CONTRATTO
CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORATORI INTERINALI PER
EQUITALIA POLIS S.P.A.
TRA
Equitalia Polis S.p.A., con sede legale in Napoli, Via Xxxxxxx Xxxxxx n. 20, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, Capitale Sociale Euro 3.422.500,00, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli, P. IVA 07843060638, in persona del legale rappresentante xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, (di seguito, per brevità, anche solo la “Stazione appaltante”),
E
, sede legale in ( ), capitale
sociale Euro , ( / ),
C.C.I.A.A. n. , C.F. P. IVA
, ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona del suo legale rappresentante , (di seguito, per brevità, anche il “Fornitore di servizi”),
PREMESSO CHE
− la Stazione appaltante è Agente della Riscossione per le province di Avellino, Benevento, Bologna, Campobasso, Caserta, Isernia, Napoli, Padova, Rovigo, Salerno e Venezia;
− la Stazione appaltante effettua l’attività istituzionale di riscossione;
− la Stazione appaltante necessita di:
• n° 15 lavoratori temporanei (i “Lavoratori temporanei”) da adibire alle
attività di back office, per mesi 4 (quattro), di cui n° 4 per la sede di Bologna, n° 5 per la sede di Napoli, n° 3 per la xxxx xx Xxxxxx x xx 0 xxx xx xxxx xx Xxxxxxx;
• n° 4 Lavoratori temporanei da adibire alle attività di gestione ed archiviazione fascicoli dell’area contenzioso, per mesi 4 (quattro) presso l’Agente della Riscossione per la provincia di Napoli;
• n° 4 Lavoratori temporanei da adibire alle attività di programmazione
software, per mesi 5 (cinque) presso la sede di Napoli;
- la Stazione appaltante ha pubblicato un Bando di gara pubblica (il “Bando”) ad evidenza comunitaria per la scelta del Fornitore di servizi delle prestazioni oggetto del presente contratto (il “Contratto”) pubblicata sulla
G.U.U.E. n…….. del………;
- a seguito dello svolgimento della gara (la “Gara”), l’impresa/R.T.I.
…………... ha presentato la migliore offerta;
- la Stazione appaltante ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto (l’“Appalto”) all’impresa/R.T.I. ……………. A seguito della presentazione della documentazione richiesta, l’impresa/R.T.I. ………………… è risultata aggiudicataria definitiva dell’appalto (l’“Appalto”),
Tutto quanto premesso e considerato tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1
Valore delle premesse e norme regolatrici
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del
Contratto così come il Disciplinare di gara (il “Disciplinare”), il Capitolato d’appalto (il “Capitolato”) e l’offerta economica (Allegato “2”), nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L’esecuzione di quanto oggetto del Contratto è regolata dalle clausole del presente atto e allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Stazione appaltante ed il Fornitore di servizi relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, dal Codice Civile (il “c.c.”) e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. Ogni modificazione delle condizioni e dei termini del Contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
Articolo 2 Oggetto
1. La Stazione appaltante affida al Fornitore di servizi, che accetta, il servizio di somministrazione di Lavoratori temporanei (il “Servizio”) come meglio indicato nel Capitolato, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni ivi contenute, nonché in base alle condizioni e termini previsti nel Contratto, alle seguenti condizioni:
• numero dei Lavoratori temporanei da somministrare: 23;
• inquadramento dei Lavoratori temporanei: 3° area professionale, livello 1, del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1° alla 3°) dipendenti da Equitalia S.p.A., Riscossione Sicilia S.p.A. e società partecipate del 9 aprile 2008;
• ragioni della somministrazione, luogo e mansioni alle quali saranno adibiti i Lavoratori temporanei:
- n° 15 Lavoratori temporanei da adibire a mansioni impiegatizie di back office, per mesi 4 (quattro), di cui n° 4 per la sede di Bologna, n° 5 per la sede di Napoli, n° 3 per la sede di Padova e n° 3 per la sede di Venezia, per implementare la task-force già costituita la fine di ridurre il volume dei bollettini di pagamento da quietanzare e quindi rispettare i termini di riversamento ex art.22 del D.Lgs. 112/99;
- n° 4 Lavoratori temporanei da adibire a mansioni impiegatizie per mesi 4 (quattro) presso l’Agente della Riscossione per la provincia di Napoli, al fine di smalitire l’archiviazione dei fascicoli dell’area contenzioso;
- n° 4 Lavoratori temporanei da adibire a mansioni di programmatore software, per mesi 5 (cinque) presso la sede di Napoli, al fine di implementare il sistema di governo e controllo della spesa attraverso il monitoraggio degli eventi che si generano dalla fase di programmazione e budget fino alla contabilizzazione e rendicontazione dei pagamenti, assicurando la corretta esecuzione degli adempimenti rispetto ai vincoli contrattuali in essere ed alla disciplina interna;
- data di inizio e durata prevista del Contratto: 7 (sette) mesi dalla sottoscrizione del Contratto come meglio precisato all’art. 3;
- orario di lavoro: 37,5 ore settimanali, dal lunedì al venerdi, dalle
alle e dalle alle
- trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative: come previsto dal CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1° alla 3°) dipendenti da Equitalia
S.p.A., Riscossione Sicilia S.p.A. e società partecipate del 9 aprile 2008.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore di servizi, nel periodo di efficacia del Contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo massimo, alle condizioni, anche di natura economica, stabilite nel Contratto. In particolare, in caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel Contratto; in caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto, il Fornitore di servizi non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre i prezzi contrattuali per la parte del Contratto correttamente eseguita.
Articolo 3
Durata, erogazione del servizio e luogo di esecuzione
1. Il Contratto acquista efficacia a far data dalla sottoscrizione ed avrà durata massima pari a 7 (sette) mesi.
2. Tutte le attività dovranno concludersi, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2010.
3. Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso le sedi della Stazione appaltante indicate dettagliatamente nel Capitolato.
4. Il Fornitore di servizi assicura la prestazione del Servizio, senza soluzione di continuità, per tutta la durata contrattuale, nel pieno rispetto e secondo le modalità contenute nel Contratto e nel Capitolato e secondo le prescrizioni di leggi vigenti in materia.
5. Nel caso in cui il Fornitore di servizi non ottemperi alle richieste di cui ai commi precedenti, la Stazione appaltante, ove ritenga che il rifiuto integri
ipotesi di inadempimento, si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto.
Articolo 4
Obbligazioni specifiche del Fornitore di servizi
1. Sono a carico del Fornitore di servizi, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui oltre, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi e le spese relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività oggetto del Contratto.
2. Il Fornitore di servizi si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante.
3. Il Fornitore di servizi si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
4. Il Fornitore di servizi si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell’esecuzione del Contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza xxxxxxx.Xx Fornitore di servizi si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
5. Il Fornitore di servizi si obbliga ad eseguire le attività oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto
delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel Contratto, ovvero nel rispetto a quanto sarà concordato tra le Parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. Il Fornitore si impegna al pagamento diretto ai Lavoratori temporanei della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.
7. Il Fornitore di servizi si impegna, inoltre, a fornire, a specifica richiesta della Stazione appaltante, copia delle buste paga dei Lavoratori temporanei al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dalla ditta.
8. Sono a carico del Fornitore di servizi tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.
9. Il Fornitore di servizi si impegna inoltre ad informare i Lavoratori temporanei dei rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali siano stati assunti.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore di servizi degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Articolo 5
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1. Il Servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal Capitolato e nel rispetto delle prescrizioni che seguono.
2. La Stazione appaltante:
▪ procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta dei singoli Lavoratori temporanei mediante apposita richiesta scritta a mezzo mail a nome del Responsabile del procedimento (il “RUP”), nel termine di preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi, fino ad un minimo di 24 (ventiquattro) ore solari;
▪ richiederà al Fornitore di servizi di individuare, durante il periodo contrattuale, sulla base delle specifiche esigenze di servizio, il/i Lavoratore/i temporaneo/i, indicando il grado di competenza e le conoscenze richieste per lo svolgimento delle attività;
▪ provvederà ad indicare le modalità e la durata della prestazione lavorativa, nonché la sede operativa di svolgimento della stessa;
▪ adibirà i Lavoratori temporanei alle mansioni ed ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia;
▪ avrà cura di far osservare l’orario di lavoro previsto dalla disciplina vigente in azienda, salvo eventuali esigenze che saranno specificamente comunicate;
▪ utilizzerà i Lavoratori temporanei adibendoli alle mansioni previste per i dipendenti dei livelli individuati, per un orario massimo di 37,5 ore settimanali, salva autorizzazione di lavoro straordinario, ove se ne verificasse la necessità.
▪ osserverà nei confronti del Lavoratore temporaneo tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all’attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dalle leggi in materia;
3. Il Lavoratore temporaneo è sottoposto ad un periodo di prova ed ha diritto a prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.
4. Ove, in corso di utilizzazione del Lavoratore temporaneo, la Stazione appaltante dovesse adibire lo stesso a mansioni superiori, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Fornitore di servizi, perché modifichi il corrispettivo spettante, con onere a carico della Stazione appaltante.
5. La Stazione appaltante ha la facoltà di richiedere al Fornitore di servizi il rinnovo di singoli contratti con i Lavoratori temporanei, entro i limiti dell’importo contrattuale dell’Appalto. In tal caso, il Fornitore di servizi si impegna a preavvisare la Stazione appaltante delle scadenze imminenti relative ai singoli contratti, entro e non oltre, 15 (quindici) giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza di questi ultimi.
6. Il Fornitore di servizi:
▪ si impegna a mettere a disposizione tutto i Lavoratori temporanei richiesti dalla Stazione appaltante per il periodo di tempo stabilito;
▪ dovrà somministrare Lavoratori temporanei già istruiti e formati così come richiesto dalla Stazione appaltante, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento;
▪ nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, sarà tenuto, con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione dei Lavoratori temporanei nel termine perentorio fissato dal periodo di prova di
cui al vigente C.C.N.L. per i dipendenti temporanei dalle società di somministrazione di lavoro temporaneo;
▪ dovrà provvedere, entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, alla sostituzione del Lavoratore temporaneo in caso di mancato superamento del periodo di prova o su motivata richiesta della Stazione appaltante con altro Lavoratore temporaneo di pari livello e mansione;
▪ premesso che i Lavoratori temporanei impiegati saranno tenuti in caso di assenza per malattia, ferie, etc. ed anche per cause improvvise, a darne immediata comunicazione, sia alla Stazione appaltante sia al Fornitore di servizi, quest’ultimo dovrà sostituire il Lavoratore temporaneo entro 48 (quarantotto) ore solari dalla comunicazione/richiesta della Stazione appaltante nel caso di assenza dello stesso ed in cui la stessa si prolunghi per almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, decorrenti dal momento della succitata comunicazione/richiesta;
▪ non può sottoporre ad altri clienti i curricula vitae relativi ai Lavoratori temporanei che prestano servizio presso la Stazione appaltante;
▪ dovrà corrispondere un trattamento economico uguale a quello previsto dal vigente CCNL ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
▪ dovrà corrispondere la contribuzione previdenziale e assistenziale prevista per i dipendenti del Fornitore di servizi stesso;
▪ dovrà corrispondere la contribuzione Inail riferita alla posizione della Stazione appaltante;
▪ provvederà a corrispondere i compensi, salvo rimborso a costo da parte della Stazione appaltante, eventuali ulteriori elementi retributivi, che non
contribuiscono alla determinazione del valore del costo orario (eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese, retribuzioni accessorie spettanti al lavoratore);
▪ provvederà ad informare i Lavoratori temporanei di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore svolgerà presso la Stazione appaltante;
7. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del Lavoratore temporaneo, con atto scritto, qualora la Stazione appaltante ne ravvisi la necessità.
Articolo 6 Responsabile del Servizio
1. Il responsabile del Servizio (il “Responsabile del Servizio”), è individuato nella persona del sig. , nominato dal Fornitore di servizi quale referente responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione del Contratto; il Responsabile del Servizio è il responsabile delle attività contrattuali a cui la Stazione appaltante, nella persona del proprio responsabile delle attività, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione del Contratto.
2. In caso di assenza del Responsabile del Servizio, il Fornitore di servizi dovrà provvedere all’immediata sostituzione con altro dipendente all’uopo incaricato dando immediata comunicazione del nominativo alla Stazione appaltante.
Articolo 7 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del Contratto sono considerati riservati e
coperti da segreto, pertanto il Fornitore di servizi assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del Contratto, e di non divulgarli in alcun modo od in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati che:
a) siano o divengano di pubblico dominio;
b) la Stazione appaltante abbia espressamente autorizzato il Fornitore di servizi a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore di servizi è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. Il Fornitore di servizi dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di servizi di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della Stazione appaltante, ciò anche nel caso in cui il Fornitore di servizi dovrà citare i
termini essenziali del Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. I predetti obblighi di riservatezza verranno rispettati dal Fornitore di servizi anche dopo la cessazione del rapporto con la Stazione appaltante.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore di servizi sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante stessa. Il Fornitore di servizi si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii. (il c.d. “Codice della privacy”) in materia di riservatezza.
Articolo 8 Sicurezza, responsabilità civile
1. Il Fornitore di servizi prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali della Stazione appaltante, il personale da essa dipendente sarà soggetto alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale della Stazione appaltante medesima.
2. Il Fornitore di servizi è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del Contratto e, comunque, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati, a persone o cose – beni mobili e immobili, anche condotti in locazione – tanto del Fornitore di servizi stesso quanto della Stazione appaltante e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di propri dipendenti, consulenti o collaboratori.
Articolo 9
Corrispettivi
1. Il Fornitore di servizi prende atto che il valore complessivo indicato nel Bando è da intendersi quale importo massimo eventualmente erogabile.
2. I corrispettivi per le prestazioni oggetto del Contratto sono indicati nell’offerta economica e si intendono validi anche per le eventuali estensioni del Servizio di cui all’articolo 2, comma 2, del Contratto.
3. I corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione della prestazione a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e sono, pertanto, comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturati dal Fornitore di servizi.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore di servizi dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, ivi inclusi gli oneri per la sicurezza ex art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/08. Si precisa, altresì, che la Stazione appaltante ha valutato i cosiddetti rischi da interferenza, stimando nulli i relativi costi.
5. Il Fornitore di servizi non potrà vantare diritti ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo sarà effettuato in seguito alla completa e corretta esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del Contratto e corrisposto, salvo diverse disposizioni, a seguito di emissione di fattura mensile posticipata.
2. La fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto e dovrà essere intestata
e spedita ad Equitalia Polis S.p.A. – Amministrazione e Finanza – U.O. Contabilità - Via Xxxxxxx Xxxxxx, 20, 80133 NAPOLI - e dovrà essere corredata di uno schema di consuntivazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento.
3. La liquidazione delle fatture sarà effettuata a 30 (trenta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, mediante bonifico sul conto corrente
, intestato al Fornitore di servizi, previa verifica, da parte della Stazione appaltante, che le attività siano state eseguite regolarmente e della trasmissione dei documenti richiesti.
4. Il Fornitore di servizi, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore di servizi non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore di servizi potrà sospendere la prestazione del Servizio e, comunque, delle attività oggetto del Contratto. Qualora il Fornitore di servizi si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto dalla Stazione appaltante mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.
Articolo 11
Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione
1. La Stazione appaltante, nell’arco della durata del Contratto, effettuerà l’attività di controllo circa il rispetto di quanto richiesto e prescritto nello
stesso, nel Disciplinare e nel Capitolato.
2. Detta attività di controllo potrà essere effettuata direttamente dal personale della Stazione appaltante o da esperti esterni da essa incaricati; in ogni caso, il Fornitore di servizi si obbliga a fornire alla Stazione appaltante, o agli esperti esterni dalla stessa incaricati, i dati relativi alle prestazioni contrattuali ed a prestare piena collaborazione per rendere possibile la menzionata attività di controllo.
3. La Stazione appaltante si riserva di verificare presso gli Enti di competenza la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni nel lavoro e le malattie professionali dei lavoratori.
4. Nel caso di risultanze negative, la Stazione appaltante procederà alla contestazione scritta degli addebiti al Fornitore di servizi.
Articolo 12 Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore di servizi con la stipula del Contratto, il Fornitore di servizi medesimo ha prestato la cauzione definitiva pari ad Euro ,
( /00), mediante polizza assicurativa rilasciata dall’Istituto Nuova Tirrena, debitamente autorizzato all’esercizio del ramo cauzioni e con i requisiti indicati dalla legge n. 348/82, n.
del / / .
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e con la previsione di tutte le ulteriori clausole prescritte nella documentazione della procedura per la scelta del contraente di cui alle premesse, estesa a
tutti gli accessori del debito principale, in favore della Stazione appaltante a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., nascenti dal presente atto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore di servizi, e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione in ipotesi di inadempimento.
4. La garanzia opera nei confronti della Stazione appaltante a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti. La garanzia sarà svincolata, su richiesta del Fornitore di servizi e previa deduzione di eventuali crediti della Stazione appaltante verso il Fornitore di servizi medesimo, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La cauzione deve intendersi pienamente operante e non potrà essere svincolata fino alla dichiarazione attestante il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali che sarà rilasciata dalla Stazione appaltante al soggetto obbligato.
5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata ai sensi del presente articolo dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Fornitore di servizi dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Articolo 13 Penali
1. Qualora il Fornitore di servizi non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al presente Contratto, la Stazione appaltante potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi, addebitando, a titolo di penale, al Fornitore di servizi i costi sostenuti. La Stazione appaltante potrà, altresì, rivalersi sulla cauzione che dovrà essere reintegrata.
2. Ogniqualvolta la Stazione appaltante riscontri una carenza di qualità, in merito ai Lavoratori temporanei, tale da comportare per gli stessi il mancato superamento del periodo di prova, la medesima Stazione appaltante provvederà ad applicare una penale pari ad € 200,00 (Euro duecento/00).
3. Resta inteso che, ferma restando l’applicazione delle penali previste nel presente articolo, la Stazione appaltante si riserva di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
4. La Stazione appaltante per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore di servizi a qualsiasi titolo.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore di servizi dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 14 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore di servizi anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., dalla Stazione appaltante per porre fine all’inadempimento, la medesima Stazione appaltante ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore di servizi per il risarcimento dell’ulteriore danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore di servizi con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore di servizi nel corso della procedura di cui alle premesse;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, anche secondo quanto stabilito nell’articolo 5 del Contratto;
d) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante, ai sensi del precedente articolo 13.
Articolo 15
Recesso
1. Salvo i casi di cui all’articolo 17, la Stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore di servizi con lettera raccomandata a.r.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore di servizi dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.
3. In caso di recesso, alla Stazione appaltante non fa carico, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c, alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
4. Il Fornitore di servizi rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 16 Recesso per giusta causa
1. La Stazione appaltante ha diritto, nei casi di giusta causa, ovvero di reiterati inadempimenti del Fornitore di servizi, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore di servizi con lettera raccomandata a.r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore di servizi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari del Fornitore di servizi medesimo;
ii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore di servizi siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
iii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore di servizi dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando, tuttavia, che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.
4. In caso di recesso della Stazione appaltante, il Fornitore di servizi ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
Articolo 17
Divieto di cessione del Contratto e del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di servizi di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto divieto al Fornitore di servizi di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal Contratto, nonché di conferire procure all’incasso.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
4. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore di servizi si obbliga a far sì che l’impresa subentrante produca la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presenti apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del presente appalto, che la Stazione appaltante si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del DPR 445/2000.
Articolo 18 Trasparenza
1. Il Fornitore di servizi espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,
direttamente o attraverso terzi, xxx comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore di servizi non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore di servizi, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 19 Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
2. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Articolo 20
Trattamento dei dati, consenso al trattamento.
1. Ai sensi di quanto previsto dal Codice sulla privacy in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di acconsentire alla comunicazione ed alla utilizzazione dei propri dati personali e di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità del trattamento di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del Contratto.
2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La Stazione appaltante esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione del Contratto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dalla predetta normativa.
Articolo 21
D. Lgs. 231/2001 – (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)
1. Il Fornitore di servizi dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui
al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della Stazione appaltante ivi compreso il Documento di Valutazione dei Rischi.
2. Il Fornitore di servizi s’ impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello e con il Documento di Valutazione dei Rischi, per le Parti applicabili, e comunque ci si impegna a mantenere una condotta tale da non esporre la Stazione appaltante al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso richiamate anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
3. L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Stazione appaltante a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
Articolo 22 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano, quindi, di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Stazione appaltante non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai suoi diritti, che la stessa si riserva di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
3. Con il Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali taciti accordi operativi, attuativi o integrativi. In caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’efficacia del Contratto è risolutivamente condizionata all’esito positivo delle verifiche in ordine alla presenza di cause ostative all’aggiudicazione di cui all’ art. 38 del Codice.
Napoli, lì .
Equitalia Polis Il Fornitore di servizi
Il legale rappresentante Il legale rappresentante
Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante della società , dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti con la firma qui di seguito apposta dichiarano di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto ivi stabilito e convenuto:
Articolo 2 (Oggetto), Articolo 4 (Obbligazioni specifiche del Fornitore di servizi), Articolo 5 (Modalità di espletamento del servizio), Articolo 8 (Riservatezza), Articolo 9 (Sicurezza, responsabilità civile), Articolo 10 (Corrispettivi), Articolo
11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 13 (Cauzione), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Risoluzione), Articolo 16 (Recesso), Articolo 17 (Recesso per giusta causa), Articolo 18 (Divieto di cessione del Contratto e del credito); Articolo 19 (Trasparenza), Articolo 20 (Foro competente), Articolo 21 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 22 (D. Lgs. 231/2001), Articolo 23 (Clausola finale).
Napoli, lì .
Il Fornitore di servizi
Il legale rappresentante
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