a quanto previsto nel presente C.S.A. o nel progetto presentato in sede di gara, accertate dagli incaricati del Comune, questi ultimi ne faranno contestazione scritta al Concessionario, assegnando un termine non inferiore a 15 gg. per eliminare le difformità riscontrate. E’ fatta salva la facoltà per il Concessionario di presentare, entro i cinque giorni successivi dal ricevimento della contestazione, eventuali controdeduzioni e/o giustificazioni scritte. In mancanza, la contestazione si intende tacitamente accettata. Qualora le motivazioni presentate dal Concessionario, a giudizio insindacabile del Comune, non siano ritenute sufficienti e/o congrue, si procederà all’applicazione di una penale a carico del Concessionario nella misura fissata all’art. 30. Tali penali non escludono le altre conseguenze previste dal C.S.A. e potranno essere inflitte sia una volta tanto per ciascun inadempimento, sia ripetutamente per ogni giorno, finché durano le cause specifiche che hanno provocato le inadempienze ad esso impartite. In ogni caso l’ammontare delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore del contratto; in caso contrario, il Concedente si riserva di dar corso alla risoluzione del medesimo. Con cadenza semestrale il concessionario dovrà presentare un resoconto della gestione delle attività della Comunità, articolato in interventi eseguiti. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell’andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del Concedente. Tale rendiconto dovrà contenere la chiara dimostrazione che il conc...
Controlli sull’esecuzione del contratto. 1. L’Agenzia del Lavoro si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione del contratto d’appalto; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica. 2. L’Agenzia del Lavoro evidenzierà le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere all’amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. In caso mancato adeguamento nei tempi e nei modi indicati dall’Agenzia del Lavoro, la stessa si riserva la facoltà di applicare la penale di cui al successivo art. 20 del presente capitolato. 3. L’Agenzia del Lavoro si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.