CONTRIBUTI PERVENUTI
CONTRIBUTI PERVENUTI
Sommario
A) AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E SOCIETÀ PUBBLICHE 4
B) DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 6
1. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx pugliese 6
2. Xxxxxxxxx Xxxxxx – Agenzia del Demanio 7
3. Xxxxxxxxx Xxxxxx – Agenzia Italiana del Farmaco 9
4. Xxxxxxxxxx Xxxxx – USL Toscana Sud Est 9
5. Xxxxxx Xxxxx – Alto Vicentini Servizi spa 11
7. Xxxxxx Xxxxxxxxxx – XXX Xxxxxxx 00
0. Xxxxxx Xx - ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 19
9. Xxxxx Xxxxxx – Azienda USL Piacenza 19
11. Xxxxxx Xxxxxxxxx – AGCOM 21
12. Xxxxxx Xxxxxxxxxx – Autorità Portunale Venezia 22
13. Dal Maso – Azienda Xxxxxxxxxxx X. Xxxxx Xxxxx 00
14. Xxxxxxxx Xxx Xxxx - Istituto "X. Xxxxxx", Azienda pubblica di servizi alla persona - Massa Marittima 24
15. Xxxxxx Xxxxxxx – Banca d’Italia 24
17. Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Città Metropolitana di Venezia 27
18. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Città Metropolitana di Napoli 28
19. Xxxxxxx Xxxxxx - Comune di Castel Focognano 28
20. Contributo in forma anonima 29
21. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Comune di Catanzaro 29
22. Xxxxxxxx Xxxxxxx – Comune di Acerra 30
23. Xxxxxxxx Xxxxxxxx - Comune di Xxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx 00
24. Xxxxxxx Xxxxxx Comune di Crevalcore 31
25. Xxxx Xxxxxxxxx, Comune di Farini 35
26. Xxxxx Xxxxxxx – Comune di Laglio 35
27. Xxxxxxx Xxxxxxx – Comune di Lombardore 37
28. Xxxxx Xxxxxxxx – Comune di Palermo 37
29. Xxxxxxx Xxxx – Comune di Terralba 38
30. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Comune di Verona 38
31. Xxxxxxx Xxxxxxx – Unione Comuni Colline di Langa e del Barolo 39
32. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 39
33. Xxxxx Xxxxxxxxxx – Comune di Padova 39
35. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - Comune di Sangiorgio di Mantova e Bigarello in funzione associata 40
36. Xxxxxxxx Xxxxx – Comune di Trieste 40
37. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx – Comune di Verona 41
38. Xxxxx Xxxxxxxxxx Iuele – Ente Xxxxx Xxxx 00
00. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx – Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia 42
40. Gen. Scala – Ministero della Difesa 42
41. Xxxxxxx Xx Xxxxxx – Università degli Studi di Salerno 43
42. Xxxx Xxxxx Xxxxx - Xxxx spa Bologna 43
43. Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Inail 44
44. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx – Inail 44
45. Xxxxxxxx Xxxxxxx – Italferr s.p.a. 44
46. Xxxxxxxx Xxxxxxx – Libero Consorzio Siracusa 45
47. Xxxxxxxx Xxxxxxx - Comune di Noicattaro 45
48. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - MM Spa 45
49. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx - Libero Consorzio Comunale Enna 46
50. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx – Azienda Ospedaliera dei Colli Napoli 46
51. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Provveditorato Opere Pubbliche Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria 47
52. Xxxxxxxx Xxxxxx – Protezione Civile 47
53. X. Xxxxxxx Xxxxxxx – Provincia di Novara 49
54. Xxxxx Xxxxx – Provincia di Verona 49
55. Xxxxx Xxxxxx – Provincia di Trento 50
56. Xxxxxxx Xxxxxxxxx - Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato OO.PP. Lombardia Xxxxxx Xxxxxxx 53
57. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - Regione Lazio 53
58. Xxxxxxxx Xxxxx – Xxxxxxx Xxxxx X’Xxxxx 00
00. Xxxxxxxxx Xxxxxxx – Salerno Energia Holding s.p.a. 54
61. Xxxxxxxx Xxxxxxx – Università di Cagliari 55
62. Xxxxxxx Xxxxxxxx – Università degli Studi di Perugia 55
63. Xxxxxxxx Xxxxxxx – UNI Roma 1 58
64. Xxxxxxx Xxxxxxx – Regione Lazio 59
65. Xxxxxx Xxxxxxxx – Università degli Studi di Brescia 59
66. Xxxxxx Xxxxxxxxx – Azienda USL Toscana Nord Ovest 61
67. Xxxxx Xxxxxx – Dipartimento Vigili del Fuoco 62
68. Xxxxxxx Xxxxxx – Comune di Genova 62
69. Xxxxx Xxxxx Xxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxx – XXXXX Xxxxx Xxxxx 62
C) ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA/ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI 63
2. ANIE-ASSIFER - Associazione Industrie Ferroviarie 65
4. F.A.R.E. FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI REGIONALI ECONOMI PROVVEDITORI 65
5. ASSINFORM - Associazione Italiana per l'Information Technology 67
6. ASSIREP - Associazione Italiana Responsabili ed Esperti di Gestione Progetto 67
7. A.G.E.LL.PP. Associazione Geometri Edilizia e Lavori Pubblici 72
9. CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa 73
10. Xxxxx Xxxxxxx – Confartigianato 73
11. Confindustria Toscana Nord 74
12. Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 74
13. Conservizi Lazio – Xxxxxxx Xxxxxxxx - Direttore 76
14. Consiglio Nazionale dei Geologi 77
15. Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa 78
16. Ordine Interprovinciale dei Chimici della Sicilia 78
19. Ordine Ingegneri Provincia di Bari 82
20. Ordine Ingegneri Palermo 82
21. Xxxxxxxx Xxxxxxx – Ordine Ingegneri Salerno 83
22. Rete delle Professioni Tecniche 84
24. UNITEL – Unione Tecnici Dipententi Enti Locali 86
25. Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 90
26. Consiglio Nazionale Ingegneri 92
3. Xxx. Xxxxx Xxxxx 104
4. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx 106
5. Xxxx Xxxxx Xxxxx 106
6. Avv. Xxxxxxxx Xxxxx 108
7. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 108
8. Xxxxxx Xxxxxxxxx – consulente UTILITALIA 109
E) ALTRI 109
1. Xxxxxxxxx Xxxxxxx 109
2. IGI- Istituto Grandi Infrastrutture 116
3. ISTeA 117
4. Istituto di Project Management 118
5. ITACA 118
6. Accredia 161
F) CONTRIBUTI ANONIMI 162
1. Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati. 162
2. Requisiti e compiti del RUP nell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. 163
A) AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E SOCIETÀ PUBBLICHE
1. Consip
Si invia come richiesto un contributo sulla tematica Responsabile unico del procedimento.
Le osservazioni sono elaborate puntando direttamente al documento oggetto di consultazione 1: pag. 7
Con riferimento ai requisiti professionali, nel caso in cui si tratti di un RDP nominato ai sensi dell’art. 31 comma 10 ed, in particolare, nel caso di RDP nominato per la sola fase dell’affidamento e non anche per la fase di esecuzione contrattuale (es. Convenzioni ex art. 26 l. n.488/1999), si propone di considerare come competenza professionale adeguata in relazione alla fase dell’affidamento:
- l’esperienza maturata in una centrale di committenza;
e/o
- l’esperienza maturata nell’ambito di affidamenti di beni e servizi; e/o
- l’esperienza maturata in ambiti merceologici diversi dalla categoria oggetto della specifica procedura di affidamento per cui è nominato.
2.: a pag. 5 in ordine alle modalità con le quali la stazione appaltante deve verificare la congruità delle offerte, si ritiene opportuno che alla stazione appaltante sia lasciata la facoltà di decidere caso per caso potendo a tale funzione provvedere o esclusivamente la commissione giudicatrice ovvero il RUP (RDP) obbligatoriamente avvalendosi della commissione giudicatrice.
2. Comune di Bovino
A seguito di apposita riunione/laboratorio tenuto con tutti i responsabili apicali di settore e gli istruttori del Comune, sono state definite le seguenti osservazioni alle linee guida attuative del nuovo codice degli appalti diramate dall’A.N.A.C. su: - nomina, ruolo e compiti del RUP per l’affidamento di appalti e concessioni.
1) Nel paragrafo II, articolo1, delle linee guida ANAC le proposte di cui alle lettere a, b, c e d, che introducono la possibilità di prevedere requisiti aggiuntivi o vincoli di abilitazioni o importi per l’affidamento dell’incarico di RUP, appaiono penalizzanti per i piccoli Comuni, che hanno organici estremamente ridotti e che nella maggior parte dei casi possono contare su una sola persona, che può essere chiamata a ricoprire al tempo stesso plurimi ruoli (progettista, direttore lavori, responsabile di settore e RUP). Occorre quindi, seppure si volessero inserire requisiti aggiuntivi ed ulteriori, lasciare maggiore apertura per i piccoli Comuni che devono poter utilizzare l’esiguo personale a disposizione.
2) Con riferimento al paragrafo II, articolo 2.2, delle linee guida ANAC: pare opportuno suggerire che la verifica della documentazione amministrativa sia effettuata da un seggio di gara nel quale sia presente il RUP.
3) Con riferimento al paragrafo II, articolo 2.3, delle linee guida ANAC: pare opportuno suggerire di riservare alla commissione giudicatrice la valutazione di congruità delle offerte.
4) Con riferimento al paragrafo III, articolo 1: considerazioni analoghe a quelle riportate in n. 1).
5) Con riferimento al paragrafo III, articolo 2, lettera c): si ritiene che le funzioni di direzione dell’esecuzione del contratto debbano far capo, in via generale per i piccoli Comuni, al RUP, salvo diversa decisione del responsabile apicale della struttura.
6) Con riferimento al paragrafo III, articolo 2, lettera e): si osserva che, almeno nei piccoli Comuni (in cui di norma l'apicale di settore è un funzionario di categoria D incaricato di posizione organizzativa e in cui i R.U.P. possono essere individuati anche tra dipendenti inquadrati in categoria C istruttori e in possesso dei titoli e abilitazioni dalla legge richiesti), l' attestazione della carenza di professionalità non può che essere di competenza del responsabile apicale della struttura organizzativa e non del RUP; considerazioni analoghe a quelle riportate in n. 1).
7) Con riferimento al paragrafo IV, articolo 1, cumulo funzioni di RUP, progettista o direttore lavori, deve essere consentito nei Comuni di minori dimensioni, per le ragioni di cui al n. 1), inoltre occorre stabilire una soglia più alta (almeno per i piccoli Comuni) e comunque specificare che per interventi di importo superiore a € 500.000,00, debba intendersi importo dei lavori messi a gara e non l’importo complessivo del progetto (Regione Puglia ha minacciato revoca finanziamenti a causa di presunta incompetenza del RUP pure progettista, in relazione a lavori di importo posto a base di gara inferiore a 500.000,00 perché riferiti a progetto di importo complessivo superiore a 500.000,00).
8) Con riferimento al paragrafo IV, articolo 2, considerazioni analoghe a quelle riportate in n. 7).
3. Alstom Ferroviaria Spa
• Punto a) pagina 2: "anzianità di servizio richiesta per l’affidamento dell’incarico di RUP a un funzionario tecnico quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti": si raccomanda di prevedere un minimo di 5 anni di anzianità di servizio svolgendo incarichi in affiancamento al RUP nel medesimo settore;
• Punto b) pagina 2: "requisiti aggiuntivi, pertinenti per materia, che siano ritenuti idonei all’esercizio della funzione di RUP negli appalti e concessioni di lavori, quali ad esempio eventuali tipologie di abilitazioni, indicando in modo preciso le ragioni delle equipollenze tra le diverse abilitazioni suggerite": si raccomanda di prevedere una tipologia di abilitazioni analoghe alle PMP (Project Management Professional Certification);
• Punto c) pagina 2: “possibilità e opportunità di prevedere specifiche tipologie di abilitazione in relazione alla natura e all’importo dei lavori, prevedendo, ad esempio, che fino ad una determinata soglia di importo dei lavori da affidare o per determinate tipologie di lavorazioni, la qualifica di RUP possa essere ricoperta da dipendenti in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra e oltre una determinata soglia di importo o per particolari lavorazioni sia necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto. In caso positivo dovranno essere proposte soglie di importo ritenute idonee”: si raccomanda di prevedere le seguenti soglie di importo e le seguenti tipologie di abilitazioni:
o Importi sino a 20 MEUR: possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra o ragioniere con comprovata esperienza maturata nell’ambito di contratti di analogo contenuto e valore;
o Importi superiori a 20 MEUR: possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto con comprovata esperienza maturata nell’ambito di contratti di analogo contenuto e valore;
● punto d) pagina 2: “requisiti aggiuntivi di professionalità, individuati in relazione a particolari tipologie di lavorazioni, ad esempio esperienza maturata nel ruolo di RUP con riferimento ai lavori oggetto dell’intervento, particolari specializzazioni tecniche pertinenti”: si raccomanda che i RUP abbiano formazione specifica in materia ambientale e di sicurezza.
4. SMAT s.p.a.
I requisiti professionali del Rup riportati al capitolo III punto 1 risultano a nostro avviso sufficienti e si ritiene di non dover formulare altre e/o diverse proposte lasciando così alla stazione appaltante maggiori possibilità di nominare quali Rup i propri dipendenti.
II° punto 2 – Compiti specifici del Rup
Si concorda con la soluzione più coerente per la quale “il Rup curi la verifica di congruità avvalendosi, obbligatoriamente, della commissione giudicatrice, nel caso di offerta aggiudicata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.”
Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso la verifica della congruità è affidata dal Xxx.
B) DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
1. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx pugliese
Chiede se la Commissione giudicatrice che effettua la valutazione tecnico-economica deve essere sempre distinta dalla Commissione o seggio di gara che valuta le due fasi amministrative di valutazione della documentazione e successiva ammissione dei concorrenti;
- pag.6 punto 2.4 lettera g) (Attività in fase di esecuzione): è previsto che il RUP debba irrogare le penali, ma non sono più disciplinate né le modalità ed i limiti di applicazione né le procedure per l'eventuale disapplicazione delle stesse (cfr. ad es. art.145 del DPR 207/10);
- pagg. 6-7 punto 2.4 lettera l) (Attività in fase di esecuzione): al fine di evitare conflitti e sovrapposizioni, il RUP dovrebbe esperire tentativi di risoluzione delle controversie solo in mancanza del Collegio consultivo tecnico di cui all'art.207 del Codice;
- pag.10 (Affidamento di servizi e forniture): per questioni organizzative, le stazioni appaltanti dovrebbero poter derogare dalla regola che prevede la coincidenza del Responsabile del Procedimento con il Direttore dell'esecuzione del contratto al di fuori dei casi riportati alla pagina 10 (facoltà già prevista dal comma 5 dell'art.272 del DPR 207/10); al riguardo, si pensi al caso di numerosi appalti di modesta natura ed entità - in capo ad una stessa Unità Organizzativa - che una figura apicale quale il RUP, cui di norma sono attribuite altre incombenze, riuscirebbe a seguire con non poche difficoltà;
- in relazione ai compiti attribuiti al RUP nella fase esecutiva (pag.6 e segg.), nell'ottica di cui al comma 8 dell'art.114 del Codice appare opportuno specificare se gli artt. 101, 102, 103, 104, 107, 109, 110 e 111si applicano anche ai settori speciali;
- procedura in caso di somma urgenza ex art. 163 del d. lgs. 50/2016: può essere considerata una procedura di portata generale e non essere limitata al settore della difesa e della sicurezza? In caso di risposta negativa, come opera la stazione appaltante in caso di interventi urgenti, imprevisti e imprevedibili, necessari per fronteggiare situazioni di emergenza (pag.5, lett. p e q)
Nello spirito dell'art.77 del Codice si ritiene che la valutazione di congruità delle offerte debba essere rimessa ad apposita Commissione; pertanto, andrebbe espunta l'opzione di cui alla lettera m) a pagina 4 (valutare le offerte nei casi di affidamento con il criterio del solo prezzo, nei casi in cui non sia nominato altro organo, monocratico o non, dalla stazione appaltante).
- pag.6 punto 2.4 lettera g) (Attività in fase di esecuzione): è previsto che il RUP debba irrogare le penali, ma non sono più disciplinate né le modalità ed i limiti di applicazione né le procedure per l'eventuale disapplicazione delle stesse (cfr. ad es. art.145 del DPR 207/10);
- pagg. 6-7 punto 2.4 lettera l) (Attività in fase di esecuzione): al fine di evitare conflitti e sovrapposizioni, il RUP dovrebbe esperire tentativi di risoluzione delle controversie solo in mancanza del Collegio consultivo tecnico di cui all'art.207 del Codice;
- pag.10 (Affidamento di servizi e forniture): per questioni organizzative, le stazioni appaltanti dovrebbero poter derogare dalla regola che prevede la coincidenza del Responsabile del Procedimento con il Direttore dell'esecuzione del contratto al di fuori dei casi riportati alla pagina 10 (facoltà già prevista dal comma 5 dell'art.272 del DPR 207/10); al riguardo, si pensi al caso di numerosi appalti di modesta natura ed entità - in capo ad una stessa Unità Organizzativa - che una figura apicale quale il RUP, cui di norma sono attribuite altre incombenze, riuscirebbe a seguire con non poche difficoltà;
- in relazione ai compiti attribuiti al RUP nella fase esecutiva (pag.6 e segg.), nell'ottica di cui al comma 8 dell'art.114 del Codice appare opportuno specificare se gli artt. 101, 102, 103, 104, 107, 109, 110 e 111si applicano anche ai settori speciali.
2. Xxxxxxxxx Xxxxxx – Agenzia del Demanio
Parte I. Inquadramento generale Xxx. 1 Premessa
Viene giustamente evidenziato il ruolo di Project manager che riveste il RUP. Si reputa quindi coerente con tale approccio riportare come riferimento generale cui ispirare e conformare l’attività di R.U.P. le norme internazionali e nazionali di riferimento (ad esempio: la UNI ISO 21500 “Guida alla gestione dei progetti, project management”), al fine di non lasciare tale indicazione quale mera segnalazione di carattere generale.
Par. 2. Quadro normativo
1) Al capitolo 1 paragrafo 2 si legge che “Il RUP deve essere nominato tra dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità organizzativa cui è preposto il soggetto apicale che lo nomina, che siano dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.“ A tal proposito si ritiene che l’ANAC debba preventivamente chiarire cosa intende il legislatore con la dizione “inquadramento giuridico”, verificando così se il riferimento è ai livelli di inquadramento/retribuzione ed, in tal caso, quale livello è da considerare “necessario”.
2) Tenuto conto della finalità perseguita con le linee guida emanate in materia, nonché di quanto previsto nell’art. 89, comma 9 “Avvalimento” è utile inserire all’interno del documento l’espresso richiamo alla precitata disposizione, posta la portata estremamente innovativa della stessa, volta ad attribuire ex lege al RUP – e non al Direttore Lavori - il compito di accertare in fase di esecuzione l’effettivo possesso delle risorse e dei requisiti oggetto di avvalimento da parte dell’ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle medesime in cantiere. Il RUP sarà quindi tenuto ad accertare personalmente che le prestazioni siano rese dalle risorse umane dell’ausiliaria, per cui tale compito andrebbe posto in evidenza, anche con indicazione delle modalità operative da adottare nei casi in cui non vi sia coincidenza delle figure di RUP e DL.
Parte II. Requisiti e compiti del RUP nell’affidamento di appalti e concessioni di lavori Par. 1. Ulteriori requisiti di professionalità del RUP
1) In tale paragrafo 1 si legge “…per quanto concerne gli appalti di lavori e i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, si ritiene che il responsabile del procedimento debba essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale.” Letto quanto sopra riportato, sarebbe utile chiarire quali sono le circostanze in cui “l’abilitazione non è prevista dalle norme vigenti”.
2) Con riferimento al paragrafo 1 lett. a), si ritiene che l’anzianità di servizio vada misurata in seno alla
U.O. Servizi Tecnici (per l’Agenzia del Demanio), ovvero in seno agli uffici tecnici (per le altre Amministrazioni).
3) Con riferimento al paragrafo 1 lett. c), si ritiene condivisibile relazionare l’incarico di RUP con la tipologia di lavori da affidare (meno condivisibile è relazionarlo all’importo economico che è un valore non noto a priori ma da determinare); a tal proposito si potrebbe ipotizzare che per gli interventi di Urgenza e Somma Urgenza, nonché gli interventi afferenti parti non strutturali e dotazioni impiantistiche ordinarie, il RUP possa essere un Geometra; mentre per le restanti tipologie, più complesse, il RUP potrebbe essere un ingegnere o un architetto.
4) Il RUP deve essere in possesso di abilitazione alla professione, analoga a quella necessaria per la progettazione e l’esecuzione delle opere in riferimento. Il RUP deve avere certificata e comprovata esperienza (avendo svolto incarichi di RUP, di progettista, di DL, di Coordinatore per la Sicurezza) in opere analoghe a quelle per le quali ha ricevuto nomina. La qualifica di RUP deve essere ricoperta in funzione della tipologia delle lavorazioni, non dell’importo.
5) Per quanto concerne gli appalti di lavoro e i servizi di ingegneria e architettura si propone di superare la formulazione proposta, prevedendo soltanto che il RUP sia un tecnico abilitato all’esercizio della
professione. Circa la necessità di definire la tipologia degli interventi per i quali il ruolo di RUP può essere svolto da tecnici diplomati (geometri, periti industriali) ovvero laureati (ingegneri, architetti), appare opportuno classificare le competenze secondo quanto già disciplinato nelle norme di settore circa l’esercizio dell’attività professionale; questo approccio consentirebbe di evitare complesse divisioni tra tipologie di lavorazioni e soglie economiche. Si potrebbe comunque prevedere, in ciascun ambito professionale, delle soglie di affidamento di incarico in relazione all’esperienza maturata nel ruolo di RUP
2. Principali compiti del RUP
2.1 Fase di programmazione e affidamento
Tra i compiti del RUP elencati manca la redazione del documento preliminare alla progettazione. Tale documento risulta invece, alla luce degli artt. 21 e 23 del DLgs. 50/2016, particolarmente necessario, al fine di individuare ed esplicitare, preliminarmente all’avvio delle fase di progettazione, in un documento di sintesi:
- lo stato di conoscenza del bene
- le esigenze ed i bisogni da soddisfare da parte della pubblica amministrazione
- le modalità, ancorché in qualche caso ancora di massima, per soddisfare tali esigenze
La redazione di tale documento dovrà quindi avvenire sempre a seguito di indagini preliminari, come indicato nel documento ai punti Capo II art. 2.1 lett. a e b. Tale documento appare inoltre necessario nella successiva fase di verifica (art. 26 D.Lgs. 50/2016), quale strumento di controllo per il RUP circa la bontà dell’attività progettuale svolta dai progettisti incaricati, nel quadro complessivo dei bisogni da soddisfare in esso riepilogati (ed in particolare per la verifica del requisito di cui al comma 4 lett. a) di detto articolo). Per quanto concerne i suoi contenuti si reputa ancora valido quanto riportato all’art.15 comma 6 del DPR 207/10, coordinato con quanto previsto all’art. 23 del D.Lgs 50/16.
2.3 Valutazione delle offerte anormalmente basse
La valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse deve essere effettuata da una commissione con il supporto del RUP. Nel caso di OEPV tale Commissione potrebbe coincidere con quella giudicatrice.
3. Xxxxxxxxx Xxxxxx – Agenzia Italiana del Farmaco
Si chiede di sapere se il ruolo di rup è compatibile con quello di componente/presidente di commissione alla luce dell'intervenuta parziale modifica al comma 4 dell'art. 84 del d.lgs 183/2006, operata a mezzo del comma 4 dell'art. 77 del d. lgs. 50/2016.
4. Xxxxxxxxxx Xxxxx – USL Toscana Sud Est
Premessa:
La figura del RUP riveste un ruolo fondamentale nella gestione di un lavoro, servizio o fornitura. In particolare per quanto riguarda la fattispecie dei lavori, tale ruolo è particolarmente rilevante e pervade tutte le fasi di un lavoro: la programmazione, l'affidamento dell'incarico di progettazione, la progettazione, la definizione del bando di gara lavori, l'esecuzione lavori e il collaudo. Il ruolo del RUP è dominante su tutto il processo: grandi sono le responsabilità e i compiti specifici.
Dall'introduzione della figura del RUP avvenuto con la cosiddetta legge Xxxxxxx, molto spesso nelle amministrazioni pubbliche hanno visto pochi RUP e molti assistenti. Di fatto spesso la figura del RUP veniva a coincidere con il dirigente della struttura o con il funzionario apicale. Tale concentrazione di responsabilità, discrezionalità, compiti e competenze in una sola figura è di per sé un elemento di notevole criticità anche in termini di possibilità di attività corruttiva. Al contempo concentrare sul
dirigente tutte le attività di RUP porta e ha portato ad una naturale riduzione della partecipazione attiva e responsabile da parte dei collaboratori del RUP.
Il nuovo codice all'art. 24 inverte questa tendenza ribadendo che il RUP non è necessariamente dirigente e l'incarico di RUP non può essere rifiutato.
A mio avviso sarebbe opportuno chiarire questo aspetto ribadendo l'importanza della ripartizione del ruolo di RUP per le varie procedure ripartendolo, in relazione all'entità e la complessità, tra il personale idoneo allo svolgimento di tale ruolo.
Tale azione dovrebbe essere congiunta con:
- formazione del personale tecnico per il ruolo di RUP
- ulteriore valorizzazione dell'attività specifica del RUP mediante l'incentivo evitando distribuzioni “a pioggia”
- copertura assicurativa per l'attività del RUP garantita dalla stazione appaltante, come già previsto per il progettista interno.
A mio avviso così si avrebbero indubbi benefici in termini di:
- maggiore responsabilizzazione di tutto il personale
- riduzione di criticità in termini di concentrazione su di una unica figura di un ruolo particolarmente rilevante
- opportunità di formazione e crescita effettiva del personale coinvolto. Osservazioni specifiche sulle linee guida:
Titolo II – Requisiti e compiti del RUP nell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. paragrafo 1, pag 2 – ulteriori requisiti di professionalità del RUP
a) anzianità di servizio richiesta per l'affidamento dell'incarico di RUP:
-ad avviso dello scrivente, indipendentemente dal possesso dell'abilitazione, per svolgere il ruolo di RUP è necessario un periodo iniziale di formazione o meglio di esperienza sul campo. Limitandosi tuttavia al caso posto, ossia assenza di abilitazione, mi parrebbe congrua una esperienza di almeno 3 anni per svolgere il ruolo di RUP per lavori di importo a base di gara superiore a 150.000€.
b) requisiti aggiuntivi, pertinenti per materia, che siano ritenuti idonei all'esercizio della funzione di RUP negli appalti e concessioni di lavori quali ad esempio eventuali tipologie di abilitazioni, indicando in modo preciso le ragioni delle equipollenze tra le diverse abilitazioni suggerite;
c) possibilità e opportunità di prevedere specifiche tipologie di abilitazione in relazione alla natura e all’importo dei lavori, prevedendo, ad esempio, che fino ad una determinata soglia di importo dei lavori da affidare o per determinate tipologie di lavorazioni, la qualifica di RUP possa essere ricoperta da dipendenti in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra e oltre una determinata soglia di importo o per particolari lavorazioni sia necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto. In caso positivo dovranno essere proposte soglie di importo ritenute idonee.
Indubbiamente appalti o concessioni di lavori più importanti in termini di entità suggeriscono competenze specifiche acquisite in un corso di laurea universitario magistrale.
-A mio avviso la soglia dell'importo lavori pari a € 500.000 appare adeguata per delimitare l'entità del lavoro oltre la quale è necessario il possesso di un diploma di laurea in architettura/ingegneria; al di sotto di tale importo si potrebbe prevedere l'abilitazione all'esercizio della professione di geometra/perito. Tale valore mi pare adeguato nel caso di lavori complessi quale quelli in ambito sanitario dei quali mi occupo. Soglie superiori potrebbero essere previste per tipologie di interventi di minore livello di complessità.
d) requisiti aggiuntivi di professionalità, individuati in relazione a particolari tipologie di lavorazioni, ad esempio esperienza maturata nel ruolo di RUP con riferimento ai lavori oggetto dell’intervento, particolari specializzazioni tecniche pertinenti.
-Nello specifico segnalo come settore sul quale richiedere specifica professionalità il settore dei lavori in ambito sanitario.
paragrafo 2.3, pag. 5-6 Valutazione delle offerte anormalmente basse
-Si ritiene che sia più opportuno che la valutazione di anomalia dell'offerta venga eseguita dalla commissione giudicatrice, stante il principio di separazione tra chi prepara il bando di gara e chi valuta le offerte.
paragrafo 1, pag 10 Affidamento di lavori
-Si concorda con i termini di importo pari a € 500.000 oltre i quali è opportuno che il RUP non sia progettista.
Titolo V – Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati
Si segnala con riferimento a questo titolo la casistica degli appalti misti, con riferimento particolare all'appalto di forniture e lavori. In questi casi capita spesso, per esempio, di avere forniture di macchine sanitarie di tipo pesante (TAC; risonanze, etc.) con lavori accessori e adeguamenti impiantistico o strutturale dei locali. In questi casi appare funzionale individuare il RUP nella struttura che si occupa della parte prevalente del contratto.
Si hanno quindi due casi:
prevalenza della fornitura sui lavori: il RUP sarà all'interno della struttura che si occupa della fornitura; è necessario tuttavia che all'interno della struttura che si occupa di lavori sia individuato un referente tecnico con funzioni di supporto al RUP per la gestione del cantiere lavori. Di fatto quest'ultimo soggetto riveste il ruolo di RUP lavori, demandando l'assunzione finale degli atti e dei compiti afferenti il RUP al gestore del contratto. Il Responsabile Lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 sarà il RUP del contratto, con il supporto tecnico del referente dei lavori. I pagamenti saranno effettuati dal RUP e, per quanto riguarda la parte dei lavori, sarà il referente dei lavori che, in qualità di supporto tecnico, si esprimerà in merito alla regolare esecuzione degli stessi.
prevalenza dei lavori sulla fornitura: il RUP sarà individuato all'interno della struttura che si occupa dei lavori, mentre dovrà essere individuato un referente tecnico per la fornitura degli apparati tecnologici con funzioni di supporto al RUP per la gestione della fornitura. Il referente tecnico per la fornitura sarà il supporto tecnico del RUP per la fornitura in analogia con quanto riportato in precedenza.
A mio avviso è importante chiarire quanto sopra perché le procedure miste sono oggetto di discussioni continue tra le varie strutture degli enti pubblici che si occupano di forniture e lavori.
5. Xxxxxx Xxxxx – Alto Vicentini Servizi spa
Come pare capire, la norma codicistica oggetto di linea guida non è da intendersi rivolta esclusivamente alle pubbliche amministrazioni (un ente pubblico economico o gestore di servizi pubblici di interesse collettivo potrebbe anche non rientrare nella definizione di pubblica amministrazione); non è chiaro come andrebbe interpretata la disposizione di cui allo stesso articolo 2 - quarto paragrafo - primo periodo "..... che siano dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione.....", laddove il riferimento sembrerebbe rivolto esclusivamente alle organizzazioni rientranti strutturalmente nella pubblica amministrazione. In tal caso, sembrerebbe la disposizione stessa non essere applicabile nelle organizzazioni non appartenenti, per definizione, alla pubblica amministrazione.
Con riferimento al Capitolo II, paragrafo 1, alcune osservazioni vengono poste in ordine agli ulteriori requisiti di professionalità del RUP. Condiviso il fatto che negli appalti di lavori e per gli incarichi attinenti ai servizi di ingegneria ed architettura la figura del RUP debba essere ricoperta da un tecnico, non si capisce come il requisito dell’abilitazione della libera professione possa garantire la professionalità adeguata per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti al RUP. Questa figura, anche nell’evoluzione delineata attraverso le direttive europee, si avvicina sempre più alla figura che tipicamente ed a livello internazionale viene definita come “project manager”. Il RUP nei lavori, più che essere connotato da formazione tecnica prettamente attinente alla capacità di svolgere una libera professione, dovrebbe avere acquisito formazione ed esperienza professionale nell’ambito delle attività che coinvolgono tutto il processo necessario per l’espletamento di un appalto pubblico, dalla fase di programmazione a quella del collaudo dell’opera. Si ritiene che i requisiti minimi che la figura ricoprente l’incarico di RUP dovrebbe possedere negli appalti di lavori pubblici, siano i seguenti:
Appalti di lavori (singolo lotto) di importo uguale o superiore ai 150.000 ed inferiori alla soglia di interesse comunitario:
- Diploma o laurea di tipo tecnico (geometra-perito edile-ingegneria civile-architettura);
- Esperienza professionale qualificata almeno triennale maturata nel settore tecnico/amministrativo (settore progettazione/appalti/acquisti) alle dipendenze di una Stazione appaltante assoggettata al rispetto delle norme pubblicistiche per quanto riguarda l’acquisizione di appalti pubblici di lavori.
- (alternativa alla precedente) Esperienza professionale qualificata almeno triennale maturata nel settore tecnico/amministrativo (settore progettazione/appalti/acquisti) alle dipendenze di un operatore economico qualificato SOA da almeno tre anni.
- (alternativa alle precedenti) Abilitazione professionale ed esercizio della libera professione da almeno un triennio (anche come associato/dipendente qualificato), durante il quale almeno un terzo dell’attività fatturata abbia riguardato l’espletamento di servizi rivolti a Stazioni appaltanti assoggettate al rispetto delle norme pubblicistiche per quanto riguarda l’acquisizione di appalti pubblici di servizi e di lavori.
Appalti di lavori (singolo lotto) di importo superiore alla soglia di interesse comunitario:
- laurea di tipo tecnico (ingegneria civile-architettura);
- Esperienza professionale qualificata almeno quinquennale maturata nel settore tecnico/amministrativo (settore progettazione/appalti/acquisti) alle dipendenze di una Stazione appaltante assoggettata al rispetto delle norme pubblicistiche per quanto riguarda l’acquisizione di appalti pubblici di lavori.
- (alternativa alla precedente) Esperienza professionale qualificata almeno quinquennale maturata nel settore tecnico/amministrativo (settore progettazione/appalti/acquisti) alle dipendenze di un operatore economico qualificato SOA da almeno cinque anni.
- (alternativa alle precedenti) Abilitazione professionale ed esercizio della libera professione da almeno un quinquennio (anche come associato/dipendente qualificato), durante il quale almeno un terzo dell’attività fatturata abbia riguardato l’espletamento di servizi rivolti a Stazioni appaltanti assoggettate al rispetto delle norme pubblicistiche per quanto riguarda l’acquisizione di appalti pubblici di lavori.
6. Xxxxxx Xxxxxxx – ANAS
1. Requisiti di professionalità del RUP
Quanto alla determinazione di specifici requisiti di professionalità del Responsabile Unico del Procedimento, si ritiene opportuno rimettere alla discrezionalità delle singole stazioni appaltanti la valutazione in ordine a titoli, abilitazioni ed esperienza occorrenti ad integrare il requisito necessario allo svolgimento di tale incarico.
Ciò, in quanto la figura del RUP si caratterizza per la sua capacità manageriale, che prescinde dal possesso di un titolo di studio o di un’abilitazione specifici.
2. Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP
A pag. 5, par. 2.2, le linee guida attribuiscono al RUP il compito di svolgere le attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti, ivi incluso il controllo della documentazione amministrativa, in forza del disposto di cui all’art. 31, co. 4, lett. c), che assegna al RUP il compito di curare “il corretto e razionale svolgimento delle procedure”.
Si ritiene che, per le stazioni appaltanti dotate di un’adeguata struttura organizzativa, l’attività di verifica della documentazione amministrativa possa essere affidata, alternativamente, ad un seggio di gara ovvero, se presente nell’organico della stazione appaltante, ad un apposito ufficio/servizio della medesima a ciò deputato. In tale ultima evenienza, l’ufficio avrà il compito di comunicare alla commissione di gara l’elenco degli operatori le cui offerte saranno ammesse alla successiva valutazione tecnica ed economica.
Entrambe le suddette soluzioni consentirebbero, in ogni caso, di assicurare il coinvolgimento del RUP, che si limiterà ad esercitare una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure.
3. Valutazione delle offerte anomale
Quanto alla verifica di congruità delle offerte di cui all’art. 97 del Codice, si ritiene che derogare a quanto espressamente stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 – che attribuisce tale adempimento all’Amministrazione aggiudicatrice – ponendo in capo ad una commissione di gara esterna la valutazione dell’anomalia, possa esporre la stazione appaltante al rischio di contenzioso per errori commessi da un organo esterno alla stessa.
In tale contesto, si suggerisce quindi di mantenere – in linea con le previsioni del nuovo Codice - in capo alle stazioni appaltanti il compito di svolgere le verifiche di anomalia dell’offerta, prevedendo – se del caso – una condivisione dei risultati di tale attività con la commissione, al fine di non riservare tale attività esclusivamente all’organo committente.
Di contro, ove codesta Autorità confermasse l’impostazione delineata dalle linee guida, attribuendo alla commissione esterna il compito di procedere alla verifica di congruità delle offerte, si ritiene necessario escludere l’obbligo, in capo alla stazione appaltante, di approvare la proposta di aggiudicazione.
Appare infatti eccessivamente gravoso per le singole amministrazioni aggiudicatrici esigere che le stesse facciano propri i risultati dell’attività svolta da un organo esterno che “opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante” (cfr. pag. 3, linee guida), esponendosi al rischio di eventuali errori ad esso imputabili.
4. Compiti del RUP – Attivazione dell’accordo bonario
Si ritiene opportuno integrare le linee guida in esame, nella parte in cui si precisano i compiti del RUP con riferimento alla fase esecutiva (paragrafo 2.4), fornendo specifiche indicazioni rispetto al momento in cui – a fronte della comunicazione del direttore dei lavori - il RUP deve ritenere soddisfatto il requisito della manifesta ammissibilità e fondatezza delle riserve ai fini del raggiungimento della soglia di cui all’art. 205, co. 1 D.Lgs. n. 50/2016.
7. Xxxxxx Xxxxxxxxxx – ASP Messina
Rispetto alla disposizione codicistica le nuove norme sono, per certi versi profondamente innovative fin dal primo comma dell’articolo rubricato: “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”. Già si puntualizza, pertanto, che anche in tema di concessione e appalti “le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento”, il RUP. Si dovrebbe
chiarire ulteriormente cosa si intenda per primo atto considerata anche la questione della programmazione. Non a caso, in relazione alle fasi che devono essere coordinate dal RUP o che, quanto meno, si devono svolgere sotto il presidio di questo, la nuova normativa richiama – oltre alla fase della progettazione, affidamento ed esecuzione – anche quella della programmazione. Nuova – solo sotto il profilo formale – la disposizione che impone la nomina del RUP con “Atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato”. La disposizione non appare ben formulata. E’ chiaro che la nomina non può che promanare dal dirigente/responsabile del servizio interessato che può affidare anche a se stesso ruolo e compiti del RUP ma non appare chiaro il riferimento al livello apicale in quanto se riferito al Responsabile del Servizio è un richiamo pleonastico ed assolutamente inutile se riferito, invece, alla categoria del RUP è chiaro che la norma pone non pochi problemi. Si pensi soprattutto al caso dei Responsabili di Servizio che, magari nel servizio di cui sono responsabili non abbiano altre figure “apicali”. Risulta assolutamente nuovo il periodo che chiude il primo comma secondo cui “l’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato”. E’ chiaro che, in presenza dei requisiti minimi è ben difficile ammettere la legittimità di un rifiuto a ricoprire il ruolo anche in assenza di tale specificazione. In modo simmetrico, la questione vale anche per il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n.241/90. Alla luce della nuova disposizione che contiene questo riferimento ambiguo all’apicalità – se la si ritiene riferita alla categoria del RUP – sembra difficile poter attribuire tale ruolo, almeno per appalti/concessioni complessi/e ad una categoria qualsiasi. I compiti del RUP restano sostanzialmente immutati con due novità di rilievo. In relazione alla prima, il compito di cui alla lettera f) relativo al dovere di fornire “all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza” si arricchisce con il nuovo testo di un rilevantissimo compito (anche sotto il profilo della eventuale responsabilità erariale!!) che impone al RUP di sorvegliare “la efficiente gestione economica dell’intervento”. La novità si sostanzia nel comma che attribuisce all’ANAC il compito di definire con proprio atto la disciplina di dettaglio anche sulle eventuali incompatibilità a ricoprire il ruolo di direttore dell’esecuzione del contratto. In particolare, la norma puntualizza che spetterà all’ANAC con proprio atto fissare una “disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP”, come puntualmente in corso, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Determina, altresì, l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto. I compiti possono essere ampliati con specifico intervento del Responsabile del Servizio. Infatti, in relazione alla nuova previsione contenuta nel comma dell’articolo in commento, si legge che “allo scopo di assicurare l’effettivo controllo sull’esecuzione dei contratti”, viene introdotta “una disciplina nuova nell’ordinamento in materia di controlli del RUP sui luoghi dell’esecuzione del contratto”. Sono previsti, in particolare, degli accessi diretti del RUP, verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Testualmente, il comma prevede che “il soggetto Responsabile dell’Unità Organizzativa Competente in relazione all’intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del DL sul luogo
dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell’ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all’articolo 113. L’art.113 disciplina l’istituto degli incentivi dei tecnici. La norma riproduce solo in parte le disposizioni già note in quanto stralcia dall’incentivo la questione della progettazione. Una chiara scelta, pertanto, di preferenza verso la progettazione esterna. L’incentivo, nella nuova disposizione, riguarderà le precipue funzioni dalla programmazione ai controlli sulla spesa ed alla procedura. In particolare, in tema di incentivi si puntualizza che “le amministrazioni pubbliche destinano a un fondo risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai Dipendenti Pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa, di predisposizione, di controllo ed espletamento delle procedure di affidamento e aggiudicazione, di Responsabile Unico del Procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità per consentire l’esecuzione del contratto, nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. La ripartizione, naturalmente avverrà secondo i criteri fissati nel regolamento interno con la destinazione, come noto, del 20% delle risorse finanziarie del citato fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata; tale fondo è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Nel caso di lavori/servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura, il RUP dovrà essere un tecnico ed ove non vi siano professionalità la Responsabilità del Procedimento viene assunta dal Responsabile del Servizio interessato. Di notevole rilevanza è la novità introdotta nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche in quanto si prevede che il Responsabile Unico del Procedimento possa proporre alla Stazione Appaltante di conferire apposito incarico a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara, e da conferire secondo le procedure del codice. La questione degli incarichi di supporto al RUP viene ribadita e completata con un preciso comma a monte del quale anche “gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (NDR. mansione generalmente non rientrante nei compiti istituzionali!), direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo” oltre “gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del Responsabile Unico del Procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di €40.000, possono essere affidati in via diretta”. Un’altra novità prevede che la Stazione Appaltante, “allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, possa, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della Pubblica Amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, sono organizzate attività formative specifiche per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al
conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture”. Con il mantenimento del fondo incentivante il legislatore ha voluto incoraggiare attività progettuali all’interno delle pubbliche amministrazioni, incentivandole economicamente. Ciò, al fine di generare dei risparmi di spesa e valorizzare la professionalità del personale dipendente. La norma attuale continua a costituire uno dei pochi casi nei quali il legislatore autorizza e attribuisce un compenso ulteriore, in deroga ai principi di onnicomprensività della retribuzione, “posto che ogni attività legata alla realizzazione di un progetto comporta specifiche responsabilità civili e penali che il Dipendente Pubblico non sarebbe tenuto ad accollarsi” ovvero viene riconosciuto “il fatto che ai Dipendenti Pubblici impegnati in ruoli di responsabilità all’interno delle pubbliche amministrazioni, ma senza ruoli dirigenziali, venga riconosciuto un incentivo economico legato alle responsabilità assunte e non previste dal contratto”. Questo crediamo risponda ad un principio sul quale non si possa transigere, cioè il fatto che le responsabilità e il tempo-lavoro debbano venire adeguatamente remunerati. Non si comprende però perché vengano esclusi tout-court tutti i dipendenti con la qualifica di Dirigente senza tenere in debito conto che i vari livelli di Dirigenti non solo non hanno gli stessi compiti istituzionali ma non sono retribuiti alla stessa maniera! Riteniamo che tale elemento di novità è in forza di un parere dell’Avvocatura dello Stato (n.21/12/2013-513720/23), che evidenziava come la giurisprudenza amministrativa, civile e contabile, sia concorde nel rimarcare “il principio di onnicomprensività (art.24, D.Lgs. n.165/2001), che concerne tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti pubblici in ragione dell’ufficio o su designazione dell'amministrazione di appartenenza” mettendo in luce un regime talmente tassativo, che “le deroghe al principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale sono comunque soggette ad un regime applicativo restrittivo, mentre i compiti o finalità di istituto sono interpretati in modo estensivo (cfr. Cassazione, Sez. lav., 24 febbraio 2011, n.4531; Cons. Giust. Amm. Sic., 20 dicembre 2010, n. 1504)” e pertanto in netto contrasto con il Principio di Uguaglianza dei diritti sancito dalla Costituzione all’art.3. Ciò anche se il CCNL del comparto Regioni e autonomie locali (Area II Regioni e Autonomie locali) Quadriennio normativo 2006-2009, Biennio 2006-2007 prevedeva all’art.20 (Onnicomprensività del trattamento economico) quanto segue: “In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e secondo le modalità da queste stabilite: art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163 del 12.4.2006”. Solo per tali incertezze interpretative, probabilmente il legislatore definisce che il sistema dell’incentivazione “non si applica al personale con qualifica dirigenziale.” Si ribadisce, in netto contrasto con il Principio di Uguaglianza dei diritti sancito dalla Costituzione all’art.3. La nuova norma sull’incentivazione esclude, quindi, ogni possibilità di corresponsione per quelle attività progettuali “assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta”. Ma, come dimostrato in dottrina, non vi è stata una generalizzata volontà di circoscrivere “tout court” la possibilità di incentivazione. Xxxx, negli atti parlamentari viene più volte ribadita la necessità ed utilità di tale emolumento almeno ai livelli di dirigenza che non abbiano potere di incaricare il Responsabile del Procedimento. Come ben noto, però, il “nuovo impianto contrattuale” per le regioni ed autonomie locali, definito con CCNL del 1999, ha abrogato il sistema basato sulle Qualifiche Funzionali, sostituendolo con uno totalmente differente. Infatti, il Nuovo Ordinamento Professionale del 31.03.99, basato su Categorie e Profili Professionali, ha introdotto un sistema di classificazione del personale profondamente diverso dal precedente, il cui perfezionamento è altresì demandato ad una successiva contrattazione decentrata. Situazione normativa e contrattuale ben nota al legislatore, che ci porta a ritenere che il nuovo inciso normativo sia applicabile solo ed esclusivamente a quei comparti
pubblici ove ancora esiste il sistema contrattuale basato sulle qualifiche funzionali, escludendo, così, qualsiasi interpretazione estensiva della norma. Infatti, in base alla ricostruzione fatta attraverso lo studio degli atti parlamentari, possiamo affermare con certezza che non vi è traccia di una condivisa volontà di eliminare l'incentivazione ad ogni livello. Qualsiasi altra interpretazione estensiva, comporterebbe l’inapplicabilità della norma, in perfetta antitesi alla “ratio legis” dell’istituto, che è pur sempre quella “di favorire l’ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni amministrazione e di assicurare un risparmio di spesa sugli oneri che la stessa amministrazione dovrebbe sostenere”. L’incentivo, infatti, può e deve essere corrisposto al solo personale dell’ente che abbia materialmente redatto l’atto, in funzione incentivante e premiale per l’espletamento di servizi propri dell’ufficio pubblico (AVCP) sia esso Dirigente o non. In attesa di un’auspicabile modifica legislativa, in sede di concertazione si dovrà quindi affrontare e risolvere tale problematica, in riferimento alla contrattualistica lavorativa di appartenenza.
Con la nuova formulazione, l’emolumento massimo percepibile per l’incentivazione non è più individuato in rifermento alla singola prestazione, ma è definito dalla sommatoria di tutti gli incentivi corrisposti, nel corso dell’anno, al dipendente, anche se provenienti da diverse Amministrazioni. Tale incentivazione complessiva non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Questo potrebbe essere applicato, per un semplice principio di uguaglianza, anche a quelle fasce di Dirigenti che hanno limiti nel proprio compito istituzionale e soprattutto non hanno potere di nomina del RUP e qualsiasi altra figura all’interno dell’opera pubblica. Il nuovo incentivo, diversamente dal precedente, sembra avere il suo limite nel compenso annuo percepibile e non già nel corrispettivo massimo definibile ad ogni singolo intervento. Per tali ragioni, sarebbe anche opportuno prevedere nel regolamento forme dilatorie di corresponsione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Per quanto riguarda la individuazione del Responsabile del Procedimento, il referente normativo è costituito fin dall’articolo 5, comma 1, della richiamata Legge n.241, il quale espressamente prevede che il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Pertanto, il dirigente apicale assume la veste di Responsabile di tutti i procedimenti che rientrano nella competenza funzionale dell’unità organizzativa, dal loro impulso, alla loro conclusione, alle relative comunicazioni. Può, tuttavia, nominare un funzionario (un dirigente nel caso di particolari tipologie di lavorazioni, abilitato all'esercizio della professione di ingegnere o architetto) per provvedere alle relative incombenze, conferendogli la qualifica di Responsabile del Procedimento, fermo restando che l’adozione del provvedimento finale è riservata alla sua competenza esclusiva. Quindi, in caso di designazione, da parte del dirigente apicale preposto all’unità organizzativa, del responsabile del procedimento, su quest’ultimo viene ad incentrarsi ogni incombenza connessa all’impulso, agli avvisi, all’istruttoria e alla comunicazione del provvedimento finale. Al proponente è però riservata l’emanazione del provvedimento finale, in quanto è dalla legge chiamato a rispondere della gestione complessiva della struttura organizzativa. Il designato Responsabile del Procedimento non è tuttavia un mero esecutore materiale delle direttive impartite dal dirigente, in quanto egli è investito di ampia autonomia operativa tecnico-discrezionale. Ciò posto, si rende necessario esaminare il rapporto che intercorre tra il dirigente apicale della struttura organizzativa e il Responsabile del Procedimento. Come
è noto, il rapporto che intercorre tra il dirigente apicale ed il dipendente è un rapporto di tipo gerarchico, il quale determina in capo al superiore gerarchico poteri di ingerenza nell’operato del dipendente subordinato. Il dirigente apicale, infatti, può dettare ordini, direttive e può intervenire in modo diretto nel corso del procedimento. Il rapporto che avvince il Responsabile del Procedimento al dirigente, invece, presenta aspetti del tutto innovativi rispetto alle tradizionali relazioni interorganiche. La figura del funzionario responsabile ha determinato una forte attenuazione del principio di gerarchia. Al dirigente apicale, infatti, spetta il compito di operare la scelta del Responsabile. Tuttavia, compiuta questa, la gestione delle attività procedimentali divengono di competenza del RUP, che ne risponde direttamente. Questo è il momento in cui interviene il Principio di Uguaglianza! Xxxxxxx, infatti, tenere conto che sull’incaricato della gestione del procedimento incombono notevoli responsabilità. Questo risponde, ad esempio, dei danni causati da tutti i ritardi nello svolgimento del procedimento amministrativo nonché dall’inadempimento degli obblighi previsti dalla legge, di talchè è responsabile non solo sul piano civile o amministrativo, bensì anche su quello penale! La sovra-ordinazione gerarchica che di norma connota il rapporto di ufficio fra tali soggetti, viene svuotata di molte sue prerogative (sostituzione, repressione, ordine) trasformandosi, con la designazione del responsabile, in un nuovo rapporto di rilevanza esterna, in cui è il designato che assume poteri di indirizzo e propulsivi, di guida e di coordinamento in ordine a tutti gli atti della sequenza procedimentale nei confronti dello stesso preponente, il quale conserva solo poteri di direttiva e di vigilanza sulla corretta evoluzione dell’attività procedimentale. Rapporto che per la sua singolarità si potrebbe definire “procedimentale.” La formula organizzativa che più gli è similare sembra essere quella del coordinamento. Risalta profonda la differenza della formula organizzatoria del coordinamento rispetto alla formula della gerarchia: nell'ambito di un rapporto gerarchico l'ordine viene imposto, non (come nel coordinamento) cercato insieme con altri, la cui collaborazione è essenziale per il raggiungimento del risultato. I valori in gioco nel sistema di relazioni fra il responsabile del procedimento e il dirigente sono da un lato l'unità della struttura organizzativa, dall'altro l'autonomia di chi è designato all’attività procedimentale. Tutelare l'autonomia del RUP è essenziale in quanto consente quella chiara ed inequivocabile imputazione di responsabilità (in positivo ed in negativo) in cui consiste il vero "valore aggiunto" della riforma dell’attività amministrativa secondo il modello "privatistico", finalizzato alla trasparenza, efficienza, responsabilità ed efficacia dell’azione. Grazie alla autonomia gestionale riconosciuta al RUP, che deve avere, nel caso particolare di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, ruolo di Project Manager, con abilitazione professionale consequenziale rapportata alla complessità del progetto e la cui designazione deve ricadere obbligatoriamente su una figura Dirigenziale, si deve individuare con precisione le responsabilità dell'attività amministrativa, distinta dal punto di vista funzionale dall'attività del responsabile del provvedimento finale. La responsabilità del RUP è massima dove è massima la sua autonomia, cioè nell'ambito della sfera gestionale dell’attività procedimentale, minima dove l'autonomia è limitata dallo svolgersi della funzione di direzione e di controllo del dirigente apicale. Ciò è la logica conseguenza del passaggio da un'organizzazione verticale fondata su rapporti gerarchici, ad un'organizzazione orizzontale fondata su rapporti tendenzialmente paritari fra soggetti con propria responsabilità. Infatti, l'unicità di indirizzo amministrativo si ottiene trasformando i centri di comando in centri di coordinamento di soggetti responsabilmente autonomi. Se è indubbio che il dirigente dell’unità organizzativa può revocare la nomina con la quale ha attribuito la responsabilità procedimentale ed avocare a sé il procedimento, è altrettanto vero che egli non può invadere quella sfera di autonomia che deve caratterizzare l’azione del soggetto responsabile del procedimento e soprattutto deve riconoscere parte dell’incentivo previsto. Se il Pubblico Xxxxxxxxxx non potrà rifiutare l’incarico derivante dal Dirigente apicale allora tale mansione, per DIRITTI-
DOVERI ed il principio di uguaglianza, dovrebbe essere retribuita attingendo dagli appositi fondi che ogni Amministrazione dovrà modulare fino ad un massimo del 2% sull’importo dei lavori posti a base di gara, a prescindere dall’essere dirigenti o meno dell’Amministrazione. Se così non fosse si correrebbe il rischio di violare un principio di uguaglianza di diritti. La discriminate sta nei termini posti dall’attuale Art.113 comma 3: se un Funzionario è dirigente il ruolo di RUP “diventa istituzionale” e non dovrebbe essere retribuito mentre lo stesso incarico, se affidato ad un Funzionario non dirigente, sarebbe ad esso corrisposto per la funzione ricoperta, con i medesimi doveri, diritti e rischi in ambito amministrativo, civile e penale del Funzionario Dirigente. Così si viola il principio di uguaglianza. Ma se il “Funzionario non dirigente” nominato dal dirigente apicale non dovrà superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo lordo perché, allo stesso modo, per non creare disuguaglianze rispetto al trattamento, non si allarga tale soglia anche ai Dirigenti che non abbiano la possibilità di fare nomine RUP e che abbiano solo compiti istituzionali non apicali
Se, come è lecito presupporre, la Norma intende anche regolamentare il tetto max degli emolumenti dirigenziali, che ciò avvenga senza ledere il diritto di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Il principio di uguaglianza costituisce il presupposto logico su cui si fonda ciascun ordinamento democratico.
8. Xxxxxx Xx - ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Le linee guida sembrano redatte unicamente per il settore lavori, dove ha senso nominare un diverso RUP per ogni cantiere aperto. Nel settore forniture il più delle volte si tratta di contratti continuativi, di somministrazione e gli operatori devono potersi avvicendare. In particolare il compito del RUP è sovraordinato alle singole specifiche commesse ed è orientato a governare l'intero processo di acquisto, occupandosi di pianificazione degli acquisti che, per essere garantiti devono coordinarsi gli uni agli altri. RUP diversi e separati non avrebbero la visione complessiva necessaria per programmare gli acquisti della propria azienda, coordinandola anche a livello consortile o regionale.
9. Xxxxx Xxxxxx – Azienda USL Piacenza
In merito al par. 2.3 si esprime parere negativo rispetto al coinvolgimento obbligatorio della commissione giudicatrice nella valutazione dell'anomalia dell'offerta.
La commissione giudicatrice infatti esprime la propria competenza relativamente al giudizio qualitativo delle offerte pervenute e potrebbe non essere competente a giudicare i prezzi che infatti in sede di offerta vengono valutati in maniera automatica da formule matematiche.
Un processo di valutazione dell'anomalia coinvolge infatti professionalità specifiche che spesso non sono le più adatte a valutare la qualità di un progetto offerto.
Appare a mio parere opportuno lasciare libero il RUP se avvalersi o meno della commissione giudicatrice o avvalersi di strutture di supporto specifiche.
Si fa notare il contrasto di norme nel seguente argomento: il Dirigente Responsabile del Servizio nomina un RUP che è anche Responsabile dei Lavori, che deve essere designato dal committente coma da X.Xxx. 81/2008. Il Dirigente Responsabile del Servizio trasferirebbe una responsabilità in capo al suo datore di lavoro/committente al RUP. La soluzione potrebbe essere la nomina separata del Dirigente Responsabile dei Lavori rispetto al RUP. Xxxxxx sarebbe mantenere la nomina del RUP da parte degli organi decisionali della Stazione Appaltante, ma ciò è in contrasto con l’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016
Osservazione punto 2.4 lettere d)
Apparirebbe opportuno, per snellire le fasi endoprocedimentali, affidare al RUP la funzione di autorizzazione/sospensione/allontanamento dei subappaltatori
Osservazione punto 2.4 lettere e)
Appare che tale compito sia da mettere in capo più alla Direzione Lavori che al RUP il quale non è direttamente presente sul cantiere
Suggerimento: Appare opportuno specificare che sia il RUP a sottoscrivere il certificato di pgamento lavori
NOTA GENERALE: Nel presente documento di consultazione, come nella norma, non è chiaro il compito/responsabilità/funzione del RUP nella fase della programmazione degli investimenti. Tale funzione ad oggi è in capo agli organi di vertice della Stazione Appaltante/al dirigente apicale responsabile della funzione. In alcune parti della norma il RUP appare figura dedicata a svolgere la procedura di realizzazione delle opere (dal bando al collaudo) senza avere tutti i poteri necessari a svolgere tali compiti. In altre parti il RUP appare figura onnipotente ed onnipresente con poteri e compiti che vanno ben oltre la realizzazione del singolo procedimento di sua competenza.
In generale ancora vi è poca chiarezza fra i ruoli del Committente (Sindaco/Direttore Generale), la Stazione Appaltante intesa come ente pubblico con i suoi regolamenti e procedure, il Dirigente della struttura interna che sovrintende i vari appalti ed il RUP del singolo procedimento.
Inoltre, tutta la linea guida presente appare mirata sul RUP per appalti di lavori, senza tener conto di oneri/responsabilità dei compiti del RUP preposto all’acquisizione di beni e servizi.
10. Xxxxxxx Xxxxxx – AEEG
Valutazione delle offerte anormalmente basse
Con riferimento alla possibilità di affidare la verifica dell’anomalia al RUP o alla Commissione giudicatrice, si ritiene che la finalità che emerge da alcune specifiche disposizioni del D.Lgs. 50/2016 sia quella di separare la fase di verifica della documentazione amministrativa da quella valutativa, riservando solo la prima all’Amministrazione.
Infatti la fase di verifica della documentazione amministrativa si svolge attraverso un procedimento basato su regole che precludono qualsiasi discrezionalità valutativa in capo all’Amministrazione, essendo finalizzate alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara, stabiliti ex ante negli atti di gara in conformità alle disposizioni previste nel medesimo D.Lgs. n. 50/2016 .
Diversamente la valutazione delle offerte, sia dal punto di vista tecnico che economico, comporta uno spazio di discrezionalità, peraltro limitato solo da un giudizio esterno di logicità del ragionamento adottato da chi la svolge. Questo giustifica, oggi, l’attribuzione - ai sensi dell’art. 77, del D.Lgs. 50/2016
- del relativo compito alla Commissione giudicatrice (composta da soggetti esterni), quale ulteriore e più stringente presidio dell’autonomia e indipendenza di giudizio nella fase valutativa delle offerte tecniche ed economiche.
Considerato che la verifica dell’anomalia ha quale obiettivo quello di “accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto” (Cfr. da ult. Cons. Stato, sez. VI, 10 novembre 2015 n. 5102; v. anche ex multis Cons. Stato, III, 14 dicembre 2012, n. 6442; IV, 30 maggio 2013, n. 2956; V, 18 febbraio 2013, n. 973; 15 aprile 2013, n. 2063), la predetta finalità presuppone un giudizio di sostenibilità e attendibilità dell’offerta assimilabile, in termini di discrezionalità, alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
Sulla base delle osservazioni sopra rappresentate si ritiene più rispondente alla ratio legis porre in capo alla Commissione giudicatrice anche la fase di verifica dell’anomalia dell’offerta al fine di garantire il medesimo livello di autonomia e indipendenza di giudizio, oltre al fatto che - avendo la medesima Commissione giudicatrice già effettuato una attenta e puntuale valutazione degli elementi tecnici ed
economici - appare il soggetto più idoneo sia a richiedere puntuali giustificazioni che, successivamente, a valutarle in concreto.
Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati
Con riferimento all’individuazione del Responsabile del procedimento si propone di esplicitare una apposita soluzione organizzativa - pur se di interesse circoscritto alle sole Autorità amministrative indipendenti - legata agli obblighi di cui all’art. 22 del DL n. 90/2014.
In particolare, ai sensi dell’art. 22, comma 7, del citato DL n. 90/2014, le Autorità amministrative indipendenti, citate dalla norma, “gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi” e tra i servizi strumentali previsti dalla norma, è ricompreso il servizio “acquisti e appalti” che presuppone lo svolgimento di procedure di affidamento congiunte tra le Autorità firmatarie delle convenzioni.
Tale meccanismo di gestione comune può, a tutti gli effetti, rientrare nel concetto di aggregazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. ffff), del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale per tale si intende l’“accordo fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni, servizi o lavori”.
Ciò detto si ritiene opportuno, considerata la specialità della disciplina in questione, prevedere - rispetto alle modalità di individuazione del responsabile del procedimento previste nel documento in consultazione - anche questo caso specifico, generalizzandolo alla previsione in cui qualora due o più amministrazioni aggiudicatrici stabiliscano convenzionalmente di procedere ad affidamenti congiunti possano individuare - alle stregua di quanto avviene nelle ipotesi delle centrali di committenza - un soggetto dell’amministrazione che assume il ruolo di Stazione appaltante quale responsabile del procedimento limitatamente alle funzioni inerenti l’espletamento dell’intera procedura di gara, ferma in ogni caso rimanendo - a cura di ognuna delle amministrazioni coinvolte nell’affidamento congiunto - la nomina, oltre che dell'eventuale direttore dell'esecuzione, di un proprio responsabile del procedimento che assuma specificamente, in ordine al singolo acquisto, i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.
11. Xxxxxx Xxxxxxxxx – AGCOM
1. Requisiti e professionalità aggiuntive
Fermo restando il necessario supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice (che assicura la presenza delle diverse professionalità occorrenti per l’appalto), la previsione di specifiche abilitazioni o elevate professionalità in capo al RUP per appalti complessi rischia di penalizzare le stazioni appaltanti con strutture meno dotate. Ciò premesso, per determinati appalti, una determinata professionalità o abilitazione potrebbe, ove non posseduta direttamente dal RUP, essere richiesta necessariamente tra le figure a supporto stabile dello stesso.
In tal senso, a titolo esemplificativo, è auspicabile richiedere la presenza di una figura di supporto specializzata negli appalti di servizi e forniture di software che necessitano di cognizioni informatiche avanzate sin dal momento della elaborazione delle specifiche tecniche alla base della procedura di gara. Per tale tipologia di appalti, le Linee Guida dovrebbero opportunamente imporre che la figura con specializzazione tecnica, sia necessariamente inclusa tra le figure di supporto stabile al RUP da individuarsi unitamente all’atto formale di nomina dello stesso.
2. Valutazione delle offerte anormalmente basse
L’art. 97 del codice attribuisce la valutazione delle offerte anormalmente basse alla competenza della stazione appaltante. La soluzione prospettata da ANAC, di rimettere alla stessa commissione di gara la verifica della congruità, ha il pregio di minimizzare le possibili interferenze tra RUP e la commissione di gara stessa e pertanto si ritiene sia condivisibile. Esistono tuttavia situazioni nelle quali sono richieste le competenze presenti unicamente nella stazione appaltante. La commissione di gara, essendo costituita da soli 3 membri potrebbe non avere tutte le competenze necessarie alla valutazione, la quale deve tipicamente ripercorrere il processo di formazione della base d'asta già seguito dal progettista della stazione appaltante. E' pertanto opportuno lasciare alla stazione appaltante la facoltà di procedere alla valutazione delle offerte anomale autonomamente o di rimettere tale valutazione alla commissione di gara.
3. Distinzione tra RUP e DEC nell’affidamento di servizi e forniture
Oltre ai casi già enumerati al paragrafo IV, art. 2, quali quelli di particolare complessità del servizio che richiedono conoscenze tecniche non in possesso del RUP (si pensi ad es. al caso degli affidamenti per lo sviluppo di sistemi informativi), un altro caso frequente da codificare tra quelli per i quali RUP e DEC non è opportuno che coincidano è quello legato all’organizzazione interna dell’ente ad al riparto delle competenze associato alle diverse unità organizzative dello stesso.
Accade spesso che per motivi connessi al riparto di competenze tra uffici e direzioni, l’esecuzione di determinate prestazioni non possa che essere seguita da personale non afferente alla funzione che ha materialmente curato l’affidamento, e ciò indipendentemente dalla complessità o dalla peculiarità del servizio svolto. Ciò implica che a causa dell’organizzazione interna dell’ente, il DEC di tali servizi debba preferibilmente essere persona distinta dal RUP.
4. Considerazioni di carattere generale
L’assenza, a livello normativo, di una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alle attività svolte dal responsabile unico mal si concilia con la complessità dei compiti e delle responsabilità legate a tale figura e la previsione diffusa nel codice degli appalti pubblici di coperture assicurative obbligatorie per i numerosi soggetti che a vario titolo intervengono nelle diverse fasi dell’intervento. Appare opportuno porsi rimedio in sede di emanazione delle Linee Guida.
12. Xxxxxx Xxxxxxxxxx – Autorità Portunale Venezia
Osservazione in ordine alle linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti: Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalto e concessioni.
In ordine all’oggetto lo scrivente, sulla base della personale esperienza, espone le seguenti osservazioni:
1. In generale il ruolo del rup si sostanzia di fatto in un project manager che risponde del raggiungimento di un obiettivo di ottimizzazione di costo, qualità, tempo e aderenza alle norme (questo aspetto ha un carattere tipicamente pubblicistico; per cui il ruolo del rup quale pm è più complesso rispetto a quello di un pm privato); in tale logica al rup va demandata maggiore autonomia decisionale, in quanto è l’unico (ed è questo l’obiettivo della norma) che ha la completa visione del procedimento sotto ogni aspetto: in tal senso dove la norma prevede che il rup proponga alla stazione appaltante in realtà il rappresentante decisionale della stazione appaltante dovrebbe essere ancora il rup; sostanzialmente dal momento che la stazione appaltate, ovvero l’amministrazione, abbia definito “cosa le serve” l’unico soggetto decisionale dovrebbe essere il rup fino a collaudo o certificato di ultimazione; in questa maniera verrebbe meno la parte discrezionale suscettibile di cambio di opinione che è parte
dell’amministrazione (politica), che è nei procedimenti amministrativi incide notevolmente in ritardi e cambi di direzione (si pensi ad esempio al cambio di una amministrazione comunale quando il procedimento è stato avviato da un amministrazione precedente).
2. Nel caso di affidamento con l’offerta economicamente più vantaggiosa, l’offerta deve essere valutata dalla commissione giudicatrice congiuntamente col rup; da un lato la commissione (quale esperta della materia, ma lo dovrebbe essere anche il rup) è in grado di valutare la congruità del prezzo offerto rispetto alla soluzione tecnica; tuttavia il procedimento di verifica è uno strumento complesso articolato, lungo e che richiede un elevato stimolo di analisi, per cui una commissione che partecipa solo all’aggiudicazione (obiettivo parziale rispetto a quello complessivo che ha il rup) potrebbe essere poco stimolata a svolgerlo con la dovuta attenzione; in tal senso il rup che ha un obiettivo di risultato più ampio deve coadiuvare con la commissione e nello stesso tempo avvallare l’analisi che questa svolge, eventualmente richiedendo ulteriori approfondimenti qualora dal suo punto di vista (sempre oggettivamente motivato) non sia soddisfatta la verifica dell’anomalia.
3. Il rup deve essere qualificato per l’attività che svolge; in tal senso come per le diverse progettazioni che dividono il ruolo tra diplomato (geometra, perito) e laureato (ingegnere e architetto) così il rup dovrebbe essere qualificato; in via transitoria si può immaginare che entro 10 anni dall’entrata della norma potrebbe essere ammissibile che il rup sia un diplomato con almeno 10 anni di esperienza all’interno di un ufficio tecnico di una pubblica amministrazione. Si suggerisce che per poter svolgere l’attività il rup e debba svolgere annualmente almeno 16 ore (2 giorni) di formazione sul codice dei contratti, patrocinati dall’ANAC; tale formazione va certifica all’atto della nomina del rup.
4. Il rup dovrebbe dotarsi autonomamente di un’eventuale supporto esterno (affidando sempre sulla base dei principi e norme del codice) e non proporre all’amministrazione aggiudicatrice di avere il supporto: questo al fine del rispetto della responsabilità di risultato unitario che la norma vuole nel rup e onde evitare ingerenze terze.
5. L’approvazione del progetto e del certificato di collaudo deve competere al dirigente dell’ufficio tecnico, su proposta del rup, il quale deve verificare la coerenza con gli obiettivi di programma posti dall’amministrazione; questo per evitare quanto già esposto al punto 1.
6. Al fine di definire le attività che competono all’ufficio di supporto al rup, queste dovrebbe essere tutte le attività ricomprese esplicitamente nelle funzioni del rup stesso; tale precisazione è utile al fine della ripartizione dell’incentivo.
13. Dal Maso – Azienda Ospedaliera X. Xxxxx Xxxxx
Evidenzia la necessità di prevedere che nelle Aziende sanitarie/ospedaliere, ovvero sanitarie in generale, la figura del Project Manager abbia un preciso percorso di carriera partendo dal suo arruolamento con reale verifica delle competenze, collocandolo in staff alla Direzione Generale, prevedendo un elenco di idonei che risultino certificati e a cui sia possibile offrire un adeguato "futuro professionale" distinguendo tale figura da quella classica del RUP che dovrebbe essere prettamente connessa con le attività "hard" delle Aziende. Il Project Manager, infatti, in queste organizzazioni dovrebbe governare, su mandato forte della Direzione strategica le azioni di miglioramento continuo della qualità delle stesse, coordinando prevalentemente attività "soft" di gestione e di progetti di cambiamento organizzativo, in accordo con RUP diversi, ma con una chiara differenziazioni di ruoli, compiti, funzioni e responsabilità.
(cfr. "Guida alla certificazione base di Project Management in sanità" - ISIPM - Xxx Xxxx, Mastrofini, Xxxxxxxx - XxxxxxXxxxxx, 2009).
14. Xxxxxxxx Xxx Xxxx - Istituto "X. Xxxxxx", Azienda pubblica di servizi alla persona - Massa Marittima
In generale la disciplina del RUP può recare problematiche applicative negli enti di piccola dimensione come ad es. molti organismi di diritto pubblico.
Si suggerisce:
- di chiarire se Il RUP (nell' esercizio delle sue funzioni) sia qualificabile come pubblico ufficiale ai sensi di legge
- di chiarire se il RUP disponga di poteri sostitutivi, ad esempio in caso di inerzia di altri soggetti (ad es. mancata nomina del DEC) o di altri dipendenti di cui possa "avvalersi" (lo stesso DEC ma anche altri, per la raccolta di dati e informazioni, per la collaborazione in fase di verifica e controllo ecc)
- di prevedere la possibilità, oltre quelle relative all' eventuale "supporto" al RUP, di nominare RUP persone terze (anche mediante convenzione con altri enti pubblici e le stesse centrali di committenza ?), negli enti non adeguatamente strutturati o privi di dipendenti idonei, anche in considerazione dei criteri di rotazione a fini di prevenzione della corruzione, che sarebbero contraddetti dal ricorso a un numero limitato di persone per le funzioni di RUP.
- Verifiche di conformità e controlli preliminari propedeutici per i pagamenti: si suggerisce di valutare, ancora una volta a beneficio specialmente di enti di piccole dimensioni o con ridotto organico disponibile, la possibilità di ridurre gli adempimenti formali del RUP (e in certi casi del DEC) ad es. mediante loro "silenzio/assenso" con forza comunque "dichiarativa" , ad es. riguardo ad accertamenti propedeutici al pagamento del prezzo contrattuale, con particolare riferimento ai contratti con prestazioni continuative di forniture e servizi di valore < 40.000 euro.
15. Xxxxxx Xxxxxxx – Banca d’Italia
II. Requisiti e compiti del RUP nell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.
a) Potrebbe prevedersi un’anzianità di servizio minima per garantire un’adeguata conoscenza dei processi interni all’amministrazione di appartenenza.
In particolare, in relazione alla maggiore complessità sottesa a un intervento di lavori – che spesso richiede conoscenze specialistiche molto più diffuse (sicurezza, urbanistica, sistemi di qualificazione, certificazioni, ecc.) – potrebbe essere prevista un’anzianità di servizio maggiore (ad esempio almeno 5 anni) di quella minima eventualmente richiedibile per servizi e forniture (ad esempio 3 anni).
b) Premesso che il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice, la previsione di specifiche abilitazioni o professionalità in capo al solo RUP, che deve essere una figura interna all’amministrazione, potrebbe in alcuni casi risultare eccessiva. Le particolari professionalità o abilitazioni eventualmente richieste per talune tipologie di appalto (ad esempio nel caso di servizi e forniture di software che richiedano cognizioni informatiche particolarmente sviluppate), ove non possedute direttamente dal RUP, potrebbero invece essere assicurate nell’ambito delle altre figure componenti il team a supporto del RUP formalmente designate. Si propone, pertanto, di lasciare alla Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità in rapporto all’oggetto dell’appalto, la valutazione dei requisiti aggiuntivi richiesti in capo al RUP ovvero allo staff di supporto;
1. Principali compiti del RUP.
2.1 Fase di programmazione e affidamento.
- Appare preferibile parlare di coordinamento delle fasi di sviluppo della progettazione ovvero utilizzare altra espressione che non ingeneri l’idea di una corresponsabilità diretta nelle attività di progettazione (ipotesi ammissibile solo a date condizioni).
- Sarebbe opportuno un riferimento chiaro alla funzione di indirizzo sulla progettazione, che di norma trovava luogo nel documento preliminare alla progettazione (cd. d.p.p.), documento la cui necessità xxxxxxxx nuovamente affermata (essendo il documento dove vengono fissati in termini generali gli obiettivi e vincoli (tempi, budget ecc.) di cui la progettazione nel suo sviluppo deve tener conto).
- L’accertamento, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento siano effettivamente svolte dalle risorse umane e strumentali poste a disposizione dell’appaltatore dall’impresa ausiliaria pare più confacente e riconducibile al D.L. e al DEC, maggiormente ed effettivamente coinvolti nella fase esecutiva, piuttosto che al RUP.
- La previsione “se non è individuato altro organo competente secondo l’ordinamento dell’amministrazione, attestare l’eventuale carenza nell’organico della stazione appaltante di adeguate professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina della commissione giudicatrice” andrebbe limitata solo ai casi per i quali non è obbligatorio il ricorso alla commissione esterna.
2.3 Valutazione delle offerte anormalmente basse.
La valutazione delle offerte anormalmente basse è, ai sensi dell’art. 97 del Codice, di competenza “della stazione appaltante” .
Ciò posto, l’attribuzione alla Commissione giudicatrice del potere di effettuazione della valutazione di congruità dell’offerta non sembra opportuna per i motivi di seguito esposti:
1) Non è opportuno che l’attribuzione del potere di valutazione in parola vari a seconda del criterio di gara (nell’ipotesi di procedura con PPB, la valutazione di congruità sembra rimessa al RUP).
2) L’oggetto della valutazione tecnico-economica delle offerte non coincide con quello della valutazione di congruità.
3) la valutazione dell’offerta anormalmente bassa può richiedere competenze non sempre preventivabili in quanto legate ai giustificativi di volta in volta prodotti dall’impresa e che attengono, ad es., alla valutazione anche di aspetti connessi al rispetto dei trattamenti retributivi e previdenziali (e, quindi, non necessariamente pertinenti con le specializzazioni dei commissari). Il RUP, avvalendosi della struttura di supporto e delle risorse interne, è, invece, in grado di assicurare l’interdisciplinarietà (in termini fiscali, giuslavoristici, legali oltre che tecnici) necessaria ad una completa valutazione di congruità.
4) Nella predisposizione della lex specialis (in particolare nella determinazione del prezzo da porre a base di gara) viene di fatto svolta una prima stima di congruità. Quindi, la presenza del RUP nella fase di programmazione/progettazione dell’intervento assicura una maggiore capacità di valutare la congruità dell’offerta oltre che la conoscenza delle effettive circostanze che possono influire sull’appalto.
5) Al momento della valutazione di congruità la graduatoria risulta già formata e, dunque, il rischio di alterazioni della stessa non sussiste.
***
In conclusione, si propone di lasciare alla stazione appaltante, e quindi al RUP, la facoltà di decidere, caso per caso ed a seconda della natura dell’appalto, se avvalersi o meno della Commissione giudicatrice ovvero anche di altre professionalità presenti nell’amministrazione.
2.4 Fase di esecuzione.
L’art. 101, comma 1, del Codice affida al RUP la direzione dell’esecuzione dei contratti per il controllo dei livelli di qualità delle prestazioni.
Lo stesso articolo, al comma 3, attribuisce al DL e al suo Ufficio, quando istituito, il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto.
Tenuto anche conto della giurisprudenza consolidata, che individua il D.L. quale responsabile e tutore/garante della legalità e sicurezza degli interventi a lui affidati in virtù delle sue capacità tecnico- professionali, pare opportuno chiarire che l’attività di controllo assegnata al RUP debba intendersi in termini di alta sorveglianza onde evitare inefficienti sovrapposizioni di ruoli e figure. In tal senso, andrebbe precisata l’indicazione contenuta nel primo capoverso del paragrafo 2.4 secondo cui il RUP “impartisce allo stesso (ndr DL), con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori”.
Appare, inoltre, esservi un’antinomia tra quanto previsto per il RUP nell’art. 107, comma 3, del Codice e quanto, invece, indicato per il Direttore Lavori al primo capoverso, pagina 8, delle linee guida dedicate a tale figura.
IV. Importo massimo e tipologia di lavori.
Si ritiene utile e opportuno che la soglia di importo entro la quale il RUP possa svolgere anche il ruolo di progettista e direttore dei lavori sia pari o inferiore ad € 1.000.000,00, fatta salva, comunque, la valutazione delle stazioni appaltanti di elevare tale importo per appalti di non particolare complessità (es.: manutenzione ordinaria).
Altri aspetti
a) Tenuto conto delle sue molteplici mansioni (e correlate responsabilità), sembra opportuno prevedere esplicitamente nelle linee guida, alla stregua di quanto previsto a favore degli altri soggetti che a vario titolo intervengono nelle diverse fasi dell’intervento, l’obbligo di una specifica polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alle attività svolte dal responsabile unico del procedimento, che è uno dei principali attori del processo di procurement;
b) Per quanto concerne gli appalti congiunti, atteso che l’art. 37, comma 10, del Codice si limita a prevedere che “le stazioni appaltanti provvedono ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse”, sarebbe opportuno – ferma restando l’unicità del RUP per la fase della progettazione e dell’affidamento - contemplare (in analogia con quanto avviene per i singoli contratti a valle dell’accordo quadro e con la deroga prevista per il settore della Difesa dall’art. 159, comma 3, del Codice) la possibilità di individuare più responsabili per le singole fasi attuative dell’appalto, salvaguardando, in tal modo l’autonomia, in fase realizzativa, delle amministrazioni che hanno svolto l’appalto congiunto.
16. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
Il nuovo codice dei contratti di cui al dlgs 18/4/2016, n. 50 all’art 31 ridisegna il ruolo e le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento – RUP, oltre a delineare i tratti dei requisiti soggettivi necessari.
Preliminarmente il c.1 del citato articolo afferma in sintesi il presupposto dell’atto formale di nomina per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto avente per oggetto l’acquisizione di forniture, servizi e/o lavori per lo svolgimento, ai sensi della L. 241/90, di tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previsti dal codice, che in sintesi si riassumo di seguito:
- Programmazione, che prevede che le Amministrazioni adottino il programma triennale e biennale degli acquisti e relativi aggiornamenti annuali, con l’indicazione delle esigenze che possono essere soddisfatte con capitali privati
- Progettazione, regolata nei vari livelli a secondo si tratti di servizi e forniture o lavori
- Affidamento, che prevede che ogni singola procedura abbia luogo nel rispetto dei singoli atti di determinazione a contrarre completa degli elementi essenziali dell’appalto, dei criteri di selezione degli operatori, di aggiudicazione (provvisoria e definitiva)
- Esecuzione, distinguendo quella d’urgenza, assicurando il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni ai fini della certificazione di conformità per l’emissione delle fatture ovvero la disciplina della sospensione dell’esecuzione nei casi in cui ricorrano circostanze che impediscono temporaneamente che i lavori procedano utilmente
Quanto invece ai requisiti soggettivi la norma in parola fa riferimento ad un apicale livello di inquadramento che si accompagna, di volta in volta in relazione ai compiti per cui è nominato, ad una competenza professionale adeguata, escluso i casi di appalti di lavori e servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura.
È evidente che la delicatezza della funzione e l’apparente incertezza dei requisiti rendono necessaria una migliore puntualizzazione al fini di poter identificare nelle istituzioni scolastiche il soggetto che possa svolgere tali compiti in coerenza con l’impianto normativo esistente.
L’art 9, c. 2 del DM 6/4/1995, di attuazione dell’art 2, c.2 e dell’art 4 della L. 7/8/1990, n. 241 dispone che relativamente alle istituzioni scolastiche l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è l’organo o l’ente stesso che nelle istituzioni scolastiche è rappresentato dal Dirigente Scolastico, per effetto dell’art 25 del Dlgs 29/93 che gli attribuisce la legale rappresentanza.
Quanto invece al vigente regolamento di contabilità delle XX.XX di cui al DM 1/2/2001, n. 44 si segnalano:
- L’art 7 secondo cui spetta al DS la realizzazione del programma nell’esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui al citato art 25 bis
- L’art 32 che affida al Dirigente, quale legale rappresentante dell’istituzione scolastica, l’attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni degli organi competenti, il quale ha facoltà di delegare il direttore o uno dei collaboratori individuati a norma del citato art 25bis dlgs 29/93.
Considerato il complesso di ciascuna fase delle attività delineate dal codice da ricondurre in capo ad un unico soggetto responsabile, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento delle istituzioni scolastiche che valorizza la centralità del dirigente scolastico affidando ad egli per effetto delle competenze di cui all’art 25 bis le competenze gestionali dell’intera istituzione scolastica, ivi compreso le attività di programmazione, affido, certificazione della avvenuta prestazione la funzione di RUP delle IISS appare sia inevitabilmente quella del dirigente scolastico, in particolare se si considera che i compiti di RUP sono tutt’altro che tipicamente istruttori.
17. Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Città Metropolitana di Venezia
Al paragrafo 2.4 "Fase di esecuzione" secondo periodo:
lett. c) si fa riferimento al ruolo del Rup quale Responsabile dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 81. Essendo stato abrogato l'art. 131 del D.Lgs. 163 che recitava " Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando
previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora d.lgs. n. 81 del 2008), ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione", si rileva che tali disposizioni non trovano più nessun riferimento nel nuovo codice.
lett. g) irrogare le penali : è stato abrogato l'art. 145 del Regolamento nel quale si quantificavano le penali. Quali sono ora i riferimenti?
lett. j) varianti migliorative in diminuzione proposte dall'appaltatore : posto che è stato abrogato l'art. 162 del Regolamento in merito alle variante migliorative e posto che l'art. 106 non parla di questa ipotesi di variante o modifica, quali sono i riferimenti normativi a cui attenersi? Le indicazioni presenti nelle presenti linee guida sono molto generiche.
lett. k) approvazione nuovi prezzi : posto che l'art. 163 del Regolamento è stato abrogato, quali sono le modalità per la determinazione dei nuovi prezzi di contratto necessario alla conclusione dello stesso?
Posto che è stato abrogato l'art. 106 del Regolamento risulta necessario inserire nelle linee guida quanto previsto ai commi 2 e 3 all'interno degli adempimenti in capo al RUP.
18. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Città Metropolitana di Napoli
In merito al Rup occorre che per lo stesso sia reso obbligatorio a carico delle S.A. di appartenenza:
- l'assicurazione professionale a copertura dei rischi civili e penali che è obbligatoria per i Dirigenti (previsto nel loro contratto) ma che ai Funzionari non è riconosciuta dall'Ente di appartenenza;
- inoltre prevedere che al Rup per tutto il periodo che dura l'opera, un compenso che esuli dal misero e ridicolo incentivo previsto dal codice, infatti se il Rup lo fa il Dirigente dell'Ente ad esso viene riconosciuta un indennità di Funzione e di risultato alla fine dell'anno mentre ai funzionari nulla in
particolare a carico dei Funzionari esistono solo oneri e niente onori! Inoltre è sovente che nelle S.A. i "Dirigenti" cercano di sfuggire a questi incarichi (per le ben note responsabilità esistenti) e attribuendo i Rup ai vari funzionari che non vengono nè pagati e neanche tutelati.
19. Xxxxxxx Xxxxxx - Comune di Castel Focognano
Suggerimento per l’Ambito riguardante gli Appalti di Lavori:
Qualora il RUP svolga anche il ruolo di: progettista o coordinatore della sicurezza (sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione) o direttore dei lavori o collaudatore o responsabile della Verifica preventiva della progettazione (art. 26 del d.lgs. 50/2016); oltre ad essere un tecnico abilitato dovrebbe essere, con riferimento all’art. 7, rubricato: “Formazione continua”, del D.P.R. 137/2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”, anche in regola con gli obblighi formativi.
Laddove sia accertata una carenza di tecnici abilitati nella pianta organica della stazione appaltante (ES: Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti) si reputa legittimo consentire al RUP (che di solito è l’unico tecnico abilitato presente in pianta organica) di poter svolgere anche il ruolo di progettista, di coordinatore della sicurezza (sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione), di direttore dei lavori e di collaudatore, oltre di responsabile della Verifica preventiva della progettazione (art. 26 del d.lgs. 50/2016), limitatamente ai lavori d’importo pari o inferiore a 40.000 euro.
Mentre per lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro si reputa legittimo consentire al RUP di poter svolgere anche il ruolo di progettista, di coordinatore della sicurezza (sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione) e di direttore dei lavori, ma non quello di collaudatore; per tali lavori, d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, il responsabile della Verifica preventiva della progettazione
(art. 26 del d.lgs. 50/2016) può essere lo stesso RUP ma solo a condizione che il progetto sia stato previamente approvato dagli organi consuntivi comunali (quali: la Commissione Edilizia comunale che è l’organo consultivo - quindi non ha alcun potere decisionale definitivo - tecnico di un Comune per la disciplina dell’attività edilizia ed urbanistica nel territorio comunale sulla base dello strumento urbanistico vigente (Piano Strutturale) nonché del Regolamento Edilizio; e la Commissione per il Paesaggio, anch’essa organo collegiale tecnico-consultivo, alla quale spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico; in particolare la Commissione è l’organo chiamato a garantire adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia così come previsto dall’articolo 146, comma 6, del d.lgs. n°42/2004.
20. Contributo in forma anonima
Relativamente a II. Requisiti e compiti del RUP nell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.
1. a) anzianità di servizio - abilitazione -
Si suggerisce che, al fine dell'accertamento dei requisiti, gli anni di abilitazione possano essere sommati a quelli di servizio.
In ogni caso, tre anni di esperienza si ritengono sufficienti per l'incarico di RUP anche di opere particolarmente complesse.
Si suggerisce inoltre di tenere conto - secondo un principio di premialità delle competenze - del possesso del titolo di dottore di ricerca riducendo eventualmente, in caso di possesso del titolo, l'esperienza necessaria allo svolgimento dell'incarico.
1. b) requisiti aggiuntivi per materia -
Si suggerisce che vengano prese a riferimento gli ambiti operativi che garantiscono l'abilitazione all'esercizio delle diverse professioni: ad. es. un geometra potrà svolgere attività di RUP per opere che potrebbe sottoscrivere come professionista, altrettanto dicasi per un architetto, un ingegnere, eccetera.
1. c) abilitazioni -
Si condivide l'impostazione.
Si suggerisce che, per i lavori di tipo tecnico-edile le soglie siano:
fino a 150.000 euro: nessuna abilitazione;
da150.000 a 1.000.000 di euro: abilitazione da geometra; oltre 1.000.000 di euro : abilitazione da architetto-ingegnere. 1.d) requisiti aggiuntivi di professionalità -
Si ritiene che il criterio di anzianità di servizio possa essere sufficiente: considerato l'organico ridotto degli enti locali e la varietà dei procedimenti pretendere, oltre alle sopracitate competenze, esperienza per diverse tipologie di lavori potrebbe risultare penalizzante per i dipendenti in servizio. Si verrebbero inoltre a creare situazioni non risolvibili mediante il conferimento di incarichi a professionisti esterni alla pubblica amministrazione con il rischio di gravi rallentamenti delle procedure.
Relativamente a III. Requisiti e compiti del RUP nell'affidamento di appalti di servizi e forniture e nelle concessioni di servizi
Si ritengono valide le osservazioni formulate in precedenza relative all'affidamento di appalti di lavori.
21. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Comune di Catanzaro
2.2 Verifica documentazione amministrativa da parte del Rup. Osservazione :
Tale paragrafo prevede a carico del Rup o eventualmente, da un seggio di gara istituito ad hoc , la cura delle fasi di gara che richiedono competenze amministrative. Si precisa che tale attività non si esaurisce con una mera e notarile verifica di atti o documenti, ma richiede competenza, esperienza e professionalità adeguate stante la vastità e complessità della materia sempre in trasformazione e oggetto di continui orientamenti giurisprudenziali.
L'incombenza in questione, ordinariamente, anche per gare con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, sono spesso svolte nella PA da una Commissione di gara a cui partecipano dipendenti qualificati di profilo amministrativo;
Prevedere pertanto, anche in alternativa al seggio di gara, che tale attività possa essere svolta dal Rup significa non considerare che :
- al Rup è già richiesta l'assunzione di gravi responsabilità e competenze tecniche fuori dal comune, per cui un ulteriore aggravio di incombenze rischia di pregiudicare la qualità del suo lavoro;
- l'insorgenza di contenziosi riguarda spesso la fase amministrativa della gara;
- in Amministrazioni con carenze di organico i tecnici preposti alla funzione di Rup avrebbero gravi difficoltà a svolgere altre attività istituzionali tenuto conto che la fase amministrativa delle gare a cui partecipano decine di concorrenti richiede tempi lunghissimi,
CONSIDERATO pertanto, che:
- un corretto svolgimento della fase amministrativa delle gare, può ridurre i tempi dei procedimenti e dei contenziosi :
- l'impiego di funzionari e istruttori amministrativi esperti nella materia può concorrere all'efficacia dell'azione amministrativa;
SI PROPONE che le Linee Guida di codesta Anac considerino che la fase amministrativa della gara possa essere comunque svolta da Commissione costituita da dipendenti interni o esterni di adeguata esperienza e professionalità.
22. Xxxxxxxx Xxxxxxx – Comune di Acerra
Sarebbe opportuno rendere obbligatoria la verifica della congruità dell'offerta da parte della Commissione di gara o altro soggetto diverso dal RUP.
Infatti, la verifica della congruità dell'offerta non può prescindere dalle valutazioni tecniche che la stessa Commissione ha espresso in fase di gara.
Al punto 2.2 del documento si fa generico riferimento alla verifica della regolarità della documentazione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare affidandone il compito al RUP.
Nel caso che la gara sia svolta dalla Stazione Unica Appaltante, chi effettua tale controllo? Il RUP, in questo caso, deve essere nominato dalla SUA al proprio interno?
In realtà, non si comprende in maniera chiara quali siano le funzioni del RUP in caso di procedure di gara svolte dalle Stazioni Uniche Appaltanti.
Esempio specifico: gara di affidamento lavori svolta dalla SUA (provveditorato Opere Pubbliche) per conto del Comune. E' il RUP individuato dal Comune che deve effettuare le verifiche in seno alla SUA?
23. Xxxxxxxx Xxxxxxxx - Comune di Xxxxxxx del Monte Taburno
1) Requisiti e professionalità del RUP :
Preso atto che l'esercizio delle professioni di Geometra, Ingegnere, Architetto, etc. richiedono l'abilitazione sarebbe opportuno chiarire in quali casi il dipendente pubblico tecnico non abilitato può svolgere la funzione di RUP.
In caso di lavori attinenti all'ingegneria e all'architettura, riservati esclusivamente a determinate professioni, sarebbe opportuno chiarire che il RUP non può essere svolto da soggetti non in possesso della relativa professionalità (Ad esempio edifici o opere con strutture in cemento armato e RUP geometra) tenuto conto che allo stesso è richiesto (Art. 31 comma 4 lett. b del codice) il "controllo sui livelli di prestazione, di qualità".
Va chiarito in quali specifici casi si deve avere le necessarie qualifiche in capo al RUP ed in quali casi invece pur essendo il RUP non qualificato si può ricorrere al supporto (forse sarebbe opportuno stabilire in ogni caso requisiti minimi per il RUP anche in caso di ricorso al supporto) tenendo anche in conto che il supporto al RUP fornisce pareri e consulenze (per i quali non è prevista specifica polizza di responsabilità) ma le decisioni poi spettano al RUP (Esempio possibile RUP Geometra e supporto al RUP Ingegnere in lavori riguardanti strutture in cemento armato?).
Possibili Requisiti Minimi Professionalità :
Per lavori e servizi attinenti all'ingegneria ed architettura : Fino a 1 milione di euro : Diploma di geometra, perito edile, etc. - Oltre Laurea in ingegneria ed architettura;
Per lavori e servizi attinenti all'ingegneria ed architettura riservate a specifiche professioni : Possesso titolo idoneo previsto dalla normativa vigente;
Per Servizi e Lavori attinenti all'ingegneria ed architettura riguardanti manutenzione : Diploma di Geometra, Perito Edile, etc.
24. Xxxxxxx Xxxxxx Comune di Crevalcore
Requisiti e compiti del RUP nell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.
Buongiorno, mi chiamo Xxxxxxx Xxxxxx e in merito alla tematica in oggetto, vorrei portare la mia testimonianza costituita dall’esperienza esercitata presso la Pubblica Amministrazione ormai da ventisette anni.
Sono in possesso di diploma di geometra, abilitazione all’esercizio della professione, abilitazione al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ho lavorato dal 1989 al 2001 presso un Ente locale di grandi dimensioni (Provincia di Modena), e dal 2001 a tutt’oggi presto servizio presso un Ente locale di medie dimensioni (Comune di Crevalcore), dal 2001 al 2007 in qualità di Responsabile del Servizio LL.PP., e dal 2007 a tutt’oggi in qualità di Direttore di Area Tecnica costituita dal Servizio Urbanistica, Edilizia privata, SUAP, LL.PP., Staff del Sindaco, con attribuzione di posizione apicale.
A far tempo dall’anno 2001 e sino all’anno 2012, ho ricoperto il ruolo di Responsabile unico del procedimento, per gli appalti ricompresi negli elenchi annuali e nei relativi piani triennali riferiti all’attività “ordinaria” per un Ente locale delle dimensioni del Comune di Crevalcore, trattando svariate tipologie di opere quali manutenzione strade, edilizia cimiteriale (sia per interventi manutentivi che di ampliamento), interventi di restauro su immobili vincolati ai sensi del d.lgs 42/2004, manutenzione ed ampliamento della rete di pubblica illuminazione, esecuzione di opere di urbanizzazione, realizzazione di edifici ad uso sociale e ricreativo, ampliamento di strutture sanitarie assistite, adeguamento di edifici scolastici alla normativa di prevenzione incendi.
Anche gli importi degli appalti trattati sono stati di varia natura, per i lavori relativi alla manutenzione del demanio stradale per importi inferiori a €. 500.000,00 ho svolto anche le funzioni di Progettista e Direttore dei Lavori.
Segue riepilogo degli interventi per il quale ho ricoperto il ruolo di Responsabile unico del procedimento:
n. Descrizione Importo
1) Manutenzione straordinaria strade comunali - anno 2001. €. 78.123,20
2) Manutenzione straordinaria con carattere di restauro della pavimentazione in sasso esistente ai lati della chiesa di San Xxxxxxxxx - anno 2001. €. 66.836,79
3) Manutenzione straordinaria strade comunali - anno 2002. €. 713.199,03
4) Restauro del complesso monumentale "Ronchi" – Ala nord – località Bolognina – anno 2003. €. 120.000,00
5) Manutenzione straordinaria strade comunali - anno 2003. €. 121.465,98
6) Manutenzione straordinaria porta Bologna e porta Modena - anno 2003. €. 35.541,92
7) Manutenzione straordinaria rete pubblica illuminazione – anno 2003. €. 62.389,76
8) Ampliamento cimitero Bevilacqua – anno 2003. €. 101.684,57
9) Completamento urbanizzazione Beni Comunali I° stralcio – anno 2003. €. 280.951,17
10) Manutenzione tratto tombato del Canal Torbido in centro storico capoluogo – anno 2003. €. 139.102,75
11) Realizzazione edificio ospitante la camera mortuaria – anno 2003. €. 31.339,53
12) Realizzazione di nuovo centro di aggregazione sociale e ricreativo – anno 2004. €. 673.320,20
13) Ampliamento casa protetta con realizzazione di nucleo di Residenza Sanitaria Assistita “X. Xxxxxxx”
– anno 2004. €. 1.947.895,98
14) Manutenzione straordinaria strade comunali – anno 2004. €. 243.000,00
15) Programma d’area laboratorio Villa Ronchi – anno 2004. €. 730.164,95
16) Interventi di attuazione del progetto “Città dei bambini e delle bambine” – anno 2004. €. 148.153,97
17) Adeguamento antincendio istituti scolastici in capoluogo (primaria “G. Lodi”, secondaria di primo grado “M. Polo”, infanzia e nido “X. Xxxxx”) – anno 2004. €. 288.524,13
18) Manutenzione straordinaria strade comunali - anno 2005. €. 200.489,58
19) Ristrutturazione dell'edificio di proprietà comunale destinato ad attività polivalenti rivolte al mondo giovanile denominato "ex melo” - anno 2005. €. 453.367,22
20) Manutenzione straordinaria strade comunali - anno 2006. €. 407.030,60
21) Ampliamento edificio cimiteriale del capoluogo – anno 2007. €. 494.468,19
22) Manutenzione straordinaria strade comunali - anno 2007. €. 160.902,72
23) Manutenzione straordinaria strade comunali - anno 2008. €. 97.568,40
24) Adeguamento alle vigenti normative dell’impiantistica del piano terra della Residenza Protetta “Xxxxxx Xxxxxxx” - anno 2008. €. 297.572,46
25) Manutenzione straordinaria strade comunali - anno 2009. €. 120.472,52
26) Opere di riqualificazione della pista ciclopedonale adiacente i viali di circonvallazione (viale Gramsci, viale della Liberta', viale Xxxxxxxx, viale Italia) - anno 2009. €. 163.017,32
27) Manutenzione straordinaria strade comunali - anno 2010. €. 48.236,77
28) Realizzazione sottovia ciclo pedonale ferroviario in località Bolognina – anno 2011. €. 295.000,00
Nell’anno 2012 Crevalcore ha subito ingenti danni ai fabbricati esistenti in conseguenza dei sismi verificatesi il 20 e il 29 maggio.
Il patrimonio immobiliare del Comune di Crevalcore essendo costituito prevalentemente da edilizia monumentale ha subito danni per circa il 90% della sua consistenza, tanto che il risarcimento assicurativo ottenuto è ammontato ad €. 18.500.000,00.
Il Commissario delegato alla gestione dell’emergenza sismica per l’Xxxxxx Xxxxxxx, ha approvato per il ripristino dei danni arrecati dai sismi agli edifici di proprietà del Comune di Crevalcore, un programma economico per circa €. 18.300.000,00 di finanziamento, oltre a circa €. 18.350.000,00 di cofinanziamento da proventi assicurativi e circa €. 3.000.000,00, di donazioni liberali.
Ho ricoperto il ruolo di Responsabile unico del procedimento, curandone anche la redazione delle procedure di somma urgenza, di affidamento previa procedura negoziata, di affidamento previa procedura ad evidenza pubblica anche sopra soglia comunitaria, per i seguenti interventi:
n. Descrizione Importo
1) Intervento ripristino urgente (esito agibilità B), per scuola dell’Infanzia e Nido “G. Dozza” – capoluogo. €. 191.289,83
2) Realizzazione di opere di urbanizzazione finalizzate alla fornitura da parte della Protezione Civile dei moduli scolastici provvisori –
capoluogo. €. 1.815.815,15
3) Messa in sicurezza di P.ta Modena – capoluogo. €. 462.543,38
4) Messa in sicurezza del Palazzo comunale – capoluogo. €. 507.701,22
5) Messa in sicurezza del complesso "Ronchi" - Torre nord e Villa – località Bolognina. €. 300.000,00
6) Messa in sicurezza del Teatro comunale – capoluogo. €. 344.407,21
7) Ripristino cavalcavia ferroviario - località Bolognina. €. 462.543,38
8) Realizzazione Auditorium e recupero servizi ex bocciodromo – capoluogo. €. 417.909,49
9) Ripristino scuola primaria “X. Xxxx” e realizzazione nuova palestra annessa – capoluogo. €. 6.700.000,00
10) Realizzazione di nuovo polo scolastico ospitante la scuola primaria “X. Xxxxxxx” e la scuola dell’infanzia “X. Xxxxxxxxxxx” - xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx. €. 3.500.000,00
11) Ripristino scuola secondaria di primo grado “M. Polo” – capoluogo. €. 3.200.000,00
12) Ripristino edificio cimiteriale - località Sammartini. €. 120.000,00
13) Delocalizzazione uffici Centro Agricoltura Ambiente “X. Xxxxxx”, mediante realizzazione di struttura prefabbricata modulare - località “Ronchi” di Bolognina. €. 251.000,00
14) Ripristino ospitante il Centro diversamente abili “Accanto” – capoluogo. €. 121.132,35
Attualmente è in corso l’attività di progettazione preliminare-definitiva, della quale ho curato l’affidamento dei servizi tecnici previo espletamento di procedura negoziata, al fine dell’inoltro delle risultanze della stessa alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, per il rilascio dell’autorizzazione all’intervento e determinazione dell’importo relativo al cofinanziamento, mediante disamina congiunta con il MIBAC, stante la natura di bene tutelato ai sensi del d.lgs 42/2004 per i seguenti interventi:
n. Descrizione Importo iscritto a Programma
1) Intervento ripristino del Palazzo comunale – capoluogo. €. 8.052.041,22
2) Ripristino edificio cimiteriale - capoluogo. €. 1.850.000,00
Presumibilmente per la fine del corrente mese, con il perfezionamento contabile dell’applicazione dell’avanzo dell’annualità 2015, avrò a disposizione le somme per procedere all’attivazione delle seguenti procedure ricomprese nel piano annuale 2013/2014 e 2015/2016 del Commissario delegato alla gestione dell’emergenza sismica per l’Xxxxxx Xxxxxxx:
n. Descrizione Importo complessivo iscritto a Programma STCD
1) Affidamento servizi tecnici (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza), per l’intervento di ripristino del Teatro comunale – capoluogo. €. 4.831.770,38
2) Affidamento servizi tecnici (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza), per l’intervento di ripristino dell’edificio cimiteriale – frazione Caselle. €. 137.500,00
3) Affidamento servizi tecnici (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza), per l’intervento di ripristino dell’edificio cimiteriale – frazione Palata Pepoli. €. 50.000,00
4) Affidamento servizi tecnici (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza), per l’intervento di ripristino del complesso monumentale “Ronchi” - Xxx xxxx, Xxxxx, Xxx xxx, Xxxxxx xx Xxx Xxxxxx, – località Bolognina. €. 591.966,28
5) Affidamento servizi tecnici (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza), per l’intervento di ripristino dell’edificio denominato “Casa del maiale” – capoluogo. €. 300.000,00
6) Affidamento servizi tecnici (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza), per l’intervento di ripristino dell’edificio denominato “ex macello” – capoluogo. €. 2.000.000,0
7) Affidamento servizi tecnici (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza), per l’intervento di ripristino dell’edificio denominato “xx xxxxxx xx Xxxxxxxx” – xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx. €. 200.000,00
8) Affidamento servizi tecnici (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza), per l’intervento di ripristino dell’edificio adibito a magazzino comunale – capoluogo. €. 35.000,00
9) Affidamento servizi tecnici (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza), per l’intervento di ripristino dell’edificio adibito a Torre campanaria – capoluogo. €. € 318.750,00
L’espletamento dell’attività di Responsabile unico del procedimento, ritengo sia stata soddisfacente, riprova ne è il fatto che l’unico appalto concluso con ricorso al Collegio Arbitrale, è costituito dalla “Realizzazione di nuovo centro di aggregazione sociale e ricreativo – anno 2004”, tutti gli altri lavori si sono conclusi con l’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione ove previsto.
Mi sono confrontato con svariate problematiche, non ultima la recente crisi del settore edile che ha comportato e comporta l’attivazione di procedure fallimentari in capo all’appaltatore o all’impresa consorziata esecutrice in caso l’appaltatore sia costituito da Consorzio stabile, ho avuto confronti con progettisti e direttori dei lavori, con ditte collaborative e altre litigiose per strategia aziendale.
Ho provato in prima persona il significato della strategia di gestione da Project Manager che il Responsabile unico del procedimento deve espletare nel corso dell’appalto, cercando di prevenire le cause di conflitto tra Direttore dei lavori ed appaltatore, o cercando di conciliarle se già verificatesi in corso d’opera prima che si creino i presupposti per l’apposizione di riserve contabili da parte di quest’ultimo.
A mio avviso, le caratteristiche ed i requisiti del RUP non possono essere garantiti solamente dal grado di preparazione scolastica (diploma o laurea), dal momento che, nella esecuzione del ruolo, prevalgono decisamente sulle nozioni tecniche, la capacità di coordinamento e di gestione dei rapporti tra le figure coinvolte nell’appalto, la conoscenza delle normative di riferimento dei lavori pubblici, e quindi in particolare, valgono l’esperienza maturata, le competenze acquisite in materia tecnico-amministrativa e le attitudini individuali di base e manageriali.
L’eccessiva specializzazione nella qualificazione richiesta per il Responsabile unico del procedimento non è utile a garantire la qualità del medesimo, infatti anche i progettisti o i direttori dei lavori, data la complessità delle componenti tipologiche di un’opera (architettonica, strutturale, impiantistica, di
sicurezza), non sono più soggetti singoli, ma riuniti in raggruppamenti temporanei oppure configurati come società di progettazione o società stabilmente costituite.
Una criticità potrebbe essere rappresentata dalla coincidenza del Responsabile unico del procedimento con il validatore del progetto, ma stante la complessità di un progetto, dubito che anche un singolo validatore possa avere tutte le conoscenze in categorie tipologiche così diverse.
Il referente tecnico del Responsabile unico del procedimento è il direttore dei lavori, nell’eventualità sorgessero contenziosi su argomenti particolarmente specifici, egli ha sempre la facoltà di affidamento di attività di supporto tecnico e specialistico; ritengo pertanto che la figura debba avere caratteristiche tecniche di base ma non necessariamente specialistiche, attribuendo invece una più forte valenza all’esperienza maturata e alla conoscenza della normativa di riferimento, che gli consenta di gestire con cognizione di causa le varie fasi di realizzazione.
Per quanto citato sono contrario allo sbarramento di tecnici non laureati, quando portatori di un bagaglio di esperienza sufficiente a garantire la gestione ottimale dell’opera, questo non solamente riferito al sottoscritto, ma a tantissimi altri tecnici che ricoprono posizioni apicali in Amministrazioni medio piccole, dove hanno avuto la possibilità di maturare sul campo una capacità gestionale superiore a quella di qualsiasi tecnico neo laureato o laureato con esperienza specifica in ambito tecnico, ma comunque insufficiente in termini di competenza amministrativa e normativa, o per inidoneità caratteriale.
I requisiti del Responsabile del Procedimento nei lavori pubblici dovrebbero essere graduati piuttosto che sui titoli e sulle abilitazioni altamente qualificate che non sono particolarmente utili a un manager che deve organizzare e coordinare altri soggetti, essi sì specializzati e specificamente qualificati, sull’esperienza maturata sul campo, sulla competenza raggiunta in senso tecnico-amministrativo e sulle capacità e risorse personali di gestione.
In linea di massima, ritengo sufficiente a garanzia del buon espletamento delle mansioni di Responsabile unico del procedimento, prescindendo dal titolo di studio posseduto, che la possibilità di affidamento dell’incarico possa essere affidata a personale che ha svolto analoghe mansioni per almeno cinque annualità.
Mi preme ancora una volta sottolineare, l’enorme diversità organizzativa e di responsabilità, tra un Ente locale con qualifiche dirigenziali, ed un Ente locale privo di qualifiche dirigenziali, da cui discendono tutte le considerazioni fatte in precedenza.
25. Xxxx Xxxxxxxxx, Comune di Farini
La previsione che separa le fasi di verifica della documentazione amministrativa (in capo al solo RUP) da quella di valutazione delle OEPV (in capo alla Commissione) appesantisce inutilmente il procedimento in caso di lavori, servizi e forniture di modesta entità.
L'obbligo di far ricorso ad una Commissione di esperti del settore oggetto dell'appalto aumenta i costi a carico della PA (sempre in riferimento a lavori, servizi e forniture di modesta entità).
L'obbligo di nominare un RUP con competenze tecniche specifiche per determinate tipologie di lavori e servizi di architettura e ingegneria si concretizza in un aumento di spese per la P.A. se il professionista richiesto (architetto/ingegnere) non sia in pianta organica dell'Ente. Non si ravvisa la necessità di tale scelta, soprattutto in Comuni di piccole dimensioni. ci si chiede come comportarsi nel caso in il soggetto responsabile dell'U.O. e il RUP coincidano necessariamente nella stessa persona per carenza di altro personale.
26. Xxxxx Xxxxxxx – Comune di Laglio
1. Bisogna ribadire che per l'esecuzione di interventi particolari la qualifica professionale del RUP dovrebbe corrispondere a quella del professionista incaricato della progettazione e D.L. ( per lavori di ingegneria un ingegnere – senior o junior - , per lavori di architettura un architetto – senior o junior - per lavori forestali un agronomo .......) altrimenti con si capisce cosa possa suggerire un RUP e cosa possa seguire se non ha capacità tecnica certificata adeguata (iscrizione ad albo professionale corrispondente all'incarico di progettista e D.L. )
2. I lavori ed i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura non si capisce cosa siano , sembrerebbe che i lavori di manutenzione e quelli dove non è necessario un ingegnere o architetto possano essere seguiti anche da un non tecnico (potrebbe anche essere un tecnico aerospaziale?). Per le caratteristiche del RUP basterebbe equiparare l'opera privata con l'opera pubblica (la qualifica necessaria per l'opera privata deve corrispondere alla qualifica che deve avere il RUP , compresa l'iscrizione all'ordine professionale) non dovrebbe essere consentito ad un geometra di fare il RUP in un lavoro dove è previsto un ingegnere. Non esistono poi solo gli aspetti tecnici , il RUP deve anche essere Avvocato o Contabile ?
3. L'Ufficio di RUP non può essere rifiutato a prescindere , ma l'eventuale nomina di personale non qualificato spetta ad altri , sarebbe necessario rispondere di mancata valutazione delle capaticità del RUP o dotare lo stesso RUP di adeguata copertura assicurativa .
4. Ogni tecnico deve avere obbligatoriamente per ogni incarico che riceve una copertura assicurativa . Questo non vale per il RUP , pur essendo il principale soggetto incaricato della realizzazione dell'opera pubblica , non è prevista polizza assicurativa
5. Altro aspetto di cui il nuovo decreto non tratta riguarda la sicurezza nel lavoro pubblico (Dlgs 81/2008) , un RUP senza le necessarie qualifiche inerenti la sicurezza non potrebbe ricevere questi compiti come invece prevede la normativa .
Sarebbe utile riportare al Coordinatore della Sicurezza (che deve avere la qualifica necessaria per svolgere questi compiti) il compito di Responsabile dei lavori che il Dlgs 81/2008 oggi all'art. 89 comma c poneva in capo al RUP . Questo a tutela sia dell'Amministrazione che dei lavoratori interessati all'intervento . Se il RUP non ha una preparazione specifica in materia di sicurezza sarebbe opportuno che lasciasse questi adempimenti ad altri , a tutela anche della collettività e del Committente.
6. Il RUP dovrebbe svolgere i numerosi compiuti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice , sembrerebbe che ha a disposizione l'intera Amministrazione Comunale .
Quanto sopra è difficilmente attuabile se non normato nello specifico . Di solito il RUP è lasciato da solo (anche da chi lo ha nominato) e risponde da solo (anche se sono presenti numerosi soggetti nell'Amministrazione con competenze specifiche) . Pur chiarendo gli aspetti Tecnici di esecuzione dell'opera pubblica rimangono irrisolti gli aspetti economici , legali ed amministrativi legati alla realizzazione . Il supporto dovrebbe essere effettivo e normato altrimenti il Rup dovrebbe avere le qualifiche di Perito , Geometra , Ingegnere (qualsiasi tipo di Laurea) , Architetto (qualsiasi tipo di laurea) , Avvocato (qualsiasi tipo di laurea ) e con laurea Economico Giuridica (qualsiasi tipo di laurea) .
Inoltre secondo le Vs previsioni si dovrebbe sostituire in alcuni casi agli altri soggetti interessati all'esecuzione dell'opera pubblica , confermando , sottoscrivendo o addirittura ripetendo alcune fasi procedurali affidate a soggetti terzi .
Dovrebbe rifare interamente quanto già affidato agli altri soggetti , assumendosi poi responsabilità non proprie .
I compiti devono essere chiari , ma altrettanto le Responsabilità .
Il collaudo del collaudo previsto al punto III – n – o è una ripetizione dello stesso effettuata direttamente dal Committente tramite il RUP , operazione che non può essere effettuata , in quanto di fatto libera il collaudatore e l'esecutore da qualsiasi responsabilità , scaricandola sul RUP . Il RUP potrebbe firmare il collaudo solo con riserva , in quanto gli eventuali difetti dell'opera pubblica che si manifesterebbero dopo tempo non potrebbero essere contestati avendo accettato l'opera così come consegnata , questo invaliderebbe il collaudo .
7. L'art. 31 comma 12 si riferisce anche ad un sistema di controllo dell'operato del RUP . Chi ha nominato il RUP deve verificare che lo stesso esegua i propri compiti , anche con controlli a sorpresa , sarebbe utile un workflow dei compiti del RUP il cui controllo spetta a chi lo ha nominato , non una auto relazione "ho fatto quello che mi hai detto" finalizzata all'erogazione di un incentivo.
27. Xxxxxxx Xxxxxxx – Comune di Lombardore
Vorrei segnalare che per le modeste realtà (comuni inferiori a 1.000/5000 abitanti) molto spesso il RUP coincide con il progettista, il Responsabile del Servizio e unico addetto dell’ufficio tecnico . Lo stesso viene individuato dalle prime fasi di programmazione dell’opera sino al compimento e successivo collaudo.
Si segnala che, proprio per esigenze di economicità della spesa dell’ente, e anche per essere conforme alla disposizioni normative che prevedono di non esternalizzare la progettazione se all’interno vi è adeguata professionalità in pianta organica, debba essere mantenuta la previsione della plurima coincidenza dei ruoli del RUP.
Pertanto per le opere di modesta entità e per gli enti minori (es. per i lavori potrebbe essere previsto il sotto soglia e sicuramente per lavori fino a €. 150.000 ), si ritiene necessario mantenere in capo al RUP la programmazione , progettazione , direzione all’esecuzione purchè siano dimostrati :
- Esperienza in materia di progettazione ed esecuzione di contratti
- Anzianità di servizio di almeno cinque anni in qualità di funzionario tecnico (diploma di geometra , laurea in architettura o ingegneria ) a tempo pieno .
- Requisiti aggiuntivi di professionalità acquisiti in materia di programmazione, progettazione , affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici .
Peraltro se come si ritiene , il RUP debba essere iscritto all’albo dei commissari di gare , la professionalità e le qualifiche suindicate possono essere accertate in detta sede di iscrizione, prima dal proprio Ente di appartenenza e poi dall’ANAC.
Sulla questione di istituire struttura stabile a supporto del RUP, è di difficile applicazione anche in rapporto alle questioni di spesa pubblica ed in materia di contratti di personale ed assunzioni .
L’ipotesi valiata da una CUC di piccoli comuni operativa dal 2013 , è quella di istituire, sempre in forma di associazione consortile un ufficio di progettazione con all’interno i tecnici – dipendenti che provvedono, grazie all’esperienza e professionalità acquisita, a sopperire alle esigenze di progettazione , esecuzione dei contratti e potranno essere effettuate anche le fasi di validazione.
Si ritiene che le medesime considerazioni possano essere applicate alle procedure di appalti e servizi , tenendo sempre come valori di riferimento gli importi sotto soglia.
28. Xxxxx Xxxxxxxx – Comune di Palermo
Le linee guida in consultazione rinnovano la novella della precedente normativa in materia, per cui "Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice" stabilendo anche le modalità in caso di carenza di organico.
Sul tema, il nuovo codice, all'art. 31, comma 9, dà facolta ala stazione appaltante, anell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa,di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento.
Come è evidente, la conduzione di un appalto pubblico coinvolge aspetti non solo di natura tecnica, ma anche di natura amministrativa, legale e contabile, di pari importanza, che addirittura mi porterebbero a suggerire che il R.U.P. sia una figura di carattere amministrativo legale con il formale supporto dei tecnici, da nominare in relazione alla specificità dell'intervento.
Avviene che il modello organizzativo più diffuso nelle P.A. è quello secondo il quale le competenze vengono raggruppate in Uffici per aree tematiche (ad esempio Ufficio Legale, Ufficio Ragioneria etc.) che lascia all'apprezzamento discrezionale del R.U.P. tecnico la richiesta di formazione di un proprio Ufficio di supporto che integri al suo interno le necessarie figure professionali specifiche, anche con riferimento agli aspetti non tecnici dell'appalto. Il suddetto modello organizzativo, inoltre, comporta una formalizzazione delle richieste del RUP nelle materie oggetto di supporto con un allungamento dei tempi di istruttoria che mal si conciliano con una gestione in real time dell'appalto.
Sulla base dell'esperienza maturata, anche ai fini di combattere il fenomeno della corruzione attraverso una forma di controllo interno, si chiede a codesta ANAC di valutare l'opportunità di esplicitare la disposizione di cui al primo capoverso della presente, rendendo comunque obbligatorio per il R.U.P. di chiedere una struttura di supporto che integri almeno le necessarie figure non tecniche in materia amministrativa, legale e contabile. In tal maniera, pur mantenendo il ruolo centrale del R.U.P., la sua azione è soggetta al confronto con altre figure professionali che compartecipano nelle responsabilità sottese dalle decisioni assunte per la stazione appaltante nel corso di un appalto pubblico.
29. Xxxxxxx Xxxx – Comune di Terralba
Con la linea guida si potrebbe definitivamente chiarire se tra le competenze del RUP - che non coincida con il dirigente/responsabile del servizio - rientra anche la prerogativa di adottare i provvedimenti di esclusione dei concorrenti e/o ammissione alla procedura o se tali atti debbano essere adottati dal titolare del potere gestionale/decisorio ovvero dal dirigente/responsabile del servizio. In questo caso, pertanto, nelle attività propedeutiche il RUP deve limitarsi a presentare delle proposte di estromissione e/o di ammissione al soggetto competente che poi le deve formalizzare e dare valenza esterna (in sostanza come accade già con l'articolo 6, primo comma, lett .e) della legge 241/90).
30. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Comune di Verona
In una Amministrazione Pubblica come il Comune di Verona, ritengo sbagliato vincolare il ruolo di Responsabile del Procedimento alla SOLA condizione di essere un tecnico diplomato o laureato abilitato alla libera professione.
Il ruolo di Responsabile del Procedimento di un'opera pubblica, impone esperienza e profonda conoscenza delle norme che regolano le opere pubbliche, nonché i procedimenti tecnici e amministrativi che vanno dalla programmazione, al finanziamento, all'approvazione, all'aggiudicazione alla realizzazione e collaudo, compresi tutti gli adempimenti di ANAC e MEF.
Un tecnico INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIA O MENO ABILITATO ALLA
LIBERA PROFESSIONE è in grado di svolgere il ruolo di RUP se all'interno della pubblica amministrazione, ha svolto un percorso lavorativo durante il quale ha ricoperto per anni tale ruolo, (con esito positivo riconosciuto dal proprio dirigente e dall'amministrazione per la quale lavora ),
durante il quale ha maturato esperienza e competenza, magari con il contemporaneo svolgimento di un ruolo di P. O. Funzionario Responsabile ufficio tecnico.
Ci sono tecnici abilitati alla libera professione all'interno del Comune di Verona, ma che non hanno una formazione come ho indicato sopra.
31. Xxxxxxx Xxxxxxx – Unione Comuni Colline di Langa e del Barolo
Nelle linee guida non si trovano indicazioni sul RUP nelle procedure di gara per LAVORI nell’ambito delle Centrali di Committenza delle Unioni o similari.
Le precedenti determinazioni ANAC non avevano potuto risolvere l’annoso problema del fatto che le stazioni appaltanti, da un lato devono nominare un responsabile UNICO per tutte le fasi amministrative dell’esecuzione dell’opera pubblica, e dall’altro hanno l’obbligo di affidare la fase di gara ad una centrale unica di committenza esterna.
E’ del tutto evidente che nel momento che una stazione appaltante affida (per obbligo di legge) la fase di gara di un’opera pubblica alla sua centrale unica di committenza di riferimento (nel nostro caso un Comune che affida alla CUC dell’Unione di Comuni a cui aderisce), il RUP non interviene più in alcun modo nella gara fino alla stipula del contratto d’appalto.
Immaginare che la fase di gara sia ancora sotto la sua supervisione, ne diriga il procedimento, effettui le incombenze operative necessarie, adotti gli atti endoprocedimentali, ecc. , significa vanificare completamente l’istituto delle CUC, nate per accentrare le competenze, specializzarne i componenti, esperire un maggior controllo sulla trasparenza, ridurre il numero delle Amministrazioni Aggiudicatrici, ecc.
E’ dunque necessario risolvere questa antinomia, a meno che non si immaginino le CUC come semplici ed inutili “contenitori” , magari informatici, dove i rup caricano dati e svolgono le procedure di gara.
Si propone di inserire nelle linee guida una chiarificazione dell’art. 31, comma 3, che recita: “il rup svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”. Detta chiarificazione potrebbe sostenere che, nel caso di affidamento a CUC della fase di gara è necessario che la stazione appaltante attribuisca all’organo CUC i “compiti relativi alle procedure di affidamento”, e l’amministrazione della CUC nomini un responsabile di procedimento (o RUP per quella fase), come peraltro indicato nel capitolo V del documento di consultazione, riferito agli ACQUISTI centralizzati.
32. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Bisogna definire costi e tempi standard per le varie categorie di opere pubbliche.
Il RUP deve essere un project management certificato da un organismo legalmente riconosciuto. Un RUP può gestire solo le
opere per le quali è abilitato (un pò come accede per le imprese con le qualifiche SOA). Il RUP risponde sui costi ed i tempi di realizzazione, avendo come incentivo una quota del risparmio dell'opera rispetto ai costi standard.
33. Xxxxx Xxxxxxxxxx – Comune di Padova
Pregasi precisare meglio alla fine del "Punto 5 - Paragrafo II - Modalità di partecipazione" in che cosa consistono le modalità di verifica semplificate del possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36.
34. Livio Fino
Osservazione in merito al punto II-1. lett. c)
Si propone che il ruolo di RUP sia comunque consentito ai tecnici diplomati, che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto l'attività di RUP.
35. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - Comune di Sangiorgio di Mantova e Bigarello in funzione associata
In relazione alle competenze e al ruolo del RUP sono a suggerire quanto segue:
- Data la struttura delle aree in gran parte dei comuni anche di medie dimensioni appare a mio giudizio opportuno per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, poter far coincidere il RUP con il responsabile dell'Area Tecnica in quanto spesso solo questa figura ha l'esperienza e la capacità per poter svolgere questo compito
- Lo stesso ragionamento può valere per le forniture di beni e servizi e cioè poter far coincidere il RUP con il Responsabile del Servizio dell'area interessata dall'appalto;
- In termini di requisiti, aldilà della qualifica professionale (Ingegnere, Architetto, Geometra ecc...) tenderei a dare valore all'esperienza maturata sul campo e pertanto all'anzianità di servizio.
36. Xxxxxxxx Xxxxx – Comune di Trieste
In merito al seguente paragrafo sub. II. 2. 2.
“Questa fase di controllo della documentazione amministrativa deve, quindi, essere svolta dal solo RUP o, eventualmente, da un seggio di gara istituito ad hoc. Ciò anche in considerazione del fatto che il RUP cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure, espletando tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento che non siano specificamente attribuiti alla commissione giudicatrice.”
Si chiede di chiarire se il RUP debba di regola fare comunque parte del seggio di gara o se quest'ultimo possa avere anche una diversa composizione che prescinda dalla presenza del RUP.
In merito ai seguenti paragrafi sub. II. 2. 3 e III. 2. ultimo capoverso.
“Analogamente a quanto ritenuto con riferimento al procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse nelle procedure di affidamento di lavori, per quanto riguarda il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, per coerenza normativa rispetto alle previsioni del nuovo art. 77 del Codice, si ritiene che la verifica di congruità, di regola, non debba essere rimessa al RUP. Ciò anche tenuto conto che il RUP potrebbe procedere a detta verifica avvalendosi degli uffici o degli organismi tecnici della stazione appaltante nonché della commissione di gara, ma non anche della specifica commissione deputata alla valutazione delle offerte anomale, non più contemplata dal nuovo Codice. In alternativa, la soluzione più coerente con il sistema potrebbe risultare quella di prevedere che il RUP curi la verifica di congruità avvalendosi, obbligatoriamente, della commissione giudicatrice, nel caso di offerta aggiudicata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.”
Si ritiene che il RUP non possa essere estromesso dal procedimento di valutazione delle offerte sospette di anomalia demandando tale compito esclusivamente alla Commissione giudicatrice, la quale
potrebbe anche essere composta interamente da soggetti esterni. Anche per una questione di economicità di costi e tempi, si ritiene corretto mantenere la possibilità che il RUP si avvalga alternativamente della Commissione giudicatrice ovvero degli uffici o degli organismi tecnici della stazione appaltante.
37. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx – Comune di Verona
In ordine alla bozza delle linee guida sulle funzioni del RUP, in consultazione, si evidenzia quanto segue relativamente agli “ulteriori requisiti di professionalità del RUP” (pag.2).
Codesta Autorità “ritiene che il responsabile del procedimento debba essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale”.
La portata di tale previsione che richiede sempre il possesso dell’abilitazione da parte del RUP è fortemente restrittiva rispetto alla previsione dell’art. 31, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 e rischia di avere ripercussioni negative sul funzionamento degli uffici tecnici, mentre, dall’altro lato, non pare portare alcun sostanziale beneficio nelle “qualità” dei soggetti chiamati a svolgere tale funzione magari in possesso di lunga esperienza data l’anzianità di servizio. Ciò a maggior ragione, considerato che, ai sensi dell’art. 31 - comma 1, del nuovo codice appalti, il RUP deve essere sempre un dipendente. Nel caso, quindi, non sussistano all’interno della struttura tecnici interni abilitati o gli stessi siano in numero esiguo rispetto alle necessità della stazione appaltante, “quid iuris”?
La precedente normativa, altrettanto tesa a garantire la professionalità del RUP, assicurava perlomeno la possibilità (art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010) per gli appalti inferiori ai 500 mila euro (e quindi per la gran parte degli appalti comunali) di avvalersi, in mancanza di dipendente abilitato, del “Responsabile dell’ufficio tecnico” o, in assenza, del “Responsabile del servizio” secondo i principi generali della legge n. 241/1990.
38. Xxxxx Xxxxxxxxxx Iuele – Ente Parco Sila
Nella previgente normativa sui contratti pubblici e specificatamente sui lavori, il D.Lgs 163/2006 all’art. 253 comma 16 prevedeva: “ I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.”
Oggi nel D.Lgs 50/2016 nulla è previsto sulla possibilità di firmare i progetti, da parte di tecnici in ruolo della PA che abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio. Un pronunciamento nel merito, si ritiene sarebbe necessario per chiarire lo status di dipendenti pubblici che hanno acquisto la necessaria e specifica esperienza in materia di lavori pubblici, ma anche in materia progettazione e studi di carattere ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione Incidenza Ambientale (VINCA), Valutazione Impatto Ambientale (VIA), ecc.
Un criterio di valutazione potrebbe essere l’aver seguito (da parte del dipendente pubblico con la necessaria anzianità di servizio di almeno di cinque anni) i percorsi formativi fatti dall’amministrazione di appartenenza o da altre pubbliche amministrazioni quali Regioni o ministeri competenti. Per l’affidamento dell’incarico di RUP un criterio potrebbe essere l’anzianità di servizio del dipendente pubblico, anche riferito, al periodo di iscrizione in anagrafica dell’ANAC (o AVCPC) o al sistema AVCPASS.
39. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx – Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
Nomina del RUP
Nel Documento di consultazione è ribadito che il Responsabile del Procedimento deve essere nominato per ciascun acquisto. A tal riguardo si propone di prevedere un regime semplificato di nomina del RUP per i soli affidamenti diretti.
Si chiede di valutare l'ipotesi di un'unica determina di nomina di un RUP di durata annuale che lo autorizzi a procedere, in coerenza con la programmazione di spesa approvata per l'anno di riferimento, per la propria unità organizzativa.
Ciò al fine di rendere più snella ed efficiente la gestione ordinaria di singole unità organizzative, quali ad esempio laboratori scientifici.
Principali compiti del RUP
Si segnala che alla lettera e) di pag. 8 del Documento di consultazione è previsto che il RUP attesti la carenza in organico, se non è individuato altro organo competente all'interno dell'amministrazione aggiudicatrice, al fine di consentire la nomina della commissione giudicatrice. Si evidenzia che tale compito, genericamente inteso, sembra essere in contrasto con la nomina di commissari esterni di cui all'art. 77 e art. 78 del nuovo Codice. Si ritiene opportuno specificare nelle Linee guida che l'ambito di applicazione di tale compito è limitato per le sole gare sotto soglia comunitaria.
Si chiede inoltre se la diversa previsione circa l'applicazione delle penali di cui alla lettera g) di pag. 6 del Documento di consultazione, ove è indicato che il RUP irroga le penali, rispetto a quanto riportato sullo stesso tema alla lettera f) di pag. 8, ove è solo indicato che il RUP fornisce dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, rispecchi un diverso modo di agire del RUP oppure se trattasi solo di un mancato coordinamento tra i due elenchi. Si evidenzia inoltre che le Linee guida dovrebbero contenere la disciplina circa l'applicazione delle penali e l'individuazione del loro importo massimo. Ciò che nel Regolamento D.P.R. 207/2010 era previsto nell'ormai abrogato art. 145. Si ritiene opportuno integrare le Linee guida sui compiti del RUP con le seguenti attività:
- redigere la relazione unica di cui all'art. 99 del Codice;
- provvedere alle comunicazione di cui all'art. 106, co. 8, e 107, co. 4, del Codice in virtù della possibile applicazione di una sanzione amministrativa al RUP da parte dell'ANAC;
- in generale, tutte le attività indicate nel Codice cui lo stesso fa derivare in capo al RUP precise responsabilità civili, amministrative e penali;
- prevedere la possibilità che il RUP proceda autonomamente nel nominare il proprio Seggio di Gara, quale ausilio alle operazioni di gara, senza la necessità che per questo sia necessario l'intervento della Stazione Appaltante.
40. Gen. Scala – Ministero della Difesa
In primo luogo, in riscontro alla richiesta avanzata nella presenti linee guida, nell'osservanza dei principi di anticorruzione e trasparenza, la congruità delle offerte deve essere demandata alla commissione giudicatrice che valuta le offerte dal punto di vista tecnico-economico.
Per quanto concerne la fase di esecuzione, in considerazione della particolare struttura gerarchica degli Organi tecnici della difesa, si ritiene che sarebbe opportuno ricomprendere tra i compiti del RUP anche la nomina del Direttore dei Lavori o, in subordine, che ne venga fatto espresso rinvio per la previsione nel decreto di cui all’articolo 159, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
Da ultimo, in relazione all’importo massimo ed alla tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori, ancora una volta per lo proprie caratteristiche tecniche-organizzative, sarebbe essenziale per la difesa prevedere la possibilità che detti interventi siano di competenza degli enti operativi periferici o che debba farsi espresso rinvio al D.M. che sostituisce il già “Regolamento dei Lavori del Genio Militare” contenuto nel d.P.R. 236/2012.
41. Xxxxxxx Xx Xxxxxx – Università degli Studi di Salerno
In relazione agli ulteriori requisiti di professionalità costituenti uno degli obiettivi delle Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti con particolare riferimento al Documento in consultazione inerente la Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalto e concessioni, si ritiene, anche in relazione a quanto esplicitato in Premessa del predetto Documento ("L’X.X.XX. nell’emanare le relative linee guida si prefigge lo scopo di valorizzare la figura del RUP, in modo da esaltarne il ruolo di Project Manager, "), di annoverare tra i requisiti aggiuntivi
di professionalità di cui al II. Requisiti e compiti del RUP nell’affidamento di appalti e concessioni di lavori – 1. Ulteriori requisiti di professionalità del RUP - punto d) le specializzazioni ottenute attraverso la frequentazione di specifici corsi professionali in Project Management con esame di valutazione dell’apprendimento finale e conseguente attestazione credenziale della formazione professionale eseguita (tipo ISIPM-base, IPMA-D, CAPM), per appalti di maggiore complessità (componente impiantistica rilevante, integrazione disciplinare, importi >1.000.000mln, ecc.) si ritiene doveroso aver seguito un percorso professionale più avanzato attestato da credenziali di livello maggiore (tipo ISIPM-AV, IPMA-C, PMP), infine per appalti di lavori sopra soglia comunitaria è necessario che il RUP sia in possesso di una delle specifiche certificazioni che includono le Norme UNI ISO, quali quelle incluse negli schemi di certificazione accreditati da ACCREDIA.
A rafforzare tale proposta contribuisce anche quanto richiesto al punto III. Requisiti e compiti del RUP nell’affidamento di appalti di servizi e forniture e nelle concessioni di servizi – 1.Ulteriori requisiti professionali del RUP ove al primo paragrafo si definisce chiaramente che: “Per eventuali ulteriori requisiti, si può fare riferimento, anche in questo caso, all’esperienza maturata nel ruolo di RUP in relazione ad affidamenti analoghi oppure al possesso di particolari specializzazioni tecniche o alla frequenza di determinati corsi di formazione.” Che letto in relazione a quanto espresso in Premessa del citato Documento in consultazione non può che auspicare la diffusione della cultura del Project Management attraverso una campagna di corsi di formazione in materia.
42. Xxxx Xxxxx Xxxxx - Hera spa Bologna
1. Hera Spa – Bologna Parte II
Punto 2.3
Si commenta il seguente paragrafo:
"In ordine all’impostazione sopra illustrata, si chiede agli stakeholders di far pervenire osservazioni e valutazioni, con particolare riferimento all’opportunità che, in caso di offerta aggiudicata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione di congruità sia rimessa alla commissione giudicatrice. Qualora, invece, si ritenga di mantenere tale compito in capo al RUP, gli stakeholders dovranno esprimersi in ordine all’opportunità di prevedere che lo stesso si avvalga obbligatoriamente della commissione giudicatrice." Si ritiene che la valutazione debba competere unicamente alla commissione aggiudicatrice.
43. Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Inail
Si segnalano le seguenti incongruenze con il D.Lgs. 81/2008
Alla parte II, x.xx 2.4 (Fase di esecuzione), alle lett. b) e c) si attribuiscono al RUP compiti derivanti dal D.Lgs. 81/2008 che però prevedono adempimenti riguardanti l'intero iter di progettazione- affidamento-esecuzione e non solo l'esecuzione. Quindi, i predetti compiti dovrebbero essere inseriti nella parte III, al punto 2, come per altro già previsto per i compiti derivanti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, richiamati alla lett. j) dello stesso punto 2 (che in tal modo risulta anche essere ripetuto).
44. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx – Inail
Relativamente alle proposte formulate al paragrafo 2.3 circa la valutazione della congruità dell'offerta si ritiene opportuno che la stessa sia effettuata dal RUP con il supporto della commissione giudicatrice. Nel rispetto dei principi di terzietà ed estraneità che denotano la commissione, ciò garantirebbe alla Stazione appaltante la conoscenza diretta dell'analisi effettuata dai commissari e le criticità che potrebbero risultare dalla verifica e riflettersi poi sul rapporto contrattuale.
45. Xxxxxxxx Xxxxxxx – Italferr s.p.a.
Con riferimento alle Linee Guida aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del Reponsabile unico del Procedimento”, di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, si presentano le seguenti osservazioni in merito a quanto indicato al punto 2.3 del documento pubblicato per la consultazione.
2.3 “Valutazione delle offerte anormalmente basse”
In ordine all’individuazione del soggetto competente a condurre la verifica di congruità dell’offerta, si osserva che l’ipotesi di demandare tale funzione alla Commissione Giudicatrice, ingenera significativi dubbi in merito all’opportunità di cumulare nel medesimo soggetto le funzioni valutative nelle due fasi della procedura di affidamento - quella di assegnazione del punteggio per la valutazione dell’offerta tecnica e quella di verifica di sostenibilità economica della medesima offerta - nell’ambito delle quali si esplica maggiormente la discrezionalità tecnico/amministrativa.
Un primo rilievo riguarda la difficoltà di ipotizzare che la medesima Commissione Giudicatrice, composta pertanto da tecnici chiamati ad esprimere un giudizio sulla qualità, sul pregio tecnico di un’offerta - ad esempio, in caso di affidamento di lavori con criterio dell’OEPV, su aspetti prevalentemente progettuali – disponga, altresì di ulteriori competenze specialistiche, idonee a suffragare un’adeguata valutazione di un diverso aspetto della medesima offerta, vale a dire quello della sua affidabilità e sostenibilità economica. Mentre, difatti, le competenze necessarie per la valutazione della qualità di un’offerta tecnica si rinvengono principalmente nell’area professionale della progettazione, le nozioni indispensabili per un giudizio circa la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, sono da ricondursi ad un’area professionale più vicina al mondo dell’esecuzione di lavori, che disponga delle competenze necessarie ad esaminare compiutamente le organizzazioni e le metodologie seguite dalle imprese per la realizzazione di un’opera, valutando aspetti concreti (prezzi praticati, manodopera, spese generali assunte, etc.), attinenti, prevalentemente, alla fase di costruzione delle opere.
In secondo luogo, non è trascurabile la circostanza che nel corso di un sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse si rende normalmente ineludibile l’instaurazione di un contraddittorio tra il soggetto preposto alla valutazione e le imprese le cui offerte siano sottoposte a verifica. Va da sé che ogni contatto interlocutorio tra il concorrente e la commissione giudicatrice - che nella ricostruzione delle presenti linee guida coincide con il soggetto che conduce la verifica di congruità - è
una circostanza che andrebbe preferibilmente scongiurata, onde prevenire ogni rischio di possibile, ancorché auspicabilmente involontario, condizionamento nella valutazione.
Inoltre, se si considera il metodo di individuazione delle offerte potenzialmente affette da anomalia negli appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come descritto dall’art. 97, co. 3 (… offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara), un atteggiamento di prudente cautela suggerirebbe di evitare che il medesimo soggetto chiamato ad assegnare il punteggio alle offerte tecniche - che, oltre una certa soglia, determina appunto l’automatico assoggettamento a verifica di congruità delle offerte che si collocano al di sopra della stessa - sia poi successivamente chiamato ad esprimersi nell’ambito del sub-procedimento di valutazione circa la sostenibilità economica delle stesse offerte.
Per le ragioni esposte, pertanto, si ritiene necessario che il sub-procedimento di verifica di congruità delle offerte anormalmente basse sia condotto dal Responsabile Unico del Procedimento, al quale sia rimessa la facoltà, in alternativa, di avvalersi degli uffici e degli organismi tecnici della Stazione Appaltante ovvero di nominare una commissione ad hoc, in ogni caso formata da soggetti diversi dai membri della Commissione Giudicatrice.
46. Xxxxxxxx Xxxxxxx – Libero Consorzio Siracusa
Si segnala l'opportunità che il documento consideri, in concreto, la condizione dei piccoli/piccolissimi enti (nel caso di specie, consorzi di gestione di aree marine protette nazionali) al cui interno opera personale distaccato in numero assolutamente esiguo (10/12 unità).
Va evidenziato che sui funzionari che vi operano si concentra una tale vastità di funzioni da porre serissimi problemi di compatibilità (si pensi, a titolo di esempio, ad un'unica unità che deve provvedere alla redazione e gestione del bilancio, ai contratti, alle procedure di spesa, ai controlli interni, che è anche responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione).
La possibilità, data dal codice, di nominare RUP "tra gli altri dipendenti in servizio" in caso di carenza d'organico, andrebbe chiarita nel senso che tale nomina può prescindere dalla categoria/profilo di appartenenza del soggetto individuato, circoscrivendone, in tali casi, le responsabilità agli atti non aventi rilevanza esterna.
47. Xxxxxxxx Xxxxxxx - Comune di Noicattaro
Al titolo II, punto 1, delle linee guida, denominato “Ulteriori requisiti di professionalità del RUP”, si fa riferimento a “dipendenti in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra”, mentre al titolo I, punto 2, denominato “Quadro normativo”, si fa riferimento a dipendenti “che siano dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione”. Alla luce di quanto sopra, in relazione al CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali, andrebbe esplicitato qual è il “necessario” inquadramento giuridico (categoria C o D) del dipendente geometra al quale potrebbero essere attribuite funzioni di RUP.
48. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - MM Spa
Con riferimento a quanto riportato relativamente ai Requisiti e compiti del RUP nell’affidamento di appalti e concessioni di lavori, in particolare a:
- § 1: per poter svolgere il ruolo di RUP è necessario dimostrare la propria competenza attraverso specifica documentazione a supporto, in cui deve essere indicato:
a) la Stazione Appaltante di riferimento;
b) il ruolo svolto (RUP, Progettista, DL, Direzione Esecuzione del Contratto);
c) il periodo di svolgimento, la data di conclusione e l'importo del contratto di lavori, forniture e/o servizi e le variazioni dei tempi e dei costi connessi all'esecuzione del contratto rispetto alle previsioni di gara.
- § 2.1: si ritiene necessario chiarire le tipologie di verifiche richiamate ai punti c), f), g) in quanto non chiaramente riferite alle previsioni dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 che esplicitamente prevede la sola verifica del progetto a base di gara.
Con riferimento a quanto riportato relativamente ai Requisiti e compiti del RUP nell’affidamento di appalti di servizi e forniture e nelle concessioni di servizi, ed in particolare al §1, si faccia riferimento a quanto indicato in precedenza per i requisiti del RUP per gli appalti e concessioni di lavori.
Con riferimento a quanto riportato relativamente a Importo massimo e tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto, si rileva quanto segue.
Per l'affidamento di servizi e forniture si ritiene opportuno introdurre la facoltà in carico alla stazione appaltante di nominare uno o più assistenti del Direttore dell'esecuzione a cui poter affidare (per iscritto) una o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione nel caso di prestazioni di importo superiore a 1.000.000 euro e/o per le prestazioni particolarmente complesse di cui alla lettera b).
49. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx - Libero Consorzio Comunale Enna
Si evidenzia la questione del pagamento degli oneri di iscrizione ai relativi albi professionali da parte della pubblica amministrazione presso cui prestano servizio i funzionari tecnici che svolgono le funzioni tecniche previste dal Codice dei contratti. Infatti, coerentemente alle diverse pronunce giurisprudenziali che si riferiscono agli avvocati degli uffici legali degli Enti pubblici i cui oneri di iscrizione al relativo albo professionale sono a carico degli stessi enti dovrebbe essere prevista analoga fattispecie per i tecnici che svolgono le diverse funzioni relative alle opere pubbliche (RUP - Progettisti
- verificatori - collaudatori etc. etc.). Le prossime Linee guida dovrebbero risolvere la questione prospettata al fine di evitare che i tecnici continuano a versare con proprie somme l'iscrizione all'Albo professionale di appartenenza dal momento che il Codice dei contratti ne prevede l'iscrizione obbligatoriamente.
Spero che tale questione venga positivamente affrontata e risolta per una giusta equità e parità di trattamento tra le diverse figure professionali dipendenti da pubbliche amministrazioni.
50. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx – Azienda Ospedaliera dei Colli Napoli
Spett.le Autorità,
in merito alla consultazione finalizzata alla definizione delle linee guida relative alla nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni si osserva quanto segue.
Nel caso di contratti misti di forniture e lavori, con i secondi meramente accessori alle prime, sussistono delle difficoltà da parte del RUP (di norma un funzionario amministrativo) all’esecuzione di attività specifiche di un Responsabile Unico del Procedimento per gli affidamenti di appalti di lavori.
Si propone in tali casi, nel definire la disciplina di dettaglio, di stabilire che i compiti del RUP siano limitati ad attività di specifica competenza di un funzionario amministrativo e che un altro soggetto (ad
es. il Direttore dei Lavori la cui nomina è necessaria data la presenza comunque nell’appalto di lavori) sia tenuto al corretto svolgimento di quelle attività (di cui al punto 2.4 del documento di consultazione) di specifica competenza di un funzionario tecnico.
51. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Provveditorato Opere Pubbliche Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria
Come è noto, all’interno della Pubblica Amministrazione, il tecnico abilitato e/o iscritto all’Ordine professionale può essere indifferentemente inquadrato, ai sensi del D. Lgs.vo 165/2001, nel ruolo di dirigente, professionista, impiegato, con evidenti differenze di obblighi, responsabilità, potere decisionale.
Il Codice dei Contratti, allorquando dovesse limitarsi ad individuare il RUP solo su requisiti tecnici e professionali, presenti in tutti i ruoli sopra citati, assegnerebbe indistintamente gli stessi oneri, responsabilità e sanzioni a tecnici appartenenti a inquadramenti professionali molto diversi tra loro.
Oltre ai requisiti di professionalità occorre meglio definire, in relazione alla sempre maggiore importanza e responsabilità che il nuovo Codice assegna al RUP, la collocazione dello stesso nell’ organizzazione della P.A., in coerenza con i ruoli sanciti dal Codice sul Pubblico Impiego.
Occorre evitare che l’eccezione normativa “anche non dirigenziale”, unitamente alla previsione che l’ufficio non può essere rifiutato, venga considerata la prassi per indirizzare le responsabilità del RUP verso profili tecnici di più basso inquadramento professionale, anche quando nella struttura fosse presente personale tecnico dirigenziale di livello non apicale.
Difatti, l’assegnazione del ruolo di RUP a personale tecnico appartenente al ruolo impiegatizio comporterebbe, come nel passato, evidenti discrasie e conflitti con le superiori posizioni gerarchiche, con evidenti difficoltà da parte del RUP di poter coordinare l’attività dei responsabili dei sub procedimenti, spesso di pari o superiore qualifica, nonché di potersi avvalere del supporto dei dipendenti dell’Amministrazione, non potendo funzionalmente disporne.
A parere di chi scrive, visto il ruolo di Project Manager che la norma intende conferire al RUP, l’incarico corrispondente non può che essere di tipo dirigenziale.
52. Xxxxxxxx Xxxxxx – Protezione Civile
Fermo restando che taluni aspetti connessi alle peculiarità del regime emergenziale , che richiederebbero la trattazione e l’analisi delle osservazioni in un’ottica complessiva, potrebbero essere oggetto di specifica audizione, si osserva quanto segue:
1) La finalità, espressa da codesta ANAC nel documento di consultazione in trattazione, di rendere la figura del Rup, il project manager del procedimento di affidamento della commessa e di acquisizione del bene o di realizzazione dell’opera, concentrando nel medesimo Rup numerose funzioni in via generale, rischia di determinare criticità in relazione ad enti di piccole dimensioni impegnati in situazioni emergenziali di protezione civile.
Al riguardo, quantomeno nelle fattispecie di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 50/2016, parrebbe opportuno individuare forme di semplificazione nell’individuazione della figura del Rup e dei requisiti necessari per l’espletamento dell’attività, così consentendo ad esempio ad un comune di piccola grandezza, di procedere in situazione di emergenza alla nomina di un Rup, idoneo allo svolgimento della attività, ma in possesso di peculiari requisiti, e non necessariamente di quelli fissati dalla legge.
In particolare in merito a quanto trattato al paragrafo II.1, si suggerisce di prevedere nelle direttive in corso di adozione, la possibilità che il RUP venga nominato tra soggetti che risultino comunque idonei
allo svolgimento dell’attività, anche all’esterno dell’amministrazione, al fine di garantire l’espletamento in modo adeguato di tutte le eventuali e numerose attività da porre in essere dirette alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
Deve infatti osservarsi che in tali situazioni, potrebbe ad esempio verificarsi che il soggetto da nominare RUP, possa dover espletare tali funzioni per un numero considerevole di procedimenti nello stesso contesto temporale. Tale situazione potrebbe richiedere, pertanto, di individuare più soggetti non facilmente reperibili in quella specifica situazione.
È pur vero che potrebbe farsi ricorso alla facoltà, cui si fa cenno anche nel documento di consultazione, di nominare un gruppo stabile di supporto del Rup (invece da nominare per ciascuna procedura), ma tale previsione potrebbe non esaurire l’ambito delle potenziali complessità causate dal contesto emergenziale, determinabili a priori.
Si ritiene in ogni caso, (rif. paragrafo III.1 ) che debba essere lasciata all’amministrazione la facoltà di individuare il RUP, motivando, nel dispositivo di nomina, la scelta del tecnico incaricato, sulla base del titolo di studio, della preparazione e dell’esperienza maturata per analoghi incarichi ed anche nel campo relativo all’intervento da espletare.
2) Per quanto concerne il tema posto al punto 2.2. e al punto 2.3, relativo alle competenze in tema di valutazione del possesso dei requisiti di ammissione alla gara e di valutazione dell’offerta anomala, si ritiene in linea generale preferibile non opportuno gravare di tale compito il RUP, e, pertanto, si chiede di precisare se possa essere ammissibile l’attribuzione alla commissione di valutazione delle offerte le tre fasi ( prequalifica, valutazione delle offerte, valutazione dell’anomalia) , ovvero al RUP nelle ipotesi che non richiedano la nomina di una commissione ( ad esempio per la somma urgenza). L’individuazione di un unico soggetto o di un unico collegio per l’espletamento di tali attività potrebbe costituire una semplificazione rilevante e potrebbe ridurre i costi, senza inficiare l’efficienza e conservando in ogni caso il rispetto dei principi posti a garanzia del rischio di corruzione.
Peraltro va precisato che del procedimento per la valutazione dell’offerta anomala non dovrebbe trovare applicazione nelle ipotesi di cui all’articolo 163 del nuovo codice dei contratti, in cui si prevede una specifica disciplina per la verifica della congruità del prezzo.
3) In ordine al paragrafo II.2.4 lettera o), si ritiene opportuno rivedere i tempi massimi di rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, fissato in trenta giorni, a cura del RUP, con riferimento ad attività da espletare in fase emergenziale, tenuto conto delle eventuali molteplici e complesse attività da porre in essere che potrebbero non consentire il rispetto dei tempi fissati.
Si ritiene che in periodo emergenziale l’obbligo di rilascio del CEL in tempi ridotti (30 gg) possa costituire un aggravamento di oneri del RUP.
4) In ordine alla possibilità di mantenere la previsione di coincidenza di ruoli di RUP e progettista nell’ambito degli appalti di lavori e di direttore dell’esecuzione nell’ambito dell’affidamento di servizi e forniture, a parere dello scrivente Dipartimento parrebbe opportuno conservare la distinzione in linea generale di ruoli tra le due figure, ovvero di prevederla come mera facoltà. Ciò nella considerazione che nel particolare quadro esigenziale che può porsi in una situazione emergenziale, da un lato potrebbe non rinvenirsi nella compagine dell’amministrazione un soggetto qualificato in grado di svolgere tali attività, e, inoltre, potrebbe verificarsi che nel richiamato contesto, il medesimo possa essere nell’impossibilità di svolgere tali funzioni per contestuali procedimenti.
5) Per quanto concerne le funzioni del Rup, con riferimento all’articolo 106, comma 1, del codice che al medesimo attribuisce il compito di autorizzare modifiche o varianti contrattuali, si sollevano alcuni dubbi in ordine alla disciplina applicabile.
In primo luogo, si chiede di esplicitare il contenuto dell’articolo 106, comma 1, lettera a), secondo periodo del decreto legislativo n.50/2016.
Ciò premesso, si osserva ulteriormente quanto segue.
Come di recente chiarito mediante direttiva di codesta ANAC, in ordine alla disciplina applicabile in caso di varianti per le quali non sia necessario indire una nuova gara ( vedi “Quotidiano Enti locali” ed il Sole24ore del 12 maggio 2016), ove si afferma che in tal caso si dovrà applicare la previgente disciplina di cui al decreto legislativo 163/06, (a nulla rilevando il fatto che si debba acquisire un nuovo codice identificativo di gara per avviare la procedura), si chiede di chiarire se in tali fattispecie trovino tuttora applicazione le norme del DPR n. 207/2010, relative agli articoli del codice previgente in tema di varianti, che a mente della disciplina di diritto intermedio parrebbero invece abrogate. Ciò nella considerazione che fino all’adozione del regolamento di cui ciascuna amministrazione è tenuta a dotarsi, ai sensi del citato articolo 106, vi sarebbe un vuoto normativo che impedirebbe la gestione del procedimento per la valutazione delle varianti, qualora ne emergesse la necessità.
53. X. Xxxxxxx Xxxxxxx – Provincia di Novara
Occorre adeguare il sistema informatico AVCPass alle nuove disposizioni del D. Lgs. 50/2016.
E' necessario stabilire con chiarezza il ruolo del RUP inerente alle operazioni di gara che dà l'avvio alla procedura mediante l'acquisizione del CIG. Detta figura è diversa dal RUP che svolge la sua attività successivamente all'affidamento dell'appalto. Tale soggetto dovrà svolgere tutte le funzioni inerenti all'esecuzione dell'appalto, con carattere prevalentemente tecnico e dovrà adempiere conseguentemente a tutte le comunicazioni successive all'aggiudicazione presso l'Osservatorio.
Detto Responsabile, nel caso di appalti la cui procedura è stata gestita dalla Stazione Unica Appaltante, non potrà essere un dipendente di tale Amministrazione ma dovrà necessariamente essere un dipendente del Comune per il quale è stata svolta la gara che curerà tutti gli adempimenti elencati dall'art. 31 del D. Lg.s 50/2016.
E' indispensabile pertanto, che il sistema informatico consenta l'accesso con i relativi adempimenti a entrambi gli Enti e precisamente:
1) Stazione Unica Appaltante: per lo svolgimento delle procedure d'appalto;
2) Comune: per tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto.
54. Xxxxx Xxxxx – Provincia di Verona
A) Illogica appare la disposizione di cui al punto 2.1, lett. h, peraltro presente anche nel precedente Codice, per la quale il R.U.P. provvede direttamente alla verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro. Il principio per il quale il verificatore deve essere in possesso di competenza, esperienza ed adeguata specializzazione dovrebbe trovare applicazione a prescindere dall'importo dei lavori. Ad esempio, il progetto per la realizzazione di nuovi impianti tecnologici in un ospedale o edificio scolastico, anche se di importo esiguo, non potrà, ragionevolmente, essere verificato da un R.U.P. solo perchè in possesso dei generici requisiti prescritti nel Codice (laurea, anzianità di servizio). Considerate le pesanti ricadute che in termini economici e tecnici può ingenerare una superficiale verifica del progetto, servirebbe invece una adeguata regolamentazione dei requisiti del verificatore, quando soggetto interno alla stazione appaltante. Certamente la struttura di cui all’articolo
31, comma 9 del Codice, potrebbe costituire un adeguato supporto, considerato che quasi sempre, per i lavori di edilizia in particolare, sono necessarie diverse specifiche competenze, tuttavia, pare di capire, la sua costituzione è a discrezione della stazione appaltante. Anche la prevista “formazione obbligatoria” di cui all'art. 31, comma 9, del Codice è quantomai opportuna per gli aspetti amministrativi, giuridici e gestionali, ma certamente non per la formazione tecnica del personale preposto alla verifica, che ha inizio col corso di studi e la specializzazione conseguita e si consolida con l'esperienza professionale. E' insomma illusorio attendersi che su un solo soggetto - il R.U.P. verificatore per l'appunto - si possano concentrare competenze complesse come quelle in generale necessarie nel settore edilizio, che spaziano dalle diverse tipologie di impianti, alle strutture, alla geotecnica e geologia, alla sicurezza, alle nuove discipline inerenti la sostenibilità energetica e ambientale.
I requisiti atti a certificare la competenza dei verificatori dovrebbero essere gli stessi richiesti ai progettisti, che vengono scelti di norma anche in base alla valutazione del loro curriculum vitae considerando la specifica esperienza maturata e le specializzazioni conseguite nelle materie oggetto dell’appalto. Anche nella scelta dei componenti di una commisione di aggiudicazione di un appalto il Codice già prevede la necessità che essi siano “esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto” (art. 77). Si riconosce dunque la varietà delle specializzazioni che possono presentarsi nell’appalto, non semplicisticamente riconducibili al solo titolo di studio e all'anzianità di servizio. Giova a questo proposito ricordare che il D.P.R. 207/2010, ancora in parte vigente, definisce il progetto integrale come quello “elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica” (art. 3 comma 1 lettera m) riconoscendo per esso una disciplina specifica finalizzata ad assicurare la presenza di una pluralità di competenze. Così anche i verificatori dovrebbero “coprire” tutte le specializzazioni richieste dal progetto, mentre il RUP potrebbe, eventualmente, assumere il ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro.
PROPOSTA:
Qualora il R.U.P. non fosse in possesso di tutte le specifiche competenze necessarie (ad esempio quelle relative a strutture ed impianti), in alternativa alla esternalizzazione dell'attività di verifica di cui all'art.31, comma 11 del Codice, prevedere l'obbligo per la stazione appaltante di far verificare il progetto da una commissione tecnica interna di esperti individuata sulla scorta di curricula nell'ambito del sistema interno di controllo della qualità.
B) In merito all'art.31 del Codice (ruolo e funzioni del RUP), è auspicabile un chiarimento sull'incomprensibile disposizione del comma 12.
55. Xxxxx Xxxxxx – Provincia di Trento
XXXXXX' IL RUP E' IL PROJECT MANAGER
La premessa a questa Linea Guida in modo inequivocabile identifica la figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con la figura del Project Manager definito nella disciplina del Project Management. In particoalare X.X.XX. nella premessa dispone"...nell’emanare le relative linee guida si prefigge lo scopo di valorizzare la figura del RUP, in modo da esaltarne il ruolo di Project Manager, enfatizzando le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi".
Peraltro già l'art. 31 comma 4 lett. b) del Dlgs 50/2016 prevede "4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP: ... b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e
di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
I requisiti di K/Ql/T, in ciascuna fase degli interventi, sono identificati nell'art. 30 comma 1 del DLgs 50/2016 che dispone: "L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza."
La lettura combinata di queste disposizioni non lascia dubbi sul ruolo di Project Manager (PM) che deve avere il RUP: egli, infatti ha il compito di rispettare i requisiti di Xxxxx (K), Qualità (Ql), Tempi (T) previsti negli obiettivi assegnatigli.
Come PM, pertanto, il RUP, nell'applicazione di queste linee guida, deve utilizzare tecniche, metodi, strumenti, conoscenze di Project Management, durante la pianificazione, la gestione, il monitoraggio e controllo di ciascuna fase di attuazione del processo/procedimento realizzativo dell'intervento (programmazione-progettazione-affidamento-esecuzione) per far sì che il risultato, ossia l'Opera Pubblica (nel caso di LLPP), soddisfi i Requisiti di K/Ql/T preventivati.
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COSA MANCA ALLE LINEE GUIDA PERCHE' IL RUP SIA EFFETTIVAMENTE IL PROJECT MANAGER NELL'AMBITO DEI LLPP (E NON SOLO)
Con tutte queste eccellenti premesse e disposizioni normative, si ritiene, tuttavia che manchi un fondamentale e specifico elemento tipico del Project Management perchè il RUP sia identificato ufficialmente con tutti i "crismi" come PM del "progetto" inteso come processo/procedimento realizzativo.
Questo elemento va ripreso nei commi 1 e 2 dell'art. 9 del DPR 207/2010 (già DPR 554/99), ovviamente riadattato nei richiami normativi alla nuova legislazione, che dispongono:
1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell’elenco annuale di cui all’articolo 128, comma 1, del codice; ....
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
Questa disposizione va necessariamente inserita all'inizio del paragrafo "2. Principali compiti del RUP" del capitolo "II. Requisiti e compiti del RUP nell’affidamento di appalti e concessioni di lavori" di queste linee guida in quanto presupposto fondamentale all'attività del RUP come PM inteso secondo la disciplina del Project Management.
Non può essere relegata, scritta in maniera parziale peraltro al paragrafo 2 del capitolo "III. Requisiti e compiti del RUP nell’affidamento di appalti di servizi e forniture e nelle concessioni di servizi".
La "chiave di volta" dell'attività del RUP come PM è identificata nella parole del comma 2: " provvede
a creare le condizioni ".
Non scrivere questo nella parte relativa ai Lavori Pubblici per appalti e concessioni, vanifica tutto ciò che di buono c' prima nella norma
Infatti, il RUP si identifica come PM se e solo se "... provvede a creare le condizioni ...", con una attività di Pianificazione, di Gestione, di Monitoraggio e Controllo delle Risorse (umane, finanziarie, temporali, ambientali, procedimentali, strumentali, ecc) usando gli strumenti nelle aree di conoscenza del Project Management (Ambito, Costi, Tempo, Qualità, Rischi), in ciascuna delle fasi attuative dell'intervento specificatamente descritte nella norma, perchè il risultato del LLPP, cioè l'Opera, rispetti i requisiti di Xxxxx, tempi e Qualità previsti.
In definitiva riportando nelle Linee Guida quei due commi, il RUP come PM associa ai Requisiti di Legge le Aree di conoscenza del Project management per governare (organizzare e gestire) tutto il processo realizzativo provvedendo a “creare le condizioni” = “ambito” dell'opera affinchè questa soddisfi i requisiti “qualità dell’opera” = “qualità”, “tempestività” = “tempo”, “economicità” = “costo”.
In definitiva il RUP come PM associa le aree di conoscenza del Project Management alle domande: Xxxxxx: che cosa si deve fare?
Tempo: in quanto tempo si deve fare? Costi: quanto se ne deve fare?
Qualità: come si deve fare?
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STRUMENTI DEL RUP PER "CREARE LE CONDIZIONI".
Il RUP per poter operare come PM ha bisogno di strumenti operativi.
Alcuni di questi strumenti sono specificatamente previsti dal Project Management (PjMn), altri sono quelli tradizionalmente previsti dalla LL.PP. che, tuttavia, saranno riveduti e traguardati secondo logiche di PjMn.
Gli Strumenti tipici del PjMn sono: Work Breakdown Structure (WBS) e Mappa degli Stakeholder (Stk) che, come tali, svolgono la funzione di pianificazione e governo delle varie fasi.
Si ritiene opportuno che sia inserita, nelle Linee Guida al termine del paragrafo "2. Principali compiti del RUP" del capitolo "II. Requisiti ecompiti del RUP nell’affidamento di appalti e concessioni di lavori" la definizione di WBS che c'era già nel DPR 554/99 art. 36 comma 3 lett. a) e che inspiegabilmente è sparita nel DPR 207/2010.
Di seguito si da una definizione della WBS, come estratta dal PMBOK e adattata alla specifica normativa dei LLPP:
"La WBS (Work Breakdown Structure) è una scomposizione gerarchica del lavoro / opera / intervento da eseguire (Ambito); essa suddivide il lavoro / opera / intervento in porzioni più piccole e più facili da gestire, dove ogni livello successivo della WBS comporta una definizione più dettagliata del lavoro / opera / intervento da eseguire. In questo modo è possibile effettuare la pianificazione, il monitoraggio e controllo di costi - tempi - qualità del lavoro / opera / intervento nel suo complesso, attraverso la gestione dei componenti della WBS che si trovano a livello più basso della gerarchia chiamati WP (Work Package). Il WP a sua volta è un insieme significativo di attività elementari ai fini della pianificazione, monitoraggio e controllo di costi - tempi – qualità."
Gli Strumenti già previsti dalla Legge sui LL.PP., utilizzabili anche come strumenti di pianificazione e di governo durante le varie fasi del CViclo di vita dell'opera pubblica, se implementati e trasferiti
nell’ottica del PjMn, diventano: Elenco Prezzi (EP), Computo Metrico Estimativo (CME), Modello Programma dei Lavori basato sulla WBS (PL), Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche (CSA- NT), Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Amministrative (CSA-NA), Giornale dei lavori (GL), Relazione periodica del DL al RDP. A questi vanno aggiunti l’Elenco Elaborati (EE) e il Programma della Progettazione (PPG).
Gli Strumenti Ordini di Servizio e gli SOS relativi all’accettazione dei materiali, ai verbali di consegna, sospensione, ripresa, ultimazione e alla Contabilità, svolgono la funzione di governo in fase di esecuzione e, pertanto, possono essere implementati in tale fase.
56. Xxxxxxx Xxxxxxxxx - Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato OO.PP. Lombardia Xxxxxx Xxxxxxx
Alla lettera g del punto 2.1del capo II è previsto che il RUP stabilisca criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione: tale discrezionalità non corre il rischio di determinare procedure eccessivamente eterogenee, anche nell'ambito della stessa struttura?
alle lettere p e q del punto 2.1 del capo II si parla della somma urgenza ex art. 163 come se si trattasse di procedura applicabile a tutti i settori, mentre nel Codice l'art. 163 fa parte della Sezione relativa a Difesa e Sicurezza: come mai? è una procedura sempre applicabile?
meriterebbe un approfondimento quanto riportato al comma 1 dell'art. 102 del Codice, ossia che "il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto": riterrei necessario chiarire le differenti responsabilità;
57. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - Regione Lazio
Gli Agronomi non solo per curriculum del corso di Laurea ma per precise previsioni di Legge (legge 7 gennaio 1976, n. 3, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 152, in particolare art. 2) hanno, e svolgono, tra l’altro, competenze tecniche nel Settore edilizio, territoriale, urbanistico ed economico- estimativo, la cui attività si estrinseca in:
- studio, progettazione, direzione, contabilità, liquidazione, collaudo di opere pubbliche e private, pianificazione ecologica e ambientale, valutazione di impatto ambientale, pianificazione e programmazione territoriale, zonale, urbanistica, paesaggistica;
- progettazione, direzione, sorveglianza, liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il ricupero di torbiere e di cave a cielo aperto e di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale.
Per le specifiche competenze tecniche i dottori Xxxxxxxx sono, al pari di altri professionisti tecnici, destinatari di incaricati -sia come dipendenti che come professionisti esterni- ex art. 90 e 91 del dlgs 163/2006, in ordine a:
-studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere strutturale, di impiantistica, ingegneria naturalistica, viabilità rurale e risorse idriche.
- direzione, misura e contabilità dei lavori coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione collaudo statico e tecnico – amministrativo rilievi topografici e strumentali.
58. Xxxxxxxx Xxxxx – Regione Valle D’Aosta
Si ritiene opportuno che venga confermata la necessità che tra i compiti specifici del responsabile del procedimento vi sia anche la predisposizione del documento da porre a base degli affidamenti di lavori, servizi o forniture analogo al vecchio documento preliminare alla progettazione.
Nell’ambito della valutazione di congruità dell’offerta si ritiene opportuno mantenere tale compito in capo al RUP, potendo lo stesso altresì avvalersi della commissione giudicatrice.
In relazione ai principi di efficacia, tempestività ed economicità dell’azione amministrativa si ritiene opportuno che la verifica di congruità delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, per affidamenti al di sotto delle soglie di cui all’art. 35 del Codice, possa essere condotta direttamente dal RUP.
Il RUP al fine di svolgere la propria attività si ritiene debba essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o, in assenza della stessa, che abbia maturato un esperienza lavorativa di almeno 5 anni; si ritiene inoltre che tale indirizzo possa essere esteso anche ai progettisti interni all’Amministrazione.
Xxxxxxxx illustrato meglio se il dirigente che svolge le funzioni di RUP debba avere qualche competenza specifica in particolare nel settore dei lavori pubblici e in analogia con il funzionario eventualmente incaricabile.
59. Xxxxxxxxx Xxxxxxx – Salerno Energia Holding s.p.a.
1) Con riferimento al Capitolo I, art. 2 – “Quadro normativo”:
a) Il comma 10 dell’art. 31 riproduce esattamente il comma 9 dell’art. 10 del Codice 163/2006, ad eccezione del richiamo che quest’ultimo faceva ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si tratta di mera dimenticanza o ha una valenza sostanziale volendo significare che, per le stazioni appaltanti aventi una struttura, un funzionamento ed un ordinamento di tipo privatistico, l’individuazione (non la nomina) del RUP può prescindere dai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui alla L. n. 241/1990, restando vincolata solo alle norme e procedure interne?
In ogni caso, quando parla di individuazione di uno o più soggetti a cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, la norma vuole intendere che:
a.1) dette stazioni appaltanti devono individuare i soggetti potenzialmente idonei al ruolo, che poi vengono volta per volta incaricati della specifica procedura di affidamento, in base alle proprie competenze;
oppure che:
a.2) dette stazioni appaltanti possono istituire, per ogni affidamento, un ufficio del RUP, a cui possono appartenere anche più soggetti, ognuno competente per una o più delle fasi del procedimento di affidamento (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione)? Quindi, non un RUP persona fisica, ma un RUP ufficio, formato da più persone? Il che troverebbe fondamento nel fatto che il comma 10 dell’art. 31 parla di responsabile del procedimento, non di responsabile unico del procedimento.
b) Si ritiene sia opportuno temperare il divieto assoluto di rifiutare l’ufficio di responsabile unico del procedimento, in quanto obbligatorio (ultimo periodo del I comma dell’art. 31). Le motivazioni legittimanti un rifiuto, infatti, potrebbero risiedere in incompatibilità o conflitti di interesse personali/familiari con l’oggetto dell’acquisto (si pensi all’ipotesi di un familiare operatore economico nel settore oggetto della gara, probabile concorrente), in condizioni personali particolari (per esempio, condizioni di salute, particolari carichi di lavoro preesistenti, pendenze processuali rilevanti, …).
c) Se la norma dell’art. 31 non si applica alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, non si comprende perché sia invece applicata ai settori speciali, le cui
imprese pubbliche ed enti aggiudicatori definiti all’art. 3, comma 1, punti 1.1. e 1.2., sono parimenti soggetti strutturati privatisticamente.
2) Con riferimento al Capitolo II, art. 1 – “Ulteriori requisiti di professionalità del RUP”:
Si chiede se il RUP tecnico, oltre che essere abilitato all’esercizio della professione, debba essere anche iscritto all’Albo di appartenenza.
3) Con riferimento al Capitolo II, art. 2.2 – “Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP”:
Si ritiene che, per tutto ciò che il Codice non attribuisce espressamente ed indiscutibilmente al RUP, questi debba essere sempre affiancato/coadiuvato/sostituito da una commissione, aggiudicatrice e/o giudicatrice. Quindi, sia nella valutazione e verifica della documentazione amministrativa, sia nella verifica di congruità del minor prezzo, sia nella verifica di congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Infatti, attribuire al RUP dette operazioni rischia non solo di concentrare praticamente tutto in un unico ufficio senza spazi per un confronto o un controllo, ma anche di far effettuare al RUP operazioni per le quali non sempre può essere competente (si pensi alle verifiche documentali e amministrative effettuate da un RUP tecnico).
60. Xxxxx Xxxxxxx
Le linee guida dovrebbero definire composizione e natura del seggio di gara eventualmente individuato per la verifica amministrativa della documentazione amministrativa e del possesso dei requisiti, in particolare chiarendo:
1. il ruolo del RUP all'interno del seggio di gara (deve necessariamente presiederlo? deve parteciparvi obbligatoriamente?);
2. chi può far parte del seggio e quale ruolo svolgono i singoli membri (trattasi di decisioni collegiali oppure il presidente/RUP è assistito da testimoni?);
3. se il seggio possa o debba coincidere con la "commissione" di cui al sistema AVCpass per la comprovazione del possesso dei requisiti.
61. Xxxxxxxx Xxxxxxx – Università di Cagliari
Il Nuovo Codice degli Appalti stabilisce all'art. 31, comma 1 che il RUP venga "nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale".
Le linee guida ribadiscono tale concetto.
Si ritiene necessario che le linee guida specifichino se il potere di nomina del soggetto responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale comprenda anche il potere di autonomina o se la formulazione dell'art. 31, comma 1 presupponga, invece, un rapporto necessariamente dicotomico tra il RUP e il dirigente della struttura apicale tale da raddoppiare il controllo delle attività durante la gara.
Si chiede, a maggior ragione se si dovesse ritenere corretta la seconda ipotesi, se la procedura prevista per ottenere il CIG oggi riservata al RUP possa in qualche modo, per la sua grande tecnicalità, essere affidata alla stazione appaltante nel suo complesso, tramite il dirigente apicale della struttura o di altro dipendente.
Si osserva che, nelle amministrazioni pubbliche, la conoscenza del mercato di riferimento di ogni procedura di gara, in particolare per quanto riguarda servizi e forniture, è detenuta quasi sempre da soggetto diverso rispetto al responsabile della struttura che effettua le gare, con la necessità, quindi, di supportare il RUP in tutte le attività che in ambito SIMOG sono del tutto personali.
62. Xxxxxxx Xxxxxxxx – Università degli Studi di Perugia
Premessa:
Al paragrafo capitolo II paragrafo 1 punto C si indica quanto segue:
possibilità e opportunità di prevedere specifiche tipologie di abilitazione in relazione alla natura e all’importo dei lavori, prevedendo, ad esempio, che fino ad una determinata soglia di importo dei lavori da affidare o per determinate tipologie di lavorazioni, la qualifica di RUP possa essere ricoperta da dipendenti in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra e oltre una determinata soglia di importo o per particolari lavorazioni sia necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto. In caso positivo dovranno essere proposte soglie di importo ritenute idonee;
Se si persegue tale ipotesi pare necessario ampliare i soggetti candidabili alla nomina di rup a chi abbia diplomi tecnici differenti ed aggiuntivi di quello di Geometra quali ad esempio di perito industriale o similari.
Si potrebbe iniziare valutando la classificazione individuata dai soggetti che già intervengono nel sistema degli appalti nella figura di coordinatore della sicurezza in particolare a quanto indicato dall’Art. 98. D.lgs. 81/2008 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Che riporta quanto segue
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi X0, X0, X0, X00, X00, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
Premessa – al punto IV Importo massimo e tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto delle linee guida in consultazione al capoverso 1. Affidamento di lavori è riportato quanto segue …… Si ritiene che il responsabile del procedimento, per quanto riguarda i lavori, possa svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché
nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro . . Tale indicazione pare in contraddizione a quanto indicato all’art. 26 c6 let. b) del d.lgs. 50/2016 in combinato disposto con il successivo punto 7) dello stesso articolo in cui si indica che il per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9. e al punto 7 si indica Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo. Indicata tale premessa si ritiene che il responsabile del procedimento debba effettivamente poter valutare l’opportunità di essere progettista e direttore dei lavori di interventi di cui alla soglia indicata. Si evidenzia comunque che tale ipotesi sembrerebbe in contrasto con la normativa vigente indicata a tal proposito si chiede se le linee guida possano andare in contrasto con la normativa vigente?
PREMESSA:
PROGRAMMAZIONE LAVORI
art. 21 c.3
Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
nelle linee guida è riportato:
"......In proposito, per i lavori, si ritiene di specificare che il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi. Per i servizi e le forniture, invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture. "
per i lavori interiori a 1.000.000,00 e superiori a 100.000,00, che per essere eseguiti, devono essere inseriti nella programmazione nulla è indicato cosa debba essere redatto per la valutazione di tali valori. Non sarebbe il caso di indicare quale documento debba essere redatto al fine di inserire tale lavoro nell'elenco annuale?
nella norma precedente si poteva desumere la necessità di redigere quantomeno uno studio di fattibilità o una valutazione sommaria dei costi.
Ritengo necessario definire in maniera puntuale quale tipo di documento debba essere redatto per l'inclusione di tale opera.
Da valutare la necessità di nominare il RUP anche prima della redazione dell'eventuale documento ipotizzato.
In aggiunta faccio presente che nella normativa precedente era stato definito il documento preliminare alla progettazione (in realtà meta progetto della procedura completa) in cui il Rup "pianifica" lo svolgersi della procedura vedasi art. 15 c 5 e c. 6 dpr 207/2010 che si riporta per estratto
"....5. Il responsabile del procedimento redige un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto e recante, in particolare, le seguenti precisazioni di natura procedurale:
a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’opera o del lavoro;
b) se per l’appalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata;
c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
d) se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, verrà adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
6. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all’entità, alla tipologia e categoria dell’intervento da realizzare, riporta fra l’altro l’indicazione:
a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto;
f) delle funzioni che dovrà svolgere l’intervento;
g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
h) degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attività ed unità ambientali;
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;
n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.
Non si ritrova traccia di tale documento o di documento analogo nella nuova normativa.
Chiedo se con le linee guida relative ai compiti del rup sia necessario ripensare ad una redazione di tale documento anche se aggiornato e rivisto e di eliminare qunto in realtà verrà eseguito nel progetto di fattibilità tecnico economia.
Chiedo anche di verificare, quando è obbligatorio redigere il "progetto di fattibilità tecnica ed economica"
non sia il caso di obbligare la redazione del " META PROGETTO DELLA PROCEDURA" Prima della redazione dello stesso "progetto di fattibilità tecnica ed economica"
Ritengo che un documento del genere debba essere redatto comunque anche per gli interventi inferiori di cui bisogna darne contezza nella programmazione ovvero da 100.000,00 fino a 1.000.000,00.
nel caso di interventi minori ovviamente potrebbe essere completamente eliminato o redatto solo in alcune parti lasciando il RUP la discrezionalità di una sua redazione.
63. Xxxxxxxx Xxxxxxx – UNI Roma 1
Nella premessa, si esplicita il ruolo di Project Manager del RUP. Bene, era ora!
Ma non si chiarifica quali competenze indispensabilmente deve avere in questo campo il RUP e come queste siano in qualche modo asseverate e da chi.
Esistono diverse associazioni professionali/culturali (italiane ed internazionali) che forniscono, dopo un breve corso, la qualificazione/certificazione come Project Manager. Ma queste sono in grado solo di attestare le conoscenze, non le competenze (legate alla esperienza sul campo ed alla personalità)!
La norma UNI ISO 21500: 2013 fornisce le linee guida dei processi da seguire per effettuare il Project Management, ma solo ora si stanno definendo le norme UNI per certificare le relative competenze dei Project Manager.
Vedi progetto di norma UNI U83000780 sottoposto a consultazione pubblica, con data di inizio inchiesta: 09-03-2016 e fine per il 07-05-2016.
In settori specifici norme ispirate alla 21500 sono già operative (p.e. nell'ICT: norma UNI 11506:2013). Il possesso di una di queste certificazioni, di valore internazionale ed indipendenti dalle singole associazioni, dovrebbe essere un criterio minimo per assumere e svolgere il ruolo di RUP.
64. Xxxxxxx Xxxxxxx – Regione Lazio
Apprezzo come ulteriore passo di rinnovamento della PA che si riconosca l'esigenza e al contempo l'opportunità per il RUP di gestire in ottica di project management il procedimento.
Impostare il lavoro secondo i processi delineati da questa metodologia porterà ad un autentico rinnovamento della PA, agevolando la gestione, il monitoraggio, la valutazione ed il controllo dei progetti, verificandone la regolare chiusura con il rilascio corretto del prodotto, opera, servizio oggetto dell'appalto.
Per garantire tutto questo, assicurando una comunicazione efficace, di scambio e confronto, condividere un linguaggio comune è una cosa imprenscindibile.
Risulta fondamentale avere la consapevolezza di quanto possa essere importante formare ovvero aggiornare professionalmente chi assume il ruolo di RUP (ingegneri, architetti, geologi, geometri, ecc.) anche rispetto alla metodologia di project management, con particolare riguardo a quelle qualificazioni, certificazioni o attestazioni che sono riconosciute a livello nazionale e allineate al disposto della norma UNI 21500 sulla gestione dei progetti.
Una PA che non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo parla lo stesso linguaggio, semplice e comprensibile, guadagna in trasparenza ed efficienza, migliora le proprie performance e produce maggior valore.
65. Xxxxxx Xxxxxxxx – Università degli Studi di Brescia
Project Manager e Responsabile Unico del Procedimento
La figura del Client Project Manager è ormai da tempo consolidata nel corpus disciplinare di riferimento del PMI, dell'APM e di altre associazioni, anche per quanto attiene all'ambito delle Costruzioni, così come lo è la sterminata letteratura specialistica in argomento.
Al contempo, oltre al Construction Project Management, o meglio, all'interno di esso, si sono sviluppate competenze ulteriormente specifiche, di interesse della Domanda Pubblica, quali il Construction Design Management.
Oltre a questo, si deve ricordare come il soggetto preposto alla gestione del Programma Xxxxxxxxxxx, debba considerarsi quale vero e proprio Programme Manager, o, a seconda del grado di correlazione tra gli interventi, Portfolio Manager, incaricato, comunque, di coordinare una pluralità di Procedimenti.
Di fatto, in effetti, ciascun Procedimento connesso a un Investimento si configura come un Sistema posto, insieme ad altri, come parte di un Sistema Superiore (Sistema di Sistemi).
Così come si evince dal D.Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'azione del Project Manager (PM), assimilabile al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dipende principalmente dalla struttura organizzativa in
cui egli/ella opera (di carattere, ad esempio, funzionale o matriciale), dalla natura delle deleghe ricevute dal dirigente competente, nonché della relazione che intercorre con quest'ultimo (inteso in qualità di Project Sponsor).
Una struttura funzionale, quale quella abituale nelle Amministrazioni Pubbliche, impedisce, o può impedire, infatti, che il RUP possa avere diretta potestà su alcuni aspetti del Procedimento e sulle relative risorse a disposizione, divenendo così un Non Executive Project Manager.
Per questa ragione, la modalità con cui il RUP è nominato, includenti le deleghe decisionali che a esso sono affidate dalla dirigenza apicale, risulta determinante, almeno per gli endo- o i sub-procedimenti che sono detenuti direttamente dalla Stazione Appaltante o dalla Amministrazione Concedente.
In tal senso, le migliori pratiche internazionali prevedono oggi una Digital Process Map, da collegarsi preferibilmente al Sistema di Gestione per la Qualità del Committente Pubblico.
Ovviamente l'equivalenza tra PM e RUP deve essere meglio indagata, alla luce di quanto originariamente previsto dalla L. 241/1990 e dalla L. 109/1994, stante il fatto che, comunque, la particolare origine del primo Responsabile del Procedimento, quello Amministrativo, ha condotto, per il secondo caso, sino al presente decreto, a enfatizzare eccessivamente la funzione dell'individuo, a discapito della struttura interna di supporto.
Con riferimento alla normativa previgente, si osserva, anzitutto, che a cominciare dal 1994 è risultato assente dalle prerogative del RUP il compito di redigere e di gestire il fondamentale Project Execution Plan (PEP), altrimenti definito, nella norma UNI ISO 10006, Piano di Gestione del Progetto, con l'iniziale maiuscola per intendere la Commessa, il Procedimento.
Si è trattato di una clamorosa, quanto incomprensibile, omissione, proprio perché esso rappresenta il dispositivo irrinunciabile per contraddistinguere la professionalità del PM.
Del resto, l'unico documento in maniera parzialissima riconducibile al tema era, in precedenza, nelle fonti secondarie, il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP), assimilabile, con forti riduzionismi, al Brief di stampo anglosassone.
Si tratta, a proposito del PEP, del vero e proprio documento direttore del procedimento, elemento qualificante e indispensabile del profilo professionale del PM.
A questo proposito, si osserva come il profilo del PM si rafforzi entro il quadro della Digitalizzazione, grazie all'effetto congiunto della norma UNI ISO 21500 e delle norme ISO 19650, attese per il 2017, di cui si disporrà a breve di un testo provvisorio consolidato.
L'impostazione fondamentale vede, infatti, il Committente Pubblico quale acquirente di dati strutturati in informazioni in funzione di una ottimale gestione dei processi decisionali che attengono alla catena di fornitura nell'ottica del Ciclo di Vita dell'Opera.
Il RUP, o meglio, la struttura di Project Management della Committenza Pubblica, entro la strategia di aggregazione delle Stazioni Appaltanti e delle Amministrazioni Concedenti, può così impostare più efficacemente il processo attraverso la definizione degli Information Requirements, tradotti discutibilmente come Capitolato Informativo, vale a dire con un cosiddetto Computational Space Programme, a cui siano associate le regole di Verifica del Buillding Information Model (Modello Informativo) richiesto, in prima istanza, ai soggetti incaricati dei livelli di progettazione.
In altri termini, questa modalità implica la capacità della Domanda Pubblica di fissare i contenuti delle prestazioni e dei lavori attesi, cosicché, nella sede della procedura competitiva, sia possibile, ricevere ed esaminare il Pre-Award BIM Execution Plan (Piano di Offerta Informativa) da parte dei Concorrenti e il Post-Award BIM Execution Plan (Piano di Gestione Informativa), da concepirsi come esplicazione delle intenzioni dei Fornitori di reazione alle richieste del Committente Pubblico.
D'altra parte, però, gli Information Requirements, definiti inizialmente dal RUP, fungono da meccanismo iterativo lungo la catena di fornitura, cosicché ciascun soggetto coinvolto nel procedimento funga, al contempo, da Richiedente e da Fornitore di Informazioni.
Al di là delle espressioni gergali, l'intento del Committente è quello di essere in grado, già nel corso della fase di progettazione, di orientare il quadro esigenziale in maniera computazionale, anche al fine di effettuare, in maniera più attendibile ed economica, la Verifica del Progetto ai fini della Validazione dello stesso, in concomitanza alla Progettazione.
A questo proposito, si tenga presente che l'eventuale ricorso ai servizi di supporto, specie nel caso di Committenze Centralizzate o Delegate, pone non poche criticità, per almeno due serie di ragioni:
1) il ricorso alla (parziale) esternalizzazione può favorire sia una deresponsabilizzazione delle residue risorse interne sia la loro indisponibilità a capitalizzare le esperienze acquisite in precedenza;
2) la presenza di strutture di supporto esterne che mal conoscono le specifiche culture e i peculiari assetti di una Amministrazione Pubblica possono indurre involontariamente elementi ostativi.
Nel Piano di Gestione del Progetto dovrebbero, peraltro, essere contenute tutte le disposizioni che mettano in grado i progettisti di impostare il progetto (e l'eventuale modello informativo federato) con le necessarie caratteristiche per consentire il Monitoraggio e il Controllo del Procedimento da parte del RUP e dell'Ufficio di Direzione dei Lavori.
A proposito di ciò, in alcune gare di appalto promosse da Committenti Pubblici e Privati si è avventatamente prevista da parte della Stazione Appaltante di affidare le relazioni intercorrete tra le Parti nella fase esecutiva a una Modellazione Informativa ancora spesso incompleta, rispetto alle informazioni che sono richieste dal provvedimento legislativo, e, comunque, configurata asimmetricamente dall'Aggiudicatario.
Il fatto, invece, di fare sì che il Procedimento si svolta all'interno di un unico Eco-Sistema Digitale, permette al RUP di operare quale unico punto di interlocuzione degli Stakeholder, oltre che di svolgere una vera e propria Business Intelligence.
In ultima analisi, la principale difficoltà risiede, in tema di Modellazione Informativa, nella pressoché totale assenza di esempi internazionali di contratti pubblici in cui il modello informativo sia esclusivamente posto a base di gara. Ciò si deve all'assenza di metriche contrattuali realmente in grado di misurare il conseguimento qualitativo e quantitativo di produzione di dati che siano del tutto scissi da supporti documentali.
In tal senso, se la Dematerializzazione presuppone il trasferimento del documento in ambito digitale, la Digitalizzazione ne presuppone la dissoluzione in dati computazionali.
66. Xxxxxx Xxxxxxxxx – Azienda USL Toscana Nord Ovest
La Pubblica Amministrazione ha un bisogno essenziale di capacità di pianificazione e sincronizzazione delle attività in modo da rispettare tempi e dei costi, di trasparenza amministrativa, di poter rendicontare l'avanzamento delle opere a tutti gli stakeholder (compresi ovviamente i cittadini che sono i destinatari delle opere pubbliche) .
Per svolgere in maniera efficace il ruolo descritto nella Premessa al documento il Responsabile Unico del Procedimento dovrebbe avere le conoscenze di project management , ormai largamente consolidate negli standard nazionali ed internazionali più diffusi e sintetizzate nella specifica Norma UNI ISO 21500 ( Guida alla gestione dei progetti - project management) .
Pertanto si suggerisce che tra i requisiti previsti per la nomina del RUP, con riferimento al paragrafo
II.1 (Ulteriori requisiti di professionalità del RUP) , sia previsto il possesso di almeno una delle Certificazioni di Project Management più diffuse in Italia ( PMI, IPMA, ISIPM, Prince2 ).
67. Xxxxx Xxxxxx – Dipartimento Vigili del Fuoco
In merito al punto 2.2 Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP delle “ Linee guida attuative nuovo codice appalti- documento di consultazione, con particolare riferimento alla “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalto e concessioni” si rappresenta quanto segue.
Ad avviso della scrivente amministrazione la commissione, eventualmente nominata dal RUP per l’esame preliminare della documentazione di gara, diversamente dalla valutazione dell’offerta tecnica ed economica, svolge unicamente funzioni istruttorie e di ausilio alle decisioni del RUP. Al riguardo sono pervenute richieste di chiarimenti da parte delle Stazioni appaltanti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco in merito alle responsabilità del RUP e della commissione “ausiliatrice” relativamente alle decisioni prese all’esito dei questa fase preliminare.
Si chiede, pertanto, di chiarire tale punto in sede di emanazione degli atti attuativi.
Negli affidamenti sotto soglia di lavori, servizi e forniture, si propone che le indicazioni contenute nel certificato di pagamento possono essere sostituite da analoghe dichiarazioni contenute nel certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dall’art. 102, comma 8, ovvero nel collaudo o nel certificato di verifica di conformità. Tale semplificazione consentirebbe di accelerare i tempi per il perfezionamento delle operazioni di pagamento.
68. Xxxxxxx Xxxxxx – Comune di Genova
Il meccanismo di calcolo dell’anomalia è lungo e complesso ed è stato reso ancora piu’ complicato dall’art. 97 comma 2 del nuovo codice.
Poiché parte della giurisprudenza di merito, vigente il D.Lgs. 163/2006, aveva stabilito che non trovassero integrale applicazioni le disposizioni sulla verifica di anomalia, contrastando la macchinosità di tale procedura con la necessaria semplicità e snellezza degli acquisti in economia si propone, per gli acquisti in economia sotto soglia mediante procedure negoziate ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) di lasciare libertà alla Stazione Appaltante di procedere o meno a valutazione di congruità secondo lo schema già previsto dall’art. 86 comma 3 del vecchio codice, tenuto conto che questa tipologia di procedure risulta disciplinata unicamente dai principi di cui all’art. 30 comma 1 . In alternativa si propone di prevedere la possibilità di derogare alla predetta disposizione per gravi casi di urgenza debitamente motivati (es. procedure elettorali, servizi di igienizzazione/pulizia a seguito di incendio o alluvione o che determinino la chiusura di edifici, scuole ecc.)
69. Xxxxx Xxxxx Xxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxx – XXXXX Xxxxx Xxxxx
1. Si fa riferimento al fatto che esistono delle linee guida internazionali che fanno capo alla ISO 21500:2012 e che sono state tradotte in lingua italiana dando origine alla UNI EN ISO 21500:2013. Le linee guida, seppur in sintesi, danno evidenza dei processi di project management che possono essere applicati a tutti i progetti di ogni ordine e grado di complessità, sia in ambito pubblico sia in ambito privato nonché in ambito profit e no-profit.
2. Si fa riferimento al progetto di norma U83000780 sul ruolo del Project Manager . Tale progetto di norma cita, in maniera chiara ed esplicita, quali debbano essere le conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e professionali (ovvero le competenze, secondo il modello EQF) che un Project Manager deve possedere al fine di ricoprire in maniera proficua gli incarichi che vengono affidati. Il progetto di norma prevede la conoscenza approfondita della UNI ISO 21500 per quanto attiene ai Technical skills e al contempo, prevede competenze specifiche su una serie di soft skills e una terza
serie di competenze sul contesto e sul general management. Per Soft Skill i classici leadership, motivazione, team building, conflict management, auto-disciplina, comunicazione, stakeholder management (xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxxx_xxxxxxx&xxxxxxxxxxxx&xxx0000:xxxxxxxxxxx-xxxxxxx- manager&catid=171:istituzionale&Itemid=2612)
3. Si fa riferimento a un aspetto legato ai precedenti : gli Organismi di Certificazione riconosciuti da Accredia, che hanno ottenuto l'accreditamento per la certificazione di Project Manager professionista, propongono percorsi certificativi per il ruolo e la professione di Project Manager. Tali percorsi fondano i loro schemi sulla norma UNI ISO 21500 per le competenze tecniche e sul progetto di norma U83000780 per le competenze comportamentali.
C) ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA/ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
1. ANCE
Con riferimento all’esercizio dei poteri del RUP, sarebbe auspicabile la fissazione di una tempistica certa, ove non già fissata, per l’adozione per l’adozione degli atti di sua competenza.
In merito agli ulteriori requisiti di professionalità del Rup, si ritiene che la rilevanza del ruolo imponga una professionalità adeguata per la quale deve essere privilegiata l’abilitazione professionale.
In caso contrario, alla lettera a) si ritiene che debba essere richiesta un’anzianità di servizio di almeno 5 anni, con lo svolgimento di precedente comprovata attività di direzione lavori o di assistente per lavori similari a quelli per i quali deve essere assegnato l’incarico di RUP.
Quanto alla lettera c), andrebbe richiesta una abilitazione strettamente correlata non tanto all’importo ma alla tipologia dei lavori da eseguire.
Ciò, in coerenza con i criteri della lettera bb) e ll) della legge delega
- Relativamente al punto sub. lett. f), si ritiene opportuno che, nella valutazione delle disponibilità finanziarie per l’indizione di una gara, il RUP provveda all’adeguamento economico del progetto ai prezziari aggiornati ed in vigore.
- Fra i compiti del RUP, occorrerebbe chiarire meglio quanto previsto:
- sub. lett. j), relativa alla suddivisione in lotti, al fine di evitare che il Rup proceda ad una artificiosa suddivisione in lotti, volta ad eludere il ricorso alle procedure ordinarie ( aperte e ristrette) a favore di quelle negoziate di cui all’art. 36 ( sotto-soglia) del Codice;
. sub. lett. l), in tema di affidamento dei lavori ;
- sub. lett. m), in tema di valutazione delle offerte.
- Inoltre, sub. lett. l), si prevede che il RUP proponga all’amministrazione i sistemi di affidamento dei lavori. Al riguardo, si ritiene necessario individuare con precisione il soggetto chiamato ad individuare i criteri di valutazione dell’offerta economicamente vantaggiosa (punto da approfondire in sede linee guida OEPV).
Verifica della documentazione amministrativa
Dopo il primo capoverso, si ritiene necessario inserire il seguente, al fine di riprendere una previsione contenuta nel decreto legislativo 163/2006:
“Prima della consegna dei lavori il RUP tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, formulate dagli operatori economici.”
In merito alla verifica della documentazione amministrativa, si ritiene condivisibile il controllo da parte del Rup, privilegiando , ove possibile, il controllo da parte di un seggio di gara .
Valutazione delle offerte anormalmente basse
Nella parte in cui si chiede di valutare se mantenere la valutazione della congruità delle offerte in capo al RUP o di demandarla alla Commissione giudicatrice, si ritiene opportuno, a tutela della trasparenza ed in ragione della maggiore competenza dei Commissari, prevedere che la verifica sia posta in capo alla Commissione.
Fase di esecuzione
- I primi 4 punti delle attività del RUP (nello specifico, dalla lettera a) alla lettera d)) riguardano la materia della sicurezza sul lavoro. Si fa presente che alcune delle attività attribuite al RUP in fase di esecuzione, dovrebbero essere svolte in fase di progettazione. Ad esempio il DUVRI, richiamato alla lettera b), è un documento allegato al contratto di appalto o d’opera, secondo quanto previsto dall’articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Pertanto tale documento non può essere elaborato dal RUP in fase di esecuzione. In fase di svolgimento dei lavori si provvederà ad un eventuale adeguamento in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Anche la richiesta della nomina dei coordinatori va formulata in fase di progettazione. È invece corretto attribuire al RUP, in fase di esecuzione, il compito di cui alla lettera c), punto 2, ossia la verifica da parte dell’esecutore del riconoscimento alle imprese subappaltatrici dei costi della sicurezza ( e non degli “oneri” della sicurezza, come indicato dalle linee guida).
- In merito al punto sub. lett. e), secondo cui compete al RUP accertare, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, occorre rilevare che trattasi di attività di controllo strettamente connesse alla fase di esecuzione del contratto e che, come tali, sono di competenza del Direttore lavori.
- Occorrerebbe, inoltre, apportare le seguenti modifiche:
- sub. lett. g), “irrogare le penali anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori” , occorrerebbe specificare “in contraddittorio con l’appaltatore “; inoltre, si rileva che, dal momento che le penali sono un aspetto particolarmente delicato del rapporto contrattuale, andrebbe maggiormente dettagliato, al fine di evitare la possibilità di penali intermedie (si fa rinvio a quanto espresso in merito nelle note relative alla consultazione sulla Direzione Lavori).
- sub. lett. l) in tema di controversie, occorrerebbe specificare che il termine è fissato in 15 giorni (sostituendo l’espressione “potrebbe”)
- Da ultimo, si suggerisce di aggiungere alle competenze esecutive del RUP, la verifica dell’avvenuto pagamento dei s.a.l. all’Esecutore, entro trenta giorni dall’approvazione.
Compiti specifici del RUP negli affidamenti di servizi
Il paragrafo in esame riporta i compiti del RUP con riferimento all’articolo 31, comma 4 del Codice. Xxxxxxxx chiarito meglio che tali compiti si riferiscono esclusivamente ai contratti di servizi e forniture al fine di non generare confusione sull’ambito di applicazione di tale paragrafo.
Ad esempio, con riferimento alla lettera i), si fa presente che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico sulla sicurezza, prevede che, nel caso dei cantieri, ci siano già numerosi soggetti deputati a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni previste in fase progettuale dal coordinatore per la progettazione, nominato dal committente. La previsione di cui alla lettera i) applicata ai lavori, risulterebbe pertanto un inutile appesantimento.
Coincidenza RUP – Direttore dei lavori
Si ritiene opportuna una rigida distinzione tra i ruoli di RUP, Direttori dei lavori e progettista – ciò, sia per motivi di responsabilità, sia in ossequio alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro- quantomeno per gli interventi di importo pari o superiore a 150.000 euro.
2. ANIE-ASSIFER - Associazione Industrie Ferroviarie
• Punto a) pagina 2: "anzianità di servizio richiesta per l’affidamento dell’incarico di RUP a un funzionario tecnico quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti": si raccomanda di prevedere un minimo di 5 anni di anzianità di servizio svolgendo incarichi in affiancamento al RUP nel medesimo settore;
• Punto b) pagina 2: "requisiti aggiuntivi, pertinenti per materia, che siano ritenuti idonei all’esercizio della funzione di RUP negli appalti e concessioni di lavori, quali ad esempio eventuali tipologie di abilitazioni, indicando in modo preciso le ragioni delle equipollenze tra le diverse abilitazioni suggerite": si raccomanda di prevedere una tipologia di abilitazioni analoghe alle PMP (Project Management Professional Certification);
• Punto c) pagina 2: “possibilità e opportunità di prevedere specifiche tipologie di abilitazione in relazione alla natura e all’importo dei lavori, prevedendo, ad esempio, che fino ad una determinata soglia di importo dei lavori da affidare o per determinate tipologie di lavorazioni, la qualifica di RUP possa essere ricoperta da dipendenti in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra e oltre una determinata soglia di importo o per particolari lavorazioni sia necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto. In caso positivo dovranno essere proposte soglie di importo ritenute idonee”: si raccomanda di prevedere le seguenti soglie di importo e le seguenti tipologie di abilitazioni:
-Importi sino a 20 MEUR: possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra o ragioniere con comprovata esperienza maturata nell’ambito di contratti di analogo contenuto e valore;
- Importi superiori a 20 MEUR: possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto con comprovata esperienza maturata nell’ambito di contratti di analogo contenuto e valore; punto d) pagina 2: “requisiti aggiuntivi di professionalità, individuati in relazione a particolari tipologie di lavorazioni, ad esempio esperienza maturata nel ruolo di RUP con riferimento ai lavori oggetto dell’intervento, particolari specializzazioni tecniche pertinenti”: si raccomanda che i RUP abbiano formazione specifica in materia ambientale e di sicurezza.
3. ANIEM
Si ritiene debba specificarsi che la valutazione della congruità delle offerte ricada nella competenza delle funzioni attribuite alla commissione giudicatrice e non del RUP.
4. F.A.R.E. FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI REGIONALI ECONOMI PROVVEDITORI
Punto III.1. ulteriori requisiti professionali del RUP
Oltre ai classici soggetti STAZIONE APPALTANTE – RUP – DEC il codice in più di qualche punto chiama in causa ”IL SOGGETTO RESPONSABILE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA” v art 31 1^ comma, al comma 12 “ IL SOGGETTO CHE DIRIGE L’UO COMPETENTE IN RELAZIONE ALL’INTERVENTO ….”
Il documento di consultazione specifica che il RUP è nominato da questo dirigente tra gli operatori della sua unità Organizzativa, salvo carenza in organico nel qual caso viene nominato tra dipendenti di altra U.O.
Si fa presente che la complessità delle aziende sanitarie prevedono nella grande maggioranza dei casi che 3 delle 4 fasi in cui si articola il procedimento di acquisizione di forniture/servizi ( programmazione – progettazione – esecuzione) afferiscano ad Unità operative diverse da quelle che curano gli aspetti procedurali dell’affidamento di gara.
A differenza dei lavori pubblici, in cui il RUP è responsabile dell’intervento in quanto ne ha la competenza anche tecnica, nell’acquisizione di beni e servizi i dirigenti/funzionari degli uffici Provveditorato, che spesso assumono il ruolo di RUP, non hanno la competenza tecnica dell’intervento (si pensi all’acquisizione di un sistema informatico, un’attrezzatura elettromedicale, un servizio socio- sanitario per la gestione di una RSA, ecc) e molto spesso non gestiscono neppure il relativo budget di spesa e non hanno la competenza tecnica per gestire le numerose incombenze tecnico-specialistiche previste dal codice.
Con riferimento all’ambito complesso e specialistico degli appalti di forniture e servizi della sanità e tenuto conto della lunga lista di competenze di tipo tecnico-operativo previste dall’art 31 comma 4 in capo al RUP, si auspica un chiarimento circa l’Unità organizzativa competente alla nomina del RUP, fondamentale al fine di capire i requisiti più corretti di professionalità da richiedere al RUP stesso.
Si verificano infatti di regola nella sanità le seguenti ipotesi:
1) RUP identificato in funzionario provvisto della competenza tecnica relativa alle fasi di progettazione, programmazione, esecuzione (ossia la competenza tecnica relativa all’intervento che si va ad acquisire): ad es responsabile/funzionario del servizio informatico per acquisti di software/hardware, responsabile/funzionario del servizio ingegneria clinica per acquisti di apparecchiature, responsabile del servizio disabilità per l’appalto di gestione di una RSA, ecc
2) XXX identificato nel dirigente/funzionario del servizio provveditorato con esclusiva competenza amministrativa in materia di procedure d’appalto.
Per quanto riguarda la qualifica del RUP in questo caso, per le procedure di acquisizione di forniture e servizi standardizzati o che non richiedono particolari competenze specialistiche il ruolo di RUP può essere attribuito ad un funzionario/dirigente amministrativo, distinguendo magari tra procedure di gara sopra e sotto la soglia di rilievo comunitario, limitando, di regola, il ruolo di RUP ai funzionari non dirigenti nei casi di procedure di gara sottosoglia .
Appare poi opportuno individuare più precisamente il profilo di funzionario richiedendo che lo stesso sia almeno collaboratore amministrativo, laureato e/o titolare di Posizione Organizzativa o assegnatario di specifico progetto nella materia di competenza.
E’ opportuno lasciare alla stazione appaltante, magari previa motivazione, la possibilità di individuare comunque quale RUP, in caso di assenza di idonee figure dirigenziali o titolari di posizione organizzativa, altri dipendenti dell’amministrazione con qualifica inferiore.
Si evidenzia che il caso 2 osta all’assegnazione in capo al RUP anche del compito di DEC previsto dall’art 31 comma 4 e che la maggioranza delle incombenze assegnate al RUP sembrano far propendere per l’ipotesi 1, che presuppone , quindi, il possesso, anche negli appalti di forniture/servizi, della competenza tecnica con riferimento allo specifico intervento che si va ad appaltare.
Si chiede di chiarire se sia corretta tale impostazione. Si evidenzia che la fattispecie che prevede l'intervento di due unità organizzative diverse (nell'ipotesi di RUP diverso dalla struttura che segue gli aspetti procedurali e propone gli atti amministrativi ) può creare tuttavia delle criticità operative.
Nello stesso paragrafo appare necessario specificare ulteriormente che cosa si intenda per “struttura stabile a supporto dei RUP”. E’ un ufficio? Con quali specifiche competenze? Da chi è composto?
L’art 97 non prevede la verifica di congruità in capo alla Commissione giudicatrice, composta nella sanità da tecnici esperti nell’utilizzo del bene/servizio, si ritiene opportuno mantenere in capo alla stazione appaltante la decisione circa l’attribuzione o meno della verifica di congruità alla Commissione Giudicatrice.
Punto IV.II
Aggiungere, alle ipotesi in cui il RUP non coincide con il DEC, la seguente:
3) in tutti i rimanenti casi in cui l’Amministrazione, per la particolarità del bene o servizio, ritenga di affidare l’incarico di gestione di Direttore dell’esecuzione del Contratto ad altra figura professionale Infine nel documento non viene trattato il tema delle polizze assicurative a copertura dei rischi professionali per lo svolgimento del ruolo di RUP.
L’art. 31, comma 11, del Codice la prevede solo per i soggetti incaricati dell’attività di supporto al RUP. Appare opportuno disciplinare la materia in generale per tutti coloro che rivestono l’attività di RUP.
5. ASSINFORM - Associazione Italiana per l'Information Technology
La norma riguarda i compiti specifici del responsabile unico del procedimento (RUP), nonché i requisiti di professionalità. Riteniamo che le linee guida dell’ANAC, individuando i requisiti di professionalità, dovranno prevedere che il responsabile unico del procedimento debba avere conoscenza delle tecnologie digitali in relazione al loro utilizzo negli appalti di opere, forniture e servizi, anche ai fini della digitalizzazione delle procedure di gara. Tali competenze possono variare in relazione alla tipologia di opera, fornitura o servizio oggetto della gara.
6. ASSIREP - Associazione Italiana Responsabili ed Esperti di Gestione Progetto
Le presenti osservazioni sono redatte dalla Associazione Professionale ASSIREP (xxx.xxxxxxx.xx), prima e al momento unica Associazione Professionale, ex lege 04/13 (Professioni non organizzate in Ordini e Collegi), già inserita in apposito elenco del MiSE, in rappresentanza esclusivamente dei Project Manager professionisti italiani. ASSIREP si preoccupa di garantire nei confronti dei consumatori, come richiede la legge, la qualità e professionalità dei servizi di project management erogati dai propri associati. Inoltre uno dei mandati della nostra Associazione è battersi in ogni modo affinché abbia termine l’italica cattiva prassi di alcuni committenti, specie se pubblici, di affidare incarichi professionali a personale interno o esterno non in possesso dei requisiti e delle qualifiche/certificazioni di professionalizzazione previsti dal nostro ordinamento giuridico e normativo. Tale prassi è stata a suo tempo da ANAC inserita, più che giustamente, tra i potenziali “rischi corruttivi” e quindi nel proseguo di questa nota cercheremo di dare indicazioni affinché tale rischio venga il più possibile scongiurato.
* * * *
Entrando nel merito della consultazione indetta da ANAC, si sottolinea che nella “Premessa” del documento in oggetto ANAC specifica:
- Alla riga 3 e 4 è scritto che gli stakeholder che parteciperanno alla consultazione dovranno indicare anche “ .. ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal codice”
- Alla riga 8 e 9 è scritto “L’A.N.A.C … si prefigge lo scopo di valorizzare la figura del RUP, in modo da esaltarne il ruolo di Project Manager, enfatizzando le competenze di pianificazione e gestione di specifici progetti ….”
E’ importante fin da subito specificare che il termine "project", riferito al ruolo di Project Manager, non può nell'attuale Codice degli Appalti essere rapportato al termine "progetto" (inteso nel Codice più
come "disegno") ma piuttosto a quello di "Intervento" o di "Opera" pubblica, volendo dare al termine "project" l'accezione anglosassone (ma sarebbe più corretto dire latina: Pro Iacere) di "Obiettivo unico da raggiungere in un tempo limitato". Il Project attiene quindi alle sfera della progettualità che il RUP deve assolutamente governare, mentre il progetto (.. definitivo, esecutivo, ecc.) attiene più a quella della progettazione.
Ciò posto si condivide appieno la necessità che, laddove l’Opera di cui il RUP è responsabile si configuri come un vero e proprio project, secondo l’accezione anglosassone, il RUP stesso debba svolgere de-facto la funzione del Project Manager. In tal senso cercheremo di dare il nostro contributo indicando, seppur in forma il più possibile sintetica, quali “conoscenze/competenze” il RUP, o le persone da lui delegate, deve possedere per poter svolgere tale ruolo nel miglior modo possibile, e lo faremo cercando il costante riferimento alle leggi e alle norme vigenti.
Tali riferimenti normativi, sia in ordine alle "conoscenze" che alle "competenze" del Project Manager, sono oggi oggetto di due specifiche norme Iso/Uni a cui ci si riferirà nel prosieguo:
- La norma Uni/Iso 21500: "Guida alla gestione dei progetti"
- Il progetto di norma Uni U83000780 (in fase di approvazione): "Project Manager. Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza"
Si sottolinea inoltre l'obbligo indicato dal D.L.13/13 di aggiornamento professionale e di formazione permanente previsto per tutti i professionisti, siano essi ordinistici e non.
Non vi è dubbio che se il RUP deve assurgere anche a figura professionale di Project Manager egli deve possedere le conoscenze relative alla disciplina del Project Management, e tali conoscenze devono essere possedute, forse con un maggior livello di profondità, anche dagli organismi e/o dalle persone alle quali il RUP, così come specificato nel Codice, può delegare le attività specifiche, gestionali e operative, di Project Management.
Nel merito, la nostra Associazione ha da alcuni anni sviluppato un apposito studio che, seppur al momento relativo al Codice degli Appalti precedente, mette in rapporto i vari temi trattati dal Codice con il corpus normativo e conoscitivo del Project Management, individuando punti di contatto/divergenza e soprattutto cercando di andare a definire una sorta di stele di Xxxxxxx che permetta di rileggere ed interpretare, secondo la logica e il glossario del Project Management internazionalmente noto, aspetti gestionali quasi tutti presenti nel Codice ma descritti secondo un articolato e un uso terminologico non sempre immediatamente rapportabili a contesti più maturi (sia profit che non) dal punto di vista della gestione delle iniziative. Per fare un esempio pratico, il Project Management ha come suo primario scopo quello di gestire qualitativamente un processo di “Planning” (Pianificazione) per produrre il “Piano di Progetto”, ovvero la rotta che dovrà essere seguita per giungere alla meta. Questo passaggio è fondamentale sia eseguito secondo degli standard, che appunto si ritrovano nelle best practice del Project management, in modo da consentire la massima trasparenza ed il controllo anche a chi è esterno alla Stazione Appaltante a partire dagli organi di controllo istituzionali fino ad arrivare ai cittadini. Ebbene nel Codice i termini “pianificazione” e “piano”, secondo la vera e propria accezione del project management, non sono presenti, essendo gli elementi di pianificazione diversamente distribuiti nei processi di “progettazione”, di “programmazione” e di “esecuzione”. Ma tali elementi ci sono praticamente tutti; occorre solo ricondurli ad una logica comune, unitaria, palese e di facile applicazione, lavoro che è stato appunto eseguito dal centro studi di ASSIREP nel cospicuo lavoro che ci permettiamo di inviare ad ANAC a parte, come allegato alle presenti considerazioni, restando a disposizione per ogni eventuale approfondimento o chiarimento.
Affinché quindi la volontà di ANAC di fare del RUP un vero e proprio Project Manager non rimanga una pia speranza, occorre, nelle Linee Guida che tale Ente andrà sviluppando come riferimento al
Codice degli Appalti, specificare con molta chiarezza quali siano, parlando del ruolo del RUP quale Project Manager, i compiti gestionali da svolgere, i processi lavorativi da eseguire e, soprattutto e concretamente, gli elaborati che devono essere prodotti e validati affinché si possa realmente attuale una funzione di pieno “controllo” e di massima "trasparenza" degli Appalti Pubblici. Di seguito si esporranno:
1) I Processi Gestionali e i relativi output di Project Management
2) Le Competenze professionali che devono possedere coloro che operano quali Project Manager (interni o esterni all’ente appaltante).
3) I requisiti professionali di qualificazione/certificazione che devono essere richiesti ad eventuali professionisti esterni all’Ente appaltante
1) Processi Gestionali e i relativi output di Project Management
Relativamente ai macro processi di Project Management (in seguito solo PM) descritti dalla norma Iso/Uni 21500 essi sono fondamentalmente 5: Avvio, Pianificazione, Esecuzione, Controllo e Chiusura.
Processo di Avvio: Consiste del definire con un adeguato dettaglio l’ambito (lo scopo) del progetto e di avviare lo stesso attraverso una serie di documenti (Project Charter) e di iniziative (Kick Off) che permettano a tutti gli stakeholder di progetto di essere tutti adeguatamente informati e concordi sugli obiettivi progettuali da raggiungere;
Processo di Pianificazione: Consiste nel pianificare tutte le principali variabili di progetto, vale a dire Scopo, Tempi, Costi, Qualità, Rischi, ecc.. I principali output che il Rup deve produrre o richiedere ai propri collaboratori sono:
- WBS : Work Breakdown Structure, ovvero una scomposizione top-down del progetto/intervento che dal tutto (l’intervento) arrivi a definire della parti più piccole (Work Package o Pacchetti di lavoro - WP) e più facilmente gestibili. Tale scomposizione in Opere, Lotti, Fasi, ecc.. potrebbe essere da ANAC resa standard almeno per tipologie di interventi della stessa natura, e questo sarebbe di immenso ausilio ad una futura centralizzazione dei dati degli Appalti a livello di Osservatorio. Per ogni elemento di Work Package si dovrà inoltre indicare cosa “fisicamente” il WP stesso produce, dando a questo vero e proprio “output” fisico un peso % di avanzamento rispetto all’intero intervento. I principali Appalti Pubblici a livello internazionale utilizzano da decenni questo approccio, permettendo al controllore di determinare, con una logica del “se tanto mi da tanto”, l’avanzamento fisico effettivo dell’intervento, sganciando tale dato da meccanismi di altra natura (es. avanzamento desunto da costi effettivi rispetto a costi preventivi) che spesso possono essere forvianti e che non permettono di ottenere per tempo informazioni rispetto a trend negativi e a ritardi. In alcune commesse anche italiane si è deciso di valorizzare l’avanzamento fisico di un Intervento con la semplice modalità On-Off, mantenendo quindi per singolo Work Package un avanzamento pari a 0 sino al suo completamento (solo in quel momento valorizzato pari a 100). Unendo tale meccanismo al riscontro delle risultanze delle attività di collaudo, il controlla da parte dell’Ente committente e di eventuali Osservatori diventa molto pragmatico ed oggettivo. In svariati appalti lo stesso riconoscimento dei SAL è collegato all’effettiva completamento “fisico”, ma anche .. qualitativo dei Work Package.
Si fa presente che per la definizione e gestione della WBS dell’Intervento sono presenti sul mercato dei software molto semplici, persino a livello di Open Source che potrebbero essere messi a disposizione da parte della stessa ANAC per realizzare una piattaforma centralizzata di monitoraggio e controllo di ogni intervento, suddividendo magari per tipologie e fornendo dei modelli di gestione standard così come già fatto per altre esigenze sempre dalla stessa ANAC (e.g. AVCPass) .
- Cronoprogramma: Più noto nel mondo del Project Management con il termine di “Gantt”, il Cronoprogramma rappresenta l’Intervento rispetto alla pianificazione dei “tempi” e ne costituisce uno dei massimi riferimenti per la successiva fase di controllo degli stessi. Nel Cronoprogramma si devono rappresentare le “attività” dell’Intervento come eventuale maggior dettaglio rispetto ai Work Package precedentemente individuati nella WBS. Il Cronoprogramma dovrebbe inoltre indicare quali sono le attività del cosiddetto “cammino critico”, vale a dire la sequenza di attività tra loro propedeutiche e che determinano la data di fine lavori. Questa specificazione è molto importante per tutti coloro, RUP in primis, che devono controllare l’avanzamento dell’Intervento in modo “critico” e “proattivo”. Un eventuale ritardo di una attività critica (presente cioè sul cammino critico) comporta infatti un ritardo certo sulla data di completamento dei lavori, a meno di azioni che possano porre rimedio a tale rischio. Un eventuale ritardo di una attività non critica può invece non avere impatti negativi sulla data di fine dell’intervento. Il Cronoprogramma, grazie proprio al riferimento che esso deve avere con la WBS, permette anche di definire un piano temporale rispetto alle principali “milestone” progettuali, con specifica indicazione delle date previste per la consegna dei principali prodotti (deliverable) del progetto. Tale cosiddetto sintetico “milestone-chart” permette al RUP, o agli organismi delegati, un pragmatico controllo del reale avanzamento dei tempi in relazione al rispetto o meno dello scadenziario di rilascio al committente o all’utente (che spesso nella PA coincidono con i cittadini) dei principali deliverable.
- Curva ad “S” del budget. Molto spesso l’importo totale dei lavori preventivato non viene “temporalizzato” rispetto al cronoprogramma o meglio non viene definita la curva dei costi cumulati nel tempo, comunemente nota come curva ad “S” (per via della sua forma generica) del Budget. Tale mancanza di informazione può impedire al RUP, e agli organi di controllo, una verifica della reale sostenibilità di quello che dovrebbe essere il “flusso di cassa”, informazione ovviamente indispensabile in ambito privato, ma ancor più nei progetti pubblici che, ad esempio, possono avere dei finanziamenti dilazionati o frazionati nel tempo. Troppi Interventi pubblici si sono in passato interrotti per una momentanea mancanza di fondi, e di certo l’assenza di una analisi preventiva dei flussi economici può costituire un forte rischio di fallimento del progetto o di suo forte ritardo.
- Registro dei Rischi: il Rup dovrebbe, a livello di pianificazione, individuare i possibili rischi, intesi come “eventi che hanno una certa probabilità di accadere”, valutandone sia la probabilità di accadimento che l’eventuale impatto (di natura temporale, economica o qualitativa) sul progetto. Grazie proprio all’abbinamento fra probabilità e impatto può essere determinato il cosiddetto “fattore di rischio” e, in relazione allo stesso, la decisione dei mettere o meno in campo azioni preventive tese a diminuire, raramente eliminare, uno dei due elementi di probabilità/impatto, “mitigando” il rischio a livello preventivo. Quando poi il rischio accadrà, se accadrà, esso si tramuterà in “problema” e il RUP non avrà altra scelta che intervenire per risolverlo. Una corretta gestione dei rischi permette inoltre di inserire all’interno del piano di progetto una serie di margini (buffer), specie di natura temporale, che possano in qualche modo tutelare in progetto o per lo meno attenuare i danni in caso di effettivo accadimento di alcuni rischi.
Processo di Esecuzione: Durante l’esecuzione del progetto il RUP deve soprattutto svolgere una attività di coordinamento e di comunicazione e di condivisione delle informazioni con i vari stakeholder per verificare l’insorgere di problemi o la richiesta di varianti (“change request” nel glossario del Project Management) rispetto ai dati di piano in termini temporali, realizzativi, qualitativi e finanziari.
Processo di Controllo: Costituisce, dopo la pianificazione, il principale compito del Project Manager, volendo però qui intendere il “controllo” non come mera attività di consuntivazione (rilevazione, rendicontazione) dei dati effetti ma anche, e diremmo soprattutto, di tempestiva e critica analisi degli
eventuali scostamenti, unita alla capacità di ridefinire le nuove stime al completamento. In tale ottica la principale tecnica a disposizione del RUP è il metodo dell’ Earned Value, praticamente quasi da sempre ignorato dalle Pubbliche Amministrazioni italiane ma molto utilizzato oltralpe, in special modo nelle amministrazioni anglossassoni. Senza volere ora qui descrivere nei dettagli tale approccio metodologico di efficace controllo, si specifica solamente che esso permette, associando il dato dell’effettivamente speso con quello dell’effettivamente realizzato (in termini fisici) di determinare tutta una serie di indicatori di performance (CV=Cost Variance, CPI=Cost Performance index, SPI=Schedule Performance Index) e, soprattutto, di calcolare con semplici algoritmi quasi automatici le stime dei costi e dei tempi a finire (EAC=Estimate at Completion). Tali valori sono di massima utilità per tutti coloro (Dirigenti apicali, Uffici di Project Management Office, Osservatori) che vogliono ottenere dalle attività di controllo progetto dei dati sintetici e analitici che permettano di mettere a punto un vero e proprio “cruscotto” manageriale.
Processo di Chiusura: Costituisce un momento fondamentale del progetto, durante il quale il Project Manager, sovraintende sia la chiusura dei processi gestionali (es. Raccolta e catalogazione delle Lesson Learned) che di quelli amministrativi. Durante la fase di chiusura si dovrebbe inoltre verificare se gli standard e i modelli inizialmente utilizzati come base per la pianificazione (es. WBS standard) si sono rivelati validi e, nel caso, attivarsi per un aggiornamento di tali modelli dovuto, come spesso accade, all’evolversi della tecnologia o delle norme, compito questo che potrebbe essere svolto in ausilio dall’ANAC.
2) Le Competenze professionali che devono possedere coloro che operano quali Project Manager (interni o esterni all’ente appaltante).
In merito a quali “competenze” di project management deve possedere colui, o coloro, che si occuperanno della gestione del progetto/intervento, non crediamo di possa aggiungere quasi nulla a quanto già definito dalle direttive europee (Direttiva EQF – European Qualification Framework), dalle leggi (L.04/13, D.L.13/13) e dalle norme (Iso/Uni 21500, Progetto Uni U830078) vigenti.
Come ASSIREP abbiamo sviluppato in apposito modello (denominato ABC2) che descrive le Competenze del Project Manager rispetto alla tripartizione EQF in Conoscenze, Abilità e Capacità (o competenze personali e sociali). Tale Modello è pubblicato in un libro della Xxxxxx Xxxxxx, libro al quale hanno collaborato, con propri personali scritti, anche eminenti personalità di organismi interessati al mondo delle professioni non ordinistiche come esponenti di Uni o di Accredia.
Di certo, nel rispetto appunto delle leggi e delle normative vigenti in Italia, non riteniamo si possa più appellare come “project manager” colui che non dimostri (vedi sotto) il possesso di tali Conoscenze, sperando che le PA la smettano di emanare Bandi di Gara o Avvisi Pubblici nei quali ai project manager esterni (liberi professionisti o dipendenti dei fornitori) viene richiesto il possesso di requisiti di professionalizzazione del tutto inconsistenti e ambigui. Ebbene non possiamo come ASSIREP non augurarci, rappresentando centinaia di Project Manager con un serio percorso di accreditamento come professionisti, che tali prassi abbiano quanto prima ad avere fine!
3) I requisiti professionali di qualificazione/certificazione che devono essere richiesti ad eventuali professionisti esterni all’Ente appaltante
Come indicato nel Codice, il RUP può avvalersi di strutture interne o di professionisti esterni, per lo svolgimento del proprio ruolo quale Project Manager. E’ quindi indispensabile, a nostro modesto avviso, che le Linee Guida ANAC indichino con molta chiarezza quali siano i requisiti di qualificazione e di professionalizzazione che un professionista, inteso secondo la L.04/13 anche come dipendente di una azienda, deve dimostrare di possedere per ambire ad un certo ruolo e funzione.
In tal senso non possiamo che richiedere ad ANAC la verifica costante dell’applicazione delle leggi e delle normative vigenti in merito al sistema nazione delle qualificazioni professionali, al momento suddiviso in modo duale in:
a) Professioni organizzare in Ordini e Collegi
b) Professioni non-organizzate in Ordini e Collegi
E non vi è dubbio che la professione “Project Manager” non rientra tra le professioni di cui al punto a), altrimenti ASSIREP non sarebbe stata dal MiSE inserita nell’apposito elenco delle Associazioni che possono rilasciare ai propri soci l’Attestato di Qualificazione professionale. Gli stessi accordi già sottoscritti fra ASSIREP e importanti Ordini degli Ingegneri, come quello di Napoli, e che hanno come obiettivo quello di creare la famiglia professionale degli Ingegneri-Project/Manager, sta a dimostrare che i due ruoli dell’Ingegnere e del Project Manager non sono antitetici (come non lo è con Architetti, Geometri, ecc..) ma nemmeno sovrapponibili o equipollenti; sono bensì due differenti ruoli e profili professionali che alcune persone possono contemporaneamente possedere.
Per tutto quanto sopra si specifica che secondo la attuale L.04/13 posso svolgere la professione del Project Manager coloro in possesso di:
1) una “Attestazione” di qualità professionale rilasciata da una Associazione Professionale regolarmente iscritta all’apposito registro del MiSE, oppure
2) una “Certificazione” rilasciata da un Organismo di Certificazione accreditato con Accredia e in conformità con una specifica norma Uni inerente la professione in oggetto.
In altri termini sarebbe più che bastevole che eventuali richieste di personale interno o esterno all’Ente appaltante, relativamente a specifiche funzioni di Project Manager, avessero come specificazione, nella richiesta dei requisiti professionali, la seguente frase “.. in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla L.04/13”. Tale richiesta ingloberebbe già anche il rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dal D.L.13/13, in quanto sia le Associazioni Professionali che gli Organismi di Certificazione, almeno che ciò che attiene la professione del Project Manager, prevedono già l’obbligo da parte del professionista qualificato/certificato della formazione continua (20 crediti formativi annui di natura Formale e Non formale e 10 in tre anni di natura Informale, secondo progetto di norma U83000780).
7. A.G.E.LL.PP. Associazione Geometri Edilizia e Lavori Pubblici
Con riferimento a quanto prescritto dall’art. 31 D.lgs 50/2016, si ritiene che per lo svolgimento delle funzioni di RUP, non si può e non si deve individuare nessuna soglia o tipologia di opera.
L’art. 31, comma 5, D.lgs 50/2016, ultimo capoverso, lascia all’ANAC di individuare la soglia economica e la tipologia delle opere per le quali il RUP può coincidere con il ruolo di progettista, (si ricorda che nel DPR 207/2010, tale soglia era fissata ad € 500.000,00 la tipologia riguardava gli impianti speciali).
Nel merito si ritiene che il RUP non debba e non può mai coincidere con il Progettista, qualunque sia l’importo e/o la tipologia dei lavori. L’art. 26, comma 6, lett. d), D.lgs 50/2016, sembrerebbe obbligare il RUP ad effettuare la verifica dei progetti di importo inferiore ad 1.000.000 di euro, funzione questa incompatibile con quelle di progettista e direttore dei lavori (art. 26, comma 7, D.lgs 50/2016)
Nel merito si ritiene altresì che nessuna soglia di importo e/o tipologia di opere debba essere fissata per lo svolgimento delle funzioni RUP, in quanto tali limitazioni finirebbero per essere trasferite/associate nelle competenze dei geometri. A questo proposito si ricorda che per sopperire alla carenza di competenze specifiche il RUP si avvale del supporto.
8. Xxxxxx Xxxxx – C.G.I.L.
Le preoccupazioni espresse in merito alla valutazione della congruità delle offerte da parte della sola stazione appaltante nella persona del RUP, è ampiamente condivisa.
Si ritiene, nella valutazione della congruità dell'offerta, per quanto riguarda il costo della manodopera,che la stazione appaltante debba riferirsi agli indici di congruità desumibili dall' avviso comune firmato tra le organizzazioni sindacali e delle parti datoriali in data 28 ottobre 2010 e tuttora vigente, con le modalità da esso previste.
9. CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa
Con riferimento al Cap II, punto 1, si ritiene che per tutti i lavori inerenti i Beni Culturali il R.U.P. sia dotato di competenze specifiche anche sul piano tecnico. Quindi debba possedere, in base alla tipologia di lavori, la qualifica di Architetto specializzato in Conservazione, Restauratore di Beni Culturali, Archeologo, Storico dell’Arte. L’anzianità di servizio non può essere inferiore a 5 anni.
Con riferimento al Capitolo II, punto 2.3, si ritiene più giusto che la valutazione dell’anomalia delle offerte sia affidata alla Commissione aggiudicatrice e non al R.U.P. Per i contratti sotto la soglia di 1 milione di euro, allorché la commissione sia “interna” si ritiene che tale compito sia affidato comunque alla Commissione.
Con riferimento al Cap II, punto 2.4, relativo alla proposta da parte del RUP del Direttore dei Lavori, si propone che quest’ultimo sia un archeologo nel caso degli appalti in archeologia. Si ritiene che debba avere maggior tutela anche l’interesse del subappaltatore, così come quello degli eventuali componenti di RTI. Ad esempio, potrebbe essere contemplata una comunicazione obbligatoria della Richiesta e poi della Emissione dei CEL ai cointeressati. Si ritiene inoltre che debba essere evidenziato e rafforzato un meccanismo sanzionatorio delle eventuali inadempienze.
Con riferimento al Cap IV, si ritiene che i RUP non possa coincidere con il progettista e il direttore dei lavori, nel caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro.
10. Xxxxx Xxxxxxx – Confartigianato
PREMESSE AL DOCUMENTO
Con la presente si propone a codesta Autorità, di procedere ad una consultazione maggiormente inclusiva, definendo una procedura che preveda due fasi di consultazione così come di prassi per i principali organi di normazione tecnica.
Si chiede pertanto che, conclusa la presente fase di consultazione, i documenti eventualmente modificati con le proposte/osservazioni pervenute, vengano posti nuovamente in consultazione per la valutazione definitiva da parte dei portatori di interessi prima della loro promulgazione.
OSSERVAZIONI
Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.
In merito ai contenuti presenti nella linea guida si segnala quanto segue:
Non appare indicato che tra i compite del RUP ci dovrebbe essere anche la verifica della “non discriminazione” delle Micro imprese che a nostro avviso sarebbe importantissimo proprio per favorire il principio comunitario secondo cui “la normativa… dovrebbe essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l’efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di farne un miglior uso per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale”.
Non appare inoltre definite le fattispecie di “speciale difficoltà di lavori” rispetto ai quali il Rup delega la funzione di direttore tecnico.
Paragrafo 2.3 Valutazione delle offerte anormalmente basse
Il primo periodo “Per quanto riguarda le offerte anormalmente basse possono presentarsi dubbi circa il soggetto che deve curarne la valutazione, atteso che la stessa combina sia aspetti di natura amministrativa (il procedimento) che aspetti di natura tecnica (la valutazione propriamente intesa), ai quali sono preposti soggetti diversi.” non appare chiaro e andrebbe riformulato.
Paragrafo 2.4 Fase di esecuzione
Nell’ambito dei compiti esecutivi del RUP, riteniamo utile ricordare anche il compito di provvedere al pagamento degli operatori economici.
Si propone pertanto di inserire un ulteriore punto nell’elenco predisposto:
p – bis ) emette alla data di maturazione del SAL, il certificato di pagamento. Nel caso di DURC positivo l’emissione è contestuale al SAL.
Parte IV. Importo massimo e tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto.
Ci permettiamo di segnalare che, a nostro giudizio, le funzioni non dovrebbero MAI coincidere. Crediamo che avere più livelli di controllo sia garanzia di maggiore trasparenza e legalità.
11. Confindustria Toscana Nord
In merito ai ruoli del RUP o del Direttore Xxxxxx
Occorre chiarire, in modo inequivocabile e con precise tempistiche e responsabilità, a quale figura coinvolta nel processo amministrativo della procedura di gara spetta il compito di “allibrare” gli interessi di ritardato pagamento, nella misura prevista dal Codice, in caso di ritardi nei pagamenti dell’appalto da parte della S.A. committente.
12. Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Si propongono le seguenti modifiche ed integrazioni in relazione ai paragrafi delle Linee guida di seguito indicati.
II. Requisiti e compiti del RUP nell’affidamento di appalti e concessioni di lavori
II.1 Ulteriori requisiti di professionalità del RUP
Lettera a): “anzianità di servizio richiesta per l’affidamento dell’incarico di RUP ad un funzionario tecnico quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti”
Si propone di confermare il previgente regime normativo, prevedendo cinque anni di anzianità (come prescritto dal previgente art. 9, comma 4 del DPR 207/2010).
Lettera b): “requisiti aggiuntivi, pertinenti per materia, che siano ritenuti idonei all’esercizio della funzione di RUP negli appalti e concessioni di lavori, quali ad esempio eventuali tipologie di abilitazioni, indicando in modo preciso le ragioni delle equipollenze tra le diverse abilitazioni suggerite”.
Le stazioni appaltanti, nominando il RUP, devono verificare che lo stesso sia in possesso dei requisiti professionali idonei al ruolo da svolgere. Tra i requisiti suddetti, si propone di inserire anche l’iscrizione all’albo professionale, al fine di evitare regimi discriminatori fra liberi professionisti (sottoposti all’obbligo di iscrizione e dunque al rispetto delle norme di deontologia professionale, nonché alla formazione continua obbligatoria) e pubblici dipendenti (sottoposti solo all’obbligo di abilitazione, ma non a quello di iscrizione all’albo, né al raggiungimento dei crediti formativi previsti dal DPR137/2012), nonostante possano svolgere ruoli di grande responsabilità, come quello del RUP.
Lettera c): “possibilità e opportunità di prevedere specifiche tipologie di abilitazione in relazione alla natura e all’importo dei lavori, prevedendo, ad esempio, che fino ad una determinata soglia di importo dei lavori da affidare o per determinate tipologie di lavorazioni, la qualifica di RUP possa essere ricoperta da dipendenti in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra e oltre una determinata soglia di importo o per particolari lavorazioni sia necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto. In caso positivo dovranno essere proposte soglie di importo ritenute idonee”.
Non si ritiene possibile individuare soglie di riferimento per differenziare ambiti di competenza del RUP, dal momento che le competenze professionali rispondono a criteri non sempre coincidenti con quelli economici. E’ comunque ovvio che, come già chiarito prima, le stazioni appaltanti, devono verificare, di volta in volta, la competenza del pubblico dipendente individuato nel ruolo di RUP. Negli appalti complessi, in relazione a determinate tipologie di lavorazioni, fornitura od opere, il RUP potrà avvalersi della struttura stabile di cui asll’art.31 comma 9 del codice, coinvolgendo diverse professionalità).
Lettera d): “requisiti aggiuntivi di professionalità, individuati in relazione a particolari tipologie di lavorazioni, ad esempio esperienza maturata nel ruolo di RUP con riferimento ai lavori oggetto dell’intervento, particolari specializzazioni tecniche pertinenti”.
Si propone di inserire, quale criterio qualificante del dipendente chiamato ad assumere l’incarico di RUP, il pregresso svolgimento di un numero congruo di incarichi omogenei, con riferimento ai profili dimensionali, nonché per classi e categorie di lavori e/o servizi e forniture. Ulteriori requisiti abilitanti, che potrebbero facilitare l’avvio del pubblico dipendente nel ruolo di RUP, potrebbero essere la partecipazione a specifici corsi di formazione di cui all’art. 31, comma 9 del Codice o di cui all’art. 7 del DPR 137/2012. Tali requisiti consentirebbero di qualificare il dipendente in maniera più specifica rispetto alla “mera” anzianità di servizio (è possibile che un dipendente abbia dieci anni di servizio, ma non abbia mai svolto l’incarico di RUP).
2.1 Fase di programmazione e affidamento
Si propone di aggiungere, dopo la lettera a), la seguente lettera b):
b) “Si relaziona con il referente sovraordinato della stazione appaltante, in merito alle necessità di disporre del team (interno/esterno) di progettazione e direzione dei lavori ed agli ulteriori strumenti necessari per poter portare a compimento la realizzazione dell’opera. La stazione appaltante, in termini congrui, riscontra le richieste del RUP, entro il limite delle risorse di cui dispone. “
II.2.3 Valutazione delle offerte anormalmente basse
In merito alla competenza della commissione giudicatrice alla valutazione delle offerte anomale, si ritiene che la previsione sia sostanzialmente condivisibile, in quanto la verifica di congruità è un sub- procedimento che presenta una marcata connessione strutturale e funzionale con la selezione dell’offerta migliore e, dunque, con le attività di valutazione delle stesse operata dalla Commissione giudicatrice. A questo si aggiunga che l’esame delle giustificazioni impone una valutazione (anche) di
natura tecnico -discrezionale, che, per esigenze di coerenza, non potrebbe non essere assegnata alla commissione giudicatrice, che è l’organismo di valutazione tecnica – economica delle offerte.
II.2.4 Fase di esecuzione
Dopo il primo capoverso, si propone di aggiungere quanto segue:
“L’articolo 101, comma 1, del Codice attribuisce al RUP la direzione dell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, assegnandogli i compiti di controllo sui livelli di qualità delle prestazioni contrattuali. L’esercizio di tale attività, da svolgere avvalendosi del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione (per servizi e forniture), comporta l’obbligo, per il RUP, di verificare:
➢ la qualità delle forniture di materiali e semilavorati attraverso ispezioni sistematiche, supportate da idonee check-list, al fine di accertare l’idoneità di tali forniture, in relazione ai requisiti prescritti contrattualmente;
➢ le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali;
➢ il rispetto della normativa tecnica;
➢ il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati)”. Aggiungere, inoltre, quale ultimo punto dell’elenco (dopo la lettera p) :
“r) rilasciare, entro 30 giorni dal termine dei lavori, il “certificato di regolare prestazione” del professionista, a dimostrazione successiva dei requisiti maturati dallo stesso. Il giudizio sull’operato del professionista deve essere adeguatamente motivato.”
IV – Importo massimo e tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto.
IV.1 Affidamento di lavori
Nelle Linee guida si prevede che il RUP possa svolgere anche le funzioni di progettista e/o di direttore dei lavori, “ fatto salvo nelle ipotesi di “lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro”.
A tale proposito, si osserva che l’art.26 comma 6, lettera d), attribuisce al RUP il ruolo di verifica preventiva della progettazione (per importi inferiori ad un milione di euro), mentre il comma 8 dello stesso art.26 prevede che il RUP validi i progetti, in contraddittorio con il progettista, qualunque sia l’importo dei lavori. Ciò, unitamente al ruolo decisivo del RUP nell’ammissibilità delle varianti proposte dal direttore dei lavori (vedi art.106 del codice) e nel controllo della corretta esecuzione del contratto (vedi art.101), determina di fatto una evidente incompatibilità della stessa figura del Responsabile Unico del Procedimento ad assumere, contestualmente, il ruolo di progettista o di direttore dei lavori. Pertanto, si propone che le linee guida raccomandino alle stazioni appaltanti di evitare la sovrapposizione dei ruoli sopra citati, al fine di garantire un corretto processo di esecuzione delle opere pubbliche, distinguendo i ruoli di controllore e controllato.
13. Conservizi Lazio – Xxxxxxx Xxxxxxxx - Direttore
In base alla nuova normativa sembra che siano accresciute le responsabilità del RUP. Si ritiene che tale figura debba essere adeguatamente formata e qualificata relativamente alla procedura da porre in essere sia all'oggetto dell'appalto.
Nel constare che il nuovo Codice affida al solo RUP il controllo della documentazione amministrativa di una gara, si ritiene che la valutazione della congruità delle offerte debba restare in capo alla Commissione giudicatrice come del resto la valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
14. Consiglio Nazionale dei Geologi
II. Requisiti e compiti del RUP nell’affidamento di appalti e concessioni di lavori
1. Ulteriori requisiti di professionalità del RUP.
In riferimento alla previsione secondo cui “… per quanto concerne gli appalti di lavori e i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, si ritiene che il responsabile del procedimento debba essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale …”, si formulano le seguenti osservazioni, proposte e contributi:
a) l’anzianità di servizio richiesta per l’affidamento dell’incarico di RUP a un funzionario tecnico quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti deve essere pari ad almeno 5 anni;
b) nell’affidamento della funzione di RUP negli appalti e concessioni di lavori tener conto della specifica normativa vigente in relazione all'ammissione all'esame di Stato e alle relative prove per l’abilitazione all’esercizio delle singole professioni, nonché delle riserve e competenze professionali stabilite dalla vigente normativa;
c) per le attività del RUP rientranti nella competenza professionale di più categorie, prevedere specifiche tipologie di abilitazione in relazione alla natura dei lavori e non all’importo dei medesimi, in modo da garantire la qualità delle attività del RUP, anche in ragione delle funzioni di validazione del progetto;
d) richiedere l’abilitazione all’esercizio della professione di geologo per l’esecuzione delle attività connesse alle indagini geologiche e geognostiche, alle prove geotecniche, agli interventi di salvaguardia ambientale - compresi quelli per prevenire rischi sismici - e dei beni culturali, all’esplorazione del sottosuolo con metodi geofisici, alla valutazione e gestione delle georisorse e/o dei geomateriali, agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
Nella parte secondo cui “… Nel caso di inadeguatezza dell’organico, il responsabile del procedimento propone all’amministrazione aggiudicatrice l’affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice …”, andrebbe precisato che anche gli affidatari esterni delle attività di supporto devono possedere i medesimi requisiti sopra elencati per il RUP.
In riferimento alla previsione secondo cui “… alla stazione appaltante è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche”, si ritiene che ove venga istituita una struttura stabile a supporto del RUP, all’interno della stessa debba esservi sempre almeno un geologo, quale soggetto deputato, in via esclusiva, a controllare e validare la progettazione geologica.
2. Principali compiti del RUP
2.1 Fase di programmazione e affidamento
Al fine di garantire l’esaustività ed idoneità delle attività, nell’elencazione andrebbe integrata la lettera r) dal seguente contenuto: “accertare la presenza di apposite indagini e relazioni specialistiche in ogni fase della progettazione, nonché in tutte le attività sopra elencate che richiedano e/o implichino valutazioni ambientali, geologiche, geotecniche, idrauliche, paesistiche, sismiche, territoriali, urbanistiche.”
2.3 Valutazione delle offerte anormalmente basse
Si ritiene che in caso di offerta aggiudicata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione di congruità vada rimessa al RUP, prevedendo che lo stesso si avvalga obbligatoriamente della commissione giudicatrice.
III. Requisiti e compiti del RUP nell’affidamento di appalti di servizi e forniture e nelle concessioni di servizi
1. Ulteriori requisiti professionali del RUP
Al fine di garantire il rispetto delle competenze professionali, va specificato che nell’affidamento della funzione di RUP e nella eventuale costituzione della struttura stabile a supporto del RUP si deve:
a) tener conto della specifica normativa vigente in relazione all'ammissione all'esame di Stato e alle relative prove per l’abilitazione all’esercizio delle singole professioni, nonché delle riserve e attribuzioni professionali stabilite dalla vigente normativa;
b) richiedere l’abilitazione all’esercizio della professione di geologo per l’esecuzione delle attività connesse alle indagini geologiche e geognostiche, alle prove geotecniche, agli interventi di salvaguardia ambientale, compresi quelli per prevenire rischi sismici, e dei beni culturali, all’esplorazione del sottosuolo con metodi geofisici, alla valutazione e gestione delle georisorse e/o dei geomateriali, agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
2. Compiti specifici del RUP
Analogamente a quanto ritenuto con riferimento al procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse nelle procedure di affidamento di lavori, per quanto riguarda il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, per coerenza normativa rispetto alle previsioni del nuovo art. 77 ed al generale sistema normativo del Codice, si ritiene che la verifica di congruità delle offerte anomale debba essere curata dal RUP, avvalendosi, obbligatoriamente, della commissione giudicatrice.
IV. Importo massimo e tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto
1. Affidamento di lavori
Al fine di garantire l’esaustività ed idoneità delle attività, andrebbe precisato che in ogni caso deve essere acquisita la relazione geologica, salvo che il RUP risulti essere un geologo e si avvalga di altri professionisti per le prestazioni che non risultino di sua competenza oppure, in subordine, va precisato che le funzioni non possono coincidere nel caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza, anche sotto il profilo geologico, oltre che architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, tecnologico.
15. Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa
Osservazioni (seguendo l’ordine di elencazione tracciato dalla specifica linea giuda):
II. Requisiti e compiti del RUP nell’affidamento di appalti e concessioni di lavori
1. Ulteriori requisiti di professionalità del RUP
Nel caso di appalto di lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro e/o di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 100.000 euro, il R.U.P. debba essere abilitato alla professione di ingegnere o di architetto con xxxxx xxxxxxxxxx.
IV. Importo massimo e tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto.
1. Affidamento di lavori.
Si ritiene che il Rup non debba mai coincidere con le figure del progettista, del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, del direttore lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Tale coincidenza, infatti, verrebbe a determinare un palese conflitto di interessi controllato
/ controllore che, soprattutto nella realizzazione di lavori pubblici, risulta quanto mai “inopportuno”.
16. Ordine Interprovinciale dei Chimici della Sicilia
In ordine al documento messo in consultazione si formulano le seguenti osservazioni Relativamente al punto:
a)anzianità di servizio richiesta per l’affidamento dell’incarico di RUP a un funzionario tecnico quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti;
L'anzianità di servizio va esclusivamente considerata nel ruolo specifico e non nell'appartenenza alla
P.A. magari in ruoli diversi ed inferiori fermo restando che quanto esposto è riferibile anche ai punti sottostanti, quando l'anzianità di servizio sia un elemento preso in considerazione per l'assegnazione del ruolo di RUP.
Per quanto attiene :
b) requisiti aggiuntivi, pertinenti per materia, che siano ritenuti idonei all’esercizio della funzione di RUP negli appalti e concessioni di lavori, quali ad esempio eventuali tipologie di abilitazioni, indicando in modo preciso le ragioni delle equipollenze tra le diverse abilitazioni suggerite;
Ove un servizio sia affidabile esclusivamente ad una specifica professione regolamentata, qualsiasi atto avente effetto esterno e ricadente nel campo delle professioni regolamentate compresi quelli effettuati o effettuabili del RUP come la validazione di risultati non può che essere fatta da soggetti iscritti allo stesso Albo nazionale dell'incaricato del servizio in ottemperanza all'obbligo di iscrizione sancito dalla Suprema Corte con sentenza SS.UU. 23 marzo 2012, n. 11545, tenuto conto anche di quanto statuito dal codice all'art.24 comma 5 . Relativamente alle equipollenze esse possono derivare da un atto normativo dello stesso livello di quello istitutivo della P.A. rispondente ai requisiti di cui all'art.3 della Direttiva 2005/36/CE e la dichiarazione di equipollenza deve contenere l'esplicito riferimento ala norma che produce l'equipollenza.
Per quanto attiene:
c) possibilità e opportunità di prevedere specifiche tipologie di abilitazione in relazione alla natura e all’importo dei lavori, prevedendo, ad esempio, che fino ad una determinata soglia di importo dei lavori da affidare o per determinate tipologie di lavorazioni, la qualifica di RUP possa essere ricoperta da dipendenti in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra e oltre una determinata soglia di importo o per particolari lavorazioni sia necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto. In caso positivo dovranno essere proposte soglie di importo ritenute idonee; d) requisiti aggiuntivi di professionalità, individuati in relazione a particolari tipologie di lavorazioni, ad esempio esperienza maturata nel ruolo di RUP con riferimento ai lavori oggetto dell’intervento, particolari specializzazioni tecniche pertinenti.
Non si può che ribadire quanto evidenziato nel precedente punto circa la necessità che il RUP possa legittimamente svolgere il compito compiendo atti professionali a valenza esterna nel rispetto dell'ordinamento ovverosia che non compia atti di esclusiva competenza di altre e differenti professioni e che sia iscritto all' Albo professionale. Il legislatore ha infatti messo il vincolo che la progettazione interna sia affidata a soggetti abilitati ma non necessariamente iscritti all' Albo in quanto tale obbligo ricade solo chi fa compiere a tale atto valenza esterna approvandolo in linea tecnica in ottemperanza all'art 24 comma 5. Prevedere soglie economiche che possano far compiere un atto professionale richiedente una esplicita abilitazione sembra assolutamente disallineato a tutta la normativa di tutela del pubblico interesse che vuole un controllo rafforzato per le professioni protette con evidente illogicità e disimmetria tra chi chiamato a controllare non è stato sottoposto ne alla verifica di idoneità prevista dall' art 33 della Costituzione e senza l'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale al fine di mantenere una elevata qualità della professione , mancato adempimento che collide anche con il
dettato dell'art. 97 della Costituzione stessa che vuole che il pubblico funzionario venga scelto tra i migliori tramite selezione.
17. ANIEP
a) Relativamente al capitolo III (“Requisiti e compiti del RUP nell’affidamento di appalti di servizi e forniture e nelle concessioni di servizi”) del documento posto in consultazione
(i) con riferimento al paragrafo 2 (“Compiti specifici del RUP”):
• la soluzione pratica migliore in ordine allo svolgimento della procedura di verifica di congruità delle offerte sembra essere quella che tale procedura sia svolta dal RUP avvalendosi, obbligatoriamente, della commissione giudicatrice e con la espressa facoltà da parte dello stesso RUP di coinvolgere anche gli uffici e gli organi tecnici della stazione appaltante, quantomeno per la risoluzione di specifiche questioni tecnico-giuridiche afferenti alla valutazione dell’anomalia;
• l’attività del RUP prevista alla lettera n) sembra sostanziarsi in una ripetizione dell’attività già svolta dal Direttore dell’esecuzione;
b) Relativamente al capitolo IV (“Importo massimo e tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto”) del documento posto in consultazione
(i) Con riferimento al paragrafo 2 (“Affidamento di servizi e forniture”), appare opportuno precisare che nel caso di acquisto tramite centrali di committenza le stazioni appaltanti nominano unicamente il RUP che svolge anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione.
18. OICE
VI. SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DEL RUP
Come previsto dall’articolo 31 comma 11, nel caso in cui la Stazione Appaltante non sia dotata delle risorse necessarie a supporto del RUP, il RUP può essere affiancato da una adeguata struttura, esterna all’Amministrazione, che possa garantirgli il necessario supporto per la gestione del progetto.
Al RUP rimarrà la completa responsabilità del procedimento e tutti gli aspetti decisionali ed i poteri di firma, la struttura esterna opererà in affiancamento a solo supporto e nei termini e modalità definite dal RUP stesso al quale risponde.
La Stazione Appaltante, infatti, potrà non valutare opportuno dotarsi al suo interno di numerose competenze specifiche e di calibro elevato, che dovranno poi essere utilizzate per una durata limitata di tempo, corrispondente alla durata del progetto.
In considerazione della complessità e della molteplicità dei compiti, responsabilità, e attività in capo alla figura del RUP, l’organico della Stazione Appaltante, come peraltro previsto nell’articolo 31 comma 11, potrà essere integrato da soggetti Terzi in possesso di specifiche competenze.
La struttura di supporto dovrà essere ben organizzata quale quella di una società di ingegneria, che può mettere a disposizione della Stazione Appaltante sia le proprie competenze tecniche specifiche, sia la capacità gestionale acquisita nel management di progetti complessi, simili a quelli oggetto dell’Appalto, sia i necessari strumenti informatici per la gestione dei progetti. Infine, rivolgendosi ad un’unica organizzazione esterna, il RUP avrà a sua disposizione un team di specialisti e di gestori abituati a collaborare e a seguire le stesse procedure, uniti da una cultura del rispetto dei
tempi e dei costi del progetto, senza le problematiche di coordinamento che potrebbero derivare dal gestire diversi specialisti che non provengono dallo stessa organizzazione.
I compiti affidati alla società esterna potranno essere variabili in relazione alle fasi del progetto per
cui si chiede il supporto ed alla struttura interna alla stessa Stazione Appaltante, già a disposizione del RUP, e il supporto potrà variare sia in termini di attività e tempistiche, così come limitato anche nel tempo.
Di seguito si riporta una ipotesi innovativa per il nostro Paese ma ampiamente in uso a livello internazionale di requisiti a titolo esemplificativo che, nell’assenza di ogni indicazione normativa (a differenza di quanto è sempre avvenuto per gli altri servizi di ingegneria), potrebbe essere utile mettere a disposizione delle stazioni appaltanti, anche al fine di avere un quadro di riferimento con le best practices adottate a livello internazionale.
Classi di importo:
A- fino a 5 milioni di €
B- da 5.000.001 di € a 20.000.000 di €
C- oltre 20 milioni di €
Requisiti da possedere per la funzione di RUP
Classe di importo | Requisiti |
A, B, X | Xxxxxxxx, nel ruolo di Project Manager, negli ultimi 5 anni, di progetti similari di analoga complessità e classe merceologica e di valore ≥ 50% di quello in appalto |
B, C | Avere esercitato il ruolo di ruolo di Project Manager per almeno 10 anni |
C | Laurea Magistrale in Ingegneria |
Inoltre, si ritiene che la stazione appaltante, per poter svolgere al suo interno il supporto alle attività del RUP, debba avere in organico le seguenti figure professionali e mettere a disposizione una determinata percentuale di risorse interne differenziata per classe di importo (> 30% per la classe A; > 50% per la classe B; > 80% per la classe C:
- Project Manager / Project Engineer
- Specialista Controllo Costi
- Specialista Gestione Acquisti ed Appalti
- 3 Progettisti
- Specialista Autorizzazioni e Rapporti Enti/Autorità
- Specialista Programmazione
- Specialista Gestione Costruzioni
- 2 Specialista Sicurezza ed Ambiente
- 2 Specialista Assicurazione e/o Controllo Qualità
- 2 Specialista Controllo Documenti
Si individuano i requisiti tecnici, organizzativi e finanziari che devono essere posseduti dalle Società che intendono candidarsi per poter svolgere il supporto alle attività del RUP secondo la seguente tabella: Requisiti tecnici:
Avere svolto, negli ultimi 10 anni, almeno 3 progetti di PMC (Consulenza di Project Management), o le cui attività includono il Project Management, di complessità analoga e di valore non inferiore a quello del progetto in appalto
Requisiti finanziari:
Per tutte le classi di importo: Fatturato medio degli ultimi 3 anni e, specificatamente, dell’ultimo anno non inferiori al 50% del valore del contratto in appalto.
Requisiti organizzativi:
Classe di importo | Requisito |
A | Almeno 10 unità di personale tecnico, di cui 5 in possesso di laurea magistrale in ambito tecnico |
B | Almeno 20 unità di personale tecnico, di cui 5 in possesso di laurea magistrale in ambito tecnico |
C | Almeno 40 unità di personale tecnico, di cui 5 in possesso di laurea magistrale in ambito tecnico |
19. Ordine Ingegneri Provincia di Bari
2.4 Fase di esecuzione C)
1) Richiede la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore
della sicurezza in fase di ...... esecuzione dei lavori................
2) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
D) ........................, la proposta della sicurezza in fase di ........................... esecuzione dei lavori
......................................
( nei casi di grave inadempimento previsti dal d.lgs. 81/2008)
20. Ordine Ingegneri Palermo
con specifico riferimento ai punti del documento indicati:
II.1.a) Per i funzionari tecnici laureati iscritti agli albi professionali l’anzianità di servizio richiesta nella qualifica tecnica per l’assunzione di incarichi di r.u.p. deve essere di almeno tre anni.
Per i tecnici diplomati (geometri, periti) nei limiti delle competenze professionali e per lavori di manutenzione l’importo massimo del progetto può essere indicato pari alla soglia comunitaria.
II.1.b,c,d) Il requisito fondamentale deve essere l’abilitazione all’esercizio della professione tecnica (ove prevista dall’ordinamento) e l’iscrizione all’albo professionale e l’aggiornamento professionale obbligatorio. In tal senso gli Enti e le Xxx.xx devono farsi carico del rimborso ai dipendenti della tassa di iscrizione all’albo (ove prevista) e degli oneri per l’aggiornamento professionale continuo obbligatorio. Tali oneri possono farsi gravare sulla quota del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 4 dell’art. 113 del Codice.
Per casi particolari può richiedersi l’iscrizione all’albo professionale nel settore specialistico di riferimento (ove previsto nell’ordinamento dell’ordine o collegio di appartenenza).
Altre specifiche non appaiono adeguate se non fanno specifico riferimento all’organizzazione ed all’ordinamento dell’Ente avuto riguardo alla capacità del r.u.p. di acquisire tutti i supporti specialistici necessari.
II.2.1.p) non appare coerente con l’art. 163 del Codice in quanto chi affida è il r.u.p. o il tecnico che primo si reca sui luoghi (ricordiamoci i termini di procedura di somma urgenza).
II.2.1.q) può confermarsi il punto stante che il rup spesso successivamente nominato ha la capacità di verificare i presupposti e la sussistenza dei motivi di somma urgenza e può darne evidenza nel parere sulla perizia giustificativa ed inoltre ne può attestare la congruità dell’importo complessivo della spesa affidata.
II.2.1.h): Aggiungere: “nei limiti della disposizione di cui all’articolo 26, comma 7.”
II.2.1.o): Con riferimento ai generici “atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice” sembra più pertinente “stazione appaltante” ed inoltre si pretende dal responsabile del
procedimento
una serie di valutazioni che richiedono una lettura approfondita del progetto non specificando la finalità di queste valutazioni e cosa possa essere conseguito con tali rilevamenti, tranne che per i
punti
ai nn. 7) ed 8) ai quali si potrebbe pertanto limitare l’elenco ai punti stante che gli stessi condizionano sia la progettazione che gli affidamenti.
II.2.2.penultimo periodo): "Questa fase di controllo..................................................svolta dal solo RUP o. "
si propone di modificare in:
"Questa fase di controllo.........................................svolta dal RUP che può avvalersi degli Uffici dell'Amministrazione di appartenenza secondo i relativi regolamenti di organizzazione, o. ".
II.2.3.) In merito alla valutazione di congruità si ritiene che la stessa debba sempre rimanere in capo alla commissione giudicatrice.
III.1.primo capoverso): "Per gli affidamenti. dell'amministrazione
aggiudicatrice."
si propone di modificare in:
"Per gli affidamenti.......................................un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale con
anzianità di servizio di almeno tre anni, dell'amministrazione. ".
21. Xxxxxxxx Xxxxxxx – Ordine Ingegneri Salerno
Per quanto riguarda la verifica della documentazione amministrativa delle gare svolte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiose, si suggerisce che tale verifica venga effettuata unicamente
dal RUP, evitando un ulteriore seggio di gara dal momento che risulta già insediata la Commissione giudicatrice prevista dall'art.77 del Codice.
In merito alla verifica della congruità delle offerte, si suggerisce che la stessa venga affidata alla Commissione giudicatrice per evidenti ragioni di coerenza della procedura di gara.
Per quanto attiene ai requisiti del RUP, si ritiene che debba essere un tecnico diplomato o con Laurea triennale in Ing/Arch. abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nel relativo Albo professionale per importi fino a 1000000,00 di euro. Mentre, oltre tale soglia, il RUP dev'essere un Ingegnerie o un Architetto con Laurea quinquennale abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nel relativo Albo professionale, con anzianità di servizio per entrambe le figure di almeno cinque anni.
Per quanto attiene alle soglie di importi per le quali il RUP possa svolgere le funzioni di progettista o direttore dei lavori, si è dell'avviso che, considerati i numerosi compiti attribuiti e svolti da tale figura carismatica che svolge il ruolo di project manager dell'intera filiera dell'appalto, è impensabile che abbia il tempo materiale per svolgere tali funzioni che, pertanto, andrebbero escluse.
22. Rete delle Professioni Tecniche
Si propongono le seguenti modifiche ed integrazioni in relazione ai paragrafi delle Linee guida di seguito indicati.
II. Requisiti e compiti del RUP nell’affidamento di appalti e concessioni di lavori
II.1 Ulteriori requisiti di professionalità del RUP
Lettera a): “anzianità di servizio richiesta per l’affidamento dell’incarico di RUP ad un funzionario tecnico quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti”.
Si propone di confermare il previgente regime normativo, prevedendo cinque anni di anzianità (come prescritto dal previgente art. 9, comma 4 del DPR 207/2010).
Lettera b): “requisiti aggiuntivi, pertinenti per materia, che siano ritenuti idonei all’esercizio della funzione di RUP negli appalti e concessioni di lavori, quali ad esempio eventuali tipologie di abilitazioni, indicando in modo preciso le ragioni delle equipollenze tra le diverse abilitazioni suggerite”. Le stazioni appaltanti, nominando il RUP, devono verificare che lo stesso sia in possesso dei requisiti professionali idonei al ruolo da svolgere. Tra i requisiti suddetti, si propone di inserire anche l’iscrizione all’albo professionale, al fine di evitare regimi discriminatori fra liberi professionisti (sottoposti all’obbligo di iscrizione e dunque al rispetto delle norme di deontologia professionale, nonché alla formazione continua obbligatoria) e pubblici dipendenti (sottoposti solo all’obbligo di abilitazione, ma non a quello di iscrizione all’albo, né al raggiungimento dei crediti formativi previsti dal DPR137/2012), nonostante possano svolgere ruoli di grande responsabilità, come quello del RUP.
Lettera c): “possibilità e opportunità di prevedere specifiche tipologie di abilitazione in relazione alla natura e all’importo dei lavori, prevedendo, ad esempio, che fino ad una determinata soglia di importo dei lavori da affidare o per determinate tipologie di lavorazioni, la qualifica di RUP possa essere ricoperta da dipendenti in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra e oltre una determinata soglia di importo o per particolari lavorazioni sia necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto. In caso positivo dovranno essere proposte soglie di importo ritenute idonee”.
Non si ritiene possibile individuare soglie di riferimento per differenziare ambiti di competenza del RUP, dal momento che le competenze professionali rispondono a criteri non sempre coincidenti con quelli economici. E’ comunque ovvio che, come già chiarito prima, le stazioni appaltanti, devono verificare, di volta in volta, la competenza del pubblico dipendente individuato nel ruolo di RUP. Negli appalti complessi, in relazione a determinate tipologie di lavorazioni, fornitura od opere, il RUP potrà
avvalersi della struttura stabile di cui asll’art.31 comma 9 del codice, coinvolgendo diverse professionalità).
Lettera d): “requisiti aggiuntivi di professionalità, individuati in relazione a particolari tipologie di lavorazioni, ad esempio esperienza maturata nel ruolo di RUP con riferimento ai lavori oggetto dell’intervento, particolari specializzazioni tecniche pertinenti”.
Si propone di inserire, quale criterio qualificante del dipendente chiamato ad assumere l’incarico di RUP, il pregresso svolgimento di un numero congruo di incarichi omogenei, con riferimento ai profili dimensionali, nonché per classi e categorie di lavori e/o servizi e forniture. Ulteriori requisiti abilitanti, che potrebbero facilitare l’avvio del pubblico dipendente nel ruolo di RUP, potrebbero essere la partecipazione a specifici corsi di formazione di cui all’art. 31, comma 9 del Codice o di cui all’art. 7 del DPR 137/2012. Tali requisiti consentirebbero di qualificare il dipendente in maniera più specifica rispetto alla “mera” anzianità di servizio (è possibile che un dipendente abbia dieci anni di servizio, ma non abbia mai svolto l’incarico di RUP).
II.2.1 Fase di programmazione e affidamento
Si propone di aggiungere, dopo la lettera a), la seguente lettera b):
b) “Si relaziona con il referente sovraordinato della stazione appaltante, in merito alle necessità di disporre del team (interno/esterno) di progettazione e direzione dei lavori ed agli ulteriori strumenti necessari per poter portare a compimento la realizzazione dell’opera. La stazione appaltante, in termini congrui, riscontra le richieste del RUP, entro il limite delle risorse di cui dispone.
II.2.3 Valutazione delle offerte anormalmente basse
In merito alla competenza della commissione giudicatrice alla valutazione delle offerte anomale, si ritiene che la previsione sia sostanzialmente condivisibile, in quanto la verifica di congruità è un sub- procedimento che presenta una marcata connessione strutturale e funzionale con la selezione dell’offerta migliore e, dunque, con le attività di valutazione delle stesse operata dalla Commissione giudicatrice. A questo si aggiunga che l’esame delle giustificazioni impone una valutazione (anche) di natura tecnico -discrezionale, che, per esigenze di coerenza, non potrebbe non essere assegnata alla commissione giudicatrice, che è l’organismo di valutazione tecnica – economica delle offerte.
II.2.4 Fase di esecuzione
Dopo il primo capoverso, si propone di aggiungere quanto segue:
“L’articolo 101, comma 1, del Codice attribuisce al RUP la direzione dell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, assegnandogli i compiti di controllo sui livelli di qualità delle prestazioni contrattuali. L’esercizio di tale attività, da svolgere avvalendosi del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione (per servizi e forniture), comporta l’obbligo, per il RUP, di verificare:
la qualità delle forniture di materiali e semilavorati attraverso ispezioni sistematiche, supportate da idonee check-list, al fine di accertare l’idoneità di tali forniture, in relazione ai requisiti prescritti contrattualmente;
le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali;
il rispetto della normativa tecnica;
il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati)”.
Aggiungere, inoltre, quale ultimo punto dell’elenco (dopo la lettera p) :
“r) rilasciare, entro 30 giorni dal termine dei lavori, il “certificato di regolare prestazione” del professionista, a dimostrazione successiva dei requisiti maturati dallo stesso. Il giudizio sull’operato del professionista deve essere adeguatamente motivato.”
IV – Importo massimo e tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto.
IV.1 Affidamento di lavori
Nelle Linee guida si prevede che il RUP possa svolgere anche le funzioni di progettista e/o di direttore dei lavori, “ fatto salvo nelle ipotesi di “lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro”.
A tale proposito, si osserva che l’art. 26 comma 6, lettera d), attribuisce al RUP il ruolo di verifica preventiva della progettazione (per importi inferiori ad un milione di euro), mentre il comma 8 dello stesso art. 26 prevede che il RUP validi i progetti, in contraddittorio con il progettista, qualunque sia l’importo dei lavori. Ciò, unitamente al ruolo decisivo del RUP nell’ammissibilità delle varianti proposte dal direttore dei lavori (vedi art.106 del codice) e nel controllo della corretta esecuzione del contratto (vedi art. 101), determina di fatto una evidente incompatibilità della stessa figura del Responsabile Unico del Procedimento ad assumere, contestualmente, il ruolo di progettista o di direttore dei lavori. Pertanto, si propone che le linee guida raccomandino alle stazioni appaltanti di evitare la sovrapposizione dei ruoli sopra citati, al fine di garantire un corretto processo di esecuzione delle opere pubbliche, distinguendo i ruoli di controllore e controllato.
23. RSU Consip
Preliminarmente la Scrivente ritiene opportuno suggerire che le linee guida chiariscano se le centrali di committenza, come la Consip S.p.A., che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici, siano titolate ad istituire tramite propri ordinamenti i criteri per l’individuazione del soggetto a cui affidare i compiti del RUP – analogamente a quanto previsto per le stazioni appaltanti dal comma 10 dell’art.31. In tale evenienza si ritiene, inoltre, opportuno che le linee guida sanciscano, altresì, che i compiti e le responsabilità del RUP siano assegnati dalla Centrale di Committenza in funzione della entità e complessità dello specifico procedimento di acquisizione e siano indicati esplicitamente nella lettera di incarico.
Si auspica, inoltre, che contestualmente venga chiarito l’orientamento di codesto Ente rispetto ai limiti dell’incarico di RUP ovverosia se i compiti del RUP possano essere confinati ad attività istruttorie e di mero controllo formale, qualora l’ordinamento della centrale di committenza preveda che lo svolgimento e la responsabilità delle attività e delle decisioni previste dal procedimento di acquisizione possano essere assegnate a soggetti diversi dal RUP.
24. UNITEL – Unione Tecnici Dipententi Enti Locali
OGGETTO : Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti .
Nomina ,ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni . Osservazioni .
Premesso che :
L’ANAC , in attuazione dell’art. 31, comma 5, del Decr. Leg.vo n° 50/2016 (di seguito Codice) , ha pubblicato il documento di consultazione inerente l’argomento in oggetto, suggerendo alcune modalità ed indirizzi operativi integrativi della norma di Codice.
Sulla scorta delle indicazioni proposte, L’ANAC ha richiesto ai soggetti interessati l’invio di osservazioni, indicazioni, integrazioni e/o soluzioni alternative adeguatamente motivate.
L’UNITEL, in qualità di Associazione di categoria che aggrega e supporta Tecnici al servizio degli Enti Locali (Comuni, Province e Regioni ) è pertanto soggetto qualificato (stakeholder ) ad esprimere suggerimenti e proposte sulla materia ;
Al riguardo, analizzate le proposte contenute nel documento di consultazione , si rileva : CAPO II Punto 1 : Ulteriori requisiti di professionalità del RUP
Il documento esplicita chiaramente nelle premesse, quale finalità perseguita, nell’emanare le Linee Guida, “lo scopo di valorizzare la figura del RUP , in modo di esaltarne il ruolo di Project Manager, enfatizzando le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti …” .
Partendo da queste premesse, non si comprende come tale assunto possa essere garantito dal possesso della abilitazione professionale.
Fin dalla riforma operata dalla Legge n° 109/94 , la figura di Responsabile del procedimento è stata via via riempita di contenuti e di conoscenze tali che abbracciano a tutto tondo le materie proprie delle Stazioni Appaltanti spaziando dalle conoscenze prettamente tecniche a quelle amministrative,contabili, penali, ecc.
La sola abilitazione alla professione ( di quale ???? Il RUP peculiarmente non progetta e, al di sopra di determinate soglie ,c’è persino incompatibilità fra le due attività ) non garantisce certo la conoscenza di tutto ciò. D’altro canto, proprio la peculiarità della professione svolta alle dipendenze di un Ente pubblico, ha fatto sì che tanti tecnici della P.A. abbiano scelto scientemente di non sostenere l’esame di abilitazione alla professione finalizzato, ovviamente , all’iscrizione ai relativi Albi Professionali ( in vista proprio dell’esercizio della professione stante il divieto generalizzato di esercitarla, se non in casi tassativamente previsti dalla Legge ).
D’altro canto, semmai, i titoli universitari più confacenti all’attività poliedrica del RUP, potrebbero essere individuati in corsi di laurea che hanno per finalità la gestione manageriale del processo edilizio come, per esempio il corso di Laurea in Gestione del processo edilizio istituito dall’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, o equivalenti .
L’effetto dell’introduzione di siffatto requisito (abilitazione professionale), peraltro non previsto dalla norma di Codice, avrebbe, per quanto a conoscenza di UNITEL, effetti devastanti sulla strutturazione di tanti Enti Locali di medie e piccole dimensioni in cui operano Uffici Tecnici (spesso con unico componente), non in possesso di abilitazione professionale che, paradossalmente, verrebbero penalizzati rispetto a quelli che hanno scelto, seppur in forme limitate, di esercitare anche la libera professione.
Di converso verrebbe mortificata e depauperata la professionalità acquisita dai tanti soggetti (magari non abilitati all’esercizio della professione) che fin dalla riforma operata dalle Legge n° 109/94 ha programmato, appaltato, gestito e portato a conclusione numerosi procedimenti di realizzazione di opere pubbliche in presenza di normative, si consenta, evolute in maniera schizofrenica.
Tutto ciò non può essere cancellato con un colpo di spugna!!!
Ulteriore spunto di riflessione è dato dalle disposizioni del comma 6 dell’art.31, per effetto delle quali il RUP per i lavori e i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria deve essere un tecnico e, nelle intenzioni dell’ANAC, abilitato alla professione ed a chissà cosa altro ancora. Qui il paradosso: infatti qualora non sia presente tale figura professionale (RUP tecnico ) le relative competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare, a prescindere dai requisiti dallo stesso posseduti, stante il silenzio della norma sul punto. Pertanto, ad esempio, un lavoro di edilizia cimiteriale, in assenza di RUP tecnico, potrà essere seguito dal relativo responsabile (dei servizi cimiteriali) magari in possesso maturità classica!
Da queste premesse si ritiene che la professionalità del RUP ,in analogia a quanto previsto per la qualificazione dei professionisti ed in linea ,coerentemente , con quanto previsto dall’art. 36 e dall’art. 38 , comma 4, lett. a.2 del Codice in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti , possa essere determinata nel modo seguente :
• Per investimenti di opere pubbliche di importo pari od inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro non si ritiene necessaria alcuna particolare qualificazione;
• Per investimenti di opere pubbliche di importo superiore a 150.000 euro e fino a 1.000.000 di euro si ritiene necessario aver svolto, da almeno cinque anni, il ruolo di RUP anche alle dipendenze di più o diverse Stazioni Appaltanti ;
• Per investimenti di forniture e servizi da 40.000 euro e fino alla soglia comunitaria si ritiene necessario aver svolto, da almeno cinque anni, il ruolo di RUP anche alla dipendenze di più o diverse Stazioni Appaltanti ;
• Per investimenti di opere pubbliche di importo superiore a 1.000.000 di euro si ritiene necessario aver svolto il ruolo di RUP per procedimenti di importo pari, complessivamente, al 70% dell’investimento da attivare ;
• Per investimenti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, si ritiene necessario aver svolto il ruolo di RUP per procedimenti di importo pari, complessivamente, al 70% dell’investimento da attivare..
Si ritiene più appropriato far riferimento all’investimento (valore dichiarato nel CUP) piuttosto che ai lavori a base d’asta perché l’attività del RUP non è limitata alla sola gestione dei lavori ma anche ai servizi e/o forniture connesse . L’esperienza richiesta è pertanto da valutare in modo globale ed omnicomprensivo .
CAPO II Punto 2.1 : Fasi di programmazione e affidamento
Al comma 1 ,punto f : Si osserva che la verifica delle disponibilità finanziarie connessa ai vari livelli di progettazione non sia percorribile almeno nella fase di progetto di fattibilità tecnico-economica in quanto , spesso, tale livello di progettazione accompagna le richieste di finanziamento e/o la partecipazione a specifici bandi .
In tale fase si opera prevalentemente su stime e/o ipotesi e difficilmente gli Uffici Finanziari degli Enti potrebbero attestare la copertura finanziaria di tali investimenti (unica possibilità questa, di procedere alla verifica della disponibilità finanziaria) .
Al comma 1 ,punto h : Si ritiene necessario chiarire se il RUP , in assenza della struttura stabile prevista dall’art 31, comma 9 , del Codice , possa avvalersi anche di organismi esterni per il supporto alla verifica dei progetti. Difatti difficilmente Enti di medio- piccole dimensioni potranno istituire tali Uffici .
Al comma 1 ,punto j.2 : Si ritiene opportuno chiarire se la quantificazione dei mezzi finanziari necessari per appaltare l’intero lavoro sia necessaria in caso di divisione dello stesso in lotti funzionali.
CAPO II Punto 2.3 : Valutazione delle offerte anormalmente basse
Il documento testualmente cita “La ratio sottostante alla novella introdotta dall’articolo da ultimo citato è quella, infatti, di separare il momento della valutazione delle offerte da quello di predisposizione della lex specialis di gara e di successiva esecuzione dei contratti, affidando la prima a soggetti esterni di specchiata e comprovata moralità e professionalità, a garanzia della prevenzione di qualsiasi fenomeno di tipo corruttivo. In tale ottica, è da ritenere che la fase di valutazione delle offerte si concluda con
l’analisi della congruità dell’offerta ritenuta migliore, con la conseguenza che anche detta verifica dovrà essere affidata alla commissione. Diversamente, si rischierebbe di reintrodurre, per altra via, quei rischi che con la nomina di una commissione giudicatrice esterna il legislatore ha inteso ridurre.”
Sembrerebbe che l’affidamento di taluni compiti a soggetti esterni, sia garanzia di esclusione di fenomeni di tipo corruttivo, pur senza evidenziare le motivazioni oggettive di tale assunto, mentre, di converso, parrebbe per deduzione logica che l’affidamento a soggetti interni all’Amministrazione sia causa di malaffare, quasi escludendo a priori che possano esservi anche nella pubblica amministrazione “soggetti di specchiata e comprovata moralità e professionalità”. Un Teorema di non semplice dimostrazione che, se venisse dimostrato, molto probabilmente ribalterebbe l’opinione negativa che si ha del “pubblico”.
Se la lettura dell’enunciato è corretta, non può sottacersi il disappunto e l’amarezza nel constatare che il pensiero che sottende tale opinione, pubblicamente espressa, provenga proprio dall’Organo dello Stato deputato a vigilare sui fenomeni corruttivi. Non possiamo conoscere i dati che supportano tali convinzioni ma conosciamo molto bene i tecnici che si riconoscono in UNITEL e che orgogliosamente rappresentiamo, conosciamo le realtà in cui operano, la loro dedizione al lavoro che va ben oltre i canonici orari di servizio, le loro preoccupazioni, ansie e frustrazioni causate da una politica sempre più invadente, dalla solitudine operativa, dalla carenza di fondi che non consentono la partecipazione alle attività di formazione e la possibilità di usufruire di supporti operativi …. E potremmo continuare!
Ci chiediamo : si è mai preoccupata l’AVCP (ora ANAC) di analizzare in quali contesti organizzativi operano i RUP? Quali sono le risorse umane ed economiche messe a disposizione delle Amministrazioni di appartenenza per consentire ai RUP di svolgere correttamente il proprio lavoro? Quali e quanti procedimenti fanno capo ad un singolo soggetto? Di quali trattamenti economici gode? Si provi ad immaginare un soggetto omologo che opera in ambito privato e che assomma in sè tutte le responsabilità di un RUP, in quale fascia retributiva si pone. Ovviamente non è questa la sede per rivendicazioni sindacali, ma tutto ciò non può sottacersi. Se l’ANAC è convinta dell’assunto iniziale, più coerentemente avrebbe dovuto proporre l’esternalizzazione in toto dell’attività tecnica della P.A., magari tornando alla vecchia e cara figura dell’Ing. Capo del R.D. n° 350/1895 che tanto bene ha fatto all’Italia .
Avremmo preferito invece essere accompagnati, supportati, difesi e, perché no, valorizzati nella nostra quotidiana lotta, schiacciati fra l’invadenza politica e l’arroganza degli operatori economici.
Non può che esprimersi, si ripete, un profondo senso di rammarico!
CAPO IV Punto 1 : Affidamento di lavori
Data la necessità sempre più stringente di disporre di parchi progetti per accedere a richieste di finanziamenti , si ritiene elevare la soglia prevista al comma 1 da € 500.000,00 ad € 1.000.000,00 .
Difatti, in particolar modo nella fase di predisposizione degli studi di fattibilità tecnico-economica degli interventi, le risorse disponibili nei bilanci per tali attività, sono pressoché inesistenti.
Proprio per tale fase progettuale (fattibilità tecnico-economica ) si ritiene necessario elevare la soglia a quella di riferimento comunitaria .
L’UNITEL, nello spirito che da sempre anima la sua attività finalizzata alla leale collaborazione con Xxxx ed Autorità, chiede l’audizione personale del suo Presidente e di eventuali consiglieri in ordine agli argomenti sopra brevemente trattati, al fine di illustrare, il più compiutamente e concretamente possibile .le motivazioni che sottengono il presente documento.
25. Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Si propongono le seguenti modifiche ed integrazioni in relazione ai paragrafi delle Linee guida di seguito indicati.
II. Requisiti e compiti del RUP nell’affidamento di appalti e concessioni di lavori
II.1 Ulteriori requisiti di professionalità del RUP
Lettera a): “anzianità di servizio richiesta per l’affidamento dell’incarico di RUP ad un funzionario tecnico quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti”
Si propone di confermare il previgente regime normativo, prevedendo cinque anni di anzianità (come prescritto dal previgente art. 9, comma 4 del DPR 207/2010).
Lettera b): “requisiti aggiuntivi, pertinenti per materia, che siano ritenuti idonei all’esercizio della funzione di RUP negli appalti e concessioni di lavori, quali ad esempio eventuali tipologie di abilitazioni, indicando in modo preciso le ragioni delle equipollenze tra le diverse abilitazioni suggerite”. Le stazioni appaltanti, nominando il RUP, devono verificare che lo stesso sia in possesso dei requisiti professionali idonei al ruolo da svolgere. Tra i requisiti suddetti, si propone di inserire anche l’iscrizione all’albo professionale, al fine di evitare regimi discriminatori fra liberi professionisti (sottoposti all’obbligo di iscrizione e dunque al rispetto delle norme di deontologia professionale, nonché alla formazione continua obbligatoria) e pubblici dipendenti (sottoposti solo all’obbligo di abilitazione, ma non a quello di iscrizione all’albo, né al raggiungimento dei crediti formativi previsti dal DPR137/2012), nonostante possano svolgere ruoli di grande responsabilità, come quello del RUP.
Lettera c): “possibilità e opportunità di prevedere specifiche tipologie di abilitazione in relazione alla natura e all’importo dei lavori, prevedendo, ad esempio, che fino ad una determinata soglia di importo dei lavori da affidare o per determinate tipologie di lavorazioni, la qualifica di RUP possa essere ricoperta da dipendenti in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra e oltre una determinata soglia di importo o per particolari lavorazioni sia necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto. In caso positivo dovranno essere proposte soglie di importo ritenute idonee”.
Non si ritiene possibile individuare soglie di riferimento per differenziare ambiti di competenza del RUP, dal momento che le competenze professionali rispondono a criteri non sempre coincidenti con quelli economici. E’ comunque ovvio che, come già chiarito prima, le stazioni appaltanti, devono verificare, di volta in volta, la competenza del pubblico dipendente individuato nel ruolo di RUP. Negli appalti complessi, in relazione a determinate tipologie di lavorazioni, fornitura od opere, il RUP potrà avvalersi della struttura stabile di cui asll’art.31 comma 9 del codice, coinvolgendo diverse professionalità).
Lettera d): “requisiti aggiuntivi di professionalità, individuati in relazione a particolari tipologie di lavorazioni, ad esempio esperienza maturata nel ruolo di RUP con riferimento ai lavori oggetto dell’intervento, particolari specializzazioni tecniche pertinenti”.
Si propone di inserire, quale criterio qualificante del dipendente chiamato ad assumere l’incarico di RUP, il pregresso svolgimento di un numero congruo di incarichi omogenei, con riferimento ai profili
dimensionali, nonché per classi e categorie di lavori e/o servizi e forniture. Ulteriori requisiti abilitanti, che potrebbero facilitare l’avvio del pubblico dipendente nel ruolo di RUP, potrebbero essere la partecipazione a specifici corsi di formazione di cui all’art. 31, comma 9 del Codice o di cui all’art. 7 del DPR 137/2012. Tali requisiti consentirebbero di qualificare il dipendente in maniera più specifica rispetto alla “mera” anzianità di servizio (è possibile che un dipendente abbia dieci anni di servizio, ma non abbia mai svolto l’incarico di RUP).
2.1 Fase di programmazione e affidamento
Si propone di aggiungere, dopo la lettera a), la seguente lettera b):
b) “Si relaziona con il referente sovraordinato della stazione appaltante, in merito alle necessità di disporre del team (interno/esterno) di progettazione e direzione dei lavori ed agli ulteriori strumenti necessari per poter portare a compimento la realizzazione dell’opera. La stazione appaltante, in termini congrui, riscontra le richieste del RUP, entro il limite delle risorse di cui dispone. “
II.2.3 Valutazione delle offerte anormalmente basse
In merito alla competenza della commissione giudicatrice alla valutazione delle offerte anomale, si ritiene che la previsione sia sostanzialmente condivisibile, in quanto la verifica di congruità è un sub- procedimento che presenta una marcata connessione strutturale e funzionale con la selezione dell’offerta migliore e, dunque, con le attività di valutazione delle stesse operata dalla Commissione giudicatrice. A questo si aggiunga che l’esame delle giustificazioni impone una valutazione (anche) di natura tecnico -discrezionale, che, per esigenze di coerenza, non potrebbe non essere assegnata alla commissione giudicatrice, che è l’organismo di valutazione tecnica – economica delle offerte.
II.2.4 Fase di esecuzione
Dopo il primo capoverso, si propone di aggiungere quanto segue:
“L’articolo 101, comma 1, del Codice attribuisce al RUP la direzione dell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, assegnandogli i compiti di controllo sui livelli di qualità delle prestazioni contrattuali. L’esercizio di tale attività, da svolgere avvalendosi del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione (per servizi e forniture), comporta l’obbligo, per il RUP, di verificare:
idonee check-list, al fine di accertare l’idoneità di tali forniture, in relazione ai requisiti prescritti contrattualmente;
specifiche progettuali;
tto e capitolati)”.
Aggiungere, inoltre, quale ultimo punto dell’elenco (dopo la lettera p) :
“r) rilasciare, entro 30 giorni dal termine dei lavori, il “certificato di regolare prestazione” del professionista, a dimostrazione successiva dei requisiti maturati dallo stesso. Il giudizio sull’operato del professionista deve essere adeguatamente motivato.”
IV – Importo massimo e tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto.
IV.1 Affidamento di lavori
Nelle Linee guida si prevede che il RUP possa svolgere anche le funzioni di progettista e/o di direttore dei lavori, “ fatto salvo nelle ipotesi di “lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro”.
A tale proposito, si osserva che l’art.26 comma 6, lettera d), attribuisce al RUP il ruolo di verifica preventiva della progettazione (per importi inferiori ad un milione di euro), mentre il comma 8 dello stesso art.26 prevede che il RUP validi i progetti, in contraddittorio con il progettista, qualunque sia l’importo dei lavori. Ciò, unitamente al ruolo decisivo del RUP nell’ammissibilità delle varianti proposte dal direttore dei lavori (vedi art.106 del codice) e nel controllo della corretta esecuzione del contratto (vedi art.101), determina di fatto una evidente incompatibilità della stessa figura del Responsabile Unico del Procedimento ad assumere, contestualmente, il ruolo di progettista o di direttore dei lavori. Pertanto, si propone che le linee guida raccomandino alle stazioni appaltanti di evitare la sovrapposizione dei ruoli sopra citati, al fine di garantire un corretto processo di esecuzione delle opere pubbliche, distinguendo i ruoli di controllore e controllato.
26. Consiglio Nazionale Ingegneri
Si propongono le seguenti modifiche ed integrazioni in relazione ai paragrafi delle Linee guida di seguito indicati.
II. Requisiti e compiti del RUP nell’affidamento di appalti e concessioni di lavori
II.1 Ulteriori requisiti di professionalità del RUP
Lettera a): “anzianità di servizio richiesta per l’affidamento dell’incarico di RUP ad un funzionario tecnico quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti”
Si propone di confermare il previgente regime normativo, prevedendo cinque anni di anzianità (come prescritto dal previgente art. 9, comma 4 del DPR 207/2010).
Lettera b): “requisiti aggiuntivi, pertinenti per materia, che siano ritenuti idonei all’esercizio della funzione di RUP negli appalti e concessioni di lavori, quali ad esempio eventuali tipologie di abilitazioni, indicando in modo preciso le ragioni delle equipollenze tra le diverse abilitazioni suggerite”. Le stazioni appaltanti, nominando il RUP, devono verificare che lo stesso sia in possesso dei requisiti professionali idonei al ruolo da svolgere. Tra i requisiti suddetti, si propone di inserire anche l’iscrizione all’albo professionale, al fine di evitare regimi discriminatori fra liberi professionisti (sottoposti all’obbligo di iscrizione e dunque al rispetto delle norme di deontologia professionale, nonché alla formazione continua obbligatoria) e pubblici dipendenti (sottoposti solo all’obbligo di abilitazione, ma non a quello di iscrizione all’albo, né al raggiungimento dei crediti formativi previsti dal DPR137/2012), nonostante possano svolgere ruoli di grande responsabilità, come quello del RUP.
Lettera c): “possibilità e opportunità di prevedere specifiche tipologie di abilitazione in relazione alla natura e all’importo dei lavori, prevedendo, ad esempio, che fino ad una determinata soglia di importo dei lavori da affidare o per determinate tipologie di lavorazioni, la qualifica di RUP possa essere ricoperta da dipendenti in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra e oltre una determinata soglia di importo o per particolari lavorazioni sia necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto. In caso positivo dovranno essere proposte soglie di importo ritenute idonee”.
Non si ritiene possibile individuare soglie di riferimento per differenziare ambiti di competenza del RUP, dal momento che le competenze professionali rispondono a criteri non sempre coincidenti con quelli economici. E’ comunque ovvio che, come già chiarito prima, le stazioni appaltanti, devono verificare, di volta in volta, la competenza del pubblico dipendente individuato nel ruolo di RUP. Negli appalti complessi, in relazione a determinate tipologie di lavorazioni, fornitura od opere, il RUP potrà avvalersi della struttura stabile di cui asll’art.31 comma 9 del codice, coinvolgendo diverse professionalità).
Lettera d): “requisiti aggiuntivi di professionalità, individuati in relazione a particolari tipologie di lavorazioni, ad esempio esperienza maturata nel ruolo di RUP con riferimento ai lavori oggetto dell’intervento, particolari specializzazioni tecniche pertinenti”.
Si propone di inserire, quale criterio qualificante del dipendente chiamato ad assumere l’incarico di RUP, il pregresso svolgimento di un numero congruo di incarichi omogenei, con riferimento ai profili dimensionali, nonché per classi e categorie di lavori e/o servizi e forniture. Ulteriori requisiti abilitanti, che potrebbero facilitare l’avvio del pubblico dipendente nel ruolo di RUP, potrebbero essere la partecipazione a specifici corsi di formazione di cui all’art. 31, comma 9 del Codice o di cui all’art. 7 del DPR 137/2012. Tali requisiti consentirebbero di qualificare il dipendente in maniera più specifica rispetto alla “mera” anzianità di servizio (è possibile che un dipendente abbia dieci anni di servizio, ma non abbia mai svolto l’incarico di RUP).
2.1 Fase di programmazione e affidamento
Si propone di aggiungere, dopo la lettera a), la seguente lettera b):
b) “Si relaziona con il referente sovraordinato della stazione appaltante, in merito alle necessità di disporre del team (interno/esterno) di progettazione e direzione dei lavori ed agli ulteriori strumenti necessari per poter portare a compimento la realizzazione dell’opera. La stazione appaltante, in termini congrui, riscontra le richieste del RUP, entro il limite delle risorse di cui dispone. “
II.2.3 Valutazione delle offerte anormalmente basse
In merito alla competenza della commissione giudicatrice alla valutazione delle offerte anomale, si ritiene che la previsione sia sostanzialmente condivisibile, in quanto la verifica di congruità è un sub- procedimento che presenta una marcata connessione strutturale e funzionale con la selezione dell’offerta migliore e, dunque, con le attività di valutazione delle stesse operata dalla Commissione giudicatrice. A questo si aggiunga che l’esame delle giustificazioni impone una valutazione (anche) di natura tecnico -discrezionale, che, per esigenze di coerenza, non potrebbe non essere assegnata alla commissione giudicatrice, che è l’organismo di valutazione tecnica – economica delle offerte.
II.2.4 Fase di esecuzione
Dopo il primo capoverso, si propone di aggiungere quanto segue:
“L’articolo 101, comma 1, del Codice attribuisce al RUP la direzione dell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, assegnandogli i compiti di controllo sui livelli di qualità delle prestazioni contrattuali. L’esercizio di tale attività, da svolgere avvalendosi del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione (per servizi e forniture), comporta l’obbligo, per il RUP, di verificare:
idonee check-list, al fine di accertare l’idoneità di tali forniture, in relazione ai requisiti prescritti contrattualmente;
one dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle
specifiche progettuali;
Aggiungere, inoltre, quale ultimo punto dell’elenco (dopo la lettera p) :
“r) rilasciare, entro 30 giorni dal termine dei lavori, il “certificato di regolare prestazione” del professionista, a dimostrazione successiva dei requisiti maturati dallo stesso. Il giudizio sull’operato del professionista deve essere adeguatamente motivato.”
IV – Importo massimo e tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto.
IV.1 Affidamento di lavori
Nelle Linee guida si prevede che il RUP possa svolgere anche le funzioni di progettista e/o di direttore dei lavori, “ fatto salvo nelle ipotesi di “lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro”.
A tale proposito, si osserva che l’art.26 comma 6, lettera d), attribuisce al RUP il ruolo di verifica preventiva della progettazione (per importi inferiori ad un milione di euro), mentre il comma 8 dello stesso art.26 prevede che il RUP validi i progetti, in contraddittorio con il progettista, qualunque sia l’importo dei lavori. Ciò, unitamente al ruolo decisivo del RUP nell’ammissibilità delle varianti proposte dal direttore dei lavori (vedi art.106 del codice) e nel controllo della corretta esecuzione del contratto (vedi art.101), determina di fatto una evidente incompatibilità della stessa figura del Responsabile Unico del Procedimento ad assumere, contestualmente, il ruolo di progettista o di direttore dei lavori. Pertanto, si propone che le linee guida raccomandino alle stazioni appaltanti di evitare la sovrapposizione dei ruoli sopra citati, al fine di garantire un corretto processo di esecuzione delle opere pubbliche, distinguendo i ruoli di controllore e controllato.
1. Xxxxxx Di Xxxxxx
Bisognerebbe chiarire meglio il limite degli importi per cui può coincidere il ruolo di RUP e di progettista e/o direttore dei lavori. (500.000,00 ?)
Inoltre la necessità di qualificazione del progettista interno qualora si è al cospetto di lavori complessi o per cui ci vogliano delle competenze specifiche.
Ad esempio per lavori idraulici (fluviali acquedotti etc.) spesso si vedono firme di RUP architetti oppure per lavori su beni culturali vincolati firme di RUP ingegneri.
2. Prof. Remo Dalla Longa
I. Inquadramento generale
1. Premessa
L’art. 31 del Codice dei contratti pubblici (nel seguito Codice) prevede, al comma 5, che l’ANAC, con proprio atto, definisca una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal Xxxxxx, in relazione alla complessità dei lavori. Inoltre, prevede che l’Autorità determini l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e
forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto. Lo stesso articolo disciplina le modalità di nomina del RUP, le caratteristiche principali che lo stesso deve possedere e le funzioni fondamentali attribuitegli. | |
L’X.X.XX. nell’emanare le relative linee guida si prefigge lo scopo di valorizzare la figura del RUP, in modo da esaltarne il ruolo di Project Manager, enfatizzando le competenze di programmazione pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi. | Corretto valorizzare la figura del RUP in modo da esaltare il ruolo di PROJECT MANAGER Si tratta di aggiungere alle competenze di pianificazione e gestione anche quella importante di PROGRAMMAZIONE. La componente di programmazione è quella strategicamente più importante in quanto in Italia rappresenta una carenza strutturale. La programmazione assume un ruolo fondamentale per il PPP (sino a divenire un sine qua non). Vi sono oramai degli strumenti acquisiti che il RUP deve saper utilizzare (PSC, WBR, ecc.) |
L’art. 31 individua le funzioni del RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni. Le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione e, per espresso rinvio dell’art. 114, ai settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica). Disposizioni particolari sono, invece, previste per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, per il caso di appalti di particolare complessità e per gli appalti di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, mentre la norma in esame non si applica alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. Dette stazioni appaltanti, infatti, sono tenute a individuare, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza sono tenute. | |
La disposizione in esame stabilisce, inoltre, che, per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, nominano, nel primo | Vi è una qualche incongruenza tra figura apicale che nomina il RUP e il profilo del RUP. Il RUP deve essere un dirigente per l’importante ruolo che è chiamato a svolgere. Anche se vi è una differenza tra |
atto relativo a ogni singolo intervento, un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. In proposito, per i lavori, si ritiene di specificare che il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi. Per i servizi e le forniture, invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture. | tipologie di opere. Può essere presa in considerazione la complessità dei lavori. Art. 3 comma 1. Punto (oo): oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; In tale circostanza il RUP dovrebbe essere un dirigente (si tratta di opere strategiche per il paese e all’interno di esse vi sono importanti PPP e concessioni). Potrebbe anche essere scelto il sopra soglia dei lavori per l’obbligo di nominare un dirigente come RUP (Potrebbero essere distinti lavori semplificati, anche se ad alto assorbimento di risorse – es. rifacimento di manto stradale - , da lavori più complessi). La scelta di non arrivare alla nomina del dirigente indebolirebbe notevolmente la figura e il profilo che il RUP è chiamato a svolgere. Oltre alla fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione si dovrebbe aggiungere la fase di gestione post collaudo. Tecnicamente la fase si chiama di P-D&C (Programming - Design & Construction – dalla programmazione alla costruzione) e O&C (Operation & Maintenance, funzionamento e manutenzione) La nomina del RUP deve avvenire prima della programmazione, con il D.lgs 163 contestualmente allo Studio di fattibilità che anticipava la programmazione triennale. Ora deve essere contestualizzato l’inserimento del Progetto di fattibilità. Il vecchio progetto preliminare anticipava l’elenco annuale il quale a sua volta era anticipato dalla programmazione annuale. |
Il RUP deve essere nominato tra dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità organizzativa cui è preposto il soggetto apicale che lo nomina, che siano dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. | I termini unità organizzativa cui è preposto il soggetto apicale che lo nomina E’ INADEGUATO. Il rischio è la nomina di una soggetto debole, ininfluente e capo espiatorio di qualche cosa che potrebbe non funzionare e tramutarsi in contenzioso. Tutto ciò, tra le altre cose, produrrebbe una fuga alla nomina di un |
Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Si invitano i partecipanti alla consultazione a voler inviare osservazioni, indicazioni in ordine ad eventuali integrazioni, soluzioni alternative, elementi da semplificare e/o eliminare in quanto ritenuti non più attuali, con riguardo alle singole previsioni del paragrafi che seguono. | RUP. |
Nell’impostazione delle linee guida il riferimento è il management ma poi non vi è una piena rappresentazione del ciclo di vita a cui il RUP dovrebbe fare riferimento.
Il ciclo di vita di un’opera pubblica o infrastruttura è composta da: (A)
- Ideazione/programmazione – in cui come già indicato la programmazione assume un ruolo importante ed è prodromica per tutte le altre fasi. E’ attraverso la programmazione che possono essere corretti errori progettuali e di realizzazione o di gestione. E’ oramai ampliamente conclamato. Più il processo evolve senza che vi sia stata una corretta programmazione e i costi, le storture e il porre rimedio a queste fanno aumentare le antitesi al ruolo del Project Manager (allungamento dei tempi, aumento dei costi, riduzione della qualità).
- Una prima sfida per il Project Manager è quella di cimentarsi con la ‘sagomatura’ e sviluppo della programmazione.
- La programmazione non è la banalità dell’atto amministrativo e compilativo, come sino ad ora è stata concepita. Vi sono oramai strumenti (tools) ben definiti che appartengono alla programmazione.
Di seguito l’accenno ad alcuni strumenti e tools, che richiederebbero un maggior sviluppo e contestualizzazione.
E’ nella corretta programmazione e nello sviluppo di tale cultura che si decide:
- Se attivare un appalto tradizionale, un PPP o una concessione
- Se e come predisporre una modellizzazione (BIM) in riferimento all’opera che attenga al ciclo di vita
- Se e come predisporre i sistemi informativi ed operativi per il controllo e la verifica del ciclo di vita dell’opera e per il montaggio inteso in senso ampio (progettazione, costruzione ma anche gestione).
Una programmazione debole e il partire con la progettazione crea opere incompiute per aver sottovalutato alcune variabili (risorse, corretta realizzazione e pagamenti, corrette procedure e corretto coinvolgimenti di operatori economici, corretta integrazione tra parti del ciclo di vita dell’opera).
Una funzione importante del RUP è quella di essere nominato prima della programmazione e saperla sviluppare con adeguati strumenti di ‘management’.