Riserve Clausole campione

Riserve. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene che gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza entro il termine di quindici giorni dalla firma del registro i contabilità. Il direttore dei lavori espone nel registro nei successivi quindici giorni le sue motivate ragioni. Nel caso in cui l'appaltatore firmi il registro di contabilità con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo scritto.
Riserve. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, possono essere previamente risolte mediante transazione ai sensi dell’art. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni del codice civile. Xxxxxx, sentito il responsabile del procedimento, esamina l’eventuale proposta di transazione formulata dall’appaltatore ovvero può formulare una proposta di transazione all’appaltatore, previa audizione dello stesso. Relativamente all’iscrizione di riserve, queste ultime devono essere formulate dall’Appaltatore, ad espressa pena di decadenza, nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 191 del D.P.R. 207/2010. La riserva deve essere iscritta ed esplicata immediatamente, a pena di decadenza, anche in caso di contabilità provvisoria e per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di norme del contratto, del presente capitolato speciale di appalto, dell’elenco prezzi e di ogni altro documento od elaborato allegato e/o richiamato dal contratto. L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei lavori, senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle opere appaltate od ordinate, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, ovvero invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e rivalsa di tutti i danni che potessero derivare ad ASTRAL. L’esame di tali riserve – salvo quanto previsto dal comma successivo – avverrà a lavori ultimati. A seguito degli atti di collaudo, XXXXXX adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell’Appaltatore regolarmente formulate e confermate nei modi sopra citati. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve l’importo economico dell’opera dovesse aumentare in misura compresa tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento per la definizione delle riserve darà corso al procedimento di accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, la controversia è decisa dal giudice competente. Il...
Riserve. La VUS, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all’apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. I concorrenti non potranno nulla a pretendere, qualora la VUS, a suo insindacabile giudizio, non proceda all’affidamento del presente appalto.
Riserve. L'AOB si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente procedura, a suo insindacabile giudizio, se le offerte risultassero non convenienti ovvero se il servizio offerto sia considerato non rispondente alle necessità.
Riserve. L'ARNAS “X. Xxxxxx” si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente procedura, a suo insindacabile giudizio, se le offerte risultassero non convenienti ovvero se il servizio offerto sia considerato non rispondente alle necessità.
Riserve. Le riserve dell’Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui all’art. 191 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dei Contratti Pubblici. Laddove, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale, e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento, ex art.205 e 206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’affidatario, formula all’Amministrazione della S. A., entro 90 (novanta) giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo xxxxxxx. Con apposito atto, l’Amministrazione della S. A., entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’affidatario. In ogni caso il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica e validazione ai sensi dell’art. 112 del C.C.P.
Riserve. 35.1. Tutte le riserve che l'Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate, a pena di decadenza, mediante firma con riserva del documento di contabilità, esclusivamente in calce all'aggiornamento relativo al periodo in cui è accaduto l'evento che determina la riserva.
Riserve. Il Comune di Reggio Calabria si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare la procedura di concessione dei contributi senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. La presentazione della domanda di contributo non costituisce diritto all’erogazione del contributo. Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente erogati nonché l’applicazione delle fattispecie previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.
Riserve. Insorgendo controversie, l'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere il Servizio. Tutte le riserve che Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere verbalizzate nei documenti contabili e documentate con l'analisi dettagliata delle somme cui l’Appaltatore stesso ritiene di aver diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data nella quale si è verificata la causa del maggior onere che l’Appaltatore pone a fondamento della sua pretesa. Non esplicando l'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli decade dal diritto di far valere le riserve stesse.
Riserve. Le riserve dell’Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui all’art. 31 del Capitolato Generale approvato con D.M LL.PP. n°145/2000. Laddove, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale, e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’affidatario, formula all’Amministrazione, entro 90 giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. Con apposito atto, l’Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’affidatario.