SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI Clausole campione

SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI. 4.1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 9.4. “Spostamento dei termini contrattuali” delle Condizioni Generali, ENEL si riserva la facoltà di richiedere, previa comunicazione scritta all’Appaltatore da effettuarsi con congruo anticipo, una posticipazione dei termini contrattuali di consegna. In tale caso, ove trattasi di fornitura e se non diversamente previsto nel Contratto di Appalto, l’Appaltatore è autorizzato a fatturare la fornitura stessa previa registrazione dei materiali in conto deposito. Di tale registrazione dovrà essere inviata ad ENEL apposita comunicazione scritta.
SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI. 5 5. PREZZI CONTRATTUALI 7
SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI. In caso di interruzione del lavoro o di ritardo nella sua esecuzione, determinato da una o più cause di seguito elencate, l’Appaltatore può richiedere lo spostamento dei termini contrattuali per un periodo da concordare, di norma non superiore al periodo di sospensione derivante da tali cause: ▪ Causa di Forza Maggiore; ▪ sospensione discrezionale e/o sospensione dei lavori; ▪ ritardo di terzi nell’eventuale montaggio e/o messa in servizio di parti non oggetto del Contratto che determinino comunque un ritardo nei programmi; ▪ mancata consegna da parte del Committente dei materiali di sua proprietà da montare a cura dell’Appaltatore entro le date prefissate. L’Appaltatore è tenuto a presentare al Committente, tempestivamente e comunque entro e non oltre le 12 ore dal verificarsi dell’evento, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documen- tata, a pena di decadenza. Ricevuta la richiesta, il Committente stabilisce per iscritto l'entità della proroga, tenuto conto anche di eventuali corresponsabilità dell’Appaltatore, fatta salva la facoltà di quest'ultimo di formulare le proprie riserve. Tale spostamento, anche se dovuto a cause indipendenti dalla volontà dell’Appaltatore, non può costituire ragione per una richiesta di maggior compenso da parte dell’Appaltatore stesso. 6.
SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI. I servizi devono essere eseguiti secondo modalità e termini stabiliti nel Contratto. L’interruzione dei servizi oggetto del Contratto o il ritardo nella loro esecuzione consente all’Appaltatore di richiedere lo spostamento dei termini contrattuali, che comunque non potrà essere superiore alla durata dell’interruzione o ritardo stessi, purché l’interruzione od il ritardo siano dovuti ad una o più delle cause di seguito elencate:
SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI. La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini prescritti nel Contratto. Eventuali spostamenti dei termini contrattuali dovranno essere concordati per iscritto tra 3SUN ed il Fornitore. Eventuali ritardi dovuti a cause non imputabili al Fornitore dovranno essere tempestivamente segnalati a 3SUN dal Fornitore stesso. Non saranno accettate consegne anticipate rispetto ai termini prescritti nel Contratto né approntamenti parziali, salvo preventivo benestare scritto di 0XXX.
SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI. In caso di interruzione del lavoro o dell’attività, o di ritardo nella loro esecuzione, determinato da una Causa di Forza Maggiore, il Fornitore può richiedere lo spostamento dei termini contrattuali per un periodo da concordare, di norma non superiore al periodo di sospensione derivante da tale causa. Al verificarsi di una Causa di Forza Maggiore, la Parte interessata provvederà ad inviare all’altra Parte tempestivamente e comunque entro e non oltre le 12 ore dal verificarsi dell’evento, specifica comunicazione, mediante lettera raccomandata A/R anticipata xxx xxx x/x xxxxx xxxxxxxxxxx, nella quale verranno indicate quali attività sono state interessate dalla Causa di Forza Maggiore ed una descrizione della causa impeditiva. Il Committente comunicherà per iscritto al Fornitore l’entità della proroga concessa. Tale spostamento, anche se dovuto a cause indipendenti dalla volontà del Fornitore, non può costituire ragione per una richiesta di maggior compenso da parte del Fornitore stesso. 6.
SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI. Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione del Servizio, determinati da una o più delle cause non imputabili all'Appaltatore, di seguito elencate, l'Appaltatore ha il diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali del servizio interessato per un periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata dell'evento che ha determinato detta interruzione o ritardo. In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti eventi:
SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI. 9.4.1. L’attività oggetto del Contratto dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini prescritti nel Contratto stesso. Eventuali spostamenti dei termini contrattuali dovranno essere concordati per iscritto tra ENEL e l’Appaltatore.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.