CARTELLI DI CANTIERE Clausole campione

CARTELLI DI CANTIERE. L’Appaltatore nonché gli eventuali Subappaltatori/subaffidatari devono provvedere ad effettuare la segnalazione dei cantieri utilizzando cartelli di cantiere conformi agli schemi prescritti da ENEL, approvvigionati a propria cura e spese.
CARTELLI DI CANTIERE. 49.1. L’Appaltatore nonché gli eventuali subappaltatori/subaffidatari devono provvedere ad effettuare la segnalazione dei cantieri utilizzando cartelli di cantiere conformi agli schemi prescritti da Enel. L’Appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori/subaffidatari devono inoltre installare, ben in vista e per tutta la durata dei lavori, la segnaletica di sicurezza e di pericolo prescritta dalle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di circolazione stradale. I cartelli, nelle quantità necessarie, sono approvvigionati dall’Appaltatore a propria cura e spese.
CARTELLI DI CANTIERE. L’Impresa appaltatrice deve apporre, non oltre 5 giorni dalla data della consegna, n. 2 tabelloni posti, a suo carico e spese, sul luogo dell’appalto, in maniera evidente con l’indicazione che l’appalto stesso viene eseguito dalla Direzione regionale e le particolarità dell’opera. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi, oltre dell’Impresa appaltatrice, di tutte le Imprese subappaltatrici, la categoria e classe di importo dei lavori corrispondenti a quelli da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, sia sufficiente per eseguire lavori pubblici l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Devono inoltre essere apposti i dati richiesti dal D.L. n. 81/08. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere sempre aggiornati i tabelloni, durante tutto il periodo di esecuzione dell’appalto misto di lavori e servizi. Le dimensioni dei tabelloni dovranno essere non inferiori a m. 1,00 di larghezza e di m. 2,00 di altezza. In fondo alla tabella dovrà essere previsto apposito spazio per l’aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all’andamento dei lavori. In particolare, devono essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazioni dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento degli stessi.
CARTELLI DI CANTIERE. Ai sensi dell'art. 105 comma 15 D. Lgs 50/2016 i cartelli di cantiere dovranno indicare anche gli eventuali nominativi delle imprese subappaltatrici. L’Impresa dovrà installare entro cinque giorni dalla consegna dei lavori a sua cura e spese il cartello di cantiere, realizzato con le indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, comunque di dimensioni non minori di 2,00 (larghezza) x 1,50 (altezza) secondo quanto stabilito dall’art. 30 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e dalla Circolare n. 1729/UL del Ministero dei Lavori Pubblici dell’01.06.1990, curandone i necessari aggiornamenti periodici. L’impresa è altresì obbligata alla rimozione del cartello di cantiere entro tre giorni dalla data del collaudo/certificato di regolare esecuzione.
CARTELLI DI CANTIERE. 1. L’appaltatore deve fornire, predisporre ed esporre in sito, un cartello indicatore con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recante le descrizioni, a colori indelebili, di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL e successivi aggiornamenti normativi intervenuti, curandone i necessari aggiornamenti periodici (per opere finanziate dalla CDP con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura relativa al finanziamento). 2. È necessario apporre su tutta la cartellonistica: la missione, la componente e l’investimento PNRR, il finanziamento erogato in euro, il titolo/descrizione dell’intervento e il logo. 3. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
CARTELLI DI CANTIERE. 1. I cantieri edili devono essere muniti di cartello di cantiere affisso in vista al pubblico in modo tale da consentirne chiaramente la lettura. 2. Il cartello, costruito con materiale resistente alle intemperie, di dimensioni non inferiori a m 0,70 x 1,00, deve riportare in maniera chiaramente leggibile i seguenti contenuti minimi: a) oggetto dei lavori; b) estremi del titolo abilitativo (Permesso di Costruire, SCIA, CILA), e dell’eventuale titolo di proroga/rinnovo; c) estremi dell’Autorizzazione Paesaggistica eventualmente rilasciata; d) estremi del provvedimento in materia antisismica, qualora necessario; e) generalità dell’intestatario del titolo abilitativo; f) generalità e titolo professionale del Progettista e del Direttore dei lavori; g) generalità dell'Impresa esecutrice, ovvero, indicazione che i lavori sono realizzati in economia diretta; h) ogni altro dato o nominativo previsto da normative di settore.
CARTELLI DI CANTIERE. 1. Nei cantieri edili, dove siano in esecuzione gli interventi edilizi, deve essere obbligato- riamente apposto in prossimità dell’accesso al cantiere, visibile dalla pubblica via e leggibile, per tutto il periodo di attività, il prescritto cartello (di dimensioni minime 0,75 x 1,50 m per interventi che interessano tutto un edificio o più edifici; di dimensioni mi- nime 0,40 x 0,55 m per interventi che riguardino parti del singolo edificio) o installazione di più cartelli nel caso di cantiere avente estensione elevata, realizzato con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e con materiali indelebili per il testo. 2. Il cartello deve contenere le seguenti indicazioni: a) Estremi atti abilitativi (PdC / SCIA / CILA) b) Oggetto dell’intervento c) Estremi catastali d) Titolare e Committente dell’intervento e) Data inizio dei lavori f) Termine massimo di fine lavori g) Progettista h) Direttore Xxxxxx i) Progettista strutture (se previsto) j) Direttore Lavori strutture (se previsto) k) Progettista impianti (se previsto) l) Direttore Lavori impianti (se previsto) m) Impresa/e assuntrice dei lavori n) Imprese esecutrici dei lavori o) Responsabile del cantiere p) Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione (se previsto) q) Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (se previsto) r) Estremi notifica preliminare (se dovuta) s) Collaudatore statico (se previsto) t) Certificatore energetico (se previsto) u) Nota 3. Nei casi in cui il cantiere sia localizzato all’interno di un edificio e lo stesso sia solo in parte oggetto dei lavori, il cartello dovrà essere affisso sull’accesso comune di detto stabile o in prossimità dello stesso. 4. Nel caso di opere pubbliche il cartello dovrà contenere le seguenti indicazioni: a) Xxxxxxx atti autorizzativi b) Concessionario dell’opera c) Responsabile Unico del Procedimento d) Oggetto dell’appalto e) Xxxxxxxx e/o grafici illustrativi dell’opera (se possibile) f) Xxxxxxxx e/o grafici illustrativi del lavoro in appalto (se possibile) g) Modalità di realizzazione h) Importo lavori a base d’asta (suddivisi per categorie di lavoro) i) Costi sicurezza (se nominato il C.S.) j) Ribasso d’asta k) Impresa appaltatrice l) Imprese sub-appaltatrici m) Progettista architettonico n) Progettista strutture o) Progettista impianti tecnici p) Direttore lavori q) Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione r) Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione s) Direttore di cantiere t) Assistente tecnico u) Estremi notifica prelimin...
CARTELLI DI CANTIERE. 44.1. L’Appaltatore nonché gli eventuali subappaltatori/subaffidatari devono provvedere ad effettuare la segnalazione dei cantieri utilizzando cartelli di cantiere conformi agli schemi prescritti da ENEL. 44.2. I cartelli, nelle quantità necessarie, sono approvvigionati dall’Appaltatore a propria cura e spese.
CARTELLI DI CANTIERE. L’Appaltatore dovrà provvedere a installare, sul luogo dei lavori, a propria cura e spese, almeno n. 2 tabelloni contenenti le indicazioni previste dalla L. 13-3-1990, n. 55, art. 18, c. 6, e dalla circolare del Ministero del lavori Pubblici n. 1729 del 1-6-1990. La scritta dovrà essere contenuta in un rettangolo di larghezza pari a quella del tabellone, con colori analoghi a quelli previsti per il logo ufficiale della Giunta Regionale del Veneto. I tabelloni verranno tolti non prima di 4 mesi dalla conclusione dei lavori. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’appaltatore una penale giornaliera di 50,00 euro dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L’importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all’inadempienza. Si riporta nel seguito un fac-simile del tabellone.
CARTELLI DI CANTIERE. Prima dell’inizio dei lavori, in corrispondenza di ogni nuovo cantiere di durata superiore a sette giorni, come previsto dal nuovo Codice della Strada, dovrà essere installato, a cura e spese dell’Impresa Appaltatrice e mantenuto durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposito cartello, altezza 150 cm., larghezza 200 cm., collocato in sito ben visibile indicato dalla Direzione Lavori. Per opere con rilevante sviluppo dimensionale la Direzione Lavori potrà ordinare l’installazione di un numero di cartelli adeguato all’estensione del cantiere. Tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. Il cartello dovrà recare impresse a colore indelebile le seguenti diciture: – Ente proprietario della strada (es. “ANAS - MILANO”) – “ASM CODOGNO srl”;