Fase di esecuzione Clausole campione

Fase di esecuzione. I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di Progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere i Permessi. I Lavori dovranno essere programmati ed eseguiti in accordo con il Direttore dell'Esecuzione / Responsabile Unico del Procedimento ed eseguiti in modo tale da non compromettere la normale operatività e funzionalità degli Edifici. In ogni caso, tutti i lavori dovranno effettuarsi entro il termine ultimo richiamato al precedente art. 4 b).
Fase di esecuzione. 1. L’esecuzione dei servizi ha inizio previa sottoscrizione del verbale di consegna. 2. L’Appaltatore è responsabile in via diretta nei confronti del Committente della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche in caso di subappalto. 3. L’esecuzione dei servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni: a. i soggetti che svolgono i servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel bando di gara; b. i servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del capitolato tecnico; c. i servizi possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di offerta.
Fase di esecuzione. Dopo il primo capoverso, si propone di aggiungere quanto segue: “L’articolo 101, comma 1, del Codice attribuisce al RUP la direzione dell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, assegnandogli i compiti di controllo sui livelli di qualità delle prestazioni contrattuali. L’esercizio di tale attività, da svolgere avvalendosi del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione (per servizi e forniture), comporta l’obbligo, per il RUP, di verificare: la qualità delle forniture di materiali e semilavorati attraverso ispezioni sistematiche, supportate da idonee check-list, al fine di accertare l’idoneità di tali forniture, in relazione ai requisiti prescritti contrattualmente; le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati)”. Aggiungere, inoltre, quale ultimo punto dell’elenco (dopo la lettera p) :
Fase di esecuzione. Dopo il primo capoverso, si propone di aggiungere quanto segue: “L’articolo 101, comma 1, del Codice attribuisce al RUP la direzione dell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, assegnandogli i compiti di controllo sui livelli di qualità delle prestazioni contrattuali. L’esercizio di tale attività, da svolgere avvalendosi del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione (per servizi e forniture), comporta l’obbligo, per il RUP, di verificare: idonee check-list, al fine di accertare l’idoneità di tali forniture, in relazione ai requisiti prescritti contrattualmente; one dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; Aggiungere, inoltre, quale ultimo punto dell’elenco (dopo la lettera p) :
Fase di esecuzione. L’ispezione della Guardia di Finanza non ha avuto ad oggetto la fase di esecuzione dell’appalto affidato alla Air Liquide Sanità Service S.p.A., tuttavia in sede istruttoria si è ritenuto di approfondire anche tale aspetto, ai fini della completezza dell’attività di vigilanza, richiedendo gli atti di collaudazione/verifica di conformità relativi ai lavori, servizi e forniture di cui al contratto in esame, inclusi quelli riferiti alle prestazioni eseguite in proroga fino al 30 giugno 2021. La Asl di Brindisi ha chiarito che le attività di fornitura dei gas sono avvenute, nei presidi ospedalieri, mediante la fornitura del gas liquido all'interno di serbatoi con stoccaggio continuo, per garantire l'erogazione del servizio all'interno degli impianti di distribuzione. Non sono stati previsti verbali di collaudo per le singole forniture e la verifica del gas fornito, in quanto medicinale, veniva effettuata da parte della struttura farmaceutica. Analogamente anche le verifiche sulle forniture del gas in bombole avvenivano per il tramite del servizio farmaceutico. La manutenzione degli impianti consisteva sia nella verifica di funzionalità degli impianti in continuo, sia nella esecuzione di interventi di riammodernamento e modifica. Per detti interventi si procedeva con verifiche puntuali e con emissioni di collaudi di funzionalità, di cui la Asl ha inviato la relativa documentazione (rapporti di intervento, verifica e collaudo) relativa agli anni 2016- 2018. Ha inviato altresì i documenti relativi al collaudo dei lavori di realizzazione della Biobanca per cellule staminali avvenuto nel 2013. Nel prendere atto degli atti relativi ai collaudi dei lavori e dei servizi manutentivi, si deve rilevare che la Asl di Brindisi non ha prodotto la documentazione successiva al 2018. Per quanto riguarda la fornitura dei gas medicinali, la stazione appaltante, pur avendo dichiarato l’effettuazione dei controlli, non ha fornito la documentazione attinente ai controlli qualitativi e quantitativi previsti dall’art. 3.5 del Capitolato Speciale di appalto.
Fase di esecuzione. 1. L’esecuzione dei servizi ha decorrenza dal 20 marzo 2023. 2. L’Appaltatore è responsabile in via diretta nei confronti del Committente della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche in caso di subappalto. 3. L’esecuzione dei servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni: a. i servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del capitolato tecnico; b. i servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di offerta.
Fase di esecuzione. La fase di esecuzione è relativa agli stati di avanzamento ed è obbligatoria per i contratti di importo contrattuale >500.000 € (Cfr. FAQ. 38-39)
Fase di esecuzione è possibile, nel “sotto soglia”, derogare all’obbligo di applicazione di alcune delle norme richiamate agli artt. da 100 a 113 del Codice nel “sopra soglia” nella fase esecutiva, con la sola eccezione dell’art. 105 riferita al “subappalto” che è norma antimafia di ordine pubblico nonché dell’art. 106 del Codice sulle c.d. “modifiche del contratto”. Pertanto, caso per caso, si deciderà nei singoli Capitolati quali norme applicare fra le seguenti (appunto obbligatorie nel “sopra soglia”), suggerendo di applicare in ogni caso i seguenti articoli: 100 (“requisiti per l’esecuzione dell’appalto”, dove si legge che è possibile richiedere “requisiti particolari” per l’esecuzione del contratto, purché “compatibili” con i principi comunitari e non discriminatori), 108 (“risoluzione” del contratto, in ogni caso però aggiungendo ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del codice civile) e 112 (“appalti e concessioni riservati” a cooperative o imprese sociali). Si conferma la non applicazione, nemmeno nel “sotto soglia”, di una serie di disposizioni fra le quali quella dell’art. 101 sui “soggetti delle stazioni appaltanti” (cioè il RUP e l’Ufficio di Direzione Lavori nella fase esecutiva e che, quindi, possono essere organizzati in maniera diversa rispetto ai “settori ordinari” anche nel “sotto soglia”), l’art. 102 (sul collaudo), gli artt. 103 e 104 (sulle garanzie definitive), l’art. 107 (sulla sospensione dei lavori), l’art. 109 (sul recesso), l’art. 110 (sullo scorrimento in graduatoria in caso di fallimento, risoluzione del contratto o misure straordinarie di gestione), l’art. 111 (sul controllo tecnico, contabile e amministrativo sul contratto) e l’art. 113 (sugli incentivi per le funzioni tecniche). Ovviamente, caso per caso, nei capitolati si deciderà se applicare, nel sotto soglia, le norme citate in maniera lievemente difforme (ad esempio, per il regime delle varianti e per modifiche del contratto in genere previste dall’art. 106), tenuto conto della natura di Irisacqua e dei servizi da essa gestiti. In via di autoregolamentazione (e ferma restando la facoltà di avvalersi delle procedure indicate all’art. 123 e segg. del Codice, mutuando quelle per valori sopra soglia comunitaria, in relazione a particolari fattispecie), al fine di garantire la migliore operatività e semplificazione delle procedure appare necessario ed opportuno - anche per soddisfare gli specifici fini aziendali, il principio di proporzionalità ed i principi emergenti dalle normative nazi...
Fase di esecuzione. L’attività consiste nella pulizia manuale tutti i punti di contatto con il prodotto IGENOX. Dirigere il getto verso la zona e procedere con l’attività. IN ALLEGATO SI RIPORTA LA SPECIFICA TECNICA Procedere con la sanificazione e disinfezione della zona interessata utilizzandolo le attrezzature in dotazione assicurandosi che: • il getto dell’attrezzatura abbia un raggio d’azione come quello riportato nella foto; NON EFFETTUARE ALCUNA MANOMISSIONE E/O MANUTENZIONE ALL’ATTREZZATURA NON RIVOLGERE MAI VERSO DI SE IL GETTO DELL’ATTREZZATURA
Fase di esecuzione a. direzione misura contabilità lavori: 90% del corrispettivo proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori. 10% del corrispettivo (saldo) ad approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo. b. coordinamento sicurezza fase esecuzione: 90% del corrispettivo proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori. 10% del corrispettivo (saldo) ad approvazione del certificato di regolare esecuzione. In caso di inadempimento contrattuale l’Amministrazione committente si riserva di non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. In sede di liquidazione delle fatture in acconto o a saldo verranno disposte le eventuali ritenute a titolo di rivalsa.