Criteri fondamentali Clausole campione

Criteri fondamentali. I sistemi di scambio di quote di emissione delle Parti contraenti («SSQE») rispettano almeno i criteri fondamentali di cui all’allegato I.
Criteri fondamentali. Per accedere ai conti tutti gli utenti devono disporre di un sistema di autentica- zione a due fattori. Per l’avvio e l’approvazione delle transazioni è necessario un meccanismo di firma della transazione. Gli utenti ricevono un codice di conferma fuori banda. Le transazioni seguenti sono avviate da una persona e approvate da un’altra per- sona (principio del doppio esame): – tutte le transazioni effettuate da un amministratore, salvo eccezioni giustifica- te di cui alle norme tecniche di collegamento – tutti i trasferimenti di quote, salvo casi giustificati se si applica una misura alternativa che fornisce lo stesso livello di sicurezza. Deve essere predisposto un sistema di notifica che avverte gli utenti quando sono effettuate transazioni attinenti ai loro conti e dotazioni. Tra l’avvio di un trasferimento e la sua esecuzione si applica un intervallo mi- nimo di 24 ore in modo che tutti gli utenti possano ricevere le informazioni e fermare qualsiasi trasferimento che si sospetta sia illecito. L’amministratore svizzero e l’amministratore centrale dell’Unione adottano mi- sure intese a informare gli utenti delle loro responsabilità in relazione alla sicu- rezza dei loro sistemi (per es. PC, rete) e in relazione al trattamento dei dati/alla navigazione su Internet. Per quanto riguarda le quote, le emissioni del 2020 possono essere coperte solo da quote rilasciate nel periodo 2013–2020. Criteri fondamentali relativi all’apertura e alla gestione dei conti
Criteri fondamentali. Apertura di un conto per gestori di impianti Apertura di un conto per operatori aerei
Criteri fondamentali. L’ente che conduce l’asta è selezionato attraverso un processo che assicura trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra le diverse piattaforme d’asta potenziali sulla base del diritto dell’Unione o del diritto nazionale in materia di acquisti pubblici.
Criteri fondamentali. Nel SSQE dell’UE Nel SSQE della Svizzera
Criteri fondamentali. Nel SSQE dell’UE Nel SSQE della Svizzera un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 – Xxxxxxxxx (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissio- ni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio per il periodo 2015–2020) – Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commis- sione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme tran- sitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10bis della direttiva 2003/87/CE del Par- lamento europeo e del Consiglio – Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sot- tosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo 2021–2030 – Qualsiasi fattore di correzione intersettoriale nell’ambito del SSQE dell’UE nei periodi 2021–2025 o 2026–2030, in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accor- do.
Criteri fondamentali. Per l’UE Per la Svizzera: le del 7 dicembre 194412;
Criteri fondamentali. Per l’UE Per la Svizzera: ne alla riduzione dell’obbligo di restituzione (articolo 28bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE). Il regolamento (UE) 2017/2392 in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo ha prorogato tale regime fino al 2023 e applica un fattore lineare di riduzione del 2,2 % a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Criteri fondamentali. Per l’UE Per la Svizzera: Ciò è stabilito da: – l’articolo 19a capoversi 2 e 4 della legge sul CO2, – l’articolo 48 e l’allegato 15 dell’ordinanza sul CO2, in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Criteri fondamentali. Per l’UE Per la Svizzera: 10 Limiti quantitativi per l’uso dei crediti interna- zionali 11 Acquisizione dei dati relativi alle tonnellate- chilometro per l’anno di riferimento – Articolo 11bis della direttiva 2003/87/CE – Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione – Regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione, dell’8 novembre 2013, relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accor- do. – Articolo 3sexies della direttiva 2003/87/CE, in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. L’utilizzo dei crediti internazionali è fissato all’1,5 % delle emissioni verificate fino al 2020. Quanto precede è stabilito da: – l’articolo 55d dell’ordinanza sul CO2, in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. Fatto salvo quanto disposto di seguito, l’acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro si effettua contemporaneamente e secondo lo stesso approccio utilizzato per l’acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro del SSQE dell’UE. Fino al 2020, e in conformità dell’ordinanza sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate- chilometro e sull’elaborazione dei piani di monito- raggio per le rotte aeree vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, l’anno di riferimento per il rilevamento dei dati sulle attività di trasporto aereo della Svizzera è il 2018. Quanto precede è stabilito da: – l’articolo 19a capoversi 3 e 4 della legge sul Criteri fondamentali Per l’UE Per la Svizzera: CO2, – l’ordinanza sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione dei piani di monitoraggio per le rotte aeree, in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo.