RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO Clausole campione

RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO. 10.1. Fermo restando tutti gli altri casi espressamente previsti nel Contratto e quanto previsto dalla normativa applicabile i ed in particolare all’art. 9.3, “RISOLUZIONE” delle Condizioni GeneraliParte Generale, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., nei seguenti ulteriori casi in cui l’Appaltatore e/o gli eventuali subappaltatori: • non consenta l’identificazione delle maestranze e dei mezzi d’opera o non consenta l’accesso nelle proprie sedi/officine/magazzini o nei cantieri o nelle aree di lavoro a personale di ENEL e/o a terzi incaricati da ENEL stessa per lo svolgimento di controlli previsti dal Contratto e/o dalla legge e/o si rifiuti di consentire ad ENEL - o anche solo in qualunque modo ostacoli ENEL - l’esercizio dei controlli stessi; • sia anche solo pendente una procedura concorsuale nei suoi confronti; • utilizzi materiali ed apparecchiature di proprietà di ENEL in modo improprio o per scopi diversi da quelli contrattualmente stabiliti; • commetta irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti; • le prestazioni non risultino eseguite a regola d’arte; • non comunichi immediatamente ad ENEL, Gestore del Contratto, di sopralluoghi, ispezioni, accessi, verbali o qualsiasi altra iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria o di altri enti di vigilanza aventi ad oggetto possibili violazioni della normativa ambientale, di cui essa stessa o sua impresa subappaltatrice o ausiliaria dovessero essere destinatarie, nel corso di attività svolte su impianti ENEL o comunque svolte per conto di ENEL; • risulti inadempiente ad una delle obbligazioni previste dal successivo art. 19, in relazione alla gestione dei rifiuti, fatto salvo in ogni caso il diritto di ENEL di sospendere l’esecuzione del Contratto.
RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO. 16.4.1 Il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, lasciando impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei danni, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO. Oltre ai casi espressamente previsti nel presente documento e/o negli altri documenti che costituiscono il Contratto, 3SUN si riserva comunque il diritto di risolvere il Contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., nei seguenti casi in cui l’Appaltatore: Nei casi di cui sopra, 3SUN avrà facoltà di escutere la cauzione di cui all’art. 16, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tutti i casi di inadempimento, 3SUN – a suo insindacabile giudizio - può assegnare all’Appaltatore, a mezzo raccomandata A/R, un termine per adempiere non inferiore a quindici giorni. Tale termine può essere ridotto in considerazione dello specifico oggetto del Contratto. Trascorso inutilmente tale termine 3SUN, fatto salvo il diritto di risolvere il Contratto (art. 1454 cod. civ.), potrà procedere direttamente all’esecuzione dell’attività utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi. In tale caso, spetterà all’Appaltatore soltanto il pagamento delle attività regolarmente eseguite, risultanti da un verbale di constatazione dell’avanzamento delle attività, da redigersi in contraddittorio, previa compensazione con gli importi dovuti dall’Appaltatore a titolo di penale e/o di maggior danni/oneri comunque connessi all’anticipata risoluzione, quali, ad esempio, quelli conseguenti alla stipula di un nuovo contratto con terzi o alla esecuzione diretta dei servizi. L’affidamento in danno dei servizi a terzi sarà notificato all’Appaltatore inadempiente a mezzo lettera raccomandata, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi e del relativo importo. L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore da ulteriori responsabilità comunque connesse all’anticipata risoluzione del Contratto. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave e qualora non diversamente stabilito nel Contratto, la responsabilità massima dell’Appaltatore per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali ed il conseguente obbligo di risarcimento a favore di 3SUN non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto, tolleranza, varianti e opzione incluse.
RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO. Oltre ai casi espressamente previsti nelle Condizioni Generali di Fornitura e/o negli altri documenti che costituiscono il Contratto, 3SUN si riserva comunque il diritto di risolvere il Contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., nei seguenti ulteriori casi in cui il Fornitore:

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