VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 3 luglio 2013
Tra
Acea800 rappresentata da: Bizzoni, Xxxxx, Xxxxxx, Petroni
Assistita da ACEA S.p.A. rappresentata da: Xxxxxxxxx, Bauco, Xxxxxxxx, Airoldi
e
Le Organizzazioni Sindacali
FILCTEM/CGIL rappresentata da: Zinanni, Forcelloni, Xxxxxxx, Xx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx XXXXX/CISL rappresentata da: Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Sirni, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx
UILTEC/UIL rappresentata da: Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx
Premesso che
le Parti si sono incontrate ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 12 del vigente Contratto Collettivo Aziendale per i dipendenti della Società Acea 800 e dall’art. 46 del Contratto Unico Settore Elettrico 18.02.2013 in materia di contrattazione aziendale sul Premio di Risultato;
nel Verbale di Accordo 19 maggio 2009 – integrato dall’Accordo 16.03.2012 e scaduto al 31.12.2012 - le Parti avevano regolato sia l’istituto del Premio di Risultato che quelli del “Ticket/servizio mensa”, nonché le modalità di partecipazione alle Attività ricreative, culturali e sportive del Circolo Ricreativo Aziendale (CRA ACEA);
si sono svolti numerosi incontri tra le Parti aventi ad oggetto il più ampio tema del complessivo miglioramento della produttività societaria, realizzabile, tra gli altri strumenti, anche attraverso l’individuazione di specifici indicatori volti a misurare la capacità di perseguimento di obiettivi di miglioramento continuo della qualità del servizio offerto alla clientela;
Considerato che
si rende necessario definire un nuovo impianto tecnico-normativo del negoziato di secondo livello, a maggior caratterizzazione individuale che, nel perseguimento di un piano di efficientamento tale da consentire alla Società di raggiungere e mantenere una struttura economica e finanziaria stabile, si basi su obiettivi di reddititivà e produttività in grado di coinvolgere tutti i lavoratori in maniera diretta e positiva;
tanto premesso, che costituisce parte integrante dell’accordo, le Parti hanno convenuto quanto segue:
1. PREMIO DI RISULTATO
1.1. Caratteristiche del Premio
L’istituto del Premio di Risultato, che le Parti identificano consistere in un’erogazione annua variabile correlata a risultati concreti da verificarsi tra le stesse con cadenza annuale, ha la finalità di rendere partecipi i lavoratori dei processi e progetti aziendali volti all’incremento della redditività ed al miglioramento della produttività, efficienza e qualità della Società, con coerente remunerazione del contributo del personale attraverso quote aggiuntive di retribuzione variabile.
Il Premio di Risultato è pertanto correlato ai risultati quali-quantitativi conseguiti nella realizzazione degli obiettivi aziendali, nonché al miglioramento dell’andamento economico del Gruppo e della Società, caratterizzandosi come emolumento variabile, remunerativo dei risultati dell’esercizio dell’anno precedente a quello di corresponsione.
1.2. Indicatori ed obiettivi per l’attribuzione del Premio
La corresponsione del premio di risultato è correlata ai seguenti parametri:
per il 30% Redditività (Fattore Redditività)
per il 70% Produttività/qualità societaria (Fattore Produttività/Qualità)
Il riepilogo dei fattori / indicatori cui è connessa l’erogazione del premio di risultato è riportato nell’allegato 1 al presente accordo, suddiviso per tipologia di personale destinatario.
1.3. Fattore Redditività
Il Fattore Redditività è identificato e descritto nell’allegato 1 al presente accordo di cui costituisce parte integrante.
1.4. Fattore Produttività/Qualità
Il Fattore Produttività/qualità è identificato dal complesso degli indicatori, nell’allegato 1 al presente accordo di cui costituiscono parte integrante.
Nei medesimi allegati sono riportati: modalità di misurazione, target, regole e criteri di certificazione dei dati.
1.5. Comunicazione e monitoraggio obiettivi
Gli indicatori di produttività/qualità saranno soggetti a verifica tra le Parti decorso il primo anno di applicazione, al fine di confermarne la sussistente validità ovvero recepire le eventuali modifiche che si rendessero opportune secondo quanto previsto al punto 1.
In ragione di quanto concordato relativamente all’obiettivo annuale del Fattore di Redditività, immediatamente a valle dell’elaborazione del Budget - indicativamente entro il mese di marzo dell’anno di competenza - la Società comunicherà il relativo target di riferimento.
In caso di interventi correttivi in corso d’anno verrà immediatamente fornita adeguata informazione alle Organizzazioni Sindacali.
Entro il mese di giugno di ogni anno, in sede di monitoraggio dei risultati dell’anno precedente, la Società fornirà anche gli elementi valutativi disponibili sull’andamento degli indicatori per l’anno in corso.
Le Organizzazioni Sindacali si impegnano pertanto a mantenere l’assoluta riservatezza – ai sensi delle norme civili e penali ed in particolare delle normative CONSOB per le Società quotate in Borsa – sulle informazioni e sui dati gestionali, tecnici e produttivi comunicati dalla Società durante le fasi di negoziazione e successive verifiche.
1.6. Destinatari
Fatto salvo quanto previsto di seguito, l’istituto è destinato a tutto il personale in servizio con qualifica di quadro, impiegato ed operaio anche con rapporto di lavoro part-time, a tempo determinato (anche somministrato) e di apprendistato.
In conformità con il Protocollo di Intenti 2 luglio 2008, atto fondante della Società, al personale proveniente da altre società del Gruppo Acea, fatti salvi gli specifiche di seguito fornite, troverà applicazione l’intero impianto del Premio come qui definito, sia in termini di Produttività che Redditività.
E’ escluso dal perimetro di applicabilità il personale cessato alla data di liquidazione degli importi, fatto salvo quanto espressamente indicato al punto successivo relativamente alla mobilità infragruppo.
E’ altresì escluso dal campo di applicazione dell’istituto il personale inserito in sistemi di incentivazione individuale, quali MBO e/o incentivi legati ad obiettivi individuali, purché il valore di MBO da erogare sia almeno equivalente al valore da liquidare di Premio di Risultato.
1.7. Criteri e termini di erogazione
Il premio è calcolato ed erogato in base alla somma dei risultati degli indicatori di redditività e produttività/qualità contenuti nella tabella allegato 1 al presente accordo, nella quale sono riportati i singoli valori percentuali dei diversi indicatori, i correlati parametri di misurazione ed i valori-obiettivo.
Il premio, calcolato con la suddetta modalità per l’anno di riferimento, viene erogato unitamente alla retribuzione del mese di luglio dell’anno successivo a quello di competenza al personale in servizio alla data di erogazione.
Ai sensi della normativa contrattuale di riferimento il premio di risultato è corrisposto in forma di “una tantum”, non ha alcun riflesso diretto o indiretto su alcun istituto contrattuale o legale ed è escluso dalla base di calcolo per il computo del TFR, ritenendosi ricomprese nel suo ammontare complessivo tutte le relative incidenze.
In caso di inizio del rapporto di lavoro in corso d’anno si darà luogo alla corresponsione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell’anno; le frazioni di mese superiori ai 15 gg. sono valutate per intero; analogo criterio pro-quota è adottato per passaggio di categoria o cessione individuale di contratto per mobilità infragruppo intervenuti in corso d’anno.
Nel caso di personale distaccato anche per quota dell’anno presso Società del Gruppo ACEA, si procederà alla consuntivazione dei risultati proiettando quanto raggiunto nella parte di anno svolta presso la Società Acea 800 anche per il periodo di distacco presso altri.
Per i lavoratori part-time gli importi liquidabili sono coerentemente riproporzionati in ragione dell’effettivo orario di lavoro svolto.
Al fine di correlare le erogazioni economiche all’effettivo impegno lavorativo, per la valutazione delle assenze vengono adottati i seguenti criteri su base individuale:
per entrambi i Fattori (Redditività - Produttività/qualità) sono escluse dal computo le assenze per ferie, festività soppresse, riposo compensativo e fisiologico, infortunio sul lavoro, astensione obbligatoria per maternità, permesso sindacale;
tutte le assenze non escluse dal computo determinano una decurtazione proporzionale del premio individuale; le diverse tipologie di assenza (sia di tipo giornaliero che orario) saranno valutate per sommatoria, avendo come riferimento minimo la giornata intera.
Nel caso il lavoratore incorra in una delle seguenti sanzioni, previste dall’art. 39 del C.C.A ovvero dall’Art. 25 del vigente CCNL di Settore Elettrico, il premio di risultato sarà decurtato come segue:
dell’ 1%, per ogni rimprovero scritto successivo al primo e per ogni multa successiva alla prima;
del 2%, per ogni giorno di sospensione, quando tal provvedimento non superi i cinque giorni;
del 4%, per ogni giorno di sospensione superiore a cinque giornate, a far tempo dal primo giorno del provvedimento disciplinare;
dette riduzioni sono cumulabili tra di loro;
il Premio non verrà corrisposto nel caso di trasferimento per punizione ovvero di licenziamento con preavviso.
1.8. Valore economico
L’ammontare xxxxxxx xxxxx erogabile a titolo di premio di risultato, articolato per il triennio di vigenza, è concordato dalle Parti nei seguenti importi lordi pro-capite:
Euro | 1.150,00 (millecentocinquanta) | per l’anno 2013 |
Euro | 1.225,00 (milleduecentoventicinque) | per l’anno 2014 |
Euro | 1.300,00 (milletrecento) | per l’anno 2015 |
Gli importi così identificati saranno calcolati, per gli indicatori/fattori a carattere collettivo, sul livello parametrale medio societario verificato al 31 dicembre dell’anno precedente l’erogazione del premio e liquidati secondo i criteri e le modalità indicate nel precedente specifico capitolo.
Gli importi stessi saranno individualmente attribuiti utilizzando la scala parametrica definita nel Contratto Collettivo Aziendale.
Per il personale cui si applica il Contratto Unico di Settore Elettrico, l’ammontare massimo annuo erogabile sarà riferito alle quote individuate a tale titolo dal Premio di Risultato di Gruppo Acea. In caso di mancato rinnovo di quest’ultimo, la massa salariale erogabile per il personale in argomento sarà pari ad Euro 1800,00 per l’anno 2013, calcolata sul parametro medio di Area Contrattuale a livello di Gruppo, verificato al 31 dicembre dell’anno precedente l’erogazione del premio.
1.9 Efficacia temporale
Il premio di risultato è definito per il triennio 0.0.0000 - 00.00.0000
1.10 .Decontribuzione/defiscalizzazione
Le Parti confermano che il Premio di Risultato di cui al presente accordo è istituto attuativo della contrattazione aziendale a contenuto economico volta ad incentivare la produttività, ai sensi della specifica disciplina contrattuale nonché dei Protocolli tempo per tempo sottoscritti dal Governo/Parti Sociali e delle norme in materia; le conseguenti erogazioni a carattere variabile, commisurate e correlate ai risultati realizzati, sono pertanto riconducibili alla normativa di legge vigente, ovvero che sarà emanata nel periodo di applicazione dell’accordo, in materia di decontribuzione/defiscalizzazione.
1.11 Sistema di verifiche – Utilizzo Sistemi Informativi/Nuove tecnologie
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, 2° comma, della Legge n. 300/1970 ed in linea con le previsioni di cui all’allegato 4 al Contratto Collettivo Aziendale sottoscritto in data odierna, le Parti convengono che, al solo fine di dare attuazione alla presente intesa e di predisporre la reportistica di supporto e verifica, l’Azienda adotterà tecnologie e sistemi informativi che consentono di monitorare da un punto di vista qualitativo e quantitativo le prestazioni connesse agli indicatori di produttività/qualità definiti, ivi compresi sistemi di registrazione delle conversazioni telefoniche cliente/operatore.
In relazione alla progressiva implementazione dei sistemi e alla loro capacità di monitorare anche altri servizi resi dalla Società, le Parti si danno atto che potranno essere introdotti anche nuovi e diversi indicatori quali/quantitativi, con particolare riferimento alle attività di Back office svolte dal personale della società (DMS), previa verifica di coerenza tra le stesse nel corso di specifici incontri.
L’accesso alle informazioni ottenibili dai sistemi sarà riservato esclusivamente al personale autorizzato a trattarle per fini istituzionali, alla stessa stregua delle comunicazioni all’Autorità per l’energia elettrica e il gas ovvero per gli obblighi nascenti dai contratti di servizio. Tali informazioni saranno conservate per i fini suddetti e per il tempo strettamente necessario per dare corso agli adempimenti finalizzati all’attuazione della presente intesa.
Le Organizzazioni Sindacali che sottoscrivono il presente accordo potranno richiedere con cadenza quadrimestrale l’andamento dei singoli indicatori di produttività/qualità. Tale richiesta potrà essere avanzata anche direttamente dal singolo lavoratore.
2. TICKET
a. Viene confermato il servizio sostitutivo di mensa tramite il cosiddetto sistema ticket. Il ticket verrà attribuito a tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o in apprendistato, e part-time di durata pari o superiore a 30 hh settimanali, in ragione delle giornate di effettiva presenza in servizio, e fermo restando il limite di attribuzione di un solo ticket/giorno.
b. Il valore del ticket, mediante il quale è attuato il servizio di mensa, non fa parte della retribuzione e non ha pertanto riflessi diretti o indiretti sugli istituti legali e contrattuali previsti dal rapporto di lavoro dei dipendenti.
c. L’attribuzione del ticket è correlata alla effettiva presenza giornaliera in regime di orario ordinario per almeno 6 ore. Il ticket sarà inoltre corrisposto in caso di fruizione di permesso sindacale di qualunque durata.
d. Il ticket verrà attribuito anche in caso di prestazioni rese nel 6° e 7° giorno, nonché nelle festività infrasettimanali, a tutto il personale secondo i criteri di cui al punto 2, lett. a) purché lavorate per l’intera prestazione prevista per le giornate del sabato.
e. Il ticket avrà carattere di assoluta volontarietà, senza contropartite di sorta per chi non ritenesse in qualche o in nessun caso di usufruirne.
f. Al personale in regime di orario flessibile il ticket sarà corrisposto indipendentemente dalla durata della prestazione giornaliera, resa in giorni lavorativi.
g. Il valore facciale del ticket per il periodo di efficacia della presente intesa sarà pari rispettivamente a :
Euro 6.40 per l’anno 2013 a decorrere dal 01.10.2013
Euro 6.60 per l’anno 2014 a decorrere dal 01.7.2014
Euro 7.00 per l’anno 2015 a decorrere dal 01.07.2015
h. il corrispettivo a carico del lavoratore, a partire dal 1° luglio 2015, è fissato nella misura di Euro 0.10/ticket.
i. In conformità con il richiamato Protocollo di Intenti, per il personale proveniente da altre società del Gruppo Acea, troveranno applicazione le normative collettive vigenti in materia con riguardo sia agli importi che ai criteri ivi definiti.
3. Circolo Ricreativo Aziendale e Copertura per spese sanitarie di natura Odontoiatrica
Per il personale cui si applica il Contratto Collettivo Aziendale, le Parti confermano l’iscrizione al CRA Gruppo ACEA per la fruizione delle attività ricreative e culturali, con il versamento dei relativi contributi in atto per il restante personale del Gruppo.
La disciplina relativa alla copertura per spese sanitarie di natura odontoiatrica è contenuta nel Protocollo allegato n° 3 al CCLA.
Per il Personale cui si applica il contratto unico di Settore Elettrico, si rinvia a quanto definito nelle intese vigenti a livello di Gruppo.
4. Conclusioni
Le Parti si danno atto che il miglioramento delle perfomance aziendali, sia in termini qualitativi che quantitativi, costituisce un elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi industriali e per la redditività aziendale. In tale ottica, s’impegnano ciascuna per la parte di propria competenza a mettere in atto tutte le azioni positive volte a realizzare e consolidare gli obiettivi su indicati.
Letto, confermato e sottoscritto.