We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Riserve Clausole campione

Riserve. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, possono essere previamente risolte mediante transazione ai sensi dell’art. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni del codice civile. Xxxxxx, sentito il responsabile del procedimento, esamina l’eventuale proposta di transazione formulata dall’appaltatore ovvero può formulare una proposta di transazione all’appaltatore, previa audizione dello stesso. Relativamente all’iscrizione di riserve, queste ultime devono essere formulate dall’Appaltatore, ad espressa pena di decadenza, nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 191 del D.P.R. 207/2010. La riserva deve essere iscritta ed esplicata immediatamente, a pena di decadenza, anche in caso di contabilità provvisoria e per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di norme del contratto, del presente capitolato speciale di appalto, dell’elenco prezzi e di ogni altro documento od elaborato allegato e/o richiamato dal contratto. L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei lavori, senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle opere appaltate od ordinate, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, ovvero invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e rivalsa di tutti i danni che potessero derivare ad ASTRAL. L’esame di tali riserve – salvo quanto previsto dal comma successivo – avverrà a lavori ultimati. A seguito degli atti di collaudo, XXXXXX adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell’Appaltatore regolarmente formulate e confermate nei modi sopra citati. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve l’importo economico dell’opera dovesse aumentare in misura compresa tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento per la definizione delle riserve darà corso al procedimento di accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, la controversia è decisa dal giudice competente. Il...
Riserve. 1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. 2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Riserve. La VUS, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all’apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. I concorrenti non potranno nulla a pretendere, qualora la VUS, a suo insindacabile giudizio, non proceda all’affidamento del presente appalto.
Riserve. L'AOB si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente procedura, a suo insindacabile giudizio, se le offerte risultassero non convenienti ovvero se il servizio offerto sia considerato non rispondente alle necessità.
Riserve. Le riserve che il Contraente intendesse sollevare dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che il Contraente ritiene gli siano dovute. Tutte le eccezioni e/o riserve e/o contestazioni che il Contraente intendesse sollevare in ordine alla contabilità dei servizi, forniture o lavori e/o avverso disposizioni, ordini o programmi comunicatigli dal Poligrafico e/o per qualsiasi altro titolo, dovranno essere esposte, a pena di decadenza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento delle disposizioni, ordini, programmi di cui sopra o dalla data in cui si sia verificato il fatto che motivi la contestazione e riportate nella prima situazione provvisoria dei lavori che verrà redatta. Le eccezioni e/o riserve e/o contestazioni come sopra esposte dovranno poi essere confermate, sempre a pena di decadenza, in tutti i SAL e altri documenti contabili all'uopo predisposti e sulla contabilità finale dei servizi, forniture e lavori. Le eccezioni e/o riserve e/o contestazioni avanzate con ritardo e/o senza le modalità sopra indicate e/o non confermate in tutti i SAL per i lavori o diversi documenti contabili per servizi e forniture e poi sulla contabilità finale relativa al contratto, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e come mai prospettate ed i relativi diritti e compensi non potranno essere reclamati e fatti valere dal Contraente in alcuna sede. In nessun caso il Contraente avrà diritto, in conseguenza delle eccezioni e/o riserve e/o contestazioni formulate qualsiasi sia la loro entità ed importanza, a rallentare o ad interrompere l'esecuzione del Contratto affidatogli dovendo in ogni caso il Contraente ottemperare alle disposizioni impartitegli dal Poligrafico.
Riserve. L'ARNAS “X. Xxxxxx” si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente procedura, a suo insindacabile giudizio, se le offerte risultassero non convenienti ovvero se il servizio offerto sia considerato non rispondente alle necessità.
Riserve. Le riserve dell’Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui all’art. 191 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dei Contratti Pubblici. Laddove, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale, e in ogni caso non inferiore al 5% dell’importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento, ex art. 205 D.Lgs 50/16 e s.m.i. acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’affidatario, formula a Zètema, entro 90 (novanta) giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo xxxxxxx. Con apposito atto, Zètema, entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’affidatario. In ogni caso il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016.
Riserve. Insorgendo controversie, l'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere il Servizio. Tutte le riserve che Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere verbalizzate nei documenti contabili e documentate con l'analisi dettagliata delle somme cui l’Appaltatore stesso ritiene di aver diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data nella quale si è verificata la causa del maggior onere che l’Appaltatore pone a fondamento della sua pretesa. Non esplicando l'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli decade dal diritto di far valere le riserve stesse.
Riserve. 1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell’art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara. 2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. 3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. 4. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Riserve. Il Comune di Reggio Calabria si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare la procedura di concessione dei contributi senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. La presentazione della domanda di contributo non costituisce diritto all’erogazione del contributo. Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente erogati nonché l’applicazione delle fattispecie previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.