Risarcimento e Responsabilità Clausole campione

Risarcimento e Responsabilità. Ai sensi dell’art. 82 del GDPR, l’Appaltatore risponde interamente per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del Contratto o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni di ENEL. A norma dell’art. 28 comma 4 del GDPR, l’Appaltatore risponde interamente per il danno causato dall’inadempimento o dall’errato adempimento degli obblighi previsti dalla presente clausola, anche per conto dei suoi eventuali Sub Responsabili. In caso di danni ulteriori subiti da ENEL in conseguenza del comportamento dell’Appaltatore o di uno dei suoi Sub- Responsabili, ENEL si riserva il diritto di chiedere un ulteriore risarcimento che sarà proporzionato al danno subito.
Risarcimento e Responsabilità. 10.4.1 Ai sensi dell’art. 82 del GDPR il Fornitore risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del Contratto o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni di ENEL. Il Fornitore risponderà altresì in prima persona, nei confronti di ENEL e degli interessati, nel caso in cui un Sub-Responsabile da lui incaricato ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali. 10.4.2 In caso di danni ulteriori subiti da ENEL in conseguenza del comportamento del Fornitore o di uno dei suoi Sub-Responsabili, ENEL si riserva il diritto di chiedere un ulteriore risarcimento pari sarà proporzionato al danno subito. ENEL o il Fonitore sono esonerati dalla responsabilità, se dimostrano che l’evento dannoso non è in alcun modo loro imputabile.
Risarcimento e Responsabilità. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione degli obblighi di cui al GDPR ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. Fatti salvi gli obblighi di indennizzo in capo al Sub-Responsabile già previsti nel Contratto lo stesso risponde in ogni caso per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del Contratto o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.
Risarcimento e Responsabilità. L’azienda risponde all’emittente per tutte le azioni o omissioni dei procuratori. L’azienda difende l’emittente a proprie spese e a proprio rischio avverso le pretese di dipendenti o terzi per violazione dei loro diritti in relazione all’invio eseguito o omesso di dati per e-mail e tiene completamente indenne l’emittente da tutte le pretese fatte valere in siffatto contesto. Nella misura in cui ciò sia legalmente consentito, si esclude qualsivoglia responsabilità dell’emittente derivante dalla o in relazione alla presente procura. L’azienda si assume la responsabilità per tutte le conseguenze e danni che possano derivare dallo scambio elettronico di informazioni e in particolare da un utilizzo abusivo del sistema di e-mail.

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  • Obblighi e responsabilità del Cliente 11.1 I presupposti, le procedure e le tempistiche necessarie per utilizzare correttamente la Soluzione di firma sono dettagliatamente disciplinati nel Manuale operativo, al quale il Cliente garantisce sin d’ora di attenersi scrupolosamente. 11.2 E’ fatto dunque assoluto divieto al Cliente di utilizzare la Soluzione di firma con modalità e per scopi diversi da quelli indicati nel Contratto. 11.3 Le Regole tecniche stabiliscono gli obblighi gravanti sui soggetti che erogano servizi di FEA; in particolare, il Cliente è per legge tenuto all’adempimento di quanto indicato all’art.57 delle Regole tecniche e sue successive modifiche e integrazioni. 11.4 Il Cliente non può in alcun caso e per alcun motivo alterare o modificare la Soluzione di firma, ovvero, i singoli elementi hardware e software che la compongono e tutta la relativa documentazione, nonché rimuovere e/o modificare in alcun modo marchi, sigle, denominazioni e ogni altro simbolo ivi apposto da Namirial. 11.5 Il Cliente non potrà cedere in alcun caso a terzi il presente Contratto, nonché i relativi diritti e obblighi da esso nascenti, senza la preventiva autorizzazione scritta di Namirial. 11.6 Il Cliente si obbliga, inoltre, ad informare senza indugio Namirial di ogni situazione di utilizzo illegittimo della Soluzione di firma di cui dovesse venire a conoscenza, anche solo indirettamente, fornendo a quest’ultima tutta la necessaria cooperazione e la documentazione in proprio possesso. 11.7 Il Cliente, eventualmente anche in solido con i propri incaricati deputati al compimento delle procedure contenute nel Manuale operativo, si assume ogni più ampia responsabilità nei confronti degli Utenti, di terzi e di Namirial, per ogni danno nascente dalla violazione delle obbligazioni da esso assunte con la sottoscrizione del Contratto. 11.8 In particolare, il Cliente si impegna sin d’ora a manlevare Namirial contro ogni azione, ragione o pretesa avanzata nei confronti di quest’ultima dagli Utenti o da terzi, in conseguenza di eventuali contestazioni relativamente all’uso della Soluzione di firma, ovvero, di violazioni o inosservanze delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo con la sottoscrizione del Contratto. 11.9 Namirial avrà facoltà di verificare in ogni momento la regolarità del processo di acquisizione di firma adottato dal Cliente, inviando propri incaricati presso gli uffici del medesimo, con un preavviso scritto di 5 (cinque) giorni lavorativi. Gli incaricati di Namirial avranno facoltà di visionare tutta la documentazione inerente alla Soluzione di firma; al termine della suddetta attività, sarà redatto il relativo verbale di verifica che il Cliente si impegna sin d’ora a sottoscrivere in segno di accettazione delle risultanze ottenute.

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  • Esonero di responsabilità Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate. Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità.

  • Esonero da responsabilità La conduzione tecnico-sportiva e le scelte organizzative restano completamente estranee allo Sponsor, il quale non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive.

  • Limitazione di responsabilità 8.1 RAWFISH non può essere ritenuto responsabile in alcun caso per l’uso di dati, consegnati e/o richiesti dal CLIENTE, che fossero, all’insaputa della stessa RAWFISH, coperti da diritto d’autore o altre normative che disciplinano il trattamento di dati sensibili ed il CLIENTE si impegna a tenere indenne RAWFISH rispetto a qualsiasi pretesa anche risarcitoria dovesse derivare da soggetti terzi per l’uso dei suddetti dati. 8.2 Il CLIENTE utilizza i Servizi ed il Software oggetto del Contratto ed eventualmente cede a terzi l'applicazione sviluppata dal RAWFISH e/o la facoltà di utilizzo della stessa a proprio esclusivo rischio. RAWFISH non è responsabile nei confronti del CLIENTE, né dei terzi ai quali il CLIENTE ha eventualmente ceduto l'applicazione sviluppata e/o la facoltà di utilizzo della stessa, per danni diretti, indiretti, specifici, incidentali, punitivi, cauzionali o consequenziali (a titolo esemplificativo ma non esclusivo: danni in caso d’impossibilità di utilizzo o accesso ai servizi, perdita o corruzione di dati, di profitti, di clientela, danni d’immagine, interruzioni dell’attività o simili), causati dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare i Servizi e/o da eventuali vizi o difetti del Software e basati su qualsiasi ipotesi di responsabilità inclusa la violazione di contratto, la negligenza, o altro, anche nel caso il cui RAWFISH sia stato avvisato della possibilità di tali danni e nel caso in cui una clausola prevista dal Contratto non abbia posto rimedio, salvo che ciò dipenda da dolo o colpa grave di RAWFISH. 8.3 È espressamente inteso che RAWFISH non ha alcun controllo su - e quindi non potrà essere considerato in alcun modo responsabile per - qualsiasi utilizzo del Software da parte del CLIENTE o dai suoi dipendenti. Pertanto il CLIENTE è l'unico responsabile per l'uso, la gestione operativa e per i contenuti e per le informazioni caricate sul Software. 8.4 RAWFISH non può essere ritenuto responsabile per brevi malfunzionamenti dei servizi, causati da problemi tecnici su macchinari, server, router, linee telefoniche, reti telematiche, ecc. di sua proprietà o di società selezionate per offrire i servizi. 8.5 Non sono attribuibili a RAWFISH malfunzionamenti dei servizi, perdite di dati, diffusione accidentale di dati personali o sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno verificatosi a seguito di attacchi da parte di pirati informatici, ladri, hacker, cracker, virus, ecc. 8.6 RAWFISH non può essere ritenuto responsabile per il malfunzionamento dei servizi a causa di non conformità e/o obsolescenza degli apparecchi dei quali il CLIENTE o terze parti sono dotati. 8.7 RAWFISH non garantisce in alcun modo al CLIENTE introiti sicuri derivanti dallo sfruttamento dei Servizi erogati dal Fornitore o dall’utilizzo del Software. 8.8 Nel caso in cui il CLIENTE operasse modifiche o alterazioni di qualsiasi tipo ai Servizi offerti e/o al Software (a titolo indicativo non esaustivo: modifiche ai codici, alla disposizione di cartelle e/o file, ai loro nomi, ecc.), RAWFISH non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni arrecati o malfunzionamenti. Se il CLIENTE richiederà assistenza per risolvere danni da lui o da terzi causati, saranno applicate le tariffe in uso dal Fornitore nel periodo in corso. 8.9 Le Parti espressamente concordano che qualsiasi responsabilità di RAWFISH per l’adempimento al Contratto sarà limitata all’ammontare del prezzo per il Servizi o per il Software oggetto del Contratto cui tali responsabilità si riferiscono.

  • Limitazione della responsabilità Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, in nessun caso il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno indiretto, intenzionale, collaterale, particolare, consequenziale o esemplare, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni derivanti dalla perdita di profitti, di avviamento, d’uso, di dati o altre perdite immateriali, derivanti da o relativi all’uso, o all’impossibilità di usare il Servizio; e qualsiasi danno, perdita o lesione risultante da hackeraggio, manomissione o da altro accesso o uso non autorizzato del Servizio o dell’account Utente o delle informazioni in esso contenute; qualsiasi errore, mancanza o imprecisione nei contenuti;

  • Esclusione di responsabilità Ad eccezione di quanto espressamente previsto dal presente Contratto, Google non rilascia e declina espressamente, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, (a) garanzie di qualsiasi sorta, espresse, implicite, legali o d’altro tipo, incluse le garanzie di commerciabilità, idoneità per un particolare uso, titolo ed evizione, assenza di violazioni o funzionamento senza errori o interruzioni dei Servizi, e (b) dichiarazioni relative a contenuti o informazioni accessibili attraverso i Servizi.

  • RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.