Risoluzione del contratto per inadempimento. Qualora le inadempienze causa delle penali di cui al precedente articolo si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza procedendo nei confronti della Ditta appaltatrice alla determinazione dei danni eventualmente sofferti attraverso l’incameramento della cauzione e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti. In particolare l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi: - qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato; - in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore; - in caso di cessione dell'attività ad altri; - in caso di subappalto non autorizzato oppure di mancato rispetto di quanto stabilito per il subappalto; - per prolungata interruzione non motivata del servizio; - per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente; - difformità nell’applicazione del progetto gestionale presentato in fase di offerta e accettato dall’A.C. Le eventuali inadempienze , saranno contestate tramite invio di posta elettronica all’indirizzo PEC indicato dall’Azienda stessa con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni richieste entro un termine massimo di 5 giorni. Ai sensi dell’art. 140, D.Lgs. 163/2006, in caso di risoluzione del contratto il Comune potrà affidare il servizio alla Ditta classificatasi al secondo posto nella graduatoria di gara, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto alla ditta appaltatrice.
Risoluzione del contratto per inadempimento. 1. Ai sensi dell’art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l’appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all’obbligazione.
Risoluzione del contratto per inadempimento. In caso di inadempienza, ritenuta grave a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, si farà luogo alla risoluzione del contratto d'appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese, mediante lettera raccomandata.
Risoluzione del contratto per inadempimento. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile per inadempienza grave o reiterata dell’Appaltatore del servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti. In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la cauzione prestata; L’Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. previa comunicazione scritta all’Appaltatore, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi: - reiterati e aggravati inadempimenti, imputabili all'Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica approvata, come la sospensione unilaterale del servizio, escluso casi di forza maggiore; - applicazione delle penali ai sensi dell'art. 30 del presente capitolato; - inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente; - accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore; - mancata reintegrazione della quota-parte della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione; - frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio; - mancata sostituzione di operatori e collaboratori che risultassero inadeguati; - grave danno all’immagine dell’Amministrazione; - mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del contratto e in materia di trattamento dei dati personali; - violazioni di quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’Appaltatore; - venti straordinari e imprevedibili non imputabili all’Amministrazione che non consentono la prosecuzione del servizio; - altri casi previsti dall'art. 108 comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; - accertamento della decadenza dei requisiti di cui all’art.80 del Codice dei contratti; La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto. All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per...
Risoluzione del contratto per inadempimento. 9.1 Ciascuna parte ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento dell’altra se non è essa stessa inadempiente nell’esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali.
Risoluzione del contratto per inadempimento. 1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
Risoluzione del contratto per inadempimento. Impregiudicati gli altri diritti e mezzi di tutela previsti dal Contratto, ciascuna Parte può risolvere il Contratto per inadempimento essenziale del Contratto ad opera dell’altra Parte. La risoluzione del Contratto produrrà i suoi effetti 3 (tre) mesi dopo il ricevimento da parte della Parte inadempiente di una lettera raccomandata contenente i dettagli dell’inadempimento, salvo che la Parte inadempiente non dimostri di aver posto rimedio all’inadempimento prima della scadenza del predetto periodo di preavviso.
Risoluzione del contratto per inadempimento. L’AUSL di Viterbo ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
Risoluzione del contratto per inadempimento. 1. L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
Risoluzione del contratto per inadempimento. La risoluzione del contratto di locazione per inadempimento può verificarsi a fronte di qualsiasi inadempimento del locatore o del conduttore, purché esso sia grave ed imputabile al soggetto che non rispetta i propri obblighi e non sia dovuto, quindi, a cause di forza maggiore che possano rendere impossibile il rispetto degli obblighi. E’ possibile inserire delle clausole risolutive espresse che operano di diritto al momento della comunicazione da parte del locatore/conduttore di volersene avvalere senza necessità di indagare sulla gravità o meno dell’inadempimento. Se, invece, non previste la parte che vuole contestare l’inadempimento può diffidare preventivamente l’altra ad adempiere. Di seguito una casistica delle fattispecie più ricorrenti analizzate anche alla luce della giurisprudenza: INADEMPIMENTO DEL LOCATORE PER INIDONEITA’ DELL’IMMOBILE (USO ABITATIVO) L’immobile concesso in locazione deve concretamente essere idoneo a soddisfare l’uso abitativo cui è destinato. Diverso è lo stato di manutenzione. Il conduttore può decidere di accettare un immobile che necessiti completamente di essere ristrutturato. L'immobile può essere legittimamente consegnato nello stato in cui si trova. Se, durante la locazione, l’abitabilità è sospesa e il conduttore non può più utilizzare l’immobile per uso abitativo, il locatore risponde dei danni.