Accordo quadro per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dell’Agenzia delle Entrate
Rep. n.
Accordo quadro per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dell’Agenzia delle Entrate
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me,
, Ufficiale Rogante dell’Agenzia delle Entrate, senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:
- , nato a il ,
domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, anche “Committente” o “Amministrazione”), con sede legale in Roma, alla Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d, codice fiscale e partita Iva 06363391001;
e
- , nato a _ il
, domiciliato per la carica ove appresso, in
qualità di della società
(di seguito, per brevità, “Fornitore” o “Società”), con sede legale in , alla Via/Piazza
; partita IVA: ;
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese:
_, matricola INPS _,
matricola INAIL , P.A.T. n.
, aggiudicatario dell’appalto per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici e cartacei per il personale dell’Agenzia delle Entrate. Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall’art.11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, come sostituito dal D.L. n.179 del 2012, si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.
I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano mediante strumenti informatici quanto segue.
Premessa
- Con determina n. 4955/2015, l’Agenzia ha avviato una procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, elettronici e cartacei, per il personale dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 59, comma 4, del D.Lgs. 163/2006;
- all’esito della procedura di gara l’offerta presentata dalla Società è risultata quella economicamente più vantaggiosa per il lotto
NON COMPILARE, secondo i criteri fissati nel Disciplinare di gara;
- con provvedimento prot. / _ del _ , l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore del Fornitore;
- a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 11 del D.lgs.
n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;
- è decorso il termine per la stipula del presente Accordo quadro (di seguito, anche “Contratto”), di cui al comma 10 dell’art. 11, D. lgs. n. 163/2006;
- la Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; anche in tal sede, in particolare, conviene che nell’ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel Contratto nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dalla Società nei confronti dell’Agenzia, atteso che in nessun caso l’ Accordo quadro garantisce al Fornitore l’erogazione di quantità minime, o comunque predeterminate, del servizio di cui all’oggetto contrattuale;
- nei contratti esecutivi, stipulati da ciascuna Direzione Regionale, l’Agenzia determinerà la quantità di buoni pasto e la tipologia degli stessi (cartacei od elettronici) da fornire, nei limiti stabiliti nel Contratto. Resta inteso che nel corso della durata del presente accordo l’Agenzia potrà decidere di stipulare uno o più
contratti esecutivi in ragione del proprio fabbisogno, ovvero di non stipularne alcuno, o ancora di non reiterarli alla scadenza bimestrale.
Art. 1 – Premesse, Allegati e Definizioni
Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
• Allegato “A” - Schema di Contratto Esecutivo;
• Allegato “B” - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e sue appendici e allegati, di seguito, per brevità anche Capitolato speciale;
• Allegato “C” - Offerta tecnica dell’Appaltatore;
• Allegato “D” - Offerta economica dell’Appaltatore.
In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente accordo e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
• Accordo quadro;
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
• Contratto esecutivo;
• Offerta dell’Appaltatore.
1.1 Ai fini del presente Accordo quadro, alle espressioni ed ai termini sottoindicati viene attribuito il seguente significato:
• ACCORDO QUADRO (o “Contratto”):
L’Accordo quadro disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini del servizio oggetto dell’appalto, cui sarà data effettiva attuazione -fino al raggiungimento del massimale- mediante la
sottoscrizione del/i successivo/i ed eventuale/i contratto/i esecutivo/i. Con la sottoscrizione dell’ Accordo quadro viene, quindi, prefissato il contenuto degli eventuali e futuri contratti esecutivi che ciascuna Direzione Regionale stipulerà, in ragione del proprio fabbisogno, con la Società.
• CONTRATTO ESECUTIVO:
Con il contratto esecutivo, di durata bimestrale, stipulato con la Società, ciascuna Direzione Regionale dell’Agenzia determinerà l’esatto quantitativo dei buoni pasto con l’eventuale specificazione dei quantitativi occorrenti relativamente alla tipologia cartacea o elettronica, l’importo della fornitura richiesta e il luogo di esecuzione.
L’Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei buoni pasto richiesti per il valore aggiudicato.
Ne consegue che l’Agenzia sarà vincolata agli ordinativi richiesti solo a seguito della stipula dei suddetti contratti esecutivi.
• BUONO PASTO
Documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all’articolo 285, comma 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande, nonché la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro (art. 3, comma 1, lett. zz) del D.P.R. 207/2010).
• CONTRAENTE/COMMITTENTE:
Agenzia delle Entrate
• APPALTATORE/FORNITORE/SOCIETA’:
Affidatario della fornitura di cui al successivo articolo 2.
Art. 2 - Oggetto
2.1 Il presente Accordo quadro ha ad oggetto l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto, cartacei ed elettronici (di seguito, per brevità, anche “Servizio”), ai sensi dell’art. 285 del D.P.R. n. 207/2010, nella misura richiesta dall’Agenzia - e, per essa, dall’Ufficio Fornitori per le Direzioni Centrali nonché dagli Uffici Risorse Materiali per le Direzioni Regionali/Provinciali e per gli Uffici dipendenti – sulla base di appositi contratti esecutivi sino alla concorrenza dell’importo massimo dell’appalto pari, per il presente lotto, ad €
_ , oltre IVA.
Resta inteso che il massimale sopraindicato, che si riferisce indistintamente sia a buoni pasto cartacei che elettronici, ha valore puramente indicativo, per cui i quantitativi oggetto dei contratti esecutivi saranno correlati esclusivamente al reale fabbisogno dell’Amministrazione.
2.2 L’erogazione del Servizio dovrà essere garantita attraverso una rete di esercizi convenzionati con la Società, con le caratteristiche indicate nel paragrafo 4.1. del Capitolato Speciale, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 285, comma 9, del DPR 207/2010, che la Società si è impegnata a garantire all’atto della partecipazione alla presente gara . Il Servizio dovrà essere prestato con le modalità e alle
condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale, nella dichiarazione di offerta tecnica ed economica, che vengono integralmente recepiti.
2.3 L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere alla Società, nel periodo di efficacia del presente accordo, l’aumento delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza del sesto quinto, ai sensi dell’art. 11 del Regio Decreto n. 2440/1923.
2.4 La stipula dell’Accordo quadro non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura; le obbligazioni reciproche sorgeranno, pertanto, solo in seguito alla stipula dei singoli contratti esecutivi, di durata bimestrale, da parte delle Direzioni Regionali interessate, per cui non vige l’obbligo di effettuare ordini quantitativi minimi di buoni pasto. L’Agenzia non assume, come premesso, alcun obbligo in merito al completo utilizzo del massimale contrattuale.
Art. 3 - Durata del contratto e recesso
3.1 Il presente Accordo quadro ha durata triennale decorrente dal
NON COMPILARE e fino al raggiungimento del massimale di € NON COMPILARE (IVA esclusa).
3.2 Il raggiungimento anticipato del suddetto massimale sarà causa di risoluzione automatica del contratto.
3.3 L’Agenzia si riserva comunque di non attivare, o di non attivare parzialmente, la fornitura per quelle Regioni nelle quali lo sconto conseguito dalla Convenzione Consip sia più conveniente di quello spuntato nella procedura di gara, ovvero qualora la Convenzione Consip sia comunque più vantaggiosa.
L’Agenzia avrà facoltà di recedere dall’Accordo quadro, interamente o parzialmente per una o più Regioni interessate, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni più favorevoli per l’Amministrazione.
Resta salvo il diritto dell’Agenzia di recedere insindacabilmente ed in ogni tempo, interamente o parzialmente, decorso il primo anno, con un preavviso di trenta giorni, fermo restando il pagamento delle prestazioni definite sulla base dei singoli contratti esecutivi e già eseguite.
Resta inteso che l’Amministrazione non assume alcun obbligo in merito al rinnovo dei singoli contratti esecutivi alla loro scadenza.
Art. 4 – Modalità di esecuzione del servizio
Stipulati i singoli contratti esecutivi da parte di ciascuna Direzione Regionale interessata, il Servizio dovrà essere reso secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale, nell’offerta, tecnica ed economica, e nel Disciplinare di gara, che si intendono completamente recepiti nel presente Contratto.
Art.5 – Termini di esecuzione delle prestazioni
Le Parti stabiliscono che i buoni pasto, cartacei e/o elettronici, dovranno essere consegnati dalla Società con le modalità e le tempistiche stabilite nel Capitolato Speciale e presso gli indirizzi degli uffici specificati nei relativi contratti esecutivi e/o ordinativi di fornitura; in caso di inadempimento/i trovano applicazione le penali di cui al successivo art. 13.
I Buoni pasto consegnati dovranno avere le caratteristiche descritte nel Capitolato Speciale.
La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
Art. 6- Personale di servizio
Il personale incaricato dalla Società dovrà essere di comprovata capacità tecnica. La Società garantisce la corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.
Art. 7 – Responsabile del servizio
7.1 La Società individua un Responsabile del servizio che curerà direttamente i rapporti con l’Ufficio Fornitori per le Direzioni Centrali e con ciascun Ufficio Risorse Materiali per le Direzioni Regionali/Provinciali e relativi Uffici locali per tutto ciò che riguarda la gestione degli ordini dei buoni pasto.
A tal fine la Società nomina il/la Dott.
COMPILARE.
NON
7.2 La nomina di altro responsabile sarà consentita solo previo consenso scritto dell’Agenzia. Il Responsabile del Contratto per l’Agenzia è individuato nel Responsabile dell’Ufficio Fornitori per le Direzioni Centrali e nei Responsabili degli Uffici Risorse
Materiali di ogni Direzione Regionale/Provinciale e degli Uffici territoriali dell’Agenzia.
Art. 8 – Obbligazioni specifiche del fornitore
La Società si impegna, oltre a quanto previsto nel presente Accordo quadro e nel Capitolato, anche a: a) assicurare la presenza di almeno un esercizio convenzionato ogni 15 soggetti aventi diritto al pasto entro la distanza di 1 km dalla Sede di Utilizzo, secondo quanto precisato nel paragrafo 4.2. del Capitolato Speciale e, in ogni caso, di-almeno tre esercizi per le sedi con meno di 45 dipendenti; b) assicurare la spendibilità dei Buoni pasto in tutti gli esercizi convenzionati nel lotto - indicati nell’elenco redatto in conformità al modello allegato al Capitolato Speciale (all. 2) - e comunque senza limiti territoriali; c) provvedere, su richiesta motivata dell’Agenzia, al convenzionamento di esercizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui alle precedenti lettere a) e b) nei casi e con le modalità previste nel paragrafo 4.5. del Capitolato Speciale; d) inviare all’Ufficio Fornitori per gli Uffici Centrali e agli Uffici Risorse Materiali per le Direzioni Regionali/Provinciali e Uffici dipendenti gli elenchi riportanti le informazioni relative agli esercizi convenzionati e provvedere ai successivi aggiornamenti degli stessi, secondo quanto previsto nel paragrafo 4 del Capitolato Speciale; e) mantenere per tutta la durata del contratto almeno il numero totale degli esercizi convenzionati risultante dall’ultima versione degli elenchi di cui alla precedente lettera d) inviati all’Ufficio Fornitori per gli Uffici Centrali e agli Uffici Risorse Materiali per le Direzioni
Regionali/Provinciali e gli Uffici territoriali; f) provvedere, qualora si verificassero casi di disdetta del convenzionamento da parte di uno o più esercizi convenzionati, alla sostituzione degli stessi, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla disdetta, con altri esercizi nelle immediate vicinanze, secondo quanto previsto nel paragrafo 4.4. del Capitolato Speciale; g) accettare la restituzione da parte delle Amministrazioni dei Buoni pasto non utilizzati, provvedendo all’emissione di nota di credito, ovvero alla sostituzione degli stessi secondo quanto previsto nei paragrafi 6.2, e
9 lett. j) del Capitolato Speciale; h) eliminare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, secondo quanto previsto nel paragrafo 4.4 del Capitolato Speciale; i) adeguarsi alle norme di carattere cogente contenute in leggi e regolamenti che disciplinano il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto nel rispetto delle formalità e dei termini stabiliti da dette leggi;
in particolare, per i buoni pasto elettronici, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l) caricare i buoni su una apposita “card” emessa e distribuita a cura e spese dell’aggiudicatario, senza alcuna forma di cauzione a fronte del rilascio della stessa, secondo le modalità di cui al paragrafo 5 del Capitolato Speciale; m) sostituire la card suddetta in caso di malfunzionamento della stessa; n) garantire ai singoli dipendenti dell’Agenzia la possibilità di accesso ad un’area riservata del proprio sito internet per monitorare, ad
esempio, il profilo utente, l’accredito, l’utilizzo ed il residuo dei buoni pasto; gli esercizi convenzionati, come meglio esplicitato nel paragrafo 5.3 del Capitolato Speciale; p) predisporre un servizio di blocco carta in caso di smarrimento, furto o distruzione.
Art.9- Cauzione
A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha prestato per il presente lotto, secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara, una cauzione definitiva per
un importo pari a € rilasciata da
COMPILARE.
NON COMPILARE
NON
In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.
Art. 10 – Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione
I corrispettivi dovuti alla Società per i buoni pasto oggetto di ciascun contratto esecutivo sono calcolati applicando uno sconto del NON COMPILARE al Valore nominale dei Buoni pasto.
Pertanto l’Agenzia, per ciascun buono pasto di € 7,00 (sette/00), corrisponderà alla Società l’importo di € ( )NON COMPILARE , al netto dell’IVA.
La sopra menzionata percentuale di sconto resterà invariata per tutta la durata del contratto anche qualora dovesse mutare il valore nominale del buono pasto.
I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture.
L’Agenzia, a seguito della completa effettuazione di ogni ordinativo di fornitura e dopo l’attestazione di regolare esecuzione da parte delle strutture destinatarie, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal Fornitore, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art. 22 del presente contratto. La fatturazione avrà cadenza bimestrale.
Il Fornitore si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto.
La fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo e/o ordinativo di fornitura, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA della Direzione Regionale di pertinenza
(Cfr. appendice 1 al contratto). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione.
Come stabilito dall’art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n.
244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008), ed in attuazione del disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione.
In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.
Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente.
Il fornitore prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010.
Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese.
La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale e nei relativi allegati e appendici.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto dell’ Accordo quadro e/o del contratto esecutivo, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 11 – Obblighi nei confronti del personale utilizzato
La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i
contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando la Committente da ogni responsabilità in merito. La Società si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.
Le risorse umane dedicate alla fornitura dipenderanno solo ed esclusivamente dalla Società, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire al Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del miglior risultato operativo.
Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, si impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
La Committente potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della Committente medesima e/o dovessero non rispettare le diposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno,
la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Art. 12- Controlli e verifiche
L’Agenzia si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sulla rispondenza del servizio alle condizioni del Capitolato speciale ed alle pattuizioni contrattuali come previsto dal paragrafo 4.4. del Capitolato medesimo. Si applica, in ogni caso, l’art. 313 del D.P.R. 207/2010 sulla verifica di conformità in corso di esecuzione.
Art. 13 – Penali ed esecuzione in danno
Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere delle penali nei casi, secondo gli importi e le modalità di seguito indicate.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo quadro, al Capitolato speciale ed ai relativi contratti esecutivi. In tal caso l’Agenzia applicherà al Fornitore le penali sino alla data in cui il servizio inizierà/tornerà ad essere espletato in modo effettivamente conforme a quanto prescritto negli atti summenzionati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’Agenzia ha la facoltà di applicare le penali nei casi sottoindicati:
1. Difformità nella consegna dei buoni pasto
a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna delle “card” per i buoni pasto elettronici e dei buoni pasto cartacei, come
indicati nel paragrafo 10 del Capitolato, la Società sarà tenuta a corrispondere all’Agenzia una penale pari all’un per mille dell’importo complessivo dei Buoni pasto (escluso IVA) indicato nel relativo contratto esecutivo, salvo il risarcimento del maggior danno.
b) Nel caso di errori nella composizione dei plichi contenenti i buoni pasto richiesti o nella spedizione dei buoni pasto, la Società si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità rilevata dall’Agenzia, senza addebito di costi aggiuntivi. Decorso inutilmente tale termine sarà applicata una penale giornaliera, a favore dell’Agenzia, pari all’un per mille dell’importo complessivo dei Buoni pasto (escluso IVA) indicato nel relativo contratto esecutivo, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Difformità relative alle caratteristiche del Buono pasto
Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei buoni pasto di cui al paragrafo 6.1 del Capitolato, la Società sarà tenuta a corrispondere all’Agenzia una penale giornaliera pari al 10% dell’importo dei buoni pasto (escluso IVA) aventi scadenze difformi da quanto richiesto e comunque non superiore all’un per mille dell’importo complessivo dei Buoni pasto (escluso IVA) indicato nel relativo contratto esecutivo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
3. Ritardo nel ripristino del numero di esercizi convenzionati, nella sostituzione in caso di disfunzioni o nel convenzionamento di nuovi esercizi.
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 15 giorni naturali e consecutivi - decorrenti dalla relativa contestazione da parte dell’Agenzia o dal verificarsi dell’evento - entro cui la Società è tenuta ad assicurare il reintegro del numero minimo di esercizi, ovvero la sostituzione degli esercizi convenzionati con altri esistenti nelle vicinanze in caso di disfunzioni nell’erogazione dei servizi, ovvero l’ apertura di nuovi uffici, come previsto dai paragrafi 4.4. e
4.5. del Capitolato Speciale, la Società sarà tenuta a corrispondere all’Agenzia una penale pari all’un per mille dell’importo massimale dell’Accordo quadro, salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Difformità o malfunzionamento dei sistemi informatici o dei servizi aggiuntivi
a) Nel caso di malfunzionamenti o difformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 5.3 Capitolato del sistema informatico per la gestione dei buoni pasto elettronici, ovvero del sistema volto a garantire l’accesso ai referenti dell’Agenzia al fine del monitoraggio del servizio, sarà applicata una penale giornaliera pari all’un per mille dell’importo massimale dell’Accordo quadro, sino all’adeguamento alle suddette prescrizioni e salvo il risarcimento del maggior danno.
b) Per ogni giorno di ritardo nell’attivazione del call center di cui al paragrafo 8 del Capitolato speciale entro il termine previsto, sarà applicata una penale pari all’un per mille dell’importo massimale dell’Accordo quadro, salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Non conformità agli standard di fruibilità dei buoni pasto di cui al Capitolato.
Nel caso in cui l’esito dei controlli a campione effettuati sugli esercizi convenzionati da parte dell’Agenzia, in fase di esecuzione contrattuale, evidenzi delle difformità rispetto a quanto richiesto nel paragrafo 4.4 del Capitolato (secondo capoverso) in merito all’effettiva fruibilità dei buoni pasto presso gli esercizi convenzionati, sarà applicata al Fornitore una penale giornaliera pari all’un per mille dell’importo massimale dell’Accordo quadro, sino all’adeguamento alle suddette prescrizioni e salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Mancato rispetto della commissione massima applicabile agli esercizi convenzionati
Nel caso in cui, dai controlli effettuati dall’Agenzia si riscontri un superamento della commissione percentuale massima, applicabile agli esercenti, che il Fornitore si è impegnato a rispettare in sede di gara, sarà applicata alla Società una penale giornaliera pari all’un per mille dell’importo massimale dell’Accordo quadro, sino all’adeguamento alle suddette prescrizioni e salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Regime delle penali
Con riferimento a tutte le fattispecie di cui al presente articolo, nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il ventesimo giorno, ovvero nell’ipotesi in cui l’ammontare delle penali dovesse superare il 10% dell’importo massimale del presente Accordo quadro, l’Agenzia avrà la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione scritta, con possibilità di ricorrere all’esecuzione in
danno della Società presso altri fornitori e di essere indennizzata per le maggiori spese sostenute, oltre il risarcimento del danno.
Le penali saranno applicabili anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata dalla Società.
Art. 14 – Risoluzione del contratto
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. la Committente ha facoltà di risolvere, anche parzialmente, in ogni momento l’Accordo quadro e/o quello esecutivo qualora accerti l’incapacità della Società Fornitrice di eseguire la fornitura o una evidente negligenza nell’eseguirla.
La Committente potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto, ex art. 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione scritta, anche nei seguenti casi:
a) frode e grave negligenza nell’esecuzione della fornitura;
b) stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
c) manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo;
f) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
g) mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA, così come previsto dalla legge 136 del 13 agosto 2010;
h) emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare di cui all’art.38 D.lgs. 163/06;
i) annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara.
Con la risoluzione del contratto, sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno dell’impresa inadempiente. L’affidamento a terzi verrà notificato all’impresa inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidati e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti della Committente sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità
civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 15 – Assicurazioni e cauzione
Il fornitore terrà indenne la Contraente da qualsiasi danno possa derivare alla stessa o a terzi in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
A tal fine la Società dichiara di aver prodotto all’Amministrazione la polizza assicurativa di cui al paragrafo 13 del Capitolato speciale.
Il fornitore si obbliga a tenere indenne e a risarcire l’Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi. Le Parti concordemente stabiliscono che al presente contratto si applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a tutela dei diritti e interessi del compratore. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dal fornitore, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
La cauzione definitiva prestata dal Fornitore, ai sensi dell’art. 113 del D. lgs. n. 163/2006, copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni derivanti dal presente Accordo quadro e dai relativi contratti esecutivi. In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Società Fornitrice, la Committente si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla
cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.
La cauzione definitiva è costituita di un importo pari ad €
(NON COMPILARE (NON COMPILARE /00)
emessa/e da NON COMPILARE in data __/ / con polizza/e
n. (NON COMPILARE) ed acquisita/e nelle forme e nei modi previsti nel Disciplinare di gara, da intendersi, qui, integralmente recepito.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere immediatamente al reintegro.
La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.
Art. 16 - Subappalto
(da inserire nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta)
È fatto divieto alla Società di ricorrere al subappalto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.
Oppure
(da inserire nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta)
Essendo stato dichiarato in sede di gara, è consentito subappaltare le seguenti attività fino alla concorrenza del 30% del valore dell’appalto, nel rispetto delle condizioni di cui all’art.118 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’impresa subappaltatrice, previo benestare dell’appaltatore. Resta inoltre inteso che le somme versate all’impresa subappaltatrice andranno a compensazione delle somme dovute all’appaltatore.
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto
È fatto divieto di cedere il presente accordo. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente l’accordo e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.
Art. 18 – Cessione del credito
Ai sensi dell’art. 117 del D.lgs 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato
all’Agenzia; b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
In caso di notificazione della cessione l’Agenzia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.
Art. 19 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società fornitrice
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la Società deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione. L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto. Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.
Art. 20– Riservatezza
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei contratti esecutivi ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Art. 21 – Disposizioni antimafia
La Società prende atto che l’affidamento dell’attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto
della vigente normativa antimafia di cui alla Legge delega del 13 agosto 2010, n. 136, ed al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 e ss.mm.ii. In particolare, il Fornitore garantisce che nei confronti del rappresentante legale e comunque di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. 159/2011, e s.m.i.. non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. La Società si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi nei confronti dei citati anche successivamente alla stipula del contratto;
b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata legge, la Società dichiara che il conto dedicato è il seguente: NON COMPILARE _
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:
nome
NON COMPILARE
cognome
NON
COMPILARE codice fiscale_ __ NON COMPILARE
La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. La Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 23 – Tutela dei dati personali
I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del contratto esecutivo saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte della Committente nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.
30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente atto.
Art. 24 – Domicilio legale
A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
- il Fornitore: NON COMPILARE
- l’Agenzia: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Ufficio Gare e Contenzioso – Xxx Xxxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx.
Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.
Art. 25 – Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Art. 26 – Comunicazioni e contestazioni
Le Parti convengono che tutte le comunicazioni e le contestazioni di cui al presente Accordo saranno effettuate per iscritto presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata. A tal fine la Società
dichiara il seguente indirizzo pec: COMPILARE
NON
Art. 27 – Spese
Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.
A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui all’ Art. 3 (durata e recesso), Art. 13 (Penali), Art. 14 (Risoluzione del contratto); Art. 15 (Assicurazioni e cauzione), Art. 17 (Divieto di cessione del contratto), art. 18 (Cessione del credito), art. 19 (Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società fornitrice), Art.
20 (Riservatezza), Art. 21 (Disposizioni antimafia), Art. 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 25 (Foro competente), Art. 26 (Comunicazioni e contestazioni), Art. 27 (Spese) del presente accordo.
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.
Questo atto, da me letto ai comparenti, i quali lo approvano, occupa
pagine di
mezzi fogli ed è stato scritto a macchina e a mano da persona di mia fiducia e da me.