Fase di esecuzione. I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di Progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere i Permessi. I Lavori dovranno essere programmati ed eseguiti in accordo con il Direttore dell’Esecuzione / Responsabile Unico del Procedimento ed eseguiti in modo tale da non compromettere la normale operatività e funzionalità degli Edifici. In ogni caso, tutti i lavori dovranno effettuarsi entro il termine ultimo richiamato al precedente art. 4 b).
Fase di esecuzione. 1. L’esecuzione dei servizi ha inizio dalla data di stipula del contratto o, se in data diversa, dal verbale di consegna del servizio, a firma del D.E.C. e dell’Appaltatore.
2. L’Appaltatore è responsabile in via diretta nei confronti del Committente della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche in caso di subappalto.
3. L’esecuzione dei servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a. i soggetti che svolgono i servizi/forniture devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel bando di gara;
b. i servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del capitolato tecnico;
c. i servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di offerta.
Fase di esecuzione. Dopo il primo capoverso, si propone di aggiungere quanto segue: “L’articolo 101, comma 1, del Codice attribuisce al RUP la direzione dell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, assegnandogli i compiti di controllo sui livelli di qualità delle prestazioni contrattuali. L’esercizio di tale attività, da svolgere avvalendosi del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione (per servizi e forniture), comporta l’obbligo, per il RUP, di verificare: idonee check-list, al fine di accertare l’idoneità di tali forniture, in relazione ai requisiti prescritti contrattualmente; specifiche progettuali; tto e capitolati)”. Aggiungere, inoltre, quale ultimo punto dell’elenco (dopo la lettera p) :
Fase di esecuzione. I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di Progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere i Permessi. I Lavori dovranno essere programmati ed eseguiti in accordo con il Responsabile del Procedimento ed eseguiti in modo tale da non compromettere la normale operatività e funzionalità degli Impianti.
Fase di esecuzione è possibile, nel “sotto soglia”, derogare all’obbligo di applicazione di alcune delle norme richiamate agli artt. da 100 a 113 del Codice nel “sopra soglia” nella fase esecutiva, con la sola eccezione dell’art. 105 riferita al “subappalto” che è norma antimafia di ordine pubblico nonché dell’art. 106 del Codice sulle c.d. “modifiche del contratto”. Pertanto, caso per caso, si deciderà nei singoli Capitolati quali norme applicare fra le seguenti (appunto obbligatorie nel “sopra soglia”), suggerendo di applicare in ogni caso i seguenti articoli: 100 (“requisiti per l’esecuzione dell’appalto”, dove si legge che è possibile richiedere “requisiti particolari” per l’esecuzione del contratto, purché “compatibili” con i principi comunitari e non discriminatori), 108 (“risoluzione” del contratto, in ogni caso però aggiungendo ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del codice civile) e 112 (“appalti e concessioni riservati” a cooperative o imprese sociali). Si conferma la non applicazione, nemmeno nel “sotto soglia”, di una serie di disposizioni fra le quali quella dell’art. 101 sui “soggetti delle stazioni appaltanti” (cioè il RUP e l’Ufficio di Direzione Lavori nella fase esecutiva e che, quindi, possono essere organizzati in maniera diversa rispetto ai “settori ordinari” anche nel “sotto soglia”), l’art. 102 (sul collaudo), gli artt. 103 e 104 (sulle garanzie definitive), l’art. 107 (sulla sospensione dei lavori), l’art. 109 (sul recesso), l’art. 110 (sullo scorrimento in graduatoria in caso di fallimento, risoluzione del contratto o misure straordinarie di gestione), l’art. 111 (sul controllo tecnico, contabile e amministrativo sul contratto) e l’art. 113 (sugli incentivi per le funzioni tecniche). Ovviamente, caso per caso, nei capitolati si deciderà se applicare, nel sotto soglia, le norme citate in maniera lievemente difforme (ad esempio, per il regime delle varianti e per modifiche del contratto in genere previste dall’art. 106), tenuto conto della natura di Irisacqua e dei servizi da essa gestiti. In via di autoregolamentazione (e ferma restando la facoltà di avvalersi delle procedure indicate all’art. 123 e segg. del Codice, mutuando quelle per valori sopra soglia comunitaria, in relazione a particolari fattispecie), al fine di garantire la migliore operatività e semplificazione delle procedure appare necessario ed opportuno - anche per soddisfare gli specifici fini aziendali, il principio di proporzionalità ed i principi emergenti dalle normative nazi...
Fase di esecuzione. L’art. 101, comma 1, del Codice affida al RUP la direzione dell’esecuzione dei contratti per il controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Lo stesso articolo, al comma 3, attribuisce al DL e al suo Ufficio, quando istituito, il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. Tenuto anche conto della giurisprudenza consolidata, che individua il D.L. quale responsabile e tutore/garante della legalità e sicurezza degli interventi a lui affidati in virtù delle sue capacità tecnico- professionali, pare opportuno chiarire che l’attività di controllo assegnata al RUP debba intendersi in termini di alta sorveglianza onde evitare inefficienti sovrapposizioni di ruoli e figure. In tal senso, andrebbe precisata l’indicazione contenuta nel primo capoverso del paragrafo 2.4 secondo cui il RUP “impartisce allo stesso (ndr DL), con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori”. Appare, inoltre, esservi un’antinomia tra quanto previsto per il RUP nell’art. 107, comma 3, del Codice e quanto, invece, indicato per il Direttore Lavori al primo capoverso, pagina 8, delle linee guida dedicate a tale figura.
Fase di esecuzione si riferisce a tutte le attività svolte dal momento della fIrma del contratto fmo alla approvazione defmitiva del collaudo delle prestazioni richieste.
Fase di esecuzione. L’attività consiste nella pulizia manuale tutti i punti di contatto con il prodotto IGENOX. Dirigere il getto verso la zona e procedere con l’attività. IN ALLEGATO SI RIPORTA LA SPECIFICA TECNICA Procedere con la sanificazione e disinfezione della zona interessata utilizzandolo le attrezzature in dotazione assicurandosi che: • il getto dell’attrezzatura abbia un raggio d’azione come quello riportato nella foto; NON EFFETTUARE ALCUNA MANOMISSIONE E/O MANUTENZIONE ALL’ATTREZZATURA NON RIVOLGERE MAI VERSO DI SE IL GETTO DELL’ATTREZZATURA
Fase di esecuzione. I primi 4 punti delle attività del RUP (nello specifico, dalla lettera a) alla lettera d)) riguardano la materia della sicurezza sul lavoro. Si fa presente che alcune delle attività attribuite al RUP in fase di esecuzione, dovrebbero essere svolte in fase di progettazione. Ad esempio il DUVRI, richiamato alla lettera b), è un documento allegato al contratto di appalto o d’opera, secondo quanto previsto dall’articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Pertanto tale documento non può essere elaborato dal RUP in fase di esecuzione. In fase di svolgimento dei lavori si provvederà ad un eventuale adeguamento in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Anche la richiesta della nomina dei coordinatori va formulata in fase di progettazione. È invece corretto attribuire al RUP, in fase di esecuzione, il compito di cui alla lettera c), punto 2, ossia la verifica da parte dell’esecutore del riconoscimento alle imprese subappaltatrici dei costi della sicurezza ( e non degli “oneri” della sicurezza, come indicato dalle linee guida). - In merito al punto sub. lett. e), secondo cui compete al RUP accertare, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, occorre rilevare che trattasi di attività di controllo strettamente connesse alla fase di esecuzione del contratto e che, come tali, sono di competenza del Direttore lavori. - Occorrerebbe, inoltre, apportare le seguenti modifiche: - sub. lett. g), “irrogare le penali anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori” , occorrerebbe specificare “in contraddittorio con l’appaltatore “; inoltre, si rileva che, dal momento che le penali sono un aspetto particolarmente delicato del rapporto contrattuale, andrebbe maggiormente dettagliato, al fine di evitare la possibilità di penali intermedie (si fa rinvio a quanto espresso in merito nelle note relative alla consultazione sulla Direzione Lavori). - sub. lett. l) in tema di controversie, occorrerebbe specificare che il termine è fissato in 15 giorni (sostituendo l’espressione “potrebbe”) - Da ultimo, si suggerisce di aggiungere alle competenze esecutive del RUP, la verifica dell’avvenuto pagamento dei s.a.l. all’Esecutore, entro trenta giorni dall’approvazione. Il paragrafo in esame riporta i compiti del RUP con rifer...
Fase di esecuzione. 1. L’esecuzione dei servizi ha decorrenza dal 20 marzo 2023.
2. L’Appaltatore è responsabile in via diretta nei confronti del Committente della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche in caso di subappalto.
3. L’esecuzione dei servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a. i servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del capitolato tecnico;
b. i servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di offerta.