CONTRATTO
REP. 129/19
CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE DA SVOLGERSI PRESSO LA XX.XX.XX. S.P.A.
XX.XX.XX S.P.A.
~
RTI SANTEC S.P.A./ALIAS S.R.L.
CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE DA SVOLGERSI PRESSO LA XX.XX.XX. SPA.
CIG: n. 7973746F58
L'anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di Novembre, presso la sede della Xx.Xx.Xx. SpA di Napoli, Centro Direzionale, Isola F9
XX.XX.XX. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Salerno il 08/06/1968, giusti poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 27 Dicembre 2018
E
RTI SANTEC S.p.A. (mandataria) – ALIAS S.r.L. (mandante), in seguito denominata “impresa”, SANTEC
S.p.A. con sede legale in Avellino (AV) alla xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, C.F./ P.IVA 02372750642, Azienda Capogruppo in Raggruppamento Temporaneo di Imprese in seguito denominata “RTI” con la ditta ALIAS con sede legale in Napoli (NA) alla xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx X0 Centro Direzionale, C.F./P.IVA 04106950639, giusta atto per Notar dott.ssa Romana Capaldo di Avellino del 17/10/2019, Rep. 22.315, Racc. 9.649 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Avellino il 17/10/2019 al numero 6.370 serie 1T, rappresentata ai fini del presente atto dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Uznach (Svizzera) il 23/02/1972, C.F. SLVGPP72B23Z133Q, in qualità di Legale Rappresentante della mandataria (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”);
PREMESSO
- che con Determinazione del Direttore Generale n. 186 del 30/09/2019 la Xx.Xx.Xx. Spa ha disposto l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per la fornitura di “Servizi di Sviluppo Software da svolgersi presso la Xx.Xx.Xx. Spa.”;
- che il RTI SANTEC SPA/ALIAS SRL è risultato aggiudicatario della procedura negoziata per la fornitura di “Servizi di Sviluppo Software da svolgersi presso la Xx.Xx.Xx. Spa” per il periodo di 12 (dodici) mesi, più 6 (sei) mesi per l’eventuale opzione al rinnovo, per l’importo complessivo di Euro 108.400,00 oltre Iva, ai patti ed alle condizioni di cui al capitolato speciale che forma parte integrante del presente contratto.
Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto del contratto
Xx.Xx.Xx. affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna i “Servizi di Sviluppo Software da svolgersi presso la sede di Xx.Xx.Xx. Spa”;
Articolo 2 - Norme regolatrici dell'appalto
Il Servizio viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:
- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dal capitolato speciale;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dall'offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa in sede di gara, che si allega a questo atto.
Articolo 3 - Durata e ammontare della fornitura
La durata del servizio è di 12 (dodici) mesi e potrà essere estesa per ulteriori 6 (sei) mesi in caso di esercizio dell’opzione al rinnovo da parte della Stazione Appaltante. L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta € 108.400,00 (Euro centottomilaquattrocento/00 centesimi) al netto dell'I.V.A.
Articolo 4 - Modalità di pagamento
Il R.T.I. aggiudicatario emetterà mensilmente fattura intestata a Xx.Xx.Xx. Spa che provvederà al pagamento. La prima fattura verrà emessa il mese successivo alla data di effettivo avvio delle attività.
Il pagamento delle prestazioni effettuate nell’ambito del servizio di supporto avverrà in rate mensili posticipate
(mese successivo), a seguito di verifica del corretto svolgimento delle attività programmate e concordate.
Articolo 5 - Certificato di verifica di conformità
Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal Responsabile del Contratto, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione del servizio.
Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.
Articolo 6 –Penali
Le penali sono definite all’articolo 9 del Capitolato Tecnico.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Soresa che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a Soresa, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano a Soresa nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Soresa, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite in contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Soresa si avvarrà della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto.
Nell’ambito del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari
al 10% (dieci per cento) del valore del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 7 Risoluzione
1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il Contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs.
50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:
a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente, il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia
stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in esame per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del Contratto;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, servizi che non abbiano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dall’Offerta Tecnica;
d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
4. La Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma
2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
5. Xx.Xx.Xx. procede alla risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b, comma 3 e comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite da Xx.Xx.Xx.; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Xx.Xx.Xx. risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente Contratto, Xx.Xx.Xx. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 8 – Recesso
La Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di Xx.Xx.Xx. delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
La Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà recedere in qualunque tempo dal Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1, del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Xx.Xx.Xx. prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore di Xx.Xx.Xx..
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Articolo 9 - Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del X.X.xx. n. 50/2016 ed ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
Articolo 10 – Riservatezza
Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Xx.Xx.Xx. S.p.A..
Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi
- nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Articolo 11 - Responsabili del Contratto
La Xx.Xx.Xx. nomina Direttore dell’esecuzione del contratto il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l’impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l’esecuzione della fornitura avvenga a regola d’arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.
L’impresa indica quale responsabile dell’esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Responsabile dell’esecuzione di cui sopra l’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx.
L’impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l’indirizzo mail/PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: xxxxxx@xxx.xx
L’impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
Ai fini dell’invio del fax sarà sufficiente il report di “ok” ottenuto dal fax dell’Azienda mittente per poter ritenere
la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall’impresa.
Ai fini dell’invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall’impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall’Azienda.
Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto e subappalto
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105,
co. 1 del Codice.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
Articolo 13 - Spese di registrazione
Il presente Contratto, redatto in duplice esemplare è soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I, del
DPR 16/10/1972, n. 642 e s.m.i. così come disposto dalla Risoluzione n.86/E del 13.02.2002 dell’Agenzia Entrate
– Direzione Centrale Normale e Contenzioso – ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10
del DRP 26/04/86 n. 131- Tariffe- parte seconda.
Le spese di bollo sono a carico di ciascun ente, ognuno per la copia di propria competenza. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
Articolo 14 - Rinvio alla normativa vigente
A tutti gli effetti e per quanto non previsto dal presente testo contrattuale si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia.
Articolo 15 - Trattamento dei dati personali
Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.
Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. 13 agosto 2010, n. 136.
Articolo 17 - Clausola risolutiva
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della
L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.
Articolo 18 - Obblighi a carico dell’Impresa
In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall’art. 3 della L.
n.136/2010, l’Impresa:
- ha l’obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta;
L’impresa assume, altresì, l’obbligo di:
- riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Articolo 19 - Dichiarazioni rese dall’Impresa
Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l’Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:
- L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http//xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall’art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall’art.7, comma 1 e dall’art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)
- L’Impresa si impegna a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- L’Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
- L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
- L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto
o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento,
igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese
partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Articolo 20 - Foro Competente
Per qualsiasi controversia dipendente dal presente contratto, le parti eleggono domicilio in Napoli e riconoscono
l’esclusiva competenza del Foro di Napoli.
Letto, approvato e sottoscritto Firma per accettazione Xx.Xx.Xx. Spa
RTI SANTEC SPA/ALIAS SRL XX.XX.XX. S.p.A.
Il Legale Rappresentante (Il Direttore Generale)
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx) (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx) X.xx digitalmente X.xx digitalmente
Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17,18,19 e 20 ai sensi dell’art. 1341 II° comma cc.
Per espressa approvazione
RTI SANTEC SPA/ALIAS SRL
Il Legale Rappresentante (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx)
X.xx digitalmente
PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 AGGIORNATO AL D.L. 32/2019 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE DA
SVOLGERSI PRESSO XX.XX.XX. S.P.A.
CIG 7973746F58
CAPITOLATO SPECIALE
1 OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto è finalizzato all’acquisizione di servizi professionali per lo sviluppo di applicativi software a supporto delle attività della Direzione Servizi Informatici di Xx.Xx.Xx. Spa, da eseguirsi presso la sede della committente e, occasionalmente (in misura non eccedente il 10% delle prestazioni), presso le sedi degli enti del Servizio Sanitario Regionale.
2 Dimensioni e Durata della Fornitura
L’impegno complessivamente richiesto per l’espletamento del servizio di sviluppo software applicativo della presente procedura è pari a 600 gg/uomo. La fornitura ha una durata complessiva di 18 mesi, a decorrere dalla data della stipula del contratto, e si concretizza nella disponibilità sostanzialmente continuativa di 2 risorse professionali con profilo di analista programmatore.
L’importo posto a base d’asta è di complessivi € 198.000,00= oltre IVA. Tale importo è comprensivo delle spese di trasferimento delle risorse presso le sedi di prestazione dei servizi.
3 Servizio richiesto
3.1 Caratteristiche e modalità di espletamento del servizio
Xx.Xx.Xx., ed in particolare la Direzione Servizi Informatici, ha il compito di supportare la Direzione Generale per la Tutela della Salute nei compiti ad essa istituzionalmente assegnati e/o in iniziative
puntuali, attraverso la realizzazione e/o personalizzazione di piattaforme e sottosistemi applicativi da svilupparsi nei seguenti ambiti tecnologici e con le seguenti caratteristiche:
1. applicazioni web based basate su tecnologia Microsoft progettate in forma modulare e parametrizzabile
2. Application Server IIS 6.0, 7.x
3. implementazione con framework .Net a partire dalla versione 4.2, linguaggio di programmazione C#
4. pattern applicativo MVC, in particolare Xxx.Xxx MVC a partire dalla versione 4, Web forms e Windows forms
5. accesso ai dati tramite utilizzo di ORM proprietari o open source tra quelli più moderni e diffusi (Entity Framework a partire dalla versione 4 sia per SQL Server che Oracle, Npoco, NHibernate)
6. progettazione sui principali database relazionali: Microsoft SQL Server, Oracle, MySql (almeno 2)
7. utilizzo di procedure T-SQL e/o PL-SQL
8. utilizzo di strumenti di import/export massivo quali Oracle Sql Loader, Sql Server Bulk Insert
9. interfaccia utente realizzata in modalità responsive, con user experience arricchita da strumenti interattivi realizzati con le più moderne tecnologie (bootstrap, jquery, Ajax, Javascript)
10. importazione ed esportazione dei dati nei formati più comuni quali: MS Excel, Csv, Testo, Xml, implementabili utilizzando librerie di sistema o open source tra quelle più moderne e diffuse (Microsoft Office Interop, Npoi, OpenXML, Xpath, XQuery, Json)
11. per favorire la modularità devono essere resi disponibili servizi Rest/WS/WCF che possano interagire con sistemi legacy
12. sviluppo di App sia per Windows Phone a partire dalla versione 8.0, che per sistemi Android
13. utilizzo di almeno uno dei principali e diffusi tool di versioning (SVN, BitBucket, GitHub, MS TFS)
Al fine di eseguire le attività di sviluppo software applicativo è necessario mettere a disposizione, nell’ambito della fornitura e presso la sede di Xx.Xx.Xx., due analisti programmatori caratterizzati da un profilo tecnico, conoscenze e competenze adeguate all’ambito tecnologico appena descritto.
Il servizio dovrà essere erogato esclusivamente dalle risorse indicate in offerta tecnica, salvo ragioni di indisponibilità adeguatamente motivate e previa autorizzazione alla sostituzione con risorse con pari competenze da parte del Responsabile del Servizio designato (vedasi penali art. 9).
Xx.Xx.Xx. potrà, in qualsiasi momento, richiedere la sostituzione del personale in caso di atteggiamenti e/o comportamenti sconvenienti (formalmente rilevati) o in caso di mancata corrispondenza ai requisiti e alle capacità professionali richiesti.
Gli analisti programmatori dovranno attenersi, nello svolgimento del servizio, alle disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del Servizio prescelto dalla Committente, e saranno tenuti, al pari degli altri dipendenti della Committente, al rispetto degli obblighi derivati dall’applicazione delle normative sulla tutela della privacy, del codice etico e comportamentale e all’osservanza ed al rispetto dei diritti/doveri.
3.2 Obblighi Dell’impresa Aggiudicataria (IA) - Assicurazioni Obbligatorie Antinfortunistiche Ed Assistenziali E Responsabilità’ Del Contraente
È a carico dell’impresa aggiudicataria (IA) l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza degli operatori impiegati nell’esecuzione del servizio. È altresì a carico dell’impresa aggiudicataria la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa volta a coprire i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività. L’impresa aggiudicataria dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche in vigore. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione, ricadrà sul contraente restandone sollevata l’Amministrazione.
Saranno a carico della IA la fornitura delle dotazioni di lavoro degli analisti programmatori, nonché la fornitura di ogni altro bene strumentale necessario per la prestazione del servizio.
4 REQUISITI MINIMI E MIGLIORATIVI DEI PROFILI PROFESSIONALI
Le risorse professionali messe a disposizione nell’ambito della fornitura dovranno avere un profilo professionale perfettamente coerente con le conoscenze tecnologiche richieste e con la tipologia di attività richiesta. È pertanto indispensabile una consolidata esperienza pregressa sugli ambiti tecnologici dettagliati nel paragrafo precedente e nell’attività di sviluppo in contesti similari e nel lavoro di gruppo.
I requisiti minimi richiesti sono:
- Laurea in discipline scientifiche o, in alternativa, almeno 5 anni, documentabili, di attività di sviluppo di software applicativo
- Rispetto agli ambiti tecnologici descritti nel paragrafo precedente 3.1, la tabella seguente specifica i requisiti minimi richiesti, in termini di copertura, per ogni caratteristica
Copertura | Esperienza richiesta | |
1 | Completa | 3 anni |
2 | Completa | 2 anni |
3 | Completa | 2 anni |
4 | Completa | 2 anni |
5 | Almeno 2 | 2 anni |
6 | Almeno 2 | 3 anni |
7 | Completa | 3 anni |
8 | Completa | 2 anni |
9 | Completa | 2 anni |
10 | Almeno 2 | 2 anni |
11 | Completa | 1 anno |
12 | Almeno 1 | 1 anno |
13 | Almeno 1 | 1 anno |
Sarà oggetto di valutazione, con assegnazione di punteggio di merito, la disponibilità di risorse professionali in possesso delle seguenti conoscenze in ambito Java:
Caratteristica | Copertura | Esperienza richiesta |
Linguaggi di programmazione JAVA, J2EE, JSF, JSP | Almeno JAVA | 1 anno |
Tool di sviluppo (Eclipse, Android Studio) | Almeno Eclipse | 1 anno |
Application Server (JBoss, Tomcat) | Almeno 1 | 1 anno |
Framework (Struts, Spring, PrimeFaces, GWT) | Almeno 1 | 1 anno |
Mapping database relazionale Hibernate | Completa | 1 anno |
Axis – Web Services | Completa | 1 anno |
Sarà oggetto di valutazione, con assegnazione di punteggio di merito, la disponibilità di risorse professionali in possesso di competenze sui seguenti domini applicativi:
Caratteristica | Copertura | Esperienza richiesta |
Conoscenza dei processi di pagamento in ambito SSR e delle problematiche connesse all’interfacciamento con la piattaforma SIOPE+ | Completa | 1 anno |
Sviluppo di integrazioni in ambito farmaceutico, in particolare nella “Distribuzione per Conto (DPC)” | Completa | 6 mesi |
Repository sanitari: banca dati Farmadati e Open Data del Ministero della Salute | Completa | 1 anno |
Integrazioni applicative con SAP | Almeno 1 | 1 anno |
5 AVVIO DEL SERVIZIO
Entro un massimo di 3 giorni dalla stipula del contratto l’IA dovrà essere pronta ad erogare i servizi a fronte di una richiesta formale da parte del Responsabile del Servizio. La disponibilità di ogni singola risorsa, fino ad un massimo di due, dovrà essere garantita entro un termine non superiore a 10 giorni lavorativi.
6 RENDICONTAZIONE DELL’ATTIVITA’
Mensilmente, ed al termine delle attività, l’IA predisporrà una rendicontazione di quanto erogato. La rendicontazione dovrà essere approvata dal Responsabile del Servizio.
7 CONTENUTI DELL'OFFERTA TECNICA
Il presente paragrafo fornisce le indicazioni a cui il concorrente dovrà attenersi nella redazione dell’offerta e descrive i contenuti che dovranno essere esplicitati per consentire la valutazione tecnica secondo i parametri della griglia di valutazione presente nell’allegato B1 al presente capitolato.
Si precisa che qualora l’impresa partecipante non rispettasse tutti i requisiti minimi richiesti verrà esclusa dalla gara.
L'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, dovrà essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.
L'offerta tecnica dovrà:
- essere compilata su fogli di formato DIN A4, con numerazione univoca e progressiva delle pagine, utilizzando un font non inferiore a 12 pt, interlinea singola
- essere contenuta in 20 facciate complessive, compresi indici e copertina
- contenere la trattazione dei punti riportati nello schema sottostante:
1. Descrizione della proponente;
2. Numero di giorni lavorativi necessari per la messa a disposizione di una risorsa;
3. Elenco dei principali progetti di sviluppo di software applicativo, di durata non inferiore a un mese, realizzati in ambiti tecnologici similari erogati a soggetti pubblici o privati nell’arco dei tre anni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte. Per ogni progetto dovranno essere indicati la data di inizio e di fine, il committente, una descrizione sintetica del progetto e delle attività, l’ambito tecnologico dello sviluppo di software applicativo e l’importo;
4. Tabella riepilogativa dei curricula (in forma anonima). Per ogni curriculum dovranno essere indicati: il numero di posizione, il titolo di studio, anzianità nel ruolo, numero di partecipazioni a progetti di sviluppo di software applicativo a soggetti pubblici o privati di durata superiore ad un mese. Per ogni progetto dovranno essere indicati
la data di inizio e di fine, il committente, una descrizione sintetica del progetto e delle attività, l’ambito tecnologico dello sviluppo di software applicativo;
All'offerta tecnica dovranno essere allegati i curricula, in forma anonima ma con l’indicazione del numero di posizione (vedere punto 4.), delle figure professionali proposte, in numero non inferiore a 2 e non superiore a 5.
L’assenza di un numero di curricula validi, ovvero rispondenti ai requisiti minimi, inferiore a 2 sarà motivo di esclusione.
I curricula, redatti in formato europeo ed in forma anonima, dovranno includere, per ogni figura professionale, una tabella riepilogativa delle esperienze maturate con l’indicazione dei dettagli di seguito specificati:
• Periodo di riferimento (dal/al)
• Ruolo svolto
• Cliente
• Descrizione sintetica del progetto per il servizio di sviluppo di software applicativo
• Descrizione dettagliata della piattaforma tecnologica e applicativa su cui è stato eseguito lo sviluppo di software applicativo
N.B.: si precisa che, in sede di stipula contrattuale, i medesimi curricula dovranno essere prodotti in forma non anonima, corredati di dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n.445, attestanti il possesso dei requisiti presenti nei curricula e oggetto di valutazione.
8 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
Il pagamento delle prestazioni effettuate nell’ambito del servizio di supporto avverrà in rate mensili posticipate (mese successivo), a seguito di verifica del corretto svolgimento delle attività programmate e concordate.
9 PENALI
La Committente segnalerà tempestivamente alla impresa appaltatrice le motivazioni che rendono necessaria l’adozione di provvedimenti disciplinari a carico delle risorse assegnate al servizio.
In particolare si terrà conto del corretto svolgimento delle mansioni, del comportamento del personale nei confronti degli utenti e del rispetto dell’orario di lavoro concordato con la Committente.
La mancata effettuazione delle attività previste o l’esecuzione in difformità (parziale o totale) rispetto alle attività assegnate comporterà l’applicazione di una penale pari a € 350 per ogni singola contestazione.
Potranno, inoltre, essere applicate le seguenti penali:
a) € 500 per ogni giorno di ritardo, rispetto a quanto offerto, nella messa a disposizione di una risorsa fino al 5° giorno
b) € 2.000 per ogni giorno di ritardo, rispetto a quanto offerto, nella messa a disposizione di una risorsa oltre il 5° giorno
c) € 500 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione di una risorsa, a seguito di richiesta della committente, oltre il quinto giorno
d) € 100 per ogni giorno di assenza, non programmata e concordata, di una risorsa superiore a due in un arco di osservazione mensile