CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA/ORIENTATIVA SU ACCESSO AD ISTRUZIONE TERZIARIA E SOSTEGNI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO – SERVIZIO DI INFLUENCER MARKETING CUP D11I22000380002
N° di Raccolta
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA/ORIENTATIVA SU ACCESSO AD ISTRUZIONE TERZIARIA E SOSTEGNI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO – SERVIZIO DI INFLUENCER MARKETING CUP D11I22000380002
CIG: 9364894AFF
L’anno duemilaventidue (2022) il giorno 15 (quindici) del mese di settembre
TRA
- L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata “Azienda” o “Stazione Appaltante”), con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx, 00, Xxxxxxx - C.F. n. 94164020482 - rappresentata dal Dr. Xxxxxx Xxxxxx, nato a Montalcino (SI) il 10/04/1974 e domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente ad interim dell’Area Affari Generali, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù del regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera 244 del 4 marzo 2019;
E
- La Società IDEA LINK srl (di seguito nominata “Operatore Economico” o “Appaltatore”), con sede legale in Xxxxxx, XXXXX XXXXXXXXX 00 C.F./P.IVA 03302820968 iscritta nel Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di Milano rappresentata dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Milano il 28/10/1976, C.F. BRNGLC76R28F205U, domiciliato per il presente atto
presso la sede dell’Appaltatore, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall’apposita visura camerale del 05/09/2022 conservata agli atti dell’Ufficio.
PREMESSO E CONSIDERATO
- che con Delibera della Giunta Regionale n. 593 del 23 maggio 2022, avente per oggetto “POR FSE 2014/20 – Attività C.2.1.1.a - Approvazione Indirizzi all’Azienda DSU per l’attivazione di una campagna informativa/orientativa su accesso ad istruzione terziaria e sostegni per il diritto allo studio universitario” l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è stata incaricata della attivazione di una campagna informativa/orientativa rivolta a studentesse e studenti delle scuole superiori di secondo grado;
- che con Provvedimento del Direttore f.f. n. 100 del 10/08/2022 si sono recepiti gli indirizzi impartiti all’Azienda con la citata Deliberazione n. 593/2022, disponendo la realizzazione di iniziative volte a dare attuazione all’attività attribuita all’Azienda, tra le quali una campagna di influencer marketing sulle opportunità di diritto allo studio in Toscana attraverso il ricorso a influencer/microinfluencer;
- che con Determinazione a contrarre n. 496 del 12/08/2022, veniva avviata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11.9.2020, n. 120 e integrato dall’art. 51 del
D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni nella Legge 29.7.2021, n. 108, una procedura di affidamento diretto, previa consultazione degli operatori economici individuati sulla base di indagine
di mercato, per l’affidamento del “Servizio di attivazione di una campagna informativa/orientativa su accesso ad istruzione terziaria e sostegni per il diritto allo studio universitario – Servizio di Influencer marketing”, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e da svolgersi mediante l’espletamento di procedura pubblicata sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana S.T.A.R.T.;
- che con la suddetta Determinazione venivano approvati: la Lettera invito/disciplinare, il Capitolato Speciale d’Appalto, lo schema del presente contratto e tutti gli atti della procedura;
- che con Determinazione n. 509 del 6/09/22 è stata disposta l’aggiudicazione del “Servizio di attivazione di una campagna informativa/orientativa su accesso ad istruzione terziaria e sostegni per il diritto allo studio universitario – Servizio di Influencer marketing” a favore di IDEA LINK srl;
- che l’aggiudicazione predetta risulta efficace dall’adozione della Determinazione sopra citata ai sensi dell’art. 32, c.7 del D.Lgs. 50/2016;
- che l’Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto;
- che ai sensi ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono sussistenti le ragioni d’urgenza per l’avvio dell’esecuzione del Servizio di cui trattasi avvenuta a far data dal 6/9/2022;
- che il Dirigente Dr. Xxxxxx Xxxxxx dichiara l’insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché l’assenza di convenzioni Consip attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi;
- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell’Operatore Economico ai fini della stipula del presente contratto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti, come sopra costituite, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente ad interim Dr. Xxxxxx Xxxxxx, affida alla IDEA LINK srl che nella persona del Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx accetta e si obbliga ad eseguire il Servizio di attivazione di una campagna informativa/orientativa su accesso ad istruzione terziaria e sostegni per il diritto allo studio universitario – Servizio di Influencer marketing.
L’Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:
- nel Capitolato Speciale di Appalto (di seguito indicato Capitolato) che firmato digitalmente dalle parti si allega in formato elettronico al presente contratto quale “Allegato A” facendone parte integrante e sostanziale,
nell’offerta economica presentata dall’Operatore Economico in sede di gara, che si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegata.
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha durata fino al 31/05/2023; il Servizio ha avuto esecuzione a decorrere dal 6/9/2022.
ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 56.000,00 (Euro cinquantaseimila/00) oltre IVA nei termini di legge, in base ai prezzi risultanti dall’Offerta economica presentata sul sistema START dall’Operatore Economico.
L’Azienda non garantisce il raggiungimento dell’importo massimo contrattualizzato e pagherà solo le prestazioni effettivamente e regolarmente rese ed eseguite. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni oggetto di appalto.
ART. 4 – MODIFICA DEL CONTRATTO
In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è disposta e preventivamente approvata dall’Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l’Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in pristino a carico dell’Operatore Economico della situazione preesistente.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del corrispettivo contrattuale, l’Operatore Economico è obbligato all’esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell’art. 106, c. 12, del D.Lgs. 50/2016.
ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO
Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell’Azienda: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx e quella dell’Aggiudicatario: XXXXXXXX@XXXXXXXXX.XX
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.
ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L’Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del c. 1 dell'art. 1 del D.L. 50/2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”.
La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.
Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le specifiche tecniche contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG n. 9364894AFF, del codice
CUP D11I22000380002, del Codice univoco ufficio: PVBWDD, del Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI e la denominazione del Settore e Sede Aziendale in favore del quale è stata effettuato il Servizio.
I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l’accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’Operatore Economico attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le
irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 30, c.5 del D.Lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, inoltre in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘Appaltatore o dei soggetti titolari di cottimi di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30, c. 6 del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, c. 2, l. a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.
L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 così come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 986-989, prima di
effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 (eurocinquemila/00) procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell’Operatore Economico mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato indicato nel modello tracciabilità presentato in sede di gara o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.
Il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx esonera l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all’Operatore Economico fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
ART. 7 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n.136. L’Operatore Economico si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
136/2010.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’Appaltatore prende atto dei seguenti codici CIG 9364894AFF e CUP D11I22000380002. Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall’Operatore Economico. L’Operatore Economico è tenuto a comunicare all’Azienda eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
ART. 8 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Per la certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto stabilito all’art. 11 del Capitolato.
ART. 9 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è ammesso il subappalto in quanto l’Operatore Economico non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.
L’Operatore Economico, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell’art. 105, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, a comunicare all’Azienda il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del servizio affidato, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii.
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, c. 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla L. 21 febbraio 1991, n. 52, e dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalle suddette disposizioni come integrate dal presente articolo. L’Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG 9364894AFF. L’Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all’Azienda. La notifica all’Azienda dell’eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.
Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento diverse dalla cessione di cui al paragrafo precedente quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le procure irrevocabili all’incasso, le costituzioni di mandato, ecc.
ART. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l’oggetto
dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L’Operatore Economico è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L’Operatore Economico è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi il Dirigente Responsabile del Contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all’Operatore Economico, fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l’Operatore Economico non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell’esecuzione del presente contratto l’Operatore Economico è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell’Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell’Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. L’Operatore Economico esonera l’Azienda da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione.
ART. 12 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
L’Operatore Economico, in ottemperanza dell’art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, approvato con Delibera di Consiglio del Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito dell’Azienda, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta. L’Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all’Azienda comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
ART. 13 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di inadempienze da parte dell’Aggiudicatario alle proprie obbligazioni contrattuali l'Azienda si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
- ritardo nell’avvio del servizio: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
- inottemperanza alle indicazioni ricevute dal Direttore dell’esecuzione (DEC): 70,00 (settanta/00) euro per ogni segnalazione di disservizio o inadempimento nell’esecuzione del servizio;
- ritardo nell’adeguarsi alle indicazioni ricevute: euro 40,00
(quaranta/00) per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo del deposito cauzionale (con conseguente obbligo dell’Aggiudicatario di provvedere nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla richiesta dell’Azienda alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.
L'Azienda si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione a mezzo PEC, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx- condotta?inheritRedirect=true&redirect=%2Fcerca%3Fq%3Dcodice, l’Azienda applica per ogni violazione una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.
L’Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.
L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Azienda di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le
inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Aggiudicatario;
b) messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Aggiudicatario;
c) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore;
d) sospensione del servizio senza giustificato motivo;
e) impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario;
f) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi, ivi comprese le norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni, la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato;
g) cessione del contratto a terzi;
h) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
i) frode nella esecuzione del servizio;
j) inadempimento delle disposizioni impartite dal RUP del riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
k) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio;
l) ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti superiore a 10 giorni rispetto al termine ivi indicato;
m) comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto;
n) transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati dall'Aggiudicatario;
o) subappalto non autorizzato;
p) mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
q) violazione grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito aziendale.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.
Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il RUP propone all’organo competente la risoluzione del contratto.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda a mezzo PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Nei casi previsti dal presente articolo l’Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione di cui all'articolo successivo che viene incamerata dall’Azienda ed è fatto per essa salvo il risarcimento dei danni per
eventuale nuovo contratto da stipularsi con altro operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi.
L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.
ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA
8/09/22,
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l’Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante bonifico bancario BANCA CARIGE n. 36524 – ID HY0617529956925107480046200462IT del
fino alla concorrenza della somma di Euro 2.800,00 (euro duemilaottocento/00). L’atto suddetto è conservato agli atti dell’Ufficio. La cauzione, valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
ART. 15 – RECESSO
L’Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L’Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
E’ fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal contratto.
ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta. L’imposta di bollo pari ad Euro 144,00 (Euro centoquarantaquattro/00) è assolta in modo virtuale dall'Azienda, giusta Autorizzazione dell’Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 108483 del 11/10/2017; il relativo importo è posto a carico dell’Operatore economico.
ART. 17 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:
- nel D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- nella L.R.T. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.
ART. 18 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l’Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
ART. 19 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI
DELL’ART.1341 DEL CODICE CIVILE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 – Corrispettivo contrattuale; 6 - Fatturazione e pagamenti; 11 - Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore; 13 – Penali e Risoluzione del contratto; 15 – Recesso; 18 - Foro competente.
Firmato digitalmente da
……………… per l’Azienda
…………………. per l’Operatore Economico