Efficacia temporale Clausole campione

Efficacia temporale. 1. Tale disciplina avrà effetto dal giorno 1° gennaio 2023.
Efficacia temporale. Fermo quanto previsto dall’Art. III Durata del contratto delle Condizioni di Contratto, disciplinante il giorno di effetto dell’assicurazione, le prestazioni vengono garantite per i sinistri che siano insorti: La presente polizza sia viene emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto alla polizza precedente di Tutela legale n. 11068061, sottoscritta con la compagnia assicurativa ARAG SE. La carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente e/o Assicurato, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza della una polizza precedente di Tutela legale.
Efficacia temporale. Il premio di risultato è definito per il triennio 0.0.0000 - 00.00.0000 Le Parti confermano che il Premio di Risultato di cui al presente accordo è istituto attuativo della contrattazione aziendale a contenuto economico volta ad incentivare la produttività, ai sensi della specifica disciplina contrattuale nonché dei Protocolli tempo per tempo sottoscritti dal Governo/Parti Sociali e delle norme in materia; le conseguenti erogazioni a carattere variabile, commisurate e correlate ai risultati realizzati, sono pertanto riconducibili alla normativa di legge vigente, ovvero che sarà emanata nel periodo di applicazione dell’accordo, in materia di decontribuzione/defiscalizzazione.
Efficacia temporale. Anche nel caso della contrattazione collettiva è essenziale stabilire l’efficacia temporale di un accordo contrattuale, tanto più in considerazione dell’idoneità della disciplina collettiva sopravvenuta a mutare le condizioni del rapporto individuale. Essendo l’art. 2074 c.c. (secondo cui «il contratto collettivo, anche quando è stato denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo») considerato inapplicabile ai contratti collettivi di diritto comune, si deve ritenere che i contratti collettivi hanno efficacia nel solo lasso temporale indicato dalle parti stipulanti.
Efficacia temporale. 1 Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
Efficacia temporale. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Efficacia temporale. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx siano operanti anche per il contratto collettivo tutte quelle norme e quegli schemi concettuali che vengono solitamente utilizzati, alla stregua del diritto comune dei contratti, nell’impostare i problemi di rilevanza giuridica ed efficacia temporale dell’accordo tra due o piu` soggetti (cfr. Barcellona, 1973, p. 220 e ss. e p. 249 e ss.).

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).