Risarcimento e Responsabilità Clausole campione

Risarcimento e Responsabilità. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione degli obblighi di cui al GDPR ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. Fatti salvi gli obblighi di indennizzo in capo al Sub-Responsabile già previsti nel Contratto lo stesso risponde in ogni caso per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del Contratto o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.
Risarcimento e Responsabilità. 10.4.1 Ai sensi dell’art. 82 del GDPR il Fornitore risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del Contratto o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni di ENEL. Il Fornitore risponderà altresì in prima persona, nei confronti di ENEL e degli interessati, nel caso in cui un Sub-Responsabile da lui incaricato ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali.
Risarcimento e Responsabilità. Ai sensi dell’art. 82 del GDPR, l’Appaltatore risponde interamente per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del Contratto o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni di ENEL. A norma dell’art. 28 comma 4 del GDPR, l’Appaltatore risponde interamente per il danno causato dall’inadempimento o dall’errato adempimento degli obblighi previsti dalla presente clausola, anche per conto dei suoi eventuali Sub Responsabili. In caso di danni ulteriori subiti da ENEL in conseguenza del comportamento dell’Appaltatore o di uno dei suoi Sub- Responsabili, ENEL si riserva il diritto di chiedere un ulteriore risarcimento che sarà proporzionato al danno subito.
Risarcimento e Responsabilità. 17.3.4.1 Ai sensi dell’art. 82 del GDPR, l’Appaltatore risponde interamente per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del Contratto o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni di ENEL.
Risarcimento e Responsabilità. L’azienda risponde all’emittente per tutte le azioni o omissioni dei procuratori. L’azienda difende l’emittente a proprie spese e a proprio rischio avverso le pretese di dipendenti o terzi per violazione dei loro diritti in relazione all’invio eseguito o omesso di dati per e-mail e tiene completamente indenne l’emittente da tutte le pretese fatte valere in siffatto contesto. Nella misura in cui ciò sia legalmente consentito, si esclude qualsivoglia responsabilità dell’emittente derivante dalla o in relazione alla presente procura. L’azienda si assume la responsabilità per tutte le conseguenze e danni che possano derivare dallo scambio elettronico di informazioni e in particolare da un utilizzo abusivo del sistema di e-mail.