SCRITTURA PRIVATA
SCRITTURA PRIVATA
Servizio di accompagnamento al lavoro con l’attivazione e gestione di percorsi di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC), segnalati dal Servizio Sociale, tramite la sottoscrizione di un accordo quadro, a valere sulla quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale del Ministero delle Politiche Sociali - CUP H61E18000230001 (annualità 2018) e CUP H61H19000040001 (annualità 2019).
CIG:
Tra i signori:
- Xxxx Xxxxxxxx, nata a Malo il 18 febbraio 1972, domiciliata per la carica presso la Sede Municipale, la quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, (c.f. del Comune: 00644060287), in appresso denominata Stazione Appaltante o Amministrazione;
, nato a il , residente a in Via/Piazza n. , il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di dell’impresa (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante in data rep. racc. Notaio dott. in , allegata al presente atto) con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: ) in appresso denominata Appaltatore.
oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della , con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mi
sta) con la (mandante), avente sede a , in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data rep. racc. Notaio dott.
in , in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in data rep. racc.
Notaio dott. in , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data rep. Notaio dott. di , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio , con sede a in Via/Piazza n. , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da atto costitutivo in data
rep. racc. Notaio dott. in , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.f. del consorzio: ).
si premette:
- che con determinazione del Dirigente del Settore n. , esecutiva il , si è proceduto all’aggiudicazione all’Appaltatore e all’impegno della spesa di € , IVA compresa;
- che, a seguito di determinazione del Dirigente del Settore n. esecutiva il
, con cui si è proceduto alla chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, l'aggiudicazione è divenuta efficace;
solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.a., S.r.l., coop a r.l., società consortili per azioni e a r.l.) che l’Impresa aggiudicataria ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del
D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
• (quando supera € 150.000,00) che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui
all’art. 84, c. 2 del D.lgs n. 159/2011.
• (eventuale) che l’Appaltatore è inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White List di cui all’art. 53 della L. n. 190/12 e DPCM 18/04/2013)
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
- che l’Impresa ha/non ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- (eventuale) che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
- che con determinazione n del Dirigente del Settore
si è attestato, in materia di convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis,
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive
modificazioni e integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;
tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 - - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto
Formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati (elenco indicativo):
• il capitolato speciale d'appalto;
• l'elenco prezzi unitari (in caso di offerta con il xxxxxxx xxxxxxx sull'elenco prezzi), o in alternativa (in caso di aggiudicazione con il sistema dell’offerta a prezzi unitari) la lista prezzi unitari offerta;
• l’offerta tecnica;
• l'offerta economica;
• le polizze di garanzia;
I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente accordo e quanto contenuto nell’offerta tecnica, prevalgono le previsioni qui contenute.
ARTICOLO 2 - - Oggetto, valore dell’accordo quadro e corrispettivo contrattuale
Il Comune di Padova affida a (fornitore) che accetta e si impegna ad eseguire le relative prestazioni a regola d’arte, il servizio di attivazione e gestione di percorsi di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) per i Comuni dell’ambito VEN_16 dei quali il Comune di Padova è Ente Capofila, da svolgersi secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche sottoscritte tra le parti e l’offerta tecnica presentata dal Fornitore.
Il valore massimo complessivo dell’accordo quadro è pari a € (IVA esclusa), di cui zero euro per oneri per la sicurezza da interferenza.
La quota certa dell’Accordo Quadro è pari allo svolgimento di 40 (quaranta) percorsi di tirocinio, pari a € .
Nell’ambito dell’accordo quadro verrà corrisposto al Fornitore il prezzo di € (IVA esclusa) a percorso di tirocinio, nel quale si intendono inclusi tutti i costi necessari per la corretta esecuzione del servizio. L’ importo é comprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi e di lavoro che, pertanto, saranno a totale carico del fornitore.
Ai sensi dell’art 106, del D.Lgs 50/2016, comma 1 lettere a) per i casi di cui all’art 9 dell’avviso di manifestazione di interesse e dell’art 106 comma 1 lettere e) nei limiti del 25,56% dell’importo contrattuale, potranno essere autorizzate modifiche e varianti al servizio.
ARTICOLO 3 - – Durata dell’accordo quadro, opzioni di proroga e modalità di affidamento dei singoli contratti attuativi
L’accordo quadro avrà durata a decorrere dalla stipula o dal verbale di avvio attività, per i successivi 18 mesi.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni e prezzi, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per una durata pari a quella del contratto iniziale. La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore
mediante posta elettronica certificata entro e non oltre i 30 giorni antecedenti alla scadenza del contratto originario.
Il presente accordo quadro sarà reso operativo attraverso la stipula di singoli contratti attuativi nei quali verrà indicato il numero di persone da avviare ai percorsi di tirocinio, segnalate dal Settore Servizi Sociali del Comune di Padova e per l’Ambito territoriale VEN 16, riferito all’ex Ulss 16 (corrispondente a 29 Comuni), in cui il Comune di Padova è l’Ente Capofila.
Ai fini della stipula dei singoli contratti attuativi, l’Amministrazione procederà mediante scambio di lettere a mezzo posta elettronica certificata con il fornitore contenente il numero di persone da avviare ai percorsi di tirocinio, secondo quanto indicato all’art. 2.
ARTICOLO 4 - - Penali
Il Fornitore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio. Ove il fornitore non adempia agli obblighi previsti nel contratto nel rispetto delle tempistiche previste, il Capo Settore Servizi Sociali, previa contestazione scritta al fornitore stesso, potrà applicare le seguenti penali:
• € 50,00 per ciascun giorno di ritardo nell’avvio del tirocinio per cause imputabili alla Ditta Appaltatrice;
• € 100,00 dopo la terza mancata consegna del registro presenze, entro i termini richiesti dall’Ente;
• da € 50,00 a € 500,00 per irregolarità, mancanza o incompletezza della documentazione fiscale, assicurativa, amministrativa relativa a ciascun tirocinante e prevista dalla normativa vigente, nonché dalle norme del presente contratto;
• € 20,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle indennità di tirocinio;
• € 200,00 per ogni mancata o parziale presentazione dei report richiesti dal presente contratto;
• € 100,00 in caso di mancata o incompleta presentazione della scheda di valutazione finale di ciascun percorso di tirocinio;
• € 800,00 per ogni mancata attivazione, per cause imputabili alla Ditta Aggiudicataria, di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, rispetto al numero da attivare nell’arco della
durata contrattuale, rilevato in sede di verifica della corretta esecuzione del contratto.
Alla contestazione della inadempienza il Fornitore ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio del Comune, verranno applicate al Fornitore le penali come indicato. Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal Fornitore. L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili al Fornitore nell’esecuzione del servizio.
L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione del servizio.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.
La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni pari alla durata della sospensione.
ARTICOLO 5 - - Oneri a carico del Fornitore
Il Fornitore si impegna a:
• eseguire a regola d’arte il servizio di attivazione e gestione di percorsi di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) per i Comuni dell’ambito VEN_16 dei quali il Comune di Padova è Ente Capofila secondo le specifiche tecniche alla richiesta di offerta - che formano parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegate;
• far osservare il rispetto dell’art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto
inoltre nel caso di violazione degli obblighi di condotta da parte dei collaboratori del Fornitore derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (Adottato con D.G.C. n. 2013/777 del 27/12/2013 e modificato con D.G.C. n. 2014/0812 del 30/12/2014) consultabile in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti.
• fornire, su richiesta del Comune di Padova, l'elenco, non nominativo dei lavoratori impegnati nel presente appalto con l'indicazione dell'anzianità retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto l'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.
ARTICOLO 6 - - Osservanza contratti collettivi di lavoro
L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi.
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 del D. X.xx 50/2016, qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall’Impresa utilizzando gli importi dovuti all’Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione dell’Appaltatore, si procede all’accantonamento di una somma pari all’irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme
così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
(solo in caso di il subappalto)
In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell'accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.
Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l’ultimazione del servizio, l’Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.
(EVENTUALE, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto) L’Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio
degli altri diritti dell’Amministrazione.
(EVENTUALE, nel caso l’Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare)
- ARTICOLO 6 – Subappalto.
(EVENTUALE, nel caso l’Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare)
Non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.
(eventuale)
E’ vietato il subappalto delle seguenti prestazioni, come previsto nel disciplinare di gara:
L’appaltatore ha indicato l’intenzione di voler subappaltare le seguenti prestazioni:
Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (così come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.lgs n. 50/2016) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.
Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione appaltante, l’Appaltatore è tenuto a produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante l’avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite in subappalto.
Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 l’Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.
Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.
È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante l'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno in cantiere.
ARTICOLO 7 - – Forza maggiore e/o caso fortuito
Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d' impresa.
ARTICOLO 8 - - Pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture da emettersi trimestralmente, successivamente all'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni dell’accordo.
Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dall’effettuazione della prestazione.
Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura.
ARTICOLO 9 - - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136
I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico del Fornitore.
Ai sensi dell’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:
presso la banca – Agenzia di – via
c.c. n.
Il soggetti delegati a operare su tale conto sono:
in qualità di
,
codice fiscale
codice fiscale
codice fiscale .
Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.
Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è K9JCCP
EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO
Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’Amministrazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell’appaltatore.
È facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.
ARTICOLO 10 - Revisione dei prezzi
In applicazione dell’art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4, è prevista la seguente clausola di revisione prezzi. Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi con le seguenti modalità. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazioni di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile.
Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. 106, c. 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si prenderanno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi aumenti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione.
L’eventuale compensazione, in aumento o in diminuzione, si applica per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, analogamente a quanto previsto dall’art. 29, c. 1, lett. b), D.L. 27/01/2022, n. 4
Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.
ARTICOLO 11 - – Obblighi assicurativi
Il fornitore ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di Responsabilità civile verso terzi n.
emessa dalla di , che assicura l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, da trasmettere alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna del servizio. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.
ARTICOLO 12 - Garanzia definitiva
L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) dell’importo di € mediante versamento in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, consentito per importi inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale
(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare
(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx comunale
(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione bancaria n. della , nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata dall’intermediario finanziario , in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
ARTICOLO 13 - Garanzia di cui all’articolo 12: Foro competente
Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l’art. 25 del
c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.
ARTICOLO 14 - – Divieto di cessione dell’accordo quadro
In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto al fornitore di cedere il presente Accordo Quadro nonché i singoli Contratti attuativi.
(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)
ARTICOLO 15 - Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al Consorzio ordinario
Ai sensi del comma 4 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 vengono indicate le seguenti parti / percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta:
ARTICOLO 16 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019)
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l’elenco previsto dall’art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011.
L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
L’appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dell’impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.
L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..
La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne
darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.
ARTICOLO 17 - Recesso
Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 18 - Controversie
La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e l’Amministrazione durante l’esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque il Fornitore dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..
ARTICOLO 19 - Spese contrattuali
qualora l’impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL TERZO SETTORE:
L’Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere considerata in base a quanto previsto dall’art. 82, c. 1 del D.Lgs n. 117/2017, soggetto facente parte del terzo settore, con conseguente esenzione dell’imposta di bollo a norma dell’art. 82, c. 5, del decreto legislativo da ultimo citato.
(SEMPRE) Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell’I.V.A., sono poste a carico dell'Appaltatore che ha già provveduto ai relativi versamenti.
SOLO per le Imprese NON del TERZO SETTORE che pagano il bollo:
L’imposta di bollo del presente contratto è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.
ARTICOLO 20 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx
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Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.
Il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.
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Xxxxx, approvato e sottoscritto.