p r puglia fesr 2021 2027 Allegato 2 SCHEMA ACCORDO DI FINANZIAMENTO “Fondo Garanzia Mutualistica 2021-2027”
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p r puglia fesr 2021 2027 Allegato 2 SCHEMA ACCORDO DI FINANZIAMENTO “Fondo Garanzia Mutualistica 0000-0000”x
Allegato 2 SCHEMA ACCORDO DI FINANZIAMENTO “Fondo Garanzia Mutualistica 0000-0000”x
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Sommario
Art. 2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI 6
Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI STRATEGICI 8
Art. 4 - ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 8
Art. 5 –OBIETTIVI STRATEGICI E VALUTAZIONE EX ANTE 9
Art. 6 - DESTINATARI FINALI E GARANZIE PREVISTE 10
Art. 7 - VANTAGGIO FINANZIARIO E AIUTI DI STATO 11
Art. 8 - INTERVENTI AMMISSIBILI E GARANZIE PREVISTE 12
Art. 9 - POLITICA DEGLI INVESTIMENTI 13
Art. 10 - ATTIVITÀ E OPERAZIONI 14
Art. 12 - RUOLO E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO GESTORE 15
Art. 13 - GESTIONE E AUDIT DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 16
Art. 14 – CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA, GESTIONE DELLE OPERAZIONI PAGAMENTI E SVINCOLI 18
Art. 15 – GESTIONE DEI CONTI 19
Art. 16 - COSTI DI GESTIONE 20
Art. 19 - RESTITUZIONE DEL CAPITALE 23
Art. 20 - GOVERNANCE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO E CONFLITTI D’INTERESSE 23
Art. 21- RELAZIONI E CONTROLLO 24
Art. 23 - VISIBILITÀ, PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 25
Art. 24 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 25
Art. 25 – RISERVATEZZA, TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI 25
Art. 26 – MODIFICA DELL'ACCORDO E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI 28
ACCORDO DI FINANZIAMENTO
redatto ai sensi degli artt. 58 e 59, paragrafi 1 e 5, del Regolamento (UE) n. 1060/2021 della Commissione
tra
Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo economico, con sede in Bari, Lungomare Xxxxxxx Xxxxx n. 33, C.F. 80017210727, in persona dell’Avv. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Direttora del Dipartimento e del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Autorità di Gestione P.R. PUGLIA 2021-2027, giusta delega conferita con deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 20.04.2022
e
L’Organismo di gestione del Fondo di Garanzia Confidi ………………………… di seguito denominato per brevità “Confidi”, rappresentato dal sig. …………..nato a……………., il………….., in qualità di …………….., il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale rappresentante del Confidi, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto;
visti:
Normativa comunitaria:
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ed in particolare gli articoli 107 e 108;
il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013, del 22/07/2013;
la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione così come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023 del 23/06/2023 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione di seguito Regolamento FESR, contenente disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita";
il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 («regolamento finanziario»), che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, comprese le regole su sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), come richiamata dalla comunicazione della Commissione Europea recante gli “Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio” (2021/C 508/01);
il POR Puglia FESR - FSE 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPR002), approvato con Decisione C(2022) 8461 del 17 novembre 2022 dei competenti Servizi della Commissione Europea;
Normativa nazionale:
art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
Articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (VIVE).
Normativa regionale:
Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 e s.m.i., recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;
L.R. 20/06/2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
La L.R. 10/03/2014 n. 8, recante “Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro”;
La Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 27 aprile 2022 di approvazione del documento “Smart Puglia 2030 – Strategia di Specializzazione intelligente (S3): il documento descrive i principali elementi della Strategia regionale su ricerca e innovazione per il ciclo di programmazione 2021-2027 dei Fondi europei tenendo conto del mutato contesto globale e dei nuovi orientamenti di policy proposti dall’Agenda 2030, dal Green Deal europeo, da Next Generation EU e PNRR;
la Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2022, n. 1812 “Programmazione FESR-FSE+2021-2027. Presa d’atto Decisione di esecuzione C (2022) 8461 del 17/11/2022 e primi adempimenti”
la D.G.R. n. 556 del 20.04.2022 con la quale il dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione Unitaria, Gabinetto del Presidente è stato individuato quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR - FSE 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPR002);
la D.G.R. n. 1571 del 15/11/2023 con cui è stata approvata la Scheda di pre-informazione relativa all’avviso “Fondo Garanzia Mutualistica (GAM)”, è stata autorizzata la variazione di bilancio per dare copertura al suddetto avviso ed è stato autorizzato il Dirigente della Sezione Competitività a porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali, ivi inclusa l’approvazione con atto dirigenziale del testo del nuovo avviso;
...
Tutto ciò premesso
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le parti si conviene e stipula quanto segue.
Art. 1- PREAMBOLO
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Nome del paese/della regione:
Italia – Regione Puglia
Identificazione dell'autorità di gestione:
AdG del P.R. PUGLIA 2021-2027
Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma:
2021IT16FFPR002
Titolo del programma correlato:
P.R. Puglia 2021-2027
Sezione pertinente del programma facente riferimento allo strumento finanziario:
P.R. PUGLIA 2021-2027 Azione 1.11 Interventi di accesso al credito e finanzia innovativa
Nome del Fondo SIE:
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Identificazione dell'asse prioritario:
PR FESR Puglia 2021-2027 Asse prioritario I - Competitività e Innovazione, 2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)
Regioni in cui è attuato lo strumento finanziario (livello NUTS o altro):
ITF4-Puglia
Importo stanziato dall'autorità di gestione per l’intero strumento finanziario:
_______________
Importo proveniente dai fondi SIE:
_______________
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche (contributo pubblico del programma):
_______________
Importo proveniente da fonti nazionali private (contributo privato del programma):
0,00 Euro
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche e private al di fuori del contributo al programma:
0,00 Euro
Importo del Fondo di cui al presente Accordo di finanziamento, quale quota dello strumento totale:
.Euro
Data d'inizio prevista dello strumento finanziario:
_______________
Data di completamento prevista dello strumento finanziario:
31/12/2029
Recapiti delle persone di contatto per le comunicazioni tra le parti:
_______________
Per la Regione Puglia:
Dipartimento Sviluppo Economico,
X.xx Xxxxxxx, 000 – Bari
Per il Confidi:
_______________
Art. 2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI
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AdA
Autorità di Audit
AdC
Autorità di Certificazione
AdG
Autorità di Gestione
Categorie di deterioramento
Attività finanziarie deteriorate di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 e smi
CdS
Comitato di Sorveglianza
CE
Commissione Europea
Xxxxx
Xxxxx e commissioni di gestione di cui all‘articolo 68 del Reg.(UE) n. 1060/2021
DG
Direzione Generale
Documenti attuativi
Piano aziendale, Avvisi per la selezione delle iniziative.
ESL
Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato con il metodo nazionale approvato con la Comunicazione della Commissione n. 4505 del 06/07/2010 – Aiuto di Stato n. 182/2010 – Italia
FESR
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Fondo Rotativo o Fondo
Strumento finanziario ai sensi dell’art. 58 del Reg. (UE) n. 1060/2021, costituito ai sensi del presente Accordo di finanziamento
IF
Intermediario Finanziario
Microimpresa
Microimpresa rispondente alla definizione di cui alla Raccomandazione UE 361/2003
PO/ POR/ P.R.
Programma Operativo Regionale
Proponente
Soggetto che presenta domanda di garanzia a valere sul Fondo
Proventi
Interessi e altre plusvalenze generate ai sensi dell’art. 60 del Regolamento n.1060/2021
RAA
Relazione Annuale di Attuazione
Regione
Dipartimento Sviluppo Economico
SF
Strumento finanziario
Xx.Xx.Xx.
Sistema di Gestione e Controllo
SIE (Fondi)
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
UE
Unione Europea
Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI STRATEGICI
Il presente Accordo prevede, ai sensi della D.G.R. n. 1571 del 15/11/2023, la costituzione di un “Fondo Garanzia Mutualistica 2021/2027” (di seguito denominato anche “Fondo”), finalizzato a migliorare l’accesso al credito delle PMI operanti sul territorio regionale.
Il Fondo operante con risorse pubbliche, provenienti dal P.R. PUGLIA 2021-2027 sarà attivato attraverso l’erogazione di strumenti finanziari (garanzie).
Il Fondo prevede aiuti sotto forma di garanzie di credito, connesse alle operazioni di finanziamento descritte al successivo articolo 6.
Con la costituzione del “Fondo Garanzia Mutualistica 2021/2027”, la Regione intende raggiungere i seguenti obiettivi:
promuovere lo sviluppo delle PMI, anche nei processi di internazionalizzazione, favorendo l’accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche;
concorrere al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio – lungo periodo;
assicurare nel breve – medio periodo adeguate risorse per sostenere la crescita in atto del sistema produttivo regionale anche attraverso la rete dei Confidi presenti nella regione;
potenziare il sistema delle garanzie pubbliche anche in relazione ai Confidi per l’espansione del credito valorizzando le esperienze positive già condotte nelle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 attraverso interventi in garanzia e finanziamenti diretti per operazioni di garanzia a prima richiesta e Tranched Cover;
Per la realizzazione delle operazioni oggetto del presente Accordo, il Confidi gestore agisce conformemente al “Piano aziendale” di cui all’articolo 11 dell’Avviso e Allegato B al presente Accordo, in conformità con la normativa comunitaria sui Fondi SIE e con il P.R. PUGLIA 2021-2027.
Art. 4 - ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO
Con il presente Accordo, stipulato ai sensi dell’art. 59, paragrafi 2 e 5, del Regolamento (UE) n. 1060/2021 le Parti convengono quanto segue:
L’Autorità di gestione verifica, anche attraverso la commissione di gara, il possesso dei requisiti, in relazione ai confidi partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica, affinchè la Regione li definisca quali soggetti gestori del Fondo, affidando agli stessi i compiti di esecuzione ai sensi del Reg. (UE) n.1060/2021 art. 59 par. 2;
la Regione si impegna a destinare al confidi, ai sensi dell’art. 60, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1060/2021, le risorse finanziarie per la gestione del “Fondo” e a provvedere ai relativi appostamenti di bilancio in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e agli strumenti finanziari;
il Confidi esercita l’attività necessaria alla gestione del “Fondo”, in applicazione dell’art. 59 del Reg. (UE) n. 1060/2021 nel rispetto delle finalità definite dagli obiettivi specifici e dalle azioni del P.R. Puglia 2021-2027 che contribuiscono al cofinanziamento del “Fondo”;
la Regione esercita tutti i poteri decisionali, di vigilanza, e di controllo sull’impiego delle risorse pubbliche previsti dal presente Accordo e dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e in particolare agli strumenti finanziari;
il Confidi agisce in conformità alla presente disciplina, coadiuvando la Regione nello svolgimento dei compiti delineati nel presente Accordo ai sensi della normativa applicabile, nel perseguimento delle funzioni pubbliche sopra delineate. A tal fine confidi valuterà e selezionerà i progetti che potranno beneficiare del sostegno del “Fondo” in conformità alla legislazione applicabile che, in ogni caso, garantiscano il rispetto di principi generali di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, supportando inoltre le attività di sensibilizzazione e animazione come meglio descritto dal successivo art. 23;
la Regione si impegna a rimborsare al confidi i costi di gestione sostenuti per l’attività di cui alle precedenti lettere c) ed e), secondo quanto previsto dal presente Accordo e delle Linee Guida che saranno emanate dalla Sezione Competitività, fermi restando i limiti stabiliti dal Reg. (UE) n. 1060/2021 e comunque nella misura non superiore alla soglia ___ % dell’importo totale dei contributi del programma accantonati per contratti di garanzia nel rispetto di quanto indicato nella procedura competitiva. Il riconoscimento degli oneri di gestione dipende dalla performance. I rimborsi effettuati dalla Regione in favore del confidi non hanno natura di corrispettivo per le funzioni svolte da quest’ultimo e saranno quantificati e corrisposti al solo fine di consentire il funzionamento della società, che agirà secondo regole di efficienza e buon funzionamento a cui devono ispirarsi gli organi della pubblica amministrazione;
le Parti stabiliscono le regole di funzionamento del “Fondo” in conformità con quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1060/2021;
Il presente accordo e gli allegati allo stesso sono redatti in conformità con le informazioni richieste dall’allegato X del Reg. 1060/2021;
le Parti stabiliscono che alla scadenza del presente Accordo, l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili del “Fondo” sarà disciplinato dalla Regione Puglia con apposita Delibera di Giunta Regionale.
Art. 5 –OBIETTIVI STRATEGICI E VALUTAZIONE EX ANTE
Secondo l’ultimo aggiornamento congiunturale dell’economia della Puglia (novembre 2023) redatto dalla Banca d’Italia, nei primi nove mesi del 2023 l’economia pugliese è cresciuta con un’intensità contenuta. Difatti, a fronte dell’incremento del 3,3 per cento nel primo semestre 2022, nel primo semestre del 2023 l’attività economica sarebbe cresciuta del 1,3 per cento rispetto al I semestre del 2022.
Con riferimento agli andamenti settoriali, si osserva che nella prima del 2021 la dinamica delle attività del settore industriale è risultata debole, per effetto dei benefici conseguenti alla contrazione delle problematiche connesse all’approvvigionamento degli input della produzione, del calo dei prezzi dei beni energetici e del peggioramento dell’economia globale. Inoltre, il processo di accumulazione di capitale è rimasto nel complesso flebile, per effetto dell’incertezza congiunturale e del maggior costo del credito, nonostante la spinta derivanti dagli incentivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Con riferimento al contesto regionale Pugliese, nell’agosto 2023, pur in presenza di abbondanti disponibilità liquide, l’andamento dei prestiti erogati alle imprese – su base annua - è risultato negativo, in conseguenza all’indebolimento del trend congiunturale e degli effetti conseguenti alla politica monetaria restrittiva posta in essere dalla Banca centrale europea, che ha comportato il rialzo dei tassi di interesse e l’inasprimento delle condizioni di accesso al credito, specie per le piccole e medie imprese (PMI).
Stante il peggioramento del quadro macro-economico e il pieno dispiegamento degli effetti della politica monetaria restrittiva, il deciso e crescente aumento del costo del debito potrebbe, da un lato, incidere sia sulla capacità di rimborso dei finanziamenti da parte delle imprese, sia sul livello di domanda di credito, soprattutto di quelle di piccole dimensioni e, dall’altro, rafforzare il ricorso a strumenti complementari e/o sostitutivi del credito bancario che presumibilmente si andrà a caratterizzare nei prossimi mesi per un livello di crescita negativo.
La Valutazione ex ante è stata condotta in coerenza con le best practices europee. Per il completamento dell’analisi dei fallimenti di mercato è stato quantificato il financing gap di mercato, inteso come la parte di domanda potenziale che in termini prospettici non risulta soddisfatta dall’offerta a causa di un fallimento di mercato. Sulla base della stima della domanda potenziale e della ricognizione dell’offerta disponibile è stato stimato il financing gap. Nello specifico, la parte di domanda potenziale che non risulta soddisfatta nell’arco di programmazione dall’offerta di credito risulta pari a 3,46 €mld per un periodo di programmazione quadriennale, equivalente ad un gap annuo di 0,58 €mld.
Lo strumento finanziario Fondo Garanzia Mutualistica 2021/2027 è lo strumento con cui la Regione Puglia offre la possibilità alle PMI di dotarsi di idonee garanzie per l’accesso al credito bancario.
La garanzia non deve superare l’80% del prestito concesso all’impresa. Il moltiplicatore (cd. Rapporto di gearing) è pari a 4.
Art. 6 - DESTINATARI FINALI E GARANZIE PREVISTE
I destinatari degli aiuti sono le microimprese e le imprese di piccola e media dimensione (di seguito denominate PMI) così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003, che rispettino i requisiti previsti anche in conformità con la VEXA. Nella definizione di PMI, inoltre, sono da intendersi ricompresi i liberi professionisti in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l’art.12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017. I Destinatari degli aiuti in forma di garanzia alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere in possesso dei requisiti specificati nell’allegato C del presente Accordo.
Sono ammissibili al Fondo di Garanzia Mutualistica tutte le attività economiche ad eccezione di quelle esplicitamente escluse dal Regolamento (UE) n. 1058/2021, ai sensi del quale il FESR e il Fondo di coesione come specificato nell’allegato C del presente accordo, purché compatibili con i regimi di aiuti di cui al successivo comma 3.
Le attività economiche dovranno inoltre risultare ammissibili rispetto a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 per la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI (de minimis), oppure nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione UE n. 651/2014, come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023 del 23/06/2023, limitatamente ai seguenti articoli:
n. 14 “Aiuti a finalità regionale agli investimenti” applicabile unicamente per gli interventi di cui al successivo art. 8 comma 1 lettera a);
n. 22 “Aiuti alle imprese in fase di avviamento”.
Art. 7 - VANTAGGIO FINANZIARIO E AIUTI DI STATO
Per gli strumenti di cui al presente accordo di finanziamento, il sostegno assume la forma della garanzia.
Gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime de minimis ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023, nel rispetto delle soglie specificate e vigenti al momento dell’erogazione del sostegno. Ai sensi del paragrafo 1 delll’art. 3 del Regolamento UE n. 2831/2013, le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al medesimo Regolamento de minimis sono considerate misure esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.
Sono esenti dall’obbligo di notifica esclusivamente gli aiuti trasparenti, ossia gli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi. Ai sensi dell’art. 4, paragrafo 6, del Regolamento 2831/2023, gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti se:
il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-", e uno dei due seguenti valori:
la garanzia non supera in alcun momento l’80% del prestito sotteso, le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante, i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducono proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante e l’importo garantito è di 2.250.000 EUR con una durata della garanzia di cinque anni o l’importo garantito è di 1.125.000EUR con una durata della garanzia di dieci anni; se l’importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del Reg. 2831/2013; o
l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; o
prima dell’attuazione dell’aiuto,
il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive; e
tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento.
L’articolo 6 del Regolamento UE 2831/2023, disciplina le modalità di cumulo degli aiuti “de minimis”.
Alle imprese per le quali ricorrono i presupposti indicati negli articoli n. 14 e n. 22 del regolamento UE n. 651/2014 come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023 del 23/06/2023, si applicano i massimali e le disposizioni ivi indicate.
Art. 8 - INTERVENTI AMMISSIBILI E GARANZIE PREVISTE
Gli aiuti concessi riguardano le seguenti operazioni, anche di portafoglio:
garanzia su prestiti finalizzati agli investimenti, ove l’importo garantito dei prestiti sottesi non superi 1.500.000,00 euro per impresa.
garanzia su prestiti finalizzati all’attivo circolante (a titolo esemplificativo: scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti, salvo buon fine) ove l’importo garantito dei prestiti sottesi non superi 800.000,00 euro per impresa.
Ai sensi dell’art. 64 del Reg. UE 1060/2021 non sono ammissibili alle agevolazioni del fondo l’acquisto di terreni per un importo superiore al 10% dell’importo del prestito sottostante alla garanzie concessa; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%.
Gli interventi di cui al precedente comma 1 lettera a) devono essere compatibili con il principio DNSH, in quanto coerenti con la pertinente legislazione ambientale e di mitigazione ambientale di livello europeo, nazionale e regionale.
L’importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi del comma 1, unitamente a quelli concessi al medesimo destinatario da altre Amministrazioni, Enti ed Organismi pubblici non deve superare le soglie dei rispettivi Regolamenti in vigore al momento della concessione.
Le specificazioni delle operazioni e delle spese ammissibili agli aiuti in garanzia, le modalità di presentazione delle domande di aiuto, i termini di presentazione e i criteri di valutazione delle stesse e le modalità di verifica e controllo delle operazioni agevolate sono descritte nel documento allegato C “Descrizione dello strumento” al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.
Il Confidi è tenuto a rispettare il costo massimo per la prestazione della garanzia offerto in fase di gara su linee di credito (non contro garantite) di durata superiore a 36 mesi e pari a ___% pena la non ammissibilità a copertura da parte del Fondo del relativo finanziamento.
Il Confidi, pena la non ammissibilità a copertura da parte del Fondo dei relativi finanziamenti, è inoltre tenuto a rispettare le condizioni economiche delle garanzie indicate in fase di presentazione di istanza tramite l’allegato 1/e dell’Avviso “Traslazione degli aiuti ai Beneficiari” di seguito riportate:
Classe di rischio |
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Percentuale di sconto offerto (B) |
Costo Garanzia risultante (C=A-B) |
Alto |
|
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Medio |
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|
Basso |
|
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VALORE MEDIO |
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|
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Art. 9 - POLITICA DEGLI INVESTIMENTI
Per la realizzazione dell’operazione oggetto del presente Accordo, il confidi agisce conformemente alla Strategia di investimento riportata nell’allegato B al presente Accordo, paragrafo 1.
La garanzia è descritta nell’allegato C “Descrizione dello strumento” e nell’allegato B “Piano Aziendale” e sarà attuata uniformemente su tutto il territorio della Regione Puglia.
Gli investimenti sottostanti sono realizzati nel rispetto dei criteri e vincoli indicati nel presente Accordo secondo quanto specificato nell’Allegato C “Descrizione dello strumento”.
Le operazioni dovranno rispettare i requisiti dimensionali, così come previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
Gli investimenti sono realizzati con un approccio di cooperazione tra la Regione e il Confidi, in raccordo con il Comitato di Coordinamento costituito ai sensi del successivo art. 20.
Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere avviate da parte di PMI aventi sede legale o sede operativa nel territorio della Regione Puglia.
Gli investimenti di cui al comma 1 lett. a) del precedente art. 8 e le operazioni di cui al comma 1 lett. b) e c) del precedente art. 8 devono essere relativi alla sede legale o alla sede operativa localizzate nel territorio regionale, delle PMI richiedenti.
In fase di presentazione dell’istanza di accesso al “Fondo di Garanzia Mutualistica” le PMI richiedenti dovranno predisporre un Piano d’Impresa dal quale si evinca che gli interventi di cui al precedente art. 8 siano funzionali alle sedi presenti nel territorio pugliese.
L’Allegato B “Piano aziendale dello strumento” tiene conto dei seguenti criteri guida:
Strategia dello Strumento
Politica delle garanzie.
La Regione, qualora lo ritenga necessario, anche a seguito di proposte pervenute da confidi, può promuovere la modifica dell’Allegato B “Piano aziendale”, tenendo conto:
della performance e dell’impatto del “Fondo Garanzia Mutualistica 2021/2027” rispetto ai risultati attesi;
delle modifiche regolamentari che riguardano i Fondi SIE;
dell’aggiornamento e revisione della Valutazione Ex Ante;
delle raccomandazioni dell’Autorità di Gestione del P.R. Puglia 2021/2027;
delle raccomandazioni del Comitato di coordinamento;
delle raccomandazioni degli ulteriori organi di gestione, controllo e monitoraggio dei Fondi SIE;
delle eventuali raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza per il P.R. Puglia 2021/2027.
Qualora tale revisione si renda necessaria ai sensi del comma precedente, il confidi, di concerto con la Regione e il Comitato di coordinamento, modifica la Strategia di Investimento.
Art. 10 - ATTIVITÀ E OPERAZIONI
Le attività e le operazioni ammissibili sono descritte negli Allegati B “Piano aziendale” e C “Descrizione dello strumento”.
L’effetto leva stimato è quantificato all’Allegato A “Valutazione ex ante” - allegato in forma di sintesi - e rappresenta il rapporto tra l’ammontare di risorse di cui potranno beneficiare i destinatari dello SF e l’ammontare investito da parte delle Istituzioni Europee.
Il confidi in qualità di soggetto gestore del Fondo svolge le attività necessarie alla gestione della misura di finanziamento, in applicazione del Regolamento (UE) 2021/1060 e in coordinamento con la Regione Puglia, quale autorità di gestione. In particolare il confidi:
definisce le attività di promozione della misura di finanziamento e partecipazione alle iniziative promozionali promosse dalla Regione;
assiste i proponenti nella definizione della domanda di garanzia e della documentazione necessaria;
verifica dei requisiti di ciascun destinatario degli aiuti;
effettua le analisi di fattibilità;
adotta i provvedimenti relativi alle garanzie, inclusi i provvedimenti di revoca delle agevolazioni nei confronti dei Beneficiari disciplinati nell’allegato D – Modelli per il controllo dello strumento;
recupera e trasferisce sul Fondo le risorse rivenienti dalle procedure di revoca della Garanzia nei confronti dei Beneficiari disciplinati nell’allegato D – Modelli per il controllo dello strumento;
controlla e coordina le attività necessarie alla gestione della misura;
verifica l’andamento dei rientri dei finanziamenti e delle posizioni rientrati nella categorie di deterioramento;
effettua attività di monitoraggio finalizzate al reporting alla Regione delle performance del Fondo, del raggiungimento dei target e in generale dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Fondo, come previsto dai successivi articoli 11 e 20;
gestisce il Fondo, attraverso la contabilizzazione delle operazioni;
aggiorna il sistema di gestione e/o monitoraggio;
somministra alle imprese beneficiarie il questionario per la rilevazione dei dati statistici;
in caso di garanzia su prestiti finalizzati agli investimenti, in considerazione della natura degli stessi e della dimensione delle imprese, ai sensi dell’articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021, verifica con modalità semplificata il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall’articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020 ed integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici o degli adattamenti ai cambiamenti climatici.
Il modello di gestione delle garanzie, nonché le procedure di recupero sono specificate all’Allegato B “Piano aziendale dello strumento”, ove è esplicitato anche che le perdite, in caso di default, saranno a carico dello strumento, e vanno a diminuire l’ammontare del Fondo. La remunerazione della liquidità e gli incassi relativi a rientri finanziari delle operazioni effettuate vanno ad incrementare la dotazione dello strumento.
Art. 11 - IMPATTI ATTESI
I risultati che si intendono raggiungere attraverso le azioni del Fondo riguardano principalmente:
promuovere lo sviluppo delle PMI anche attraverso processi di internazionalizzazione, favorendo l’accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche;
concorrere, attraverso la costituzione di una efficace ed efficiente rete di Confidi, al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio – lungo periodo;
assicurare nel breve – medio periodo adeguate risorse per sostenere la crescita in atto del sistema produttivo regionale anche attraverso la rete dei confidi presenti nella regione.
Alcuni Indicatori di output conformi ai Programmi Operativi che si intende valorizzare riguardano:
Numero di beneficiari;
Ammontare delle garanzie erogate;
Ammontare dei finanziamenti relativi alle garanzie erogate.
Per quanto attiene la valutazione della performance e dell’impatto si rimanda al successivo articolo 21 del presente Accordo.
L’attuazione del fondo contribuisce al perseguimento degli indicatori di performance previsti dal P.R. Puglia 2021/2027 e indicati nell’Allegato A “Valutazione ex ante” - allegato in forma di sintesi.
Art. 12 - RUOLO E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO GESTORE
Il Confidi raccoglierà e renderà disponibili, secondo modalità e tempi indicati dalla Regione Puglia, la documentazione, le informazioni e i dati utili all’attività di reporting e controllo dell’Autorità di Gestione e, con particolare riferimento alla “Relazione Annuale di Controllo” di cui all’art. 77, par. 3, l. B e alla “Relazione Annuale di Audit” di cui all’art. 81, par. 5 “ del Reg. UE n. 1060/2021.
Ai sensi dell’art. 59, par. 6 del Regolamento UE n.1060/2021, la responsabilità finanziaria dell’autorità di gestione non supera l’importo impegnato dall’autorità di gestione a favore dello strumento finanziario nell’ambito del pertinente accordo di finanziamento.
Ai sensi dell’art. 59, par. 7 del Regolamento UE n.1060/2021, il Confidi sostiene i destinatari finali, tenendo in debito conto gli obiettivi del programma e la potenziale autosufficienza finanziaria dell’investimento, come spiegata nel piano economico o in un documento equivalente. La selezione dei destinatari finali è trasparente e non dà luogo a conflitti di interessi.
Ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento delegato UE n. 1060/2021 e come riportato nell’allegato D – Modelli per il controllo dello strumento, il Confidi assicura il riconoscimento del sostegno fornito dai fondi all’operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell’articolo 62 del Reg. UE 1060/2021, in particolare nei modi seguenti:
fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell’Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull’operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;
per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 EUR, organizzando un evento o un’attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l’autorità di gestione responsabile;
il Confidi provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di cui all’art. 50 paragrafo 1, lettera c) del Reg. UE 1060/2021 non appena inizia l’attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate.
Il confidi adotta le risoluzioni espresse dalla Regione, in particolare astenendosi dall’eseguire le attività su cui la Regione e il Comitato di Coordinamento abbiano espresso parere contrario.
Art. 13 - GESTIONE E AUDIT DELLO STRUMENTO FINANZIARIO
La gestione dello strumento è coadiuvata dal Comitato di coordinamento, così come previsto dall’Allegato D “Modelli di controllo dello strumento”.
Il Confidi è tenuto a rispettare le prescrizioni in materia di audit, quali le prescrizioni minime per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario in conformità dell'articolo 82, e le prescrizioni di tenuta di una contabilità separata, comprese le disposizioni e le prescrizioni riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara.
In merito alla pista di controllo per gli strumenti finanziari, coerentemente con quanto disposto dall’articolo 69 del Regolamento n. 1060/2021, l’A.d.G. garantirà la presenza dei seguenti elementi obbligatori definiti dall’Allegato XIII del Regolamento n. 1060/2021:
documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario, come ad es. gli accordi di finanziamento, ecc.;
documenti che individuano gli importi conferiti allo strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascuna priorità, le spese ammissibili nell'ambito di ciascun programma e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei Fondi e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi in conformità agli articoli 60 e 62 del Reg. 1060/2021;
documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, la rendicontazione e le verifiche;
documenti relativi al disimpegno dei contributi del programma e alla liquidazione dello strumento finanziario;
documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;
moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi i piani aziendali e, se del caso, i conti annuali di periodi precedenti;
liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario;
dichiarazioni rilasciate in relazione agli aiuti "de minimis";
convenzioni sottoscritte con gli istituti di credito che erogano i finanziamenti e accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti, tra l'altro, investimenti azionari, prestiti, garanzie o altre forme di investimento a favore dei destinatari finali;
prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario sarà usato per la finalità prevista;
registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i livelli e fino ai destinatari finali e, per le garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti;
registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo di un programma versato o a una garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.
A norma dell’articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, l’Autorità di Gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma e tra l’altro garantisce, ai sensi dell’art. 74 del Reg. n. 1060/2021:
che l'operatività del Fondo sia conforme alla legislazione comunitaria applicabile, alla strategia del P.R. PUGLIA 2021-2027, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma;
esegue verifiche di gestione per accertare l’effettivo utilizzo delle risorse;
pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
previene, individua e rettifica le irregolarità;
conferma che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari;
redige la dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell’allegato XVIII del Reg, n. 1060/2021;
che tutti i documenti giustificativi riguardanti un’operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento dell’autorità di gestione al beneficiario.
Le parti danno atto che l’autorità di audit, di cui all’art. 77 del Reg. 1060/2021 è responsabile dello svolgimento degli audit dei sistemi, degli audit delle operazioni e degli audit dei conti al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.
Le Verifiche di gestione e gli audit degli strumenti finanziari sono conformi a quanto previsto dal Reg. 1060/2021 e definite all’interno del Si. Ge. Co. del P.R. Puglia 2021-2027, nel quale sono disciplinate anche le modalità di esecuzione dei controlli di primo livello che trovano specificazione anche nell’allegato D.
Gli strumenti di controllo e monitoraggio del Fondo sono:
controlli amministrativo-documentali;
visite di controllo;
relazioni di revisione.
La documentazione da custodire, necessaria al corretto monitoraggio del Fondo, nel rispetto della normativa applicabile ai Fondi SIE, deve prevedere, anche su supporto informatico, almeno:
le domande di xxxxxxxx presentate dai proponenti, complete della eventuale documentazione di supporto;
i provvedimenti/contratti di concessione della garanzia al destinatario;
la documentazione probatoria che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario sarà usato per la finalità prevista stante quanto indicato nell’allegato D – Modelli per il controllo dello strumento.
L’AdG del P.R. Puglia 2021-2027 verifica la regolare implementazione del Fondo, svolgendo le funzioni previste dai Regolamenti e declinate nel presente Accordo di Finanziamento.
La Regione svolge i seguenti compiti, ai sensi del Reg. (UE) n. 1060/2021:
coordina e indirizza la gestione del Fondo con il supporto del Comitato di coordinamento;
approva i documenti strategici e attuativi del Fondo;
approva, sentito il Comitato di Coordinamento, i documenti presentati dal confidi sulla modifica o sulla revisione della strategia di investimento e del Piano aziendale.
Art. 14 – CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA, GESTIONE DELLE OPERAZIONI PAGAMENTI E SVINCOLI
La Regione trasferisce al confidi _________ , dopo la firma del presente Accordo, l’importo di € ___________, pari alla quota della dotazione finanziaria dell’importo complessivo € _____________,00, assegnata ai sensi dell’articolo 14 dell’Avviso. La Regione potrà incrementare la dotazione iniziale del Fondo complessivo.
Le risorse assegnate vengono trasferite sul/i seguente/i conto/i: _____________
Le risorse trasferite dalla Regione Puglia per la costituzione del Fondo rappresentano deposito vincolato per l’esecuzione delle attività previste dal presente Accordo. Il vincolo viene esplicitato con l’apposizione della dicitura “vincolato all’ordine della Regione Puglia – Fondo Garanzia Mutualistica 2021-2027”. Tutti i conti vincolati al fondo vengono remunerati alle vigenti condizioni di mercato. Qualsiasi operazione su di essi dovrà essere preventivamente comunicata ed autorizzata dalla Regione.
I finanziamenti sottostanti alle garanzie impegnate relativamente al/i primo/i lotto/i aggiudicato/i devono essere erogati entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo.
Le risorse assegnate saranno accreditate presso una o più banche conformemente alle indicazioni del Confidi beneficiario. L’utilizzo delle risorse sarà autorizzato attraverso domande di svincolo, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 92 del Regolamento 1060/2021, secondo le seguenti modalità:
l'importo incluso nella prima domanda di svincolo pari al 30% dell'importo complessivo assegnato;
successive domande di svincolo intermedio potranno essere presentate durante il periodo di ammissibilità qualora almeno il 60% dell'importo indicato nelle precedenti domande di svincolo intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile e per un importo pari alla spesa ammissibile effettivamente sostenuta, fino al raggiungimento del totale del Fondo assegnato.
Gli eventuali ulteriori lotti di cui all’articolo 2, comma 5 dell’Avviso assegnati al confidi che matura i requisiti per la richiesta previsti dal suddetto comma 5, sono versati sugli stessi conti già individuati al precedente comma 2 e soggetti alla medesima disciplina. Dall’aggiudicazione dei lotti successivi decorrono ulteriori 12 mesi per l’erogazione dei finanziamenti bancari sottostanti alle garanzie impegnate, fermo restando il termine massimo di ammissibilità delle spese a valere sul P.R. Puglia 2021-2027
L’AdG effettua accertamenti sul rispetto degli obiettivi previsti dal presente Accordo e sulle eventuali irregolarità riscontrate. L’AdG procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione ad eventuali irregolarità individuate. La rettifica finanziaria consiste in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del P.R. Puglia 2021-2027erogato allo strumento finanziario. L’AdG tiene conto della natura e della gravità dell’irregolarità ed apporta una rettifica proporzionale, informando il Comitato di Coordinamento. Il Contributo soppresso mediante apposito atto amministrativo rientra nella dotazione dei P.R. PUGLIA 2021-2027.
Art. 15 – GESTIONE DEI CONTI
ll Fondo Garanzia Mutualistica 2021/2027 viene costituito come “Patrimonio Separato, così come previsto dall’articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1060/2021”.
Il Confidi attua la gestione contabile del Fondo, in conformità con quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1060/2021, mediante contabilità separata, tale da consentire la verifica immediata e univoca dei movimenti, in entrata e in uscita, relativi alle risorse degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria, e la chiara identificazione del conto di provenienza e/o destinazione.
I conti del “Fondo Garanzia Mutualistica 2021/2027” vengono utilizzati, impegnati, gestiti o diversamente disposti separatamente dalle altre risorse di confidi, e sono destinati all'esclusiva realizzazione delle azioni promosse dal “Fondo”, in conformità con quanto disposto dal presente Accordo.
Il confidi può provvedere all’accensione di ulteriori conti o sotto-conti da utilizzarsi per l’attuazione del Fondo; se trattasi di conti “tesoreria” essi recano l’apposizione del vincolo, come previsto dal precedente articolo 14, comma 3, e la loro accensione, nonché le operazioni relative vengono comunicate e preventivamente autorizzate dalla Regione. I conti “rischi” e “gestione” sono collegati allo strumento, ma su di essi non insiste l’apposizione del vincolo.
Il confidi riceve le risorse finanziarie dal P.R. PUGLIA 2021-2027 ai fini della realizzazione delle finalità sottostanti alla costituzione del Fondo, ivi compresi i contributi nazionali e regionali, nonché le altre somme eventualmente previste nel presente Accordo.
Le operazioni consentite a valere sul Conto Fondo e su eventuali sotto-conti sono le seguenti:
ogni operazione da effettuare in relazione alle garanzie prestate, secondo quanto disposto dal presente Accordo;
gestione dei flussi interbancari per le garanzie prestate;
pagamenti dei costi, in conformità con quanto stabilito nell’articolo 16;
qualsiasi altra operazione non prevista ai precedenti punti, espressamente autorizzata, in forma scritta, dalla Regione.
Il confidi provvederà a fornire nelle relazioni periodiche inoltrate alla Sezione Competitività informazioni sulle disponibilità dei conti “Fondo Garanzia Mutualistica 2021-2027” distinti per singola operazione come individuate nelle Linee Guida sulle modalità di rendicontazione che saranno approvate da parte della Sezione competente.
Art. 16 - COSTI DI GESTIONE
I Costi di gestione maturano a partire dalla data della firma del presente Accordo fino al termine massimo previsto per l’ammissibilità della spesa al P.R. Puglia 2021-2027.
La Regione riconosce che l’esecuzione delle operazioni sottese al presente Accordo comporta dei Costi per il confidi, ed accetta di assumere tali costi in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria sui Fondi SIE, nei limiti che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell’art. 68 del Reg. (UE) 1060/2021 e comunque nella misura non superiore alla soglia ___ % dell’importo totale dei contributi del programma accantonati per contratti di garanzia nel rispetto di quanto indicato nella procedura competitiva.
La Regione informa il Comitato di Sorveglianza, istituito in conformità all’art. 38 del Reg. (UE) n. 1060/2021 in merito alle disposizioni che si applicano al calcolo dei costi di gestione sostenuto o delle commissioni di gestione allo strumento finanziario. Il Comitato riceve relazioni annuali sui costi e sulle commissioni di gestione effettivamente pagati negli anni precedenti.
I costi sono rendicontati annualmente e prelevati dai fondi disponibili a seguito di esplicita approvazione da parte della Regione delle relazioni presentate dal Confidi. Potranno essere riconosciuti acconti annuali relativi agli oneri di gestione effettivamente sostenuti e rendicontati, in maniera proporzionale all’effettivo utilizzo delle risorse assegnate, nel rispetto della percentuale indicata e sino al raggiungimento della soglia massima riconoscibile.
Il confidi e la Regione vigilano affinché il totale dei costi non ecceda i massimali previsti al precedente comma 2.
Le parti concordano che spetta al Confidi il rimborso dei costi sostenuti per la gestione del Fondo, da determinarsi secondo i massimali di cui al precedente comma 2 e le Linee Guida sulle modalità di rendicontazione che saranno approvate da parte della Sezione competente; i costi di gestione comprendono componenti di prezzo di costo indiretti e diretti rimborsati dietro prove di spesa al fine di garantire il buon funzionamento di confidi nell’esercizio delle funzioni delineate nel presente Accordo.
Il confidi trasmette alla Regione per ogni anno di calendario, di norma entro il 30 aprile e il 31 ottobre successivi alla conclusione del semestre, le relazioni di cui all’art. 21 c. 3. La Regione comunica, entro trenta giorni dall’avvenuta ricezione, le eventuali integrazioni.
Art. 17 – DURATA DELL’ACCORDO, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE ALLA CHIUSURA, RISOLUZIONE PER GIUSTA CAUSA
Il presente Accordo ha efficacia a partire dalla data della sottoscrizione e, salvo risoluzione conformemente alle disposizioni del presente art. 17, resta in vigore fino agli 8 anni successivi al termine di ammissibilità. La durata del presente Accordo potrà essere prorogata mediante accordo scritto tra le parti.
A seguito della scadenza del presente Accordo, in caso di mancata proroga, il rapporto tra le parti proseguirà all’esclusivo fine del compiuto svolgimento della rendicontazione in conformità al presente Accordo, nonché al fine dell’esecuzione dei pagamenti finali in ottemperanza a quanto disposto dal presente articolo; i costi relativi a tali attività saranno coperti con le modalità concordate tra le Parti, anche facendo ricorso ai proventi maturati sulle giacenze del Fondo.
Ove sussistano motivi che danno luogo a un’eventuale risoluzione per giusta causa, la Parte incolpevole può risolvere il presente Accordo con effetto immediato, dando notifica all’altra Parte del verificarsi del caso di risoluzione per giusta causa.
A titolo di esempio, e senza pregiudizio per la generalità delle cause, la risoluzione per giusta causa può essere dichiarata dalla Regione Puglia, sentito il Comitato di coordinamento, nei seguenti casi:
inosservanza, da parte di confidi, delle strategie definite nel documento allegato B “Piano aziendale” - Strategia d’investimento;
inadempimento, da parte di confidi, di uno qualunque dei suoi obblighi sostanziali a norma del presente Accordo, a condizione che le Regione, anche su impulso dell’ADG, abbia notificato a confidi la causa di inadempimento e che confidi non abbia provveduto a rimediare alla violazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della notificazione o da altro maggior termine eventualmente contenuto nella notificazione medesima;
nelle ipotesi di revoca previste dall’articolo 20 dell’Avviso.
A partire dalla data di cessazione del presente Accordo, il confidi si considererà liberato dagli obblighi connessi alla gestione del Fondo.
In caso di risoluzione del presente Accordo, i costi della risoluzione sono a carico della Parte che ha dichiarato la risoluzione stessa.
Decorso il periodo di validità del presente Accordo, l’ammontare disponibile del Fondo depositato nei Conti corrispondenti, così come qualsiasi altra risorsa derivante dall’attuazione delle operazioni, deve essere restituito alla Regione ed accreditato in un conto, i cui estremi saranno comunicati dalla Regione al Confidi nelle dovute forme.
Qualora le Parti accertino in buona fede, che la realizzazione dell’operazione sia resa impossibile o irragionevole a causa del verificarsi di un evento di forza maggiore, possono decidere di risolvere consensualmente il presente Accordo.
E’ fatto salvo il rimborso di costi che si riferiscono a periodi antecedenti alla data di cessazione del presente Accordo, sostenuti e rendicontati ai sensi del precedente art. 16.
Le spese ammissibili allo strumento finanziario corrispondono all’importo complessivo del contenuto dei programmi effettivamente pagati o impegnati dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, nei limiti di cui all’art. 68 del Regolamento UE n. 1060/2021.
Art. 18 – RIUTILIZZO E/O RESTITUZIONE DELLE RISORSE EROGATE DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE E DEGLI INTERESSI MATURATI
Gli interessi generati dalla giacenza nei conti “Fondo Garanzia 2021-2027, tesoreria e rischi, sono destinati all’incremento del capitale del Fondo medesimo, in conformità all’articolo 60 del Reg. (UE) n. 1060/2021, salvo diversa disposizione comunicata dalla Regione Puglia al Confidi.
Alla scadenza del termine di cui all’art. 14, comma 4 e dell’eventuale termine di cui all’art. 14, comma 6, nel caso di mancato impiego della totalità delle risorse trasferite, il confidi restituisce alla Regione la parte di Fondo non utilizzata, maggiorata degli interessi e detratte le perdite.
Le risorse a valere sulle garanzie liberate vengono riutilizzate dal confidi, conformemente al presente Accordo, ai sensi dell’art. 62 del Reg 1060/2021, entro la fine del periodo di ammissibilità. Decorsi il termine di cui al comma precedente, il confidi deve restituire le risorse liberate, ove non dimostri l’effettivo riutilizzo delle stesse.
Al termine del periodo di eleggibilità di cui al comma precedente, le risorse liberate vengono restituite alla Regione, a cadenza annuale, sulla base dei piani di ammortamento dei finanziamenti sottostanti le garanzie deliberate, a seguito della rendicontazione prevista dal precedente art. 14.
Le risorse restituite allo strumento negli otto anni successivi alla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE agli strumenti finanziari, sono utilizzati dalla Regione anche per il tramite dei confidi, conformemente alle finalità del programma, nell’ambito del medesimo strumento finanziario o in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.
Gli eventuali importi recuperati e gli importi non impiegati, incrementati degli interessi e, detratte le perdite, sono utilizzati in conformità con quanto disciplinato all’art. 62 del Reg. (UE) n. 1060/2021.
Il Confidi comunica periodicamente l’entità delle perdite e la conseguente consistenza delle somme residue nell’ambito della Relazione di attuazione annuale di cui al successivo art. 21.
È fatta salva la possibilità per la Regione, nel caso di mancato impiego o comunque di un utilizzo progressivo delle risorse assegnate inferiore ad almeno il 20% della quota residua disponibile del fondo assegnato, per un periodo di tempo superiore a tre mesi, di procedere, previo preavviso, alla richiesta di restituzione da parte del Confidi della parte di Fondo non utilizzata, maggiorata degli interessi e detratte le perdite.
Art. 19 - RESTITUZIONE DEL CAPITALE
l confidi restituisce il Fondo secondo le seguenti modalità:
Le risorse di cui al precedente art. 17 c. 2 entro 10 giorni dalla richiesta da parte della Regione;
Le somme di cui al precedente art. 17 c. 4, con cadenza annuale, secondo i piani di ammortamento dei finanziamenti sottostanti le garanzie deliberati che dovranno essere comunicati alla Regione entro il 30 maggio di ogni anno;
La restante consistenza del Fondo, in unica soluzione, dopo la scadenza del presente Accordo e previa conclusione delle operazioni di rendicontazione finale.
La somma da restituire è costituita dall’importo del Fondo originario, maggiorato dagli interessi generati, dalle risorse rimborsate o restituite al Fondo, dagli eventuali importi recuperati e diminuito dalle perdite e delle spese di gestione riconosciute.
Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, il confidi restituisce altresì alla Regione le eventuali somme successivamente recuperate in relazione alle perdite derivanti dall’eventuale default del destinatario finale. In merito, viene effettuato un costante monitoraggio e data un’adeguata informativa nella relazione periodica.
Art. 20 - GOVERNANCE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO E CONFLITTI D’INTERESSE
La struttura di governance dello strumento finanziario, finalizzata a garantire che le decisioni in materia di prestiti e contributi siano attuate nel rispetto delle prescrizioni di legge applicabili e delle norme di mercato, è assicurata da un Comitato di coordinamento della misura il cui funzionamento è disciplinato all’Allegato D “Modelli per il controllo dello Strumento”. Il comitato è ordinariamente formato da:
il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia con funzioni di coordinamento, o un componente da lui designato;
un componente designato dalla Sezione Competitività;
un componente designato dall’AdG della Regione.
Può essere convocato, quale componente eventuale, un rappresentante designato dai confidi, quando all’o.d.g. vi siano temi che non sollevino conflitti di interesse.
Il Comitato svolge un’attività di monitoraggio dell’andamento dell’Azione, anche con riferimento alla quantità e qualità delle istanze di finanziamento pervenute, nonché dello stato di avanzamento dell’istruttoria delle stesse istanze.
Il Comitato di Coordinamento, a tal fine, monitorerà in merito al corretto impiego, ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, della dotazione che la Regione stessa trasferirà ai sensi della presente convenzione, a copertura dei costi sopportati dal Confidi nel perseguimento delle suddette finalità.
Al Comitato di Coordinamento sono affidati specificatamente i compiti di seguito indicati:
assicurare il coordinamento e la vigilanza delle attività operative;
assicurare le funzioni di interfaccia tra le strutture tecnico – amministrative della Regione ed il Confidi;
monitorare l’andamento dello svolgimento delle attività definendone eventuali aggiustamenti in itinere, al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente anche con riferimento anche agli aspetti di natura finanziaria;
effettuare il monitoraggio degli aspetti operativi, gestionali, istituzionali e tecnici dell’intero processo;
proporre, in base agli aggiornamenti e alle informative periodiche sull’andamento delle attività presentate dal Confidi, modifiche alla presente convenzione.
È fatto obbligo al personale del Confidi di operare evitando l’insorgere di casi di conflitto anche potenziale di interessi. All’uopo, il confidi esplicita nell’allegato B “Piano aziendale”, paragrafo 2.5, le modalità con le quali viene garantita l’assenza di conflitti di interesse.
Art. 21- RELAZIONI E CONTROLLO
Il sistema di reportistica del “Fondo Garanzia Mutualistica 2021/2027” costituisce elemento essenziale del sistema di monitoraggio dello strumento, ed è concepito allo scopo di assicurare una gestione adeguata del Fondo e al fine di contribuire agli obblighi di monitoraggio e certificazione in capo alla Regione, all’AdG e all’AdA nei confronti della Commissione e delle Autorità nazionali competenti. Per la modalità di reportistica e per la rendicontazione, si rinvia all’Allegato D “Modelli per il controllo dello strumento”, nonché alle Linee Guida sulla rendicontazione che saranno adottate dalla Regione.
Il confidi è tenuto a conformarsi alle regole di rendicontazione valide per il P.R. PUGLIA 2021-2027.
In capo al confidi sussistono, in particolare, i seguenti obblighi di rendicontazione:
aggiornare regolarmente il gestionale regionale e/o il sistema di monitoraggio al fine di consentire al “Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Competitività, Servizio Infrastrutture Aree industriali e produttive e Strumenti finanziari”, l’accertamento dell’attività svolta nonché delle modalità di utilizzazione del Fondo assegnato;
fornire trimestralmente comunicazione delle domande di finanziamento in favore delle quali è stata ammessa la concessione di garanzia a valere sul contributo regionale e di fornire le informazioni necessarie a garantire la conformità all'articolo 42 del Regolamento Europeo 1060/2021;
redigere una relazione di attuazione semestrale recante l’analisi dello stato di avanzamento delle attività, e informazioni dettagliate sull’avanzamento delle operazioni e della gestione;
predisporre la relazione di attuazione annuale come prevista all’Allegato D “Modelli per il controllo dello strumento”.
La relazione annuale comprende un bilancio del Fondo, l’analisi dei proventi e delle perdite con dettaglio degli oneri sostenuti e delle commissioni percepite, l’elenco dettagliato delle operazioni effettuate (crediti concessi, garanzie concesse per impresa a per settore, finanziamenti sottostanti), i problemi incontrati e le soluzioni eventualmente proposte o scelte.
Art. 22 - VALUTAZIONE
La misurazione delle performance e dell'impatto del “Fondo Garanzia Mutualistica 2021/2027” è svolta dal Comitato di cui all’Art. 19 del presente Accordo.
La misurazione dell’impatto prenderà in considerazione indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali (art. 16 del Reg. 1060/2021). Tali indicatori dovranno permettere di misurare anche le ricadute, in termini di esternalità (positive e negative) sul territorio regionale.
Il Comitato di coordinamento della misura potrà richiedere la realizzazione di analisi di impatto da svolgersi con metodologie analoghe a quelle utilizzate per svolgere la valutazione ex ante di cui all’Allegato A al presente Accordo.
Art. 23 - VISIBILITÀ, PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il “Fondo Garanzia Mutualistica 2021/2027” adotta adeguate misure informative e pubblicitarie conformemente alle disposizioni dei Regolamenti dei Fondi SIE al fine di ottemperare alle disposizioni di visibilità dei finanziamenti forniti dall’Unione in conformità a quanto disciplinato agli art. 47, 49 e 50 e dall’allegato IX del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
La divulgazione dell’avvio delle attività del Fondo e dei risultati del medesimo viene effettuata anche tramite incontri pubblici e attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia.
Il Confidi provvede a dare adeguata comunicazione ai destinatari/beneficiari del “Fondo Garanzia Mutualistica 2021/2027” del cofinanziamento del Fondo Europeo Sviluppo Regionale (P.R. PUGLIA 2021-2027) e sugli adempimenti relativi alla pubblicità ai sensi del Reg. CE 1060/2021 (artt. 47, 49 e 50) ; a tal fine, il confidi realizza le attività previste nell’Allegato B “Piano aziendale”, paragrafo 1, con le azioni di dettaglio finalizzate a garantire al Fondo la massima visibilità.
Art. 24 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Il presente Accordo è interpretato e disciplinato dalla legge italiana.
Le Parti si impegnano a tentare una composizione amichevole di qualsiasi controversia che insorga in connessione con il presente Accordo. Le controversie relative alla validità, alla applicazione, alla interpretazione, alla risoluzione e alla cessazione del presente Accordo sono risolte in via definitiva ed irrevocabile dal Foro di Bari.
Art. 25 – RISERVATEZZA, TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI
Ai fini del presente Accordo, le Parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati e si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l’esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza ed ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari.
Le Parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il presente Accordo e su tutti i dati, relativi alla reciproca attività, di cui ciascuna parte venga a conoscenza anche occasionalmente. Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:
informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;
informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.
Il Confidi tratta i dati personali forniti dai destinatari finali degli aiuti regionali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, esclusivamente per le finalità di cui All’accordo di finanziamento e per gli scopi istituzionali suoi propri, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, come novellato dal d.lgs. n. 101/2018.
Se necessario per le finalità di cui al presente Accordo di finanziamento, il confidi affida il trattamento dei dati a soggetti esterni chiamati a svolgere specifici incarichi per conto del Titolare in qualità di Responsabili del trattamento, previa esplicita autorizzazione ai sensi dall’articolo 28 del Regolamento.
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali – cui si rimanda - è pubblicata sul sito internet del Confidi; il Confidi fornisce ai destinatari finali la propria informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR, acquisendone il consenso.
Il Titolare del Trattamento è la Regione Puglia. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, indirizzo e-mail: xxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx alla quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 12 DGPR, e/o per eventuali chiarimenti in materia di protezione e dati personali.
I dati saranno trattati ai fini dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, nell’attuazione, gestione, monitoraggio dell’Avviso, e della conseguente assenza di obbligo ad acquisire il consenso scritto degli interessati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente procedimento e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione dello stesso. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
Successivamente saranno archiviati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Per lo svolgimento delle attività previste dall’Avviso, le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti).
I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Competitività espressamente nominati come “designati” o “persone autorizzate al trattamento”. Designato al trattamento è il Dirigente pro tempore della Sezione Competitività, mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx.
I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi, ivi incluso l’Organismo Intermedio, che prendono parte ai processi operativi o che, in ottemperanza a specifici obblighi di legge o di regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli (es. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90).
Laddove il soggetto proponente risultasse beneficiario del finanziamento, le informazioni riferite al Soggetto, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sui siti internet xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx e xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, dalla normativa comunitaria, nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013).
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati (xxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx).
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in base a quanto stabilito negli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679, quali l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o, infine, potranno opporsi al trattamento. L’apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
I dati saranno resi disponibili sul sistema informativo ARACHNE. La Regione Puglia dispone l’accesso al sistema informativo ARACHNE, sviluppato dalla Commissione Europea per supportare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 2021 - 2027 nell’individuazione delle iniziative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interessi e irregolarità. Il sistema ARACHNE è alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (Orbis e Lexis Nexis World compliance), sistemi informativi della Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e da fonti dati interne, rappresentate dalle informazioni provenienti dalle singole Autorità di Gestione dei diversi Stati membri titolari di Programmi comunitari FESR e FSE riferite allo stato di attuazione delle operazioni. I dati, disponibili nelle banche dati esterne, saranno trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio.
La Regione Puglia trasmette telematicamente al sistema informativo ARACHNE i dati delle operazioni rendicontate nell’ambito del PR Puglia 2021-2027 per il tramite del “Sistema Nazionale di Monitoraggio” gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-RGS-IGRUE. I dati disponibili nel sistema ARACHNE saranno trattati dalla Regione Puglia esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di Beneficiari, contraenti, contratti e progetti. Il sistema ARACHNE potrà essere utilizzato sia nella fase di selezione sia nella eventuale fase di attuazione dell’operazione. Il processo e lo scopo dell’analisi dei dati operato da ARACHNE sono descritti alla seguente pagina web della Commissione Europea: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx.xxx?xxxXxx000&xxxXxxxXxx0000&xxxxXxxxx.
Art. 26 – MODIFICA DELL'ACCORDO E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI
Qualsiasi notifica o comunicazione fra le Parti deve essere inviata a mezzo PEC, agli indirizzi di cui all’articolo 1.
Ciascuna delle Parti comunica all’altra, per iscritto e senza ritardo, qualsiasi cambiamento relativo all’indirizzo sopra indicato.
II presente Accordo, unitamente agli Allegati, delinea i compiti e le funzioni del confidi nell’esercizio delle funzioni affidategli e costituisce l’insieme dei diritti e degli obblighi delle Parti relativi alla realizzazione dell’operazione oggetto dell’Accordo.
Le modifiche al presente Accordo devono essere effettuate in forma scritta. Qualora una o più disposizioni stabilite dal presente Accordo divenissero o dovessero essere ritenute invalide o inefficaci, ciò non determinerà l’invalidità o l’inefficacia delle restanti disposizioni del presente Accordo nella misura possibile ai sensi dell’articolo 1419 del Codice Civile.
Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme comunitarie che regolano i Fondi SIE o di leggi, regolamenti e atti amministrativi della Regione.
Il Confidi non potrà trasferire l’insieme dei propri diritti e obblighi derivanti dalla stipula del presente Accordo senza preventiva autorizzazione da parte della Regione, sentito il Comitato di Coordinamento.
Il presente Accordo viene redatto in duplice originale.
Art. 27 – REGISTRAZIONE
Le spese di registrazione del presente accordo sono a carico del Confidi.
Si allegano, altresì, all’Accordo di finanziamento:
A – sintesi VEXA;
B – piano aziendale;
C - descrizione dello strumento;
D – modelli per il controllo dello strumento.
REGIONE PUGLIA
Direttore Dipartimento Sviluppo Economico
Autorità di Gestione del P.R. PUGLIA 2021-2027
PER IL CONFIDI
Il Legale rappresentante