Affidamento di lavori Clausole campione

Affidamento di lavori. Procedure Utilizzabili
Affidamento di lavori. Nel rispetto della previsione dell’Art. 36 c. 2 lett. b il consiglio delibera che “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori […] mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, […] individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.” Nel rispetto della previsione dell’Art. 36 c. 2 lett. c Il consiglio delibera che “per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.00.00 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.”
Affidamento di lavori. Nelle Linee guida si prevede che il RUP possa svolgere anche le funzioni di progettista e/o di direttore dei lavori, “ fatto salvo nelle ipotesi di “lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro”. A tale proposito, si osserva che l’art. 26 comma 6, lettera d), attribuisce al RUP il ruolo di verifica preventiva della progettazione (per importi inferiori ad un milione di euro), mentre il comma 8 dello stesso art. 26 prevede che il RUP validi i progetti, in contraddittorio con il progettista, qualunque sia l’importo dei lavori. Ciò, unitamente al ruolo decisivo del RUP nell’ammissibilità delle varianti proposte dal direttore dei lavori (vedi art.106 del codice) e nel controllo della corretta esecuzione del contratto (vedi art. 101), determina di fatto una evidente incompatibilità della stessa figura del Responsabile Unico del Procedimento ad assumere, contestualmente, il ruolo di progettista o di direttore dei lavori. Pertanto, si propone che le linee guida raccomandino alle stazioni appaltanti di evitare la sovrapposizione dei ruoli sopra citati, al fine di garantire un corretto processo di esecuzione delle opere pubbliche, distinguendo i ruoli di controllore e controllato.
Affidamento di lavori. Gli affidamenti possono essere effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le seguenti modalità, come di seguito testualmente riportato ai commi a, b, c, d del codice medesimo:
Affidamento di lavori. Nel rispetto della previsione dell’Art. 36 c. 2 lett. b il Consiglio delibera che per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro il Dirigente scolastico procede mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Nel rispetto della previsione dell’Art. 36 c. 2 lett. C il Consiglio delibera che “per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, il dirigente scolastico procede mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Le disposizioni, in vigore fino al 30 giugno 2023 sono di seguito riportate: € 40.000,00 – € 139.00,00 per servizi e forniture Affido Diretto senza obbligo di comparazione o motivazione (si fa xxx.xx D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/21) In deroga all’Art. 36 c. 2 per effetto del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/21 € 40.000,00 - € 150.000,00 per lavori Affido Diretto senza obbligo di comparazione o motivazione (si fa xxx.xx D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/21) In deroga all’Art. 36 c. 2 per effetto del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/21 Per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e per i servizi e forniture di importo pari o superiore pari a € 139.000,00 si dovranno utilizzare procedure negoziate, invitando:
Affidamento di lavori. Al fine di garantire l’esaustività ed idoneità delle attività, andrebbe precisato che in ogni caso deve essere acquisita la relazione geologica, salvo che il RUP risulti essere un geologo e si avvalga di altri professionisti per le prestazioni che non risultino di sua competenza oppure, in subordine, va precisato che le funzioni non possono coincidere nel caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza, anche sotto il profilo geologico, oltre che architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, tecnologico.
Affidamento di lavori. Si ritiene che il Rup non debba mai coincidere con le figure del progettista, del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, del direttore lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Tale coincidenza, infatti, verrebbe a determinare un palese conflitto di interessi controllato / controllore che, soprattutto nella realizzazione di lavori pubblici, risulta quanto mai “inopportuno”.

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).