Accordo
Testo originale
Accordo
0.814.011.268
tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra
Applicazione provvisoria degli articoli 11–13
Concluso a Berna il 23 novembre 2017
Applicazione provvisoria degli articoli 11–13 dal 23 novembre 2017
In vigore dal 1° gennaio 20201
(Stato 1° gennaio 2020)
La Confederazione Svizzera,
(in seguito denominata «Svizzera»), da una parte,
e
l’Unione europea,
(in seguito denominata «Unione»), dall’altra, (in seguito denominate «Parti contraenti»),
consapevoli della sfida mondiale posta dai cambiamenti climatici e degli sforzi internazionali necessari per ridurre le emissioni di gas a effetto serra al fine di com- battere i cambiamenti climatici;
ritenuti gli impegni internazionali, in particolare della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici2 (in seguito «UNFCCC») e del relativo protocollo di Kyoto3, volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
considerando che la Svizzera e l’Unione condividono l’obiettivo di ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e oltre;
consapevoli che le revisioni dei sistemi di scambio di quote di emissione dell’Unione e della Svizzera per i prossimi periodi di scambio possono richiedere il riesame del presente Accordo almeno al fine di preservare l’integrità degli impegni di tutela del clima assunti dalle Parti contraenti;
riconoscendo che i sistemi di scambio di quote di emissione costituiscono uno strumento efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficiente sotto il profilo dei costi;
considerando che il collegamento dei suddetti sistemi per consentire lo scambio di quote di emissione tra sistemi contribuirà a costruire un solido mercato internaziona-
RU 2018 895
1 RU 2019 5013
2 RS 0.814.01
3 RS 0.814.011
le del carbonio e a rafforzare ulteriormente gli sforzi di riduzione delle emissioni delle Parti contraenti che hanno collegato i loro sistemi;
considerando che il collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissione dovrebbe permettere di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la distorsione della concorrenza tra i sistemi connessi e di assicurare il corretto funzio- namento dei mercati del carbonio connessi;
visti il sistema per lo scambio di quote di emissione dell’Unione, istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio modificata (diret- tiva 2003/87/CE), e il sistema per lo scambio di quote di emissioni della Svizzera, istituito dalla legge sul CO2 e dalla relativa ordinanza;
ricordando che la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein partecipano al sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione;
considerando che, in funzione dei tempi di ratifica del presente Accordo, il collega- mento dovrebbe essere operativo a decorrere dal 1° gennaio 2019 o dal 1° gennaio 2020, fatti salvi i criteri fondamentali applicati in precedenza dalla Svizzera o dall’Unione e fatta salva l’applicazione provvisoria del presente Accordo;
consapevoli che il collegamento dei sistemi di scambio delle quote di emissione richiede l’accesso a informazioni riservate e lo scambio delle stesse tra le Parti contraenti e, di conseguenza, anche adeguate misure di sicurezza;
constatando che il presente Accordo non pregiudica le disposizioni con cui le Parti contraenti definiscono i rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che non rientrano nel quadro dei sistemi per lo scambio di quote di emissione;
riconoscendo che il presente Accordo si applica lasciando impregiudicato qualsiasi accordo bilaterale tra la Svizzera e la Francia, in merito allo statuto binazionale dell’Euroaeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo stabilito dalla Convenzione fran- co-svizzera del 4 luglio 19494 relativa alla costruzione e all’esercizio dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse , fintanto che l’accordo bilaterale rispetta i criteri fondamentali e le disposizioni tecniche definiti nel presente Accordo;
riconoscendo che le disposizioni del presente Accordo sono redatte tenuto conto del rapporto speciale e degli stretti legami esistenti tra la Svizzera e l’Unione;
rallegrandosi dell’intesa raggiunta in occasione della 21a Conferenza delle Parti contraenti della UNFCCC tenutasi a Parigi il 12 dicembre 20155, e riconoscendo che le questioni relative ai conteggi risultanti da tale Convenzione saranno esaminate a tempo debito,
hanno convenuto quanto segue:
4 RS 0.748.131.934.92
5 RS 0.814.012
Capitolo I: Disposizioni generali
Art. 1 Obiettivo
Il presente Accordo collega il sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione («SSQE dell’UE») con il sistema di scambio di quote di emissione della Svizzera («SSQE della Svizzera»).
Art. 2 Criteri fondamentali
I sistemi di scambio di quote di emissione delle Parti contraenti («SSQE») rispettano almeno i criteri fondamentali di cui all’allegato I.
Capitolo II: Disposizioni tecniche
Art. 3 Registri
1. I registri delle Parti contraenti rispettano i criteri di cui all’allegato I parte C.
2. Per rendere operativo il collegamento tra il SSQE dell’UE e il SSQE della Sviz- zera, è opportuno stabilire un collegamento diretto tra il catalogo delle transazioni dell’Unione europea (European Union Transaction Log, EUTL) del registro dell’Unione e il libro di bordo elettronico supplementare della Svizzera (Swiss Supplementary Transaction Log, SSTL) del registro svizzero, al fine di consentire il trasferimento da un registro all’altro delle quote di emissione rilasciate dai due SSQE.
3. In particolare il collegamento dei registri:
a. è gestito, per la Svizzera, dall’amministratore del registro della Svizzera e, per l’Unione, dall’amministratore centrale dell’Unione;
b. funziona in conformità del diritto applicabile in ciascuna giurisdizione;
c. è supportato da procedure automatizzate integrate sia nel registro svizzero sia in quello dell’Unione per consentire le transazioni;
d. è attuato in modo da assicurare, nella misura del possibile, un funzionamento coerente per gli utenti del registro della Svizzera e del registro dell’Unione.
4. L’amministratore del registro della Svizzera, l’amministratore centrale dell’Unione o i due amministratori insieme possono disattivare temporaneamente il collegamento dei registri per eseguire la manutenzione del sistema o in caso di violazioni della sicurezza o rischi per la sicurezza, conformemente alle normative vigenti in Svizzera e nell’Unione europea. In caso di chiusura temporanea del colle- gamento dei registri per la manutenzione del sistema o in caso di violazione della sicurezza o rischi per la sicurezza, le Parti contraenti ne danno avviso quanto prima e protraggono la chiusura temporanea per il minor tempo possibile.
5. Le Parti contraenti reagiscono prontamente e in stretta collaborazione, avvalen- dosi delle misure disponibili nell’ambito delle rispettive giurisdizioni, per prevenire le frodi e tutelare l’integrità del mercato dei SSQE collegati. Nell’ambito dei SSQE collegati, l’amministratore del registro della Svizzera, l’amministratore centrale dell’Unione e gli amministratori nazionali degli Stati membri dell’Unione collabora- no tra loro al fine di ridurre al minimo il rischio di frode, uso improprio o attività criminali in relazione ai registri, di reagire a tali eventi e di proteggere l’integrità del collegamento dei registri. Le misure convenute dagli amministratori per minimizzare il rischio di frode, uso improprio o attività criminali sono adottate con decisione del comitato misto.
6. L’amministratore del registro della Svizzera e l’amministratore centrale dell’Unione stabiliscono procedure operative comuni relative a questioni tecniche o di altra natura necessarie al funzionamento del collegamento tenuto conto delle priorità della normativa interna. Le procedure operative elaborate dagli amministra- tori entrano in vigore una volta adottate con decisione del comitato misto.
7. L’amministratore del registro della Svizzera e l’amministratore centrale dell’Unione elaborano norme tecniche di collegamento (Linking Technical Stan- dards, LTS) basate sui principi di cui all’allegato II, che descrivono dettagliatamente i requisiti per istituire un collegamento solido e sicuro tra lo SSTL e l’EUTL. Le norme tecniche di collegamento elaborate dagli amministratori entrano in vigore una volta adottate con decisione del comitato misto.
8. Eventuali problemi riconducibili all’attuazione e al funzionamento del collega- mento tra i registri sono risolti tramite consultazione tempestiva dell’amministratore del registro della Svizzera e dell’amministratore centrale dell’Unione e conforme- mente alle procedure operative comuni stabilite.
Art. 4 Quote (o diritti) di emissione e conteggio
1. Le quote di emissione che possono essere utilizzate a fini di conformità nell’ambito del SSQE di una Parte contraente sono riconosciute a fini di conformità nell’ambito del SSQE dell’altra Parte contraente.
Per «quota di emissione» s’intende il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, attribuito nel quadro del SSQE dell’UE o del SSQE della Svizzera valido ai fini dell’adempimento degli obblighi del SSQE dell’UE o del SSQE della Svizzera.
2. Le restrizioni all’uso di quote specifiche esistenti in un SSQE possono essere applicate nell’altro SSQE.
3. Gli amministratori dei registri e i titolari dei conti devono poter identificare il SSQE in cui è stata emessa una quota di emissione in base almeno al codice paese del numero di serie della quota di emissione.
4. Ciascuna Parte contraente informa l’altra Parte contraente, almeno annualmente, del totale delle quote di emissione rilasciate nell’ambito dell’altro SSQE e del nume-
ro di quote di emissione rilasciate nell’ambito dell’altro SSQE e che sono state restituite per conformarsi agli obblighi o che sono state cancellate volontariamente.
5. Le Parti contraenti tengono conto dei flussi netti di quote a norma dei principi e delle norme di conteggio approvati dalla UNFCCC, non appena questi sono entrati in vigore. Tale meccanismo è stabilito in un allegato del presente Accordo adottato con decisione del comitato misto.
6. A partire dall’entrata in vigore del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, le Parti contraenti trasferiscono o acquisiscono un numero sufficiente di diritti di emissione assegnati (Assigned Amount Unit, AAU) validi per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, in un intervallo concordato e, in caso di denuncia dell’Accordo conformemente all’articolo 16, per tener conto dei flussi netti di quote tra le Parti contraenti, nella misura in cui tali quote siano state restituite dai gestori del SSQE per conformarsi agli obblighi e nella misura in cui tali quote rap- presentino emissioni figuranti nell’allegato A del protocollo di Kyoto. Il meccani- smo di tali transazioni è definito in un allegato del presente Accordo adottato con decisione del comitato misto dopo l’entrata in vigore della modifica del protocollo di Kyoto6. Tale allegato contiene altresì un’intesa sulla gestione delle quote ai proventi, applicabile al primo trasferimento internazionale di AAU.
Art. 5 Vendita all’asta
1. Le quote possono essere vendute dalle Parti contraenti esclusivamente mediante asta.
2. I gestori dei due SSQE possono chiedere di essere ammessi a presentare un’offerta all’asta delle quote. L’accesso a tali aste è concesso ai gestori dei due SSQE su base non discriminatoria. Per assicurare l’integrità delle aste, possono chiedere di essere ammessi alle aste solamente altre categorie di partecipanti disci- plinate dalle leggi di una Parte contraente o specificamente autorizzate a partecipare alle aste.
3. L’asta è condotta in modo aperto, trasparente e non discriminatorio e conforme- mente ai criteri di cui all’allegato I parte D.
Capitolo III: Trasporto aereo
Art. 6 Integrazione delle attività di trasporto aereo
Le attività di trasporto aereo sono integrate dalle Parti contraenti nei rispettivi SSQE conformemente ai criteri fondamentali di cui all’allegato I parte B. L’integrazione delle attività di trasporto aereo nel SSQE della Svizzera segue gli stessi principi del SSQE dell’UE, in particolare per quanto riguarda il campo d’applicazione, il limite massimo e l’assegnazione.
6 RS 0.814.011
Art. 7 Verifica del presente Accordo in caso di modifiche relative ad attività di trasporto aereo
1. In caso di modifiche relative alle attività di trasporto aereo nell’ambito del SSQE dell’UE, l’allegato I parte B è riesaminato dal comitato misto a norma dell’arti- colo 13 paragrafo 2.
2. Il comitato misto si riunisce in ogni caso entro la fine del 2018 per riesaminare le pertinenti disposizioni del presente Accordo relative al campo di applicazione delle attività di trasporto aereo a norma dell’articolo 13 paragrafo 2.
Capitolo IV: Informazioni riservate e sicurezza
Art. 8 Informazioni riservate
1. Per informazioni riservate si intendono le informazioni e il materiale, in forma orale, visiva, elettronica, magnetica o scritta, comprese attrezzature e tecnologie, che le Parti contraenti hanno fornito o scambiato in relazione al presente Accordo e che:
i) potrebbero danneggiare in varia misura gli interessi della Svizzera, dell’Unione o di uno o più Stati membri dell’Unione, se divulgati senza autorizzazione;
ii) richiedono protezione da una divulgazione non autorizzata per ragioni attinenti alla sicurezza di una delle Parti contraenti; e iii) sono classificati come riservati da una delle Parti contraenti.
2. Fatte salve le rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle Parti con- traenti, ciascuna Parte contraente protegge le informazioni riservate, in particolare dalla divulgazione non autorizzata o dalla perdita d’integrità, in conformità dei requisiti di sicurezza, dei livelli di riservatezza e delle istruzioni di trattamento di cui, rispettivamente, agli allegati II, III e IV. Il termine «trattamento» comprende la creazione, il trattamento, l’archiviazione, la trasmissione o la distruzione di informa- zioni riservate o altre informazioni ivi contenute.
Art. 9 Livelli di riservatezza
1. Ogni Parte contraente ha la responsabilità esclusiva di classificare come riservate le informazioni che pubblica e di ridurre o eliminare il livello di riservatezza appli- cato. Quando pubblicano congiuntamente un’informazione riservata, le Parti con- traenti decidono di comune accordo della classificazione e del livello di riservatezza, come pure della riduzione e dell’eliminazione del livello di riservatezza.
2. Le informazioni riservate sono classificate come «SSQE riservatissimo», «SSQE riservato» o «SSQE a divulgazione limitata» in base al livello di riservatezza di cui all’allegato III.
3. L’autore di informazioni riservate della Parte contraente che le pubblica riduce il livello di riservatezza delle informazioni a un livello inferiore non appena esse non richiedono più un grado di protezione più elevato ed elimina la classificazione di
riservatezza non appena esse cessano di richiedere una protezione dalla divulgazione non autorizzata o dalla perdita di integrità.
4. La Parte contraente che pubblica le informazioni informa la Parte contraente ricevente di eventuali nuove informazioni riservate e del relativo livello di riserva- tezza, nonché di eventuali riduzioni del livello di riservatezza o dell’eliminazione della classificazione di riservatezza.
5. Le Parti contraenti istituiscono e mantengono un elenco condiviso delle informa- zioni riservate.
Capitolo V: Ulteriore sviluppo della legislazione
Art. 10 Ulteriore sviluppo della legislazione
1. Il presente Accordo non pregiudica il diritto di ciascuna Parte contraente di modificare o adottare disposizioni legislative in relazione al presente Accordo, compreso il diritto di adottare misure di protezione più rigorose.
2. Qualora una delle Parti contraenti elabori disposizioni legislative in un settore rilevante per il presente Accordo, essa lo notifica all’altra Parte contraente per iscrit- to tempestivamente. A tal fine, il comitato misto istituisce procedure di scambio di informazioni e di consultazione regolari.
3. A seguito della notifica di cui al paragrafo 2, ciascuna delle Parti contraenti può chiedere uno scambio di opinioni al riguardo in seno al comitato misto a norma dell’articolo 13 paragrafo 4, in particolare per valutare se le disposizioni legislative sono suscettibili di incidere direttamente sui criteri di cui all’allegato I.
4. Qualora una delle Parti contraenti adotti una proposta di atto legislativo rilevante per il presente Accordo, una copia della medesima è trasmessa al rappresentante o ai rappresentanti dell’altra Parte contraente in seno al comitato misto.
5. In seguito all’adozione ad opera di una delle Parti contraenti di un atto legislativo rilevante per il presente Accordo, una copia del medesimo è trasmessa al rappresen- tante o ai rappresentanti dell’altra Parte contraente in seno al comitato misto.
6. Se giunge alla conclusione che un atto legislativo incide direttamente sui criteri di cui all’allegato I, il comitato misto decide di modificare in modo corrispondente la parte pertinente dell’allegato I. Tale decisione è adottata entro un termine di sei mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta.
7. Se non è possibile giungere a una decisione in merito a una modifica dell’allegato I entro il termine di cui al paragrafo 6, il comitato misto esamina, entro otto mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta, tutte le altre possibilità per mantene- re il buon funzionamento del presente Accordo e adotta le decisioni necessarie a tal fine.
Art. 11 Coordinamento
1. Le Parti contraenti coordinano i loro sforzi nei settori rilevanti per il presente Accordo e, in particolare, riguardo ai criteri fissati negli allegati, al fine di assicurare la corretta applicazione del presente Accordo e l’integrità dei SSQE delle Parti contraenti, nonché di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di CO2 ed eccessive distorsioni della concorrenza tra i due SSQE collegati.
2. Tale coordinamento avviene in particolare tramite lo scambio o la comunicazione di informazioni in via formale o informale e, su richiesta di una Parte contraente, attraverso consultazioni in sede di comitato misto.
Capitolo VI: Comitato misto
Art. 12 Composizione e funzionamento del comitato misto
1. È istituito un comitato misto composto di rappresentanti delle Parti contraenti.
2. Ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione. Il comi- tato misto si riunisce entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Una volta entrate in vigore, le decisioni prese dal comitato misto nei casi previsti dal presente Accordo sono vincolanti per le Parti contraenti, che adottano le misure necessarie per garantirne l’attuazione e l’applicazione.
4. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno. Le decisioni prese dal comitato misto sono approvate da entrambe le Parti contraenti.
5. Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati e gruppi di lavoro atti ad assisterlo nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 13 Compiti del comitato misto
1. Il comitato misto gestisce il presente Accordo e provvede alla corretta applica- zione dello stesso.
2. Il comitato misto può decidere di adottare un nuovo allegato o di modificare un allegato vigente del presente Accordo.
3. Il comitato misto esamina le modifiche degli articoli del presente Accordo propo- ste da una delle Parti contraenti. Se approva la proposta, il comitato misto la trasmet- te alle Parti contraenti perché sia adottata conformemente alle rispettive procedure interne.
4. In seguito a una richiesta presentata ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 3, il comi- tato misto procede a uno scambio di opinioni sulle disposizioni proposte, in partico- lare per valutare se il SSQE della Parte contraente in questione non rispetta più i criteri stabiliti negli allegati.
5. In seguito alla sospensione o prima della notifica di denuncia del presente Accor- do conformemente agli articoli 15 e 16, il comitato misto procede a uno scambio di opinioni e si adopera per raggiungere un’intesa che permetta di porre fine alla sospensione o di evitare la denuncia.
6. Il comitato misto si adopera per risolvere le controversie ad esso sottoposte dalle Parti contraenti conformemente all’articolo 14.
7. Il comitato misto procede a una verifica periodica del presente Accordo alla luce di eventuali sviluppi significativi in uno dei SSQE, anche relativamente alla vigilan- za del mercato o all’inizio di un nuovo periodo di scambio, al fine di assicurare in particolare che il collegamento non comprometta gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni delle Parti contraenti o l’integrità e il buon funzionamento dei mer- cati del CO2.
8. I compiti del comitato misto si limitano a quelli enunciati nel presente Accordo.
Capitolo VII: Composizione delle controversie
Art. 14 Composizione delle controversie
1. Le Parti contraenti sottopongono per composizione al comitato misto le contro- versie sorte tra loro in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo.
2. Se il comitato misto non riesce a comporre la controversia nei sei mesi successivi alla data in cui gli è stata sottoposta, essa è deferita, su richiesta di una delle Parti contraenti, alla Corte permanente di arbitrato in conformità del Regolamento di arbitrato della Corte permanente di arbitrato 2012.
3. In caso di sospensione o denuncia del presente Accordo, il meccanismo di com- posizione delle controversie continua ad applicarsi alle controversie di cui al para- grafo 1 sorte nel corso dell’applicazione del presente Accordo.
Capitolo VIII: Sospensione e denuncia
Art. 15 Sospensione dell’articolo 4 paragrafo 1
1. Fatto salvo l’articolo 16, una Parte contraente può sospendere l’applicazione dell’articolo 4 paragrafo 1 nei casi seguenti:
a. se ritiene che l’altra Parte contraente non rispetti, in tutto o in parte, gli obblighi previsti dall’articolo 2, dall’articolo 3 paragrafo 1, dall’articolo 4 paragrafo 1, dall’articolo 5 paragrafo 3, dall’articolo 6, dall’articolo 8 para- grafo 2, dall’articolo 10 paragrafi 2, 4 e 5 e dall’articolo 18 paragrafo 2 del presente Accordo;
b. se l’altra Parte contraente le notifica per iscritto l’intenzione di collegare il proprio SSQE a quello di una terza Parte conformemente all’articolo 18;
c. se l’altra Parte contraente le notifica per iscritto l’intenzione di denunciare il presente Accordo conformemente all’articolo 16.
2. Una Parte contraente notifica per iscritto all’altra Parte contraente la decisione di sospendere l’articolo 4 paragrafo 1 del presente Accordo motivandola. La decisione di sospendere l’articolo 4 paragrafo 1 del presente Accordo è resa pubblica imme- diatamente dopo la notifica all’altra Parte contraente.
3. La sospensione dell’articolo 4 paragrafo 1 del presente Accordo è provvisoria. In caso di sospensione dell’articolo 4 paragrafo 1 a norma del paragrafo 1 lettera a del presente articolo, la sospensione cessa con la composizione della controversia con- formemente all’articolo 14. In caso di sospensione dell’articolo 4 paragrafo 1 a norma del paragrafo 1 lettera b o c del presente articolo, la sospensione ha una durata temporanea di 3 mesi. La Parte contraente può decidere di ridurre o prolunga- re la durata della sospensione.
4. Durante la sospensione, le quote non sono restituite a un SSQE dal quale non provengono a fini di conformità agli obblighi. Tutte le altre transazioni continuano ad essere possibili.
5. Qualora non sia richiesto uno scambio di opinioni in seno al comitato misto ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 3 tra il momento della trasmissione della proposta legislativa e il termine stabilito nell’articolo 10 paragrafo 6 o se tale scambio ha avuto luogo e il comitato misto ha concluso che le nuove disposizioni non incidono direttamente sui criteri, una Parte contraente non è autorizzata a sospendere l’appli- cazione dell’articolo 4 paragrafo 1 adducendo come motivazione che l’altra Parte contraente non rispetta più l’obbligo di soddisfare i criteri di cui all’allegato I.
Art. 16 Denuncia
1. Una Parte contraente può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento notificando all’altra Parte contraente la sua decisione per iscritto e previa consulta- zione in seno al comitato misto. La denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall’altra Parte contraente. Una volta notificata all’altra Parte contraen- te, la decisione è resa pubblica.
2. In caso di mancata proroga o di sospensione del SSQE di una Parte contraente, il presente Accordo è automaticamente denunciato l’ultimo giorno di funzionamento del SSQE in questione.
3. In caso di denuncia, le Parti contraenti si accordano sull’utilizzazione successiva e sulla conservazione delle informazioni che si sono già scambiate, ad eccezione dei dati contenuti nei rispettivi registri. Se non è raggiunta un’intesa, ciascuna Parte contraente ha diritto di chiedere la cancellazione delle informazioni comunicate.
Capitolo IX: Disposizioni finali
Art. 17 Attuazione
1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure atte ad assicurare l’osservanza degli obblighi previsti nel presente Accordo, comprese le decisioni del comitato misto.
2. Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
Art. 18 Collegamento con Parti terze
1. Le Parti contraenti possono negoziare con una Parte terza il collegamento dei rispettivi SSQE.
2. Se una Parte contraente al presente Accordo negozia il collegamento con una Parte terza, lo notifica all’altra Parte contraente e la informa regolarmente sullo stato più recente dei negoziati.
3. Prima che avvenga il collegamento tra una Parte contraente e una Parte terza, l’altra Parte contraente decide se accettare l’altro accordo di collegamento o denun- ciare il presente Accordo. In caso di accettazione dell’altro accordo di collegamento, la sospensione dell’articolo 4 paragrafo 1 cessa.
4. In caso di collegamento con una Parte terza, le disposizioni del presente Accordo possono essere riviste.
Art. 19 Allegati
Gli allegati del presente Accordo sono parte integrante dello stesso.
Art. 20 Lingue
Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue tedesca, francese, italiana, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spa- gnola, svedese e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Art. 21 Ratifica ed entrata in vigore
1. Fatto salvo l’articolo 16, il presente Accordo è concluso per un periodo indeter- minato.
2. Il presente Accordo è soggetto a ratifica o approvazione delle Parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.
3. Le Parti contraenti si scambiano gli strumenti di ratifica o approvazione solo quando ritengono soddisfatte tutte le condizioni necessarie al collegamento di cui al presente Accordo.
4. Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo allo scam- bio degli strumenti di ratifica o approvazione tra le Parti contraenti.
5. L’entrata in vigore dell’articolo 4 paragrafo 6 è subordinata all’entrata in vigore per entrambe le Parti contraenti dell’emendamento di Doha al protocollo di Kyoto adottato nel corso dell’8a riunione delle Parti contraenti (decisione 1/CMP.8; secon- do periodo di impegno).
Art. 22 Applicazione a titolo provvisorio
Prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, gli articoli 11–13 si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma del presente Accordo.
Fatto a Berna il 23 novembre 2017.
Per la
Confederazione Svizzera: Xxxx Xxxxxxxxxxx
Per
l’Unione europea:
Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Allegato I7
CRITERI FONDAMENTALI
A. Criteri fondamentali per gli impianti fissi
La presente sezione è sottoposta a revisione conformemente all’articolo 13 paragrafo 7 del presente Accordo al fine di mantenere l’attuale compa- tibilità tra il SSQE dell’UE e il SSQE della Svizzera durante il periodo di scambio 2021–2030, come proposto dal Governo svizzero. Il comitato misto garantisce che la revisione della presente sezione preservi quanto meno l’integrità degli impegni di riduzione delle emissioni interne delle parti nonché l’integrità e il regolare funzionamento dei rispettivi mercati del carbonio. Sono evitate la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la distorsione della concorrenza tra i sistemi collegati.
Criteri fondamentali Nel SSQE dell’UE Nel SSQE della Svizzera
1 Obbligatorietà della partecipazione al SSQE La partecipazione al SSQE è obbligatoria per gli impianti
che svolgono le attività e che emettono i gas a effetto serra («GES») elencati di seguito.
La partecipazione al SSQE è obbligatoria per gli impianti che svolgono le attività e che emettono i gas a effetto serra («GES») elencati di seguito.
2 Il SSQE deve disciplinare almeno le attività di cui a:
3 Il SSQE deve disciplinare almeno i GES di cui a:
– l’allegato I della direttiva 2003/87/CE,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
– l’allegato II della direttiva 2003/87/CE,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
– l’articolo 40 capoverso 1 e l’allegato 6 dell’ordinanza sul CO2,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
– l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza sul CO2,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
7 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 2/2019 del comitato misto del 5 dic. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 369).
Criteri fondamentali Nel SSQE dell’UE Nel SSQE della Svizzera
4 Per il SSQE è fissato un tetto massimo rigoroso almeno quanto quello previsto da:
– gli articoli 9 e 9bis della direttiva 2003/87/CE,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Il fattore lineare di riduzione aumenterà passando da 1,74 % a 2,2 % all’anno a partire dal 2021 e si applicherà a tutti i settori conformemente alla direttiva (UE) 2018/410, secondo quanto stabilito alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
– l’articolo 18 capoversi 1 e 2 della legge sul CO2,
– l’articolo 45 capoverso 1 dell’ordinanza sul CO2,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Il fattore di riduzione lineare è pari a 1,74 % all’anno fino al 2020.
5 Meccanismo stabilizzatore del mercato Nel 2015 l’UE ha introdotto la riserva stabilizzatrice
del mercato (decisione (UE) 2015/1814), il cui funziona- mento è stato rafforzato dalla direttiva (UE) 2018/410.
– l’articolo 19 capoverso 5 della legge sul CO2,
– l’articolo 48 dell’ordinanza sul CO2,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
La legislazione svizzera prevede la possibilità di ridurre i volumi d’asta in caso di aumento significativo delle quote sul mercato per motivi economici.
Le parti cooperano al fine di apportare un contributo adeguato alla stabilità del mercato.
Criteri fondamentali Nel SSQE dell’UE Nel SSQE della Svizzera
6 Il livello di vigilanza del mercato del SSQE è rigoroso almeno quanto quelli previsti da:
– Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (MIFID II)
– Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (MIFIR)
– Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (MAR)
– Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato)
– Legge federale del 22 giugno 20078 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finan- ziari
– Legge federale del 19 giugno 20159 sulle infra- strutture del mercato finanziario e il comporta- mento sul mercato nel commercio di valori mo- biliari e derivati
– Legge federale del 15 giugno 201810 sugli istituti finanziari
– Legge federale del 10 ottobre 199711 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanzia- mento del terrorismo,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
La regolamentazione svizzera dei mercati finanziari non definisce la natura giuridica delle quote di emissione. In particolare, la legge sulle infrastrutture del mercato finanziario non considera le quote di emissione come valori mobiliari e pertanto queste non sono negoziabili nelle sedi di negoziazione regolamentate. Poiché le quote di emissione non sono considerate valori mobiliari, la regolamenta- zione svizzera in materia non si applica alla nego- ziazione fuori dai mercati regolamentati (OTC) di quote di emissione sui mercati secondari.
8 RS 956.1
9 RS 958.1
10 RS 954.1
11 RS 955.0
Criteri fondamentali Nel SSQE dell’UE Nel SSQE della Svizzera
– Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (direttiva antiriciclaggio),
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accor- do.
Ai sensi della legge sulle infrastrutture del mercato finanziario i contratti derivati sono considerati valori mobiliari. Sono compresi anche gli strumenti deriva- ti che hanno le quote di emissione come strumento sottostante. Gli strumenti derivati relativi alle quote di emissione negoziati fuori dai mercati regolamen- tati tra controparti (finanziarie e no) sono disciplinati dalle disposizioni della legge sulle infrastrutture del mercato finanziario.
7 Cooperazione in materia di vigilanza del mercato
Le parti stabiliscono adeguati accordi di cooperazione in materia di vigilanza del mercato. Tali accordi riguar- dano lo scambio di informazioni e l’esecuzione degli obblighi derivanti dai rispettivi regimi di vigilanza del mercato. Le parti ne informano il comitato misto.
8 I limiti qualitativi per i crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:
– Articoli 11bis e 11ter della direttiva 2003/87/CE
– Regolamento (UE) n. 550/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alcune restrizioni applicabili all’uso dei crediti internazionali generati da progetti relativi a gas industriali
– Articolo 58 del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i re- golamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione,
– gli articoli 5 e 6 della legge sul CO2,
– l’articolo 4, l’articolo 4a capoverso 1 e l’allegato 2 dell’ordinanza sul CO2,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Criteri fondamentali Nel SSQE dell’UE Nel SSQE della Svizzera
9 I limiti quantitativi per i crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accor- do.
– Articolo 11bis della direttiva 2003/87/CE
– Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione
– Regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione, dell’8 novembre 2013, relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accor- do.
Il diritto dell’Unione non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021.
– l’articolo 16 capoverso 2 della legge sul CO2,
– l’articolo 55b dell’ordinanza sul CO2,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Tali disposizioni prevedono l’utilizzo di crediti internazionali soltanto fino al 2020.
Criteri fondamentali Nel SSQE dell’UE Nel SSQE della Svizzera
10 L’assegnazione di quote a titolo gratuito è – Articoli 10, 10bis, 10ter e 10quater della direttiva calcolata sulla base di parametri di riferimento e 2003/87/CE
coefficienti di adeguamento. Per i nuovi entranti – Decisione 2011/278/UE della Commissione, del
– l’articolo 18 capoverso 3 e l’articolo 19 capoversi 2–6 della legge sul CO2,
– l’articolo 45 capoverso 2, gli articoli 46, 46a,
è accantonato un massimo pari al 5 % del quanti- tativo di quote del periodo dal 2013 al 2020. Le quote che non sono assegnate a titolo gratuito sono messe all’asta o annullate. A tal fine, il SSQE è conforme quanto meno a:
27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio
– Decisione 2013/448/UE della Commissione, del
5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di at- tuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
– Decisione (UE) 2017/126 della Commissione, del 24 gennaio 2017, che modifica la decisione 2013/448/UE per quanto riguarda l’istituzione di un fattore di correzione transettoriale uniforme a norma
dell’articolo 10bis della direttiva 2003/87/CE del Par- lamento europeo e del Consiglio
(Calcoli per la determinazione del fattore di correzione intersettoriale nell’ambito del SSQE dell’UE nel periodo 2013–2020)
– Decisione 2014/746/UE della Commissione, del
27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
46b, 46c e 48 e l’allegato 9 dell’ordinanza sul CO2,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Le quote assegnate a titolo gratuito non superano le quantità di quote assegnate agli impianti nell’ambito del sistema SSQE dell’UE.
Criteri fondamentali Nel SSQE dell’UE Nel SSQE della Svizzera
un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019
– Xxxxxxxxx (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissio- ni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio
(elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio per il periodo 2015–2020)
– Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commis- sione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme tran- sitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi
dell’articolo 10bis della direttiva 2003/87/CE del Par- lamento europeo e del Consiglio
– Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sot- tosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo 2021–2030
– Qualsiasi fattore di correzione intersettoriale nell’ambito del SSQE dell’UE nei periodi 2021–2025 o 2026–2030,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accor- do.
Criteri fondamentali Nel SSQE dell’UE Nel SSQE della Svizzera
11 Il SSQE prevede sanzioni negli stessi casi e della stessa entità di quelli previsti da:
12 Il monitoraggio e la comunicazione nell’ambito del SSQE sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:
– l’articolo 16 della direttiva 2003/87/CE,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
– Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE
– Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio
– Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accor- do.
– l’articolo 21 della legge sul CO2,
– l’articolo 56 dell’ordinanza sul CO2,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
– l’articolo 20 della legge sul CO2,
– gli articoli 50–53 e gli allegati 16 e 17 dell’ordinanza sul CO2,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Criteri fondamentali Nel SSQE dell’UE Nel SSQE della Svizzera
13 La verifica e l’accreditamento nell’ambito del SSQE sono rigorosi almeno quanto quelli di cui a:
– Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE
– Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comuni- cazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
– Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accor- do.
– gli articoli 51–54 dell’ordinanza sul CO2,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
B. Criteri fondamentali per il trasporto aereo
Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera:
1 Obbligatorietà della partecipazione al SSQE La partecipazione al SSQE è obbligatoria per le attività
di trasporto aereo in conformità dei criteri indicati di seguito.
La partecipazione al SSQE è obbligatoria per le attività di trasporto aereo in conformità dei criteri indicati di seguito.
2 Copertura delle attività di trasporto aereo e dei gas a effetto serra e attribuzione dei voli e delle rispettive emissioni in base al principio del volo di partenza conformemente a:
– Direttiva 2003/87/CE, modificata dal regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, al fine di derogare temporaneamente all’applicazione per i voli da e verso i paesi con i quali non è stato raggiunto un accordo a norma dell’articolo 25 della direttiva 2003/87/CE
1. Ambito di applicazione
Voli in partenza da o in arrivo in un aerodromo situato nel territorio svizzero, ad eccezione dei voli provenienti da un aerodromo situato nel territorio dello SEE.
Tutte le deroghe temporanee relative all’ambito di
Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera:
– Articoli 17, 29, 35 e 56, e allegato VII del regola- mento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del
2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni
n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono coperti dal siste- ma SSQE dell’UE i voli in partenza da un aerodromo situato nel territorio dello Spazio economico europeo («SEE») diretti verso aerodromi situati nel territorio della Svizzera, mentre sono esclusi i voli in partenza da aerodromi situati nel territorio della Svizzera e diretti verso aerodromi situati nel territorio dello SEE, a norma dell’articolo 25bis della direttiva 2003/87/CE.
applicazione del SSQE, tra cui le deroghe ai sensi dell’articolo 28bis della direttiva 2003/87/CE, possono applicarsi in relazione al SSQE della Svizzera conformemente alle deroghe introdotte nel SSQE dell’UE. Per le attività di trasporto aereo sono coperte soltanto le emissioni di CO2.
2. Limiti dell’ambito di applicazione
L’applicazione generale di cui al punto 1 non inclu- de:
1. i voli effettuati esclusivamente per trasportare, in missione ufficiale, monarchi regnanti e i loro fa- miliari diretti, capi di Stato, capi di governo e ministri di governo, se ciò è corroborato da un’adeguata indicazione del loro statuto nel pia- no di volo;
2. i voli militari e i voli effettuati dai servizi doga- nali e di polizia;
3. i voli effettuati a fini di ricerca e salvataggio, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d’emergenza;
4. i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell’allegato 2 della Convenzione internazionale per l’aviazione civi-
Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera:
le del 7 dicembre 194412;
5. i voli che terminano nell’aerodromo dal quale l’aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio pro- grammato;
6. i voli di addestramento effettuati al solo fine di conseguire o mantenere un brevetto o, nel caso del personale navigante di condotta, un’abilitazione (rating), ove ciò sia comprovato da una nota opportuna nel piano di volo e se il volo non è destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell’aeromobile;
7. i voli effettuati esclusivamente a fini di ricerca scientifica;
8. i voli effettuati esclusivamente allo scopo di verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;
9. i voli effettuati da aeromobili con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg;
10. i voli di operatori aerei commerciali le cui emissioni totali sono inferiori a 10 000 tonnellate all’anno su voli che rientrano nel SSQE della Svizzera o che effettuano meno di 243 voli per periodo nel corso di tre periodi consecutivi di quattro mesi nell’ambito di applicazione del SSQE della Svizzera, se gli operatori non rien-
12 RS 0.748.0
Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera:
trano nel SSQE dell’UE;
11. i voli di operatori aerei non commerciali che rientrano nel SSQE della Svizzera le cui emis- sioni totali sono inferiori a 1 000 tonnellate all’anno, in conformità della deroga corrispon- dente applicata nell’ambito del SSQE dell’UE, se gli operatori non rientrano nel SSQE dell’UE.
Questi limiti di copertura sono stabiliti da:
– l’articolo 16a della legge sul CO2,
– l’articolo 46d, l’articolo 55 capoverso 2 e l’allegato 13 dell’ordinanza sul CO2,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
3 Scambio di dati pertinenti riguardanti l’applicazione dei limiti di copertura delle attività di trasporto aereo
4 Limite massimo (quantità totale di quote
Le due parti cooperano per quanto riguarda l’applicazione dei limiti di copertura sia nel SSQE della Svizzera che nel SSQE dell’UE per gli operatori commerciali e non commerciali conformemente al presente allegato. In particolare, entrambe le parti assicurano il trasferimento tempestivo di tutti i dati che consentono l’esatta identi- ficazione del volo e degli operatori aerei che sono coperti dal SSQE della Svizzera e da quello dell’UE.
L’articolo 3quater della direttiva 2003/87/CE in vigore allaIl limite rispecchia un livello di rigore analogo a
da assegnare agli operatori aerei)
data di entrata in vigore del presente Accordo
Inizialmente l’articolo 3quater della direttiva 2003/87/CE ripartiva le quote nel modo seguente:
– il 15 % era messo all’asta,
– il 3 % era accantonato in una riserva speciale,
– l’82 % era assegnato a titolo gratuito.
Le quote assegnate sono state modificate con il regolamento (UE) n. 421/2014, in base al quale le quote assegnate a titolo gratuito sono state ridotte in proporzio-
quello del SSQE dell’UE, in particolare per quanto concerne la percentuale di riduzione tra gli anni e i periodi di scambio. Le quote entro il limite massimo sono ripartite come segue:
– il 15 % è messo all’asta,
– il 3 % è accantonato in una riserva speciale,
– l’82 % è assegnato a titolo gratuito.
La ripartizione può essere riesaminata conforme- mente agli articoli 6 e 7 del presente Accordo.
Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera:
ne alla riduzione dell’obbligo di restituzione
(articolo 28bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE). Il regolamento (UE) 2017/2392 in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo ha prorogato tale regime fino al 2023 e applica un fattore lineare di riduzione del 2,2 % a decorrere dal 1° gennaio 2021.
5 Assegnazione di quote per il trasporto aereo mediante vendite all’asta
– Articolo 3quinquies e articolo 28bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Fino al 2020 la quantità di quote entro il limite massimo è calcolata secondo un approccio dal basso verso l’alto sulla base delle quote da assegnare a titolo gratuito, in conformità della ripartizione summenzionata. Le eventuali deroghe temporanee concernenti l’ambito di applicazione del SSQE richiedono un adeguamento proporzionale delle quantità da assegnare.
A partire dal 2021 la quantità di quote entro il limite massimo è determinata dal limite massimo per il 2020, tenendo conto di un’eventuale percentuale di riduzione conformemente al SSQE dell’UE.
Ciò è stabilito da:
– l’articolo 18 della legge sul CO2,
– l’articolo 46e e l’allegato 15 dell’ordinanza sul CO2,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
L’autorità svizzera competente mette all’asta le quote destinate a tale operazione. La Svizzera ha diritto alle entrate generate dalle vendite all’asta delle quote svizzere.
Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera:
Ciò è stabilito da:
– l’articolo 19a capoversi 2 e 4 della legge sul CO2,
– l’articolo 48 e l’allegato 15 dell’ordinanza sul CO2,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
6 Riserva speciale per determinati operatori aerei – Articolo 3septies della direttiva 2003/87/CE,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Delle quote sono accantonate in una riserva speciale per i nuovi entranti e gli operatori in rapida crescita; tuttavia, fino al 2020 la Svizzera non avrà una riserva speciale, in quanto l’anno di riferimento per l’acquisizione dei dati sulle attività svizzere di trasporto aereo è il 2018.
La riserva speciale è stabilita da:
– l’articolo 18 capoverso 3 della legge sul CO2,
– l’articolo 46e e l’allegato 15 dell’ordinanza sul CO2,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
7 Parametro di riferimento per l’assegnazione a titolo gratuito di quote agli operatori aerei
– Articolo 3sexies della direttiva 2003/87/CE, in vigo- re alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Il parametro di riferimento annuale è pari a 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro.
Il parametro di riferimento non può essere superiore a quello del SSQE dell’UE.
Fino al 2020, il parametro di riferimento annuale è pari a 0,000642186914222035 quote per tonnellata- chilometro.
Il parametro di riferimento è stabilito da:
– l’articolo 46f capoversi 1 e 2 e l’allegato 15 dell’ordinanza sul CO2,
Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera:
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
8 Assegnazione a titolo gratuito di quote di emis- sione agli operatori aerei
– Articolo 3sexies della direttiva 2003/87/CE, ´
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
A norma dell’articolo 25bis della direttiva 2003/87/CE sono effettuati adeguamenti della quantità di quote rilasciate, in proporzione agli obblighi di comunicazione e restituzione derivanti dalla copertura effettiva, nell’ambito del SSQE dell’UE, dei voli tra i paesi dello SEE e la Svizzera.
Il numero di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli operatori aerei è calcolato moltiplican- do i dati relativi alle tonnellate-chilometro comuni- cati nell’anno di riferimento per il parametro appli- cabile.
L’assegnazione gratuita è stabilita da:
– l’articolo 19a capoversi 3 e 4 della legge sul CO2,
– l’articolo 46f capoversi 1 e 2 e l’allegato 15 dell’ordinanza sul CO2,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
9 I limiti qualitativi per i crediti internazionali sono– Articoli 11bis e 11ter della direttiva 2003/87/CE, – gli articoli 5 e 6 della legge sul CO2,
rigorosi almeno quanto quelli previsti da:
– regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accor- do.
– l’articolo 4, l’articolo 4a capoverso 1 e l’allegato 2 dell’ordinanza sul CO2,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera:
10 Limiti quantitativi per l’uso dei crediti interna- zionali
11 Acquisizione dei dati relativi alle tonnellate- chilometro per l’anno di riferimento
– Articolo 11bis della direttiva 2003/87/CE
– Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni
n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione
– Regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione, dell’8 novembre 2013, relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accor- do.
– Articolo 3sexies della direttiva 2003/87/CE,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
L’utilizzo dei crediti internazionali è fissato all’1,5 % delle emissioni verificate fino al 2020.
Quanto precede è stabilito da:
– l’articolo 55d dell’ordinanza sul CO2,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Fatto salvo quanto disposto di seguito, l’acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro si effettua contemporaneamente e secondo lo stesso approccio utilizzato per l’acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro del SSQE dell’UE.
Fino al 2020, e in conformità dell’ordinanza sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate- chilometro e sull’elaborazione dei piani di monito- raggio per le rotte aeree vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, l’anno di riferimento per il rilevamento dei dati sulle attività di trasporto aereo della Svizzera è il 2018.
Quanto precede è stabilito da:
– l’articolo 19a capoversi 3 e 4 della legge sul
Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera:
CO2,
– l’ordinanza sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione dei piani di monitoraggio per le rotte aeree,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
12 Monitoraggio e comunicazione – Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE
– Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
– Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifi- ca il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissio- ne.
– Regolamento delegato (UE) 2019/1603, del
18 luglio 2019, della Commissione che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accor- do.
Le disposizioni in materia di monitoraggio e comu- nicazione sono caratterizzate dallo stesso livello di rigore delle disposizioni del SSQE dell’UE.
Quanto precede è stabilito da:
– l’articolo 20 della legge sul CO2,
– gli articoli 50–52 e gli allegati 16 e 17 dell’ordinanza sul CO2,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera:
13 Verifica e accreditamento – Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE
– Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazio- ni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
– Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accor- do.
14 Amministrazione Si applicano i criteri di cui alla direttiva 2003/87/CE, articolo 18bis. A tal fine, e a norma dell’articolo 25bis della direttiva 2003/87/CE, la Svizzera è considerata Stato membro amministratore per quanto riguarda l’attribuzione dell’amministrazione degli operatori aerei alla Svizzera e agli Stati membri dell’UE (dello SEE).
Ai sensi dell’articolo 25bis della direttiva 2003/87/CE, le autorità competenti degli Stati membri dello SEE sono responsabili di tutte le funzioni connesse
Le disposizioni in materia di verifica e accredita- mento sono caratterizzate dallo stesso livello di rigore delle disposizioni del SSQE dell’UE.
Quanto precede è stabilito da:
– l’articolo 52 capoversi 4 e 5 e
– l’allegato 18 dell’ordinanza sul CO2,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Conformemente all’ordinanza sul CO2 in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo, la Svizzera è competente per l’amministrazione degli operatori aerei:
– con licenza di esercizio valida rilasciata dalla Svizzera, o
– cui sono attribuite le emissioni per il trasporto aereo ritenute le più elevate in Svizzera nell’ambito dei SSQE collegati.
Le autorità svizzere competenti sono responsabili di tutte le funzioni connesse all’amministrazione degli operatori aerei attribuiti alla Svizzera, comprese le
all’amministrazione degli operatori aerei ad essi attribuiti, funzioni connesse al SSQE dell’UE (come la rice-
Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera:
comprese le funzioni connesse al SSQE della Svizzera (come la ricezione delle comunicazioni delle emissioni verificate che coprono le attività di trasporto aereo sia dell’UE sia della Svizzera, l’assegnazione, il rilascio e il trasferimento di quote, la conformità e l’esecuzione)
La Commissione europea e le autorità svizzere competenti concordano bilateralmente la trasmissione dei documenti e delle informazioni pertinenti.
In particolare, la Commissione europea assicura il trasferimento agli operatori aerei amministrati dalla Svizzera del numero di quote dell’UE assegnate a titolo gratuito.
Nel caso di un accordo bilaterale relativo all’amministrazione dei voli effettuati da o verso l’Euroaeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo che non comporta alcuna modifica della direttiva 2003/87/CE, la Commissione europea agevola, se del caso, l’attuazione di tale accordo, a condizione che ciò non comporti un doppio conteggio.
15 Restituzione Nel valutare la conformità degli operatori aerei sulla
base del numero di quote restituite, le autorità competenti degli Stati membri dell’UE (SEE) considerano in primo luogo le emissioni coperte dal SSQE della Svizzera e utilizzano le quote restituite rimanenti per tener conto delle emissioni coperte dal SSQE dell’UE.
zione delle comunicazioni delle emissioni verificate che coprono le attività di trasporto aereo sia dell’UE sia della Svizzera, l’assegnazione, il rilascio e il trasferimento di quote, la conformità e l’esecuzione).
Le autorità svizzere competenti e la Commissione europea concordano bilateralmente la trasmissione dei documenti e delle informazioni pertinenti.
In particolare, le autorità svizzere trasferiscono agli operatori aerei amministrati dagli Stati membri dell’UE (SEE) il numero di quote della Svizzera assegnate a titolo gratuito.
Quanto precede è stabilito da:
– l’articolo 39 capoverso 1bis della legge sul CO2,
– l’articolo 46d e l’allegato 14 dell’ordinanza sul CO2,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Nel valutare la conformità degli operatori aerei sulla base del numero di quote restituite, le autorità competenti della Svizzera considerano in primo luogo le emissioni coperte dal SSQE dell’UE e utilizzano le quote restituite rimanenti per tener conto delle emissioni coperte dal SSQE della Sviz- zera.
16 Applicazione della legge Le parti applicano le disposizioni dei rispettivi SSQE nei confronti degli operatori aerei che non adempiono ai
loro obblighi nel SSQE corrispondente, indipendentemente dal fatto che l’operatore sia amministrato da un’autorità competente dell’UE (dello SEE) o della Svizzera, qualora l’applicazione delle disposizioni da parte dell’autorità amministratrice richieda un intervento supplementare.
Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera:
17 Attribuzione amministrativa degli operatori aerei
A norma dell’articolo 25bis della direttiva 2003/87/CE, l’elenco degli operatori aerei pubblicato dalla Commis- sione europea conformemente alla direttiva 2003/87/CE, articolo 18bis, paragrafo 3, precisa lo Stato ammini- stratore, compresa la Svizzera, per ciascun operatore aereo.
Gli operatori aerei attribuiti alla Svizzera per la prima volta dopo l’entrata in vigore del presente Accordo sono amministrati dalla Svizzera dopo il 30 aprile dell’anno di attribuzione e prima del 1° agosto dell’anno di attribu- zione.
Le due parti cooperano nello scambio dei documenti e delle informazioni pertinenti.
L’attribuzione di un operatore aereo non pregiudica la copertura di tale operatore aereo da parte del rispettivo SSQE (vale a dire, un operatore coperto dal SSQE dell’UE e amministrato dall’autorità competente della Svizzera ha lo stesso livello di obblighi nell’ambito del SSQE dell’UE che ha nel SSQE della Svizzera, e viceversa).
18 Modalità di attuazione Eventuali altre modalità necessarie per l’organizzazione del lavoro e la cooperazione nell’ambito dello sportello
unico per i titolari dei conti del trasporto aereo sono elaborate e adottate dal comitato misto dopo la firma del presente Accordo conformemente agli articoli 12, 13 e 22 dello stesso. Tali modalità si applicano a decorrere dalla data di applicazione del presente Accordo.
19 Assistenza di Eurocontrol Per la parte del presente Accordo che riguarda il trasporto aereo, la Commissione europea include la Svizzera
nel mandato conferito a Eurocontrol relativamente al SSQE dell’UE.
C. Criteri fondamentali per i registri
Il SSQE di ciascuna parte comprende un registro e un catalogo delle transazioni che soddisfano i criteri fondamentali descritti di seguito e relativi ai meccanismi e alle procedure di sicurezza per l’apertura e la gestione dei conti:
Criteri fondamentali relativi ai meccanismi e alle procedure di sicurezza
I registri e i cataloghi delle transazioni tutelano la riservatezza, l’integrità, la dispo- nibilità e l’autenticità dei dati registrati nel sistema. A tal fine, le parti attivano i meccanismi di sicurezza descritti di seguito.
Criteri fondamentali |
Per accedere ai conti tutti gli utenti devono disporre di un sistema di autentica- zione a due fattori. |
Per l’avvio e l’approvazione delle transazioni è necessario un meccanismo di firma della transazione. Gli utenti ricevono un codice di conferma fuori banda. |
Le transazioni seguenti sono avviate da una persona e approvate da un’altra per- sona (principio del doppio esame): – tutte le transazioni effettuate da un amministratore, salvo eccezioni giustifica- te di cui alle norme tecniche di collegamento – tutti i trasferimenti di quote, salvo casi giustificati se si applica una misura alternativa che fornisce lo stesso livello di sicurezza. |
Deve essere predisposto un sistema di notifica che avverte gli utenti quando sono effettuate transazioni attinenti ai loro conti e dotazioni. |
Tra l’avvio di un trasferimento e la sua esecuzione si applica un intervallo mi- nimo di 24 ore in modo che tutti gli utenti possano ricevere le informazioni e fermare qualsiasi trasferimento che si sospetta sia illecito. |
L’amministratore svizzero e l’amministratore centrale dell’Unione adottano mi- sure intese a informare gli utenti delle loro responsabilità in relazione alla sicu- rezza dei loro sistemi (per es. PC, rete) e in relazione al trattamento dei dati/alla navigazione su Internet. |
Per quanto riguarda le quote, le emissioni del 2020 possono essere coperte solo da quote rilasciate nel periodo 2013–2020. |
Criteri fondamentali relativi all’apertura e alla gestione dei conti
Criteri fondamentali |
Apertura di un conto per gestori di impianti Un operatore o un’autorità competente indirizza la sua domanda di apertura di un conto per gestori/conto di deposito di gestori di impianti all’amministratore nazionale (per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’ambiente – UFAM). La do- manda contiene informazioni sufficienti a identificare l’impianto rilevante per il SSQE e un pertinente codice identificativo dell’impianto. |
Apertura di un conto di operatore aereo Ogni operatore aereo che rientra nel SSQE della Svizzera e/o dell’UE dispone di un conto di operatore aereo/di deposito di operatore aereo. Per gli operatori aerei amministrati dall’autorità competente svizzera, questo conto figura nel registro svizzero. La domanda dell’operatore aereo o di un suo rappresentante è indiriz- zata all’amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) entro 30 giorni lavo- rativi dall’approvazione del piano di monitoraggio dell’operatore aereo o dal suo trasferimento da uno Stato membro dell’UE (SEE) alle autorità svizzere. Nella domanda è indicato il codice unico del o degli aeromobili operati dal richiedente che rientrano nel SSQE della Svizzera e/o nel SSQE dell’UE. |
Apertura di un conto personale La domanda di apertura di un conto personale o di un conto di deposito persona- le è indirizzata all’amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera). Essa contiene informazioni sufficienti per identificare il titolare/richiedente del conto e comprende almeno: – per una persona fisica: prova dell’identità e recapiti; – per una persona giuridica: – copia del registro di commercio, oppure – gli strumenti che istituiscono la persona giuridica e un documento che ne attesti la registrazione; – estratto del casellario giudiziale della persona fisica o, per la persona giuridica, quello dei suoi amministratori. |
Rappresentanti autorizzati del conto |
Per ogni conto esiste almeno un rappresentante autorizzato del conto nominato dal potenziale titolare. I rappresentanti autorizzati/del conto avviano le transa- zioni e altre procedure per conto del titolare. All’atto della nomina del rappre- sentante autorizzato del conto, sono trasmesse le seguenti informazioni relative al rappresentante autorizzato del conto: – nome e recapiti; – documento d’identità; – casellario giudiziale. |
Controllo dei documenti Tutte le copie dei documenti presentati come documenti giustificativi per l’apertura di un conto personale/un conto di deposito personale o per la nomina di un rappresentante autorizzato del conto devono essere certificate come auten- tiche. Per i documenti rilasciati al di fuori dello Stato richiedente, le copie devo- no anche essere autenticate. La data della certificazione e, se del caso, dell’autenticazione non deve essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda. |
Rifiuto di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autoriz- zato del conto: Un amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) può rifiutarsi di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autorizzato del conto pur- ché il rifiuto sia ragionevole e giustificabile. Il rifiuto si fonda su almeno uno dei motivi seguenti: – le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti o altrimen- ti inaccurati o falsi; – il potenziale rappresentante è oggetto di indagine o nei cinque anni preceden- ti è stato condannato per frode relativamente a quote o unità di Kyoto, rici- claggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi per i quali il conto può essere strumentale; – motivi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione. |
Riesame periodico delle informazioni sui conti |
I titolari dei conti comunicano immediatamente all’amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) ogni cambiamento relativo al conto o ai dati dell’utente unitamente alle informazioni di supporto richieste dall’amministratore nazionale che è responsabile dell’approvazione tempestiva di detto aggiornamento. |
Almeno ogni tre anni l’amministratore nazionale verifica se le informazioni rela- tive al conto sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere, e chiede al titolare del conto di comunicare le eventuali modifiche. |
Sospensione dell’accesso ai conti Nel caso in cui una disposizione relativa ai registri di cui all’articolo 3 del pre- sente regolamento sia violata o sia in corso un’indagine relativa a una sua possi- bile violazione l’accesso ai conti può essere sospeso. |
Riservatezza e divulgazione delle informazioni Le informazioni sono considerate riservate, ivi comprese quelle concernenti le dotazioni di tutti i conti, tutte le transazioni effettuate, il codice identificativo unico delle quote e il valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto detenute o interessate da una transazione, conservate nell’EUTL, nello SSTL, nel registro dell’Unione, nel registro svizzero e in qual- siasi altro registro del protocollo di Kyoto. |
Tali informazioni riservate possono essere fornite a enti pubblici competenti su loro richiesta se la richiesta persegue un obiettivo legittimo ed è giustificata, necessaria e proporzionata (a fini d’indagine, rilevamento e procedimento giudi- ziario, a fini fiscali o di applicazione della legge, di audit e vigilanza finanziaria nell’ambito della lotta contro la frode, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, altri reati gravi, la manipolazione del mercato o altre violazioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale di uno Stato membro dello SEE o della Svizzera e al fine di garantire il buon funzionamento del SSQE dell’Unione e del SSQE della Svizzera). |
D. Criteri fondamentali per le piattaforme d’asta e le attività di vendita all’asta
Gli enti che conducono le aste di quote nel SSQE delle parti soddisfano i seguenti criteri fondamentali e conducono le aste di conseguenza:
Criteri fondamentali |
1 L’ente che conduce l’asta è selezionato attraverso un processo che assicura trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra varie piattaforme d’asta potenziali sulla base del diritto dell’Unione o del diritto nazionale degli appalti. |
2 L’ente che conduce l’asta è autorizzato all’esercizio di tale attività e fornisce le necessarie garanzie per lo svolgimento delle operazioni; tra le garanzie si annoverano misure volte ad individuare e gestire le potenziali conseguenze negative dei conflitti di interessi, individuare e gestire i rischi cui è esposto il mercato, stabilire regole e procedure trasparenti e non discrezionali che assi- curino un’asta corretta e ordinata e risorse finanziarie sufficienti per facilitar- ne il funzionamento ordinato. |
3 L’accesso alle aste è subordinato al rispetto di requisiti minimi per quanto riguarda adeguati controlli della diligenza dei clienti finalizzati ad assicurare che i partecipanti non compromettano lo svolgimento delle aste. |
4 La procedura d’asta è prevedibile, in particolare per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle vendite e i volumi stimati da mettere a disposizione. I prin- cipali elementi della procedura d’asta, ivi compresi il calendario, le date e i volumi stimati delle vendite sono pubblicati sul sito web dell’ente che condu- ce l’asta almeno un mese prima dell’inizio dell’asta. Eventuali adeguamenti rilevanti sono annunciati il più rapidamente possibile prima dell’asta. |
5 La vendita all’asta delle quote è eseguita con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto sul SSQE di ciascuna parte. L’ente responsabile dell’asta assicura che i prezzi di aggiudicazione non si discostino in maniera significativa dal pertinente prezzo delle quote sul mercato secondario durante il periodo dell’asta, in quanto ciò indicherebbe una carenza delle aste. Il metodo utiliz- zato per determinare lo scostamento di cui alla frase precedente dovrebbe es- sere notificato alle autorità competenti che esercitano funzioni di sorveglian- za del mercato. |
6 Tutte le informazioni non riservate relative alle aste, comprese tutte le norme, gli orientamenti e moduli, sono pubblicate in maniera aperta e trasparente. I risultati di ogni asta sono pubblicati non appena ragionevolmente possibile e comprendono le pertinenti informazioni non riservate. Le relazioni sui risul- tati delle aste sono pubblicate almeno una volta all’anno. |
7 La vendita di quote all’asta è soggetta a norme e procedure adeguate per ri- durre il rischio di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, rici- claggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Per quanto possibile, tali norme e procedure sono rigorose quanto quelle applicabili ai mercati finan- ziari nel rispettivo regime giuridico delle parti. In particolare, all’ente che conduce l’asta incombe l’adozione di misure, procedure e processi che ne as- sicurano l’integrità. Questi controlla inoltre il comportamento dei partecipanti al mercato e informa le autorità pubbliche competenti in caso di comporta- menti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio o finanziamento del terrorismo. |
8 L’ente che conduce le aste e le vendite all’asta delle quote è oggetto di un’adeguata vigilanza da parte delle autorità competenti. Le autorità compe- tenti designate sono dotate di tutte le competenze giuridiche e risorse tecniche necessarie per vigilare su: – l’organizzazione e il comportamento degli operatori delle piattaforme d’asta; – l’organizzazione e il comportamento degli intermediari professionali che agiscono per conto di clienti; – i comportamenti e le transazioni dei partecipanti al mercato, al fine di im- pedire l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del merca- to; – le transazioni dei partecipanti al mercato, al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nella misura del possibile, la vigilanza è rigorosa quanto quella esercitata sui mercati finanziari nei rispettivi regimi giuridici delle parti. |
La Svizzera si impegna ad avvalersi di un ente privato per la messa all’asta delle proprie quote, in conformità delle norme sugli appalti pubblici.
In attesa che tale ente sia incaricato e a condizione che il numero di quote da mettere all’asta in un anno sia inferiore a una determinata soglia, la Svizzera può continuare a utilizzare le modalità di asta in vigore, vale a dire le aste gestite dall’UFAM, alle condizioni seguenti:
1. La soglia è di 1 000 000 di quote, comprese le quote da mettere all’asta per le attività di trasporto aereo.
2. Si applicano i criteri fondamentali di cui ai numeri 1–8, ad eccezione dei cri- xxxx 1 e 2, mentre l’ultima frase del criterio 5 e i criteri 7 e 8 si applicano all’UFAM solo nella misura del possibile.
Il criterio fondamentale 3 si applica unitamente alla seguente disposizione: l’ammis- sione alle aste di quote svizzere con le modalità di asta in vigore nel momento in cui è stato firmato il presente Accordo è garantita a tutti gli enti nello SEE ammessi a partecipare alle aste nell’Unione.
La Svizzera può incaricare enti ubicati nello SEE di condurre le aste.
Norme tecniche di collegamento
Allegato II13
Per rendere operativo il collegamento tra il SSQE dell’UE e il SSQE della Svizzera, una soluzione provvisoria sarà predisposta entro il maggio 2020 o il prima possibile dopo tale data. Le parti cooperano per sostituire al più presto la soluzione provviso- ria con un registro permanente.
Le norme tecniche di collegamento (NTC) precisano:
– l’architettura del collegamento di comunicazione;
– la sicurezza del trasferimento dei dati;
– l’elenco delle funzioni (operazioni, spunta contabile ecc.);
– la definizione dei servizi web;
– le disposizioni relative alla registrazione dei dati;
– le modalità operative (servizio di chiamata, assistenza);
– il piano di attivazione della comunicazione e la procedura di prova;
– la procedura di prova della sicurezza.
Le NTC specificano che gli amministratori devono adottare tutte le misure ragione- voli per assicurare che lo SSTL, l’EUTL e il collegamento siano operativi 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 e che le interruzioni dell’attività dello SSTL, dell’EUTL e del collegamento devono essere ridotte al minimo.
Le NTC precisano che le comunicazioni tra lo SSTL e l’EUTL consistono in scambi sicuri di messaggi dei servizi web basati sulle tecnologie seguenti14:
– servizi web che utilizzano il protocollo SOAP (Simple Object Access Proto- col) o servizi web equivalenti;
– VPN – rete privata virtuale (Virtual Private Network) basata su hardware;
– XML-linguaggio a marcatori estensibile (Extensible Markup Language);
– firma digitale; e
– protocolli temporali di rete (network time protocols).
Le NTC stabiliscono per il registro della Svizzera, lo SSTL, il registro dell’Unione e l’EUTL prescrizioni supplementari di sicurezza che sono documentate in un «piano di gestione della sicurezza». In particolare, precisano che:
13 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 2/2019 del comitato misto del 5 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2020 369).
14 Queste tecnologie sono attualmente utilizzate per stabilire un collegamento tra il registro dell’Unione e il catalogo internazionale delle transazioni, nonché tra il registro della Sviz-
zera e il catalogo internazionale delle transazioni.
– se si sospetta che la sicurezza del registro svizzero, dello SSTL, del registro dell’Unione o dell’EUTL sia stata compromessa, entrambe le parti si infor- mano reciprocamente e immediatamente e sospendono il collegamento tra lo SSTL e l’EUTL;
– in caso di violazione della sicurezza, le parti si impegnano a condividere immediatamente tra loro le informazioni. Nella misura in cui sono disponi- bili dettagli tecnici, nelle 24 ore dopo la violazione della sicurezza l’amministratore del registro della Svizzera e l’amministratore centrale dell’Unione si scambiano una relazione che illustra l’evento (data, causa, impatto, misure correttive).
La procedura di prova della sicurezza di cui alle NTC è completata prima dell’isti- tuzione del collegamento di comunicazione tra lo SSTL e l’EUTL e ogniqualvolta si rende necessaria una nuova versione dello SSTL o dell’EUTL.
Le NTC prevedono due ambienti di prova oltre all’ambiente di produzione: un ambiente di prova dello sviluppatore e un ambiente di collaudo.
Le parti dimostrano, tramite l’amministratore del registro della Svizzera e l’ammi- nistratore centrale dell’Unione, che è stata effettuata una valutazione indipendente della sicurezza dei loro sistemi nei dodici mesi precedenti, in conformità delle pre- scrizioni di sicurezza di cui alle NTC. Le prove di sicurezza, in particolare i test di penetrazione, sono effettuate su tutte le nuove versioni rilevanti del software in conformità delle prescrizioni di sicurezza di cui alle NTC. I test di penetrazione non sono eseguiti dallo sviluppatore del software né da un suo subappaltatore.
Livelli di riservatezza e istruzioni di trattamento
Allegato III
Le Parti contraenti applicano i livelli di riservatezza seguenti al fine di individuare le informazioni riservate che sono trattate e scambiate nell’ambito del presente Accor- do:
– SSQE a divulgazione limitata
– SSQE riservato
– SSQE riservatissimo
Le informazioni classificate «SSQE riservatissimo» sono più riservate di quelle classificate «SSQE riservato», che a loro volta sono più riservate di quelle classifica- te «SSQE a divulgazione limitata».
Le Parti contraenti accettano di elaborare istruzioni di trattamento sulla base dell’attuale politica di classificazione delle informazioni del SSQE dell’Unione e, per la Svizzera, sulla base dell’ordinanza sulla protezione delle informazioni (OPrI) e della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le istruzioni di trattamento sono sottoposte al comitato misto per approvazione. In seguito all’approvazione, tutte le informazioni sono gestite in funzione del livello di riservatezza in conformità delle istruzioni di trattamento.
In caso di divergenze tra le Parti contraenti nella valutazione del livello di riserva- tezza, si applica il livello più elevato.
La normativa di ciascuna Parte contraente include requisiti di sicurezza essenziali equivalenti per le tappe di trattamento di seguito, illustrate tenendo conto dei livelli di riservatezza del SSQE:
– Produzione di documenti
– Risorse
– Livello di riservatezza
– Memorizzazione
– Documento elettronico in rete
– Documento elettronico in ambiente locale
– Documento fisico
– Trasmissione elettronica
– Telefono fisso e mobile
– Fax
– Trasmissione dei dati
– Trasmissione fisica
– Via orale
– Consegna brevi manu
– Per posta
– Uso
– Trattamento con applicazioni informatiche
– Stampa
– Copia
– Rimozione dall’ubicazione permanente
– Gestione delle informazioni
– Valutazione regolare della classificazione e dei destinatari
– Archiviazione
– Eliminazione e distruzione
Allegato IV
Definizione dei livelli di riservatezza dei SSQE
A.1 Valutazione della riservatezza e dell’integrità
Per «riservatezza» s’intende il carattere segreto di un’informazione o di tutto o parte di un sistema informativo (quali algoritmi, programmi e documentazione) cui posso- no accedere solamente le persone, gli organismi e le procedure autorizzati.
Per «integrità» s’intende la garanzia che il sistema informativo e le informazioni trattate possono essere modificati unicamente da un’azione volontaria e legittima e che il sistema produrrà il risultato atteso in maniera esatta e completa.
Per ogni informazione del SSQE considerata riservata, l’aspetto della riservatezza va considerato dal punto di vista del potenziale impatto a livello d’impresa qualora tale informazione sia divulgata e l’aspetto dell’integrità va considerato dal punto di vista del potenziale impatto a livello d’impresa, qualora tale informazione sia involonta- riamente modificata, parzialmente o totalmente distrutta.
Il livello di riservatezza dell’informazione e il livello di integrità del sistema di informazione sono valutati secondo una valutazione fondata sui criteri contenuti nel punto A.2. Tali valutazioni consentono di giudicare il livello generale di riservatezza dell’informazione valutato mediante la griglia presentata nella sezione A.3.
A.2 Classificazione della riservatezza e dell’integrità
A.2.1 «Livello basso»
Un livello basso è attribuito a ogni informazione relativa al SSQE che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o perdesse la sua integrità, causerebbe un danno moderato alle Parti contraenti o ad altre istituzioni, danno che a sua volta sarebbe suscettibile di:
– ripercuotersi in modo moderato negativamente sulle relazioni politiche e diplomatiche;
– causare pubblicità negativa all’immagine o alla reputazione delle Parti con- traenti o di altre istituzioni;
– provocare imbarazzo a persone fisiche;
– ripercuotersi negativamente sul morale/ sulla produttività del personale;
– causare perdite finanziarie limitate o agevolare moderatamente profitti o vantaggi indebiti a beneficio di persone fisiche o società;
– perturbare moderatamente l’elaborazione o l’attuazione efficaci delle politi- che delle Parti contraenti;
– pregiudicare moderatamente la corretta gestione delle Parti contraenti e le loro attività.
A.2.2 «Livello medio»
Il «livello medio» è attribuito a un’informazione relativa al SSQE che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o perdesse la sua integrità, causerebbe un danno alle Parti contraenti o ad altre istituzioni, danno che a sua volta sarebbe su- scettibile di:
– provocare imbarazzo nelle relazioni politiche o diplomatiche;
– danneggiare l’immagine o la reputazione delle Parti contraenti o di altre isti- tuzioni;
– provocare difficoltà a persone fisiche;
– provocare un corrispondente abbassamento del morale/ della produttività del personale;
– mettere in imbarazzo le Parti contraenti o altre istituzioni nei negoziati di carattere commerciale o politico con terzi;
– causare perdite finanziarie o agevolare profitti o vantaggi indebiti a benefi- cio di persone fisiche o società;
– pregiudicare indagini penali;
– violare obblighi giuridici o contrattuali volti a garantire la riservatezza delle informazioni;
– perturbare l’elaborazione o l’attuazione delle politiche delle Parti contraenti;
– perturbare la corretta gestione delle Parti contraenti e le loro attività.
A.2.3 «Livello alto»
Il «livello alto» è attribuito a un’informazione relativa al SSQE che, se fosse divul- gata a persone non autorizzate e/o perdesse la sua integrità, causerebbe un danno grave e/o inaccettabile alle Parti contraenti o ad altre istituzioni, danno che a sua volta sarebbe suscettibile di:
– ripercuotersi negativamente sulle relazioni diplomatiche;
– provocare serie difficoltà a persone fisiche;
– rendere più difficile il mantenimento dell’efficacia operativa o della sicurez- za delle Parti contraenti o di altri partner contribuenti;
– causare perdite finanziarie o agevolare profitti o vantaggi indebiti a benefi- cio di persone fisiche o società;
– violare regolari impegni di mantenimento della riservatezza di informazioni fornite da terzi;
– violare le restrizioni legali applicabili alla divulgazione di informazioni;
– pregiudicare le indagini o agevolare la commissione di un crimine;
– sfavorire le Parti contraenti nei loro negoziati commerciali o politici con xxxxx;
– ostacolare l’elaborazione o l’applicazione efficaci delle politiche delle Parti contraenti;
– compromettere la buona gestione delle Parti contraenti e le loro attività.
A.3 Valutazione del livello di riservatezza delle informazioni dei SSQE
Sulla base dei livelli di riservatezza e d’integrità ai sensi della precedente sezione
A.2 il livello generale di riservatezza delle informazioni è stabilito mediante la tabella seguente:
Livello di riservatezza | Basso | Medio | Alto |
Livello d’integrità | |||
Basso | SSQE a divulgazione limitata | SSQE riservato (o SSQE a divulga- zione limitata*) | SSQE riserva- tissimo |
Medio | SSQE riservato (o SSQE a divulga- zione limitata*) | SSQE riservato (o SSQE riserva- tissimo*) | SSQE riserva- tissimo |
Alto | SSQE riservatissimo | SSQE riservatissimo | SSQE riserva- tissimo |
* Variazione possibile da valutare caso per caso.